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CORPO POLIZIA MUNICIPALE CIRCOLARE n. 19 28 luglio 2006 BEZ / fl Oggetto: La circolazione dei ciclomotori. Con circolare n. 300/A/1/54463/106/16 del 18 luglio 2006 il Ministero dell’Interno ha emanato disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori. Pur non ritenendosi vincolante quanto espresso dal dicastero, al fine di dare omogeneità all’operato del personale rispetto alle altre forze di polizia, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti delle disposizioni già emanate con la circolare CPM n. 17 del 12 luglio 2006, riproponendone tutto il testo ed evidenziando graficamente le parti che sono state riformulate. ”Dal prossimo 14 luglio, con l’entrata in vigore del DPR 153/06 recante modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 del Regolamento del Codice della Strada (G.U. n. 89 del 15/4/06), trova piena applicazione l’articolo 97 del Codice della Strada (formalmente già in vigore dal 1° luglio 2004) concernente la circolazione dei ciclomotori. Le nuove disposizioni del Regolamento sono state ulteriormente integrate dai Decreti Ministeriali 15/5/06 e 15/6/06 (rispettivamente, G.U. n. 132 del 9/6/06 e G.U. n. 147 del 27/6/06) e, da ultimo, dalla circolare ministeriale n. 14085/RU del 3/7/06. Al fine di fornire un efficace strumento operativo si illustra la disciplina dettata dal codice per la circolazione dei ciclomotori, che entra pienamente in vigore dal 14 luglio, evidenziando gli aspetti sanzionatori più rilevanti. Targa e certificato di circolazione del ciclomotore Un ciclomotore che viene immatricolato dal 14 luglio dovrà essere munito di una targa e di un certificato di circolazione. I veicoli immatricolati prima di questa data potranno circolare purchè muniti di un contrassegno di identificazione (la c.d. targhetta) ed un certificato di idoneità tecnica; la possibilità di chiedere per questi ciclomotori una targa ed un certificato di circolazione è volontaria, salvo il caso di smarrimento del certificato o del contrassegno. - La targa – identifica l’intestatario del certificato di circolazione, è personale e può essere abbinata ad un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita (Allegato 1 – Fac-simile targa per ciclomotore). - Il certificato di circolazione – contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e del suo intestatario (allegato 2 – Fac-simile certificato di circolazione del ciclomotore). Individuazione del ciclomotore presso l’archivio del D.T.T. Nell’archivio del Dipartimento dei trasporti terrestri ciascun ciclomotore è individuato da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. Le sanzioni previste dall’art. 97. 1. Fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 (art. 97, comma 5) – Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1702) e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di contestazione senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità per il proprietario di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.). 2. Effettuare sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52 (art. 97, comma 5) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00 (p.m.r. non ammesso cod. Pro.Sa. 1699) e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di contestazione senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità per il proprietario (art. 213, comma 2 quinques) di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.). 3. Circolare con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52 (art. 97, comma 6) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1705) e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di contestazione senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità per il proprietario (art. 213, comma 2 quinques) di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.). Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 è molto probabile che debbano essere addebitate a soggetti diversi dal conducente, a cui verrà invece contestata la violazione di cui al punto 3. Per tale motivo, qualora si accerti la circolazione di un ciclomotore con le caratteristiche alterate ed al tempo stesso si riesca a risalire, ad esempio, al soggetto che ha effettuato l’alterazione, si dovrà procedere alla redazione di due distinti verbali contestazione e di sequestro. In qualsiasi caso obbligato in solido delle violazioni è il proprietario del ciclomotore o l’intestatario del contrassegno di identificazione (se immatricolato prima del 14 luglio). Nei casi previsti nei punti 1, 2 e 3, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. 4. Circolare con un ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di circolazione (art. 97, comma 7) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131,00 a euro 524,00 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1709) e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di contestazione senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, fatta salva la possibilità per il proprietario (art. 213, comma 2 quinques) di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.). 5. Circolare con un ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97, comma 8) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00 (p.m.r. euro 65,00 - cod. Pro.Sa. 1712) e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si procede a redigere il verbale di contestazione ammettendo il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si effettua il fermo del ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius (art. 214 comma 1 ter). È opportuno rilevare che la reiterazione non può essere accertata dall’organo di polizia stradale ma solo dall’autorità prefettizia, pertanto non si deve procedere al sequestro del ciclomotore qualora si fermi in tempi diversi lo stesso conducente per la stessa infrazione, ma si effettua solo il fermo amministrativo del veicolo. 6. Circolare con un ciclomotore munito di targa non propria (art. 97, comma 9) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00 (p.m.r. euro 1549,00 - cod. Pro.Sa. 1713) e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si procede a redigere il verbale di contestazione ammettendo il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si effettua il fermo del ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius (art. 214 comma 1 ter). È opportuno rilevare che la reiterazione non può essere accertata dall’organo di polizia stradale ma solo dall’autorità prefettizia, pertanto non si deve procedere al sequestro del ciclomotore qualora si fermi in tempi diversi lo stesso conducente per la stessa infrazione, ma si effettua solo il fermo amministrativo del veicolo. Questa violazione ricorre quando il ciclomotore è munito di targa appartenente ad altro veicolo, diversa da quella propria indicata nel certificato di circolazione. In presenza di targa falsa, manomessa o alterata si deve applicare la disciplina di cui all’art. 100, comma 14, ed il rimando alla disciplina penale. Si evidenzia infine che il comma 3 bis dell’art. 202 fa rientrare la violazione di cui al comma 9 dell’art. 97 tra quelle per le quali non si è ammessi al pagamento in misura ridotta. Considerando che le modifiche dell’art. 97 (entrate in vigore il 1° luglio 2004) sono successive a quelle dell’art. 202 (entrate in vigore il 31 dicembre 1999), si ritiene che per la violazione di cui all’art. 97 comma 9 si debba ammettere al pagamento in misura ridotta il trasgressore. 7. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili (art. 97, comma 10) - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00 (p.m.r. euro 21,00 - cod. Pro.Sa. 1721). 8. Fabbricare o vendere targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circolare con un ciclomotore munito delle suddette targhe (art. 97, comma 11) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00 (p.m.r. euro 1549,00 - cod. Pro.Sa. 1715 per fabbricazione e vendita e cod. Pro.Sa.1718 per circolazione con targa difforme). 9. Circolare con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento (art. 97, comma 12) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 (p.m.r euro 327,00 - cod. Pro.Sa. 1727). Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Come indicato nella richiamata circolare ministeriale non sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato aggiornamento del certificato di circolazione conseguente alla variazione di residenza dell’intestatario, neanche nel caso in cui il buon esito dell’operazione sia rimesso esclusivamente ad una comunicazione da parte dell’intestatario del mezzo. Pertanto in questa circostanza non si procede ad addebitare alcuna sanzione. 