TEMA DI DIRITTO CIVILE “Proprietà temporanea e vincoli fiduciari

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TEMA DI DIRITTO CIVILE “Proprietà temporanea e vincoli fiduciari
TEMA DI DIRITTO CIVILE
“Proprietà temporanea e vincoli fiduciari”
Il tema proposto investe un ambito potenzialmente molto vasto, perché astrattamente riferibile alle
ipotesi in cui il diritto di proprietà pare caratterizzarsi per l’assenza del carattere della perpetuità.
Normalmente, infatti, si ritiene di riconnettere al termine “temporanea” l'accezione di “provvisoria”
o “transitoria”.
Come noto, in dottrina è dibattuta la possibilità di riconoscere alla proprietà temporanea la natura di
diritto reale, soprattutto in ragione della tipicità dei diritti reali e del loro numero chiuso, oltre che
della perpetuità quale caratteristica essenziale del diritto di proprietà.
Da alcuni, tuttavia, vengono indicate, quali ipotesi legali di proprietà temporanea, il legato a termine
finale di cui all’art. 637 c.c. e la sostituzione fedecommissaria di cui all’art. 692 c.c., ovvero la
proprietà superficiaria regolata dall’art. 953 c.c.
Altri considerano invece ipotesi di proprietà temporanea la donazione con patto di reversibilità (artt.
791, 792 c.c.) e la vendita con patto di riscatto (artt. 1500 ss. c.c.), anche se in tali casi la qualifica
di “temporaneità” sembra essere possibile solo a posteriori, cioè se e quando si realizzi l’evento
condizionante.
Nell’ambito dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. da alcuni viene poi riconosciuta la
possibilità di dare vita a fattispecie costitutive del diritto di proprietà temporanea, tra le quali in
particolare vengono incluse la c.d. multiproprietà e il negozio fiduciario.
Stante il titolo del tema assegnato, sembra quindi opportuno soffermarsi in particolare proprio sul
negozio fiduciario.
Secondo la dottrina le figure di proprietà fiduciaria si fondano su un trasferimento che trova la sua
ragione nella fiducia riposta dall'alienante nell'acquirente, quale strumento per il raggiungimento di
uno scopo ulteriore.
Nello schema più consueto, tale scopo potrebbe essere la garanzia dell'adempimento di
un'obbligazione (fiducia cum creditore), ovvero una destinazione ai beni che l'alienante non può o
non vuole perseguire direttamente (fiducia cum amico).
Tali fattispecie non hanno una tipizzazione codicistica e, quindi, per la loro strutturazione giuridica
di base occorre rifarsi alla figura del mandato senza rappresentanza: nelle relazioni tra i soggetti che
danno vita al negozio fiduciario finisce quindi per sorgere un vincolo di carattere esclusivamente
obbligatorio che in caso di inadempimento si limita a dare luogo ad un’azione per il risarcimento
del danno, ma consente invece al mandante di ottenere il ritrasferimento a sé di tutti i diritti acquisiti
dal mandatario in esecuzione del mandato stesso.
Va, però, detto che la possibilità di creazione di uno specifico vincolo di destinazione su determinati
beni e per un tempo determinato, del resto, è stata recentemente introdotta con la previsione
normativa dell’art. 2645 ter c.c., che, per quanto inserita tra le norma relative alla pubblicità, viene
ritenuta di carattere sostanziale.
Parimenti i vincoli destinatori di particolari beni possono essere costituiti attraverso il trust, istituto
di derivazione anglosassone che ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano a seguito
della adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1/7/1985, resa esecutiva ed in vigore dal
1/1/1992.
Nel trust la proprietà di un bene è trasferita ad un soggetto fiduciario (trustee), il quale tuttavia non
ne ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone
di esercitare il suo diritto reale a beneficio di colui al quale saranno trasferiti in piena proprietà i
beni alla fine del trust.
Questi costituiscono casi esemplari in cui la proprietà subisce passaggi solo per determinati periodi
di tempo e quindi può definirsi “temporanea” e ciò proprio grazie alla presenza di vincoli fiduciari
dotati di una solida struttura di base che sia convenzionale come nel trust o pressoché di derivazione
legislativa ai sensi dell’art. 2465 ter c.c.
E’ pur vero che il mandante senza rappresentanza (perciò il fiduciante) per l’inadempimento del
mandatario (fiduciario) ha rimedio solo obbligatorio e diritto al risarcimento del danno, ma nel
momento in cui l’inadempimento consistesse nel mancato ritrasferimento del diritto in capo
almandante (fiduciante) da parte del mandatario (fiduciario), il primo può ottenere l’esecuzione in
forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., a maggior ragione ove si tratti di immobili e quindi si
voglia ottenere il ritrasferimento del diritto di proprietà.
In tali casi, la fiducia accordata solo con accordo orale si troverebbe a dovere affrontare problemi di
carattere probatorio di primario rilievo qualora si volesse dare esecuzione ad un’azione 2932 c.c.
per ottenere un ritrasferimento di proprietà in capo al fiduciante.
In buona sostanza in presenza di vincoli fiduciari adeguatamente strutturati la proprietà può essere
ritrasferita all’occorrenza o al momento prestabilito in capo al fiduciante originario proprietario e,
quindi, essere definita “temporanea”.