oggetto: ricorso straordinario al presidente della repubblica per l
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oggetto: ricorso straordinario al presidente della repubblica per l
COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO n. 14 del 03/02/2009 OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 64/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO Il giorno 3 del mese di Febbraio dell’anno 2009 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano presenti: Pres - PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA BIAGI ANDREA SERMENGHI STEFANO LELLI ROSSANO MARRONI VALERIO PIRAZZOLI MAURIZIO FUSETTO IRINA Totale Presenti n. 6 Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Esterno Assessore Esterno Assessore Esterno S S N S S S S Totale Assenti n. 1 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del presente verbale. Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. Deliberazione della Giunta Comunale N. 14 del 03/02/2009 Area: DIREZIONE GENERALE Oggetto: “RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 64/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO LA GIUNTA COMUNALE Premesso che in data 10/12/2008 è pervenuto al prot. Gen. 21899 ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica, successivamente ripresentato in data 17.12.2008 al prot. Gen. 22402 per la trasmissione al competente Ministero, dal Sig. Petrillo Antonio in qualità di proprietario dell’area sita in Castenaso – Via Fiumana dx snc, per l’annullamento dell’ordinanza n. 64 del 10/07/2008 di demolizione delle opere abusive e conseguente ripristino degli abusi edilizi indicati nel verbale di accertamento di abuso edilizio prot. 8152 dell’8/05/2008; Ritenuto di costituirsi nel giudizio, sentito il parere del Responsabile dell’Unità Operativa EdiliziaPatrimonio-SUAP; Dato atto che in base alla vigente normativa in merito ai ricorsi gerarchici non è necessaria l’assistenza di un difensore esterno in rappresentanza dell’Ente; Preso atto che l’atto difensivo di controdeduzioni viene pertanto predisposto dall’Unità Operativa Legale Consulenza Giuridica Contenzioso interna al Comune con il supporto dell’Unità Operativa Edilizia-Patrimonio-SUAP, anche al fine di consentire all’Ente un risparmio economico; Esaminato lo schema di atto difensivo di controdeduzioni redatto dagli uffici interni, allegato al presente atto, e ritenuto di condividerlo; Visti - il D. Lgs. 267/2000; il D.P.R. 1199/1971; Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000 DELIBERA - di costituirsi nel ricorso indicato in premessa condividendo lo schema di atto difensivo di controdeduzioni predisposto dagli Uffici interni all’Ente sopra indicati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; - successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Valeria Boschi Unità Operativa Legale consulenza giuridica contenzioso gare e Contratti COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna Unità operativa Edilizia Patrimonio Sportello unico ECC.MO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONTRODEDUZIONI DIFENSIVE PER IL COMUNE DI CASTENASO (BO) Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da: Petrillo Antonio - ricorrente - avv.ti Pietro C. Caputo Franco Pirozziello contro Comune di Castenaso - Amministrazione intimata - dott.ssa Elisa Lui - responsabile della u.o. Legale Consulenza giuridica Contenzioso Gare e contratti ing. Fabrizio Ruscelloni - responsabile della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello unico per l’annullamento dell'Ordinanza n° 64/2008 del 10.07.2008 di demolizione opere abusive e messa in pristino dello stato dei luoghi, per opere abusive illecitamente eseguite nell'area sita a Castenaso, via Fiumana Dx snc, identificata catastalmente al foglio 38, particella 255, emanata dal Responsabile della Unità operativa Edilizia Patrimonio Sportello Unico del Comune di Castenaso. Il Comune di Castenaso, in persona del Sindaco in carica pro - tempore, con sede in Castenaso (BO) Piazza Bassi 1, e in esecuzione della Deliberazione di Giunta municipale n° … del ….2009, si costituisce a mezzo del presente atto deducendo quanto segue. FATTO In data 22.04.2008, nell'ambito delle normali attività di controllo eseguite dalla Polizia Municipale del Comune di Castenaso in collaborazione con personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, veniva eseguito un sopralluogo nell'area