10. Non comunicare la cessazione della circolazione (art. 97, comma 12). Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 (p.m.r. euro 327,00 - cod. Pro.Sa. 1725). Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse 11. Intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia (art. 97, comma 13) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00 (p.m.r. euro 65,00 - cod. Pro.Sa. 1730 per il certificato di circolazione e cod. Pro.Sa. 1731 per la targa). Come indicato nella richiamata circolare ministeriale in caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il veicolo non potrà circolare in quanto non è consentito dotare il mezzo di una targa provvisoria auto-costruita come, invece, previsto per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Anche in questa circostanza non si procede ad addebitare alcuna sanzione. 12. Non provvedere a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (art. 97, comma 13) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00 (p.m.r. euro 65,00 - cod. Pro.Sa.1728). Circolazione con contrassegno di identificazione e certificato di idoneità tecnica. Come già esposto è consentita la circolazione di ciclomotori con il “vecchio” contrassegno e certificato. Si ritiene in questa sede importante identificare le differenti possibilità di accertamento che devono essere svolte in caso di mancanza di uno o di entrambi questi documenti. - circolazione di un ciclomotore provvisto di contrassegno di identificazione ma non di certificato di idoneità tecnica; solo qualora si accerti che il ciclomotore non è mai stato immatricolato (non sia quindi mai stato rilasciato un certificato di idoneità tecnica) sarà possibile applicare la sanzione di cui all’art. 97, comma 7 (circolazione di ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione). Qualora non sia possibile svolgere nell’immediato tale attività di accertamento si deve provvedere a compilare un verbale di contestazione, senza indicare alcuna specifica violazione, invitando il conducente, ai sensi dell’art. 180 comma 8, a presentare idonea documentazione attestante la regolare circolazione del veicolo; se successivamente si accerta la mancata immatricolazione del ciclomotore si procederà alla notifica della violazione di cui all’art. 97, comma 7 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1709, e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore). Se la persona invitata non si presenta si provvederà a notificare la violazione di cui all’art. 180, comma 8 - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,00 a euro 1433,00 (p.m.r. euro 357,00 - cod. Pro.Sa. 3147). - circolazione di un ciclomotore provvisto di certificato di idoneità tecnica ma non di contrassegno di identificazione; solo qualora si accerti che il conducente non sia in condizione di apporre alcun contrassegno di identificazione sarà possibile applicare la sanzione di cui all’art. 97, comma 8 (circolazione di ciclomotore sprovvisto di targa). Qualora non sia possibile svolgere nell’immediato tale attività di accertamento, si deve provvedere a compilare il verbale di contestazione, senza indicare alcuna specifica violazione, invitando il conducente, ai sensi dell’art. 180 comma 8, a presentare idonea documentazione attestante la regolare circolazione del veicolo; se successivamente si accerta l’impossibilità di apporre alcun contrassegno al ciclomotore si procederà alla notifica delle violazioni di cui all’art. 97, comma 8 (p.m.r. euro 65,00 – cod. Pro.Sa. 1712, e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un mese). Se la persona invitata non si presenta si provvederà a notificare la violazione di cui all’art. 180, comma 8 - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,00 a euro 1433,00 (p.m.r. euro 357,00 - cod. Pro.Sa. 3147) - circolazione di un ciclomotore sprovvisto di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di identificazione; in questo caso è importante acquisire e formalizzare una dichiarazione del conducente con la quale si