Delibera-539-2012-pubblicita-sponsorizzazioni

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Delibera-539-2012-pubblicita-sponsorizzazioni
Delibera firmata digitalmente
Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d’Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia
Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 539 DEL 04/10/2012
Il Direttore Generale, Dott. Nicolò Pestelli
su proposta della struttura aziendale
U.O. Comunicazione
adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione dei contratti di
concessione di spazi per la pubblicità e disciplina delle sponsorizzazioni.
Approvazione
Responsabile della struttura proponente: Roberta Caldesi
Responsabile del procedimento: Roberta Caldesi
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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO l’art. 3 del D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. n.
40/2005 e s.m.i.
LETTA E VALUTATA la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante
e sostanziale (All. A) con la quale il Direttore della U.O. Comunicazione Dr. Ssa Roberta Caldesi, propone
l’adozione di atto ad oggetto “Regolamento aziendale
per la disciplina e la gestione dei contratti di
concessione di spazi per la pubblicità e disciplina delle sponsorizzazioni.”
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento,
attraverso la sottoscrizione della citata Proposta
Istruttoria ne attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;
ATTESO che tale atto non comporta alcun onere a carico dell’Azienda;
ACCERTATA la sussistenza delle motivazioni esposte nella proposta come sopra formulata da parte del
proponente e ritenuto che le motivazioni addotte risultano coerenti con gli scopi e le finalità dell’Azienda;
CONSIDERATO pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e per le
motivazioni in essa indicati;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione dei contratti di concessione di
spazi per la pubblicità e disciplina delle sponsorizzazioni” allegato al presente atto (all.1) quale parte
integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che la presente delibera non comporta oneri a carico dell’Azienda;
3) di trasmette copia del presente atto ad Estav Sud Est Toscana;
4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R.T. N.
40 del 24.02.2005 e s.s.m.i..
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U.O. Comunicazione
All.A_
Relazione Istruttoria
con proposta di adozione del Provvedimento ex Legge n. 241/90 e s.m.i, Art. 6
OGGETTO: Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione dei contratti di
concessione di spazi per la pubblicità e disciplina delle sponsorizzazioni.
VISTA la Deliberazione DG n. 627 del 28.9.2010, con la quale la Dr.ssa Roberta Caldesi è stato nominato
Direttore U.O. Comunicazione;
La Legge Finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000 (art.30 L.488/1999) e ripresa anche nella
più recente normativa del D.L.5/2012 convertito nella L.35/2012 (decreto semplificazioni), introduce l’istituto
della “sponsorizzazione” a favore dell’Amministrazione Pubblica, come strategia di attrazione di nuove risorse
che hanno lo scopo di migliorare la qualità dei servizi, sviluppare l’innovazione nell’organizzazione
amministrativa e realizzare maggiori economie.
Tali disposizioni di legge introducono nuovi rapporti di collaborazione tra settore pubblico e privato che
devono comunque trovare una regolamentazione aziendale tenendo conto sia delle fattispecie che si
possono prefigurare, sia che ciò si realizzi senza arrecare danno ai cittadini sia che siano rispettati i
presupposti etici aziendali, escludendo forme di conflitto di interesse fra attività pubblica e quella privata,
comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
Attraverso uno studio della normativa e di un benchmark di esperienze in tal senso di altre aziende sanitarie
a livello nazionale, è stato predisposto un regolamento aziendale.
La scelta aziendale, tenuto conto che per le donazioni di beni mobili e di somme di denaro esiste già un
regolamento aziendale, è quella di approvare il “Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione dei
contratti di concessione di spazi per la pubblicità e disciplina delle sponsorizzazioni” (all.1) alla presente, che
riguarda tre nuovi aspetti di possibile realizzazione:
-
l’individuazione e le modalità di concessione di spazi aziendali per la cosiddetta pubblicità tabellare
-
i campi e le modalità di sponsorizzazioni
-
i contratti di sponsorizzazione nell’ambito dei lavori pubblici e nel settore dei beni culturali
Si informa, infine, che la bozza di regolamento è stata anche visionata dagli uffici dell’Estav Sud Est preposti
al settore contratti.
