Faschim - Nuovo regolamento
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Faschim - Nuovo regolamento
FASCHIM F O N D O D I A S S I S T E N Z A S A N I TA R I A REGOLAMENTO Gennaio 2005 - FASCHIM Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 Dicembre 2004 e del 17 Gennaio 2005 PREMESSA Con il ccnl 12.02.02 ed il successivo accordo nazionale del 29.07.03, le Parti stipulanti hanno stabilito l’istituzione del Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria dei lavoratori dell’industria Chimica, Chimico-Farmaceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL. Il Fondo, denominato FASCHIM, costituisce un nuovo fronte di interesse e di impegno per le imprese e i lavoratori. Si tratta di un’altra importante iniziativa contrattuale finalizzata a favorire i bisogni dei lavoratori, in un ambito di primaria necessità, e a migliorare le relazioni all’interno delle imprese. FASCHIM non ha fini di lucro e adempie al proprio scopo nei limiti delle contribuzioni a carico delle imprese e dei lavoratori iscritti, concordate dalle Parti Istitutive nell’ambito del ccnl. FASCHIM, salvaguardando l’opportunità per i lavoratori e i loro familiari di fruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Pubblico, eroga prestazioni economiche per le spese e gli interventi sanitari sostenuti dai lavoratori iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto. A fronte delle spese sanitarie presentate, mensilmente, viene riconosciuto un rimborso - sia nel caso che la prestazione venga effettuata presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale, - sia nel caso che la prestazione venga resa da medici abilitati all’esercizio della professione, o da strutture sanitarie autorizzate ed operanti in qualsiasi parte del mondo. Il presente Regolamento disciplina e chiarisce, nell’ambito delle previsioni dello Statuto e del Prontuario: - le norme riguardanti il rapporto tra Fondo e iscritti, imprese e lavoratori, - le procedure da osservare per gli adempimenti contributivi, - le prestazioni riconosciute, - le modalità e i limiti per l’ottenimento dei relativi rimborsi economici. LA MODULISTICA CUI SI FA RIFERIMENTO IN QUESTO REGOLAMENTO, E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.faschim.it E PUO’ ESSERE RICHIESTA ANCHE A FASCHIM. SOMMARIO pag. 5 DISPOSIZIONI GENERALI » 5 TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASCHIM » 5 Art 2 DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONI » 5 Art 3 ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE » 6 Art 4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE » 6 Art 5 CONFLUENZE IN FASCHIM DA FORME DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALI E SETTORIALI » 7 Art 6 MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI PER MODIFICAZIONI AZIENDALI » 8 Art 7 SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ASSENZE IN CUI NON SPETTI LA RETRIBUZIONE » 8 Art 8 USCITA DAL FONDO » 9 Art 9 ESCLUSIONE DAL FONDO » 9 Art 10 REISCRIZIONI » 9 Art 11 PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA SENZA MODIFICA DI CCNL » 10 TITOLO III - CONTRIBUTI » 10 Art 12 CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI » 10 Art 13 VERSAMENTO E DISTINTA DEI CONTRIBUTI » 10 Art 14 VERSAMENTI RITARDATI O MANCATI » 11 Art 15 PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO » 11 Art 16 CARENZA » 14 Art 17 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI - ANTICIPI » 14 Art 18 PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI - DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO » 15 Art 19 CALL CENTER INFORMATIVO E SITO INTERNET » 16 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI » 17 NOTE » 18 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI » 19 APPENDICE AL REGOLAMENTO » 23 TITOLO I - FONTI ISTITUTIVE DI FASCHIM Art 1 TITOLO I - FONTI ISTITUTIVE DI FASCHIM DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento di FASCHIM, Fondo Nazionale Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'Industria Chimica, ChimicoFarmaceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL, costituito con atto pubblico il 30.09.03, in attuazione della Parte VII del ccnl 12.02.02 e dell'accordo istitutivo del 29.07.03. 1.2. Il Regolamento - applicativo dello Statuto di FASCHIM - è adottato ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto stesso. 1.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti riguardanti FASCHIM. 1.4. Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto. Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici. TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASCHIM DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONI 2.1. Il diritto di iscrizione a FASCHIM, in qualità di associati, riguarda: a) le imprese dei settori di cui al titolo I, che applicano il ccnl ivi richiamato, b) i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro: - a tempo indeterminato; - a tempo determinato (compresi gli apprendisti) la cui durata, al netto del periodo di prova, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di proroghe, purchè il periodo complessivo non presenti alcun intervallo; - a part time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% dell’orario legale settimanale di lavoro; c) i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del ccnl sopra richiamato, d) il coniuge/convivente superstite del lavoratore iscritto, o della lavoratrice iscritta, fino a che il coniuge/convivente deceduto non avrebbe raggiunto il 65° anno di età. 2.2. Possono, inoltre, iscriversi al Fondo, in qualità di associati, le imprese e i lavoratori dei settori i cui ccnl sono stipulati dalle stesse OO.SS.LL. che hanno dato vita a FASCHIM la cui iscrizione, previo accordo delle Fonti istitutive, sia prevista da appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al titolo I del presente Regolamento con le Organizzazioni imprenditoriali dei relativi settori. Gli accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori. ART. 2 5 