Le modifiche al Codice della Strada (formato PDF

Transcript

Le modifiche al Codice della Strada (formato PDF
CNA Fita –Trasporto Merci
Trasporto Persone
RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
LE PRINCIPALI NOVITÀ PER L’AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI E IL TRASPORTO
PERSONE
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
Attraverso la modifica dell’art. 174 viene riformulato completamente il sistema delle sanzioni in caso di
mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n.
561/2006.
Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
Sanzione maggiorata per chi supera il periodo di guida oltre il 10 per cento rispetto al limite giornaliero
massimo e per chi supera di oltre il 10 per cento il tempo minimo di riposo prescritto;
Sanzione maggiorata per le violazioni dei tempi di guida se hanno durata superiore al 20 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo, così come per il 20% del minimo del tempo di riposo;
Sanzione anche per il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei
periodi di guida settimanale e per il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo
dei periodi di riposo settimanale prescritti Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre
il 20 per cento, si applica una sanzione maggiore;
Sanzione anche per il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle
interruzioni.
Oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è previsto il ritiro temporaneo dei
documenti di guida, con l’intimazione al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo
aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e si dispone che, con le cautele necessarie, il
veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del
ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale,
completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la
restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale
espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di
circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle
condizioni prescritte dal presente articolo.
Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il
ritiro immediato della patente di guida.
MANCATO INSERIMENTO DEL FOGLIO DI REGISTRAZIONE O DELLA CARTA CONDUCENTE
Attraverso la modifica dell’ ’articolo 179 comma 2 del C.d.S l’organo accertatore potrà contestare la
stessa sanzione per il mancato inserimento del foglio di registrazione anche per il mancato inserimento
della carta tachigrafica.
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista è di euro 742 con sanzione accessoria della
sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi con la decurtazione di 10 punti.
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale: Via L. Alamanni, 31 - 50123 Firenze - Tel. 055.265141 - fax 055.213789
Internet: http://www.firenze.cna.it E-mail: [email protected]
CNA Fita –Trasporto Merci
Trasporto Persone
VERIFICA IN AZIENDA IN CASO DI INCIDENTE
In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore
segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati
sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
INNALZAMENTO LIMITE DI ETÀ PER LA GUIDA DEI MEZZI PESANTI
Il limite di anni sessantacinque per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, può
essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, anziché a sessantacinque, qualora il
conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale.
ESAME PER IL RECUPERO DEI PUNTI PATENTE
Non sarà più sufficiente partecipare ad un corso di recupero. All’esame di idoneità tecnica si deve
sottoporre il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di
almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data
della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL PER CONDUCENTI DI ETÀ INFERIORE A VENTUNO ANNI, PER I
NEOPATENTATI E PER CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE O DI COSE
È vietato guidare dopo aver assunto bevande per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di
persone, i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, i conducenti di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa
complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati
al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto,
nonché di autoarticolati e di autosnodati.
I soggetti che guidano dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5
grammi per litro (g/l).
Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le
sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l) per i conducenti è prevista la revoca della patente.
LICENZIAMENTO AUTISTI
Sarà consentito il licenziamento per giusta causa per i conducenti a cui è stata revocata la patente a
seguito di guida sotto l’effetto di alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE
STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Obbligo per gli autisti alle dipendenze di un’impresa di trasporto di dimostrare con apposita
certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale: Via L. Alamanni, 31 - 50123 Firenze - Tel. 055.265141 - fax 055.213789
Internet: http://www.firenze.cna.it E-mail: [email protected]
CNA Fita –Trasporto Merci
Trasporto Persone
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E DI SANZIONI COME PER I VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO O MUNITI DI
TARGA EE
Quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis (superamento di oltre 40 km/h e 60 km/h dei limiti
di velocità), 148 (sorpasso), 167 (carico eccessivo), in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al
10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7 (tempi di guida e di riposo), e
178, commi 5, 6 e 7 (mancata conservazione dei documenti previsti), è commessa da un conducente
titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di
persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta
al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
Qualora il trasgressore non voglia effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma
pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della
cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al
comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione, è
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e,
comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Tali disposizioni fino ad oggi erano valide solo nei confronti di veicoli immatricolati all’estero o
muniti di targa EE.
RESPONSABILITÀ CONDIVISA
E’ prevista la responsabilità condivisa della filiera del trasporto negli incidenti con morti o feriti gravi, con
controlli presso il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce.
NORME PIÙ STRINGENTI PER I VEICOLI STRANIERI CHE VIOLANO LA NORMATIVA SUL CABOTAGGIO
Qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni
che ne regolano l’attività, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi fino ad un periodo di sei mesi in caso di reiterazione. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, è
affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione.
VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ
Praticamente eliminata la necessità della scorta della polizia stradale a favore di quella tecnica (legge
29.7.2010, n. 120, in vigore dal 13.8.2010).
TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, DEI MOTOVEICOLI E DEI RIMORCHI
La legge 29.7.2010, n. 120 ha apportato le seguenti modifiche:
- le targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventano personali, non possono essere abbinate
contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di
trasferimento di proprietà, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione;
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale: Via L. Alamanni, 31 - 50123 Firenze - Tel. 055.265141 - fax 055.213789
Internet: http://www.firenze.cna.it E-mail: [email protected]
CNA Fita –Trasporto Merci
Trasporto Persone
- non è più previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento, che i
rimorchi ma solo i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, debbano essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
L'applicazione delle modifiche è subordinata all'approvazione di decreto regolamentare.
