Faschim - Nuovo regolamento

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Faschim - Nuovo regolamento
FASCHIM
F O N D O D I A S S I S T E N Z A S A N I TA R I A
REGOLAMENTO
Gennaio 2005
- FASCHIM Regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 20 Dicembre 2004 e del 17 Gennaio 2005
PREMESSA
Con il ccnl 12.02.02 ed il successivo accordo nazionale del 29.07.03, le Parti stipulanti hanno stabilito l’istituzione del Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria dei lavoratori dell’industria Chimica,
Chimico-Farmaceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL.
Il Fondo, denominato FASCHIM, costituisce un nuovo fronte di interesse e di impegno per le imprese e i lavoratori. Si tratta di un’altra importante iniziativa contrattuale finalizzata a favorire i bisogni dei lavoratori, in un ambito di primaria necessità, e a migliorare le relazioni all’interno delle
imprese.
FASCHIM non ha fini di lucro e adempie al proprio scopo nei limiti delle contribuzioni a carico
delle imprese e dei lavoratori iscritti, concordate dalle Parti Istitutive nell’ambito del ccnl.
FASCHIM, salvaguardando l’opportunità per i lavoratori e i loro familiari di fruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Pubblico, eroga prestazioni economiche per le spese e gli interventi sanitari sostenuti dai lavoratori iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.
A fronte delle spese sanitarie presentate, mensilmente, viene riconosciuto un rimborso
- sia nel caso che la prestazione venga effettuata presso una struttura del Servizio Sanitario
Nazionale/Regionale,
- sia nel caso che la prestazione venga resa da medici abilitati all’esercizio della professione, o da
strutture sanitarie autorizzate ed operanti in qualsiasi parte del mondo.
Il presente Regolamento disciplina e chiarisce, nell’ambito delle previsioni dello Statuto e del
Prontuario:
- le norme riguardanti il rapporto tra Fondo e iscritti, imprese e lavoratori,
- le procedure da osservare per gli adempimenti contributivi,
- le prestazioni riconosciute,
- le modalità e i limiti per l’ottenimento dei relativi rimborsi economici.
LA MODULISTICA CUI SI FA RIFERIMENTO IN QUESTO REGOLAMENTO,
E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET
www.faschim.it
E PUO’ ESSERE RICHIESTA ANCHE A FASCHIM.
SOMMARIO
pag.
5
DISPOSIZIONI GENERALI
»
5
TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASCHIM
»
5
Art 2
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONI
»
5
Art 3
ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
»
6
Art 4
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
»
6
Art 5
CONFLUENZE IN FASCHIM DA FORME DI ASSISTENZA SANITARIA
AZIENDALI E SETTORIALI
»
7
Art 6
MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI PER MODIFICAZIONI
AZIENDALI
»
8
Art 7
SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED
ASSENZE IN CUI NON SPETTI LA RETRIBUZIONE
»
8
Art 8
USCITA DAL FONDO
»
9
Art 9
ESCLUSIONE DAL FONDO
»
9
Art 10 REISCRIZIONI
»
9
Art 11 PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA SENZA MODIFICA DI CCNL
»
10
TITOLO III - CONTRIBUTI
»
10
Art 12 CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI
»
10
Art 13 VERSAMENTO E DISTINTA DEI CONTRIBUTI
»
10
Art 14 VERSAMENTI RITARDATI O MANCATI
»
11
Art 15 PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO
»
11
Art 16 CARENZA
»
14
Art 17 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI - ANTICIPI
»
14
Art 18 PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI - DECADENZA DAL DIRITTO
AL RIMBORSO
»
15
Art 19 CALL CENTER INFORMATIVO E SITO INTERNET
»
16
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI
»
17
NOTE
»
18
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
»
19
APPENDICE AL REGOLAMENTO
»
23
TITOLO I - FONTI ISTITUTIVE DI FASCHIM
Art 1
TITOLO I - FONTI ISTITUTIVE DI FASCHIM
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento di FASCHIM,
Fondo Nazionale Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'Industria Chimica, ChimicoFarmaceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL,
costituito con atto pubblico il 30.09.03, in attuazione della Parte VII del ccnl 12.02.02 e
dell'accordo istitutivo del 29.07.03.
1.2. Il Regolamento - applicativo dello Statuto di FASCHIM - è adottato ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto stesso.
1.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono
richiamate le norme dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti riguardanti FASCHIM.
1.4. Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata.
Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto.
Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici.
TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASCHIM
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONI
2.1. Il diritto di iscrizione a FASCHIM, in qualità di associati, riguarda:
a) le imprese dei settori di cui al titolo I, che applicano il ccnl ivi richiamato,
b) i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato (compresi gli apprendisti) la cui durata, al netto del periodo di
prova, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di proroghe, purchè il periodo
complessivo non presenti alcun intervallo;
- a part time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% dell’orario legale settimanale di lavoro;
c) i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del ccnl sopra richiamato,
d) il coniuge/convivente superstite del lavoratore iscritto, o della lavoratrice iscritta, fino
a che il coniuge/convivente deceduto non avrebbe raggiunto il 65° anno di età.
2.2. Possono, inoltre, iscriversi al Fondo, in qualità di associati, le imprese e i lavoratori dei settori i cui ccnl sono stipulati dalle stesse OO.SS.LL. che hanno dato vita a
FASCHIM la cui iscrizione, previo accordo delle Fonti istitutive, sia prevista da appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui
al titolo I del presente Regolamento con le Organizzazioni imprenditoriali dei relativi
settori. Gli accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime
modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori.
ART. 2
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2.3. In qualità di associati sono iscritti anche le imprese e i lavoratori di cui al successivo art. 5, disciplinante le confluenze in FASCHIM.
