Accreditamento e qualità nei Servizi per l`impiego
Transcript
Accreditamento e qualità nei Servizi per l`impiego
Benchmarking sui modelli e sulle pratiche di governance nelle politiche del lavoro LA GOVERNANCE INTERISTITUZIONALE NELLE POLITICHE DEL LAVORO Spagna Supporti documentali ed informativi per la governance e la qualificazione dei sistemi Dicembre 2010 LA GOVERNANCE INTERISTITUZIONALE NELLE POLITICHE DEL LAVORO Le relazioni e la cooperazione interistituzionale fra le diverse articolazioni dello Stato In base all’assetto istituzionale predisposto dalla Legge 56/2003, il Ministero del Lavoro (MTIN) è l'organismo responsabile per il coordinamento del disegno statale sulle politiche per l'occupazione. Compete al Governo, sempre su proposta del MTIN, l’approvazione dei progetti di legge e delle disposizioni regolamentari relative all’intermediazione e al collocamento nel mercato del lavoro, alla promozione dell’occupazione, alla protezione dei disoccupati, alla formazione professionale occupazionale e continua nell’ambito statale. Dal Ministero dipendono una serie di strutture di riferimento che, oltre al Servizio Pubblico Statale per l’Impiego (SPEE), rientrano sotto la sua autorità per l’esecuzione di compiti precisi: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INSS), l’Ispettorato del Lavoro (ITSS) e l’Istituto Nazionale per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (INSHT). L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INSS) è stato costituito nel 1978, sotto forma di Ente gestionale dotato di propria personalità giuridica, dipendente dal Ministero del Lavoro, tramite la segreteria di Stato per la Sicurezza Sociale. Compito principale è la gestione e l’amministrazione delle prestazioni a carattere economico rientranti nel sistema della previdenza sociale, con l’esclusione di quelle rientranti nella competenza delle Comunità Autonome. Nello specifico si occupa di: riconoscimento e controllo sul diritto alle prestazioni ed indennità del sistema di Previdenza Sociale, senza alcuna ingerenza sia sulle competenze in capo al Servizio Pubblico per l’Impiego Statale (in materia di prestazioni inerenti la tutela contro la disoccupazione), sia su quelle dell’Istituto Sociale della Gente di Mare, in relazione al regime speciale a cui i lavoratori di riferimento sono assicurati; concessione e successivo controllo del diritto a prestazioni a sostegno del reddito, in caso di figli a carico; riconoscimento al diritto all’assistenza sanitaria; partecipazione, in ambito internazionale e con compiti precedentemente fissati con il Ministero del Lavoro, nel processo di negoziazione e di esecuzione di Convenzioni Internazionali sulla Previdenza Sociale, così come l’appartenenza ad associazioni ed organismi internazionali; gestione del Fondo Specifico Mutualistico dei Funzionari della Previdenza Sociale; funzionamento del Registro delle Prestazioni Sociali Pubbliche. 2 L’Istituto è composto da organi di partecipazione e vigilanza sulla sua gestione (Consiglio Generale e Commissione Esecutiva) e di direzione, tra cui la Direzione Generale, le vicedirezioni e la Segreteria. A livello nazionale è competente la stessa Direzione Generale, tramite la segreteria di riferimenti, mentre in ambito locale mediante le Direzioni Provinciali e i Centri di Attenzione ed Informazione sulla Previdenza Sociale (CAISS), da essa dipendenti. Nello specifico la Direzione Generale assume la responsabilità della pianificazione, controllo ed ispezione di tutte le attività svolte; la Segreteria Generale ha le funzioni di proporre la pianificazione strategica dell’Istituto, e le modalità di coordinamento con le otto vicedirezioni; le 52 Direzioni Provinciali sono classificate in sei categorie. Nel complesso il totale dei dipendenti risulta superiore alle 14 mila unità, il 90% delle quali composto da funzionari. Nel corso del 2008 sono state gestite oltre 18 milioni di richieste, formulate mediante diretta presenza fisica presso i Centri di Attenzione, il 23,48% delle quali riguardanti il pensionamento, il 28,80% il congedo di