Quadro RW - IPSOA Dichiarazioni Fiscali

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Quadro RW - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
FISCO
Telefisco 2011
Quadro RW: vincite on-line,
usufrutto di immobili
e altri chiarimenti dell’Agenzia
di Carlotta Benigni (*)
Vincite on-line
LA NOVITÀ
Nella prima delle due risoluzioni in esame, la risoluzione n. 141/E del 30 dicembre 2010, un contribuente
ha chiesto chiarimenti circa il trattamento fiscale in
Italia ai guadagni derivanti dall’accesso ad un sito
Internet di casinò on line non avente sede in Italia.
Il meccanismo di funzionamento del sito Internet prevede l’apertura di un conto corrente acceso presso un
intermediario finanziario estero (per l’esattezza sull’Isola di Man), sul quale il contribuente versa le somme
per giocare al casinò, e sul quale vengono accreditate
le eventuali vincite, senza applicazione di alcuna ritenuta. I fondi che risultano sul conto possono essere
trasferiti in Italia tramite bonifici, o utilizzati mediante emissione di assegni o carte di credito estere.
Il contribuente ha chiesto chiarimenti con riguardo
sia alla tassazione delle vincite, sia alla modalità
dichiarative nel quadro RW.
L’Agenzia delle Entrate illustra le modalità
pratiche di compilazione del Quadro RW
della dichiarazione dei redditi nei seguenti
casi: obblighi derivanti dalle vincite conseguite accedendo via Internet ad un casinò
on line non residente in Italia e possesso
del diritto di usufrutto su un immobile situato all’estero. In particolare, con riferimento
a quest’ultima fattispecie, precisa che:
i nudi proprietari sono tenuti ad indicare
nel modulo RW il valore della nuda proprietà cosı̀ come riportato nell’atto costitutivo e
suddiviso al 50% in considerazione della
comunione del diritto (ciascuno dei soggetti può disporre esclusivamente della quota
di propria spettanza);
gli usufruttuari devono indicare nel modulo RW la quota parte di competenza come riportata nell’atto di acquisto del diritto.
Ulteriori indicazioni riguardo al Quadro RW
sono state fornite in occasione di Telefisco
2011.
" Riferimenti
– Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 dicembre 2010, n. 141/E
– Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30
dicembre 2010, n. 142/E
– Telefisco 2011 del 26 gennaio 2011
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67,
comma 1, lettera d).
– D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito
dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, art. 4
Tassazione delle vincite
Con riferimento al primo punto, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello, dopo aver affrontato alcuni aspetti regolamentari sulle attività di scommesse, che devono essere preventivamente autorizzate da ‘‘Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva
la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della
stessa concessione o autorizzazione’’, rileva che le
vincite conseguite a seguito della partecipazione a
giochi on-line debbano essere incluse tra i ‘‘redditi
diversi’’ di cui all’art. 67, comma 1, lettera d) del
T.U.I.R. Tali redditi, secondo il comma 1 dell’art. 69
del T.U.I.R., sono tassabili interamente nell’esercizio in cui sono percepiti, senza la possibilità di
dedurre le spese sostenute per il loro conseguimento.
Con riferimento alle modalità di tassazione, la risoluzione sottolinea che, a norma dell’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 1973, se corrisposte dallo Stato e
dai sostituti di imposta individuati dall’art. 23 del
medesimo D.P.R. n. 600/1973, tali vincite devono
essere assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo
Con due risoluzioni di fine anno (nn. 141/E/2010 e
142/E/2010), l’Agenzia delle Entrate pubblica le risposte a due interpelli presentati da contribuenti che
hanno chiesto il parere dell’Agenzia circa le modalità pratiche di compilazione del Quadro RW della
dichiarazione dei redditi. Si tratta in particolare di
chiarimenti relativi agli obblighi derivanti dalle vincite online e dal possesso del diritto di usufrutto su
un immobile situato all’estero.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti durante l’edizione 2011 di Telefisco.
