Tassazione degli esodi incentivati Circolare dell`Agenzia

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Tassazione degli esodi incentivati Circolare dell`Agenzia
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Nota informativa urgente
per le Segreterie regionali e provinciali e per i
Coordinamenti aziendali
Tassazione degli esodi incentivati
Circolare dell’Agenzia delle Entrate1
oggetto: Circolare n.62/E dell’Agenzia delle Entrate
Alla fine del mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare nella
quale ha definitivamente chiarito la posizione del Fisco Italiano in merito alle sentenze
della Corte di giustizia Europea ( ultima in ordine di tempo quella emessa il 16
gennaio 2008 in due procedimenti riuniti 2) sul Trattamento tributario delle somme
erogate dal datore di lavoro come incentivo all’esodo.
Come è noto il trattamento fiscale di favore è stato abrogato dal D.L n.223 del 4 luglio
2006 ( legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).
Ci risulta che in questi giorni altre OO.SS si stanno dedicando ad un continuo “pressing”
sui lavoratori in esodo, promettendo informazioni e patrocinio legale gratuito.
Ci pare necessario fornirvi i necessari ragguagli facendo il punto sulla situazione attuale e
pregandovi di agire per evitare interpretazioni errate e proselitismo tra i nostri iscritti.
Riepiloghiamo perciò la questione:
 Con la Sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005, la Corte di Giustizia Europea ha
ritenuto discriminatoria e pertanto contraria alle direttive comunitarie la normativa
italiana di cui all’art. 19 comma 4 bis del DPR 9 17/86 e successive modificazioni
(Testo Unico delle imposte sui redditi). La norma, abrogata dal D.L. 223, prevede che,
per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di
incentivare l’esodo dei lavoratori, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di
quella applicata per la tassazione del TFR nei casi di contribuenti donne di età
superiore ai 50 anni e contribuenti uomini di età superiore ai 55 anni.
La discriminazione secondo la Corte consiste nella diversa età prevista per i due sessi e
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Circolare n.62/E dell’Agenzia delle Entrate
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Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07
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pertanto anche i lavoratori uomini che hanno cessato il rapporto di lavoro in età compresa
tra i 50 anni compiuti e i 55 anni hanno diritto alla riduzione delle imposte. La sentenza
ha effetto su tutti gli incentivi erogati da non più di 48 mesi prima della data della
sentenza, conseguentemente tutti coloro che si trovano nella situazione di cui sopra
hanno il diritto di chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di imposta in
eccedenza rispetto al dovuto.
 Con la Circolare n.62/E l’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2008 Ha preso
atto di quanto statuito dalla Corte di giustizia stabilendo che deve essere applicata anche
agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina ( abrogata dal DL 4 luglio 2006) che era
prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la
diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 20063.
Ciò posto l’agenzia delle Entrate invita gli Uffici a riesaminare caso per caso, secondo i
criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente nella materia in recupero
della maggiore tassazione e, se ne ricorrono i presupposti, a provvedere, se del caso
previa esecuzione del rimborso richiesto, al relativo abbandono secondo le modalità di
rito.
L’Ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere,
prende motivata posizione anche sulle spese di giudizio e fornisce al Giudice elementi
che possano giustificare la compensazione delle spese.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici.
 In sostanza con la circolare della Agenzia delle Entrate si chiude il contenzioso che
aveva contrastato le richieste di recupero della maggiore tassazione. Il contenzioso,
aperto dalla sentenza della Corte nel 2005, aveva avuto presso le Commissione
tributarie risultato non univoco, nè nell’esito a favore del ricorrente, né, in caso di
decisione positiva, sulla misura del rimborso.
Ferma restando la necessità che chi aveva già iniziato il procedimento di sollecitare in
quella sede il riconoscimento della nuova decisione del fisco, che dovrebbe ritirarsi
liquidando l’importo, per chi non aveva ancora avviato l’iter, prescrizione permettendo, è
sufficiente la domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la somma da richiedere ribadiamo, che a nostro avviso, anche se alcune
decisioni delle Commissioni tributarie sono state favorevoli, l’effetto della diversa
tassazione degli Assegni dei Fondi Esuberi è dubbio. Infatti, come ricorderete, gli Assegni
del Fondo ad esclusivo carico del datore di lavoro (per il settore esattoriale il finanziamento
è garantito dal Fondo Pensioni di categoria) unitamente all’intera contribuzione
previdenziale per gli anni mancanti al perfezionamento dei requisiti pensionistici, sono
commisurati all’importo netto della pensione INPS di anzianità (o vecchiaia se raggiunta
prima) che sarebbe stata percepita con la maturazione del periodo mancante al momento del
licenziamento
Come già evidenziato nelle informative precedenti secondo i nostri approfondimenti,
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In tal senso si è espressa anche l’Avvocatura generale dello Stato con note part. n. 119298 P – CS 34678/08 del
14 ottobre 2008 e part. n. 127245 P – CS 28081 del 3 novembre 2008.
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l’eventuale interesse al recupero dell’IRPEF sul calcolo degli assegni del Fondo riguarda il
datore di lavoro e non l’esodato. Comunque in alcune decisioni delle Commissioni
Tributarie sono state liquidate al ricorrente anche le somme relative all’Assegno,
probabilmente in ragione della struttura della giustizia tributaria, che liquida il ricorrente.
