Allegato DCA U00441_22_12_2014

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Allegato DCA U00441_22_12_2014
Allegato A al decreto commissariale n.
del
2014
Prestazioni dialitiche in favore dei
soggetti affetti da nefropatie e/o in
trattamento dialitico.
Modalità di erogazione e contributi
regionali – Anno 2014
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1. MODALITA’ DI TRASPORTO E CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIAGGIO
1.1 Alle persone sottoposte a trattamento dialitico è riconosciuto dalla azienda usl di residenza un
contributo per le spese sostenute per l’uso dei mezzi di trasporto.
Le aziende usl, qualora l’assistito sia nell’impossibilità di raggiungere i centri di cura con mezzi
di trasporto pubblico e/o privato, devono provvedere, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, a
garantire il servizio con mezzi idonei, in accordo con le procedure previste dalla vigente
normativa.
Qualora il paziente decide di non utilizzare i servizi messi a disposizione dall’azienda usl, ha
diritto al riconoscimento dalla stessa ad un contributo come sottospecificato:
1.1.1 trasporto mediante auto privata: il contributo è pari ad 1/5 del costo della benzina per Km
percorso dal domicilio dell’assistito (effettiva abitazione anche se diversa dalla residenza
dichiarata nella richiesta) al centro di cura (andata e ritorno), nonché eventuali spese per i
pedaggi autostradali documentati.
Il contributo è corrisposto sulla base di:
a) domanda dell’assistito
b) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di
trattamento;
1.1.2 trasporto mediante autovettura utilizzata da altri: familiare, convivente, personale addetto
all’assistenza, sia dipendente del dichiarante che da struttura di accoglienza autorizzata (casa
alloggio, RSA, ecc.).
A richiesta il contributo chilometrico può essere corrisposto per il viaggio di andata e ritorno
sostenuto dall’accompagnatore due volte nella stessa giornata (n. quattro viaggi) - sempre
che questo, in relazione alla distanza e al tempo di percorrenza, sia possibile - fino ad un
totale di 60 km (15 km di distanza dall’abitazione al centro dialisi). Le aziende usl sono
tenute a valutare deroghe in relazione alla distanza percorribile.
Il contributo è corrisposto sulla base di:
1) domanda dell’assistito;
2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di
trattamento;
3) dichiarazione dell’accompagnatore;
1.1.3 trasporto mediante auto pubbliche (taxi): l’entità del contributo è determinata, oltre a
quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro 18,00 (IVA
compresa).
Il concorso di spesa è corrisposto sulla base di:
1) domanda dell’assistito;
2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
3) attestazioni di pagamento (fattura o ricevuta fiscale) relative alle corse effettuate
indicanti il giorno ed il percorso.
1.1.4 trasporto mediante mezzo collettivo organizzato da cooperative, società, associazioni di
volontariato no profit ecc. (di seguito organizzazioni) di cui al punto 1.5 in favore di:
a) paziente autosufficiente per il quale il concorso di spesa è determinato, oltre a quanto
stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro 18,00 (IVA
compresa);
b) paziente non deambulante in carrozzina che necessita di mezzo di trasporto attrezzato
per l’utilizzo della stessa, per il quale il concorso di spesa è determinato, oltre a
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quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro
25.00 (IVA compresa);
c) paziente che necessita di trasporto individuale: qualora il paziente abita a notevole
distanza dal più vicino centro dialisi (50/70 km circa), o in zone non collegate o con
una viabilità ridotta, oppure nel caso in cui i centri dialisi situati in prossimità
dell’abitazione abituale dell’assistito non abbiano sufficiente disponibilità di posti
dialisi e si rende pertanto necessario organizzare un servizio individuale, il concorso
di spesa è determinato, oltre a quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per
seduta di dialisi pari ad euro 50.00 (IVA compresa).