ART. 3
ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
3.1. L’iscrizione a FASCHIM dei familiari del lavoratore è prevista, ai fini della fruizione delle prestazioni, per il nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende:
- il coniuge del lavoratore
- il convivente more uxorio (coppie di fatto eterosessuali)
- i figli di entrambi i soggetti componenti la coppia (coniugi o coppia di fatto) purchè
fiscalmente a carico dell’iscritto principale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il convivente è iscrivibile al Fondo se, al momento dell’iscrizione, convive da almeno un
anno con il soggetto iscritto.
La convivenza dovrà essere dimostrata presentando autocertificazione attestante la residenza comune e/o la comunanza di domicilio
L’iscrizione per i figli è prevista fino al compimento del 18° anno di età, ovvero fino al
20° anno di età se studenti di scuola media superiore, e fino al 24° anno di età se studenti
universitari.
3.2. In relazione alla durata del corso di laurea frequentato, può essere richiesto al
Consiglio di amministrazione di FASCHIM il prolungamento dell’iscrizione dei figli
fino al compimento del 26° anno di età.
3.3. Per l’iscrizione dei figli totalmente inabili, la cui condizione sia documentata da
apposita certificazione emessa da struttura pubblica, non è previsto alcun limite di età. Il
diritto all’iscrizione permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore genitore.
3.4. Le condizioni dei figli - fiscalmente a carico e di studente - devono essere auto-certificate dal lavoratore iscritto. In caso di variazione in corso d’anno di tali condizioni, il
lavoratore dovrà informare tempestivamente il Fondo, direttamente o per il tramite dell’impresa. Il Fondo ne terrà conto con effetto dal mese successivo a quello in cui si è
verificata la variazione.
3.5. Nel caso di iscrizione al Fondo di entrambi i coniugi/conviventi in qualità di associati, l’iscrizione dei figli non comporta il pagamento del contributo previsto per il
nucleo familiare. L’iscrizione dei figli può essere effettuata indifferentemente da uno dei
due coniugi/conviventi e il coniuge/convivente che chiede l’iscrizione dei figli provvederà a segnalare al Fondo, direttamente, l’iscrizione dell’altro coniuge/convivente. La
condizione di cui al presente comma si applica fintantoché entrambi i coniugi/conviventi sono iscritti al Fondo e la loro contribuzione è regolare.
ART. 4
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
4.1. L’adesione dei lavoratori – ed eventualmente del loro nucleo familiare -avviene, mediante silenzio/assenso, trascorso un mese dall’assunzione o, in caso di periodo di prova, trascorso un mese dal termine di tale periodo, salvo quanto disposto all’art. 11.
4.2. L’iscrizione dell’impresa avviene automaticamente con l’adesione a FASCHIM di uno o
più dei propri lavoratori dipendenti.
4.3. La prima iscrizione a FASCHIM da parte dei lavoratori – ed eventualmente del loro
nucleo familiare - può aver luogo anche dopo che sia trascorso il termine di cui al precedente comma 4.1.
4.4. Il lavoratore neo-assunto può manifestare la propria volontà di non adesione a FASCHIM
attraverso dichiarazione scritta da presentare all’impresa entro i termini di cui al comma 4.1.
L’impresa trasmetterà al Fondo la dichiarazione di non adesione entro i 15 giorni successivi.
4.5 Le imprese, comunicheranno a FASCHIM mediante appositi moduli/applicativi telematici, gli elementi necessari per la registrazione dei lavoratori iscritti, compresi i componenti
del nucleo familiare per il quale il lavoratore abbia chiesto l’iscrizione, e cioè: luogo e data
di nascita; località e indirizzo di abitazione (dimora abituale); codice fiscale; coordinate bancarie per l’accredito dei rimborsi delle prestazioni. Successivamente, non oltre la prima
richiesta da parte dell’iscritto di rimborso di spese sanitarie sostenute, l’iscritto stesso fornirà
a FASCHIM sul modulo appositamente predisposto e distribuito agli aderenti:
-la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs.196/2003;
-le proprie coordinate bancarie complete, per l’accredito dei rimborsi delle prestazioni, nel
caso non siano state già fornite dall’impresa, ovvero siano state modificate;
-le indicazioni per altre eventuali modalità di rimborso.
4.6. L’iscrizione decorrerà dal mese in cui sono pervenuti a FASCHIM i dati degli aderenti,
lavoratori e/o componenti del nucleo familiare, ferma restando la relativa copertura contributiva.
4.7. L’iscritto è tenuto a comunicare a FASCHIM, per il tramite dell’impresa, ogni variazione o aggiornamento dei dati in possesso di FASCHIM.
4.8. Nel caso di superstite del coniuge/convivente iscritto, lo stesso comunicherà al Fondo,
entro e non oltre 30 giorni dall’evento, la sua volontà di mantenere – o meno - l’iscrizione.
In caso di mantenimento dell’iscrizione la contribuzione a suo carico decorrerà dal mese successivo a quello della morte del coniuge/convivente.
CONFLUENZE IN FASCHIM DA
FORME DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALI
E SETTORIALI
ART. 5
5.1. L’iscrizione a FASCHIM in qualità di associati, ferme restando l’appartenenza ai settori
di cui al titolo I e l’applicazione del ccnl ivi richiamato, è possibile anche per i lavoratori per
i quali sono disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria. In tali casi, in sede aziendale,
con la Rappresentanza Sindacale, si potrà stabilire la confluenza in FASCHIM, ovvero il
mantenimento della forma aziendale di assistenza sanitaria, informandone il Fondo.
5.2. Nel caso di accordo di confluenza, l’accordo dovrà prevedere le medesime modalità di
adesione e contribuzione (complessiva per ogni iscritto), secondo quanto stabilito per gli altri
lavoratori. Il Consiglio di amministrazione di FASCHIM, anche in relazione al numero di
lavoratori coinvolti che godono di forme di assistenza aziendali e settoriali, potrà valutare le
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modalità applicative del periodo di carenza previsto dallo Statuto e darne informazione alle
Fonti istitutive.
5.3. Gli accordi realizzati dovranno essere trasmessi a FASCHIM - dall’impresa ovvero dalla
Rappresentanza Sindacale - sia nel caso che sia stata stabilita la confluenza, sia nel caso che
sia stato previsto di mantenere la forma di assistenza sanitaria aziendale.