posta nei pressi di via Fiumana Dx, snc, identificata catastalmente al foglio38, particella 255, che risulta catastalmente intestata al Sig. Lombardo Antonio, residente a Budrio, via dè Gotti n. 4, della quale il Sig. Petrillo Antonio, residente a Ozzano Emilia, via Idice 60 è l'utilizzatore (nel ricorso in questione lo stesso si dichiara proprietario, elemento non rilevabile catastalmente). Durante tale sopralluogo venivano rilevate opere edili abusive consistenti in: 1. Posa in opera di n° 2 edifici prefabbricati di dimensioni totali di ml 7,50 x 7,30, suddivisi in tre locali utilizzati come deposito e 1 bagno 2. Posa in opere di una tettoia con accatastamento sottostante di vari materiali edili 3. Realizzazione di un “muretto” a delimitazione dell’area in traversine di legno di provenienza ferroviaria 4. Tutta l’area era interessata dall’accatastamento di materiale vario, costituito anche da altre traversine ferroviarie non bonificate 5. Allargamento del fosso In data 08/05/2008, prot. 8152, il Comune inviava al ricorrente, con raccomandata A/R, comunicazione di avvio del procedimento per accertamento di abuso edilizio. Il ricorrente riceveva la comunicazione in data 11/05/2008 In data 10/07/2008 il sopralluogo veniva ripetuto dal Responsabile dell'U.O. Edilizia del Comune, che rilevava una situazione simile a quella sopradescritta, con le sole differenze che i due fabbricati prefabbricati erano stati diversamente disposti e che il materiale di realizzazione dei muretti era stato sostituito con muretti a secco in pietra naturale. Veniva infatti rilevato che le traversine erano state, come da documentazione in atti del Comune, regolarmente smaltite; sull'area persistevano accumuli di materiale edili di vario genere. Di entrambi i sopralluoghi esiste documentazione fotografica, che si allega al presente atto sotto la lettera A. In data 10/07/2008 veniva emessa dal responsabile della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello Unico l'Ordinanza n° 64/2008 di demolizione delle opere abusive e messa in pristino dello stato dei luoghi, ritualmente notificata al ricorrente in data 21/07/2008 In data 10.12.2008 perveniva agli atti del comune al prot. Gen. 21899 il ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui si tratta presentato dal Sig. Petrillo Antonio. In data 17/12/2008 il medesimo atto veniva ripresentato agli atti del comune al prot. Gen. 22402 per l’invio al Ministero delle Infrastrutture. Nel ricorso il sig. Petrillo si dichiara ancora una volta proprietario del lotto “.. per averlo acquistato dai precedenti proprietari.....” mentre catastalmente nulla risulta in merito, in quanto la visura catastale relativa all'area rileva la proprietà dell'area in capo al Sig. Lombardo Vincenzo. Preme a questo punto evidenziare che la situazione descritta nel ricorso dal ricorrente medesimo e supportata dalla documentazione fotografica ad esso allegata, è sostanzialmente diversa da quella rilevata nei sopralluoghi di accertamento degli abusi edilizi: nello specifico la documentazione prodotta a corredo del ricorso mostra che il Sig. Petrillo, nel periodo che intercorre tra la notifica degli atti di accertamento dell’abuso e la proposizione del ricorso in oggetto, ha parzialmente ottemperato ai dettati dell'ordinanza impugnata, rimuovendo uno dei due edifici di cui si era rilevata la realizzazione abusiva, accettando pertanto nei fatti almeno in parte quanto prescritto. Non si comprende pertanto la ragione del ricorso, a meno che non si consideri che lo stesso Petrillo sia consapevole che quanto rimasto sull'area abusivo, come in effetti è. Un ultimo sopralluogo eseguito dagli uffici comunali in data 23/01/2008 conferma quanto già dedotto dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, ossia che la situazione descritta nel ricorso è quella corrispondente all’attuale stato dei fatti e non a quello rilevato nei verbali di abuso e pertanto si ribadisce che vi è stata una parziale ottemperanza all'ordinanza oggetto del ricorso stesso. Pur nella singolarità della situazione, al fine di dimostrare l'assoluta correttezza degli atti adottati dall'Amministrazione nella vicenda, si ritiene comunque opportuno esporre le seguenti controdeduzioni. DIRITTO 1) IMPROCEDIBILITA’ PER TARDIVITA’ DEL RICORSO Preliminarmente si rileva che tanto il ricorso notificato in data 10.12.2008 quanto quello, analogo, noficato in data 17.12.2008, sono