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE
Fra i veicoli che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto
di persone vengono eliminate le motocarrozzette e i motoveicoli mentre vengono inseriti i motocicli con o
senza sidecar, i tricicli e i quadricicli (legge 29.7.2010, n. 120, in vigore dal 13.8.2010).
LE NOVITÀ IN GENERE
TEST ANTI –ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI
Le novità maggiori riguardano l’alcol, la causa numero uno, prima della stanchezza e della distrazione,
degli incidenti mortali sulla strade italiane. I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani e i
neopatentati. Questi ultimi dovranno fare un primo test obbligatorio e per i successivi tre anni, se
verranno sorpresi alla guida in uno stato di alterazione, saranno multati e privati di punti patente. Inoltre,
per i neopatentati di età inferiore a 21 anni, niente più auto potenti: saranno accessibili, solo le utilitarie,
niente auto di potenza superiore ai 70 kW (95 cavalli) per tonnellata. Per i conducenti professionali (di
taxi, autobus, camion e tir), la norma è ancora più restrittiva: test antidroga a ogni rinnovo della patente,
con ritiro o licenziamento se trovati alla guida in stato di ebbrezza.
CONTRAVVENZIONI
Stato ed enti locali si divideranno al 50% gli introiti derivanti dalle multe, con la precisazione che entrambi
i soggetti dovranno destinare la somma a finalità di sicurezza stradale. I tempi di notifica delle
contravvenzioni saranno dimezzati: si passerà dai 150 giorni attuali a 60 giorni, dopo di che la multa
scade. Ai contravventori con un reddito annuo non superiore ai 15.000 euro sarà concesso di potere
pagare la multa a rate, ma solo se supera i 200 euro. Il nuovo Codice prevede, inoltre, la possibilità per gli
autotrasportatori italiani di effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in
misura ridotta della sanzione. Questo consentirà di non incorrere nel fermo amministrativo del veicolo.
ETILOMETRO OBBLIGATORIO NEI LOCALI
Dopo le 3, nessun locale notturno potrà più vendere alcolici. In autostrada il divieto scatterà dalle 22 per i
superalcolici (con multe previste da 2500 a 7000 euro) e dalle 2 del mattino per birra e vino (le multe
andranno dai 3500 sino ai 10.500 euro). Per gli esercenti sarà obbligatorio possedere un etilometro, da
mettere a disposizione dei clienti, per una prova prima di mettersi al volante. È inoltre previsto che chi
sarà condannato per incidenti commessi in stato di ebbrezza possa essere affidato ai servizi sociali, a
scopo rieducativo
PERDITA DEI PUNTI DELLA PATENTE
Se in un anno si perdono 15 punti per avere commesso tre volte la stessa infrazione, non basterà pagare
le multe relative, si dovrà ricominciare dalla scuola guida e dai relativi esami. Il nuovo Codice riporta una
fitta casistica con le relative perdite di punti, tutte quasi raddoppiate. Costerà più caro: parlare al
telefonino, non rispettare i pedoni che attraversano passando sulle strisce, invadere le soste riservate ai
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale: Via L. Alamanni, 31 - 50123 Firenze - Tel. 055.265141 - fax 055.213789
Internet: http://www.firenze.cna.it E-mail: [email protected]
CNA Fita –Trasporto Merci
Trasporto Persone
disabili, guidare sulle corsie preferenziali e non lasciare la strada a polizia e ambulanze. Inoltre, è previsto
il ritiro a vita della patente a chi abbia commesso per due volte un omicidio colposo causato dal mancato
rispetto del codice della Strada.
SCATOLA NERA E CASCO ELETTRONICO
Sarà introdotta la “scatola nera” sulle auto, cioè il “registratore” delle manovre, che consentirà di capire
chi si è comportato bene e chi no. La sperimentazione inizierà entro l’estate su 500 auto, a Torino, Roma
e Napoli. Similmente partirà la sperimentazione del “casco elettronico” per i motociclisti: in caso
d’incidente, consentirà di dare l’allarme e farsi localizzare. La norma introduce anche la guida
accompagnata per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari della patente A e che vogliano
esercitarsi nella scuola guida sotto la tutela di un adulto. Viene innalzata a 68 anni (da 65) l’età entro la
quale si può condurre un mezzo pubblico.
STRETTA PER LE MICROCAR
Diventeranno obbligatorie le cinture di sicurezza per guidatore e passeggero, le multe per chi “trucca” il
motore saranno più salate (sino a 1556 per il meccanico e sino a 594 euro per il proprietario). Se
qualcuno proverà a non fare le revisioni previste, le multe andranno da 1800 a oltre 7000 euro, con fermo
obbligatorio di 90 giorni.
TARGA PERSONALE
Le targhe diventeranno personali e non legate ai veicoli. Nuove norme contro le intestazioni fittizie dei
mezzi.
PEDONI
Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetterà i pedoni che attraversano sulle strisce. Se
queste non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa, ma comunque raddoppiata. Chi non lascia
passare auto della polizia o ambulanze perderà 5 punti.
VELOCITÀ IN AUTOSTRADA
Il limite rimane a 130 km/h. Le società concessionarie potranno alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre
corsie con il Tutor e in condizioni meteo favorevoli.
DIVERSAMENTE ABILI
Previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli.
AUTO BLU
Accantonato l’emendamento che esentava gli autisti delle auto blu dalla sottrazione di punti patente. La
materia è stata rinviata a un successivo intervento del governo.
FUMO IN AUTO
Accantonato il provvedimento sul divieto di fumo in auto.
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale: Via L. Alamanni, 31 - 50123 Firenze - Tel. 055.265141 - fax 055.213789
Internet: http://www.firenze.cna.it E-mail: [email protected]