Ai Dirigenti del Settore Turismo dei Comuni Capoluogo di Provincia

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Ai Dirigenti del Settore Turismo dei Comuni Capoluogo di Provincia
Direzione Istruzione e Formazione
SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA
FORMAZIONE, PROGRAMMAZIONE IEFP ,
APPRENDISTATO E TIROCINI
Prot. n.
Data
da citare nella risposta
Risposta al foglio del
Allegati :
numero
Oggetto: Comunicazione inerente la professione di Guida Turistica e le relative attività formative
Ai Dirigenti del Settore Turismo
dei Comuni Capoluogo di Provincia
e della Città metropolitana
Invio tramite PEC
Facendo seguito alla precedente lettera prot. AOOGRT/115526/M.060.010 del 14/05/2015
avente ad oggetto “comunicazione corsi di formazione professionale per Guide Turistiche” (in
allegato), alla luce dei provvedimenti normativi intervenuti in materia, si comunica quanto segue.
Con la suddetta informativa l’Amministrazione regionale aveva invitato le Amministrazioni
provinciali, prima di avviare nuove attività formative di Guida Turistica e tramite i propri uffici e
le agenzie formative, a fornire adeguata informativa agli utenti, aspiranti guida turistica, del
contesto normativo di riferimento e della circostanza che il provvedimento statale, diretto ad
armonizzare la formazione della guida turistica in tutto il territorio nazionale, avrebbe potuto
prevedere una diversa regolamentazione dei percorsi formativi per l’accesso alla professione di
guida turistica. In particolare, era stato ritenuto necessario chiarire agli interessati che il Decreto
ministeriale sui “siti di particolare interesse” in fase di approvazione prevedeva tra i vari requisiti
per ottenere la specifica abilitazione il diploma di laurea triennale.
In data 26 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 il
Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 11 dicembre 2015 n. 565
con il quale sono stati individuati i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della
professione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico
ed il procedimento di rilascio della stessa abilitazione (in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 3 comma 3 della legge n. 97/2013).
I siti tra l’altro, sono stati individuati con Decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo del 7 aprile 2015, elenco parzialmente modificato con altro Decreto
Ministeriale del 11 dicembre 2015 n. 564, entrambi pubblicati sul sito ministeriale.
Come previsto dall’art. 3 co. 1 del D.m. 565/2015, per ottenere l’abilitazione specifica
per l’esercizio di guida turistica per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico
occorre superare il relativo esame di abilitazione di cui all’art.5, per partecipare al quale bisogna
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possedere i requisiti elencati dal successivo comma 2 dell’art. 3, tra i quali è previsto, oltre alla
qualifica di guida turistica, anche il diploma di laurea triennale.
Le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’art. 4, mediante bando con cadenza almeno
biennale, procederanno ad organizzare sessioni d’esame per il conseguimento della specifica
abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul
proprio territorio.
Le norme finali e transitorie di cui all’art. 8 (commi 1 e 2) dispongono che le Regioni e le
Province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, organizzino gli esami di
abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati, al quale possono accedere sia le
guide turistiche in possesso di abilitazione, sia i candidati che partecipano alle procedure di
esame volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell’entrata in
vigore del decreto stesso, ove all’esito di tali procedure conseguano il relativo titolo abilitativo.
Tra l’altro, si puntualizza che per sostenere il predetto esame tali soggetti non devono essere in
possesso del diploma di laurea triennale.
Per quanto concerne, invece, la professione di guida turistica nazionale cd. “ordinaria”,
si rimane in attesa di un intervento statale che definisca il profilo professionale di “guida turistica
nazionale” e i relativi percorsi formativi, provvedimento con il quale verrebbe a completarsi la
previsione normativa di cui all’articolo 3 della L. 97/2013.
A tal proposito, si informa che le Regioni, a seguito di sollecitazione statale, hanno
lavorato, nell’ambito dei coordinamenti tecnici in materia di professioni e di turismo, ad una
bozza di standard formativo e professionale che è stata presentata come proposta al fine di un
intervento normativo statale in materia.
Nell’attesa che il quadro normativo si definisca compiutamente, quindi, le attività formative
per guida turistica continuano a rappresentare un tema delicato.
Pertanto, si richiede a codesti uffici, a proseguire l’attività informativa nei confronti
degli utenti la quale dovrà avere ad oggetto l’attuale contesto normativo, vale a dire le
disposizioni contenute nel d.m. 565/2015 con particolare riferimento al diploma di laurea
triennale necessario per l'accesso all'abilitazione, nonché la circostanza che il futuro
provvedimento statale diretto ad armonizzare la formazione della guida turistica in tutto il
territorio nazionale, potrebbe prevedere una diversa regolamentazione dei percorsi
formativi per l’accesso alla professione.
Agli utenti aspiranti guida turistica dovrà, pertanto, essere garantita una corretta e completa
informativa come sopra indicato, sia tramite i siti web degli enti territoriali, sia mediante
informazione diretta.
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
Gabriele Grondoni
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