attesti che il veicolo circola regolarmente. Se il numero di telaio non risulta inserito nella banca dati dei ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio (o non sia possibile accertarlo), e si esclude la provenienza illecita del veicolo, è da presumere che per quel veicolo sia stato rilasciato un certificato di idoneità tecnica e che il suo conducente debba essere munito di un contrassegno di identificazione; per tale motivo si deve provvedere a compilare il verbale di contestazione, senza addebitare alcuna specifica violazione, invitando il conducente, ai sensi dell’art. 180 comma 8, a presentare idonea documentazione attestante la regolare immatricolazione del veicolo (comportandosi con le modalità indicate nei punti precedenti). Se invece il telaio del ciclomotore risulta inserito nella banca dati dei veicoli immatricolati dopo il 14 luglio si procederà a contestare le violazioni di cui all’art. 97, comma 7, circolare sprovvisto di certificato di circolazione in quanto mai rilasciato (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1709, e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore) e comma 8, circolava sprovvisto di targa (p.m.r. euro 65,00 – cod. Pro.Sa. 1712, e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un mese) comma. Se la persona invitata non si presenta si provvederà a notificare la violazione di cui all’art. 180, comma 8 - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,00 a euro 1433,00 (p.m.r. euro 357,00 - cod. Pro.Sa. 3147) Guida di ciclomotore muniti di foglio rosa. Come già indicato nella circolare CPM n. 16/05 per condurre un ciclomotore è necessario essere titolari di un certificato di idoneità alla guida o di una patente di guida. Chi conduce un ciclomotore senza essere provvisto di almeno uno dei due documenti abilitativi viola il comma 1 bis o 1 ter dell’art. 116, ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a 2.065,00 (art. 116, comma 13 bis – p.m.r. euro 516,00 – cod. Pro.Sa. 1980) ed alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta (art. 116, comma 17). In questi casi è inoltre prevista la violazione di cui al comma 12 dell’art. 116, per colui che, avendo la materiale disponibilità del ciclomotore, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità (c.d. incauto affidamento), per il quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 357,00 a euro 1433,00 (art. 116, comma 12 p.m.r. euro 357,00 – cod. Pro.Sa. 1970). Per l’accertamento di quest’ultima violazione è importante identificare il soggetto che aveva la materiale disponibilità del ciclomotore considerando che si tratta di un bene mobile non registrato. Le stesse violazioni vengono commesse qualora si conduca un ciclomotore muniti di autorizzazione all’esercitazione alla guida (il c.d. foglio rosa). Questo documento viene infatti rilasciato solo per esercitarsi alla guida, in posti poco frequentati, di quei veicoli che potranno essere condotti una volta conseguita la relativa patente. Il ciclomotore sfugge da questa disciplina in quanto non è un veicolo per il quale il legislatore abbia previsto un esame pratico di guida (è previsto solo l’esame di teoria) e come tale non può essere in alcun modo qualificata la circolazione con il c.d. foglio rosa, come un’esercitazione alla guida, tantomeno in posti poco frequentati. Pertanto il conducente di un ciclomotore munito di autorizzazione alla guida, per qualsiasi categoria di patente essa sia stata richiesta, deve essere soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a 2.065,00 (art. 116, comma 13 bis – p.m.r. euro 516,00 – cod. Pro.Sa. 1980) ed alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta (art. 116, comma 17) in quanto sprovvisto del previsto titolo abilitativo alla guida. Trasporto di passeggero su ciclomotore. Nel nostro codice sono due le norme che disciplinano il trasporto di un passeggero su ciclomotore: - l’art. 115, comma 1 – per il quale è necessario avere i seguenti requisiti di età: b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente d) anni diciotto per guidare ciclomotori trasportando altre persone oltre al conducente; - L’art. 170 comma 2 – per il quale sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Importante