destinazione del tfr ai fondi di previdenza complementare

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destinazione del tfr ai fondi di previdenza complementare
SERVIZIO PREVIDENZA e LAVORO
DESTINAZIONE DEL TFR AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2006 ha pubblicato il DL n. 265 del 14-11-2006, col quale è stato
anticipato il termine di entrata in vigore del D.lgs 252/2005 in materia di conferimento del Tfr ai fondi
pensione.
Pertanto, dall'1-1-2007 i lavoratori (sia dipendenti che soci lavoratori subordinati) in forza al 31-12-2006
avranno sei mesi di tempo per scegliere se conferire il Tfr che maturerà dalla data di adesione ad un
fondo pensione, oppure mantenerlo in azienda. Per i lavoratori assunti dopo l'1-1-2007 i sei mesi
decorreranno dalla data di assunzione. In entrambi i casi, l'eventuale versamento al fondo scatterà dal
mese successivo alla scadenza del termine (quindi dal 1-7-2007 o da sei mesi dopo l’assunzione), ma
riguarderà anche il Tfr maturato dalla eventuale adesione anteriore alla data di scadenza del termine.
Come già in passato, anche quest'anno l'accavallarsi di provvedimenti di diverso tipo (la finanziaria
tratta il tema del conferimento del Tfr non destinato ai fondi pensione all'Inps) rende più problematica la
trattazione dell'argomento.
In questo quadro un po' caotico, il Ministero del lavoro ha fornito alcune indicazioni che, se da una
parte danno una linea interpretazione interessante, dall'altra sono suscettibili di modifiche.
Il lavoratore deve ricevere adeguate informazioni dal datore di lavoro sulle diverse scelte disponibili:
- entro il 31-1-2007: il ddl finanziaria approvato dalla Camera prevede l'emanazione di un apposito
decreto circa i criteri di questa informazione entro il 31-1-2007. Da notare che occorrerà che il Governo
provveda quanto prima a coordinare le disposizioni di cui al d.lgs. 252/05 che prevedono l’informativa
sia fornita sei mesi prima della scadenza della “finestra” per la scelta
- 30 giorni prima della scadenza del citato periodo di 6 mesi (in cui dovrà essere segnalata la forma di
previdenza complementare a cui sarà destinato il Tfr in mancanza di opzione)
Al riguardo, alcuni organi di stampa hanno già pubblicato fac-simili di informativa ai dipendenti e di
domanda di conferimento da parte degli stessi (ad esempio Guida al lavoro n. 45/2006). Pur
trattandosi, in genere, di schemi corretti è probabilmente necessario attendere l'eventuale emanazione
di schemi standard da parte del Ministero.
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TERNI Viale Donato Bramante, 3/D – 05100 - Tel. 0744.300500 – Fax 0744.305866
Web: www.umbria.confcooperative.it - e-mail: [email protected]
Le interpretazioni ministeriali, peraltro non oggetto di circolare ma di semplice pubblicazione sul sito
www.tfr.gov.it, prevedono queste possibilità.
Lavoratori iscritti ad un fondo
pensione
- I vecchi iscritti che hanno effettivamente aderito a un fondo
possono confermare il versamento al fondo per la stessa
quota di Tfr destinata in precedenza.
- In caso di mancata opzione l'intero Tfr è destinato al fondo
pensione.
- Possono optare per l'attribuzione al fondo di quote di Tfr
ulteriori rispetto a quelle previste dal Ccnl. L'opzione contraria
può essere modificata in un secondo tempo.
- Ovviamente per i lavoratori nuovi iscritti il problema non si
pone in quanto già adesso tutto il Tfr è destinato al fondo
pensione.
Lavoratori non iscritti a un
fondo pensione
- I vecchi iscritti, se non hanno aderito al fondo pensione,
possono optare per il trasferimento di una quota di Tfr pari a
quella prevista dagli accordi collettivi (in assenza di accordi la
quota è del 50%), oppure mantenerlo in azienda.
- I nuovi iscritti possono optare per mantenere il Tfr in azienda
oppure per destinarlo, in questo caso interamente, al fondo
pensione.
- In caso di mancata opzione, l'intero Tfr viene interamente
conferito al fondo pensione (in questo caso non esitono
differenze tra vecchi e nuovi iscritti).
Per vecchi e nuovi iscritti si intendono rispettivamente coloro che avevano o non avevano
anzianità contributiva alla data del 29-4-1993.
Il Ministero non precisa in quale casistica rientri l’ipotesi di un lavoratore che intenda aderire ad un
fondo di previdenza complementare negoziale - con versamento anche delle quote contributive a
proprio carico ed a carico azienda - nel periodo dall’1-1-2007 al 30-6-2007: ci parrebbe logico che
dovesse ricadere nella situazione di “lavoratore già iscritto ad un fondo pensione”.
Come noto, con la nuova disciplina, l’adesione non è necessariamente al fondo di previdenza
complementare negoziale (c.d. fondo chiuso), ma può essere ai fondi pensione aperti, istituiti
direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di
gestione del risparmio, contratti di assicurazione sulla vita.
Già il decreto 252/05 stabiliva, poi, a chi era effettivamente destinato il Tfr, in caso di mancata
espressione di volontà da parte del lavoratore. Nella tabella che segue sono schematizzati i diversi
casi.
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Se esiste un solo fondo di previdenza
complementare
Il Tfr è destinato a tale fondo
Se esistono più fondi di previdenza
complementare
Il Tfr è destinato al fondo che ha raccolto più
adesioni in azienda
Riteniamo che il caso sia abbastanza raro e che
non si possa configurare in presenza di fondi per
categorie diverse (ad esempio per dirigenti e altri
dipendenti).
Se non esiste un fondo di previdenza
complementare
Il Tfr è destinato ad un fondo istituito presso l'Inps
che dovrebbe operare con le regole della
previdenza complementare
Rispetto al testo inizialmente presentato al Parlamento Governo è intervenuto l'accordo del 23-10-2006
tra Governo, Confindustria e Cgil-Cisl-Uil che ha previsto quest'obbligo soltanto per i datori di lavoro
con almeno 50 dipendenti e per l'intera quota di Tfr non versato ai fondi (all'origine la proposta
governativa era limitata al 50%).
Su quest’argomento i punti interrogativi sono molti, ad esempio: come saranno computati i dipendenti
per determinare la forza aziendale, le modalità di versamento, su chi ricade l'onere della rivalutazione
delle somme versate...
Quanto sopra per ciò che riguarda la destinazione del Tfr maturando ai fondi di previdenza
complementare.
Resta naturalmente invariata la possibilità già prevista di finanziamento ulteriore alla previdenza
complementare anche con quote a carico del lavoratore, nel qual caso insorge l’obbligo, da parte del
datore di lavoro, di versare una quota di contributi almeno pari a quella prevista dal CCNL di
riferimento.
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