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CORPO POLIZIA MUNICIPALE
CIRCOLARE n. 19
28 luglio 2006
BEZ / fl
Oggetto: La circolazione dei ciclomotori.
Con circolare n. 300/A/1/54463/106/16 del 18 luglio 2006 il Ministero dell’Interno ha emanato
disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori. Pur non ritenendosi vincolante
quanto espresso dal dicastero, al fine di dare omogeneità all’operato del personale rispetto alle altre
forze di polizia, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti delle disposizioni già emanate con
la circolare CPM n. 17 del 12 luglio 2006, riproponendone tutto il testo ed evidenziando
graficamente le parti che sono state riformulate.
”Dal prossimo 14 luglio, con l’entrata in vigore del DPR 153/06 recante modifiche agli articoli 248,
249, 250, 251, 252 del Regolamento del Codice della Strada (G.U. n. 89 del 15/4/06), trova piena
applicazione l’articolo 97 del Codice della Strada (formalmente già in vigore dal 1° luglio 2004)
concernente la circolazione dei ciclomotori.
Le nuove disposizioni del Regolamento sono state ulteriormente integrate dai Decreti Ministeriali
15/5/06 e 15/6/06 (rispettivamente, G.U. n. 132 del 9/6/06 e G.U. n. 147 del 27/6/06) e, da ultimo,
dalla circolare ministeriale n. 14085/RU del 3/7/06.
Al fine di fornire un efficace strumento operativo si illustra la disciplina dettata dal codice per la
circolazione dei ciclomotori, che entra pienamente in vigore dal 14 luglio, evidenziando gli aspetti
sanzionatori più rilevanti.
Targa e certificato di circolazione del ciclomotore
Un ciclomotore che viene immatricolato dal 14 luglio dovrà essere munito di una targa e di un
certificato di circolazione. I veicoli immatricolati prima di questa data potranno circolare purchè
muniti di un contrassegno di identificazione (la c.d. targhetta) ed un certificato di idoneità tecnica;
la possibilità di chiedere per questi ciclomotori una targa ed un certificato di circolazione è
volontaria, salvo il caso di smarrimento del certificato o del contrassegno.
- La targa – identifica l’intestatario del certificato di circolazione, è personale e può essere abbinata
ad un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita (Allegato 1 – Fac-simile targa per
ciclomotore).
- Il certificato di circolazione – contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché
quelli della targa e del suo intestatario (allegato 2 – Fac-simile certificato di circolazione del
ciclomotore).
Individuazione del ciclomotore presso l’archivio del D.T.T.
Nell’archivio del Dipartimento dei trasporti terrestri ciascun ciclomotore è individuato da una
scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà
del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di
sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
Le sanzioni previste dall’art. 97.
1. Fabbricare, produrre, porre in commercio o vendere ciclomotori che sviluppino una velocità
superiore a quella prevista dall'art. 52 (art. 97, comma 5) – Sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1702)
e sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il
verbale di contestazione senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si
sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la
possibilità per il proprietario di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.).
2. Effettuare sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti
dall'art. 52 (art. 97, comma 5) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
71,00 a euro 286,00 (p.m.r. non ammesso cod. Pro.Sa. 1699) e sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di contestazione senza
ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore
immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità per il
proprietario (art. 213, comma 2 quinques) di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare
nel V.d.C.).
3. Circolare con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni
indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a
quella prevista dallo stesso art. 52 (art. 97, comma 6) - Sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 35,00 a euro 143,00 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1705) e sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di
contestazione senza ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il
ciclomotore immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità
per il proprietario (art. 213, comma 2 quinques) di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da
indicare nel V.d.C.).
Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 è molto probabile che debbano essere addebitate a soggetti diversi
dal conducente, a cui verrà invece contestata la violazione di cui al punto 3. Per tale motivo, qualora
si accerti la circolazione di un ciclomotore con le caratteristiche alterate ed al tempo stesso si riesca
a risalire, ad esempio, al soggetto che ha effettuato l’alterazione, si dovrà procedere alla redazione
di due distinti verbali contestazione e di sequestro. In qualsiasi caso obbligato in solido delle
violazioni è il proprietario del ciclomotore o l’intestatario del contrassegno di identificazione (se
immatricolato prima del 14 luglio).
Nei casi previsti nei punti 1, 2 e 3, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del
danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione.
4. Circolare con un ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di circolazione
(art. 97, comma 7) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131,00 a
euro 524,00 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1709) e sanzione amministrativa accessoria
della confisca del ciclomotore. Si procede a redigere il verbale di contestazione senza ammettere
il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso
la civica depositeria di Via Gregorovius, fatta salva la possibilità per il proprietario (art. 213,
comma 2 quinques) di ritirarlo dopo trenta giorni (modalità da indicare nel V.d.C.).
5. Circolare con un ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97, comma 8) - Sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00 (p.m.r. euro 65,00 - cod. Pro.Sa.
1712) e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o,
in caso di reiterazione delle violazioni, sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. Si procede a redigere il verbale di contestazione ammettendo il trasgressore al
pagamento in misura ridotta e si effettua il fermo del ciclomotore immettendolo presso la civica
depositeria di Via Gregorovius (art. 214 comma 1 ter). È opportuno rilevare che la reiterazione
non può essere accertata dall’organo di polizia stradale ma solo dall’autorità prefettizia, pertanto
non si deve procedere al sequestro del ciclomotore qualora si fermi in tempi diversi lo stesso
conducente per la stessa infrazione, ma si effettua solo il fermo amministrativo del veicolo.
6. Circolare con un ciclomotore munito di targa non propria (art. 97, comma 9) - Sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00 (p.m.r. euro
1549,00 - cod. Pro.Sa. 1713) e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si procede a redigere il verbale di contestazione
ammettendo il trasgressore al pagamento in misura ridotta e si effettua il fermo del ciclomotore
immettendolo presso la civica depositeria di Via Gregorovius (art. 214 comma 1 ter). È
opportuno rilevare che la reiterazione non può essere accertata dall’organo di polizia stradale
ma solo dall’autorità prefettizia, pertanto non si deve procedere al sequestro del ciclomotore
qualora si fermi in tempi diversi lo stesso conducente per la stessa infrazione, ma si effettua solo
il fermo amministrativo del veicolo.
Questa violazione ricorre quando il ciclomotore è munito di targa appartenente ad altro veicolo,
diversa da quella propria indicata nel certificato di circolazione. In presenza di targa falsa,
manomessa o alterata si deve applicare la disciplina di cui all’art. 100, comma 14, ed il rimando
alla disciplina penale.
Si evidenzia infine che il comma 3 bis dell’art. 202 fa rientrare la violazione di cui al comma 9
dell’art. 97 tra quelle per le quali non si è ammessi al pagamento in misura ridotta.
Considerando che le modifiche dell’art. 97 (entrate in vigore il 1° luglio 2004) sono successive
a quelle dell’art. 202 (entrate in vigore il 31 dicembre 1999), si ritiene che per la violazione di
cui all’art. 97 comma 9 si debba ammettere al pagamento in misura ridotta il trasgressore.
7. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente
visibili (art. 97, comma 10) - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 21,00 a euro 85,00 (p.m.r. euro 21,00 - cod. Pro.Sa. 1721).
8. Fabbricare o vendere targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento,
ovvero circolare con un ciclomotore munito delle suddette targhe (art. 97, comma 11) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00 (p.m.r.
euro 1549,00 - cod. Pro.Sa. 1715 per fabbricazione e vendita e cod. Pro.Sa.1718 per
circolazione con targa difforme).
