VINCITE “ONLINE”: DA DICHIARARE IN UNICO TRA I “REDDITI

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VINCITE “ONLINE”: DA DICHIARARE IN UNICO TRA I “REDDITI
VINCITE “ONLINE”: DA DICHIARARE IN UNICO TRA I “REDDITI DIVERSI”
Le vincite “online” ottenute partecipando ai giochi su Internet, come ad esempio con un casinò in
Rete che non ha sede in Italia, sono da considerarsi “redditi diversi” e vanno dichiarate nel quadro
RL del Modello Unico. Tali vincite, erogate da chi non è sostituto d’imposta, non scontano la
ritenuta alla fonte, di conseguenza sono tassate interamente senza tener conto delle spese
sostenute per produrle. Inoltre, se per accedere al gioco viene utilizzato un conto corrente
infruttifero detenuto all’estero, che supera il limite dei 10 mila euro, vi è l’obbligo di compilare
anche il quadro RW. Questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
n.141/E del 30 dicembre 2010. La risoluzione nasce da un quesito sollevato da un contribuente che
ha partecipato a pagamento a un casinò online con sede all'estero. La somma richiesta per
partecipare al gioco, così come le eventuali vincite, sono prelevate e accreditate da un conto
infruttifero del contribuente, detenuto presso un intermediario finanziario che ha sede nell'isola di
Man. Per capire come tradurre in dichiarazione questa situazione, il contribuente ha chiesto
all'Agenzia delle Entrate di conoscere il trattamento fiscale in Italia delle somme vinte e non
soggette a ritenuta nello Stato estero, cercando anche chiarimenti sull'obbligo di indicare nel
quadro RW, non solo quanto detenuto sul conto corrente estero, ma anche gli eventuali
trasferimenti di queste somme fra estero e Italia. La risoluzione, con riferimento agli obblighi di
monitoraggio a carico del contribuente, che utilizza un conto corrente estero per la sua attività di
gioco, evidenzia che tale conto rappresenta un’attività finanziaria da indicare nel quadro RW, in
quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Quindi, sempreché la
consistenza del conto al 31 dicembre sia superiore a 10mila euro, il giocatore è chiamato a
compilare la sezione II del quadro RW, barrando la colonna 4 per evidenziare che trattasi di conto
infruttifero. Ovviamente, occorre produrre documenti o attestazioni della banca estera che
provino che il conto è infruttifero. Inoltre, il contribuente dovrà compilare anche la sezione III del
quadro RW , sempre al superamento della soglia dei 10mila euro, per rilevare le movimentazioni
del conto da e verso l’Italia. L’obbligo riguarda, infatti, oltre alle consistenze anche i trasferimenti
da, verso e sull’estero, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti e attività
riportati/riportabili nella sezione II, se l’ammontare complessivo dei movimenti è stato superiore a
10mila euro. Questo a prescindere dal loro saldo di fine anno, quindi, anche se c’è stato
disinvestimento o estinzione delle attività o dei rapporti finanziari. La Risoluzione si sofferma,
inoltre, sulla possibilità di evitare di compilare il quadro RW per i conti esteri: condizione
necessaria è che il contribuente dia disposizione alla banca oltreconfine di bonificare gli interessi
immediatamente e comunque entro il mese della maturazione su un proprio conto corrente
italiano, specificando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero.
Ulteriore considerazione riguarda i conti correnti fruttiferi: in tal caso il contribuente deve
riportare gli interessi nel quadro RM, autoliquidando poi l’imposta sostitutiva, con l’aliquota
“ordinaria” del 27 per cento. Infine, si evidenzia che non deve essere indicato nulla nel quadro RW
nel caso in cui siano eseguiti pagamenti, anche tramite carte di credito o assegni, per l'acquisto di
beni o per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto
corrente estero.
M. Emilda Sergio
Amministratore Unico Caf Italia srl