regolamento per la gestione

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regolamento per la gestione
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
INDICE
Art. 1 - Orario di apertura del canile
Art. 2 - Ingresso dei cani al canile
Art. 3 - Abbinamento e inserimento nuovi cani nei box
Art. 4 - Rieducazione
Art. 5 - Cura ed igiene quotidiana
Art. 6 - Pulizia dei box
Art. 7 - Aree di sgambatura e loro pulizia
Art. 8 – Pulizia e manutenzione di locali e spazi
Art. 9 - Cibo
Art. 10 - Cura ed igiene periodiche
Art. 11 - Reparto infermeria
Art. 12 - Prestazioni veterinarie
Art. 13 - Cuccioli
Art. 14 - Schede anagrafiche e sanitarie
Art. 15 - Registri
Art. 16 – Adozioni
Art. 17 – Decessi
Art. 18 - Rapporti con le associazioni animaliste volontarie
Art. 1 - Orario di apertura del canile
L'orario di apertura del canile viene stabilito dal dirigente del servizio con l'impegno a garantire giornalmente
almeno 2 ore di libero accesso ai visitatori al fine di agevolare l'affido dei cani. Negli stessi orari, e comunque negli
orari di servizio, un operatore risponde alle chiamate telefoniche. Lo stesso potrà subire variazioni per stagionalità,
festività o esigenze di servizio.
Art. 2 - Ingresso dei cani al canile
Al fine di evitare fenomeni di abbandono e di randagismo, possono, previa istanza scritta, essere accolti al canile, a
titolo oneroso dietro pagamento di una tariffa, anche le cucciolate di proprietà oggetto di rinuncia per gravi e
documentati motivi. Il proprietario dovrà, altresì, impegnarsi formalmente a far sterilizzare a proprie spese la cagna
e presentare un certificato attestante l'avvenuta sterilizzazione entro due mesi dalla rinuncia della cucciolata pena il
pagamento di una contravvenzione il cui ammontare è stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio
preventivo.
Possono, infine, essere accolti straordinariamente cani di proprietà qualora si dimostri l'assoluta impossibilità di cura
e mantenimento del cane e la difficoltà economica del nucleo familiare a provvedere al pagamento di una struttura
privata.
Le richieste di rinuncia di proprietà vengono annotate in un apposito registro. I casi di rinuncia di proprietà
(comprese le cucciolate) potranno essere consentite una tantum, ulteriori richieste non supportate da inderogabili
necessità, devono essere segnalati all’Amministrazione e al servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente
al fine dell’emissione di un motivato provvedimento che vieti all’interessato l’ulteriore detenzione di cani e/o una
sanzione il cui ammontare è stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.
I privati non possono lasciare cani presunti abbandonati presso il canile ma rivolgersi alla polizia municipale ed al
Servizio di reperibilità veterinaria della ASUR 8. Se il privato non sottende a nessuna di queste regole, è possibile
ravvisare il reato di abbandono punito dal C.P. art. 27 ed è quindi necessario, per chiunque ne sia testimone,
redigere apposita denuncia/segnalazione inoltrandola alla polizia giudiziaria e cercando di reperire più informazioni
possibili sulla persona (targa dell’auto, foto della persona, etc.).
Art. 3 - Abbinamento e inserimento nuovi cani nei box
Gli spostamenti dei cani da un box all’altro devono essere limitati all'indispensabile e decisi dal gestore in
collaborazione con l’eventuale rieducatore e le associazioni animaliste. I motivi e gli esiti degli spostamenti vanno
annotati sulla scheda anagrafica dei cani.
Art. 4 - Rieducazione
I cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionistici, proveniente da maltrattamenti o da
lungo stato di abbandono, possono essere sottoposti a terapia educativa su precisa attestazione medica e
compatibilmente con le risorse di bilancio.
Il servizio è svolto dall’educatore/comportamentista con l’eventuale ausilio degli operatori e/o dei volontari
rappresentanti delle associazioni animaliste.
Art. 5 - Cura ed igiene quotidiana
Per ogni cane ospitato viene istituita una scheda personale sottoscritta dal gestore della struttura dove vengono
riportate tutte le segnalazioni che riguardano il benessere dei cani: sintomi di malattia, manifestazioni di
intolleranza tra i cani del box, pericoli per la scurezza, etc. Quotidianamente sarà curata, da parte degli operatori, la
ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie riguardanti lo stato
di salute devono essere immediatamente segnalate al veterinario e annotate sul diario personale dell’animale.
Art. 6 - Pulizia dei box
Quotidianamente i box, dopo aver fatto uscire i cani, dovranno essere puliti con prodotti adeguati e acqua corrente;
ad ogni nuovo ingresso o all’uscita di ogni cane dovrà essere effettuata una pulizia straordinaria del box con
un’attenta disinfezione di tutti gli ambienti.