maternità obbligatoria, il 23,11% l’assistenza sanitaria, mentre la restante quota percentuale si compone di interventi minori. L’Ispettorato del Lavoro (ITSS) dipende dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro, come previsto dalla Legge 42/1997, ed è la struttura amministrativa competente del servizio pubblico di controllo e vigilanza sul rispetto della normativa sociale e le eventuali responsabilità a carattere amministrativo nelle quali possono incorrere datori di lavoro e lavoratori inadempienti, assieme all’orientamento e l’informazione verso di essi, circa le principali tematiche del lavoro e della sicurezza sociale. La Direzione Generale dell’ITSS assume come obiettivo fondamentale del suo lavoro la promozione all’adempimento volontario degli obblighi di lavoro e della previdenza sociale da parte delle imprese e dei lavoratori, promuovendo azioni preventive ma anche correttive e sanzionatorie (in caso di violazioni), sulla base del rispetto della normativa sociale e delle disposizioni inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sebbene l’Ispettorato del Lavoro sia una delle istituzioni sociali presente in Spagna da oltre cento anni, la sua struttura ed il suo funzionamento attuale risulta conforme alle Convenzioni 81 e 129 dell’ILO, contestualmente all’organizzazione istituzionale del Paese, nel quale il servizio ispettivo, attraverso gli strumenti di collaborazione e cooperazione, presta la propria attività sia all’Amministrazione Centrale dello Stato, che alle Comunità Autonome, in accordo con la distribuzione delle competenze legalmente prevista. Nello specifico, le attività svolte possono così essere raggruppate: Vigilanza sull’osservanza della normativa di riferimento, dei regolamenti e del contenuto della contrattazione collettiva: diritto del lavoro e relazioni sindacali; prevenzione dei rischi professionali; norme sull’applicazione del sistema della sicurezza sociale; regolamenti in materia di collocamento, tutela della 3 disoccupazione, lavoro di stranieri, formazione professionale e continua, agenzie di somministrazione; Servizi di assistenza tecnica: informazione, assistenza ed orientamento generale verso i datori di lavoro ed i lavoratori, in occasione dello svolgimento della funzione ispettiva; assistenza specifica su richiesta di altri organismi coinvolti nella sicurezza sociale; messa a disposizione di materiale informativo per le autorità giudiziarie competenti in materia di lavoro. Servizi di arbitrato e conciliazione Va sottolineato che la competenza dell’Ispettorato in questo campo deve derivare da un preventivo accordo tra le parti coinvolte nella vertenza. Servizi di ispezione notifiche al datore di lavoro, in caso di eventi che non producono effetti dannosi diretti ai lavoratori; avvio di procedimenti sanzionatori utilizzando il Codice delle infrazioni; richiesta di immediata cessazione dal lavoro e dalle attività ad esso connesse, per palese violazione della normativa sulla prevenzione dei rischi professionali; comunicazioni agli organi di controllo competenti circa l’eventuale violazione sull’utilizzo di contributi e di sovvenzioni inerenti la promozione dell’occupazione, la formazione professionale e le politiche sociali. L’Istituto Nazionale per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (INSHT) è la struttura specializzata a carattere tecnico-scientifico, che ha come fine ultimo quello di analizzare le condizioni di salute e di sicurezza occupazionale, promuovendo e sostenendo il loro costante miglioramento. La sede centrale è a Madrid, e dispone inoltre di quattro centri nazionali situati a Madrid, Barcellona, Siviglia e Vizcaya. Circa i rapporti con le Comunità Autonome, essi sono regolati da apposite convenzioni. Tra i principali compiti svolti figurano quelli di assistenza tecnica nell’elaborazione della normativa di riferimento e nella sua implementazione, sia a livello nazionale che internazionale; la promozione di attività di formazione, di informazione, di studio e divulgazione in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, in