Per le suindicate fattispecie il concorso di spesa è corrisposto sulla base di:
1) domanda dell’assistito;
2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di
trattamento;
3) attestazioni di pagamento (fattura)
Per il paziente di cui:
a) al suddetto punto b) è previsto, inoltre, il certificato rilasciato dal responsabile del
centro dialisi attestante la necessità dell’utilizzo della carrozzina;
b) al suddetto punto c) è prevista, inoltre, la dichiarazione, da parte dei responsabili dei
centri dialisi situati in prossimità dell’abitazione abituale dell’assistito, in merito
all’indisponibilità di posti dialisi ed all’inserimento del paziente nella relativa lista di
attesa; tale dichiarazione dovrà essere prodotta per la richiesta del contributo con
cadenza bimestrale;
1.1.4.1 le organizzazioni che effettuano il trasporto devono garantire il servizio per tutte le
dialisi prescritte (anche oltre la terza dialisi settimanale);
1.1.4.2 per le sedute di dialisi effettuate nei giorni festivi le cifre fisse di cui ai punti 1.1.3 e
1.1.4 sono maggiorate del 15%;
1.1.4.3 i rimborsi sono assicurati dalle aziende usl con cadenza mensile; in caso di ritardo le
stesse sono tenute al riconoscimento degli interessi previsti dalla normativa vigente;
1.1.4.4 le aziende usl sono tenute ad accettare le deleghe dei pazienti per la riscossione dei
contributi nei confronti delle organizzazioni di cui al punto 1.5;
1.1.4.5 qualora più pazienti usufruiscono della stessa organizzazione, le aziende usl, al fine
di snellire le procedure, possono emettere mandati di pagamento cumulativi;
1.1.4.6 le aziende usl, per il tramite delle competenti strutture, sono tenute a fornire precise e
puntuali informazioni ai pazienti in merito sia ai servizi di trasporto dalle stesse
organizzati, che a quelli posti in essere dalle organizzazioni operanti sul territorio.
Ai pazienti di cui al punto 1.1.1 che versano in difficoltà economiche, in casi eccezionali e
debitamente dimostrabili dai competenti servizi pubblici, l’azienda usl è tenuta ad anticipare
le spese necessarie al trasporto costituendo tale impegno, oltre una notevole valenza sociale,
un principio normativo desumibile dalla giurisprudenza;
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1.2 Le aziende usl provvedono al trasporto dei pazienti che necessitano di autoambulanza
garantendo tale servizio entro 24 ore dalla richiesta dell’assistito, da effettuarsi anche tramite il
responsabile del centro dialisi.
1.2.1 Qualora le aziende usl non sono in condizioni di organizzare tale servizio, esse sono tenute
a corrispondere al paziente un contributo pari a 130,00 euro per dialisi (IVA compresa)
previa presentazione della sottoindicata documentazione:
· domanda dell’assistito;
· certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
· certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi attestante la gravità e la
necessità per il paziente di essere trasportato mediante autoambulanza, come da
modello allegato;
· attestazioni di pagamento (fattura)
1.2.2 Le aziende usl si riservano il diritto di verificare, in considerazione dei costi rilevanti del
trasporto in argomento, l’effettiva gravità del paziente e la non trasportabilità dello stesso
con altri mezzi di trasporto. Non sono ammessi più di 2 pazienti contemporaneamente sua
medesima ambulanza.
1.3 Le modalità di rimborso sin qui delineate si applicano anche ai pazienti nefropatici che
effettuano il trattamento di plasmaferesi terapeutica.
1.4 Ai fini della definizione del contributo previsto per le spese di viaggio è da prendersi in
considerazione il tragitto più breve effettuato dal paziente dal proprio domicilio alla struttura
sanitaria, compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni
fisiche e/o di sicurezza del paziente stesso, debitamente documentate.
Per l’individuazione di tale tragitto, oltre che per il computo del previsto quinto del costo della
benzina da erogare, potranno essere utilizzati i dati forniti da specifici organismi e servizi
informativi.
1.5 Le aziende usl sono tenute ad istituire un elenco delle organizzazioni che operano sul territorio e
a vigilare che i servizi di trasporto siano effettuati mediante automezzi adeguati, collaudati e
condotti da autisti idonei. A tal fine le organizzazioni, entro il 31 marzo di ogni anno e
comunque prima di avviare l’attività presso la competente azienda usl, autocertificano:
a) sede o residenza nel territorio della Regione Lazio;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
c) libro matricola;
d) disponibilità giuridica e dettaglio dei veicoli attrezzati per il trasporto dei diversamente
abili anche carrozzati, collaudati come da art. 78 CDS; non sono ammessi automezzi
senza collaudo;
e) personale di guida in numero adeguato rispetto ai dializzati trasportati e agli automezzi
(media di 1 autista ogni 5 pazienti trasportati) in possesso, oltre che della patente di
guida, anche del certificato di abilitazione professionale KB;
f) per il personale che opera sulle ambulanze - autisti e soccorritori - rispettivamente
certificato di abilitazione professionale KB e dei corsi di formazione di primo
soccorso BLS e BLSD;
g) possesso dei requisiti specifici previsti per l’organizzazione che richiede l’iscrizione
all’elenco;
h) di prevedere, nell’ambito dell’oggetto sociale, l’attività di trasporto e di assistenza a
disabili e dializzati;
i) impegno ad emettere fattura
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In sede di prima applicazione le aziende usl sono tenute ad istituire l’elenco delle
organizzazioni in argomento entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Nel caso di mancata produzione della prevista documentazione entro la scadenza fissata, le
aziende usl sono tenute alla sospensione del pagamento dei contributi in esame.