E’ altrettanto vero che la tassazione del TFR applicata all’assegno e all’incentivo prevede un
ricalcolo sugli ultimi 5 anni dell’Aliquota media che al momento dell’uscita è basata
sull’intera vita lavorativa ( quindi significativamente più bassa). Finora non c’è stato alcun
ricalcolo dell’assegno, pur tuttavia non è escluso che le richieste all’Agenzia delle entrate
possano determinarlo.
Per noi di conseguenza, è difficile dare consigli, su quale sia l’importo da richiedere, se cioè
all’interno di questo importo oltre all’incentivo ci debba essere l’assegno, trattandosi di
diritti individuali è bene far scegliere al lavoratore.
Per coloro che sono andati in esodo dopo il 4 luglio 2006 il diritto non sussiste
in quanto la legge ha equiparato il trattamento all’esodo svincolandolo dal
periodo di pensionamento e quindi dalla differenza dell’età tra uomini e donne
e peggiorandolo, in quanto l’abbattimento del 50% è stato abrogato,
sia per i uomini, sia per donne
Come unica eccezione alla decorrenza delle nuove norme dalla data di entrata
in vigore del Decreto è il regime transitorio stabilito dalla legge di conversione
che ha considerato applicabile la vecchia disciplina per coloro che avevano
aderito a piani di esodo stabiliti con atti , anche collettivi, precedenti al 4 luglio
2006 anche se la cessazione e la conseguente tassazione è stata pagata in data
successiva al decreto stesso purché entro le scadenze previste dall’atto
pubblico stesso ( in sostanza dall’accordo sindacale o individuale)
Il diritto è prescritto dopo 48 mesi per tutti gli incentivi erogati dalla data del
relativo pagamento dell’imposta. Se ci sono stati atti interruttivi (istanze
all’Agenzia delle Entrate, vertenze presso le commissioni tributarie) la
prescrizione si rinnova e decorre dalla data dell’interruzione
Riepiloghiamo:
Esodi precedenti al 4 luglio 2004 o dipendenti da atti pubblici (vedi in calce la
circolare) precedenti a quella data e purché riguardanti uscite anticipate
effettuate entro la data prevista dalle intese stesse: I lavoratori maschi che hanno
acceduto all’esodo incentivato, se hanno già presentato istanza all’Agenzia delle
Entrate per il rimborso pari alla metà della tassazione trattenuta sull’importo
relativo all’incentivazione all’esodo non devono fare altro, al limite un
sollecito, non c’è bisogno di nessun avvocato o commercialista. Se sono
già arrivati, dopo il rifiuto della Agenzia delle Entrate, al ricorso presso le
Commissioni tributarie devono presentare la circolare della Agenzia delle
entrate e chiedere la chiusura del procedimento, con riconoscimento delle
spese degli atti e degli avvocati. Attenzione!, nella Circolare si dice che
le spese “devono essere compensate” ovvero che ciascuno delle parti
paga le proprie.
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In allegato troverete la Circolare dell’Agenzia delle entrate e il Comunicato Stampa
dell’Ufficio Relazioni esterne dell’Agenzia stessa.
In calce vi forniamo il facsimile che potete diffondere tra i nostri iscritti o i lavoratori che ne
facciano richiesta e ne abbiano le caratteristiche; ovviamente è di vostra pertinenza seguire le
vertenze già iniziate ed assicurare assistenza perché vadano a buon fine.
Per La Segreteria nazionale FISAC/CGIL
Roma 17 marzo 2009
Fac-simile di domanda di rimborso
DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE (ex art. 37 e 38 DPR 602/73)
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI _____________________________
Il
sottoscritto
_____________________________
nato
a
___________________residente in _____________________________
via _____________________________ C.F. _____________________________
_____________________________
il
PREMESSO
che in data ______________ ha subito ritenute per un totale di euro______________, a titolo di imposta Irpef soggetta a
tassazione separata (art. 19, comma 4bis DPR n. 917/1986, abrogato con decorrenza 3/7/2006) sulla somma percepita a titolo
di incentivo all’esodo per la cessazione del rapporto di lavoro
CONSIDERATO
- che il 50% di tali ritenute è stato indebitamente versato in quanto la Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. C-2078/2004,
del 21 luglio 2005, ha stabilito che sulle somme erogate a titolo di incentivazione all’esodo deve essere applicata, anche agli
uomini a partire dai 50 anni di età, l’aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del TFR, così come accade già
per le donne con il medesimo requisito anagrafico;
- che tale principio è stato ribadito con ordinanza della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite
C128/07 a C 131/07;
- che con circolare n. 62/E del 29 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto di tale orientamento giurisprudenziale e
ha stabilito che “nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista
per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13
ottobre 2006”:
CHIEDE
che venga disposto il rimborso di euro _________________ oltre agli interessi maturati e maturandi.
Si allega:
- prospetto liquidazione somma erogata a titolo di incentivo all’esodo;
- cedolino paga;
- CUD;
- Copia circolare n. 62/E del 29/12/2008
Luogo e data ......................
Firma ...................
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