La disinfezione, in caso di malattie trasmissibili, può essere diversificata con prodotti e concentrazioni appropriate
su indicazioni del servizio veterinario.
Art. 7 - Aree di sgambatura e loro pulizia
La pulizia delle aree di sgambatura viene effettuata quotidianamente mediante l'asportazione delle feci mentre
almeno una volta ogni due mesi, da aprile a settembre, e quando necessario nel restante periodo dell’anno, viene
effettuata la loro disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti. Allo stesso modo devono essere effettuate
la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta/ghiaietta.
Art. 8 – Pulizia e manutenzione di locali e spazi
Il servizio di manutenzione comprende inoltre, la cura ed il ripristino del materiale presente come fondo nelle aree
di sgambatura e lo sfalcio e la cura del verde, in base alle condizioni climatiche e stagionali, avendo particolare cura
nel rimuovere spighette pericolose per la salute dei cani.
Diversamente sarà l’Amministrazione stessa a provvedere a tali attività.
Art. 9 - Cibo
In casi particolari (cuccioli, cani vecchi, o cani in terapia) deve essere utilizzato mangime adeguato secondo
indicazione medica.
Il cibo viene somministrato almeno una volta al giorno nei box preventivamente puliti in quantità adeguate al peso,
all’età e allo stato di salute del cane. Su indicazione medica potrà essere osservato un possibile digiuno settimanale.
Il cibo avanzato durante la giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali e non può
essere riutilizzato.
Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e
l’inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box adiacenti.
Art. 10 - Cura ed igiene periodiche
La tolettatura dei cani deve essere eseguita compatibilmente con le esigenze degli animali, anche con la
collaborazione del personale volontario delle associazioni animaliste; a quelli con il pelo lungo e lanoso devono
essere garantite anche le tosature nella stagione opportuna tenuto conto del tempo necessario alla ricrescita del
pelo.
Art. 11 - Reparto infermeria
Il reparto infermeria non può essere adibito ad altri utilizzi. E’ gestito dal responsabile della struttura in
collaborazione con il servizio veterinario.
Il gestore del servizio sarà personalmente responsabile della detenzione della scorta di medicinali veterinari custodia
presso a struttura in un armadio chiuso a chiave e in un locale non accessibile al pubblico.
Art. 12 - Prestazioni veterinarie
L’ingresso del cane nella struttura è autorizzato quando da parte del servizio veterinario dell’ASL sia stata effettuata
tutta la profilassi sanitaria prevista e lo stesso sia stato inscritto all’anagrafe canina. Il servizio veterinario dell’Asl
s’impegna, altresì, ad effettuare, nei termini previsti dalla legge, la prescritta sterilizzazione qualora si tratti di una
femmina.
Il responsabile del canile, qualora ne ravvedi la necessità, può richiedere, previa autorizzazione della spesa, visite o
cure veterinarie per gli animali del canile. In caso di urgenza il responsabile può disporre immediatamente
l’intervento del veterinario salvo comunicarlo a chi è competente per la spesa entro le successive 24 ore. Le terapie
mediche saranno somministrate dal responsabile della struttura adeguatamente istruito.
Art. 13 - Cuccioli
I cuccioli devono essere posti in quarantena in un apposito settore e tenuti sempre separati dagli adulti ad
eccezione della madre. Nel caso di cuccioli senza la madre si può sopperire con un adulto regolatore. Per l’elevato
impegno richiesto all’allevamento e cura dei cuccioli è possibile usufruire della collaborazione dei volontari delle
associazioni convenzionate.
Art. 14 - Schede anagrafiche e sanitarie
La scheda sanitaria viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari, con l'annotazione delle
patologie e delle terapie praticate, con l’apposizione della firma da parte del veterinario di servizio che ha condotto
l’accertamento.
Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio. Le schede anagrafiche e sanitarie possono
essere mostrate, a richiesta scritta e motivata e previa autorizzazione del gestore della struttura, ai responsabili
degli organi di controllo, ai referenti delle associazioni di volontariato animaliste e alle persone intenzionate
all'adozione. In caso di diverbio l’istanza sarà valutata dal dirigente comunale del settore competente.
Art. 15 - Registri
Il personale addetto deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico nel quale deve essere riportata la data di
entrata e quella della eventuale uscita, i dati anagrafici, nonché gli estremi completi di un documento di identità di
chi consegna il cane e di chi lo ritira.
Nel registro vengono inoltre riportati i dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione, alla eventuale soppressione
eutanasica ed alla morte degli animali: in quest'ultimo caso deve essere riportata la causa della morte così come
certificata dal veterinario.