cooperazione con gli organismi tecnici in materia preventiva delle Comunità Autonome; assistenza tecnica e collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro nello svolgimento della sua funzione di vigilanza e controllo, ai sensi dell’articolo nove della Legge di prevenzione sui rischi derivanti dal lavoro, nell’ambito della Pubblica Amministrazione; collaborazione con organismi internazionali e realizzazione di programmi di cooperazione sui temi di competenza, facilitando la partecipazione delle Comunità Autonome; fornire, in accordo con le Amministrazioni competenti, 4 sostegno tecnico specialistico in materia di certificazione ed accreditamento; garantire il coordinamento, lo scambio di informazioni e di esperienze tra i diversi soggetti pubblici, incoraggiando soprattutto la realizzazione di attività di promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro da parte delle Comunità Autonome; fungere, infine, da centro di riferimento nazionale in materia di relazioni con omologhe agenzie dell’Unione Europea, assicurando in particolare il coordinamento con l’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (OSHA). Le relazioni e la cooperazione interistituzionale fra lo Stato e le articolazioni locali Compete invece alle Comunità Autonome l’attuazione della politica sul lavoro nel proprio ambito territoriale, la promozione dell’occupazione e l’applicazione della legislazione lavoristica sui programmi e sulle misure ad esse trasferite dallo Stato. La collaborazione tra i vari livelli amministrativi in Spagna non viene prevista esplicitamente dalla Costituzione: solo l’art. 103 si riferisce al coordinamento come principio sul quale si regge l’amministrazione pubblica e l’art. 149 stabilisce l’opportunità dell’istituzione di meccanismi di collaborazione a seguito della divisione delle competenze tra Stato e Comunità. Ad intervenire su questo aspetto sono stati il Tribunale Costituzionale e la dottrina giuridica spagnola, che hanno individuato tre forme di collaborazione tra Stato e Comunità Autonome: il coordinamento, la cooperazione e il dovere di aiuto reciproco. Il coordinamento presuppone la predominanza di uno dei due livelli di governo e quasi sempre questa predominanza viene attribuita allo Stato centrale. Tuttavia le sentenze del Tribunale Costituzionale (n. 32 del 1983, n. 104 del 1988) hanno precisato che, in rispetto del principio di autonomia delle Comunità, questa predominanza deve essere esercitata solo quando lo Stato coordina materie su cui ha una competenza legislativa piena e la Comunità solo la competenza esecutiva. La cooperazione rappresenta un esercizio congiunto delle competenze, che concerne tanto lo Stato quanto la Comunità Autonoma. Nell’ambito della cooperazione non esiste un rapporto di predominanza di uno dei due livelli, ma si tende ad una corresponsabilizzazione di entrambi con uguali responsabilità sulla materia disciplinata e sullo sviluppo delle attività. Il dovere di aiuto reciproco deriva direttamente dal principio più generale di collaborazione tra le entità statali. Questo principio è implicito in ogni norma che stabilisce la divisione delle competenze e riguarda l’obbligo di svolgere tutte le attività necessarie affinché ciascun livello amministrativo possa esercitare correttamente ed efficacemente le proprie competenze. Solitamente si manifesta nei servizi amministrativi e nel dovere di scambio delle informazioni. Se la definizione del principio di collaborazione è stata dettata dalla dottrina giuridica, gli strumenti di collaborazione e i procedimenti messi in atto si devono alla legislazione corrente. Si possono distinguere in generale: 5 strumenti di collaborazione multilaterali e settoriali, che riguardano una materia specifica e coinvolgono lo Stato e più Comunità contemporaneamente; strumenti di collaborazione bilaterali, che possono riguardare una o più materie e coinvolgono lo Stato e una sola Comunità Autonoma. Tra le forme più comuni di relazione tra lo Stato e la Comunità Autonoma, vi è la collaborazione bilaterale. Negli anni passati la pratica