correra corso santobono 2013

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correra corso santobono 2013
La responsabilità
professionale del
pediatra e
dell’organizzazione
Antonio Correra
vice presidente SIP, presidente
commissione rischio clinico SIP
Rodolfo Conenna
direttore programmazione
AORN Santobono Pausilipon,
Napoli
Bisogna apprendere dagli errori
non tutti gli errori determinano danni
e molto si può imparare sia dai fatti
accaduti che dagli incidenti potenziali
(near loss, eventi sentinella )
Essere coinvolti in una citazione per responsabilità
professionale costituisce parte della vita professionale
di un pediatra.
Raramente un pediatra o un neonatologo
si interessa direttamente di rischio
clinico
AAP
Commette on medical
liability
monitoraggio costante :
numero dei casi di pediatri citati a
giudizio
motivo ed evoluzione finale del
procedimento giudiziario.
identificare le aree a maggior rischio
professionale per i pediatri.
Anupam B.
Jena
Malpractice
Risk According
to Physician
Specialty
N Engl J Med
2011;365:629
-36
Commissione rischio clinico SIP
MONITORARE quanto accade in materia
di responsabilità professionale in Pediatria
FORMARE il pediatra a prevenire il
rischio professionale
IMPEDIRE la creazione di precedenti
giurisprudenziali negativi
VALUTARE le perizie poste alla base
delle azioni giudiziarie
PORTARE LA CULTURA
PEDIATRICA IN TRIBUNALE
COLLABORARE CON GLI UFFICI
GIUDIZIARI NELLE NOMINE DEI
CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO
Controllare la serietà ed il
fondamento scientifico di quanto
affermato dai colleghi da cui dipende
la decisione della sussistenza o meno
di una responsabilità in capo ad un
pediatra
Analisi dei dati
Sono state utilizzate tutte le richieste
di risarcimento inviate alla Willis (
broker assicurativo SIP ) da parte dei
pediatri italiani iscritti alla SIP ed alla
assicurazione SIP.
Study of claims: Il numero totale di
richieste pervenute alla SIP è di 661
per un totale di 4600 assicurati
( anni 2005 - 2010 )
Motivi delle citazioni
errata o mancata diagnosi
prestazione terapeutica non adeguata
no medical misadventure
errore farmacologico
no medical misadventure
coinvolgimento del neonatologo o del
pediatra in evento in cui non è
direttamente responsabile poiché l’atto
medico viene svolto da altro specialista (
p.es. ginecologo ) . In tale categoria
rientra per esempio la frattura
ostetrica o la nascita di neonato con
grave asfissia
indice di sinistrosità in campo
neonatologico e pediatrico in
Italia.
su tutto il territorio nazionale si evince
purtroppo che vi è un forte incremento
della sinistrosità che passa dall’anno
2005 ad 1: 16,4 assicurati ad 1 : 13,3
assicurati per l’anno 2009, con un
incremento medio del 20%.
Quello che stupisce è che la mancata o
errata diagnosi che porta lesioni nelle forme
meno gravi e nei casi più gravi al decesso del
paziente, non avviene per patologie complesse
o rare,
ma per problematiche che riguardano
situazioni che il pediatra dovrebbe ben
conoscere e diagnosticare nella comune
pratica clinica pediatrica.
Area pediatrica
mancate diagnosi di patologie addominali
acute
non vengono diagnosticate o sono diagnosticate
tardivamente: malformazione intestinale,
invaginazione intestinale, torsione testicolo,
torsione ovaio, fratture, stenosi pilorica,
addome acuto, peritonite, appendicite
Seguono per frequenza
le mancate o tardive diagnosi di
patologie ematoncologiche ( leucemie,
tumori, tumori cerebrali, )
sepsi ( meningite, meningite TBC ).
Particolare importanza riveste la
mancata diagnosi di s. di Kawasaki cui
sono seguite complicanze coronariche
permanenti.
prestazioni terapeutiche che
possono determinare lesioni o
nelle forme più gravi decesso
del paziente
Insufficienza respiratoria.
