oggetto: ricorso straordinario al presidente della repubblica per l

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oggetto: ricorso straordinario al presidente della repubblica per l
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO n. 14 del 03/02/2009
OGGETTO: RICORSO
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 64/2008 EMESSA DAL
RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN
GIUDIZIO
Il giorno 3 del mese di Febbraio dell’anno 2009 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres
-
PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA
Totale Presenti n. 6
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
S
S
N
S
S
S
S
Totale Assenti n. 1
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra
indicato.
Deliberazione della Giunta Comunale N. 14 del 03/02/2009
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER
L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 64/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O.
EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 10/12/2008 è pervenuto al prot. Gen. 21899 ricorso straordinario presentato al
Presidente della Repubblica, successivamente ripresentato in data 17.12.2008 al prot. Gen. 22402
per la trasmissione al competente Ministero, dal Sig. Petrillo Antonio in qualità di proprietario
dell’area sita in Castenaso – Via Fiumana dx snc, per l’annullamento dell’ordinanza n. 64 del
10/07/2008 di demolizione delle opere abusive e conseguente ripristino degli abusi edilizi indicati nel
verbale di accertamento di abuso edilizio prot. 8152 dell’8/05/2008;
Ritenuto di costituirsi nel giudizio, sentito il parere del Responsabile dell’Unità Operativa EdiliziaPatrimonio-SUAP;
Dato atto che in base alla vigente normativa in merito ai ricorsi gerarchici non è necessaria
l’assistenza di un difensore esterno in rappresentanza dell’Ente;
Preso atto che l’atto difensivo di controdeduzioni viene pertanto predisposto dall’Unità Operativa
Legale Consulenza Giuridica Contenzioso interna al Comune con il supporto dell’Unità Operativa
Edilizia-Patrimonio-SUAP, anche al fine di consentire all’Ente un risparmio economico;
Esaminato lo schema di atto difensivo di controdeduzioni redatto dagli uffici interni, allegato al
presente atto, e ritenuto di condividerlo;
Visti
-
il D. Lgs. 267/2000;
il D.P.R. 1199/1971;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
- di costituirsi nel ricorso indicato in premessa condividendo lo schema di atto difensivo di
controdeduzioni predisposto dagli Uffici interni all’Ente sopra indicati, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
- successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi
Unità Operativa Legale consulenza giuridica
contenzioso gare e Contratti
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Unità operativa Edilizia Patrimonio Sportello
unico
ECC.MO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CONTRODEDUZIONI DIFENSIVE PER IL COMUNE DI CASTENASO (BO)
Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da:
Petrillo Antonio
- ricorrente -
avv.ti Pietro C. Caputo
Franco Pirozziello
contro
Comune di Castenaso
- Amministrazione intimata -
dott.ssa Elisa Lui - responsabile della u.o.
Legale Consulenza giuridica Contenzioso
Gare e contratti
ing. Fabrizio Ruscelloni - responsabile
della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello
unico
per l’annullamento
dell'Ordinanza n° 64/2008 del 10.07.2008 di demolizione opere abusive e messa in pristino dello
stato dei luoghi, per opere abusive illecitamente eseguite nell'area sita a Castenaso, via Fiumana Dx
snc, identificata catastalmente al foglio 38, particella 255, emanata dal Responsabile della Unità
operativa Edilizia Patrimonio Sportello Unico del Comune di Castenaso.
Il Comune di Castenaso, in persona del Sindaco in carica pro - tempore, con sede in Castenaso
(BO) Piazza Bassi 1, e in esecuzione della Deliberazione di Giunta municipale n° … del ….2009, si
costituisce a mezzo del presente atto deducendo quanto segue.
FATTO
In data 22.04.2008, nell'ambito delle normali attività di controllo eseguite dalla Polizia Municipale
del Comune di Castenaso in collaborazione con personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, veniva
eseguito un sopralluogo nell'area posta nei pressi di via Fiumana Dx, snc, identificata catastalmente
al foglio38, particella 255, che risulta catastalmente intestata al Sig. Lombardo Antonio, residente a
Budrio, via dè Gotti n. 4, della quale il Sig. Petrillo Antonio, residente a Ozzano Emilia, via Idice
60 è l'utilizzatore (nel ricorso in questione lo stesso si dichiara proprietario, elemento non rilevabile
catastalmente).