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(*) DLA Piper, Dottore Commercialista
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titolari di investimenti e di attività di natura finanziaria detenute all’estero di consistenza superiore a Euro 10.000, quando da tali attività o
investimenti possano essere conseguiti redditi imponibili in Italia.
durante il periodo di imposta abbiano effettuato
trasferimenti da, verso e sull’estero, se complessivamente di importo superiore a Euro 10.000.
di imposta, e tale adempimento esaurisce gli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
Quando, invece, come nel caso in esame, le vincite
non siano corrisposte da un sostituto di imposta
italiano, il percettore dovrà assolvere personalmente
agli obblighi dichiarativi, indicando i redditi nel
Modello UNICO. A tal proposito, la risoluzione
ha indicato come quadro appropriato il quadro
RL, rigo 15, relativo alle attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Nel Modello
UNICO non esiste un rigo apposito per le vincite
di cui all’art. 67, comma 1, lett. d), (i.e. ‘‘le vincite
delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico, e i
premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte..’’)
a causa probabilmente del fatto che fino allo sviluppo dei siti online, i redditi di questo tipo erano per
lo più corrisposti da soggetti italiani (e quindi soggetti a ritenuta alla fonte). Vale la pena di sottolineare che il rigo indicato dalla risoluzione è incluso
fra quelli per i quali è prevista la detrazione delle
spese, sebbene come indicato dalla stessa, le vincite
debbano essere tassate al lordo di qualsiasi spesa
sostenuta (e delle eventuali perdite subite prima
della vincita).
Saldo del conto corrente
Nel caso esaminato dalla risoluzione, dunque, il saldo del conto corrente estero dovrà essere indicato
dal contribuente nel quadro RW quando lo stesso
a fine anno sia superiore a Euro 10.000. Infatti,
come ricordato dalla risoluzione n. 141/E, le attività
di natura finanziaria (tra le quali il conto corrente) si
presumono suscettibili di produrre redditi imponibili
in Italia, con un rendimento pari al tasso ufficiale
medio di riferimento del relativo periodo di imposta.
Inoltre, se il conto corrente estero fosse produttivo di
interessi, gli stessi dovrebbero essere indicati nel
quadro RM della dichiarazione, nella Sezione V
(Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva). Gli interessi dovrebbero essere assoggettati
ad imposta sostitutiva con aliquota del 27% (pari
a quella che sarebbe applicata in Italia sugli interessi
da conto corrente italiano). Al contrario, se il conto
corrente estero in questione non fosse produttivo di
interessi, il contribuente dovrebbe solamente indicare il saldo nel quadro RW, raccogliendo la documentazione della banca estera dalla quale si evinca che il
conto è effettivamente infruttifero.
Si veda l’esempio n. 1.
Compilazione del quadro RW
Il D.L. n. 167/1990 prescrive per le persone fisiche,
gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, che siano fiscalmente residenti
in Italia, l’obbligo di monitoraggio (e dunque di compilazione del quadro RW della dichiarazione) quando:
al 31 dicembre del periodo di imposta siano
ESEMPIO n. 1
Poniamo che per partecipare ai giochi di un sito internet estero, un giocatore residente in Italia on-line abbia acceso un
conto corrente a suo nome alle Isole Cayman, sul quale sono accreditate le vincite e che il saldo di tale conto al 31
dicembre 2010 sia pari a Euro 12.000. In tal caso:
se il conto corrente è infruttifero di interessi, il giocatore dovrà indicare la consistenza al 31 dicembre nel quadro
RW dell’UNICO 2011, barrando la colonna 4 (conto corrente infruttifero) (si veda la Tavola n. 1);
se il conto corrente ha generato interessi (per un importo pari ad esempio a Euro 100), dovrà essere compilato il
quadro RW come sopra (senza barrare evidentemente la colonna 4) ed anche il quadro RM con l’indicazione degli
interessi percepiti e dell’imposta sostitutiva applicabile (si veda la Tavola n. 2).