1.6 Incentivazione dei servizi di trasporto organizzato da amministrazioni locali.
Le aziende usl favoriscono la partecipazione delle amministrazioni locali all’attività di
trasporto dei dializzati. Il concorso di spesa è corrisposto sulla base di:
1) domanda dell’assistito;
2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
3) altri certificati previsti in accordo con la tipologia del servizio;
4) documentazione contabile
Le aziende usl sono tenute ad accettare le deleghe dei pazienti per la riscossione dei contributi
nei confronti delle amministrazioni locali eroganti il servizio di trasporto.
2. CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI DIALITICHE DOMICILIARI
2.1 Al fine di incentivare lo sviluppo della dialisi domiciliare, in accordo con le previsioni dei Piano
regionale in materia di nefrologia e dialisi, l’azienda usl che ha in carico il paziente sostiene
l’intero costo per l’installazione del preparatore per l’emodialisi, per l’impianto elettrico e
idrico, nonché le relative opere murarie così come concordate con il responsabile dell’Unità
Operativa di Nefrologia e Dialisi che effettua la terapia. Fornisc, altresì, le apparecchiature
necessarie per la dialisi peritoneale.
2.1.1 Ai pazienti in dialisi domiciliare è corrisposto un contributo annuo per le spese sostenute,
rivalutato secondo il tasso di inflazione programmato rilevabile dal DPEF che, per il 2014
riferito all’anno 2013, è pari a:
Emodialisi
€ 970,46
Dialisi peritoneale APD
€ 646,90
Dialisi peritoneale CAPD
€ 485,00
Il contributo è corrisposto sulla base di domanda dell’assistito, corredata dalla
certificazione del centro dialisi attestante il trattamento; deve essere suddiviso per
dodicesimi nel caso in cui la terapia inizi nel corso dell’anno. Per l’individuazione
annuale del tasso di inflazione programmato rilevabile dal DPEF potranno essere
utilizzati i dati forniti da specifici organismi e servizi informativi.
2.1.2 Tenuto conto che per i pazienti in dialisi domiciliare i costi sono vivi e costanti, le aziende
usl sono tenute ad erogare il contributo con cadenza annuale.
2.1.3 Ai pazienti che versano in difficoltà economiche, in casi eccezionali e debitamente
dimostrabili dai competenti servizi pubblici, la competente azienda usl è tenuta ad
anticipare le spese necessarie al trattamento domiciliare, costituendo tale impegno, oltre
una notevole valenza sociale, un principio normativo desumibile dalla giurisprudenza.
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2.2 Al fine di concedere al familiare o alla persona addetta con continuità all’assistenza del
dializzato domiciliare un periodo di riposo psicofisico dall’impegno assistenziale assunto, i
centri di cura provvedono a garantire la dialisi attraverso alternativamente:
a) il rientro al centro dialisi
b) la presenza a domicilio, concordata con il centro dialisi, di un infermiere addestrato per il
numero di dialisi corrispondente al periodo.
Il centro di cura deve, inoltre, garantire il rientro del dializzato in caso di malattia o
impossibilità temporanea del familiare o della persona addetta con continuità all’assistenza.
3. RUOLO DELLE AZIENDE EROGATRICI DI PRESTAZIONI DIALITICHE DOMICILIARI
3.1 L’azienda usl o l’azienda ospedaliera che eroga la prestazione di dialisi domiciliare, sia essa
emodialisi o dialisi peritoneale, deve provvedere:
a) alla consegna periodica, a domicilio del paziente, di tutti i materiali necessari per
l’esecuzione delle sedute di dialisi;
b) al ritiro, dal domicilio del paziente, dei rifiuti speciali prodotti dalle sedute di dialisi ed al
relativo smaltimento in conformità alle norme vigenti;
c) alla manutenzione, revisione, riparazione ed eventuale sostituzione delle apparecchiature
utilizzate per il trattamento dialitico presso il domicilio del paziente.
4. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI DIALITICHE FUORI REGIONE
4.1 Ai pazienti che temporaneamente usufruiscono di trattamenti dialitici ambulatoriali presso case
di cura private non accreditate, ubicate in altre regioni, in altri stati o in territorio navigante, è
riconosciuto il ricorso all’assistenza indiretta sulla base della tariffa applicata dalla Regione
Lazio sul proprio territorio.
4.2 Il rimborso del costo delle prestazioni dialitiche è erogato dalla azienda usl di residenza previa
presentazione della fattura di pagamento.
Nessuna autorizzazione preventiva è necessaria da parte della competente azienda usl.
5. INCENTIVAZIONE DELLA DIALISI OCCASIONALE
5.1 Le aziende usl e le aziende ospedaliere incentivano sul territorio regionale i servizi di dialisi
ospedalieri con l’attivazione di ulteriori turni di dialisi ai quali possono accedere pazienti che
temporaneamente soggiornano nella Regione.
6. INVIO DEI SIERI EMATICI AI CENTRI INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO
6.1 Tutti i Centri di nefrologia e dialisi, pubblici e privati, devono garantire l’inserimento dei
pazienti idonei nelle liste di attesa per il trapianto d’organo, affinché ogni paziente possa avere
le adeguate possibilità di cura, in linea con quanto previsto dal “Percorso assistenziale al
trapianto di rene. Linee guida regionali” (DGR n. 403/2008).
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6.2 Tutti i centri dialisi sono tenuti alla preparazione e all’invio, nei centri trapianto dove il paziente
è iscritto, dei sieri ematici e di ogni altra documentazione richiesta per il mantenimento del
dializzato in lista attiva per il trapianto.
6.3 Il costo dell’invio dei sieri è inserito nella tariffa della prestazione dialitica, così come previsto
dalla Determinazione dirigenziale 4 giugno 2003, n. 0899, in matreria di tariffe delle
prestazioni dialitiche, aggiornate dal Decreto del Commisario ad Acta n. U00313 del 4 Luglio
2013, “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza
Specialistica Ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”.
6.4 I centri dialisi pubblici e privati sono tenuti a garantire l’esecuzione di tutti gli esami necessari
per accertare l’idoneità al trapianto, facendo anche ricorso al Centro di Riferimento competente
per territorio.
6.5 Tali disposizioni si applicano anche per la lista di attesa pediatrica.
7. PRESTAZIONI DIALITICHE IN FAVORE DEGLI STRANIERI NON ISCRITTI AL SSN
7.1 I cittadini extracomunitari temporaneamente presenti sul territorio regionale (STP) ed i cittadini
comunitari non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (Europei Non Iscritti - ENI) ricevono, a
cura dello stesso, le prestazioni di dialisi quali cure urgenti o essenziali, in analogia con i
cittadini italiani e stranieri regolarmente iscritti al SSN, ivi compreso il contributo previsto per
le spese di viaggio di cui al punto 1.
8. PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA
8.1 Come indicato in sede di programmazione nazionale e regionale le Aziende usl, tenuto conto
delle particolari condizioni sociali e sanitarie dei soggetti dializzati, dovranno individuare
percorsi preferenziali presso i presidi di competenza per le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e terapeutiche, comprese quelle necessarie per l’inserimento e/o il
mantenimento nella lista di attesa per il trapianto (DGR 403/2008).
8.2 Ai fini del monitoraggio delle attività connesse all’assistenza ai pazienti nefropatici, le Aziende
usl trasmettono annualmente alla Regione le modalità di attuazione di quanto previsto al punto
8.1. e le iniziative in atto.
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CENTRO DIALISI DI ……………………………………………………………..
OSPEDALE DI ………………………………
DATA ……………………………
Si dichiara che il/la Signor/a ………………………………………….. nato/a il ……………………
residente a ……………………………………………… in via ……………………...………………
domiciliato a …………………………………………….in via …………………………………...…
telefono n. ………………………
affetto da ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
in conseguenza della diagnosi sopra indicata e in dipendenza delle condizioni fisiche non può
utilizzare la propria autovettura, né in proprio né accompagnato da terzi, bensì necessita del
trasporto in:
q AUTOLETTIGA
q TRASPORTO INDIVIDUALE
Il paziente dovrà sottoporsi a trattamento …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
n. …………………… giorni settimanali
dalle ore ………………….. alle ore ……………………..
IL RESPONSABILE
DEL CENTRO DIALISI
(TIMBRO E FIRMA)
……....…………………………………..
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