2.3. In qualità di associati sono iscritti anche le imprese e i lavoratori di cui al successivo art. 5, disciplinante le confluenze in FASCHIM. ART. 3 ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 3.1. L’iscrizione a FASCHIM dei familiari del lavoratore è prevista, ai fini della fruizione delle prestazioni, per il nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende: - il coniuge del lavoratore - il convivente more uxorio (coppie di fatto eterosessuali) - i figli di entrambi i soggetti componenti la coppia (coniugi o coppia di fatto) purchè fiscalmente a carico dell’iscritto principale secondo le vigenti disposizioni di legge. Il convivente è iscrivibile al Fondo se, al momento dell’iscrizione, convive da almeno un anno con il soggetto iscritto. La convivenza dovrà essere dimostrata presentando autocertificazione attestante la residenza comune e/o la comunanza di domicilio L’iscrizione per i figli è prevista fino al compimento del 18° anno di età, ovvero fino al 20° anno di età se studenti di scuola media superiore, e fino al 24° anno di età se studenti universitari. 3.2. In relazione alla durata del corso di laurea frequentato, può essere richiesto al Consiglio di amministrazione di FASCHIM il prolungamento dell’iscrizione dei figli fino al compimento del 26° anno di età. 3.3. Per l’iscrizione dei figli totalmente inabili, la cui condizione sia documentata da apposita certificazione emessa da struttura pubblica, non è previsto alcun limite di età. Il diritto all’iscrizione permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore genitore. 3.4. Le condizioni dei figli - fiscalmente a carico e di studente - devono essere auto-certificate dal lavoratore iscritto. In caso di variazione in corso d’anno di tali condizioni, il lavoratore dovrà informare tempestivamente il Fondo, direttamente o per il tramite dell’impresa. Il Fondo ne terrà conto con effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 3.5. Nel caso di iscrizione al Fondo di entrambi i coniugi/conviventi in qualità di associati, l’iscrizione dei figli non comporta il pagamento del contributo previsto per il nucleo familiare. L’iscrizione dei figli può essere effettuata indifferentemente da uno dei due coniugi/conviventi e il coniuge/convivente che chiede l’iscrizione dei figli provvederà a segnalare al Fondo, direttamente, l’iscrizione dell’altro coniuge/convivente. La condizione di cui al presente comma si applica fintantoché entrambi i coniugi/conviventi sono iscritti al Fondo e la loro contribuzione è regolare. ART. 4 6 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 4.1. L’adesione dei lavoratori – ed eventualmente del loro nucleo familiare -avviene, mediante silenzio/assenso, trascorso un mese dall’assunzione o, in caso di periodo di prova, trascorso un mese dal termine di tale periodo, salvo quanto disposto all’art. 11. 4.2. L’iscrizione dell’impresa avviene automaticamente con l’adesione a FASCHIM di uno o più dei propri lavoratori dipendenti. 4.3. La prima iscrizione a FASCHIM da parte dei lavoratori – ed eventualmente del loro nucleo familiare - può aver luogo anche dopo che sia trascorso il termine di cui al precedente comma 4.1. 4.4. Il lavoratore neo-assunto può manifestare la propria volontà di non adesione a FASCHIM attraverso dichiarazione scritta da presentare all’impresa entro i termini di cui al comma 4.1. L’impresa trasmetterà al Fondo la dichiarazione di non adesione entro i 15 giorni successivi. 4.5 Le imprese, comunicheranno a FASCHIM mediante appositi moduli/applicativi telematici, gli elementi necessari per la registrazione dei lavoratori iscritti, compresi i componenti del nucleo familiare per il quale il lavoratore abbia chiesto l’iscrizione, e cioè: luogo e data di nascita; località e indirizzo di abitazione (dimora abituale); codice fiscale; coordinate bancarie per l’accredito dei rimborsi delle prestazioni. Successivamente, non oltre la prima richiesta da parte dell’iscritto di rimborso di spese sanitarie sostenute, l’iscritto stesso fornirà a FASCHIM sul modulo appositamente predisposto e distribuito agli aderenti: -la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs.196/2003; -le proprie coordinate bancarie complete, per l’accredito dei rimborsi delle prestazioni, nel caso non siano state già fornite dall’impresa, ovvero siano state modificate; -le indicazioni per altre eventuali modalità di rimborso. 4.6. L’iscrizione decorrerà dal mese in cui sono pervenuti a FASCHIM i dati degli aderenti, lavoratori e/o componenti del nucleo familiare, ferma restando la relativa copertura contributiva. 4.7. L’iscritto è tenuto a comunicare a FASCHIM, per il tramite dell’impresa, ogni variazione o aggiornamento dei dati in possesso di FASCHIM. 4.8. Nel caso di superstite del coniuge/convivente iscritto, lo stesso comunicherà al Fondo, entro e non oltre 30 giorni dall’evento, la sua volontà di mantenere – o meno - l’iscrizione. In caso di mantenimento dell’iscrizione la contribuzione a suo carico decorrerà dal mese successivo a quello della morte del coniuge/convivente. CONFLUENZE IN FASCHIM DA FORME DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALI E SETTORIALI ART. 5 5.1. L’iscrizione a FASCHIM in qualità di associati, ferme restando l’appartenenza ai settori di cui al titolo I e l’applicazione del ccnl ivi richiamato, è possibile anche per i lavoratori per i quali sono disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria. In tali casi, in sede aziendale, con la Rappresentanza Sindacale, si potrà stabilire la confluenza in FASCHIM, ovvero il mantenimento della forma aziendale di assistenza sanitaria, informandone il Fondo. 5.2. Nel caso di accordo di confluenza, l’accordo dovrà prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione (complessiva per ogni iscritto), secondo quanto stabilito per gli altri lavoratori. Il Consiglio di amministrazione di FASCHIM, anche in relazione al numero di lavoratori coinvolti che godono di forme di assistenza aziendali e settoriali, potrà valutare le 7 modalità applicative del periodo di carenza previsto dallo Statuto e darne informazione alle Fonti istitutive. 