Tavola n. 1 - Compilazione della Sezione II del Quadro RW con riferimento al saldo del conto
corrente estero infruttifero
Dove ‘‘211’’ è il Codice Stato Estero per le Isole Cayman, e ‘‘1’’ è il codice operazione relativo ai conti correnti. Come
detto, la colonna 4 deve essere barrata solo in caso di conto corrente infruttifero.
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Tavola n. 2 - Compilazione del Quadro RM con riferimento agli interessi maturati sul conto corrente
estero
debba compilare la Sezione II (essendo il saldo del
conto corrente positivo e superiore a Euro 10.000),
ma non debba compilare la Sezione III per mancanza
di trasferimenti da/verso l’estero durante il periodo
di imposta. Si veda l’esempio n. 2.
Trasferimenti di denaro effettuati durante l’anno
Indipendentemente dal fatto che il saldo del conto
corrente al 31 dicembre sia superiore a Euro 10.000,
la risoluzione indica che il contribuente dovrà inserire nella Sezione II del quadro RW sia i versamenti effettuati sul conto corrente estero dal conto
corrente italiano (per accedere al gioco), sia i trasferimenti effettuati dal conto estero ad un conto
italiano intestato al giocatore, quando quest’ultimo
decida di trasferire il denaro in Italia mediante bonifico, quando i trasferimenti siano complessivamente
superiori a Euro 10.000 nel corso dell’anno.
L’indicazione dei trasferimenti nella Sezione III del
Quadro RW deve essere effettuato come detto indipendentemente dalla compilazione della Sezione
II del medesimo Quadro. Infatti, la Sezione III deve
essere compilata anche se al 31 dicembre non esistano più consistenze all’estero (o le consistenze sono inferiori a Euro 10.000), e dunque non scatta il
descritto obbligo di indicazione del saldo del conto
corrente. Viceversa, è possibile che il contribuente
Esenzione dagli obblighi di monitoraggio
La risoluzione, infine, fornisce due indicazioni di
esenzione dagli obblighi di monitoraggio applicabili
al caso in esame:
1) con riferimento alla Sezione II, non devono essere
indicati i saldi dei conti correnti detenuti all’estero, anche di importo superiore a Euro 10.000,
quando il contribuente dia disposizione alla banca estera di trasferire gli interessi maturati sul
conto estero, entro il mese della maturazione, su
un conto corrente italiano intestato al contribuente. In tal caso, evidentemente, si assicura la tassazione in Italia dei redditi esteri, e dunque l’Amministrazione Finanziaria non ha più necessità di
monitorare l’investimento estero.
2) con riferimento alla Sezione III, non scatta l’ob-
ESEMPIO n. 2
Tornando all’esempio n. 1, si ipotizzi che il giocatore durante il 2010 abbia versato sul conto corrente estero dal proprio
conto in Italia la somma di Euro 5.000 per poter partecipare al gioco on-line. In questo caso, la Sezione III non
andrebbe compilata, in quanto l’ammontare dei trasferimenti è sotto la soglia di rilevanza.
Se invece il nostro giocatore, oltre al precedente trasferimento, avesse nel corso del 2010 trasferito dal conto corrente
estero al conto in Italia una precedente vincita di Euro 6.000, egli dovrà compilare la Sezione III come indicato nella
Tavola n. 3.
Tavola 3 - Compilazione della Sezione III del Quadro RW
Dove: il codice Stato ‘‘211’’ corrisponde alle Isole Cayman, il tipo di trasferimento ‘‘1’’ indica i trasferimenti
dall’Italia all’estero e il tipo ‘‘2’’ i trasferimenti dall’estero in Italia. Il codice operazione 1 indica sempre il conto
corrente.