Art. 16 – Adozioni
Al fine di stabilire una corretta relazione e responsabilità del futuro proprietario, si stabiliscono le seguenti regole:
1. Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dal responsabile del servizio del canile in
collaborazione con le associazioni volontarie animaliste. Su parere sfavorevole e motivato del responsabile
della struttura o del servizio veterinario la richiesta di adozione può essere rifiutata o revocata. Alle
persone recidive nella rinuncia di proprietà non possono essere affidati cani in adozione.
2. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo, già sverminato, vaccinato da
non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta,sterilizzata.
3. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell’adozione viene data informazione al nuovo
proprietario.
4. Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata
oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione,
viene fatto sottoscrivere all’adottante un impegno vincolante, pena la restituzione del cane, volto a
riportare la femmina in data concordata per la sterilizzazione a carico dell’ASUR.
5. I cani ospiti del canile non possono essere ceduti a minorenni, a persone senza fissa dimora o a
persone che non sono in grado di provvedere al loro mantenimento sulla base di un accertamento eseguito
e motivato dal responsabile del canile anche su parere delle associazioni animaliste.
6. In caso di richiesta di adozione di un cane è prevista da parte degli operatori, del veterinario e dei
volontari delle associazioni animaliste una valutazione attenta dei richiedenti e la possibilità di controllare
successivamente, entro i primi tre mesi dopo l’adozione, lo stato di benessere del cane. Se si dovessero
evidenziare maltrattamenti le associazioni daranno comunicazione alle autorità competenti (ASL/
Carabinieri/Vigili Urbani). Allo scopo di valutare l’idoneità e favorire la relazione dell’adottante con il cane
potranno essere prescritti incontri periodici al canile o in altra sede, previo parere del medico veterinario.
7. Al momento dell’adozione o dell’affidamento temporaneo, che s’intende per un massimo di tre mesi,
vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane. L’adottante riceve materiale informativo sugli
oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme da mantenere per il corretto
rapporto con il proprio animale.
Art. 17 – Decessi
I decessi dei cani devono essere comunicati immediatamente al servizio veterinario dell’ASUR 8. A garanzia della
tutela degli animali, i decessi dei cani e la loro causa saranno comunicati alle associazioni animaliste convenzionate
entro 48 ore.
Art. 18 - Rapporti con le associazioni animaliste volontarie
L’Amministrazione, per promuovere le adozioni dei cani ospiti del canile, per una corretta opera di sensibilizzazione
contro il fenomeno del randagismo e per supportare il personale gestore del canile nel raggiungimento del
benessere dei cani, può convenzionarsi a titolo non oneroso con associazioni animaliste volontarie ritenute idonee
che:
Abbiano presentato richiesta specifica in tal senso dichiarando la loro disponibilità a
•
collaborare sia alla realizzazione dei progetti dell’Ente sia nello svolgimento quotidiano delle
attività del canile;
Abbiano la loro sede sul territorio comunale;
•
•
Non abbiano in atto controversie o contenziosi scritti o verbali sia con l’Amministrazione
comunale che con il gestore della struttura;
Ogni associazione animalista convenzionata nomina un proprio referente di cui dà comunicazione scritta al gestore.
I volontari delle associazioni animaliste all’interno del canile devono essere muniti di tessera di riconoscimento che
attesti l’adesione all’associazione convenzionata.
In caso di presenza di più associazioni animaliste convenzionate, al fine di regolamentare la loro attività, ad ognuna
di loro potrà essere assegnato un numero massimo di 40 animali.
Presso il canile viene istituito un registro dei volontari composto da due sezioni: nella prima deve essere tenuto
aggiornato, dal referente della associazione di volontariato, l’elenco degli associati abilitati a prestare la loro opera
presso la struttura, nella seconda devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze e le attività
svolte da ogni singolo volontario, nonché eventuali osservazioni,
L’orario di accesso nel canile per il personale volontario deve coincidere con l’orario di lavoro osservato dal
personale del canile, oppure concordato con il responsabile per eventuali necessità.
L’attività svolta dai volontari consiste normalmente nelle seguenti attività:
far sgambare i cani,
collaborare agli abbinamenti dei cani nei box,
collaborare alla tolettatura;
accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone
l’adozione;
segnalazione di segni o sintomi di compromissione della salute degli animali;
partecipare alle iniziative promosse dal Comune e dal gestore del canile;
svolgere attività e progetti concernenti la formazione, l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini e
degli studenti al problema del randagismo, alla corretta relazione uomo-animale, alla promozione delle
adozioni dei cani abbandonati e alla tutela degli animali da affezione anche in collaborazione con l’ASUR,
liberi professionisti specializzati nel settore e le scuole.