Regolamento interventi edilizi minori
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Regolamento interventi edilizi minori
COMUNE DI MONTEMARCIANO Provincia di Ancona IV Settore – Urbanistica e Ambiente Servizio edilizia privata Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 29/11/2002 (modificato con deliberazioni del C.C. n. 75 del 27/06/2003, n. 21 del 01/03/2005, n. 102 del 05/12/2006 e n. 5 del 08/03/2012) Comune di montemarciano Art. 1 La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all’edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l’opera principale siano prive di valore venale ed autonomo. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell’organismo originario e non separabile da questo. Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale: - non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica; - non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito; - non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche; - dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa; - non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità; - nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato; - per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui in premessa, la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e proporzionata rispetto all’edificio principale; - ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; - non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato; - non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione. Art. 2 La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, ma di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), come precisato ai successivi articoli del presente regolamento. La documentazione da allegare alla S.C.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della denuncia stessa. I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge. I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale sono comunque assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti. Gli interventi edilizi di cui ai successivi articoli da 3 a 7 su fabbricati ed alle aree comprese nelle zone omogenee “A1”, “A2”, “A3” e “A4” del Piano Regolatore Vigente, nonché sulle case agricole di classe “A” previste dall’art. 17/1b delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., sono soggetti al Permesso di costruire, sentito il parere vincolante della Commissione Edilizia Comunale. Non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia, i manufatti tipo piccoli forni domestici in muratura, locali contatori e simili, destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre normative in relazione al caso specifico e non devono arrecare inconvenienti di alcun tipo ai proprietari confinanti. In ogni caso non devono avere superficie coperta superiore a 3,00 mq ed altezza non superiore a quella della recinzione più vicina, qualora a distanza inferiore a ml. 3,00 Non sono considerate costruzioni, e quindi non soggetti a S.C.I.A. o Permesso di costruire, i contenitori che abbiano altezza interna non superiore a ml. 1,50 ed esterna non superiore a ml. 1,80, superficie interna fino a mq. 3,00 e non abbiano alcuna struttura di fondazione; oppure armadi, fruibili solo dall’esterno, con profondità non superiore a cm. 100 ed altezza massima esterna non superiore a cm. 200. Art. 3 Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/01, e soggetti al regime della S.C.I.A., i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree Pag 1 Comune di montemarciano verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili (tutte di superficie massima di mq. 10,00. ed altezza interna media inferiore a m. 2.20). L’installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare come da N.T.A. vigente, possibilmente nei retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture. Art. 4 Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/01, e soggetti al regime della S.C.I.A., i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto del Codice Civile, igienicosanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni: h. max esterna = m.3.00; superficie coperta max = mq. 16,00; La struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (legno, tegola canadese, rame, etc.); la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai travetti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); nel caso che il manufatto venga coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a mq 24,00. I gazebo non sono considerati costruzione, e quindi non assoggettati alla normativa urbanistico-edilizia (S.C.I.A. e permesso di costruire) qualora aventi le caratteristiche di cui sopra e qualora la copertura sia realizzata con materiale permeabile o telo in materiale plastico. Art. 5 Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/01, e soggetti al regime della S.C.I.A.,., i pergolati (su terrazzi, balconi, corti e giardini esclusivi o condominiali) addossati alla parete del fabbricato, a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell’abitazione di pertinenza. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni: h. max esterna= m.3.00; superficie coperta massima = mq. 20,00; la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo e ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell’edificio già esistenti); può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali compensati, legno, tegola canadese, etc.; la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai travetti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); nel caso che il manufatto venga coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a mq 24,00. I pergolati non sono considerati costruzione, e quindi non assoggettati alla normativa urbanistico-edilizia (S.C.I.A. e permesso di costruire) qualora aventi le caratteristiche di cui sopra e qualora la copertura sia realizzata con materiale permeabile o telo in materiale plastico. Pag 2 Comune di montemarciano Art. 6 Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/01, e soggetti al regime della S.C.I.A., le casette ricovero attrezzi da giardino (annesso all’abitazione) in struttura leggera (legno metallo, e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore di mc. 15,00. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Art. 7 Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/01, e soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti di cui al presente articolo. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. 7.1 Protezione degli ingressi degli edifici E’ consentita l’installazione di manufatti per la protezione degli ingressi principali degli edifici residenziali (o delle singole unità abitative). Questi possono essere costituiti da bussole chiuse, completamente esterne al fabbricato, oppure da infissi protettivi posti a chiusura di rientranze (chiuse su due o tre lati, oltre al solaio di copertura) già esistenti. Nel caso in cui si tratti di bussole esterne, queste devono avere dimensioni strettamente necessarie alle funzioni svolte, con un massimo pari a mq 4,00 di superficie utile di pavimento. Nel secondo caso l’infisso va installato a chiusura della protezione superiore esistente e, comunque per una profondità non superiore a ml. 2,00. E’ consentita, nel caso in cui la protezione superiore esistente copra una superficie inferiore a mq 4,00, l’ampliamento della copertura fino al raggiungimento di questa misura. In tutti i casi suddetti la chiusura verticale dovrà essere realizzata esclusivamente con infissi scorrevoli a tutt’altezza, completamente apribili a pacchetto e con specchiature trasparenti (tipo Sun-room e simili). La copertura dovrà essere realizzata sempre con struttura leggera (legno, pannelli coibentati, ecc). La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di aerazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti e l’altezza media non dovrà essere inferiore a ml. 2,40. 7.2 Pensiline a sbalzo Possono essere installate pensiline per la protezione e l’ombreggiatura degli infissi e dei balconi. Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili). La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili). Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante. Le pensiline a sbalzo non sono considerate costruzione, e quindi non assoggettate alla normativa urbanistico-edilizia (S.C.I.A. e permesso di costruire) qualora aventi le caratteristiche di cui sopra e qualora siano di superficie inferiore a 2,00 mq e realizzate con materiali leggeri di facile smontaggio, 7.3 Tettoie per ricovero autovetture E’ consentita l’installazione, nelle aree scoperte dei fabbricati residenziali, di manufatti per il riparo delle autovetture, conformi alle caratteristiche costruttive previste per i pergolati, con un numero massimo di copertura per due posti auto per abitazione, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. Nei casi di realizzazione su aree private pertinenti ad abitazioni in edifici condominiali, gli eventuali interventi di tettoie successivi al primo dovranno essere conformi allo stesso per tipologia e caratteristiche costruttive. Pertanto dovrà essere allegata alla S.C.I.A. una dichiarazione di aver portato a conoscenza gli altri condomini della realizzazione della struttura, nonché della presente norma.” La struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); nel caso Pag 3 Comune di montemarciano che il manufatto venga coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a