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bligo di indicare i trasferimenti dall’estero, quando le vincite siano spese mediante carte di credito o assegni esteri, per il sostenimento di spese
correnti o per l’acquisto di beni, anche se di importo superiore a Euro 10.000. Pertanto, l’importo
della vincita speso tramite carta di credito o assegni non dovrà essere incluso nei trasferimenti ai
fini del computo del superamento della soglia di
10.000 Euro, oltre la quale scatta l’obbligo di
compilazione della Sezione III.
chiarito che gli obblighi di indicazione nel Quadro
RW ricadono su tutti i titolari di diritti sul bene.
La medesima circolare, occupandosi dei casi di beni
posseduti in comunione, ha chiarito che il Quadro
RW dovrà essere compilato solo con riferimento
alle attività e agli investimenti detenuti all’estero
dei quali si abbia la piena disponibilità. Qualora
l’esercizio dei diritti o di atti di disposizione del bene
necessitino l’intervento degli altri comproprietari, allora dovrà essere indicata solo la parte di propria
competenza.
Usufrutto su immobile detenuto all’estero
ESEMPIO n. 3
Anche la risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010
pubblica una risposta ad un interpello relativo alle
modalità di compilazione del Quadro RW.
Nel caso in esame, un contribuente chiede di conoscere come (e da chi) debba essere compilato il quadro RW in presenza di un immobile situato in Francia, del quale sono titolari:
della nuda proprietà: per il 50% il contribuente
istante e per il rimanente 50% il fratello;
del diritto di usufrutto, al 50% ciascuno dei genitori dell’istante.
L’incertezza del contribuente deriva dal fatto che una
recente posizione dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 45/E del 13 settembre 2010) ha chiarito che
sono tenuti alla compilazione del quadro RW tutti
i titolari di diritti sugli investimenti o sulle attività
oggetto di monitoraggio (e dunque sia i nudi proprietari che gli usufruttuari), ma non ha specificato
quale sia l’ammontare da indicare (se il valore della
propria quota di usufrutto o di nuda proprietà, e se
debba essere utilizzato il valore dell’atto di acquisto
o il valore dell’usufrutto aggiornato ogni anno).
Tizio è contitolare di un conto deposito all’estero, a
firma disgiunta. In questo caso, il contribuente ha il
potere di disporre dell’attività, indipendentemente dall’intervento degli altri intestatari, che potrebbero non
essere coinvolti in una eventuale liquidazione del conto. In tal caso ogni intestatario a firma disgiunta indicherà nella propria dichiarazione il 100% dell’importo
dell’attività.
Al contrario, nel caso in cui Tizio sia intestatario del
50% del diritto di proprietà di un immobile, egli potrà
eventualmente vendere solo la propria quota, ma non
l’intero immobile, senza la volontà di vendere degli
altri. Pertanto, Tizio indicherà solamente il 50% del
valore dell’immobile, cioè la parte di sua competenza.
Nel caso in esame, dunque, l’immobile dovrà essere
indicato nel Quadro RW del modello UNICO di entrambi i nudi proprietari, per la rispettiva quota di
competenza. Ciascun fratello indicherà dunque il
50% del valore della nuda proprietà dell’immobile,
come iscritta nell’atto di acquisto. Più precisamente,
la Risoluzione chiarisce che il valore non deve essere
aggiornato ogni anno sulla base dei nuovi valori dell’usufrutto e della nuda proprietà (che variano con l’età
degli usufruttuari), ma si dovrà sempre fare riferimento
al valore indicato in atto,
Allo stesso modo, anche i genitori titolari del diritto di
usufrutto al 50% dovranno indicare il valore del diritto
di usufrutto (come indicato nell’atto di acquisto). Ciò
in quanto l’usufrutto, come la piena proprietà, può
essere esercitato limitatamente alla propria quota di
competenza.
Indicazione degli immobili nel Quadro RW
Come ricordato sopra a proposito delle vincite, a
seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, le
attuali norme in materia di anti-riciclaggio prevedono l’indicazione degli investimenti (e le attività finanziarie) detenuti all’estero nel quadro RW anche
quando la produzione di redditi sia solo potenziale.