9. Circolare con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento (art.
97, comma 12) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro
1.311,00 (p.m.r euro 327,00 - cod. Pro.Sa. 1727). Il certificato di circolazione è ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse. Come indicato nella richiamata circolare ministeriale non sono previste
sanzioni amministrative in caso di mancato aggiornamento del certificato di circolazione
conseguente alla variazione di residenza dell’intestatario, neanche nel caso in cui il buon esito
dell’operazione sia rimesso esclusivamente ad una comunicazione da parte dell’intestatario del
mezzo. Pertanto in questa circostanza non si procede ad addebitare alcuna sanzione.
10. Non comunicare la cessazione della circolazione (art. 97, comma 12). Sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 (p.m.r. euro 327,00 - cod. Pro.Sa.
1725). Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è
inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli
aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse
11. Intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia (art. 97,
comma 13) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro
262,00 (p.m.r. euro 65,00 - cod. Pro.Sa. 1730 per il certificato di circolazione e cod. Pro.Sa.
1731 per la targa). Come indicato nella richiamata circolare ministeriale in caso di smarrimento,
furto o distruzione della targa, il veicolo non potrà circolare in quanto non è consentito dotare il
mezzo di una targa provvisoria auto-costruita come, invece, previsto per gli autoveicoli, i
motoveicoli ed i rimorchi. Anche in questa circostanza non si procede ad addebitare alcuna
sanzione.
12. Non provvedere a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia (art. 97, comma 13) - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 65,00 a euro 262,00 (p.m.r. euro 65,00 - cod. Pro.Sa.1728).
Circolazione con contrassegno di identificazione e certificato di idoneità tecnica.
Come già esposto è consentita la circolazione di ciclomotori con il “vecchio” contrassegno e
certificato. Si ritiene in questa sede importante identificare le differenti possibilità di accertamento
che devono essere svolte in caso di mancanza di uno o di entrambi questi documenti.
- circolazione di un ciclomotore provvisto di contrassegno di identificazione ma non di certificato
di idoneità tecnica; solo qualora si accerti che il ciclomotore non è mai stato immatricolato (non
sia quindi mai stato rilasciato un certificato di idoneità tecnica) sarà possibile applicare la
sanzione di cui all’art. 97, comma 7 (circolazione di ciclomotore sprovvisto di certificato di
circolazione). Qualora non sia possibile svolgere nell’immediato tale attività di accertamento si
deve provvedere a compilare un verbale di contestazione, senza indicare alcuna specifica
violazione, invitando il conducente, ai sensi dell’art. 180 comma 8, a presentare idonea
documentazione attestante la regolare circolazione del veicolo; se successivamente si accerta la
mancata immatricolazione del ciclomotore si procederà alla notifica della violazione di cui
all’art. 97, comma 7 (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1709, e sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore). Se la persona invitata non si presenta si provvederà a
notificare la violazione di cui all’art. 180, comma 8 - Sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 357,00 a euro 1433,00 (p.m.r. euro 357,00 - cod. Pro.Sa. 3147).