mq 30,00. Non costituisce invece pertinenza con consistenza volumetrica la copertura con manufatti tipo “pensilina” degli spazi di sosta per autovetture sulla corte degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale. In particolare questi manufatti dovranno essere costituiti da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato, senza alcun tamponamento laterale e manto di copertura con materiali leggeri deformabili di facile smontaggio. Art. 8 I manufatti con caratteristiche dimensionali superiori a quelli descritti negli articoli precedenti, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono soggetti al regime del Permesso di Costruire. Art. 9 9.1 ACCESSORI DI EDIFICI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, TURISTICO/RICREATIVI Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l’esercizio delle attività produttive, commerciali turistico-ricreative e similari ubicate nelle zone produttive o terziarie è consentita l’installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/01, e soggetti al regime della S.C.I.A., . 9.1.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra E’ consentita l’installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra, a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all’esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti. Le strutture portanti possono essere realizzate in legno o in metallo. Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili, legno, rame, tegole canadesi, tegole in laterizio, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell’edificio, non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante. I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell’edificio già presenti. E’ consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto. E’ consentita la protezione laterale mediante l’installazione di infissi scorrevoli, estesi per tutta l’altezza dal pavimento alla copertura, completamente apribili a pacchetto (tipo Sun-room e simili). La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all’attività svolta, il richiedente dovrà indicare espressamente nella richiesta le motivazioni di tale necessità ed allegare documentazione ed elaborati da cui risulti la precisa quantificazione in termini di superficie. La superficie coperta non può comunque superare il 20% della superficie dell’unità immobiliare dove si svolge l’attività produttiva. 9.1.2 Strutture ombreggianti per parcheggi E’ ammessa l’installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell’azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia o similari. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Nel rispetto delle suddette condizioni, l’ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l’area destinata a parcheggio. Pag 4 Comune di montemarciano 9.2 CAPANNI RICOVERO ATTREZZI ED ALTRI INTERVENTI 9.2.1 Manufatti pertinenziali a servizio di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orti Sono considerate pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A i manufatti a servizio di piccoli appezzamenti di terreno, della superficie minima di mq. 1.500, coltivati ad orto. Tali manufatti dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni: - struttura portante leggera in legno o metallo, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; - tamponamento laterale e copertura verniciati ed impermeabilizzati sulla copertura; - copertura in laterizio; - colori compatibili con il contesto; - superficie lorda massima pari a 10,00 mq; - altezza massima misurata al colmo non superiore a m 2,40; - pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate; - sporgenza del tetto massima di cm. 20 rispetto alle pareti; - divieto di pavimentazione dell'area circostante; - divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato. I manufatti non possono essere realizzati nelle zone soggette ai vincoli previsti dall’art. 136 del D.Lgs 42/2006, nelle zone omogenee “A”, “E1”, “E2”, E3”, “E4”, “E5”, “E6”del P.R.G., e dovranno osservare le distanza di ml. 10 dai confini, nonché le distanze a protezione delle strade. 9.2.2 Manufatti per la detenzione dei cani E’ consentita la realizzazione, in aree esterne ai centri edificati e libere da fabbricati residenziali, di costruzioni per la detenzione di cani (esclusi canili e rifugi). Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n. 2 “Attuazione della L.R. 20/01/1997, n. 10 – Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e possono prevedere locali di ricovero per il riparo dalle intemperie (art. 1 comma 3 R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq. 10 ed una altezza massima non superiore a ml. 1,80. La struttura potrà essere tamponata lateralmente per una superficie coperta massima di mq. 7,00, con singoli box della superficie massima di mq. 3,00 ognuno. La copertura e le eventuali pareti perimetrali dovranno essere in legno naturale. La costruzione è ammessa esclusivamente nelle zone agricole “E” del P.R.G., con esclusione delle zone “E1”, “E2”, “E3”, E4”, “E5”, “E6” e nelle zone soggette alla tutela di cui all’art. 142 del D.L.gs 42/2004. La distanza minima dei manufatti dai confini è di ml. 3,00. All’interno dei centri abitati la superficie coperta occupata dai locali di ricovero non può essere superiore a complessivi mq. 4,00, con le caratteristiche (materiali e altezza massima) previste per quelli extraurbani. Gli interventi all’esterno dei centri abitati sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. 9.2.3 Serbatoi g.p.l All’esterno dei centri abitati i serbatoi per lo stoccaggio di g.p.l. ad uso riscaldamento per la residenza devono essere realizzati interrati, salvo eventuali inderogabili esigenze tecnico-normative. Art. 10 Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro prescritte dal Regolamento di Polizia Urbana Comunale vigente. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della autorizzazione o concessione rilasciata. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciato o autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento. Le autorizzazioni edilizie temporanee rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla loro scadenza non potranno essere rinnovate e per la realizzazione delle strutture ci si dovrà attenere a quanto previsto negli articoli precedenti. Pag 5 Comune di montemarciano Art. 11 – Lottizzazione “Il Gelso” Per le aree ed edifici ricadenti nell’ambito della lottizzazione turistica denominata “Il Gelso” vengono stabilite le seguenti norme, in conformità alle linee guida approvate della Giunta Comunale fino alla data odierna. 11.1 INTERVENTI NON CONSENTITI 11.1.1 Non è consentito realizzare né collocare manufatti chiusi di qualsiasi tipo addossati all’edificio. 11.1.2 Non è consentito realizzare muri in nessun caso salvo quanto disposto dal punto 11.2.6. 11.1.3 Non è consentito realizzare docce esterne. 11.2 INTERVENTI CONSENTITI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE 11.2.1 Porte d’ingresso, finestre e serrande. Possono essere sostituite con altre del colore originario (legno chiaro) dimensione e spartitura, anche in materiale diverso e con parti a vetro di forma lineare. 11.2.2 Controportoncini. Saranno con telaio di colore simile al colore del prospetto esistente, con vetrate non specchianti al massimo a due riquadri. 11.2.3 Serbatoi per il GPL . Tali serbatoi saranno interrati e costruiti secondo le norme antincendio. 11.2.4 Pensiline per porte e finestre. Le pensiline per la protezione di porte e finestre potranno avere larghezza massima uguale a quella dell’infisso da proteggere aumentata di cm. 30 per lato ed una profondità massima di cm. 80, copertura in materiale uguale a quello della copertura del fabbricato. Ancoraggio esclusivamente a sbalzo con struttura dello spessore non superiore a cm. 12.00 in c.a o metallo e laterizio intonacato, entrambe intonacate e tinteggiate dello stesso colore del fabbricato, è esclusa la struttura in legno e con coperture leggere (p.v.c., vetroresina, tegola canadese, ecc.). 11.2.5 Recinzioni. Le recinzioni tra le proprietà potranno essere realizzate: a) paletti e rete metallica plastificata di colore verde dell’altezza massima di cm. 120, anche con cordolo di base di altezza massima di cm. 10; b) recinzione ad elementi in legno di altezza non superiore a cm. 120. 11.2.6 Muri di contenimento. Tali interventi saranno consentiti solo laddove effettivamente necessari e cioè quando il salto di quota tra la proprietà privata e quella pubblica o tra due proprietà private contigue, sia > = 50 cm. Tali muri di contenimento avranno h max = 150 cm. e soprastante rete di recinzione di cm. 100 con retrostante siepe. 11.2.7 Posti auto e loro tettoie. E’ consentito un posto auto coperto per ciascuna unità immobiliare. I posti auto avranno a terra una superficie pavimentata in grigliato erboso di m. 3.0 x 5.0, i pali saranno di metallo verniciato bianco o in legno con h = 220 max e copertura con tegole canadesi. 11.2.8 Sistemazioni a terra. Sono ammesse solo pavimentazioni esterne in grigliato ecologico e non sono ammesse pavimentazioni di tipo continuo. Tale pavimentazione continua è ammessa soltanto per percorsi dell’area a giardino, con larghezza non superiore a cm. 80. 11.2.9 Cisterne per la raccolta d’acqua. Tale richiesta sarà accolta solo nel caso in cui le cisterne avranno capacità max = 2 mc. e saranno interrate. L’acqua raccolta in tali cisterne non potrà comunque essere utilizzata a scopo potabile alimentare. 11.2.10 Cancelli. E’ consentita la realizzazione di cancelli per accessi pedonali alle proprietà, che dovranno essere realizzati in legno o in ferro e con altezza non superiore a cm. 150. Superiormente ai cancelli pedonali può essere realizzata una pensilina di protezione di larghezza massima di cm. 120 e profondità massima di cm. 120. La pensilina dovrà essere realizzata con struttura in metallo verniciato e copertura superiore in tavolato e tegole canadesi, ed appoggiate al suolo al massimo con due pilastrini. La tettoia potrà essere realizzata in piano o al massimo a due falde. 11.2.11 Gazebi e pergolati . Potranno essere realizzati con strutture di facile smontaggio in legno o ferro, anche con copertura leggera (tavolato e tegole canadesi), anch’essa facilmente rimovibile, avere un ingombro massimo di mq. 20.00, non avere tamponature laterali se non in grigliato dello stesso materiale della struttura. La pavimentazione sottostante, per un massimo di mq 25, potrà essere con sottofondo in c.l.s. L’ancoraggio della struttura al sottofondo in c.l.s non potrà avvenire mediante opere murarie. Dovrà essere rispettata la distanza dai confini di ml. 3.00, salvo distanze inferiori con assenso del proprietario confinante. Pag 6 Comune di montemarciano 11.2.12 Strutture per ricovero attrezzature da giardino. Potranno essere realizzate strutture chiuse per il ricovero di attrezzatura da giardino, esclusivamente in legno con le seguenti caratteristiche: - superficie coperta massima pari a mq. 5.00 - altezza massima al colmo di cm. 210 - pavimentazione sottostante il c.l.s che non sporga oltre 20 cm. dalle pareti della struttura - massimo n. 1 finestrina - distanza dal confine ml. 3.00, ovvero a confine con il consenso del proprietario confinante Tali strutture potranno essere realizzate soltanto se la superficie dell’area a giardino non pavimentata è superiore a mq. 100. (Il grigliato ecologico non concorre alla determinazione della superficie pavimentata). 11.3 Atti autorizzativi Tutti gli interventi previsti dal presente art. 11 sono soggetti a S.C.I.A. Art. 12 Norme relative all’installazione di impianti con pannelli solari termici e fotovoltaici e realizzazione delle serre solari 12.1 Tipologia di impianti e modalità di collocazione. La definizione degli impianti è quella indicata all’art. 2, comma 1, lettere b1, b2 e b3 del D.M. 19/02/2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387. Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.L.gs 22/01/2004, i progetti degli impianti devono prevedere soluzioni architettoniche integrate. Qualora il progettista dell’impianto dimostri l’impossibilità tecnica di un progetto architettonicamente integrato, potrà proporre un impianto parzialmente integrato, evidenziando le misure di mitigazione prospettica adottate per favorire l’inserimento architettonico dell’impianto. Impianti non integrati potranno essere eccezionalmente autorizzati, solo nel caso in cui la verifica puntuale di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici accerti: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico; b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione di interesse pubblico. 12.2 – Criteri di posizionamento del serbatoio Il serbatoio deve essere posizionato al di sotto del pacchetto di copertura (integrato) del tetto nei seguenti casi: a) edifici inseriti nelle zone omogenee “A1”, “A2”, “A3”, “A4”, del Piano Regolatore Generale Vigente, nei casi i cui è ammessa l’installazione dei pannelli; b) nelle case agricole di classe “A” previste dall’art. 17/1b delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., sono soggetti al Permesso di costruire c) edifici ricadenti in zone soggette a tutela del paesaggio (zone omogenee “E1”, “E2”, “E3”, “E4”, “E5” ed “E6” del vigente P.R.G.) Negli altri casi, i sistemi di pannelli/serbatoio su unico supporto potranno essere eccezionalmente proposti sopra il manto di copertura (parzialmente integrati), in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di soluzioni integrate (ad esempio, in caso di sottotetto non praticabile ovvero abitato, ma con altezze interne non idonee alla collocazione dell’accumulatore sotto falda) In ogni caso dovranno essere previsti appositi mascheramenti architettonici del serbatoio. 12.3 - Previsioni specifiche per i pannelli. I pannelli dovranno: a) dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente; b) presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato; c) evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei. Pag 7 Comune di montemarciano 13.4 – Serre solari (articolo non più vigente – vedi normativa Regione Marche : Reg. n. 1 del 07/03/2016, n. 1 e Decreto n. 2/UPT del 19/04/2016) Pag 8