5.3. Gli accordi realizzati dovranno essere trasmessi a FASCHIM - dall’impresa ovvero dalla Rappresentanza Sindacale - sia nel caso che sia stata stabilita la confluenza, sia nel caso che sia stato previsto di mantenere la forma di assistenza sanitaria aziendale. ART. 6 MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI PER MODIFICAZIONI AZIENDALI 6.1. Nei casi di modifica dell’inquadramento dell’attività dell’impresa, ovvero di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell’assetto giuridico originario, comportanti l’applicazione ai lavoratori iscritti a FASCHIM di un altro ccnl, le imprese interessate e/o le relative R.S.U (tramite apposito accordo aziendale) informeranno FASCHIM della volontà di rimanere associati. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la possibilità di mantenere l’iscrizione al Fondo di tali lavoratori e delle relative imprese e provvederà ad informarne l’impresa e i lavoratori interessati. ART. 7 SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ASSENZE IN CUI NON SPETTI LA RETRIBUZIONE 7.1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussista il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per periodi pari o superiori ad un mese, quali aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni, il diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione, sia a carico dell’impresa sia a carico del lavoratore, sono sospesi,salvo quanto previsto al successivo comma 7.4. 7.2. La sospensione si applica dal mese in cui si determinano le condizioni di cui sopra, se queste si verificano entro il 15 del mese; si applica dal mese successivo se hanno inizio dopo il 15 del mese. Analogamente, il ripristino del diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione avranno luogo nel mese in cui riprende il normale trattamento retributivo, qualora ciò avvenga entro il 15 del mese; dal mese successivo negli altri casi. 7.3. Le imprese forniranno a FASCHIM tempestiva e completa informazione di ogni evento comportante la sospensione della contribuzione nonché del momento di ripristino. 7.4. Per gli eventi sospensivi di cui ai commi precedenti, possono essere stipulati appositi accordi aziendali, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di FASCHIM. In tali casi le imprese, ove la contribuzione non possa essere effettuata con le normali procedure in atto, forniranno al Fondo, in tempo utile, tutti gli elementi necessari per gli adempimenti del caso. 8 7.5. Per le aspettative in cui il normale trattamento retributivo è a carico di un soggetto terzo rispetto all’impresa di appartenenza del lavoratore, gli obblighi contributivi e gli adempimenti normalmente previsti in capo all’impresa saranno assolti da tale soggetto. Ove tale soggetto terzo non possa tecnicamente adempiere, l’obbligo contributivo e i relativi adempimenti saranno assolti dal lavoratore. USCITA DAL FONDO ART. 8 8.1. Nei casi di uscita dal Fondo, il lavoratore e l’impresa devono fornire a FASCHIM entro il mese successivo una comunicazione dalla quale risulti se trattasi di cessazione del rapporto di lavoro, attribuzione della qualifica di dirigente, di rinuncia volontaria da parte dell’iscritto o per causa di morte dello stesso. La cessazione del coniuge/convivente superstite verrà comunicata a FASCHIM direttamente dallo stesso o, in mancanza, dai figli. 8.2. L’uscita dal Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, o per passaggio alla qualifica di dirigente, determinano la cessazione dell’obbligo contributivo del lavoratore e della impresa nonché la cessazione del diritto alle prestazioni dal mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 8.3. L’uscita per rinuncia volontaria del lavoratore iscritto, o del proprio nucleo familiare, comporta il mantenimento dell’obbligo contributivo (del lavoratore e dell’ impresa) ed il diritto alle prestazioni, fino alla fine dell’anno solare in corso al momento della rinuncia. 8.4. L’uscita dal Fondo del lavoratore, o del coniuge/convivente superstite, comporta la contestuale uscita dei componenti del nucleo familiare se iscritto. ESCLUSIONE DAL FONDO ART. 9 9.1. In caso di accertati comportamenti dolosi da parte dell’associato finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, ovvero ad evadere le prescritte contribuzioni, il Consiglio di amministrazione, ferma restando la facoltà di promuovere le azioni necessarie per ripetere le somme di propria spettanza, dispone l’immediata esclusione dell’iscritto dal Fondo, informandone contestualmente l’impresa. 9.2. L’esclusione dell’associato dal Fondo, deve essere notificata dal Presidente all’interessato mediante lettera raccomandata A.R. 9.3. La delibera di esclusione può essere impugnata dall’iscritto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, dinanzi al Collegio Arbitrale di cui all’art. 9 dello Statuto. REISCRIZIONI ART. 10 La reiscrizione di un lavoratore che dopo un periodo di iscrizione abbia rinunciato volontariamente al Fondo, è possibile una sola volta. In tale caso inoltre: - l’obbligo contributivo decorre dal mese della reiscrizione, - il diritto alle prestazioni del Fondo decorre trascorsi 12 mesi dal mese della reiscrizione. 9 ART. 11 PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA SENZA MODIFICA DI CCNL Per i casi di passaggio da un’impresa ad un’altra che applica lo stesso ccnl, ove la richiesta della nuova iscrizione riguardi un lavoratore uscito dal Fondo per cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nei 12 mesi precedenti: - l’obbligo contributivo decorre dal mese della nuova iscrizione, salvo che il mese non sia stato già coperto nell’ambito della precedente iscrizione; - la carenza di tre mesi non sarà applicata e pertanto il diritto alle prestazioni decorrerà dal mese stesso della nuova iscrizione; - il lavoratore dovrà manifestare la volontà di iscrizione al Fondo, o l’eventuale dissenso, al momento della costituzione del nuovo rapporto di lavoro, anche nel caso di previsione del periodo di prova. Nel caso in cui il lavoratore manifesti dissenso alla prosecuzione all’iscrizione, ovvero nel caso in cui la costituzione del nuovo rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 12 mesi di cui sopra, l’eventuale nuova iscrizione è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento. TITOLO III - CONTRIBUTI ART. 12 CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI 12.1 Le imprese versano a FASCHIM trimestralmente la contribuzione stabilita dalle Parti stipulanti il ccnl, Fonti Istitutive di FASCHIM. 