- circolazione di un ciclomotore provvisto di certificato di idoneità tecnica ma non di
contrassegno di identificazione; solo qualora si accerti che il conducente non sia in condizione
di apporre alcun contrassegno di identificazione sarà possibile applicare la sanzione di cui
all’art. 97, comma 8 (circolazione di ciclomotore sprovvisto di targa). Qualora non sia possibile
svolgere nell’immediato tale attività di accertamento, si deve provvedere a compilare il verbale
di contestazione, senza indicare alcuna specifica violazione, invitando il conducente, ai sensi
dell’art. 180 comma 8, a presentare idonea documentazione attestante la regolare circolazione
del veicolo; se successivamente si accerta l’impossibilità di apporre alcun contrassegno al
ciclomotore si procederà alla notifica delle violazioni di cui all’art. 97, comma 8 (p.m.r. euro
65,00 – cod. Pro.Sa. 1712, e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
mese). Se la persona invitata non si presenta si provvederà a notificare la violazione di cui
all’art. 180, comma 8 - Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,00 a
euro 1433,00 (p.m.r. euro 357,00 - cod. Pro.Sa. 3147)
- circolazione di un ciclomotore sprovvisto di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di
identificazione; in questo caso è importante acquisire e formalizzare una dichiarazione del
conducente con la quale si attesti che il veicolo circola regolarmente. Se il numero di telaio non
risulta inserito nella banca dati dei ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio (o non sia
possibile accertarlo), e si esclude la provenienza illecita del veicolo, è da presumere che per quel
veicolo sia stato rilasciato un certificato di idoneità tecnica e che il suo conducente debba essere
munito di un contrassegno di identificazione; per tale motivo si deve provvedere a compilare il
verbale di contestazione, senza addebitare alcuna specifica violazione, invitando il conducente,
ai sensi dell’art. 180 comma 8, a presentare idonea documentazione attestante la regolare
immatricolazione del veicolo (comportandosi con le modalità indicate nei punti precedenti). Se
invece il telaio del ciclomotore risulta inserito nella banca dati dei veicoli immatricolati dopo il
14 luglio si procederà a contestare le violazioni di cui all’art. 97, comma 7, circolare sprovvisto
di certificato di circolazione in quanto mai rilasciato (p.m.r. non ammesso - cod. Pro.Sa. 1709, e
sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore) e comma 8, circolava
sprovvisto di targa (p.m.r. euro 65,00 – cod. Pro.Sa. 1712, e sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un mese) comma. Se la persona invitata non si presenta si
provvederà a notificare la violazione di cui all’art. 180, comma 8 - Sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 357,00 a euro 1433,00 (p.m.r. euro 357,00 - cod. Pro.Sa.
3147)
Guida di ciclomotore muniti di foglio rosa.
Come già indicato nella circolare CPM n. 16/05 per condurre un ciclomotore è necessario essere
titolari di un certificato di idoneità alla guida o di una patente di guida. Chi conduce un ciclomotore
senza essere provvisto di almeno uno dei due documenti abilitativi viola il comma 1 bis o 1 ter
dell’art. 116, ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
516,00 a 2.065,00 (art. 116, comma 13 bis – p.m.r. euro 516,00 – cod. Pro.Sa. 1980) ed alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta (art. 116, comma 17).
In questi casi è inoltre prevista la violazione di cui al comma 12 dell’art. 116, per colui che, avendo
la materiale disponibilità del ciclomotore, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità (c.d. incauto affidamento), per il quale è
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 357,00 a euro 1433,00 (art. 116, comma 12 p.m.r. euro 357,00 – cod. Pro.Sa. 1970). Per l’accertamento di quest’ultima violazione è importante
identificare il soggetto che aveva la materiale disponibilità del ciclomotore considerando che si
tratta di un bene mobile non registrato.
Le stesse violazioni vengono commesse qualora si conduca un ciclomotore muniti di autorizzazione
all’esercitazione alla guida (il c.d. foglio rosa). Questo documento viene infatti rilasciato solo per
esercitarsi alla guida, in posti poco frequentati, di quei veicoli che potranno essere condotti una
volta conseguita la relativa patente. Il ciclomotore sfugge da questa disciplina in quanto non è un
veicolo per il quale il legislatore abbia previsto un esame pratico di guida (è previsto solo l’esame di
teoria) e come tale non può essere in alcun modo qualificata la circolazione con il c.d. foglio rosa,
come un’esercitazione alla guida, tantomeno in posti poco frequentati. Pertanto il conducente di un
ciclomotore munito di autorizzazione alla guida, per qualsiasi categoria di patente essa sia stata
richiesta, deve essere soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
516,00 a 2.065,00 (art. 116, comma 13 bis – p.m.r. euro 516,00 – cod. Pro.Sa. 1980) ed alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta (art. 116, comma 17)
in quanto sprovvisto del previsto titolo abilitativo alla guida.
Trasporto di passeggero su ciclomotore.
