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Trib. Palermo Sez. III, Sent., 30-08-2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE Nella persona della dott.ssa Sebastiana Ciardo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2009 Tra Pa.Al. e Gi.Sa., nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori Fr. e Ma., elettivamente domiciliati a Palermo, in via (...), presso lo studio dell'avv.to Si.Sc. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Fi. e Vi.Be., per mandato a margine dell'atto di citazione Attori Contro Gi. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via (...), presso lo studio degli avv.ti Al. e Gi.Al. che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti del 21.7.2005 Convenuto Svolgimento del processo e motivi della decisione Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori, convenivano in giudizio il Gi. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedevano: accertare, ritenere e dichiarare, sulla scorta di quanto sopra posto, la responsabilità della parte convenuta per la illegittima pubblicazione della fotografia delle piccole Fr. e Ma.Pa., avvenuta in data 15 giugno 2008, alla pagina n. 32 del quotidiano in questione; per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi, per ciascuna delle piccole Pa. in Euro 1.000,00, a titolo di danno patrimoniali ed Euro 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio il Gi. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava i fatti e gli addebiti e così concludeva: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del rito per essere la controversia soggetta alla procedura di cui all'art. 152 cod. privacy e, conseguentemente disattendere le domande avversarie; in linea subordinata, dichiarare comunque che la causa appartiene alla competenza del Giudice di Pace e conseguentemente cancellarla dal ruolo; nel merito, senza recesso delle superiori eccezioni, rigettare le domande attoree perché infondate, con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle domande proposte, gli attori n. q. esponevano che nel mese di giugno del 2008 tutta la famiglia aveva soggiornato per un periodo di vacanza a Selinunte e che, al ritorno dalle vacanze, avevano ricevuto numerose telefonate da amici e parenti i quali avevano visto ritratto sul Gi. la fotografie delle figlie minorenni Fr. e Ma., apparse sul giornale, nella pagina relativa alla cronaca della Provincia di Trapani. Deducevano, pertanto, l'illegittimità della predetta pubblicazione di fotografie di minori, eseguita in maniera indebita e in violazione dell'art. 7 del Codice deontologico dei giornalisti del 29.7.1998, della Carta dei doveri del giornalista, della Nu. nonché della normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) che all'art. 50 vieta la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore, e, infine, dell'art. 10 c.c. Il Gi. S.p.A. dal canto suo, dopo avere eccepito preliminarmente il difetto di rito e l'incompetenza per valore del Tribunale, negava ogni violazione precisando che nella specie, l'articolo apparso sulla pagina dedicata alla cronaca della Provincia di Trapani, riportava la notizia di un albergatore che, a proprio spese, aveva provveduto a ripulire un sentiero, situato nella riserva orientata, ed era stato per questo multato e, a corredo della notizia mostrava una fotografie di un gruppo di turisti che fruiva del sentiero, tra le quali vi erano pure le minori, senza alcuna identificazione e senza associazione ad un fatto lesivo dell'altrui reputazione o immagine. Tanto premesso, in primo luogo, devono, in questa sede, essere integralmente richiamate le motivazioni formulate nell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 28 aprile 2010, che ha rigettato le eccezioni di difetto di rito e di incompetenza per valore, sollevate dal convenuto. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta è infondata ed è rigettata, non configurandosi alcuna violazione di diritti dei minori, evocata da parte attrice e per totale carenza di danni, neppure allegati. Dalla lettura dell'articolo del giornale, pubblicato sul Gi., cronaca di Trapani, del 15 giugno 2008, ed associato all'immagine di un gruppo di turisti, tra cui alcuni minori non identificati nominativamente, non emerge alcun contenuto diffamatorio , lesivo di reputazione né lesivo della dignità di alcuno dei soggetti coinvolti né, in particolare, dei minori. Secondo i principi generali, è vietato esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il consenso di questa. Non vi è necessità di consenso della persona ritratta, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, a meno che ciò non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona (L. n. 633 del 1941, art. 97). Significative, inoltre, sono le disposizioni che, a tutela dei minori, sono state dettate all'epoca dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176), che per la prima volta ha sancito, in armonia con i principi espressi dagli artt. 2 e 31 della Cost., che "Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione" e che "il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti" (art. 16). L'art. 3 della