12.2. Il versamento trimestrale comprende il contributo a carico delle imprese e quello a carico dei lavoratori iscritti, nonché il contributo a carico del lavoratore per il nucleo familiare, se iscritto. 12.3. I contributi di cui sopra sono frazionati a mese e decorrono dal mese dell’iscrizione. Il contributo a carico del lavoratore viene prelevato dalla retribuzione mensile in ragione di un dodicesimo. 12.4. Il contributo trimestrale dovuto dal coniuge/convivente superstite, per sè e per gli altri componenti del suo nucleo, sarà versato direttamente dallo stesso, con le modalità previste al successivo art.13. ART. 13 VERSAMENTO E DISTINTA DEI CONTRIBUTI 13.1. Il versamento dei contributi, costituito dall’ammontare totale dei contributi dovuti per tutti gli iscritti, deve essere effettuato trimestralmente dall’impresa sul conto intestato a FASCHIM presso l’istituto bancario da questo prescelto a mezzo flussi bancari autorizzati (RID, MAV, Bollettino Freccia, ecc.) utilizzando le coordinate bancarie all’uopo comunicate. 10 13.2. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre trascorso. Entro il giorno 6 dello stesso mese l’impresa deve comunicare a FASCHIM, per via telematica, le eventuali variazioni intervenute nell’elenco dei lavoratori e dei relativi nuclei familiari. Per i soggetti per i quali il versamento non comprenderà l’intero trimestre la distinta dovrà indicare se il versamento stesso è riferito ad uno o due mesi. 13.3. Il Fondo, in caso di inesattezza o incompletezza del versamento, informerà tempestivamente l’impresa per la regolarizzazione. La regolarizzazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di tale comunicazione. Trascorso tale termine inutilmente, il Fondo informerà i lavoratori interessati, sospendendo l’erogazione delle prestazioni. 13.4. Fermi restando i termini di cui ai precedenti commi, i versamenti del coniuge/convivente superstite verranno effettuati a mezzo banca. 13.5. L’erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione, ovvero dal mese concordato nel caso che sia stata accordata dal Consiglio di amministrazione del Fondo una pianificazione del pagamento dei contributi dovuti. VERSAMENTI RITARDATI O MANCATI ART. 14 14.1. Il ritardo del versamento dei contributi superiore ad un mese, comporta l’applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello Statuto del Fondo. 14.2. Il mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di due trimestri, ove non sia stata chiesta e concordata la pianificazione del pagamento, comporta l’esclusione degli associati. PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO ART. 15 15.1. Le prestazioni sanitarie ed i contributi economici erogati dal Fondo hanno carattere integrativo del Servizio Sanitario Nazionale/ Servizi Sanitari Regionali e vengono riconosciuti agli iscritti sulla base di idonea documentazione per prestazioni mediche rilasciata da medici abilitati all’esercizio della professione o da strutture sanitarie autorizzate ed operanti in qualsiasi parte del mondo. Tutta la documentazione sanitaria, se redatta in lingua straniera,dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana o inglese. Tutti i massimali annui di rimborso, si intendono rapportati alle quote mensili dei contributi dovuti e versati nell’anno solare. 15.2. VISITE SPECIALISTICHE a) In tutti i casi in cui la visita specialistica cui si è sottoposto l’iscritto determini a suo carico la corresponsione di un ticket - previsto dalla normativa nazionale o regionale - il Fondo rimborsa integralmente il costo del ticket stesso. b) Nei casi invece in cui la visita specialistica sia effettuata in regime di libera professione intramuraria o in centri privati non accreditati con il S.S.N. o in studi professionali, il Fondo 11 riconosce il 50% delle spese documentate sostenute. Non sono ammesse al rimborso le visite per le certificazioni mediche a pagamento. I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 750 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare). 15.3. ANALISI DI LABORATORIO a) In tutti i casi in cui l’effettuazione delle analisi di laboratorio prescritte abbia determinato a carico dell’iscritto la corresponsione di un ticket – previsto dalla normativa nazionale o regionale - il Fondo rimborsa integralmente il costo del ticket stesso. b) Qualora invece le analisi abbiano determinato il pagamento a carico dell’iscritto, il Fondo: 1. ammette a rimborso solo le analisi connesse ad un ricovero con intervento chirurgico purché effettuate nei 30 giorni precedenti o successivi all’intervento stesso; 2. riconosce il 55% delle spese documentate sostenute. Per analisi di laboratorio, di cui alla lett.b) del precedente comma, si intendono tutte le analisi, gli esami e le indagini cliniche connesse al ricovero con l’intervento chirurgico. I rimborsi avvengono fino ad massimo di 500 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare) 15.4. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI a) Per tutte le prestazioni di diagnostica per immagini effettuate tramite S.S.N. e che abbiano determinato a carico dell’iscritto – ai sensi della normativa nazionale o regionale – il pagamento di un ticket, il Fondo rimborsa integralmente il costo del ticket stesso. b) Nei casi invece in cui gli esami di diagnostica per immagini vengano effettuati in regime di libera professione intramuraria o in strutture private non accreditate con il S.S.N., il Fondo: 1. ammette a rimborso solo gli esami qui di seguito specificatamente indicati e cioè: angiocardioscintigrafia, scintigrafia ossea-artic. segm. polifasica, scintigrafia con antic. monoclonali, MOC total body, radiologia interventistica, TAC total body, TAC total body e pelvica, risonanza magnetica nucleare. 2. ammette a rimborso le mammografie e tutti i tipi di ecografie 3. riconosce il 55% delle spese documentate sostenute. I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 500 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare), fatto salvo le mammografie e tutti i tipi di ecografia per i quali il limite per anno solare è ridotto a 200 Euro per persona iscritta. 15.5 RICOVERI OSPEDALIERI PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Nel caso l’iscritto debba sottoporsi ad un “Grande Intervento Chirurgico” – definendosi come tale uno degli interventi riportati nell’Allegato (A) a questo Regolamento – il Fondo interviene come segue: 12 A) Ricoveri S.S.N.: all’iscritto, o familiare iscritto, che scelga di sottoporsi all’intervento presso una struttura sanitaria pubblica o struttura accreditata senza richiedere il regime di libera professione intramuraria e/o il maggior confort alberghiero – e che pertanto non sostie- ne alcuna spesa e non presenta alcuna richiesta di rimborso – il Fondo riconosce una diaria giornaliera di 75 Euro per ogni giorno di ricovero, con un massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare. B) Ricoveri “privati”: se invece il Grande Intervento Chirurgico viene eseguito in struttura pubblica ma in regime di libera professione intramuraria (reparto solventi) oppure in strutture private accreditate o non accreditate con il S.S.N., il Fondo rimborsa l’80% delle spese mediche documentate e sostenute. I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 50.000 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare). Nel caso di Grandi Interventi Chirurgici da effettuare presso reparti solventi oppure strutture sanitarie private, l’iscritto può avvalersi della procedura di “Anticipazione delle spese a carico di FASCHIM” prevista dall’art. 17 - Modalità di rimborso. 15.6. ALTRI RICOVERI OSPEDALIERI A) RICOVERI S.S.N. 1) In tutti i casi di ricovero, che comportino almeno 3 pernottamenti, presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata senza richiedere il regime di libera professione intramuraria – e pertanto nel caso che non venga richiesto alcun rimborso di spesa – il Fondo riconosce le seguenti diarie: all’iscritto (associato): a) nel caso di ricovero per intervento chirurgico, (inclusi interventi chirurgici connessi a parto o infortunio ) sono riconosciuti - euro 50,00 giornalieri per i primi 10 giorni - euro 25,00 a partire dall’undicesimo giorno, b) nel caso di ricovero senza intervento chirurgico, (inclusi parto naturale o ricovero per infortunio senza intervento) la diaria giornaliera è di euro 25 dal primo giorno; al componente del nucleo familiare è riconosciuta una diaria di euro 15 giornalieri con o senza intervento chirurgico. 2) In caso di ricoveri con intervento chirurgico, effettuati in regime di “day surgery/day hospital chirurgico”, cioè con dimissione del paziente in giornata, oppure dopo un solo pernottamento, la diaria riconosciuta è di : -euro 100,00 per il ricovero dell’iscritto; -euro 50,00 per il ricovero del componente del nucleo familiare. I ricoveri senza interventi chirurgici, ovvero senza pernottamenti di almeno 3 notti, non danno luogo al rimborso di alcuna diaria. 3) in caso di ricorso a regime di day surgery/ day hospital chirurgico per cure odontoiatriche, la diaria non è dovuta. B) RICOVERI “PRIVATI”: Nel caso di ricovero presso “reparto solventi” di una struttura pubblica o privata accreditata oppure in strutture private, il Fondo rimborsa il 50% delle spese mediche documentate e sostenute . 13 I casi di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri non sono ammessi al rimborso. Non sono considerate strutture private di ricovero – ai fini del rimborso del 50% delle spese sostenute – le case di soggiorno e convalescenza, gli stabilimenti termali, le strutture per il benessere e le strutture di lungo-degenza. Così come non si intende “ricovero” (e quindi non è ammesso al rimborso) l’intervento effettuato in regime ambulatoriale, fatte salve le terapie oncologiche. I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 25.000 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare), 15.7. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE Nel caso di visite e cure odontoiatriche effettuate presso centri privati non accreditati col S.S.N., il Fondo rimborsa il 50% delle spese documentate e sostenute. Per le prestazioni di odontoiatria effettuate tramite S.S.N. e che abbiano determinato a carico dell’iscritto – ai sensi della normativa nazionale o regionale – il pagamento di un ticket sanitario, il Fondo rimborsa il costo del ticket e il 50 % delle spese eccedenti non riconosciute dal S.S.N. Le protesi ortodontiche ed i bites sono rimborsabili se applicati ad assistiti di età inferiore ai 14 anni. I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 250 Euro per anno solare e per ciascuna persona iscritta (lavoratore o familiare). ART. 16 CARENZA Tutte le prestazioni indicate come rimborsabili all’articolo 15 vengono riconosciute dal Fondo all’iscritto se effettuate a partire dal 3° mese dopo l’iscrizione a FASCHIM ed in presenza di regolare versamento dei contributi. ART. 17 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI-ANTICIPI 17.1. L’iscritto può presentare mensilmente domanda di rimborso delle prestazioni ricevute utilizzando l’apposito modulo prestampato denominato “Domanda di rimborso”. 