Il contratto «incompleto»
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Il contratto «incompleto»
Contratti Il contratto «incompleto» Accade spesso, nella pratica degli affari, che il contratto concluso sia deliberatamente «incompleto»; è il caso, ad esempio, in cui le parti si sono riservate di determinare (d’accordo fra di loro), successivamente alla conclusione del contratto, il prezzo o la quantità di fornitura oggetto del contratto stesso; oppure hanno attribuito tale determinazione a un soggetto terzo esperto; oppure, ancora, hanno previsto che a una determinata scadenza si debba procedere a una nuova determinazione (revisione) - ad esempio - del prezzo, ecc. di Ezio Guerinoni - Università degli Studi di Milano - Studio Legale Guerinoni (Milano) Varie possono essere le ragioni per cui i contraenti si accordano sulla «conclusione» del contratto. Le principali cause di incompletezza del contratto sono, legate, alcune, alla sfera soggettiva dei contraenti e, altre, invece, all’operazione economica posta in essere dalle parti. Ragioni soggettive La razionalità limitata dei contraenti Con il termine razionalità limitata ci si riferisce, in generale, ai limiti cognitivi cui l’uomo è soggetto ed indica sia la necessaria incompletezza delle informazioni, sia i difetti inerenti il processo di elaborazione delle medesime. Essa è all’origine della impossibilità di prevedere e regolare tutte le contingenze. Poiché acquisire ed elaborare informazioni costa, non solo in termini di tempo ma anche di energia e di denaro, gli agenti umani preferiranno restringere i confini della loro ricerca per non incorrere in spese eccessive; preferi- 12 PMI n. 9/2006 ranno pertanto prendere decisioni fondandosi intenzionalmente su un campo di conoscenze più limitato di quello oggettivamente possibile. Ciò è razionale nella misura in cui una simile restrizione comporta risparmi superiori ai vantaggi che si sarebbero potuti ottenere con una ricerca più ampia. Non solo. Il concetto di razionalità limitata indica altresı̀ i limiti inerenti la capacità di elaborazione informazioni; una volta acquisite queste ultime, gli agenti umani non saranno in grado di elaborarle perfettamente - nemmeno se lo vogliono - poiché le capacità di calcolo, le capacità di prevedere ed valutare scenari, le capacità di compiere giudizi comparativi e cosı̀ via sono limitate. La tendenza dei contraenti a comportamenti opportunistici Con il termine opportunismo Williamson indica il «perseguire con astuzia finalità egoistiche»: rientrano, dunque, nella nozione tutte quelle forme sottili di inganno, quali la rivelazione incompleta o distorta di informa- zioni e, più in generale, il travisamento o il distorcimento della realtà, operate al fine di raggiungere i propri fini. In questo senso l’opportunismo è una delle principali cause dello stato di incertezza in cui gli agenti economici sono chiamati ad operare. Se non esistessero limiti cognitivi e propensioni egoistiche, probabilmente molti dei problemi che i contratti si trovano a dover affrontare a causa dell’incertezza potrebbero essere risolti senza troppe difficoltà. Infatti, se non esistesse, in ipotesi, la razionalità limitata, non sorgerebbero mai problemi di esecuzione del contratto; sarebbe possibile concludere contratti onnicomprensivi in grado di prevedere e disciplinare dettagliatamente ogni possibile evento che si presenti nel corso del rapporto. Tutte le questioni rilevanti per le parti sarebbero efficacemente risolte ex ante, predisponendo le clausole più opportune. Un problema di incompletezza del contratto non sarebbe nemmeno configurabile. Similmente, se gli agenti umani non fossero dediti all’opportunismo - vale a dire, se le promesse fossero automaticamente mantenute - non sorgerebbero mai problemi di esecuzione: le difficoltà create da eventuali lacune contrattuali, infatti, potrebbero essere agevolmente superate facendo ricorso ex ante ad una clausola generale; con questa che si assume essere ad applicazione automatica - le parti potrebbero garantire una esecuzione del contratto tale da massimizzare il profitto congiunto nonché un comportamento cor- Contratti retto in occasione di eventuali rinnovi contrattuali. Ragioni oggettive La «complessità» del contratto (e del rapporto contrattuale) Un contratto è complesso, una relazione contrattuale problematica - per utilizzare espressioni ricorrenti nella letteratura straniera - quando non solo essa si protrae nel tempo, ma anche quando siano presenti i c.d. investimenti specifici e si consideri la possibilità dell’acuirsi del rischio di comportamenti opportunistici e dei problemi nascenti dalla razionalità limitata dei contraenti. Tutti questi elementi sono fra loro collegati intorno a quello della durata. La complessità del contratto, tuttavia, costituisce carattere peculiare e autonomo di una serie di contratti. Si pensi, ad esempio, a una operazione di leveraged buy-out, in cui il finanziamento concesso per l’acquisto di una società o di beni aziendali viene rimborsato attraverso gli utili prodotti dalla società acquisita o dalla cessione di alcuni beni; si pensi, ancora, a un contratto di project financing, ove un finanziamento è concesso per la realizzazione di un determinato progetto e si prevede non solo che il rimborso del capitale sia condizionato alla redditività futura che può derivare dal progetto, ma anche che il finanziatore presti ulteriori servizi ed eserciti penetranti poteri di controllo sull’esecuzione del progetto stesso. La lista potrebbe allungarsi. Si può pensare, ad esempio, ai con- tratti di somministrazione, specie quelli riguardanti le energie, materie prime o derivati e prodotti agricoli; ai contratti volti alla costruzione di grandi complessi industriali, minerari, agricoli e immobiliari (specialmente con riguardo ai contratti denominati «chiavi in mano»); ai contratti di appalti (pubblici e privati); a quelli di assistenza tecnica, di engineering, di know-how; ancora, ai contratti di gestione per conto terzi (specie di miniere, di imprese industriali e agricole); ai contratti di concessione di sfruttamento; ai contratti di raffineria; ancora, ai contratti fra imprese per un’attività congiunta di una certa durata (tutti i tipi di joint-ventures). Tali contratti, indipendentemente dal ricorrere dei caratteri sopra indicati (lunga durata, presenza di investimenti specifici, razionalità limitata dei contraenti e possibilità di loro comportamenti opportunistici) sono di per sé complessi in quanto attengono a operazioni economiche complesse; in questi contratti, l’individuazione delle rispettive obbligazioni e della loro precisa portata può presentarsi più difficile rispetto a contratti in cui si realizza uno scambio immediato o a contratti, anche di lunga durata, in cui, per tutte le peculiarità proprie e delle parti e delle loro rispettive obbligazioni e, infine, della realtà spaziale e temporale nella quale trova esecuzione il contratto, non risulta difficile una precisa e definitiva individuazione delle reciproche obbligazioni. Questi contratti si rinvengono soprattutto quando le parti stipulanti non si limitano a convenire il semplice scambio di un determinato bene o servizio a fronte del corrispettivo convenuto. A seconda del settore in cui operano le imprese coinvolte, il contratto, o - come talvolta accade una serie di contratti fra loro collegati, può prevedere, oltre, ad esempio, alla realizzazione di un determinato stabilimento, anche la prestazione del know how riguardante non solo il funzionamento dell’impianto, ma anche la produzione e la commercializzazione successiva dei beni che vi saranno prodotti. Di questi rapporti contrattuali di particolare complessità si possono individuare le principali caratteristiche: a) si tratta, innanzitutto, di contratti di durata molto lunga. È evidente che maggiore è la durata dei rapporti commerciali, maggiore è il rischio di un mutamento delle circostanze; b) spesso si tratta di contratti collegati: tale collegamento, peraltro, non è solo volto a realizzare una complessa unitaria operazione economica, ma spesso è invece volto a istituire una ampia relazione d’affari fra le parti, volta a proseguire stabilmente per lungo tempo; c) proprio per questa ultima caratteristica, i tipi di controversie che possono sorgere fra i contraenti riguardano sempre più spesso le questioni attinenti alle politiche di gestione e ai problemi nascenti dal mutamento delle circostanze sopravvenuto alla conclusione del contratto: in questo senso, non rileva tanto il semplice scambio di prestazioni, quanto l’adempimento a obblighi di collaborazione e cooperazione in vista della realizzazione della operazione economica posta in PMI n. 9/2006 13 Contratti essere dalle parti; d) si tratta, infine, di contratti che presentano peculiarità che li rendono difficilmente risolvibili o la cui risoluzione può comportare per ambo le parti costi e oneri maggiori di quelli derivanti dal mantenimento (a condizioni variate) dell’originario accordo: ciò può essere dovuto a ragioni politiche (si pensi, per esempio, al caso di contratti di somministrazione di petrolio tra paesi legati da vincoli di solidarietà politica o religiosa) o a ragioni economiche (in un mercato oligopolistico, per esempio, non sempre è facile la ricerca di un nuovo partner; la risoluzione di un contratto potrebbe comportare effetti negativi anche sull’esecuzione dei contratti collegati; la risoluzione del rapporto contrattuale comporterebbe la perdita del know-how acquisito). La lunga durata del rapporto contrattuale Un elemento che può «complicare» un rapporto contrattuale è dato dalla sua durata. Spesso la durata di un contratto trova la sua ragione nella necessità di salvaguardare gli investimenti specifici (sui quali si veda il paragrafo successivo) che le parti (o almeno una di esse) si ripropongono di effettuare. I contratti di durata possono essere in prima battuta identificati con i contratti ad esecuzione continuata o periodica di cui è parola nel codice civile (artt. 1360, 1373, 1458, 1467). Peraltro, è possibile e utile, per meglio comprendere l’interrelazione fra contratto e tempo, procedere a una tripartizione fra (a) 14 PMI n. 9/2006 contratti ad esecuzione istantanea (es. vendita ex art. 1376 c.c.), (b) contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia contratti di durata (es. somministrazione), (c) contratti ad esecuzione prolungata (es. appalto). Il codice disciplina in generale i contratti ad esecuzione continuata o periodica preoccupandosi soltanto di sancire la irretroattività degli effetti di eventi che sciolgono il contratto (avveramento della condizione risolutiva, esercizio del recesso convenzionale, risoluzione). Un problema di gestione del rapporto in seguito al mutamento delle circostanze si pone sia per i contratti di durata (cfr. art. 1467), sia per i contratti ad esecuzione differita (cfr. ancora art. 1467), nonché per i contratti ad esecuzione prolungata (lo dimostra l’art. 1664 con riferimento al contratto di appalto). L’unica categoria contrattuale estranea a tale problematica è quella dei contratti ad esecuzione istantanea ed immediata (es. vendita ad effetti reali immediati). La presenza di investimenti specifici Con il termine «investimenti specifici» o «investimenti idiosincratici» (relation specific investments o idiosincratic investments) si fa riferimento a quegli investimenti durevoli che le parti effettuano in relazione ad una determinata operazione economica, il cui valore (costoopportunità) in impieghi alternativi, o per un utilizzatore alternativo, è inferiore a quello che l’investimento ha nell’uso speci- fico che ne viene fatto; da ciò deriva l’interesse delle parti alla continuità del rapporto, dal momento che, se esso dovesse per qualche motivo avere termine, i valori economici investiti ne risulterebbero sacrificati. La presenza di investimenti specifici comporta che la relazione fra due soggetti si presenti come una sorta di monopolio bilaterale. Effettuati gli investimenti specifici, infatti, ciascuna parte è fortemente dipendente dall’altra, dal momento che, se la relazione dovesse interrompersi, essa subirebbe come perdita gli investimenti specifici non trasferibili, per definizione, verso altri usi (c.d. lock-in effect). Si pensi, ad esempio, ai contratti di fornitura di impianti «chiavi in mano». In questi casi, il fornitore sarà indotto dal compratore ad acquistare beni capitali specializzati, specifici rispetto al contratto. Nella misura in cui il valore che tali beni assumono in impieghi alternativi è, per definizione, molto inferiore al valore che essi hanno nell’impiego specifico cui sono destinati, il fornitore è «prigioniero» del contratto; ossia, egli non può sciogliersi da questo senza subire delle perdite economiche rilevanti. Ma anche il compratore è, a sua volta, «prigioniero» del contratto poiché egli non può ottenere lo stesso bene da un altro fornitore senza incorrere in costi elevati. Gli stessi problemi si hanno, oltre che per il capitale fisico, anche per gli investimenti che il fornitore normalmente effettua in capitale umano specializzato; ne sono esempi l’assunzione di manodopera specializzata, non facilmente impiegabile in altre Contratti attività, o l’apprendimento di tecniche e conoscenze apposite da parte del personale già impiegato. In tutti questi casi il fornitore ed il compratore possono trarre beneficio dagli investimenti effettuati solo fino a quando dura il loro rapporto. È dunque evidente l’interesse di entrambi a tenere in vita il contratto il più a lungo possibile, risolvendo tutte quelle questioni, cui i mutamenti di circostanze possono dare luogo, attraverso successivi adattamenti e rinnovi. D’altra parte, data la situazione di monopolio bilaterale in cui le parti si vengono a trovare, il processo di adattamento del contratto va incontro quasi sempre a dei problemi; infatti, sia il compratore che il fornitore si trovano in una posizione strategicamente favorevole che consente loro di appropriarsi di guadagni aggiuntivi ogni volta che la controparte avanza una proposta di aggiustamento del contratto. Il contratto relazionale Per contratto relazionale si intende quel contratto che involve non solo uno scambio, ma anche una relazione fra i contraenti; ad esso si contrappone il contratto che comporta, invece, uno scambio isolato, non effettuato nell’ambito di una relazione fra le parti. Una delle peculiari caratteristiche del contratto relazionale è quella di articolarsi in rapporti a lungo termine (long - term contract). Diverse sono le modalità con le quali le parti provvedono a formulare i contratti al fine, presen- te in qualsiasi forma di scambio, di pianificare il futuro. Nelle transazioni isolate le parti mirano, soprattutto ed innanzitutto, a specificare l’oggetto delle rispettive prestazioni, il prezzo da un lato e il bene o il servizio scambiati dall’altro. Esse tendono, con il solo limite di ciò che non si può prevedere, ad anticipare ogni possibile evenienza ed i suoi effetti. Quando invece il contratto comporta l’instaurarsi fra le parti di una relazione, i contraenti cercano di fissare anche (e soprattutto) le procedure che dovranno seguire per risolvere eventuali conflitti che tra esse abbiano a verificarsi. Ciò perché le disposizioni pattizie sono (tendenzialmente) incomplete ed è necessario, dunque, stabilire attraverso quali tecniche saranno nel futuro determinate le condizioni dello scambio. L’incompletezza è necessaria alle parti per introdurre nella relazione quella flessibilità necessaria affinché il contratto possa continuamente adeguarsi al mutare delle circostanze, specie in contesti socioeconomici caratterizzati da veloci cambiamenti. La nozione di contratto relazionale è utile per sottolineare il particolare approccio a determinati contratti; ci si allontana cosı̀ dall’idea di contratto caratterizzata da uno scambio istantaneo e ci si avvicina, invece, all’idea di contratto come cooperazione. A differenza di quanto accade in uno scambio isolato, dove il buon esito dell’affare non dipende dalla cooperazione fra le parti, in uno scambio relazionale è necessaria per la riuscita dell’operazione la collaborazione tra le parti, a cominciare dallo stesso momento in cui sia necessario procedere alla programmazione: ruolo essenziale viene svolto dalla fiducia. Non manca - peraltro - nel nostro sistema una figura che potrebbe essere accostata a quella dei contratti relazionali con riguardo all’aspetto della durata e a quello della collaborazione che la relazione contrattuale comporta: il riferimento è alla categoria concettuale dei contratti con comunione di scopo, definiti anche plurilaterali, di collaborazione o associativi. Di «scopo comune» con riferimento ai contratti si parla innanzitutto nel codice civile. L’art. 1420 c.c., rubricato «Nullità del contratto plurilaterale», stabilisce che nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Analoga prescrizione presenta il codice con riguardo alle ipotesi di annullabilità (art. 1446), di risoluzione per inadempimento (art. 1459) e per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1466). Nei contratti con comunione di scopo - si è rilevato - «la prestazioni di un contraente non va a vantaggio solo degli altri, ma anche del contraente stesso che la compie», con la conseguenza che «[m]entre nei contratti di scambio la prestazione di ciascuna parte soddisfa l’interesse solo dell’altra, e costituisce solo un sacrificio per chi la compie, [nei PMI n. 9/2006 15 Contratti contratti con comunione di scopo] tale prestazione finisce con il tornare a vantaggio anche di chi la compie, indirettamente o direttamente» (Belvedere). Peraltro, sebbene il Codice, negli articoli prima richiamati, menzioni il contratto plurilaterale, non è possibile identificare i contratti con comunione di scopo con i contratti con più di due parti: infatti, quella di contratto plurilaterale è nozione più ampia (si veda art. 1321 c.c.) in cui può ricorrere o meno la comunanza di scopo. Gli articoli in questione disciplinano solo una sottospecie di contratti plurilaterali: i contratti plurilaterali con comunione di scopo. Nei contratti relazionali il vincolo di affinità tra stipulanti è la conseguenza immediata del regolamento di interessi uniformi, senza il quale ogni relazione contrattuale verrebbe meno. La difficoltà maggiore per coloro i quali si apprestano a concludere un long - term contract è rap- 16 PMI n. 9/2006 presentata soprattutto dalla problematicità di descrivere nel dettaglio prestazioni che dovranno essere eseguite soltanto in un futuro non prossimo. L’ulteriore caratteristica del contratto relazionale, in funzione di quanto sopra detto, è dunque la flessibilità, soprattutto nella fase dell’esecuzione dell’accordo. Flessibilità che può interessare tutti gli aspetti dell’obbligazione, dall’oggetto, alle modalità di adempimento, all’ingerenza di altre parti, ecc. Non è difficile individuare alcune forme contrattuali che possono essere ricondotte a questa categoria e che sono ormai in uso anche nel nostro Paese: si pensi, ad esempio, a contratti di joint venture, net - works, business group, trust, ecc. La struttura relazionale del contratto è, inoltre, preponderante in tutta la materia societaria, nelle relazioni di franchising, nei contratti di fornitura a lungo termine, nei rapporti di finanziamento. Una alternativa al contratto relazionale - con riguardo al risultato economico ottenibile - è l’integrazione verticale di attività potenzialmente separabili, come la produzione e la distribuzione. Un’impresa integrata assume su di sé tutti i costi e i vantaggi delle due attività e può ricorrere a livelli di input ottimali sia nell’ambito produttivo sia in quello distributivo, cosı̀ da massimizzare nel complesso i profitti. In molti settori commerciali, tuttavia, l’integrazione verticale può non essere una valida soluzione. Si pensi, ad esempio, ad un’industria in cui la produzione e la distribuzione siano entrambe occupazioni altamente specializzate che, dunque, sono svolte in modo più efficiente da imprese separate. In questo caso le due società dovranno cercare di pervenire ad un accordo che consenta la collaborazione tra le due attività, per massimizzare i profitti.