Durante tale sopralluogo venivano rilevate opere edili abusive consistenti in:
1. Posa in opera di n° 2 edifici prefabbricati di dimensioni totali di ml 7,50 x 7,30, suddivisi in
tre locali utilizzati come deposito e 1 bagno
2. Posa in opere di una tettoia con accatastamento sottostante di vari materiali edili
3. Realizzazione di un “muretto” a delimitazione dell’area in traversine di legno di provenienza
ferroviaria
4. Tutta l’area era interessata dall’accatastamento di materiale vario, costituito anche da altre
traversine ferroviarie non bonificate
5. Allargamento del fosso
In data 08/05/2008, prot. 8152, il Comune inviava al ricorrente, con raccomandata A/R,
comunicazione di avvio del procedimento per accertamento di abuso edilizio. Il ricorrente riceveva
la comunicazione in data 11/05/2008
In data 10/07/2008 il sopralluogo veniva ripetuto dal Responsabile dell'U.O. Edilizia del Comune,
che rilevava una situazione simile a quella sopradescritta, con le sole differenze che i due fabbricati
prefabbricati erano stati diversamente disposti e che il materiale di realizzazione dei muretti era
stato sostituito con muretti a secco in pietra naturale. Veniva infatti rilevato che le traversine erano
state, come da documentazione in atti del Comune, regolarmente smaltite; sull'area persistevano
accumuli di materiale edili di vario genere.
Di entrambi i sopralluoghi esiste documentazione fotografica, che si allega al presente atto sotto la
lettera A.
In data 10/07/2008 veniva emessa dal responsabile della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello Unico
l'Ordinanza n° 64/2008 di demolizione delle opere abusive e messa in pristino dello stato dei luoghi,
ritualmente notificata al ricorrente in data 21/07/2008
In data 10.12.2008 perveniva agli atti del comune al prot. Gen. 21899 il ricorso straordinario al
Capo dello Stato di cui si tratta presentato dal Sig. Petrillo Antonio. In data 17/12/2008 il medesimo
atto veniva ripresentato agli atti del comune al prot. Gen. 22402 per l’invio al Ministero delle
Infrastrutture. Nel ricorso il sig. Petrillo si dichiara ancora una volta proprietario del lotto “.. per
averlo acquistato dai precedenti proprietari.....” mentre catastalmente nulla risulta in merito, in
quanto la visura catastale relativa all'area rileva la proprietà dell'area in capo al Sig. Lombardo
Vincenzo.
Preme a questo punto evidenziare che la situazione descritta nel ricorso dal ricorrente medesimo e
supportata dalla documentazione fotografica ad esso allegata, è sostanzialmente diversa da quella
rilevata nei sopralluoghi di accertamento degli abusi edilizi: nello specifico la documentazione
prodotta a corredo del ricorso mostra che il Sig. Petrillo, nel periodo che intercorre tra la notifica
degli atti di accertamento dell’abuso e la proposizione del ricorso in oggetto, ha parzialmente
ottemperato ai dettati dell'ordinanza impugnata, rimuovendo uno dei due edifici di cui si era rilevata
la realizzazione abusiva, accettando pertanto nei fatti almeno in parte quanto prescritto. Non si
comprende pertanto la ragione del ricorso, a meno che non si consideri che lo stesso Petrillo sia
consapevole che quanto rimasto sull'area abusivo, come in effetti è.
Un ultimo sopralluogo eseguito dagli uffici comunali in data 23/01/2008 conferma quanto già
dedotto dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, ossia che la situazione descritta
nel ricorso è quella corrispondente all’attuale stato dei fatti e non a quello rilevato nei verbali di
abuso e pertanto si ribadisce che vi è stata una parziale ottemperanza all'ordinanza oggetto del
ricorso stesso.
Pur nella singolarità della situazione, al fine di dimostrare l'assoluta correttezza degli atti adottati
dall'Amministrazione nella vicenda, si ritiene comunque opportuno esporre le seguenti
controdeduzioni.