della collaborazione multilaterale con lo Stato centrale è stata deludente e la collaborazione tra le Comunità è stata praticamente inesistente, con una scarsa manifestazione di volontà collaborativa su problemi e interessi comuni. Nonostante la giurisprudenza del Tribunale Costituzionale su questo argomento abbia riconosciuto l’esistenza di un principio generale di collaborazione tra lo Stato e le Comunità, che si configura come un dovere mutuo e reciproco di lealtà e solidarietà, ancora oggi le relazioni tra Stato e Comunità costituiscono un elemento da rafforzare e, per quanto concerne le tematiche afferenti il mercato del lavoro, si sviluppano attraverso la Conferenza Settoriale del Lavoro, menzionata in precedenza. Bisogna inoltre aggiungere che, tutte le Comunità Autonome hanno costituito strutture pubbliche regionali per l’incrocio domanda/offerta, ricorrendo alla figura dell’organismo autonomo, con personalità giuridica e patrimonio proprio, ascritto all’assessorato (Consejería) a cui il governo locale ha attribuito le competenze in materia di politiche della formazione professionale, dell’impiego e di promozione dell’occupazione. Queste strutture gestiscono i programmi e le misure statali trasferite dallo Servizio Pubblico per l’Impiego Statale (SPEE) e realizzano altri interventi disegnati a livello regionale. In tutte le Comunità esiste un organo collegiale tripartito (governo regionale, rappresentanze sindacali ed imprenditoriali) di partecipazione e programmazione alle politiche ed agli interventi di riferimento. Queste strutture regionali, si sono quindi dotate di una rete territoriale di centri per l’impiego, che costituiscono i punti di erogazione diretta dei servizi all’utente. Parte di tali servizi può essere fruita attraverso i rispettivi siti web degli SPI di ciascuna Comunità, mentre una consistente quota di interventi (soprattutto nel settore delle politiche della formazione) sono esternalizzati alle cosiddette Entità Collaboratrici, organismi senza fini di lucro con i quali si stabiliscono apposite convenzioni e/o che ricevono le sovvenzioni della Comunità Autonoma mediante la partecipazione a bandi di gara. Le relazioni e la cooperazione interistituzionale tra articolazioni locali In riferimento alle politiche del lavoro, nelle Comunità Autonome la formulazione delle politiche occupazionali avviene attraverso istanze di concertazione tra i governi regionali, i sindacati e le rappresentanze imprenditoriali, nelle quali si stabiliscono gli obiettivi, le misure, il finanziamento ed il sistema di valutazione. Tra gli strumenti principali ricordiamo i Patti Regionali per l’Occupazione, che includono anche le misure di coordinamento tra le politiche per 6 l’occupazione e le politiche sociali, per lo sviluppo economico, per l’innovazione tecnologica e di formazione professionale. Altri meccanismi di coordinamento e concertazione a livello regionale sono i Consigli Economico Sociali, organi tripartiti di carattere consultivo su materie socioeconomiche e lavoristiche. La loro funzione, in particolare, è esprimere valutazioni sui progetti di legge in questi campi ed elaborare studi e rapporti su tematiche di interesse delle parti sociali. Esistono anche i Patti Locali per l’Occupazione, che hanno una funzione analoga a quelli regionali, nel contesto dei Comuni. Alcune regioni, come per esempio la Catalogna, assegnano un ruolo strategico ai patti locali, e li stanno rafforzando dal punto di vista delle risorse loro destinate, per trasformarli nello strumento principale di decentramento territoriale della programmazione delle politiche regionali. In linea generale va chiarito che nella Costituzione è prevista la collaborazione orizzontale tra le Comunità attraverso le Convenzioni, art. 145.2. Paradossalmente però le Convenzioni orizzontali, che hanno una specifica contemplazione nella Costituzione, sono inesistenti e poco praticate, rispetto alle Convenzioni verticali, tra Stato e Comunità che, nonostante una mancanza di regolamentazione costituzionale, sono molto più numerose. Gli accordi