Nel nostro codice sono due le norme che disciplinano il trasporto di un passeggero su ciclomotore:
- l’art. 115, comma 1 – per il quale è necessario avere i seguenti requisiti di età:
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente
d) anni diciotto per guidare ciclomotori trasportando altre persone oltre al conducente;
- L’art. 170 comma 2 – per il quale sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.
Importante evidenziare che il trasporto del passeggero è consentito solo al conducente maggiorenne
quando il ciclomotore non solo è omologato, ma riporta sul certificato di circolazione l’indicazione
del posto per il passeggero; parliamo di ciclomotore munito di targa e certificato di circolazione.
Pertanto ancorchè omologato e condotto da maggiorenne sul ciclomotore munito di contrassegno di
identificazione (la c.d. targhetta) e di certificato di idoneità tecnica è sempre vietato il trasporto del
passeggero.
Con l’art. 115 si identifica un requisito di età finalizzato ad individuare una capacità soggettiva a
condurre un ciclomotore, individuata in anni quattordici per circolare con un ciclomotore senza
poter trasportare passeggero, ed in anni diciotto per circolare con passeggero a bordo.
Con l’art. 170 si identificano le modalità di circolazione del ciclomotore in caso di trasporto di
passeggero, vincolandolo a due condizioni: che il posto per il passeggero sia espressamente indicato
nel certificato di circolazione del ciclomotore e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto
anni. In realtà quest’ultima condizione, richiama quanto già disposto dall’art. 115 riguardo ai
requisiti di età del conducente di un ciclomotore. Pur ritenendo che la testuale indicazione del
comma 2 dell’art. 170 possa essere interpretato come ulteriore requisito per la circolazione del
ciclomotore, si ritiene di accogliere l’interpretazione più favorevole fatta propria dal ministero,
provvedendo, in caso di conducente minorenne che guida un ciclomotore omologato per il trasporto
di un passeggero, di applicare solo la sanzione prevista dall’art. 115.
Sulla base di questi elementi normativi possiamo identificare le seguenti attività sanzionatorie:
- Conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore per il quale non è stata
indicata sul certificato di circolazione la possibilità di trasportare un passeggero; si viola sia
l’art. 115, in quanto il conducente non è in possesso dei requisiti di età previsti, che l’art. 170,
non essendo soddisfatte entrambe le condizioni necessarie per potere trasportare un passeggero
su ciclomotore, l’età del conducente e le caratteristiche del ciclomotore.
- Conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore per il quale è stata
indicata sul certificato di circolazione la possibilità di trasportare un passeggero; si viola solo
l’art. 115, in quanto il conducente non è in possesso dei requisiti di età previsti.
- Conducente maggiorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore per il quale non è stata
indicata sul certificato di circolazione la possibilità di trasportare un passeggero; si viola solo
l’art. 170 in quanto non si soddisfa una delle condizioni necessarie per potere trasportare un
passeggero su ciclomotore, le caratteristiche del ciclomotore.
La violazione dell’art. 115 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 35,00 a euro 143,00 (art. 115 comma 4 – p.m.r. euro 35,00 – cod. Pro.Sa 1961) e la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta. Per i casi sopra descritti, trasporto
di passeggero da parte di minorenne di quattordici anni o più, per potere accertare l’incauto
affidamento nei confronti di chi aveva la materiale disponibilità del veicolo è necessario, come
previsto dal comma 6, dimostrare che tale soggetto fosse a conoscenza che la persona a cui stava
affidando il ciclomotore voleva trasportare un passeggero. Solo quando si accerti tale fatto è
possibile contestare anche la violazione di cui al comma 5 dell’art. 115, indicando la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00 (art. 115 comma 5 –
p.m.r. euro 35 – cod. Pro.Sa. 1966).