Pertanto, anche l’immobile oggetto della Risoluzione, detenuto in Francia a scopo personale dalla famiglia del contribuente istante, dovrà essere indicato
per la prima volta nel Modello UNICO 2010, in
quanto suscettibile di produrre reddito imponibile
in Italia.
Inoltre, dal momento che il reddito può essere generato sia dal nudo proprietario (tramite la vendita), sia
dall’usufruttuario (tramite la cessione del diritto o la
locazione), con riferimento ai beni sui quali sussistono più diritti reali, la citata circolare 45/2010 ha
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ESEMPIO n. 4
Il cointestatario al 50% di un diritto di usufrutto può
cedere la propria quota, ma non l’intero diritto, e allo
stesso modo ha il diritto di percepire il 50% canone
derivante dalla eventuale locazione dell’immobile. In
sostanza, non ha la piena disponibilità del diritto di
usufrutto, ma solo della propria quota di competenza.
Pertanto, nel Quadro RW, dovrà indicare solo il 50%
del valore complessivo dell’usufrutto, che è la quota
che effettivamente per tale contribuente è suscettibile
di creare reddito imponibile in Italia.
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Risposte fornite al Forum Fiscale 2011
Obbligo di compilazione da parte del soggetto
che ha la disponibilità del denaro
Sempre con riferimento alle modalità pratiche di
compilazione del Quadro RW, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire alcuni punti ancora
dubbi in occasione del consueto appuntamento con il
Forum Fiscale, tenutosi il 26 gennaio 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’amministratore di società che abbia il potere di operare
sui conti esteri intestati alla società non è soggetto
agli obblighi di monitoraggio derivanti da tali conti
esteri. Ciò in quanto, come chiarito con la circolare
n. 45/E/2010, tale obbligo sussiste anche in capo a
chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione del denaro all’estero. Tuttavia, l’amministratore che ha il potere di firma su conti correnti esteri
della società agisce nell’ambito di una delega ad
operare per conto dell’intestatario, che gli conferisce
un mero potere dispositivo sui saldi del conto corrente estero, che dunque non farebbe scattare gli
obblighi di monitoraggio. Tali obblighi, unitamente
a quelli dichiarativi, sussisterebbero solo in capo al
soggetto potenzialmente beneficiario dei redditi all’estero.
Trasferimenti estero su estero
Il primo chiarimento ha riguardato i trasferimenti di
denaro estero su estero che devono essere indicati
nel Quadro RW, unitamente ai trasferimenti da e
verso l’Italia. Un contribuente ha richiesto se anche
i trasferimenti intervenuti nello stesso Paese estero
debbano essere indicati nel Quadro RW. Secondo
l’Agenzia delle Entrate, dal momento che lo scopo
degli obblighi di monitoraggio è quello di consentire
all’Amministrazione finanziaria di conoscere e mappare gli investimenti all’estero attraverso i quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera, qualora
sia stato durante l’anno di ammontare superiore a
Euro 10.000, il trasferimento dovrà essere indicato
nel Quadro RW anche se effettuato all’interno del
medesimo Paese già indicato in dichiarazione.
ESEMPIO n. 5
Nel corso del 2010 un contribuente acquista un immobile a Londra mediante trasferimento da un conto corrente a lui intestato nel Regno Unito, per un importo
pari a 200.000 £.
In tal caso, nella Sezione II del Modello UNICO 2011
dovrebbero essere indicati:
il saldo del conto corrente al 31 dicembre 2010
(codice 1)
l’immobile per £ 200.000 (codice 15)
Inoltre, dovrebbe essere compilata la Sezione III, con
le seguenti modalità:
codice Stato ‘‘031’’ (Regno Unito),
tipo di trasferimento ‘‘3’’ (i.e. estero su estero) e
codice operazione ‘‘15’’ (i.e. immobili).
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