orizzontali tra le Comunità hanno una stretta regolazione costituzionale, definita sul sostegno nella prestazione di opere e servizi, ma di fatto scarsamente praticata. L’art. 145.2 della Costituzione prevede due tipi di convenzioni: il primo per la gestione di servizi propri, che richiede la comunicazione al Parlamento, il secondo per l’accordo di cooperazione, che richiede l’autorizzazione del Parlamento. In entrambi i casi è necessario che le Comunità operino all’interno delle loro competenze rispettando i principi generali di attuazione, però mentre il primo sembra riferirsi ad una semplice modalità di prestazione di servizio e richiede solo la comunicazione al Parlamento, il secondo presuppone un’alterazione del regime normale di esercizio della competenza della quale a priori non si può stabilire il profilo e richiede l’autorizzazione del Parlamento. I problemi principali per l’autorizzazione risiedono nella regolazione che è prevista nello Statuto di Autonomia della Comunità e che spesso è la principale causa del rifiuto del Parlamento. Si tratta di un sistema molto rigido che non esiste negli altri Paesi in cui gli accordi orizzontali rappresentano uno strumento importante di cooperazione e per questo non sono sottoposti a nessun tipo di intervento federale. In Spagna, infatti, ciascuna Comunità può adottare decisioni che possono essere applicate solo all’interno del proprio territorio e nessuno strumento, oltre le Convenzioni, permette l’adozione di compromessi di attuazione. L’assenza di collaborazione comporta limitazioni allo sviluppo o spese maggiori in alcuni settori e in particolar modo per le Comunità confinanti, si pensi, ad esempio, alla ricerca, alla protezione ambientale, alla costruzione di strade, alla protezione civile. 7 La cooperazione interistituzionale tra articolazioni locali è concessa in Spagna solo tra le Province, essendo vietata la costituzione di una federazione tra Comunità Autonome, pur non essendo proibita la cooperazione tra esse. Pertanto, la cooperazione interistituzionale a livello locale è assicurata dalla FEMP – Federazione Spagnola dei Comuni e delle Province, costituita nel 1985 ai sensi della Legge che disciplina gli strumenti di governo a livello locale e dichiarata associazione di pubblica utilità con l’accordo del Consiglio dei Ministri del giugno 1985. Svolge un’attività di raccordo tra gli Enti locali a difesa dei loro interessi generali nei confronti dell’Amministrazione generale dello Stato, anche se le questioni inerenti le politiche ed il mercato del lavoro non risultano tra i principali temi all’ordine del giorno. Il cofinanziamento delle politiche del lavoro fra i diversi livelli istituzionali e territoriali In Spagna le politiche del lavoro sono finanziate sia a livello centrale, che da parte delle singole Comunità Autonome. Complessivamente, la spesa pubblica per le politiche del lavoro in Spagna incide per il 2,17% sul PIL annualmente prodotto (fonte: Eurostat 2008). La percentuale può essere ulteriormente suddivisa se si considerano le politiche attive e quelle passive, come illustrato dalla tabella seguente: Spesa per le politiche del lavoro (% di incidenza sul PIL) 2008 Politiche attive Servizi per il lavoro 0,09 Formazione 0,15 Sostegno al placement e all’outplacement 0,02 Creazione diretta di occupazione 0,06 Incentivi per lo start-up 0,09 Incentivi per l’occupazione 0,32 Totale politiche attive 0,73 Politiche passive Sussidi di disoccupazione 1,40 Sostegno al prepensionamento 0,04 Totale politiche passive 1,44 Fonte: Eurostat – OECD Stat. In riferimento al sostegno delle politiche del lavoro, va segnalato che l’articolo 19 della Legge 56/2003 stabilisce come quelle messe in atto dalle Comunità Autonome ed il cui finanziamento non derivi da risorse provenienti dal Servizio Pubblico per l’Impiego Statale (SPEE), vadano attuate mediante le risorse messe a disposizione dalle Comunità stesse (ottenute dall’imposizione tributaria), integrandole con quelle dei Fondi Strutturali (FSE e FESR) provenienti dall’Unione Europea. Per quanto concerne il finanziamento