tardivi in quanto presentati ben oltre il termine, previsto dall’art. 9 co. 1° del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, di 120 giorni dalla ricezione da parte del ricorrente della notifica dell’atto impugnato, avvenuta in data 21.07.2008. Si chiede pertanto alla S.V. di voler dichiarare il ricorso improcedibile per tardività della sua proposizione. In subordine, qualora tale controdeduzione non venga accolta, si ritiene in ogni caso di esporre i seguenti 2) SULL’ASSERITA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO Dalla formulazione del ricorso non si evince con chiarezza alcun profilo di illegittimità dell’atto impugnato: il ricorrente si limita a descrivere gli interventi edilizi posti in essere cercando di sostenere, più con argomentazioni di fatto che di diritto, la caratteristica di precarietà degli stessi e quindi, per questo solo elemento, la loro piena legittimità. Conclude poi definendo, sempre genericamente, come “illegittima e soprattutto ingiusta” la soluzione adottata dal Comune. - INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA Per la definizione della situazione normativa urbanistica dell'area occorre precisare che attualmente nel Comune di Castenaso vige un regime di salvaguardia, caratterizzato dalla contemporanea vigenza di due diverse normative urbanistiche, il “vecchio” Piano Regolatore Generale (PRG) dell’anno1990 e i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla legge urbanistica della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2000 n. 20, denominati Piano Strutturale Comunale (per brevità PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (per brevità RUE), adottati con deliberazione consiliare in data 21/05/2008. Senza voler entrare nei dettagli di tali normative, in quanto non oggetto del ricorso, si vuole comunque precisare che l'area in questione riveste caratteristiche di particolare delicatezza, essendo posta a breve distanza dall'alveo fluviale del torrente Idice ed essendo quindi classificata dal PRG 1990 come area per parco fluviale, e dalla nuova normativa come ambito agricolo ad alta vocazione produttiva, in entrambi i casi pressochè priva di capacità edificatoria. Collocandosi l'area a distanza inferiore a 150 metri lineari (ml) dall'alveo fluviale, l'area stessa è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e pertanto qualsiasi opera che ne modifichi l'aspetto esterno è soggetta, oltre ai prescritti titoli edilizi, alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato D.Lgs. 42/2004. - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Il ricorrente contesta il provvedimento dell'Amministrazione Comunale cercando di evidenziare la “scarsa” portata delle opere abusive segnalate ed il loro asserito carattere di precarietà, giustificandone l'esistenza in loco come mero deposito di materiali collegato con la coltivazione del lotto. Questa tesi, come confermato anche dalla normativa sopra citata di speciale tutela dell’area, non è sostenibile. Al momento dei due sopralluoghi il rilievo principale era riferito alla nuova costruzione costituita dalla presenza di due edifici prefabbricati di dimensione ognuno di circa ml 7,50 x 3,65 appoggiati stabilmente al terreno e dotati, per stessa ammissione del ricorrente, di porte di accesso; uno dei due (quello ora rimosso) aveva addirittura tali aperture dotate di sbarre per impedire l'accesso ad estranei; il tutto è evidente nella documentazione fotografica. I due edifici hanno un'altezza (non rilevata con precisione, ma ipotizzabile tra i 2,20 e 2,50 ml) comunque tale da permettere l'ingresso e lo stazionamento all'interno di una persona adulta. Per affermarne la rilevanza di tali opere dal punto di vista edilizio è sufficiente ricordare che il concetto di “costruzione” utilizzata anche dal Codice Civile, comprende tutte le opere infisse (e per infisse si intende anche appoggiate) stabilmente al suolo, anche se in legno o altro materiale idoneo (C 62/677), seppur considerato, secondo la nostra cultura edilizia, “leggero”, purchè emerga in modo non trascurabile dal terreno (C01/2228); in particolare l'edificio è da considerarsi “qualunque costruzione di rilevanza spaziale e dimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere più attività o in riposo”(Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Castenaso). Rileva che lo stesso Catasto consideri fra i fabbricati anche oggetti sospesi o