Qualora la violazione all’art. 115 fosse commessa da un conducente minore di anni quattordici si
avrebbe la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 71,00 a 286,00 (art. 115
comma 3 – p.m.r. euro 71,00 – cod. Pro.Sa), la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta mentre l’accertamento dell’incauto affidamento del
veicolo conseguirebbe immediatamente alla verifica della mancanza dei requisiti di età del
conducente. Come già evidenziato per la guida con il c.d. foglio rosa, rimangono comunque le
difficoltà di identificazione di colui che aveva la materiale disponibilità di un ciclomotore.
La violazione dell’art. 170 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,00 a euro 275,00 (art. 170, comma 6 – p.m.r. non consentito – cod. Pro.Sa. 4018).
Nonostante il comma 7 preveda che, se la violazione è commessa da conducente minorenne, alla
sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni,
in realtà si deve applicare la misura cautelare del sequestro del ciclomotore per la successiva
confisca da parte del Prefetto. Infatti la norma prevista dal comma 7 è stata di fatto abrogata
dall’art. 213 comma 2-sexies, secondo il quale è sempre disposta la confisca del ciclomotore
adoperato per commettere la violazione di cui all’art. 170. Pertanto, a prescindere dal fatto che il
conducente sia maggiorenne o minorenne, si procede a redigere il verbale di contestazione senza
ammettere il pagamento in misura ridotta e si sequestra il ciclomotore immettendolo presso la civica
depositeria di Via Gregorovius, salvo la possibilità per il proprietario di ritirarlo dopo trenta giorni
(modalità da indicare nel V.d.C.).
Soggetti responsabili di violazioni commesse a bordo di ciclomotori.
In caso di violazione commessa da un minorenne il responsabile diretto è il genitore che deve essere
indicato come trasgressore nel verbale di contestazione; le generalità del conducente debbono essere
indicate nelle note o in un foglio a parte da individuare come elemento integrante del verbale stesso.
Le stesse modalità debbono essere adottate nella compilazione del verbale di sequestro. Copia della
documentazione compilata deve essere consegnata al conducente presente sul posto, anche se
minorenne (per il quale non sussiste l’obbligo di firmare i verbali per ricevuta). Obbligato in solido
di una violazione commessa a bordo di un ciclomotore è, secondo quanto disposto dall’art. 196 del
codice, il responsabile della circolazione che può essere l’intestatario del contrassegno di
identificazione (la c.d. targhetta) che, come già indicato in precedenza, può essere ancora utilizzato
per circolare sulla strada, oppure il proprietario del ciclomotore indicato nel certificato di
circolazione (per quelli immatricolati dopo il 14 luglio).
Qualora si provveda al sequestro di un ciclomotore che sia ancora provvisto del vecchio
contrassegno di identificazione e del certificato di idoneità tecnica è necessario che il conducente
dichiari e sottoscriva chi sia il proprietario del veicolo. A questo soggetto, qualora non risulti
coinvolto ad altro titolo nel procedimento sanzionatorio, deve essere notificato il verbale di
sequestro del ciclomotore in quanto sarà il destinatario del provvedimenti di confisca del veicolo.
Non è necessario far dichiarare e sottoscrivere la proprietà in caso di sequestro di ciclomotore per il
quale è stato rilasciato il certificato di circolazione, in quanto su questo documento viene indicato il
proprietario del veicolo. A questo soggetto deve essere sempre comunque notificato almeno il
verbale di sequestro del veicolo.
Revisione dei ciclomotori.
In caso di omessa revisione di un ciclomotore si procederà a contestare la violazione di cui all’art.
80 comma 14 (p.m.r. 143,00 – cod. Pro.Sa. 1591), senza provvedere al ritiro del documento del
veicolo, sia che si tratti di un certificato di idoneità alla guida che di un certificato di circolazione, in
quanto il codice non prevede il ritiro di documenti diversi dalla carta di circolazione.
Dimenticanza del certificato di idoneità tecnica.