evidenziare che il trasporto del passeggero è consentito solo al conducente maggiorenne quando il ciclomotore non solo è omologato, ma riporta sul certificato di circolazione l’indicazione del posto per il passeggero; parliamo di ciclomotore munito di targa e certificato di circolazione. Pertanto ancorchè omologato e condotto da maggiorenne sul ciclomotore munito di contrassegno di identificazione (la c.d. targhetta) e di certificato di idoneità tecnica è sempre vietato il trasporto del passeggero. Con l’art. 115 si identifica un requisito di età finalizzato ad individuare una capacità soggettiva a condurre un ciclomotore, individuata in anni quattordici per circolare con un ciclomotore senza poter trasportare passeggero, ed in anni diciotto per circolare con passeggero a bordo. Con l’art. 170 si identificano le modalità di circolazione del ciclomotore in caso di trasporto di passeggero, vincolandolo a due condizioni: che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione del ciclomotore e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. In realtà quest’ultima condizione, richiama quanto già disposto dall’art. 115 riguardo ai requisiti di età del conducente di un ciclomotore. Pur ritenendo che la testuale indicazione del comma 2 dell’art. 170 possa essere interpretato come ulteriore requisito per la circolazione del ciclomotore, si ritiene di accogliere l’interpretazione più favorevole fatta propria dal ministero, provvedendo, in caso di conducente minorenne che guida un ciclomotore omologato per il trasporto di un passeggero, di applicare solo la sanzione prevista dall’art. 115. Sulla base di questi elementi normativi possiamo identificare le seguenti attività sanzionatorie: - Conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore per il quale non è stata indicata sul certificato di circolazione la possibilità di trasportare un passeggero; si viola sia l’art. 115, in quanto il conducente non è in possesso dei requisiti di età previsti, che l’art. 170, non essendo soddisfatte entrambe le condizioni necessarie per potere trasportare un passeggero su ciclomotore, l’età del conducente e le caratteristiche del ciclomotore. - Conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore per il quale è stata indicata sul certificato di circolazione la possibilità di trasportare un passeggero; si viola solo l’art. 115, in quanto il conducente non è in possesso dei requisiti di età previsti. - Conducente maggiorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore per il quale non è stata indicata sul certificato di circolazione la possibilità di trasportare un passeggero; si viola solo l’art. 170 in quanto non si soddisfa una delle condizioni necessarie per potere trasportare un passeggero su ciclomotore, le caratteristiche del ciclomotore. La violazione dell’art. 115 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00 (art. 115 comma 4 – p.m.r. euro 35,00 – cod. Pro.Sa 1961) e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta. Per i casi sopra descritti, trasporto di passeggero da parte di minorenne di quattordici anni o più, per potere accertare l’incauto affidamento nei confronti di chi aveva la materiale disponibilità del veicolo è necessario, come previsto dal comma 6, dimostrare che tale soggetto fosse a conoscenza che la persona a cui stava affidando il ciclomotore voleva trasportare un passeggero. Solo quando si accerti tale fatto è possibile contestare anche la violazione di cui al comma 5 dell’art. 115, indicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00 (art. 115 comma 5 – p.m.r. euro 35 – cod. Pro.Sa. 1966). Qualora la violazione all’art. 115 fosse commessa da un conducente minore di anni quattordici si avrebbe la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 71,00 a 286,00 (art. 115 comma 3 – p.m.r. euro 71,00 – cod. Pro.Sa), la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta mentre l’accertamento dell’incauto affidamento del veicolo conseguirebbe immediatamente alla verifica della mancanza dei requisiti di età del conducente. Come già evidenziato per la guida con il c.d. foglio rosa, rimangono comunque le difficoltà di identificazione di colui che aveva la materiale disponibilità di un