galleggianti, purchè stabilmente ancorati al suolo. I due edifici in questione erano utilizzati principalmente da magazzino, ma ne era possibile l'ingresso e lo stazionarvisi per un qualsiasi utente. Pertanto i due manufatti sono da considerarsi senza alcun dubbio edifici, hanno rilevanza urbanistico-edilizia e sarebbero pertanto soggetti, se la loro costruzione risultasse conforme alle normative urbanistico – edilizie, cosa che in questo caso non si verifica, a titolo edilizio; conseguentemente la loro realizzazione senza titolo è da considerarsi abuso edilizio. La cosa risulta aggravata dalla particolare delicatezza dell'area, che come già precedentemente precisato ricade in zona di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04. Altro aspetto rilevato è l'accatastamento di materiale (ora in quantità minore rispetto al sopralluogo del luglio 2008, ma ancora in quantità considerevole) di varia natura: la natura del materiale, di provenienza per la maggior parte edilizia fa escludere che possa essere considerato funzionale ad una coltivazione del lotto, che tra l'altro, per la dimensione estremamente ridotta (1.228 mq), non ha certamente la caratteristica del fondo agricolo, ma ha più l'aspetto di un lotto utilizzato in parte a “giardino” di tipo residenziale e in parte a deposito di materiale edile di vario tipo. Come noto un diverso uso di un'area, attraverso la realizzazione di opere ad esso collegate, ne determina il cambio di destinazione d'uso urbanistico, altro aspetto da verificarsi alla luce della normativa urbanistica vigente e eventualmente da autorizzarsi. Inoltre la realizzazione di recinzioni e muretti è soggetta a presentazione di idoneo titolo edilizio (denuncia di inizio attività) e la sua realizzazione senza titolo costituisce abuso edilizi. L'allargamento del fosso prospicente la proprietà, rilevato nel sopralluogo del 22.04.2008, viene negatO sulla base del sopralluogo effettuato dal tecnico di parte. E' evidente che le tracce dell'allargamento del fosso (uno scavo “fresco”) non sono più rilevabili a quasi 8 mesi dalla realizzazione, essendo ricoperte dalla vegetazione. Quanto sopra mostra chiaramente la presenza al momento dei sopralluoghi di aprile e luglio scorsi di opere abusive realizzate senza titolo edilizio, attualmente solo in parte rimosse. Pertanto allo stato attuale esistono ancora sull'area opere abusive. Il provvedimento del Comune n. 64/2008 è pertanto legittimo, come confermato non solo dalle argomentazioni sopra esposte ma anche dalla condotta stessa del ricorrente che, in modo a dir poco singolare, con gli ultimi interventi di modifica dello stato dei luoghi successivi all’ordinanza impugnata, ha di fatto assentito alle prescrizioni imposte dal Comune, ma al contempo in modo contraddittorio, promuovendo il ricorso de quo contro l’atto “assentito”. 3) SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO Il ricorrente in modo del tutto inconferente chiede che in sede cautelare la S.V. sospenda il provvedimento impugnato. Non si comprende il tenore della richiesta poiché, come già evidenziato, il ricorrente trasformando lo stato dei luoghi successivamente all’ordinanza impugnata, ha dato corso almeno in parte al provvedimento medesimo. *** P.Q.M. Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Castenaso come sopra rappresentato e assistito, chiede che il ricorso venga respinto in prima istanza perché tardivo e in subordine perchè infondato. Si depositano i seguenti documenti: 1. 2. Castenaso, li .. febbraio 2009 Il Sindaco (Mariagrazia Baruffaldi) La responsabile della u.o. Legale Consulenza giuridica Contenzioso Gare e contratti (dott.ssa Elisa Lui) Il responsabile della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello unico (ing. Fabrizio Ruscelloni) COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna Segreteria Affari Generali Istituzionali CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 64/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO Copia della presente deliberazione N. 14/2009 del 03/02/2009 viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 05/02/2009 al 20/02/2009, con numero di registro 78/2009 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267. La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00 Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data 03/02/2009 Il Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali Istituzionali