Se nell’ambito degli accertamenti relativi alla circolazione di un ciclomotore si accerti che il suo
conducente era momentaneamente sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, non si può
procedere ad addebitare alcuna violazione. Infatti l’art. 180, comma 6, come modificato dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, prevede che il conducente di un ciclomotore per circolare debba avere con
sé solo il certificato di circolazione del veicolo e non più il certificato di idoneità tecnica.
Conducente di ciclomotore titolare di patente di guida rilasciata da uno stato estero.
In caso di violazione commessa alla guida di un ciclomotore immatricolato in Italia da parte di
persona in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell’Unione
europea, secondo quanto disposto dall’art. 207 comma 4 questi potrà avvalersi della facoltà di
effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore.
Qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà ne provveda ad effettuare il versamento, a
titolo di cauzione, di una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per
la violazione, si dovrà provvedere al fermo amministrativo del veicolo, immettendolo presso la
civica depositeria di Via Gregorovius.
Allegato n. 1 Circolare CPM 28 luglio 2006, n. 19
Allegato n. 2 Circolare CPM 28 luglio 2006, n. 19
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE FRONTE/RETRO MOD. MC821F
Allegato n. 3 Circolare CPM 28 luglio 2006, n. 19
I 50 modelli di ciclomotori omologati per 2 persone
APRILIA
RS 50
Scarabeo50 4T
Scarabeo50 Street
SR 50 i.w. R Factory
SR 50 R
SR 50 Street
BETA
Ark air Cooled 50
Ark KLC 50 cat
Ark X-Type LC
Ark X-Type AC
RR 50 Enduro
RR 50 Standard
RR 50 Alu
RR 50 Rancig
RR Motard
FANTIC
Caballero 50 R
Caballero 50 R
Comp.
Caballero S.Sei M
MOTOR ZETA
Rally 50
SACHS
Mad Ass
PGO
Ligiero 50
GILERA
DNA RST
RCR 50
New Runner Pure Jet.
Runner Racing Rep.
SMT 50
Stalker
PEUGEOT
Elystar 50
Jet Force 50 i.e.
Jet Force C-Tech
Looxor 50
Looxor 50 TSDI
Ludix 50 Blaster
Ludix 50 Elegance
Scoot’Elec
Speedfight2 LZ
50
Vivacity2 50
Vivacity2 50
Silver Sp.
XP Enduro
XP6 Supermotard
XPS Supermotard
XPST Enduro
SHERCO
50 Enduro
50
Supermotard
B.P.
HM
CRE 50 Baja
CRE 50 Six
Derapage 50
Derapage 50 Comp.
CH RACING
WSM 50 supermotard KEEWAY
WXE 50 enduro
Hurricane 50
DAELIM
Cordi
E-Five
Message II
S-Five
DERBI
Atlantis 50 T Red
Bul.
Atlantis 50 4T
Atlantis 50 Bullet
Atlantis 50 City
Atlantis Two Chic
DRD Blac Devil R50
DRD Edition SM 50
DRD Lim. Ed. SM 50
DRD Racing 50 R
DRD Racing 50 SM
DRD Pro 50 R
DRD Pro 50 SM
GP1 50 Racing
GPR 50 Nude
GPR 50 Racing
GPR 50 Racing Repl.
X-Race 50 R
X-Race 50 SM
X-Treme 50 R
X-Treme 50 SM
KYMCO
Agility 50
Bet&Win 50
Dink 50 Classic
People 50 2T
People S 50 2T
People s50 4T
Super 9 50 Sport
Vitality 50 2T
Vitality 4T
MALAGUTI
Ciak 50 4T
Ciak 50 2T
Drakon 50
F10 Jet Line
Phantom 50
Phantom Digit Tribal
Phantom Capirex
Phantom 50 Gp
F15 Firefox Air C.