stessa Convenzione sottolineava, inoltre, che: "1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Anche la nuova Carta di Treviso del 2006 ha ribadito, riprendendo i superiori principi, la salvaguardia della dignità e dello sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti, dettando una serie di principi volti a garantire l'anonimato dei fanciulli, coinvolti in procedimento giudiziari e a contemperare le esigenze della cronaca con i diritti dei minori. Ancora, nella materia, possono essere richiamate la Convenzione dell'ONU del 1989, la direttiva comunitaria n. 95/48 CE e 108/81 del Consiglio di Europa sul diritto alla riservatezza nonché la legge 675/1996 (oggi Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003), che ha attuato la convenzione n. 108, in materia di trattamento dei dati personali, normativa che pone limiti alla riproduzione di immagini, qualora permettano di identificare un soggetto, anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni. Infine, lo stesso art. 7 del Codice deontologico dei giornalisti detta una serie di precauzioni che il giornalista deve osservare nel diffondere notizie riguardanti soggetti minori coinvolti in fatti di cronaca. Dal quadro normativo esposto discende che, certamente, il diritto alla riservatezza del minore, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) debba essere considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme ora richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l'utilità sociale della notizia (quindi con l'unico limite del pubblico interesse). Sennonché, nella specie nessuna notizia ed informazione ha riguardato le minorenni, solo casualmente raffigurate nella fotografia, unitamente ad altri turisti, senza che il giornalista abbia riportato alcun dato, riferimento o informazione volta in qualche modo ad identificarle o ad associarle alla notizie, peraltro, di contenuto favorevole all'albergatore. Non si è consumata alcuna lesione all'immagine delle minori, non nominativamente identificate e, di contro, vi era un interesse pubblico a diffondere la notizia dell'utilizzo, ad opera di turisti, del sentiero ubicato in un'area protetta seppur lasciato nell'incuria da parte delle pubbliche amministrazioni che, piuttosto, avevano preferito applicare una sanzione al solerte albergatore che aveva provveduto autonomamente a ripulire la zona. Nessuna lesione della dignità e dell'immagine delle ragazze si è consumata e tutta la normativa richiamata fa esplicito riferimento all'esigenza di contemperare la tutela dei minori, quando la divulgazione di notizie ed immagini che li riguardano, inerenti a fatti di cronaca o illeciti nei quali gli stessi potrebbero essere a qualunque titolo coinvolti, potrebbe essere tale da pregiudicare la loro dignità e il loro sereno sviluppo psico - fisico. Nessuno degli elementi descritti è configurabile nel caso in esame giacché non si è riportata alcuna notizia lesiva della dignità delle minori, neppure indicati nel fatto di cronaca, e nessun elemento è stato riprodotto tale da consentirne l'identificazione nel pubblico o l'associazione ad una notizia lesiva o diffamante della loro immagine. Deve, richiamarsi, a riguardo il condivisibile indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: "L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli art. 96 e 97 L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. (Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un "topless"; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre, sia avendo accertato che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o della madre stessa e che nelle immagini non era ravvisabile alcun intento lascivo, giacché tra l'attrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d'immoralità, e il marito dell'attrice, ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente, e quindi priva di ogni connotazione diversa da quella meramente ludica; sia avendo ravvisato nella esposizione del figlio, da parte del padre esercente la potestà, in luogo pubblico in compagnia dell'attrice, come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi, un implicito consenso alla ripresa fotografica)" (Cass. 29 settembre 2006 n. 21172). Infine, anche per la totale assenza di profili illeciti e lesivi dei diritti delle minorenni, nessun danno è stato neppure allegato dagli attori n. q. i quali hanno del tutto omesso di allegare possibili pregiudizi patiti dalle figlie, anche di natura morale, e conseguenti alla pubblicazione della loro immagine sul Giornale di Sicilia. Pertanto la domanda proposta nel giudizio deve essere rigettata. In ossequio alle regole della soccombenza, gli attori n. q. devono essere condannate rimborsare alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dagli attori n. q., con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2009, nei confronti del Gi. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; condanna Pa.Al. e Gi.Sa., n. q. di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori Fr. e Ma.Ca., a rimborsare al Gi. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 1.230,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.