14 17.2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto; al modulo devono sempre essere allegati in originale: - i documenti di spesa fiscalmente validi a termini di legge – e cioè le fatture, le ricevute sanitarie e le attestazioni di spesa emesse dalle Aziende sanitarie locali – che indichino in modo leggibile il nome e cognome dell’assistito, la descrizione della prestazione o del servizio reso, la spesa sostenuta e la data di emissione; - per il caso di ricovero: la copia, rilasciata dall’ospedale/istituto di cura/clinica e da quest’ultimo debitamente timbrata, delle cartelle cliniche complete in ogni loro parte (anamnesi, diario clinico, referti ecc.) - per le cure dentarie: l’apposito modulo compilato dal medico odontoiatra con l’elenco dettagliato delle prestazioni effettuate. 17.3. L’iscritto è tenuto a comunicare se le spese di cui richiede il rimborso sono dovute ad eventi causati da responsabilità di un terzo o sono coperte – anche parzialmente – da un’assicurazione privata di rimborso delle spese mediche e resta responsabile nei confronti del Fondo per i casi che possono configurare un indebito arricchimento. 17.4. E’ facoltà di FASCHIM e dei suoi incaricati di richiedere all’iscritto – prima di procedere al rimborso – ogni altra documentazione anche medica eventualmente ritenuta necessaria, come pure di procedere a visite di controllo, anche in corso di ricovero. 17.5. La documentazione originale di spesa verrà successivamente restituita dal Fondo. La documentazione medico sanitaria potrà essere restituita a richiesta e con spese di invio a carico dell’iscritto. 17.6. Qualora l’iscritto – od un suo familiare – debba sottoporsi ad un Grande Intervento Chirurgico, può richiedere a FASCHIM un anticipo delle spese preventivate dall’Istituto di cura per l’intervento, allegando alla richiesta la diagnosi ed il preventivo di spesa di massima rilasciato dall’Istituto di cura. Se la prestazione è certamente rimborsabile, FASCHIM provvederà ad anticipare la spesa all’iscritto nei limiti del 50% del massimale rimborsabile. 17.7. Se le prestazioni sono state fatturate all’iscritto in una valuta diversa dall’Euro, il rimborso verrà effettuato al cambio della Borsa di Milano del giorno in cui le spese sono state fatturate. PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO ART. 18 18.1. Fermi restando i limiti indicati negli articoli precedenti, non rientrano comunque nelle prestazioni riconosciute dal Fondo e non danno, pertanto, diritto all’assistenza: - la medicina alternativa; - le cure e gli interventi di carattere estetico, salvo se ricostruttive e certificate da una struttura pubblica; - gli infortuni avvenuti in concomitanza con la partecipazione dell’iscritto a competizioni sportive non di carattere amatoriale; - le infermità mentali non derivate da sindromi organiche ed i trattamenti per problemi psichiatrici o psicologici; - i trattamenti finalizzati al benessere psico-fisico. - gli interventi chirurgici effettuati in regime ambulatoriale 18.2. L’iscritto, unitamente ai giustificativi delle spese sostenute, è tenuto a presentare la documentazione medica necessaria per la qualificazione delle prestazioni di cui chiede il rimborso. Il Fondo, procederà al rimborso in relazione a quanto previsto al comma precedente e alle relative precisazioni riportate in appendice al Regolamento. 18.3. L’iscritto a FASCHIM decade dal diritto al rimborso se la richiesta di rimborso non viene trasmessa nel limite massimo di 3 mesi dalla data di erogazione della prestazione indicata sui giustificativi di spesa. 15 ART. 19 CALL CENTER INFORMATIVO E SITO INTERNET 19.1. I lavoratori iscritti, i loro familiari purchè anch’essi iscritti ed i lavoratori che non sono ancora iscritti pur avendone il diritto ai sensi dell’art. 2.1 del presente Regolamento, hanno accesso ad un Call Center informativo operante nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 19.2. Il Call Center dà informazioni ed assistenza completa sul Fondo, sulle sue procedure ed i servizi che offre. Oltre che per specifiche informazioni riguardanti la posizione dell’iscritto, ci si può rivolgere al Call Center per ottenere informazioni e chiarimenti su: - il funzionamento del Fondo; - i diritti che il Fondo riconosce agli iscritti ed il modo per avvalersene; - il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale - i diritti dell’iscritto nei confronti del S.S.N. ed il modo per avvalersene; - le prestazioni soggette a ticket ed esenzioni soggettive od oggettive; - quali sono le strutture pubbliche e private accreditate nel territorio di interesse; - l’assistenza nella scelta della struttura pubblica o privata più adatta al trattamento di specifiche patologie; - indicazioni di gradimento eventualmente comunicate dagli iscritti che abbiano avuto precedente esperienza di uso delle strutture sanitarie; - le modalità di utilizzo dei servizi forniti attraverso il Sito www.faschim.it (Help Desk) 19.3. Il Call Center fornisce anche informazioni sulle convenzioni dirette o indirette progressivamente messe a disposizione degli iscritti. TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO NON È RIMBORSABILE. 16 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI TIPO DI PRESTAZIONE Visite Specialistiche RIMBORSI REGIME PRIVATO (% rimborsabile) TICKET 50% importo fattura 100% NOTE DEGENZA OSPEDALIERA MASSIMALI (1) PUBBLICO 750 euro tranne certificazioni Analisi Laboratorio 55% importo fattura 100% (2) 500 euro in regime privato vengono rimborsate se connesse ad un intervento chirurgico ed effettuate da 30 gg prima a 30 gg dopo lo stesso. Diagnostica per immagini 55% importo fattura 100% (3) 500 euro Vedi nota 3 Mammografia 55% importo fattura 100% 200 euro Ricoveri 50% importo Ospedalieri in regime fattura ordinario e D. S. 100% Ecografia Grandi Interventi Chirurgici 80% importo fattura Odontoiatria 50% importo fattura 100% Diaria fino ad un massimo di 180 gg (4) 25.000 euro Diaria: 75 euro fino ad un massimo di 180 gg (5) 50.000 euro vedi elenco all. al regolamento 250 euro 17 NOTE 1) Massimali – Il massimale è riferito ad ogni iscritto, lavoratore o componente del nucleo familiare, per anno solare. 