VINCITE “ONLINE”: DA DICHIARARE IN UNICO TRA I “REDDITI
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VINCITE “ONLINE”: DA DICHIARARE IN UNICO TRA I “REDDITI
VINCITE “ONLINE”: DA DICHIARARE IN UNICO TRA I “REDDITI DIVERSI” Le vincite “online” ottenute partecipando ai giochi su Internet, come ad esempio con un casinò in Rete che non ha sede in Italia, sono da considerarsi “redditi diversi” e vanno dichiarate nel quadro RL del Modello Unico. Tali vincite, erogate da chi non è sostituto d’imposta, non scontano la ritenuta alla fonte, di conseguenza sono tassate interamente senza tener conto delle spese sostenute per produrle. Inoltre, se per accedere al gioco viene utilizzato un conto corrente infruttifero detenuto all’estero, che supera il limite dei 10 mila euro, vi è l’obbligo di compilare anche il quadro RW. Questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.141/E del 30 dicembre 2010. La risoluzione nasce da un quesito sollevato da un contribuente che ha partecipato a pagamento a un casinò online con sede all'estero. La somma richiesta per partecipare al gioco, così come le eventuali vincite, sono prelevate e accreditate da un conto infruttifero del contribuente, detenuto presso un intermediario finanziario che ha sede nell'isola di Man. Per capire come tradurre in dichiarazione questa situazione, il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di conoscere il trattamento fiscale in Italia delle somme vinte e non soggette a ritenuta nello Stato estero, cercando anche chiarimenti sull'obbligo di indicare nel quadro RW, non solo quanto detenuto sul conto corrente estero, ma anche gli eventuali trasferimenti di queste somme fra estero e Italia. La risoluzione, con riferimento agli obblighi di monitoraggio a carico del contribuente, che utilizza un conto corrente estero per la sua attività di gioco, evidenzia che tale conto rappresenta un’attività finanziaria da indicare nel quadro RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Quindi, sempreché la consistenza del conto al 31 dicembre sia superiore a 10mila euro, il giocatore è chiamato a compilare la sezione II del quadro RW, barrando la colonna 4 per evidenziare che trattasi di conto infruttifero. Ovviamente, occorre produrre documenti o attestazioni della banca estera che provino che il conto è infruttifero. Inoltre, il contribuente dovrà compilare anche la sezione III del quadro RW , sempre al superamento della soglia dei 10mila euro, per rilevare le movimentazioni del conto da e verso l’Italia. L’obbligo riguarda, infatti, oltre alle consistenze anche i trasferimenti da, verso e sull’estero, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti e attività riportati/riportabili nella sezione II, se l’ammontare complessivo dei movimenti è stato superiore a 10mila euro. Questo a prescindere dal loro saldo di fine anno, quindi, anche se c’è stato disinvestimento o estinzione delle attività o dei rapporti finanziari. La Risoluzione si sofferma, inoltre, sulla possibilità di evitare di compilare il quadro RW per i conti esteri: condizione necessaria è che il contribuente dia disposizione alla banca oltreconfine di bonificare gli interessi immediatamente e comunque entro il mese della maturazione su un proprio conto corrente italiano, specificando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero. Ulteriore considerazione riguarda i conti correnti fruttiferi: in tal caso il contribuente deve riportare gli interessi nel quadro RM, autoliquidando poi l’imposta sostitutiva, con l’aliquota “ordinaria” del 27 per cento. Infine, si evidenzia che non deve essere indicato nulla nel quadro RW nel caso in cui siano eseguiti pagamenti, anche tramite carte di credito o assegni, per l'acquisto di beni o per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto corrente estero. M. Emilda Sergio Amministratore Unico Caf Italia srl