ciclomotore. La violazione dell’art. 170 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00 (art. 170, comma 6 – p.m.r. non consentito – cod. Pro.Sa. 4018). Nonostante il comma 7 preveda che, se la violazione è commessa da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, in realtà si deve applicare la misura cautelare del sequestro del ciclomotore per la successiva confisca da parte del Prefetto. Infatti la norma prevista dal comma 7 è stata di fatto abrogata dall’art. 213 comma 2-sexies, secondo il quale è sempre disposta la confisca del ciclomotore adoperato per commettere la violazione di cui all’art. 170. Pertanto, a prescindere dal fatto che il conducente sia maggiorenne o minorenne, si procede a redigere il verbale di contestazione senza ammettere il pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità per il proprietario di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.). Soggetti responsabili di violazioni commesse a bordo di ciclomotori. In caso di violazione commessa da un minorenne il responsabile diretto è il genitore che deve essere indicato come trasgressore nel verbale di contestazione; le generalità del conducente debbono essere indicate nelle note o in un foglio a parte da individuare come elemento integrante del verbale stesso. Le stesse modalità debbono essere adottate nella compilazione del verbale di sequestro. Copia della documentazione compilata deve essere consegnata al conducente presente sul posto, anche se minorenne (per il quale non sussiste l’obbligo di firmare i verbali per ricevuta). Obbligato in solido di una violazione commessa a bordo di un ciclomotore è, secondo quanto disposto dall’art. 196 del codice, il responsabile della circolazione che può essere l’intestatario del contrassegno di identificazione (la c.d. targhetta) che, come già indicato in precedenza, può essere ancora utilizzato per circolare sulla strada, oppure il proprietario del ciclomotore indicato nel certificato di circolazione (per quelli immatricolati dopo il 14 luglio). Qualora si provveda al sequestro di un ciclomotore che sia ancora provvisto del vecchio contrassegno di identificazione e del certificato di idoneità tecnica è necessario che il conducente dichiari e sottoscriva chi sia il proprietario del veicolo. A questo soggetto, qualora non risulti coinvolto ad altro titolo nel procedimento sanzionatorio, deve essere notificato il verbale di sequestro del ciclomotore in quanto sarà il destinatario del provvedimenti di confisca del veicolo. Non è necessario far dichiarare e sottoscrivere la proprietà in caso di sequestro di ciclomotore per il quale è stato rilasciato il certificato di circolazione, in quanto su questo documento viene indicato il proprietario del veicolo. A questo soggetto deve essere sempre comunque notificato almeno il verbale di sequestro del veicolo. Revisione dei ciclomotori. In caso di omessa revisione di un ciclomotore si procederà a contestare la violazione di cui all’art. 80 comma 14 (p.m.r. 143,00 – cod. Pro.Sa. 1591), senza provvedere al ritiro del documento del veicolo, sia che si tratti di un certificato di idoneità alla guida che di un certificato di circolazione, in quanto il codice non prevede il ritiro di documenti diversi dalla carta di circolazione. Dimenticanza del certificato di idoneità tecnica. Se nell’ambito degli accertamenti relativi alla circolazione di un ciclomotore si accerti che il suo conducente era momentaneamente sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, non si può procedere ad addebitare alcuna violazione. Infatti l’art. 180, comma 6, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, prevede che il conducente di un ciclomotore per circolare debba avere con sé solo il certificato di circolazione del veicolo e non più il certificato di idoneità tecnica. Conducente di ciclomotore titolare di patente di guida rilasciata da uno stato estero. In caso di violazione commessa alla guida di un ciclomotore immatricolato in Italia da parte di persona in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell’Unione europea, secondo quanto disposto dall’art. 207 comma 4 questi potrà avvalersi della facoltà di effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore. Qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà ne provveda ad effettuare il versamento, a titolo di cauzione, di una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, si dovrà provvedere al fermo amministrativo del veicolo, immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius. Allegato n. 1 Circolare CPM 28 luglio 2006, n. 19 Allegato n. 2 Circolare CPM 28 luglio 2006, n. 19 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE FRONTE/RETRO MOD. MC821F Allegato n. 3 Circolare CPM 28 luglio 2006, n. 19 I 50 modelli di ciclomotori omologati per 2 persone APRILIA RS 50 Scarabeo50 4T Scarabeo50 Street SR 50 i.w. R Factory SR 50 R SR 50 Street BETA Ark air Cooled 50 Ark KLC 50 cat Ark X-Type LC Ark X-Type AC RR 50 Enduro RR 50 Standard RR 50 Alu RR 50 Rancig RR Motard FANTIC Caballero 50 R Caballero 50 R Comp. Caballero S.Sei M MOTOR ZETA Rally 50 SACHS Mad Ass PGO Ligiero 50 GILERA DNA RST RCR 50 New Runner Pure Jet. Runner Racing Rep. SMT 50 Stalker PEUGEOT Elystar 50 Jet Force 50 i.e. Jet Force C-Tech Looxor 50 Looxor 50 TSDI Ludix 50 Blaster Ludix 50 Elegance Scoot’Elec Speedfight2 LZ 50 Vivacity2 50 Vivacity2 50 Silver Sp. XP Enduro XP6 Supermotard XPS Supermotard XPST Enduro SHERCO 50 Enduro 50 Supermotard B.P. HM CRE 50 Baja CRE 50 Six Derapage 50 Derapage 50 Comp. CH RACING WSM 50 supermotard KEEWAY WXE 50 enduro Hurricane 50 DAELIM Cordi E-Five Message II S-Five DERBI Atlantis 50 T Red Bul. Atlantis 50 4T Atlantis 50 Bullet Atlantis 50 City Atlantis Two Chic DRD Blac Devil R50 DRD Edition SM 50 DRD Lim. Ed. SM 50 DRD Racing 50 R DRD Racing 50 SM DRD Pro 50 R DRD Pro 50 SM GP1 50 Racing GPR 50 Nude GPR 50 Racing GPR 50 Racing Repl. X-Race 50 R X-Race 50 SM X-Treme 50 R X-Treme 50 SM KYMCO Agility 50 Bet&Win 50 Dink 50 Classic People 50 2T People S 50 2T People s50 4T Super 9 50 Sport Vitality 50 2T Vitality 4T MALAGUTI Ciak 50 4T Ciak 50 2T Drakon 50 F10 Jet Line Phantom 50 Phantom Digit Tribal Phantom Capirex Phantom 50 Gp F15 Firefox Air C. F15 Firefox Digit F15 Digit Ducati SBK XSM XTM PIAGGIO Fly 50 2T Fly 50 4T Liberty 50 4T Liberty 50 Cat Typhoon NRG Power DD NRG Power Pure Jet Vespa ET2 50 Vespa ET4 50 Vespa LX 50 2T Vespa LX50 4T Zip 4T 50 RIEJU MRX 50 MRX 50 Pro RR RS2 Pro SMX ES50 RRX Spyke SUZUKY atana AY 50 SYM DD50 Jet 50 Euro X Mask 50 Mio 50 TGB 203 Tiger 50 303 RS 50 Delivery 50 Laser 50 YAMAHA Aerox Jog R Neo'S TZR 50 Why 50 APRILIA RS 50 Scarabeo50 4T Scarabeo50 Street SR 50 i.w. R Factory SR 50 R SR 50 Street BETA Ark air Cooled 50 Ark KLC 50 cat Ark X-Type LC Ark X-Type AC RR 50 Enduro RR 50 Standard RR 50 Alu RR 50 Rancig RR Motard FANTIC Caballero 50 R Caballero 50 R Comp. Caballero S.Sei M MOTOR ZETA Rally 50 SACHS Mad Ass PGO Ligiero 50 GILERA DNA RST RCR 50 New Runner Pure Jet. Runner Racing Rep. SMT 50 Stalker PEUGEOT Elystar 50 Jet Force 50 i.e. Jet Force C-Tech Looxor 50 Looxor 50 TSDI Ludix 50 Blaster Ludix 50 Elegance Scoot’Elec Speedfight2 LZ 50 Vivacity2 50 Vivacity2 50 Silver Sp. XP Enduro XP6 Supermotard XPS Supermotard XPST Enduro SHERCO 50 Enduro 50 Supermotard B.P. HM CRE 50 Baja CRE 50 Six Derapage 50 Derapage 50 Comp. CH RACING WSM 50 supermotard KEEWAY WXE 50 enduro Hurricane 50 DAELIM Cordi E-Five Message II S-Five DERBI Atlantis 50 T Red Bul. Atlantis 50 4T Atlantis 50 Bullet Atlantis 50 City Atlantis Two Chic DRD Blac Devil R50 DRD Edition SM 50 DRD Lim. Ed. SM 50 DRD Racing 50 R DRD Racing 50 SM DRD Pro 50 R DRD Pro 50 SM GP1 50 Racing GPR 50 Nude GPR 50 Racing GPR 50 Racing Repl. X-Race 50 R X-Race 50 SM X-Treme 50 R X-Treme 50 SM KYMCO Agility 50 Bet&Win 50 Dink 50 Classic People 50 2T People S 50 2T People s50 4T Super 9 50 Sport Vitality 50 2T Vitality 4T MALAGUTI Ciak 50 4T Ciak 50 2T Drakon 50 F10 Jet Line Phantom 50 Phantom Digit Tribal Phantom Capirex Phantom 50 Gp F15 Firefox Air C. F15 Firefox Digit F15 Digit Ducati SBK XSM XTM PIAGGIO Fly 50 2T Fly 50 4T Liberty 50 4T Liberty 50 Cat Typhoon NRG Power DD NRG Power Pure Jet Vespa ET2 50 Vespa ET4 50 Vespa LX 50 2T Vespa LX50 4T Zip 4T 50 RIEJU MRX 50 MRX 50 Pro RR RS2 Pro SMX ES50 RRX Spyke SUZUKY atana AY 50 SYM DD50 Jet 50 Euro X Mask 50 Mio 50 TGB 203 Tiger 50 303 RS 50 Delivery 50 Laser 50 YAMAHA Aerox Jog R Neo'S TZR 50 Why 50