delle politiche del lavoro a livello nazionale, dal bilancio di previsione dello Stato per il 2010 si rileva un’allocazione di oltre 7,8 miliardi (su uno stanziamento complessivo di 350 miliardi di euro circa), a cui vanno aggiunti 31 8 miliardi per le prestazioni di disoccupazione, gestite completamente dall’Amministrazione centrale dello Stato (Servizio Pubblico Statale per l’Impiego). Il programma di lavoro per il 2010 viene denominato “Sostegno all’inserimento e la stabilità del lavoro” e si sviluppa su tre assi strategici: promozione e gestione dell’occupazione (che include le scuole professionali), formazione per il lavoro. La maggior parte degli interventi previsti risulta di competenza delle Comunità Autonome e, sebbene i fondi per le politiche attive continuino a formare una parte del bilancio del Servizio Pubblico Statale per l’Impiego (SPEE), rimanendo ad esso iscritte per la definizione degli obiettivi generali, la concreta esecuzione delle misure è quindi ad esse attribuita, con l’affidamento sia della gestione che del controllo dei finanziamenti provenienti dallo Stato, come stabilito dai corrispondenti decreti reali di riferimento. La ripartizione finanziaria delle risorse statali viene effettuata sulla base del numero dei disoccupati (“tasa de paro”) registrati in ciascuna Comunità Autonoma, a seguito di una decisione adottata a maggioranza assoluta, oppure con il parere favorevole dell’Amministrazione Generale dello Stato e la maggioranza semplice dei rappresentanti delle Comunità Autonome: gli accordi così maturati possono formalizzarsi sotto forma di intese della conferenza settoriale e quindi successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE) e nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità stesse. Attualmente risulta in vigore l’accordo della Conferenza, raggiunto nel 2009, per il periodo 2010-2012 che, oltre al totale dei disoccupati presenti in ciascun Comunità Autonoma, utilizza come criterio di ripartizione i parametri fissati dal Fondo Sociale Europeo e la media retributiva percepita per disoccupato. Le risorse stabilite per la promozione del mercato del lavoro in sede di Conferenza Settoriale, gestite dalle Comunità Autonome, presentano nel 2010 un incremento del 67% rispetto a quanto stabilito nell’anno precedente. Nello specifico, la programmazione viene suddivisa in due assi, nel rispetto della Strategia Europea per l’Occupazione: sviluppo dello spirito imprenditoriale e miglioramento dell’adattabilità dei lavoratori e degli imprenditori; promozione dell’occupabilità, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità. Viene inoltre sostenuta la contrattazione di 1.500 orientatori per il potenziamento di una delle attività principali svolta dai Servizi per l’impiego, ossia l’accompagnamento negli itinerari occupazionali. Sullo stanziamento devoluto alle Comunità Autonome, va specificato che nell’ambito del primo asse, 257 milioni sono destinati ai programmi per l’autoimpiego, mentre 354 milioni per programmi di formazione professionale rivolti a soggetti occupati. In riferimento al secondo asse, 908 milioni sono diretti ai programmi che combinano formazione ed esperienze di lavoro; 278 milioni per l’inserimento occupazionale dei diversamente abili; 134 milioni per la costruzione di itinerari di placement e 744 milioni per la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai disoccupati. Oltre la metà degli stanziamenti destinati allo sviluppo di politiche attive, vengono inseriti nei Piani per l’Occupazione, sviluppati attraverso la collaborazione degli Enti Locali con Organismi ed Entità senza scopo di lucro, le Escuelas 9 Talleres, e le altre organizzazioni a fine formativo. Viene quindi stabilito che le Comunità Autonome hanno il compito di destinare le somme ricevute dallo Stato per la realizzazione dei programmi previsti, sebbene possano godere di una certa flessibilità nella loro redistribuzione, sulla base delle reali necessità dei distinti programmi, al contesto specifico. Per quanto riguarda il finanziamento delle politiche del lavoro da