ART. 6
MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI PER
MODIFICAZIONI AZIENDALI
6.1. Nei casi di modifica dell’inquadramento dell’attività dell’impresa, ovvero di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell’assetto giuridico originario, comportanti l’applicazione ai lavoratori iscritti a FASCHIM di
un altro ccnl, le imprese interessate e/o le relative R.S.U (tramite apposito accordo aziendale) informeranno FASCHIM della volontà di rimanere associati. Il Consiglio di
Amministrazione valuterà la possibilità di mantenere l’iscrizione al Fondo di tali lavoratori e
delle relative imprese e provvederà ad informarne l’impresa e i lavoratori interessati.
ART. 7
SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED
ASSENZE IN CUI NON SPETTI LA RETRIBUZIONE
7.1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussista il
diritto al normale trattamento retributivo (100%) per periodi pari o superiori ad un mese,
quali aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per maternità,
sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni, il diritto alle
prestazioni e l’obbligo della contribuzione, sia a carico dell’impresa sia a carico del lavoratore, sono sospesi,salvo quanto previsto al successivo comma 7.4.
7.2. La sospensione si applica dal mese in cui si determinano le condizioni di cui sopra,
se queste si verificano entro il 15 del mese; si applica dal mese successivo se hanno inizio dopo il 15 del mese. Analogamente, il ripristino del diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione avranno luogo nel mese in cui riprende il normale trattamento
retributivo, qualora ciò avvenga entro il 15 del mese; dal mese successivo negli altri casi.
7.3. Le imprese forniranno a FASCHIM tempestiva e completa informazione di ogni
evento comportante la sospensione della contribuzione nonché del momento di ripristino.
7.4. Per gli eventi sospensivi di cui ai commi precedenti, possono essere stipulati appositi accordi aziendali, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di
FASCHIM. In tali casi le imprese, ove la contribuzione non possa essere effettuata con
le normali procedure in atto, forniranno al Fondo, in tempo utile, tutti gli elementi necessari per gli adempimenti del caso.
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7.5. Per le aspettative in cui il normale trattamento retributivo è a carico di un soggetto
terzo rispetto all’impresa di appartenenza del lavoratore, gli obblighi contributivi e gli
adempimenti normalmente previsti in capo all’impresa saranno assolti da tale soggetto.
Ove tale soggetto terzo non possa tecnicamente adempiere, l’obbligo contributivo e i
relativi adempimenti saranno assolti dal lavoratore.
USCITA DAL FONDO
ART. 8
8.1. Nei casi di uscita dal Fondo, il lavoratore e l’impresa devono fornire a FASCHIM entro
il mese successivo una comunicazione dalla quale risulti se trattasi di cessazione del rapporto di lavoro, attribuzione della qualifica di dirigente, di rinuncia volontaria da parte dell’iscritto o per causa di morte dello stesso. La cessazione del coniuge/convivente superstite
verrà comunicata a FASCHIM direttamente dallo stesso o, in mancanza, dai figli.
8.2. L’uscita dal Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, o per passaggio alla qualifica
di dirigente, determinano la cessazione dell’obbligo contributivo del lavoratore e della impresa nonché la cessazione del diritto alle prestazioni dal mese successivo a quello in cui si è
verificata la variazione.
8.3. L’uscita per rinuncia volontaria del lavoratore iscritto, o del proprio nucleo familiare,
comporta il mantenimento dell’obbligo contributivo (del lavoratore e dell’ impresa) ed il
diritto alle prestazioni, fino alla fine dell’anno solare in corso al momento della rinuncia.
8.4. L’uscita dal Fondo del lavoratore, o del coniuge/convivente superstite, comporta la contestuale uscita dei componenti del nucleo familiare se iscritto.
ESCLUSIONE DAL FONDO
ART. 9
9.1. In caso di accertati comportamenti dolosi da parte dell’associato finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, ovvero ad evadere le prescritte contribuzioni, il Consiglio di amministrazione, ferma restando la facoltà di promuovere le azioni necessarie per ripetere le somme di propria spettanza, dispone l’immediata esclusione dell’iscritto dal Fondo, informandone contestualmente l’impresa.
9.2. L’esclusione dell’associato dal Fondo, deve essere notificata dal Presidente all’interessato mediante lettera raccomandata A.R.
9.3. La delibera di esclusione può essere impugnata dall’iscritto, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, dinanzi al Collegio Arbitrale di cui all’art. 9 dello
Statuto.
REISCRIZIONI
ART. 10
La reiscrizione di un lavoratore che dopo un periodo di iscrizione abbia rinunciato volontariamente al Fondo, è possibile una sola volta. In tale caso inoltre:
- l’obbligo contributivo decorre dal mese della reiscrizione,
- il diritto alle prestazioni del Fondo decorre trascorsi 12 mesi dal mese della reiscrizione.
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ART. 11
PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA
SENZA MODIFICA DI CCNL
Per i casi di passaggio da un’impresa ad un’altra che applica lo stesso ccnl, ove la richiesta
della nuova iscrizione riguardi un lavoratore uscito dal Fondo per cessazione del rapporto di
lavoro avvenuta nei 12 mesi precedenti:
- l’obbligo contributivo decorre dal mese della nuova iscrizione, salvo che il mese non sia
stato già coperto nell’ambito della precedente iscrizione;
- la carenza di tre mesi non sarà applicata e pertanto il diritto alle prestazioni decorrerà dal
mese stesso della nuova iscrizione;
- il lavoratore dovrà manifestare la volontà di iscrizione al Fondo, o l’eventuale dissenso, al
momento della costituzione del nuovo rapporto di lavoro, anche nel caso di previsione del
periodo di prova.