DIRITTO
1) IMPROCEDIBILITA’ PER TARDIVITA’ DEL RICORSO
Preliminarmente si rileva che tanto il ricorso notificato in data 10.12.2008 quanto quello, analogo,
noficato in data 17.12.2008, sono tardivi in quanto presentati ben oltre il termine, previsto dall’art. 9
co. 1° del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, di 120 giorni dalla ricezione da parte del ricorrente della
notifica dell’atto impugnato, avvenuta in data 21.07.2008. Si chiede pertanto alla S.V. di voler
dichiarare il ricorso improcedibile per tardività della sua proposizione.
In subordine, qualora tale controdeduzione non venga accolta, si ritiene in ogni caso di esporre i
seguenti
2) SULL’ASSERITA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Dalla formulazione del ricorso non si evince con chiarezza alcun profilo di illegittimità dell’atto
impugnato: il ricorrente si limita a descrivere gli interventi edilizi posti in essere cercando di
sostenere, più con argomentazioni di fatto che di diritto, la caratteristica di precarietà degli stessi e
quindi, per questo solo elemento, la loro piena legittimità. Conclude poi definendo, sempre
genericamente, come “illegittima e soprattutto ingiusta” la soluzione adottata dal Comune.
- INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA
Per la definizione della situazione normativa urbanistica dell'area occorre precisare che attualmente
nel Comune di Castenaso vige un regime di salvaguardia, caratterizzato dalla contemporanea
vigenza di due diverse normative urbanistiche, il “vecchio” Piano Regolatore Generale (PRG)
dell’anno1990 e i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla legge urbanistica della Regione Emilia
Romagna 24 marzo 2000 n. 20, denominati Piano Strutturale Comunale (per brevità PSC) e
Regolamento Urbanistico Edilizio (per brevità RUE), adottati con deliberazione consiliare in data
21/05/2008. Senza voler entrare nei dettagli di tali normative, in quanto non oggetto del ricorso, si
vuole comunque precisare che l'area in questione riveste caratteristiche di particolare delicatezza,
essendo posta a breve distanza dall'alveo fluviale del torrente Idice ed essendo quindi classificata
dal PRG 1990 come area per parco fluviale, e dalla nuova normativa come ambito agricolo ad alta
vocazione produttiva, in entrambi i casi pressochè priva di capacità edificatoria. Collocandosi
l'area a distanza inferiore a 150 metri lineari (ml) dall'alveo fluviale, l'area stessa è soggetta a
vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e pertanto
qualsiasi opera che ne modifichi l'aspetto esterno è soggetta, oltre ai prescritti titoli edilizi, alla
procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato D.Lgs. 42/2004.
- CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il ricorrente contesta il provvedimento dell'Amministrazione Comunale cercando di evidenziare la
“scarsa” portata delle opere abusive segnalate ed il loro asserito carattere di precarietà,
giustificandone l'esistenza in loco come mero deposito di materiali collegato con la coltivazione del
lotto.
Questa tesi, come confermato anche dalla normativa sopra citata di speciale tutela dell’area, non è
sostenibile.
Al momento dei due sopralluoghi il rilievo principale era riferito alla nuova costruzione costituita
dalla presenza di due edifici prefabbricati di dimensione ognuno di circa ml 7,50 x 3,65 appoggiati
stabilmente al terreno e dotati, per stessa ammissione del ricorrente, di porte di accesso; uno dei
due (quello ora rimosso) aveva addirittura tali aperture dotate di sbarre per impedire l'accesso ad
estranei; il tutto è evidente nella documentazione fotografica. I due edifici hanno un'altezza (non
rilevata con precisione, ma ipotizzabile tra i 2,20 e 2,50 ml) comunque tale da permettere l'ingresso
e lo stazionamento all'interno di una persona adulta.
Per affermarne la rilevanza di tali opere dal punto di vista edilizio è sufficiente ricordare che il
concetto di “costruzione” utilizzata anche dal Codice Civile, comprende tutte le opere infisse (e per
infisse si intende anche appoggiate) stabilmente al suolo, anche se in legno o altro materiale idoneo
(C 62/677), seppur considerato, secondo la nostra cultura edilizia, “leggero”, purchè emerga in
modo non trascurabile dal terreno (C01/2228); in particolare l'edificio è da considerarsi “qualunque
costruzione di rilevanza spaziale e dimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o
più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere più attività o
in riposo”(Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Castenaso). Rileva che lo stesso
Catasto consideri fra i fabbricati anche oggetti sospesi o galleggianti, purchè stabilmente ancorati al
suolo.