parte delle Comunità autonome, ottenuto attraverso una componente dedicata del sistema di tassazione, la rilevazione ha deciso di concentrarsi su tre di esse, differenti per caratteristiche produttive e per il contesto occupazionale: Andalusia, Catalogna e Comunità di Madrid. In Andalusia, il bilancio per il 2010 prevede entrate per quasi 34 miliardi di euro. La promozione dell’occupazione risulta la terza voce di spesa sul totale complessivo, preceduta dagli investimenti per la sanità e l’istruzione, per un totale di 1,5 miliardi di euro per il 2010, con un incremento rispetto all’anno precedente del 7,2% (dati Junta de Andalucia), con la maggior parte degli interventi destinati al rafforzamento delle politiche attive per la ricollocazione professionale dei disoccupati, dirigendo gli interventi strategici verso settori ad elevato potenziale di crescita e non delocalizzabili. In Catalogna, il budget 2010 prevede entrate totali per quasi 37 miliardi di euro, oltre tre dei quali destinati alla promozione del mercato del lavoro. Nel 2010 è stato rafforzato l’asse prioritario della coesione sociale, aumentando la spesa nei settori salute, educazione e protezione sociale, incrementando del 45,2% il reddito minimo di inserimento. Ma è soprattutto verso le politiche del lavoro e formative che si concentra il maggiore incremento percentuale di spesa su base annuale (28,2%), verso una platea di beneficiari quantificata in 537 mila persone: 285 milioni in favore di programmi per la promozione dell’occupazione, 270 dei quali a supporto del lavoro autonomo; 217,7 milioni per la qualificazione e la formazione professionale, 50 dei quali dirette allo sviluppo delle competenze dei disoccupati; 99,5 milioni per le pari opportunità sui luoghi di lavoro, di cui 57,3 milioni verso i Centri specialistici per il lavoro, 8,2 milioni per il sostegno ai diversamente abili e 4,4 per l’uguaglianza di genere; 6,8 milioni sono destinati alla creazione di impresa sotto forma di associazione cooperativa. Va inoltre segnalato come la Comunità della Catalogna ha destinato 1,42 milioni aggiuntivi per trasferimenti agli enti locali, 236,3 dei quali dedicati alla promozione dell’occupazione. Per quanto riguarda le risorse investite direttamente dal SOC (Servizi per l’Occupazione della Catalogna), gli ultimi dati relativi al 2008 riferiscono di un investimento superiore a 20 milioni di euro, per le politiche di sviluppo locale e per il lavoro, che si traducono in sei tipologie di programmi e sedici modalità di intervento differenti. 10 In riferimento alla Comunità di Madrid, dove il tasso di disoccupazione (15,9%) risulta sensibilmente inferiore alla media nazionale (20,6% al mese di novembre 2010), le entrate iscritte a bilancio per il 2010 risultano superiori a 18 miliardi di euro, con una diminuzione del 2,96% rispetto all’anno precedente. Sulla base del nuovo sistema di finanziamento in vigore dal 1 gennaio 2009, ma ancora in fase di approvazione definitiva da parte della Corte dei Conti, la Comunità di Madrid è in grado di disporre di introiti tributari, tasse ed imposte cedute, a titolo parziale o totale, dall’Amministrazione centrale dello Stato. Nel caso specifico, si incrementa, a titolo di esempio, al 50% la percentuale di partecipazione al gettito irpef ed iva. Dal totale, la Comunità di Madrid destina il 75% al nuovo Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Essenziali (il cui scopo generale è garantire su tutto il territorio del Paese le stesse risorse per finanziarie servizi sanitari, sociali ed educativi), mentre il restante 25% come capacità tributaria autonoma per il resto degli interventi. Sulla base delle risorse complessivamente disponibili, la loro distribuzione viene suddivisa in quattro macroaree (sociale, economica, generale, copertura del debito pubblico), nel dettaglio così specificate: Area Sociale: 14,5 miliardi (79,18% del totale), a loro volta principalmente suddivisi tra sanità (7,07 miliardi), istruzione (4,79 miliardi) e famiglia (1,2 miliardi); Area Economica: 2,02 miliardi, la maggior parte dei quali