Nel caso in cui il lavoratore manifesti dissenso alla prosecuzione all’iscrizione, ovvero nel
caso in cui la costituzione del nuovo rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 12 mesi di
cui sopra, l’eventuale nuova iscrizione è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
TITOLO III - CONTRIBUTI
ART. 12
CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI
12.1 Le imprese versano a FASCHIM trimestralmente la contribuzione stabilita dalle Parti
stipulanti il ccnl, Fonti Istitutive di FASCHIM.
12.2. Il versamento trimestrale comprende il contributo a carico delle imprese e quello a carico dei lavoratori iscritti, nonché il contributo a carico del lavoratore per il nucleo familiare,
se iscritto.
12.3. I contributi di cui sopra sono frazionati a mese e decorrono dal mese dell’iscrizione. Il
contributo a carico del lavoratore viene prelevato dalla retribuzione mensile in ragione di un
dodicesimo.
12.4. Il contributo trimestrale dovuto dal coniuge/convivente superstite, per sè e per gli altri
componenti del suo nucleo, sarà versato direttamente dallo stesso, con le modalità previste al
successivo art.13.
ART. 13
VERSAMENTO E DISTINTA DEI CONTRIBUTI
13.1. Il versamento dei contributi, costituito dall’ammontare totale dei contributi dovuti per
tutti gli iscritti, deve essere effettuato trimestralmente dall’impresa sul conto intestato a
FASCHIM presso l’istituto bancario da questo prescelto a mezzo flussi bancari autorizzati
(RID, MAV, Bollettino Freccia, ecc.) utilizzando le coordinate bancarie all’uopo comunicate.
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13.2. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre
trascorso. Entro il giorno 6 dello stesso mese l’impresa deve comunicare a FASCHIM, per
via telematica, le eventuali variazioni intervenute nell’elenco dei lavoratori e dei relativi
nuclei familiari.
Per i soggetti per i quali il versamento non comprenderà l’intero trimestre la distinta dovrà
indicare se il versamento stesso è riferito ad uno o due mesi.
13.3. Il Fondo, in caso di inesattezza o incompletezza del versamento, informerà tempestivamente l’impresa per la regolarizzazione. La regolarizzazione dovrà avvenire entro 15 giorni
dalla data di tale comunicazione. Trascorso tale termine inutilmente, il Fondo informerà i
lavoratori interessati, sospendendo l’erogazione delle prestazioni.
13.4. Fermi restando i termini di cui ai precedenti commi, i versamenti del coniuge/convivente superstite verranno effettuati a mezzo banca.
13.5. L’erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione
della posizione, ovvero dal mese concordato nel caso che sia stata accordata dal Consiglio di
amministrazione del Fondo una pianificazione del pagamento dei contributi dovuti.
VERSAMENTI RITARDATI O MANCATI
ART. 14
14.1. Il ritardo del versamento dei contributi superiore ad un mese, comporta l’applicazione
di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti, ai sensi dell’art.
5, comma 3, dello Statuto del Fondo.
14.2. Il mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di due trimestri, ove non sia stata chiesta e concordata la pianificazione del pagamento, comporta l’esclusione degli associati.
PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO
ART. 15
15.1. Le prestazioni sanitarie ed i contributi economici erogati dal Fondo hanno carattere integrativo del Servizio Sanitario Nazionale/ Servizi Sanitari Regionali e vengono riconosciuti
agli iscritti sulla base di idonea documentazione per prestazioni mediche rilasciata da medici
abilitati all’esercizio della professione o da strutture sanitarie autorizzate ed operanti in qualsiasi parte del mondo. Tutta la documentazione sanitaria, se redatta in lingua straniera,dovrà
essere corredata da traduzione in lingua italiana o inglese.
Tutti i massimali annui di rimborso, si intendono rapportati alle quote mensili dei contributi
dovuti e versati nell’anno solare.
15.2. VISITE SPECIALISTICHE
a) In tutti i casi in cui la visita specialistica cui si è sottoposto l’iscritto determini a suo carico la corresponsione di un ticket - previsto dalla normativa nazionale o regionale - il Fondo
rimborsa integralmente il costo del ticket stesso.
b) Nei casi invece in cui la visita specialistica sia effettuata in regime di libera professione
intramuraria o in centri privati non accreditati con il S.S.N. o in studi professionali, il Fondo
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riconosce il 50% delle spese documentate sostenute.
Non sono ammesse al rimborso le visite per le certificazioni mediche a pagamento.
I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 750 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare).
15.3. ANALISI DI LABORATORIO
a) In tutti i casi in cui l’effettuazione delle analisi di laboratorio prescritte abbia determinato
a carico dell’iscritto la corresponsione di un ticket – previsto dalla normativa nazionale o
regionale - il Fondo rimborsa integralmente il costo del ticket stesso.
b) Qualora invece le analisi abbiano determinato il pagamento a carico dell’iscritto, il Fondo:
1. ammette a rimborso solo le analisi connesse ad un ricovero con intervento chirurgico purché effettuate nei 30 giorni precedenti o successivi all’intervento stesso;
2. riconosce il 55% delle spese documentate sostenute.
Per analisi di laboratorio, di cui alla lett.b) del precedente comma, si intendono tutte le analisi, gli esami e le indagini cliniche connesse al ricovero con l’intervento chirurgico.
I rimborsi avvengono fino ad massimo di 500 Euro per anno solare e per ciascuna persona
fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare)
15.4. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
a) Per tutte le prestazioni di diagnostica per immagini effettuate tramite
S.S.N. e che abbiano determinato a carico dell’iscritto – ai sensi della normativa nazionale o
regionale – il pagamento di un ticket, il Fondo rimborsa integralmente il costo del ticket stesso.
b) Nei casi invece in cui gli esami di diagnostica per immagini vengano effettuati in regime
di libera professione intramuraria o in strutture private non accreditate con il S.S.N., il Fondo:
1. ammette a rimborso solo gli esami qui di seguito specificatamente indicati e cioè: angiocardioscintigrafia, scintigrafia ossea-artic. segm. polifasica, scintigrafia con antic. monoclonali, MOC total body, radiologia interventistica, TAC total body, TAC total body e pelvica, risonanza magnetica nucleare.
2. ammette a rimborso le mammografie e tutti i tipi di ecografie
3. riconosce il 55% delle spese documentate sostenute.
I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 500 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare), fatto salvo le mammografie e tutti i tipi
di ecografia per i quali il limite per anno solare è ridotto a 200 Euro per persona iscritta.
15.5 RICOVERI OSPEDALIERI PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Nel caso l’iscritto debba sottoporsi ad un “Grande Intervento Chirurgico” – definendosi come
tale uno degli interventi riportati nell’Allegato (A) a questo Regolamento – il Fondo interviene come segue:
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A) Ricoveri S.S.N.: all’iscritto, o familiare iscritto, che scelga di sottoporsi all’intervento
presso una struttura sanitaria pubblica o struttura accreditata senza richiedere il regime di
libera professione intramuraria e/o il maggior confort alberghiero – e che pertanto non sostie-
ne alcuna spesa e non presenta alcuna richiesta di rimborso – il Fondo riconosce una diaria
giornaliera di 75 Euro per ogni giorno di ricovero, con un massimo di 180 giorni nel corso
dell’anno solare.
B) Ricoveri “privati”: se invece il Grande Intervento Chirurgico viene eseguito in struttura
pubblica ma in regime di libera professione intramuraria (reparto solventi) oppure in strutture private accreditate o non accreditate con il S.S.N., il Fondo rimborsa l’80% delle spese
mediche documentate e sostenute.
I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 50.000 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare).
Nel caso di Grandi Interventi Chirurgici da effettuare presso reparti solventi oppure strutture
sanitarie private, l’iscritto può avvalersi della procedura di “Anticipazione delle spese a carico di FASCHIM” prevista dall’art. 17 - Modalità di rimborso.
15.6. ALTRI RICOVERI OSPEDALIERI
A) RICOVERI S.S.N.
1) In tutti i casi di ricovero, che comportino almeno 3 pernottamenti, presso una struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata senza richiedere il regime di libera professione intramuraria – e pertanto nel caso che non venga richiesto alcun rimborso di spesa – il Fondo riconosce le seguenti diarie:
all’iscritto (associato):
a) nel caso di ricovero per intervento chirurgico, (inclusi interventi chirurgici connessi a
parto o infortunio ) sono riconosciuti
- euro 50,00 giornalieri per i primi 10 giorni
- euro 25,00 a partire dall’undicesimo giorno,
b) nel caso di ricovero senza intervento chirurgico, (inclusi parto naturale o ricovero per
infortunio senza intervento) la diaria giornaliera è di euro 25 dal primo giorno;
al componente del nucleo familiare è riconosciuta una diaria di euro 15 giornalieri con o
senza intervento chirurgico.
2) In caso di ricoveri con intervento chirurgico, effettuati in regime di “day surgery/day hospital chirurgico”, cioè con dimissione del paziente in giornata, oppure dopo un solo pernottamento, la diaria riconosciuta è di :
-euro 100,00 per il ricovero dell’iscritto;
-euro 50,00 per il ricovero del componente del nucleo familiare.
I ricoveri senza interventi chirurgici, ovvero senza pernottamenti di almeno 3 notti, non
danno luogo al rimborso di alcuna diaria.
3) in caso di ricorso a regime di day surgery/ day hospital chirurgico per cure odontoiatriche,
la diaria non è dovuta.
B) RICOVERI “PRIVATI”:
Nel caso di ricovero presso “reparto solventi” di una struttura pubblica o privata accreditata
oppure in strutture private, il Fondo rimborsa il 50% delle spese mediche documentate e
sostenute .
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I casi di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri non sono ammessi al rimborso.
Non sono considerate strutture private di ricovero – ai fini del rimborso del 50% delle spese
sostenute – le case di soggiorno e convalescenza, gli stabilimenti termali, le strutture per il
benessere e le strutture di lungo-degenza.
Così come non si intende “ricovero” (e quindi non è ammesso al rimborso) l’intervento effettuato in regime ambulatoriale, fatte salve le terapie oncologiche.
I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 25.000 Euro per anno solare e per ciascuna persona fisica iscritta a FASCHIM (lavoratore o familiare),
15.7. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Nel caso di visite e cure odontoiatriche effettuate presso centri privati non accreditati col
S.S.N., il Fondo rimborsa il 50% delle spese documentate e sostenute.
Per le prestazioni di odontoiatria effettuate tramite S.S.N. e che abbiano determinato a carico dell’iscritto – ai sensi della normativa nazionale o regionale – il pagamento di un ticket
sanitario, il Fondo rimborsa il costo del ticket e il 50 % delle spese eccedenti non riconosciute
dal S.S.N.
Le protesi ortodontiche ed i bites sono rimborsabili se applicati ad assistiti di età inferiore ai
14 anni.
I rimborsi avvengono fino ad un massimo di 250 Euro per anno solare e per ciascuna persona iscritta (lavoratore o familiare).
ART. 16
CARENZA
Tutte le prestazioni indicate come rimborsabili all’articolo 15 vengono riconosciute dal
Fondo all’iscritto se effettuate a partire dal 3° mese dopo l’iscrizione a FASCHIM ed in presenza di regolare versamento dei contributi.
ART. 17
MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI-ANTICIPI
17.1. L’iscritto può presentare mensilmente domanda di rimborso delle prestazioni ricevute
utilizzando l’apposito modulo prestampato denominato “Domanda di rimborso”.
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17.2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto; al modulo devono sempre essere allegati in originale:
- i documenti di spesa fiscalmente validi a termini di legge – e cioè le fatture, le ricevute sanitarie e le attestazioni di spesa emesse dalle Aziende sanitarie locali – che indichino in modo
leggibile il nome e cognome dell’assistito, la descrizione della prestazione o del servizio
reso, la spesa sostenuta e la data di emissione;
- per il caso di ricovero: la copia, rilasciata dall’ospedale/istituto di cura/clinica e da quest’ultimo debitamente timbrata, delle cartelle cliniche complete in ogni loro parte (anamnesi, diario clinico, referti ecc.)
- per le cure dentarie: l’apposito modulo compilato dal medico odontoiatra con l’elenco dettagliato delle prestazioni effettuate.
17.3. L’iscritto è tenuto a comunicare se le spese di cui richiede il rimborso sono dovute ad
eventi causati da responsabilità di un terzo o sono coperte – anche parzialmente – da un’assicurazione privata di rimborso delle spese mediche e resta responsabile nei confronti del
Fondo per i casi che possono configurare un indebito arricchimento.
17.4. E’ facoltà di FASCHIM e dei suoi incaricati di richiedere all’iscritto – prima di procedere al rimborso – ogni altra documentazione anche medica eventualmente ritenuta necessaria, come pure di procedere a visite di controllo, anche in corso di ricovero.
17.5. La documentazione originale di spesa verrà successivamente restituita dal Fondo. La
documentazione medico sanitaria potrà essere restituita a richiesta e con spese di invio a carico dell’iscritto.
17.6. Qualora l’iscritto – od un suo familiare – debba sottoporsi ad un Grande Intervento
Chirurgico, può richiedere a FASCHIM un anticipo delle spese preventivate dall’Istituto di
cura per l’intervento, allegando alla richiesta la diagnosi ed il preventivo di spesa di massima
rilasciato dall’Istituto di cura. Se la prestazione è certamente rimborsabile, FASCHIM provvederà ad anticipare la spesa all’iscritto nei limiti del 50% del massimale rimborsabile.
17.7. Se le prestazioni sono state fatturate all’iscritto in una valuta diversa dall’Euro, il rimborso verrà effettuato al cambio della Borsa di Milano del giorno in cui le spese sono state
fatturate.
PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO
ART. 18
18.1. Fermi restando i limiti indicati negli articoli precedenti, non rientrano comunque nelle
prestazioni riconosciute dal Fondo e non danno, pertanto, diritto all’assistenza:
- la medicina alternativa;
- le cure e gli interventi di carattere estetico, salvo se ricostruttive e certificate da una struttura pubblica;
- gli infortuni avvenuti in concomitanza con la partecipazione dell’iscritto a competizioni
sportive non di carattere amatoriale;
- le infermità mentali non derivate da sindromi organiche ed i trattamenti per problemi psichiatrici o psicologici;
- i trattamenti finalizzati al benessere psico-fisico.
- gli interventi chirurgici effettuati in regime ambulatoriale
18.2. L’iscritto, unitamente ai giustificativi delle spese sostenute, è tenuto a presentare la
documentazione medica necessaria per la qualificazione delle prestazioni di cui chiede il rimborso. Il Fondo, procederà al rimborso in relazione a quanto previsto al comma precedente e
alle relative precisazioni riportate in appendice al Regolamento.
18.3. L’iscritto a FASCHIM decade dal diritto al rimborso se la richiesta di rimborso non
viene trasmessa nel limite massimo di 3 mesi dalla data di erogazione della prestazione indicata sui giustificativi di spesa.
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ART. 19
CALL CENTER INFORMATIVO E SITO INTERNET
19.1. I lavoratori iscritti, i loro familiari purchè anch’essi iscritti ed i lavoratori che non
sono ancora iscritti pur avendone il diritto ai sensi dell’art. 2.1 del presente
Regolamento, hanno accesso ad un Call Center informativo operante nei giorni da lunedì
a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00
19.2. Il Call Center dà informazioni ed assistenza completa sul Fondo, sulle sue procedure ed i servizi che offre.
Oltre che per specifiche informazioni riguardanti la posizione dell’iscritto, ci si può
rivolgere al Call Center per ottenere informazioni e chiarimenti su:
- il funzionamento del Fondo;
- i diritti che il Fondo riconosce agli iscritti ed il modo per avvalersene;
- il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale
- i diritti dell’iscritto nei confronti del S.S.N. ed il modo per avvalersene;
- le prestazioni soggette a ticket ed esenzioni soggettive od oggettive;
- quali sono le strutture pubbliche e private accreditate nel territorio di interesse;
- l’assistenza nella scelta della struttura pubblica o privata più adatta al trattamento di
specifiche patologie;
- indicazioni di gradimento eventualmente comunicate dagli iscritti che abbiano avuto
precedente esperienza di uso delle strutture sanitarie;
- le modalità di utilizzo dei servizi forniti attraverso il Sito www.faschim.it
(Help Desk)
19.3. Il Call Center fornisce anche informazioni sulle convenzioni dirette o indirette progressivamente messe a disposizione degli iscritti.
TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO DAL
PRESENTE REGOLAMENTO NON È RIMBORSABILE.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI
TIPO DI
PRESTAZIONE
Visite
Specialistiche
RIMBORSI
REGIME
PRIVATO
(% rimborsabile)
TICKET
50% importo
fattura
100%
NOTE
DEGENZA
OSPEDALIERA MASSIMALI (1)
PUBBLICO
750 euro
tranne
certificazioni
Analisi
Laboratorio
55% importo
fattura
100% (2)
500 euro
in regime privato
vengono
rimborsate se
connesse ad un
intervento
chirurgico ed
effettuate da 30 gg
prima a 30 gg dopo
lo stesso.
Diagnostica
per immagini
55% importo
fattura
100% (3)
500 euro
Vedi nota 3
Mammografia
55% importo
fattura
100%
200 euro
Ricoveri
50% importo
Ospedalieri
in regime
fattura
ordinario e D. S.
100%
Ecografia
Grandi
Interventi
Chirurgici
80% importo
fattura
Odontoiatria
50% importo
fattura
100%
Diaria fino ad
un massimo di
180 gg (4)
25.000 euro
Diaria: 75 euro
fino ad un
massimo di
180 gg (5)
50.000 euro
vedi elenco all.
al regolamento
250 euro
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NOTE
1) Massimali – Il massimale è riferito ad ogni iscritto, lavoratore o componente del nucleo familiare,
per anno solare.
2) Il rimborso per il Ticket afferente alle analisi di laboratorio si intende riferito anche ad analisi non
connesse ad interventi.
3) Diagnostica per immagini –
• Nel caso di ricorso a strutture pubbliche, tutte le prestazioni di Diagnostica per immagini sono riconosciute, con il rimborso del 100% del ticket.
• Nel caso di ricorso a strutture private sono riconosciuti esclusivamente i seguenti esami:
angiocardioscintigrafia
scintigrafia ossea-artic. segm. polifasica
scintigrafia con antic. monoclonali
MOC total body
radiologia interventistica
TAC total body
TAC total body e pelvica
risonanza magnetica
4) Diaria: vedi art.15.6 del presente Regolamento
5) Il limite di 180 giorni è da riconoscere distintamente da quello previsto per gli interventi/ricoveri
ospedalieri in regime ordinario.
N.B. LA CARENZA È SEMPRE DI 90 GIORNI.
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Denominazione
COLLO
Fistole e cisti congenite del collo, asportazione di
Fistole esofago-tracheale, intervento per
Paratiroidectomia totale
Tiroidectomia totale, qualsiasi via di accesso
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale bilaterale
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale monolaterale
Tiroidectomia parziale solo per patologia neoplastica maligna
MAMMELLA
Quadrantectomia con linfoadenectomie associate
Ricostruzione mammaria postmastectomia radicale o semplice totale per cancro, comprensivo di protesi
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate
Mastectomia semplice totale con eventuali linfoadenectomie
Rimozione ed eventuale sostituzione di protesi mammaria precedentemente impiantata dopo mastectomia per
cancro, comprensivo di protesi
ESOFAGO
Diverticoli dell’esofago cervicale, intervento per
Diverticoli dell’esofago toracico, intervento per
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, con linfoadenectomia
Esofago cervicale, resezione con esofagostomia
Esofago, resezione parziale con esofagostomia
Esofagogastrectomia totale per via toracolaparotomica ed eventuale linfoadenectomia
Esofago-gastroplastica, esofago-digiunoplastica, esofagocolonplastica, sostitutiva o palliativa
Patologia maligna dell’esofago, interventi per
Atresia esofagea, trattamento completo
Megaesofago, intervento per
Megaesofago, reintervento per
Varici esofagee, intervento transtoracico o addominale
STOMACO-DUODENO
Dumping sindrome, interventi di riconversione per
Gastrectomia totale con linfoadenectomia
Gastrectomia parziale, con eventuale linfoadenectomia
Resezione gastroduodenale
Resezione gastrodigiunale per UPPO
Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
INTESTINO: Digiuno-Ileo-Colon-Retto-Ano
Morbo di Crohn, resezione intestinale per
By-pass gastrointestinali e intestinali per patologie maligne
By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologica
Colectomia totale con eventuale stomia
Colectomia totale con linfoadenectomia ed eventuale stomia
Confezionamento di ano artificiale, come unico intervento
Emicolectomia dex con linfoadenectomia
Emicolectomia sin con linfoadenectomia ed eventuale colostomia (Hartmann ed altre)
Megacolon, intervento per
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Megacolon, colostomia per
Colectomia segmentaria con eventuale stomia
Colectomia segmentaria con linfoadenectomia ed eventuale stomia
Procto-colectomia totale con pouch ileale
Procto-colectomia totale
Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale stomia
Retto, amputazione del, per neoplasia dell’ano, con linfoadenectomia inguinale bilaterale
Reinterventi addominali, di qualunque tipo, per ripetizioni di neoplasie comprese nel presente elenco
Amputazione addomino-perineale sec. Miles, trattamento completo
Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità
Atresia dell’ano: abbassamento addomino-perineale
Occlusione intestinale del neonato (qualunque tipo di intervento)
Piloro, stenosi congenita del
PERITONEO
Tumore retroperitoneale, exeresi di
FEGATO E VIE BILIARI
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica cava
Deconnessione azygos-portale per via addominale
Resezioni epatiche maggiori
Resezioni epatiche minori
Ascessi epatici, cisti epatiche di qualsiasi natura, angiomi cavernosi, intervento chirurgico per
Colecistostomia per neoplasie non resecabili
Coledoco-epatico-digiuno-duodenostomia con o senza colecistectomia
Coledoco-epatico-digiunostomia con o senza colecistectomia
Coledoco-epatico-duodenostomia con o senza colecistectomia
PANCREAS-MILZA
Derivazioni pancreatiche-Wirsung digestive
Cefaloduodenopancreasectomia compresa eventuale linfoadenectomia
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per
Pancreatectomia sin compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia
Pancreatectomia totale con eventuale linfoadenectomia
Pancreatine acuta, intervento demolitivo
Interventi per fistole pancreatiche conseguenti ad altri interventi
Splenectomia secondaria ad affezioni ematologiche
ORO-MAXILLO-FACCIALE
Massiccio facciale, intervento demolitivi per neoplasie maligne con svuotamento dell’orbita
Labbro e guancia, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento dell’alloggio sottomascellare
Lingua e pavimento orale, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale
Lingua, pavimento orale, ghiandole sottomascellari, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale
Mandibola, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale
Mascellare superiore, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale
Parotidectomia per neoplasie maligne
Maxillo-facciale, interventi di ricostruzione conseguenti a traumi (con esclusione fratture ossa nasali)
Labiopalatoschisi, intervento correttivo
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE
Resezione segmentaria polmonare tipica
Resezione segmentaria polmonare atipica
20 Cisti polmonari, asportazione di
Lobectomia, intervento di
Bilobectomia, intervento di
Resezione bronchiale con reimpianto
Pneumectomia, intervento di
Pleuro-pneumectomia, intervento di
Fistole esofago-bronchiali, intervento per
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi, intervento per
Pleurectomia per neoplasia maligna della pleura
Coste e sterno, interventi per neoplasie maligne
Trachea, resezione e plastica per neoplasie maligne
Timectomia
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico di
Mediastino, interventi per tumori e cisti del
Linfoadenectomia mediastinica
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
Correzione chirurgica malformazioni congenite cardiache e dei grossi vasi
Cardiochirurgia a cuore aperto per aneurismi e sostituzioni valvolari multiple in C.E.C.
Aneurismi aorta toracica e/o addominale, interventi per, con resezione ed eventuale trapianto
Aneurismi arterie viscerali e tronchi sovraortici, interventi per, con resezione ed eventuale trapianto
Aneurismi aorta addominale e tronchi sovraortici, intervento con posizionamento endovascolare di protesi
By-pass aorto-iliaco o aorto femorale, femoro-tibiale, femoro-femorale, femoro-popliteo, axillo-femorale
By-pass aorto-renale o aorto-mesenterico con eventuale TEA
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavio
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
By-pass aorto-coronarico singolo
By-pass aorto-coronarico multiplo
Angioplastica coronaria di singolo vaso con o senza trombolisi ed eventuale applicazione di stents
Angioplastica coronaria di vasi multipli con o senza trombolisi ed eventuale applicazione di stents
Sostituzione valvolare singola
Sostituzione valvolare multipla
Valvuloplastica cardiochirurgica
Commissurotomia per stenosi mitralica
Sezione e legatura del Dotto arterioso di Botallo
GINECOLOGIA
Eviscerazione pelvica
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia, con o senza plastica vaginale anteriore e/o posteriore
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono-bilaterale per via laparotomica o vaginale, con o senza plastica vaginale anteriore e/o posteriore
Tumori maligni vaginali, intervento radicale per, con o senza linfoadenectomia
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di
Fistole uretero-vaginali, vescicovaginali, rettovaginali, intervento per
Localizzazioni endometriosiche ad domino-pelviche-annessiali, intervento chirurgico demolitivi mono-bilaterale
per via laparotomica
Aplasia della vagina, ricostruzione per
NEUROCHIRURGIA
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
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UROLOGIA
RENE
Nefrectomia chirurgica o videolaparoscopiaca
Nefrectomia polare chirurgica o videolaparoscopica - Tumorectomia
Nefrectomia allargata (con linfoadenectomia) - surrenalectomia
Nefroureterectomia chirurgica o videolaparascopica - surrenalectomia
Pieloureteroplastica chirurgica, videolaparoscopica o percutanea
SURRENE
Surrecnalectomia per via laparotomica o laparoscopica
URETERE
Uretero-uretostomia
Resezione e ricostruzione dell'uretere
Ureterocistoneostomia
Ureterolitotomia chirurgica, videolaparoscopica o percutanea
VESCICA
Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia o uretero-ileo-cutaneostomia
Cistectomia totale con derivazione urinaria in neovescica
Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale o vescico-intestinale
Plastica antireflusso monolaterale
Plastica antireflusso bilaterale
PROSTATA
Adenomectomia prostatica transvescicale
Prostatectomia radicale con linfoadenectomia
URETRA
Uretrostomia perineale
Intervento per incontinenza (tutte le tecniche)
Resezione uretrale e uretroplastica anteriore
Resezione uretrale e uretroplastica posteriore
Uretroplastica con lembo
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APPENDICE AL REGOLAMENTO
Precisazioni in materia di prestazioni non riconosciute
di cui all’art. 18 del Regolamento
In relazione alle disposizioni in materia di prestazioni non riconosciute, di cui all’art.18 del
Regolamento, sono riportati, di seguito, i chiarimenti sulle diverse fattispecie di prestazioni sanitarie
non riconosciute dal Fondo ai fini del rimborso economico.
Allergologia: è riconosciuta soltanto la visita specialistica. Sono escluse le terapie, i medicinali, i vaccini e i relativi esami.
Dialisi: è esclusa dal riconoscimento in quanto trattasi di terapia. Anche considerando che sia effettuata
in ambito di ricovero, si precisa che il Regolamento riconosce i ricoveri senza intervento chirurgico
solo se comportanti almeno 3 notti di pernottamento.
Esami termografici: sono riconosciuti se connessi ad intervento chirurgico ed effettuati nei 30 gg
prima o dopo l’intervento stesso.
Infertilità/sterilità maschile e femminile: sono escluse la diagnostica, le terapie e gli interventi attinenti le patologie relative a infertilità e sterilità.
Iniezioni sclerosanti: non sono rimborsabili in quanto praticate nell’ambito di interventi a carattere
estetico,espressamente esclusi dall’art. 18.
Lenti e montature: non è previsto alcun rimborso.
Medicina del lavoro e medicina legale: trattasi di prestazioni escluse dall’ambito di intervento del
Fondo.
Medicinali: sono esclusi tutti i medicinali e i farmaci salvo che non siano somministrati nell’ambito di
ricoveri e ricompresi nella prestazione complessiva erogata dalla struttura sanitaria privata.
Medicina alternativa,omeopatia, etc… la medicina alternativa è espressamente esclusa dall’art.18;
l’omeopatia è da ricomprendere nell’ambito della medicina alternativa e pertanto non è riconosciuta
Medicina generica: sono rimborsabili soltanto le prestazioni mediche aventi esplicito carattere specialistico; pertanto le prestazioni di medicina generica sono escluse dal riconoscimento del Fondo.
Odontoiatria estetica: le spese sostenute per interventi odontoiatrici a carattere estetico non sono riconosciute in quanto rientranti nell’esclusione prevista dall’art.18.
Psicoterapia/psichiatria: sono escluse le visite e le terapie per problemi psichiatrici e psicologici.
Ricoveri in case di cura per benessere: l’art.18 esclude espressamente i ricoveri finalizzati al benessere psicofisico.
Terapie ambulatoriali e in day hospital: sono escluse tutte le terapie salvo le terapie oncologiche.
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Stampa Agnesotti - VT - Roma
www.tipografiagnesotti.it
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