Reddito da lavoro autonomo: i costi deducibili
Transcript
Reddito da lavoro autonomo: i costi deducibili
Reddito da lavoro autonomo: i costi deducibili Costi deducibili solo se effettivamente sostenuti, debitamente documentati e inerenti Centro Studi Tributari EUROCONFERENCE La determinazione del reddito di lavoro autonomo segue regole differenti rispetto alla disciplina dettata in materia di reddito d’impresa. L’art.54 del Tuir stabilisce che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni deriva dalla contrapposizione dell’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, rispetto all’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. Con particolare riguardo ai componenti negativi, ai fini della relativa deducibilità, è necessario che si verifichino tre condizioni fondamentali: 1. l’avvenuto pagamento nel periodo d’imposta considerato (criterio di cassa); 2. l’inerenza rispetto all’attività esercitata; 3. la debita documentazione. Riguardo alla prima condizione, l’applicazione del criterio di cassa può ingenerare non poche complicazioni pratiche derivanti dall’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante che possono determinare situazioni di incertezza soprattutto per il pagamento di spese a cavallo di due esercizi. Secondo il principio sotteso al criterio di cassa il momento rilevante per il sostenimento del costo è quello in cui la somma di denaro esce dalla sfera del professionista per entrare in quella del suo fornitore. Pertanto: quando l’acquisto viene pagato mediante assegno, il costo diventa deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica la consegna dell’assegno al fornitore; quanto l’acquisto viene pagato mediante bonifico, il costo diventa deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica l’addebito sul conto corrente ossia all’effettuazione dell’ordine; quanto l’acquisto viene pagato mediante carta di credito, il costo diventa deducibile nel momento in cui viene utilizzato lo strumento di pagamento e quindi all’atto della transazione elettronica (in tal senso la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.77/E/2007). Per ciò che concerne il requisito dell’inerenza, è necessario effettuare un’analisi caso per caso, cercando di verificare l’esistenza della connessione tra l’attività professionale svolta e la spesa sostenuta. Ad esempio, l’acquisto di un autocarro nella generalità dei casi non può dirsi di certo direttamente e naturalmente inerente con l’esercizio di un’attività professionale intellettuale. A riguardo l’Agenzia ha avuto modo di precisare che “non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di una attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull’applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicitata in ambienti organizzati in ufficio. … Risulta francamente difficile ipotizzare che la quantità di fascicoli da trasportare richieda addirittura l’utilizzo di veicoli attrezzati per il trasporto professionale di merci” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.244/E/2002). Tuttavia, la condizione potrebbe sussistere quando il professionista in causa è un geometra oppure un ingegnere che utilizza il mezzo trasportando da un cantiere all’altro strumenti di misura ingombranti. Infine, per quanto riguarda la necessità che la spesa sia debitamente documentata, a tal fine il mezzo di prova principale è senz’altro la fattura che, si ricorda, anche i commercianti al minuto sono obbligati ad emettere in caso di richiesta esplicita da parte del professionista. Si osserva tuttavia che la medesima funzione probante può essere assolta anche dalla ricevuta fiscale ovvero dallo scontrino parlante, in quanto entrambi i documenti consentono di individuare il soggetto che effettua l’acquisto, in modo da poter ricondurre la spesa alla sua persona. Esistono poi particolari casi nei quali, in deroga alle generiche norme antielusive, sono ritenuti sufficienti come documenti probatori i biglietti di viaggio (ad esempio i biglietti aerei o i biglietti del treno), i valori bollati o, con specifico riferimento alle spese di benzina o di gasolio, le schede carburanti.