stanziati per i trasporti (1,65 miliardi), 153 milioni per l’economia e 191 milioni per lo sviluppo del territorio; Area Generale: 1,322 miliardi, per il sostegno dei costi di gestione dell’Amministrazione Pubblica; Altra Area: 484 milioni a copertura del debito pubblico. Riguardo il settore dedicato al sociale, nel quale confluiscono le spese per l’occupazione, sul totale di 602 milioni di euro (3,28% dello stanziamento complessivo), 140 milioni sono destinati al sostegno delle politiche attive del lavoro, 57,67 per la formazione continua, 30,04 per la prevenzione dei rischi occupazionali, 18,25 diretti ai Centri di sostegno alle donne vittime di maltrattamenti ed esclusione sociale, 40,11 infine per l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili. Va inoltre segnalato come, all’interno delle Comunità Autonome, anche i Comuni possono promuovere politiche attive per l’occupazione, sebbene non posseggano ufficialmente la titolarità per farlo; ciò si realizza con il coordinamento dei Servizi per l’Impiego dell’Amministrazione regionale e gli Enti locali del territorio, attraverso la redistribuzione delle risorse finanziarie destinate all’esecuzione delle misure di promozione dell’occupazione da parte delle municipalità. In linea generale, la struttura organizzativa dei servizi locali per il lavoro si inquadra nelle seguenti forme giuridiche: dipartimenti o uffici specifici integrati presso gli assessorati competenti, senza personalità giuridica propria; organismi autonomi locali, dipendenti dal Comune, con personalità giuridica; società a 11 capitale pubblico. A titolo di esempio, in alcuni Municipi della Comunità di Madrid esiste una struttura da essi dipendente, denominata SIRED, integrante la maggior parte delle azioni per la promozione dell’occupazione e che coordina tutte le relazioni con le amministrazioni territoriali di livello superiore. Il finanziamento di questi interventi si realizza, oltre che con risorse proprie derivanti da tributi locali, con i fondi provenienti da programmi comunitari, con risorse nazionali e con quelle della Comunità Autonoma nella quale il Municipio si trova. Analizzando da ultimo il contributo finanziario proveniente dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per il periodo di programmazione 2007-2013 lo stanziamento supera gli otto miliardi di euro, con una componente prevalente dedicata al miglioramento dell’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e le pari opportunità (55,4%). Va segnalato che la gestione dell’FSE è a capo dei 19 Programmi Operativi predisposti dalle Comunità Autonome. I casi di buona governance interistituzionale (punti di forza e d’interesse per l’Italia) Riguardo la governance interistituzionale, uno strumento interessante è rappresentato dalla Conferenza Settoriale del Lavoro, concepita (come visto) come organo di incontro e di deliberazione, che ha come finalità principale quella di assicurare la massima coerenza nell’applicazione delle politiche occupazionali competenti sia da parte dell’Amministrazione Generale dello Stato, che da parte delle Comunità Autonome. Parzialmente riformata dalla Legge 1722 del 2007, vede nella Commissione Tecnica sul Lavoro dei Direttori generali dei Servizi Pubblici per l’Impiego, uno dei suoi principali punti di forza, per il confronto reciproco e l’attuazione concreta degli strumenti di politica attiva del lavoro, a livello territoriale. In riferimento alle Comunità Autonome, un altro esempio interessante di governance interistituzionale riguarda la struttura funzionale del SOC (Servizio per l’Impiego della Catalogna), il cui Consiglio di Direzione (che risponde direttamente al Direttore Generale) è composto da tutti i principali attori coinvolti nella gestione delle politiche del lavoro a livello locale: oltre all’Assessorato regionale competente, vi partecipano infatti le associazioni dei Comuni catalani e le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Dal Consiglio dipendono inoltre le direzioni strategiche dell’immigrazione e del monitoraggio delle politiche attive (PGOC). 12