F15 Firefox Digit
F15 Digit Ducati SBK
XSM
XTM
PIAGGIO
Fly 50 2T
Fly 50 4T
Liberty 50 4T
Liberty 50 Cat
Typhoon
NRG Power DD
NRG Power Pure
Jet
Vespa ET2 50
Vespa ET4 50
Vespa LX 50 2T
Vespa LX50 4T
Zip 4T 50
RIEJU
MRX 50
MRX 50 Pro
RR
RS2 Pro
SMX ES50
RRX Spyke
SUZUKY
atana AY 50
SYM
DD50
Jet 50 Euro X
Mask 50
Mio 50
TGB
203 Tiger 50
303 RS 50
Delivery 50
Laser 50
YAMAHA
Aerox
Jog R
Neo'S
TZR 50
Why 50
APRILIA
RS 50
Scarabeo50 4T
Scarabeo50 Street
SR 50 i.w. R Factory
SR 50 R
SR 50 Street
BETA
Ark air Cooled 50
Ark KLC 50 cat
Ark X-Type LC
Ark X-Type AC
RR 50 Enduro
RR 50 Standard
RR 50 Alu
RR 50 Rancig
RR Motard
FANTIC
Caballero 50 R
Caballero 50 R
Comp.
Caballero S.Sei M
MOTOR ZETA
Rally 50
SACHS
Mad Ass
PGO
Ligiero 50
GILERA
DNA RST
RCR 50
New Runner Pure Jet.
Runner Racing Rep.
SMT 50
Stalker
PEUGEOT
Elystar 50
Jet Force 50 i.e.
Jet Force C-Tech
Looxor 50
Looxor 50 TSDI
Ludix 50 Blaster
Ludix 50 Elegance
Scoot’Elec
Speedfight2 LZ
50
Vivacity2 50
Vivacity2 50
Silver Sp.
XP Enduro
XP6 Supermotard
XPS Supermotard
XPST Enduro
SHERCO
50 Enduro
50
Supermotard
B.P.
HM
CRE 50 Baja
CRE 50 Six
Derapage 50
Derapage 50 Comp.
CH RACING
WSM 50 supermotard KEEWAY
WXE 50 enduro
Hurricane 50
DAELIM
Cordi
E-Five
Message II
S-Five
DERBI
Atlantis 50 T Red
Bul.
Atlantis 50 4T
Atlantis 50 Bullet
Atlantis 50 City
Atlantis Two Chic
DRD Blac Devil R50
DRD Edition SM 50
DRD Lim. Ed. SM 50
DRD Racing 50 R
DRD Racing 50 SM
DRD Pro 50 R
DRD Pro 50 SM
GP1 50 Racing
GPR 50 Nude
GPR 50 Racing
GPR 50 Racing Repl.
X-Race 50 R
X-Race 50 SM
X-Treme 50 R
X-Treme 50 SM
KYMCO
Agility 50
Bet&Win 50
Dink 50 Classic
People 50 2T
People S 50 2T
People s50 4T
Super 9 50 Sport
Vitality 50 2T
Vitality 4T
MALAGUTI
Ciak 50 4T
Ciak 50 2T
Drakon 50
F10 Jet Line
Phantom 50
Phantom Digit Tribal
Phantom Capirex
Phantom 50 Gp
F15 Firefox Air C.
F15 Firefox Digit
F15 Digit Ducati SBK
XSM
XTM
PIAGGIO
Fly 50 2T
Fly 50 4T
Liberty 50 4T
Liberty 50 Cat
Typhoon
NRG Power DD
NRG Power Pure
Jet
Vespa ET2 50
Vespa ET4 50
Vespa LX 50 2T
Vespa LX50 4T
Zip 4T 50
RIEJU
MRX 50
MRX 50 Pro
RR
RS2 Pro
SMX ES50
RRX Spyke
SUZUKY
atana AY 50
SYM
DD50
Jet 50 Euro X
Mask 50
Mio 50
TGB
203 Tiger 50
303 RS 50
Delivery 50
Laser 50
YAMAHA
Aerox
Jog R
Neo'S
TZR 50
Why 50