Per quanto sopra esposto
Azienda USL7 di Siena – sede legale: Piazza Rosselli n.26 53100 Siena – C.F. 00388270522
www.usl7.toscana.it
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SI PROPONE
1) di approvare il “Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione dei contratti di concessione di spazi
per la pubblicità e disciplina delle sponsorizzazioni” (all.1) alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2) di prendere atto che tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Azienda.
3) Di trasmettere il presente atto ad Estav Sud Est Toscana
Il Responsabile del procedimento e direttore U.O. Comunicazione
dr.ssa Roberta Caldesi
Azienda USL7 di Siena – sede legale: Piazza Rosselli n.26 53100 Siena – C.F. 00388270522
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI
CONCESSIONE DI SPAZI PER LA PUBBLICITA’ E DISCIPLINA DELLE
SPONSORIZZAZIONI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione dei contratti di concessione di spazi aziendali per pubblicità
tabellare al Capo I ed i contratti di sponsorizzazione al Capo II nell’ambito di competenza della USL7 di Siena,
di seguito indicata come “Azienda Sanitaria”.
Art. 2 – Finalità
La finalità del presente regolamento è quella di individuare e normare le diverse forme di relazione tra l’Azienda
Sanitaria ed i soggetti privati nel settore della “pubblicità” attraverso gli atti e le condizioni adattabili al contesto
sanitario e in particolar modo la concessione di spazi per pubblicità tabellare e le sponsorizzazioni.
Tali attività devono perseguire:
· lo sviluppo dell’innovazione nell’organizzazione amministrativa
· la realizzazione di maggiori economie
· il miglioramento della qualità dei servizi prestati all’utenza
· il perseguimento di interessi pubblici
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratti di pubblicità” i contratti e gli accordi di collaborazione tra parte pubblica e privata con fini
pubblicitari tra cui i “contratti di concessione pubblicitaria” ed i “contratti di sponsorizzazione”;
b) per “contratto di concessione di spazi per pubblicità tabellare” il contratto finalizzato alla concessione
di spazi pubblicitari. Si configura come accordo negoziale nel quale il concessionario, individuato con
evidenza pubblica, procura ed installa gli impianti, raccoglie e gestisce la pubblicità da inserire negli spazi
concessi, mentre al concedente è assicurata una quota economica con modalità da definirsi in sede di
affidamento della concessione;
c) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni pubblicitarie
messe a disposizione dall’Azienda;
d) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’Azienda Sanitaria
(sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un
corrispettivo prefissato in lavori, opere pubbliche, denaro, prodotti o servizi od ogni altra utilità, la possibilità
di promuovere in appositi e predefiniti spazi pubblicitari nell’ambito delle strutture aziendali, il nome, il logo,
i prodotti, le offerte commerciali ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un
beneficio di immagine;
e) per “sponsorizzazione tecnica” si intende ogni contributo in lavori, beni o servizi, proveniente all’Azienda
da terzi nell’ambito dei “contratti di sponsorizzazione” di cui alla lettera precedente;
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f)
per "sponsorizzazione di puro finanziamento" si intende ogni contributo in danaro o altra utilità,
proveniente all'Azienda nell'ambito dei "contratti di sponsorizzazione", di cui alla lettera d);
g) per "sponsor": si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende
stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda Sanitaria;
h) per “sponsee” si intende l’Azienda Sanitaria titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un
contratto di sponsorizzazione
CAPO I – CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SPAZI PER PUBBLICITA’ TABELLARE
Art. 4 – Individuazione spazi
1. L’Azienda individua per l’installazione e l’affissione delle pubblicità idonei spazi che non turbino la privacy
dei degenti e lo svolgimento delle attività. Tra questi si indicano spazi quali:
-
parcheggi interni ed esterni di diretta pertinenza dell’Azienda
-
ingressi
-
facciate esterne ed interne affacciate su luoghi di transito degli edifici di proprietà
-
giardini e viali interni
-
area di accoglienza e atrio
-
corridoi di comunicazione
-
sale di attesa e sale di ritrovo
-
aree di servizio sanitario (es: sportelli di prenotazione, ritiro esami, casse, polimabulatori, palestre)
-
aree di servizio non sanitario (es. mensa, bar)
-
cantieri
-
giornalino aziendale (es. house organ, giornalino on line, spazi web etc)
-
spazi di comunicazione aziendale multimediale (es: totem, schermi, etc)
2. L’Azienda individua altresì tipologie e quantità di impianti da installare sulla base delle caratteristiche
analoghe ad altri impianti presenti nei luoghi individuati per la pubblicità.
3. Ogni bando deve contenere la specifica disposizione che le strutture allestite dalla ditta affidataria dovranno
ospitare gratuitamente e all’occorrenza consecutivamente per un minimo di 30 giorni almeno una campagna di
pubblica utilità o di informazioni di servizio riferite all’Azienda.
4. Alla scadenza del termine di concessione del contratto l’affidataria trasferirà gratuitamente in proprietà
all’azienda le strutture fisse per le affissioni di messaggi, gli impianti e gli arredi utilizzati ovvero procederà a
proprie spese alla rimozione degli stessi ed al ripristino a regola d’arte dei luoghi ospitanti gli impianti.
Art. 5 – Procedura di affidamento della concessione
1
Per selezionare il soggetto concessionario di pubblicità negli spazi tabellari individuati l’Azienda procede
attraverso Estav Sud Est, previa approvazione di un progetto di massima, in cui sono indicati gli spazi ed i
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parametri preordinati al confronto tra il dato tecnico-qualitativo con quello della convenienza economica, nonché
i requisiti di idoneità dei contraenti sotto il profilo delle capacità economico-professionali.
2
I parametri di riferimento di cui sopra dovranno essere:
-
offerta economica
-
durata del contratto
-
tipologia di impianti installati
-
portafoglio clienti principali
-
portafoglio aziende sanitarie
-
tipologia di contratto utilizzato con le aziende sanitarie
Art. 6 – Limitazioni
1. In relazione ai contenuti riguardanti i contratti di pubblicità valgono le limitazioni previste dalla normativa
nazionale ed in particolare:
-
Decr.Leg.vo 30.12.1992 e succ.mod ed int. riguardante la pubblicità dei medicinali ad uso umano
-
Decr.Leg.vo 25.01.1992 n. 74 e succ. mod ed int. in materia di pubblicità ingannevole e comparativa
-
Legge 5.02.1992 n. 175 e succ.mod ed int. in materia di pubblicità sanitaria
-
Codice di autodisciplina pubblicitaria (51^ma edizione in vigore dal 10.01.2011)
2. L’Azienda ritiene comunque di escludere le seguenti tipologie di settori confliggenti con le attività svolte
anche per ragioni etiche, quali:
-
armi
-
editoria e spettacoli vietati ai minori
-
enti sanitari concorrenti
-
onoranze funebri
-
sex shop
-
cartochiromanzia, magia ed occultismo
-
relazioni personali
-
alcol, gioco di azzardo, fumo
-
farmaci e prodotti farmaceutici in contrasto con le politiche sanitarie
3. Sono, altresì, inammissibili inserzioni riguardanti messaggi provenienti da organizzazioni di natura politica,
sindacale, filosofica o religiosa.
4. Sono infine escluse possibili inserzioni di soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura
giuridica con l’Azienda Sanitaria.
5. L’Azienda si riserva l’approvazione del piano delle inserzioni e delle nuove inserzioni di volta in volta
proposte.
Art. 7 - Contratti di concessione di spazi pubblicitari
La gestione del contratto di concessione di spazi pubblicitari viene regolata mediante la sottoscrizione di un
apposito contratto.
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CAPO II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 8 – Normativa di riferimento
1. Le attività di sponsorizzazione sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997,
nonché dagli articoli 28 c.2 bis L. 448/98, 26 del D.lgs 163/2006, di seguito denominato anche Codice,
come integrato dall'art. 20, comma 1, lett. b) e h) del D.L. 9.2.2012, n. 5 "cosiddetto decreto semplificazioni”,
convertito in L. 4.4.2012, n. 35.
2. Le attività di sponsorizzazione hanno lo scopo di favorire l’innovazione dell’organizzazione, la realizzazione
di maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali; sono anche dirette a reperire
risorse economiche e patrimoniali, che saranno principalmente convogliate ed utilizzate per il miglioramento
degli standard di qualità dei servizi erogati all’utenza, per campagne di comunicazione istituzionale e di
informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti e per attività connesse con
la “customer satisfaction”.
Art. 9. Distinzioni e normativa applicabile
1. Ai contratti di sponsorizzazione tecnica di cui all'art. 3, lett. e) del presente regolamento, disciplinati dall'art.
26 del Codice, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in
materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, qualora di importo
superiore ai 40.000 Euro.
2. I contratti sponsorizzazione di puro finanziamento, di cui all'art. 3, lett. f) del presente regolamento sono
sottratti alla disciplina del Codice e sono sottoposti alle norme di contabilità dello Stato (R.D. 23.5.1924, n.
827).
Art. 10 – Contratti di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. Ai sensi della D.G.R. n. 317/2007, che ha trasferito all'Estav le funzioni di approvvigionamento di beni e
servizi, le procedure di selezione dello sponsor, relative ai contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di cui
all'Allegato II del Codice, ad esclusione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, realizzati a cura e
spese dello sponsor, saranno eseguite direttamente da ESTAV SUD EST. Pertanto, la relativa disciplina non
è contemplata dal presente regolamento.
2. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure di selezione dello sponsor di competenza
dell'Azienda sanitaria, relative a:
-
contratti aventi per oggetto i lavori di cui all'allegato I del Codice ed i servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria, anche per quanto riguarda gli interventi su beni culturali di cui all'art. 199 - bis del
Codice, realizzati a cura e spese dello sponsor. La struttura competente per tali procedure è
individuata nell'Area Tecnica, all'interno della quale è nominato il Responsabile Unico del
Procedimento di ogni singolo intervento (RUP), ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e
s.m.i.;
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-
contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento, non riferiti ad interventi sui beni culturali, per i
quali è individuata quale struttura competente la U.O. Comunicazione, all'interno della quale è
individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i.
3. La scelta dello/degli sponsor, di norma, è effettuata mediante una pubblica selezione preceduta dalla
pubblicazione di apposito avviso contenente l’oggetto e/o le iniziative da sponsorizzare, le modalità e
termini entro i quali i terzi possono manifestare all’Azienda Sanitaria l’interesse e la volontà di attivare
contratti di sponsorizzazione.
4. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di procedere all'affidamento, mediante invito ad almeno 5 concorrenti,
se ricorrano i presupposti di cui all'art. 27 del Codice.
5. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet/portale aziendale,
mediante invio alle associazioni di categoria di soggetti potenzialmente interessati ad attivare pubblicità
commerciale e/o in altre forme ritenute, di volta in volta, più convenienti ed opportune per una maggiore
conoscenza e partecipazione.
6. L’avviso e le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono contenere, in particolare, i seguenti dati:
-
l’iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione, sua valorizzazione economica e i conseguenti
obblighi dello sponsor;
-
il valore minimo della sponsorizzazione e il costo presunto per la realizzazione dell’iniziativa, con
espressa avvertenza che l’Azienda, qualora non venga raggiunta la somma stabilita, si riserva di
destinare l’importo ad altra iniziativa, previa comunicazione allo sponsor;
-
l’offerta degli spazi pubblicitari e dei luoghi a tal fine utilizzabili;
-
la durata del relativo contratto;
-
le modalità e i termini di presentazione dell’offerta, nonché i criteri applicati dall’Azienda Sanitaria
per l’individuazione dello/degli sponsor e per l’accettazione delle manifestazioni stesse.
7. L’offerta deve essere presentata, obbligatoriamente, in forma scritta e, di regola, deve indicare:
-
il bene, il servizio, il lavoro, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi
pubblicitari di interesse nell’ambito delle opportunità offerte;
-
l’accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente
regolamento nonché l’impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione;
-
il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità ad erogare il
contributo previsto nei termini e secondo le modalità indicate.
8. L’offerta deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste
nell’avviso.
9. Qualora un soggetto spontaneamente faccia pervenire una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla
realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l’Azienda Sanitaria, nella persona del Direttore
Generale, valutatane l’opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi, sentito il parere della Commissione di
Garanzia di cui successivo art. 15, è tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine
di comparare l’offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei
principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
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10. E’ tuttavia facoltà dell’Azienda Sanitaria, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo,
economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, affidare in convenzione e collaborazione
l’incarico per il reperimento di possibili sponsor ad agenzie di pubblicità.
Art. 11 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10 comma 9 a proposito delle offerte spontanee, le iniziative di
sponsorizzazione vengono preventivamente individuate nell’ambito di specifici progetti aziendali e/o
dipartimentali.
Possono essere oggetto di sponsorizzazione presso l’Azienda Sanitaria, previo parere della Commissione di
Garanzia, individuata all’art. 15 del presente Regolamento, le iniziative di seguito elencate a titolo esplicativo ma
non esaustivo:
-
servizi aggiuntivi e/o integrativi dell’assistenza sanitaria promossi dall’Azienda Sanitaria o altri beni e
servizi tesi al miglioramento del comfort e alla qualità dei servizi
-
iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità e nell’Educazione alla Salute
-
iniziative di sostegno di cause di utilità sociale
-
offerta di beni, servizi, prodotti arredi ecc…
-
esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche di competenza dell’Azienda, compresa
l’attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, ai sensi e nel rispetto dell’art. 26
del Codice
-
interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004, servizi e forniture in conformità e nel rispetto dell'art.
26 del Codice
-
lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali, secondo le disposizioni dell'art. 199 bis del
Codice
-
indagini scientifiche
-
eventi formativi
-
cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti
frequentatori delle strutture Aziendali.
Art. 12 - Contratti di sponsorizzazione nell'ambito dei lavori pubblici e nel settore dei beni culturali
1. Ai sensi dell’art. 26 del Codice, l’Azienda Sanitaria può individuare come corrispettivo delle prestazioni da
essa rese in qualità di sponsee la realizzazione, anche parziale, di uno degli interventi previsti nel piano
triennale delle opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, il collaudo le
certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. La scelta dello sponsor avviene, ai sensi dell’art. 26 del Codice, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del
contratto.
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3. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono
possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
4. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle
sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Restano fermi i requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del Codice per partecipanti alla procedura di
affidamento del contratto di sponsorizzazione, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione
degli interventi, per fornitori e i prestatori di servizi.
6. Restano comunque sempre a carico dell’Azienda Sanitaria:
-
la validazione e l’approvazione del progetto nelle sue varie fasi
-
l’approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie
-
le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori
-
la nomina dei collaudatori
-
l’approvazione del collaudo.
7. In ogni caso, la realizzazione dell'opera e la prestazione dei servizi saranno disciplinate dalle disposizioni del
Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010 e assoggettate agli obblighi di cui al D.
Lgs. 81/2008.
8. Per l'affidamento del contratto di sponsorizzazione nel settore dei beni culturali, alla disciplina ordinaria
dettata dall'art. 26 del Codice, si aggiunge la disciplina specifica prevista dal successivo art. 199 - bis, nonché
le relative norme tecniche e linee guida applicative.
9. L’Azienda resta estranea a tutti i rapporti dello sponsor con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti,
tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà
di effettuare verifiche e controlli periodici, per il tramite del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica o di
un suo delegato, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per gli contenuti tecnici
sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto. Le
difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e
l’eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 13 - Organizzazione di eventi formativi.
Tenuto conto di specifiche finalità strategiche aziendali, è consentito all’Azienda acquisire sponsorizzazioni per
l’organizzazione di eventi formativi per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e della qualità delle prestazioni al
di fuori della procedura definita nel presente regolamento, purché ciò avvenga in applicazione dell’art. 43 della
Legge n. 449/97 e dell’art. 28 c. 2 bis della Legge n. 448/98, nel rispetto della normativa ECM, nonchè secondo
principi di chiarezza e trasparenza con esclusione di conflitti di interesse.
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Art. 14 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione
Le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento non sono consentite all’interno dei reparti di degenza
ospedaliera, presso gli ambulatori, il pronto soccorso, le camere mortuarie e i luoghi di culto.
L’Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
-
ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli
scopi istituzionali dell’Ente
-
ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative od una lesione
della propria dignità
-
reputi la stessa inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di
opportunità generale
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:
-
prodotti farmaceutici
-
prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana
-
servizi di onoranze funebri
-
propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
-
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di
materiale pornografico e a sfondo sessuale
-
messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
Sono altresì inammissibili le offerte proposte da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica,
sindacale, filosofica o religiosa.
Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di
natura giuridica con l’Azienda Sanitaria.
Art. 15 - Commissione di Garanzia - composizione e attribuzioni
1. Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente Regolamento è istituita una Commissione di
Garanzia costituita dal:
-
Dirigente Responsabile della Direzione U.O. Comunicazione con funzioni di Presidente
-
Dirigente Responsabile della Direzione U.O. Affari Istituzionali o suo delegato
-
Dirigente Responsabile della Direzione U.O. Logistica e Supporto Ospedaliero o suo delegato
2. La Commissione di Garanzia, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni
corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione,
la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione
pubblica, è così composta e definita:
-
Dirigente Responsabile della Area Tecnica o suo delegato con funzioni di Presidente
-
Dirigente Responsabile della U.O. Affari Istituzionali o suo delegato
-
Dirigente Responsabile dell’U.O. Comunicazione o suo delegato
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3. Qualora oggetto di sponsorizzazione siano iniziative, eventi o progetti per la cui valutazione è richiesta una
specifica e particolare competenza tecnico-scientifica, la Commissione di Garanzia, così come composta e
definita, potrà essere integrata da due membri esperti individuati dallo stesso Presidente.
4. La Commissione di Garanzia
-
esprime parere al Direttore Generale sui progetti di sponsorizzazione, individuati entro i limiti e
secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento
-
esprime in via preventiva parere vincolante sulla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione,
valutando che gli affidamenti siano conformi ai principi espressi nel presente regolamento.
L’eventuale parere negativo, debitamente motivato, impedisce l’attivazione del contratto.
5. La Commissione di Garanzia è altresì competente ad effettuare verifiche periodiche circa il rispetto degli
accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo
sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 16 - Risoluzione del contratto
1. In ogni contratto deve essere prevista clausola risolutiva espressa, per il caso in cui lo sponsor faccia un uso
improprio del nome e del logo dell’Azienda Sanitaria, rechi danni all’immagine della stessa o non siano
perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del
danno.
2. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento di ogni maggiore danno.
Art. 17 - Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali
Le somme incassate dall’Azienda Sanitaria mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità
specificate nel bando e definite nei singoli contratti. Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al
perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese
come indicato dal presente Regolamento: pertanto, le somme eventualmente non utilizzate al termine della
realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione saranno destinate al finanziamento
di altre iniziative secondo gli accordi interni cui si fa rinvio e di cui sarà data apposita rendicontazione.
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma determinata nel
contratto per il sostegno della sponsorizzazione medesima. L’Azienda Sanitaria provvederà ad emettere regolare
fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge.
Art. 18 - Tutela dei marchi
I contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Azienda Sanitaria prevedono necessariamente clausole inerenti le
garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto
della normativa vigente in materia.
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Art. 19 - Responsabilita’
Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo
svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità
dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl7 di Siena – nella persona del Direttore Generale domiciliato per
la carica in Piazz.le Rosselli 26, 53100 Siena.
Responsabili del trattamento sono:
-
il Dirigente Responsabile dell’U.O. Comunicazione per i dati e le operazioni di trattamento connesse
alle attività di sponsorizzazione di puro finanziamento;
-
il Direttore dell'Area tecnica per i dati e le operazioni di trattamento connesse alle attività di
sponsorizzazione tecnica.
I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all’applicazione del
Regolamento. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati solo
nei casi previsti dalla legge ed in ogni caso nel rispetto di principi di necessità ed indispensabilità stabiliti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali e per le sole finalità di cui al presente regolamento.
Art. 22 - Norme transitorie
Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente
regolamento.
Art. 23 - Decorrenza
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.
Art. 24 – Norme transitorie
Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in
materia, tenuto conto delle competenze Estav.
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