Iscrizione cittadini comunitari familiari
Transcript
Iscrizione cittadini comunitari familiari
CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SASSARI Settore Macro categoria attività Finalità attività PUNTO CITTA' Comunitari e stranieri Gestione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea Iscrizione cittadini comunitari familiari Descrizione del servizio I Cittadini dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dal loro ingresso nel territorio nazionale, devono chiedere l’iscrizione all’Anagrafe e il rilascio della ”Attestazione d'iscrizione anagrafica”. Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo possono richiedere il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno Permanente. Per familiare si intende: • • • • Destinatari il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata, ma nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello stato italiano; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. (A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO (B) FAMILIARE U.E. DELLO DELLO STUDENTE COMUNITARIO (C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE' STUDENTE (D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO DELL'UNIONE Documentazione (A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà. Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare. I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956. Il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di autonomo diritto di soggiorno in Italia. (B) FAMILIARE U.E. DELLO DELLO STUDENTE COMUNITARIO Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà. Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico. I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956. Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari. Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione. (C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE' STUDENTE Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà. Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico. I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956. Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari. Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione. (D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO DELL'UNIONE Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà. Documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela, ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia. I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956. 1. Dichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico o convivente, oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione. 2. Assicurazione sanitaria valida almeno un anno. 3. Dichiarazione del cittadino dell’Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Modulistica Allo sportello e sul sito web Costi 2 marche da bollo da € 16.00 (richiesta e rilascio Attestazione) ufficio indirizzo orario Modalità d'accesso telefono fax WEB MAIL Impegni dell'Amministrazione (standard di qualità') Tempestività Stranieri c.so Angioy n. 15 Dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,30 Martedì ore 15,30-17,30 079 279 855 – 857 - 872 079 279859 www.comune.sassari.it [email protected] Al procedimento anagrafico si applica il silenzioassenso, art. 20 della L. 241/90, decorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, il procedimento si intende concluso. Accessibilità Modalità di presentazione della richiesta: 1. attraverso lo sportello comunale 2. per via telematica: [email protected]; [email protected]; 3. per raccomandata: Comune di Sassari – Punto Città - C.so G.M. Angioi, 15 – 07100 Sassari; 4. per fax: Punto Città: 079279859. Responsabilità Indicazione sul sito internet del nominativo del responsabile e dei contatti. Reclami I cittadini hanno diritto a segnalare inadempienze presso Punto Città o l'Urp. La risposta verrà inviata entro 30 gg. dal ricevimento del reclamo. La modulistica è disponibile presso l'Urp e sul sito web: http://servizialcittadino.comune.sassari.it/index.php/news/urp/modulistic a_urp Vedere anche scheda “Urp”. Ricorsi e/o esposti Ricorso al Tribunale di Sassari e/o al Prefetto di Sassari Valutazione della qualità' dei servizi Report “mettiamoci la faccia“ presso Punto città e Punto città 2