(bronchiolite, Broncopolmonite
pneumotorace )
Trattamento disidratazione acuta
Trasferimento paziente critico
Neonatologia
Sala parto
TIN, patologia neonatale
Nido
Sala parto
Improper perfomance
Danno neurologico neonatale per incorretta
assistenza
Errata manovra di intubazione
Parto gemellare non adeguata assistenza
Diabete materno e macrosomia fetale : non
adeguata assistenza ostetrica e neonatologica
No medical misadventure
Neonato con Apgar < 3 alla nascita : decesso o
grave danno neuro : non adeguata assistenza
Altre condizioni
Iperbilirubinemia neonatale
Decesso o danno neurologico per
mancata diagnosi e trattamento
Sepsi neonatale
Ritardata diagnosi di lesioni o
malformazioni atresia esofagea, malformazione
anorettale, malformazioni cerebrali, coartazione
aorta, DIV
TIN
Ritardata diagnosi di ROP III
Danno per sepsi contratta durante il
ricovero ( infezione nosocomiale )
Trasferimenti tardivi in TIN ( STEN )
Dopo la dimissione
Mancato screening neonatale
Morte improvvisa del neonato dimesso
come sano ( malformazione cardio )
Quale è la responsabilità della
struttura sanitaria?
L’ accettazione del paziente in ospedale, ai fini
del ricovero o di una visita ambulatoriale,
comporta la conclusione di un contratto
(v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998;
7336/1998; Cass. n. 589/1999; Cass.
n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004e da ultimo
ultimo Cass. n.9085/2006)
Tra paziente e struttura si instaura un
rapporto che deve essere considerato del tutto
indipendente rispetto al rapporto paziente
medico
( Cass., Sez. Un., n. 9556/2002).
contratto di spedalità
La struttura sanitaria è tenuta a fornire una
prestazione complessa definita di “assistenza
sanitaria”
Regime parificato tra pubblico e privato
Non si esaurisce con le cure mediche
Comprende anche obblighi di “ protezione “ nei
confronti di terzi
contratto di spedalità
non solo collegato all’intervento diagnostico
e/o terapeutico dei medici, e all’attività
strumentale ed accessoria del personale
ausiliario, paramedico etc.;
ma anche:
direttamente imputabile alla stessa struttura
nel complesso, per i danni provocati dalla
insufficiente organizzazione o dalla
inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
Per cui l’Ente è imputabile:
Direttamente per obbligazione diretta (
responsabilità per fatto proprio )
Indirettamente per i fatti dolosi e colposi dei
terzi (sanitari, personale infermieristico,
ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura
sanitaria nell’adempimento dell’obbligazione
(c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui).
In definitiva, può, quindi, sussistere una
responsabilità della struttura sanitaria
anche in mancanza di responsabilità del
personale sanitario
art 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189
“balduzzi”
“l’esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art
2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della
condotta di cui al primo periodo”.
art 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189
“balduzzi”
Le linee guida costituiscono “raccomandazioni di
comportamento clinico, elaborate mediante un
processo di revisione sistematica della letteratura e delle
opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti
a decidere le modalità assistenziali più appropriate in
specifiche situazioni cliniche”
art 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189
“balduzzi”
Nel diritto penale tali linee guida vengono concordemente
riconosciute come importanti criteri di valutazione della colpa
del sanitario;
ma nello stesso tempo è stato in più occasioni affermato che per
un verso l’osservanza rigorosa delle linee guida non è in ogni
caso ragione sufficiente per un esonero di responsabilità
(potendo venire in gioco situazioni concrete caratterizzate da
circostanze peculiari e specifiche tali da suggerire la necessità di
discostarsi dalle linee guida codificate per ipotesi simili);
e per un altro verso che il mancato rispetto delle linee guida non
è prova automatica di una condotta colposa (ben potendo essere,
come già accennato più sopra, il migliore modo per assicurare
una efficace tutela della salute del paziente alla luce delle
particolarità del concreto quadro clinico).
art 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189
“balduzzi”
In ogni caso va comunque riconosciuto che l’ingresso
delle linee guida nel dibattito sui criteri ai quali ancorare
la valutazione della condotta colposa ha determinato un
progressivo ridimensionamento dei margini di
discrezionalità nell’accertamento, a tutto vantaggio della
certezza del diritto e della determinatezza della
fattispecie.
art 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189
“balduzzi”
Con la cosiddetta sentenza Cantore del 2013, la Cassazione
ha affermato che “alla stregua della nuova legge le linee
guida accreditate operano come direttiva scientifica per
l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza
costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che
non trovino le loro giustificazione nella necessità di
sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo
di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità
contingenti”.
Cass., sez. IV pen., 29 gennaio 2013 (dep. 9 aprile 2013), n. 16237, Pres.
Brusco, Est. Blaiotta
No system can make a bad man
good, but bad system can frustate
the efforts of good man.
GANDHI