I due edifici in questione erano utilizzati principalmente da magazzino, ma ne era possibile
l'ingresso e lo stazionarvisi per un qualsiasi utente.
Pertanto i due manufatti sono da considerarsi senza alcun dubbio edifici, hanno rilevanza
urbanistico-edilizia e sarebbero pertanto soggetti, se la loro costruzione risultasse conforme alle
normative urbanistico – edilizie, cosa che in questo caso non si verifica, a titolo edilizio;
conseguentemente la loro realizzazione senza titolo è da considerarsi abuso edilizio. La cosa risulta
aggravata dalla particolare delicatezza dell'area, che come già precedentemente precisato ricade in
zona di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04.
Altro aspetto rilevato è l'accatastamento di materiale (ora in quantità minore rispetto al sopralluogo
del luglio 2008, ma ancora in quantità considerevole) di varia natura: la natura del materiale, di
provenienza per la maggior parte edilizia fa escludere che possa essere considerato funzionale ad
una coltivazione del lotto, che tra l'altro, per la dimensione estremamente ridotta (1.228 mq), non ha
certamente la caratteristica del fondo agricolo, ma ha più l'aspetto di un lotto utilizzato in parte a
“giardino” di tipo residenziale e in parte a deposito di materiale edile di vario tipo.
Come noto un diverso uso di un'area, attraverso la realizzazione di opere ad esso collegate, ne
determina il cambio di destinazione d'uso urbanistico, altro aspetto da verificarsi alla luce della
normativa urbanistica vigente e eventualmente da autorizzarsi.
Inoltre la realizzazione di recinzioni e muretti è soggetta a presentazione di idoneo titolo edilizio
(denuncia di inizio attività) e la sua realizzazione senza titolo costituisce abuso edilizi.
L'allargamento del fosso prospicente la proprietà, rilevato nel sopralluogo del 22.04.2008, viene
negatO sulla base del sopralluogo effettuato dal tecnico di parte. E' evidente che le tracce
dell'allargamento del fosso (uno scavo “fresco”) non sono più rilevabili a quasi 8 mesi dalla
realizzazione, essendo ricoperte dalla vegetazione.
Quanto sopra mostra chiaramente la presenza al momento dei sopralluoghi di aprile e luglio scorsi
di opere abusive realizzate senza titolo edilizio, attualmente solo in parte rimosse.
Pertanto allo stato attuale esistono ancora sull'area opere abusive.
Il provvedimento del Comune n. 64/2008 è pertanto legittimo, come confermato non solo dalle
argomentazioni sopra esposte ma anche dalla condotta stessa del ricorrente che, in modo a dir poco
singolare, con gli ultimi interventi di modifica dello stato dei luoghi successivi all’ordinanza
impugnata, ha di fatto assentito alle prescrizioni imposte dal Comune, ma al contempo in modo
contraddittorio, promuovendo il ricorso de quo contro l’atto “assentito”.
3) SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Il ricorrente in modo del tutto inconferente chiede che in sede cautelare la S.V. sospenda il
provvedimento impugnato. Non si comprende il tenore della richiesta poiché, come già evidenziato,
il ricorrente trasformando lo stato dei luoghi successivamente all’ordinanza impugnata, ha dato
corso almeno in parte al provvedimento medesimo.
***
P.Q.M.
Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Castenaso come sopra rappresentato e assistito,
chiede che il ricorso venga respinto in prima istanza perché tardivo e in subordine perchè infondato.
Si depositano i seguenti documenti:
1.
2.
Castenaso, li .. febbraio 2009
Il Sindaco
(Mariagrazia Baruffaldi)
La responsabile della u.o. Legale Consulenza giuridica Contenzioso Gare e contratti
(dott.ssa Elisa Lui)
Il responsabile della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello unico
(ing. Fabrizio Ruscelloni)
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Segreteria Affari Generali Istituzionali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER
L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 64/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O.
EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO
Copia della presente deliberazione N. 14/2009 del 03/02/2009 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 05/02/2009 al 20/02/2009, con numero di registro 78/2009 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
03/02/2009
Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali