Tassazione degli esodi incentivati Circolare dell`Agenzia
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Tassazione degli esodi incentivati Circolare dell`Agenzia
F ederazione I taliana S indacale A ssicurazioni C redito Federazione Nazionale – Segreteria Nazionale Via Vicenza 5/a – 00185 Roma Tel. 06-448841Fax 06-4462587 Web: www.fisac.it – e-mail : [email protected] Nota informativa urgente per le Segreterie regionali e provinciali e per i Coordinamenti aziendali Tassazione degli esodi incentivati Circolare dell’Agenzia delle Entrate1 oggetto: Circolare n.62/E dell’Agenzia delle Entrate Alla fine del mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare nella quale ha definitivamente chiarito la posizione del Fisco Italiano in merito alle sentenze della Corte di giustizia Europea ( ultima in ordine di tempo quella emessa il 16 gennaio 2008 in due procedimenti riuniti 2) sul Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all’esodo. Come è noto il trattamento fiscale di favore è stato abrogato dal D.L n.223 del 4 luglio 2006 ( legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248). Ci risulta che in questi giorni altre OO.SS si stanno dedicando ad un continuo “pressing” sui lavoratori in esodo, promettendo informazioni e patrocinio legale gratuito. Ci pare necessario fornirvi i necessari ragguagli facendo il punto sulla situazione attuale e pregandovi di agire per evitare interpretazioni errate e proselitismo tra i nostri iscritti. Riepiloghiamo perciò la questione: Con la Sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto discriminatoria e pertanto contraria alle direttive comunitarie la normativa italiana di cui all’art. 19 comma 4 bis del DPR 9 17/86 e successive modificazioni (Testo Unico delle imposte sui redditi). La norma, abrogata dal D.L. 223, prevede che, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR nei casi di contribuenti donne di età superiore ai 50 anni e contribuenti uomini di età superiore ai 55 anni. La discriminazione secondo la Corte consiste nella diversa età prevista per i due sessi e 1 Circolare n.62/E dell’Agenzia delle Entrate 2 Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07 1 pertanto anche i lavoratori uomini che hanno cessato il rapporto di lavoro in età compresa tra i 50 anni compiuti e i 55 anni hanno diritto alla riduzione delle imposte. La sentenza ha effetto su tutti gli incentivi erogati da non più di 48 mesi prima della data della sentenza, conseguentemente tutti coloro che si trovano nella situazione di cui sopra hanno il diritto di chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di imposta in eccedenza rispetto al dovuto. Con la Circolare n.62/E l’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2008 Ha preso atto di quanto statuito dalla Corte di giustizia stabilendo che deve essere applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina ( abrogata dal DL 4 luglio 2006) che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 20063. Ciò posto l’agenzia delle Entrate invita gli Uffici a riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente nella materia in recupero della maggiore tassazione e, se ne ricorrono i presupposti, a provvedere, se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto, al relativo abbandono secondo le modalità di rito. L’Ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, prende motivata posizione anche sulle spese di giudizio e fornisce al Giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici. In sostanza con la circolare della Agenzia delle Entrate si chiude il contenzioso che aveva contrastato le richieste di recupero della maggiore tassazione. Il contenzioso, aperto dalla sentenza della Corte nel 2005, aveva avuto presso le Commissione tributarie risultato non univoco, nè nell’esito a favore del ricorrente, né, in caso di decisione positiva, sulla misura del rimborso. Ferma restando la necessità che chi aveva già iniziato il procedimento di sollecitare in quella sede il riconoscimento della nuova decisione del fisco, che dovrebbe ritirarsi liquidando l’importo, per chi non aveva ancora avviato l’iter, prescrizione permettendo, è sufficiente la domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la somma da richiedere ribadiamo, che a nostro avviso, anche se alcune decisioni delle Commissioni tributarie sono state favorevoli, l’effetto della diversa tassazione degli Assegni dei Fondi Esuberi è dubbio. Infatti, come ricorderete, gli Assegni del Fondo ad esclusivo carico del datore di lavoro (per il settore esattoriale il finanziamento è garantito dal Fondo Pensioni di categoria) unitamente all’intera contribuzione previdenziale per gli anni mancanti al perfezionamento dei requisiti pensionistici, sono commisurati all’importo netto della pensione INPS di anzianità (o vecchiaia se raggiunta prima) che sarebbe stata percepita con la maturazione del periodo mancante al momento del licenziamento Come già evidenziato nelle informative precedenti secondo i nostri approfondimenti, 3 In tal senso si è espressa anche l’Avvocatura generale dello Stato con note part. n. 119298 P – CS 34678/08 del 14 ottobre 2008 e part. n. 127245 P – CS 28081 del 3 novembre 2008. 2 l’eventuale interesse al recupero dell’IRPEF sul calcolo degli assegni del Fondo riguarda il datore di lavoro e non l’esodato. Comunque in alcune decisioni delle Commissioni Tributarie sono state liquidate al ricorrente anche le somme relative all’Assegno, probabilmente in ragione della struttura della giustizia tributaria, che liquida il ricorrente. E’ altrettanto vero che la tassazione del TFR applicata all’assegno e all’incentivo prevede un ricalcolo sugli ultimi 5 anni dell’Aliquota media che al momento dell’uscita è basata sull’intera vita lavorativa ( quindi significativamente più bassa). Finora non c’è stato alcun ricalcolo dell’assegno, pur tuttavia non è escluso che le richieste all’Agenzia delle entrate possano determinarlo. Per noi di conseguenza, è difficile dare consigli, su quale sia l’importo da richiedere, se cioè all’interno di questo importo oltre all’incentivo ci debba essere l’assegno, trattandosi di diritti individuali è bene far scegliere al lavoratore. Per coloro che sono andati in esodo dopo il 4 luglio 2006 il diritto non sussiste in quanto la legge ha equiparato il trattamento all’esodo svincolandolo dal periodo di pensionamento e quindi dalla differenza dell’età tra uomini e donne e peggiorandolo, in quanto l’abbattimento del 50% è stato abrogato, sia per i uomini, sia per donne Come unica eccezione alla decorrenza delle nuove norme dalla data di entrata in vigore del Decreto è il regime transitorio stabilito dalla legge di conversione che ha considerato applicabile la vecchia disciplina per coloro che avevano aderito a piani di esodo stabiliti con atti , anche collettivi, precedenti al 4 luglio 2006 anche se la cessazione e la conseguente tassazione è stata pagata in data successiva al decreto stesso purché entro le scadenze previste dall’atto pubblico stesso ( in sostanza dall’accordo sindacale o individuale) Il diritto è prescritto dopo 48 mesi per tutti gli incentivi erogati dalla data del relativo pagamento dell’imposta. Se ci sono stati atti interruttivi (istanze all’Agenzia delle Entrate, vertenze presso le commissioni tributarie) la prescrizione si rinnova e decorre dalla data dell’interruzione Riepiloghiamo: Esodi precedenti al 4 luglio 2004 o dipendenti da atti pubblici (vedi in calce la circolare) precedenti a quella data e purché riguardanti uscite anticipate effettuate entro la data prevista dalle intese stesse: I lavoratori maschi che hanno acceduto all’esodo incentivato, se hanno già presentato istanza all’Agenzia delle Entrate per il rimborso pari alla metà della tassazione trattenuta sull’importo relativo all’incentivazione all’esodo non devono fare altro, al limite un sollecito, non c’è bisogno di nessun avvocato o commercialista. Se sono già arrivati, dopo il rifiuto della Agenzia delle Entrate, al ricorso presso le Commissioni tributarie devono presentare la circolare della Agenzia delle entrate e chiedere la chiusura del procedimento, con riconoscimento delle spese degli atti e degli avvocati. Attenzione!, nella Circolare si dice che le spese “devono essere compensate” ovvero che ciascuno delle parti paga le proprie. 3 In allegato troverete la Circolare dell’Agenzia delle entrate e il Comunicato Stampa dell’Ufficio Relazioni esterne dell’Agenzia stessa. In calce vi forniamo il facsimile che potete diffondere tra i nostri iscritti o i lavoratori che ne facciano richiesta e ne abbiano le caratteristiche; ovviamente è di vostra pertinenza seguire le vertenze già iniziate ed assicurare assistenza perché vadano a buon fine. Per La Segreteria nazionale FISAC/CGIL Roma 17 marzo 2009 Fac-simile di domanda di rimborso DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE (ex art. 37 e 38 DPR 602/73) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI _____________________________ Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________residente in _____________________________ via _____________________________ C.F. _____________________________ _____________________________ il PREMESSO che in data ______________ ha subito ritenute per un totale di euro______________, a titolo di imposta Irpef soggetta a tassazione separata (art. 19, comma 4bis DPR n. 917/1986, abrogato con decorrenza 3/7/2006) sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo per la cessazione del rapporto di lavoro CONSIDERATO - che il 50% di tali ritenute è stato indebitamente versato in quanto la Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. C-2078/2004, del 21 luglio 2005, ha stabilito che sulle somme erogate a titolo di incentivazione all’esodo deve essere applicata, anche agli uomini a partire dai 50 anni di età, l’aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del TFR, così come accade già per le donne con il medesimo requisito anagrafico; - che tale principio è stato ribadito con ordinanza della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite C128/07 a C 131/07; - che con circolare n. 62/E del 29 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto di tale orientamento giurisprudenziale e ha stabilito che “nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006”: CHIEDE che venga disposto il rimborso di euro _________________ oltre agli interessi maturati e maturandi. Si allega: - prospetto liquidazione somma erogata a titolo di incentivo all’esodo; - cedolino paga; - CUD; - Copia circolare n. 62/E del 29/12/2008 Luogo e data ...................... Firma ................... 4