2) Il rimborso per il Ticket afferente alle analisi di laboratorio si intende riferito anche ad analisi non connesse ad interventi. 3) Diagnostica per immagini – • Nel caso di ricorso a strutture pubbliche, tutte le prestazioni di Diagnostica per immagini sono riconosciute, con il rimborso del 100% del ticket. • Nel caso di ricorso a strutture private sono riconosciuti esclusivamente i seguenti esami: angiocardioscintigrafia scintigrafia ossea-artic. segm. polifasica scintigrafia con antic. monoclonali MOC total body radiologia interventistica TAC total body TAC total body e pelvica risonanza magnetica 4) Diaria: vedi art.15.6 del presente Regolamento 5) Il limite di 180 giorni è da riconoscere distintamente da quello previsto per gli interventi/ricoveri ospedalieri in regime ordinario. N.B. LA CARENZA È SEMPRE DI 90 GIORNI. 18 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Denominazione COLLO Fistole e cisti congenite del collo, asportazione di Fistole esofago-tracheale, intervento per Paratiroidectomia totale Tiroidectomia totale, qualsiasi via di accesso Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale bilaterale Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale monolaterale Tiroidectomia parziale solo per patologia neoplastica maligna MAMMELLA Quadrantectomia con linfoadenectomie associate Ricostruzione mammaria postmastectomia radicale o semplice totale per cancro, comprensivo di protesi Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate Mastectomia semplice totale con eventuali linfoadenectomie Rimozione ed eventuale sostituzione di protesi mammaria precedentemente impiantata dopo mastectomia per cancro, comprensivo di protesi ESOFAGO Diverticoli dell’esofago cervicale, intervento per Diverticoli dell’esofago toracico, intervento per Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, con linfoadenectomia Esofago cervicale, resezione con esofagostomia Esofago, resezione parziale con esofagostomia Esofagogastrectomia totale per via toracolaparotomica ed eventuale linfoadenectomia Esofago-gastroplastica, esofago-digiunoplastica, esofagocolonplastica, sostitutiva o palliativa Patologia maligna dell’esofago, interventi per Atresia esofagea, trattamento completo Megaesofago, intervento per Megaesofago, reintervento per Varici esofagee, intervento transtoracico o addominale STOMACO-DUODENO Dumping sindrome, interventi di riconversione per Gastrectomia totale con linfoadenectomia Gastrectomia parziale, con eventuale linfoadenectomia Resezione gastroduodenale Resezione gastrodigiunale per UPPO Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per INTESTINO: Digiuno-Ileo-Colon-Retto-Ano Morbo di Crohn, resezione intestinale per By-pass gastrointestinali e intestinali per patologie maligne By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologica Colectomia totale con eventuale stomia Colectomia totale con linfoadenectomia ed eventuale stomia Confezionamento di ano artificiale, come unico intervento Emicolectomia dex con linfoadenectomia Emicolectomia sin con linfoadenectomia ed eventuale colostomia (Hartmann ed altre) Megacolon, intervento per 19 Megacolon, colostomia per Colectomia segmentaria con eventuale stomia Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale stomia Procto-colectomia totale con pouch ileale Procto-colectomia totale Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale stomia Retto, amputazione del, per neoplasia dell’ano, con linfoadenectomia inguinale bilaterale Reinterventi addominali, di qualunque tipo, per ripetizioni di neoplasie comprese nel presente elenco Amputazione addomino-perineale sec. Miles, trattamento completo Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità Atresia dell’ano: abbassamento addomino-perineale Occlusione intestinale del neonato (qualunque tipo di intervento) Piloro, stenosi congenita del PERITONEO Tumore retroperitoneale, exeresi di FEGATO E VIE BILIARI Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica cava Deconnessione azygos-portale per via addominale Resezioni epatiche maggiori Resezioni epatiche minori Ascessi epatici, cisti epatiche di qualsiasi natura, angiomi cavernosi, intervento chirurgico per Colecistostomia per neoplasie non resecabili Coledoco-epatico-digiuno-duodenostomia con o senza colecistectomia Coledoco-epatico-digiunostomia con o senza colecistectomia Coledoco-epatico-duodenostomia con o senza colecistectomia PANCREAS-MILZA Derivazioni pancreatiche-Wirsung digestive Cefaloduodenopancreasectomia compresa eventuale linfoadenectomia Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per Pancreatectomia sin compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia Pancreatectomia totale con eventuale linfoadenectomia Pancreatine acuta, intervento demolitivo Interventi per fistole pancreatiche conseguenti ad altri interventi Splenectomia secondaria ad affezioni ematologiche ORO-MAXILLO-FACCIALE Massiccio facciale, intervento demolitivi per neoplasie maligne con svuotamento dell’orbita Labbro e guancia, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento dell’alloggio sottomascellare Lingua e pavimento orale, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale Lingua, pavimento orale, ghiandole sottomascellari, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale Mandibola, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale Mascellare superiore, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale Parotidectomia per neoplasie maligne Maxillo-facciale, interventi di ricostruzione conseguenti a traumi (con esclusione fratture ossa nasali) Labiopalatoschisi, intervento correttivo CHIRURGIA TORACO-POLMONARE Resezione segmentaria polmonare tipica Resezione segmentaria polmonare atipica 20 Cisti polmonari, asportazione di Lobectomia, intervento di Bilobectomia, intervento di Resezione bronchiale con reimpianto Pneumectomia, intervento di Pleuro-pneumectomia, intervento di Fistole esofago-bronchiali, intervento per Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi, intervento per Pleurectomia per neoplasia maligna della pleura Coste e sterno, interventi per neoplasie maligne Trachea, resezione e plastica per neoplasie maligne Timectomia Enfisema bolloso, trattamento chirurgico di Mediastino, interventi per tumori e cisti del Linfoadenectomia mediastinica CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE Correzione chirurgica malformazioni congenite cardiache e dei grossi vasi Cardiochirurgia a cuore aperto per aneurismi e sostituzioni valvolari multiple in C.E.C. Aneurismi aorta toracica e/o addominale, interventi per, con resezione ed eventuale trapianto Aneurismi arterie viscerali e tronchi sovraortici, interventi per, con resezione ed eventuale trapianto Aneurismi aorta addominale e tronchi sovraortici, intervento con posizionamento endovascolare di protesi By-pass aorto-iliaco o aorto femorale, femoro-tibiale, femoro-femorale, femoro-popliteo, axillo-femorale By-pass aorto-renale o aorto-mesenterico con eventuale TEA By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavio Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici By-pass aorto-coronarico singolo By-pass aorto-coronarico multiplo Angioplastica coronaria di singolo vaso con o senza trombolisi ed eventuale applicazione di stents Angioplastica coronaria di vasi multipli con o senza trombolisi ed eventuale applicazione di stents Sostituzione valvolare singola Sostituzione valvolare multipla Valvuloplastica cardiochirurgica Commissurotomia per stenosi mitralica Sezione e legatura del Dotto arterioso di Botallo GINECOLOGIA Eviscerazione pelvica Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia, con o senza plastica vaginale anteriore e/o posteriore Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono-bilaterale per via laparotomica o vaginale, con o senza plastica vaginale anteriore e/o posteriore Tumori maligni vaginali, intervento radicale per, con o senza linfoadenectomia Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di Fistole uretero-vaginali, vescicovaginali, rettovaginali, intervento per Localizzazioni endometriosiche ad domino-pelviche-annessiali, intervento chirurgico demolitivi mono-bilaterale per via laparotomica Aplasia della vagina, ricostruzione per NEUROCHIRURGIA Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di 21 UROLOGIA RENE Nefrectomia chirurgica o videolaparoscopiaca Nefrectomia polare chirurgica o videolaparoscopica - Tumorectomia Nefrectomia allargata (con linfoadenectomia) - surrenalectomia Nefroureterectomia chirurgica o videolaparascopica - surrenalectomia Pieloureteroplastica chirurgica, videolaparoscopica o percutanea SURRENE Surrecnalectomia per via laparotomica o laparoscopica URETERE Uretero-uretostomia Resezione e ricostruzione dell'uretere Ureterocistoneostomia Ureterolitotomia chirurgica, videolaparoscopica o percutanea VESCICA Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia o uretero-ileo-cutaneostomia Cistectomia totale con derivazione urinaria in neovescica Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale o vescico-intestinale Plastica antireflusso monolaterale Plastica antireflusso bilaterale PROSTATA Adenomectomia prostatica transvescicale Prostatectomia radicale con linfoadenectomia URETRA Uretrostomia perineale Intervento per incontinenza (tutte le tecniche) Resezione uretrale e uretroplastica anteriore Resezione uretrale e uretroplastica posteriore Uretroplastica con lembo 22 APPENDICE AL REGOLAMENTO Precisazioni in materia di prestazioni non riconosciute di cui all’art. 18 del Regolamento In relazione alle disposizioni in materia di prestazioni non riconosciute, di cui all’art.18 del Regolamento, sono riportati, di seguito, i chiarimenti sulle diverse fattispecie di prestazioni sanitarie non riconosciute dal Fondo ai fini del rimborso economico. Allergologia: è riconosciuta soltanto la visita specialistica. Sono escluse le terapie, i medicinali, i vaccini e i relativi esami. Dialisi: è esclusa dal riconoscimento in quanto trattasi di terapia. Anche considerando che sia effettuata in ambito di ricovero, si precisa che il Regolamento riconosce i ricoveri senza intervento chirurgico solo se comportanti almeno 3 notti di pernottamento. Esami termografici: sono riconosciuti se connessi ad intervento chirurgico ed effettuati nei 30 gg prima o dopo l’intervento stesso. Infertilità/sterilità maschile e femminile: sono escluse la diagnostica, le terapie e gli interventi attinenti le patologie relative a infertilità e sterilità. Iniezioni sclerosanti: non sono rimborsabili in quanto praticate nell’ambito di interventi a carattere estetico,espressamente esclusi dall’art. 18. Lenti e montature: non è previsto alcun rimborso. Medicina del lavoro e medicina legale: trattasi di prestazioni escluse dall’ambito di intervento del Fondo. Medicinali: sono esclusi tutti i medicinali e i farmaci salvo che non siano somministrati nell’ambito di ricoveri e ricompresi nella prestazione complessiva erogata dalla struttura sanitaria privata. Medicina alternativa,omeopatia, etc… la medicina alternativa è espressamente esclusa dall’art.18; l’omeopatia è da ricomprendere nell’ambito della medicina alternativa e pertanto non è riconosciuta Medicina generica: sono rimborsabili soltanto le prestazioni mediche aventi esplicito carattere specialistico; pertanto le prestazioni di medicina generica sono escluse dal riconoscimento del Fondo. Odontoiatria estetica: le spese sostenute per interventi odontoiatrici a carattere estetico non sono riconosciute in quanto rientranti nell’esclusione prevista dall’art.18. Psicoterapia/psichiatria: sono escluse le visite e le terapie per problemi psichiatrici e psicologici. Ricoveri in case di cura per benessere: l’art.18 esclude espressamente i ricoveri finalizzati al benessere psicofisico. Terapie ambulatoriali e in day hospital: sono escluse tutte le terapie salvo le terapie oncologiche. 23 Stampa Agnesotti - VT - Roma www.tipografiagnesotti.it 24