Documento del Comitato Consultivo per la sicurezza, l`igiene e la
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Documento del Comitato Consultivo per la sicurezza, l`igiene e la
Documento del Comitato Consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, concernente il miglioramento della sensibilizzazione ai rischi professionali grazie all'educazione e alla formazione approvato dal Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro nella riunione plenaria del 5 novembre 1998 Sommario 1. Progetto di documento di riferimento sul miglioramento della sensibilizzazione ai rischi professionali e alla prevenzione dei rischi grazie all’educazione e alla formazione. 2. Progetto di raccomandazione sull’educazione e sulla formazione alla prevenzione dei rischi. 3. Progetto di priorità e azioni future. 1. Progetto di documento di riferimento sul miglioramento della sensibilizzazione ai rischi professionali e alla prevenzione dei rischi grazie all’educazione e alla formazione. 1.1. Introduzione L’obiettivo della politica nel campo della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro nel corso degli ultimi trent’anni è stato quello di ridurre al massimo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nondimeno, malgrado i notevoli progressi realizzati, gli infortuni sul lavoro e la frequenza della malattie professionali sono ancora troppo elevati. Qualsiasi infortunio, che costituisce anzitutto un problema umano e sociale, rappresenta anche un costo per l’impresa (e rivela l’esistenza di un problema). Ciò riguarda ogni organizzazione o impresa, privata o pubblica, che occupa lavoratori. Una buona prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori rappresenta spesso un segno di buoni risultati economici dell’impresa. Una politica di prevenzione riuscita implica un elemento essenziale, ossia un’informazione e una formazione efficaci. Finora la politica di prevenzione ha soprattutto portato i suoi frutti grazie al miglioramento delle protezioni tecniche e delle misure di prevenzione. La partecipazione dei lavoratori è indispensabile per proseguire il miglioramento, ma richiede una maggiore attenzione in materia di informazione e di formazione. 1.2. Strategia per l’educazione, l’informazione e la formazione Una componente fondamentale della strategia volta al miglioramento della situazione consiste nel promuovere, tramite l’educazione, la formazione e l’informazione, la sensibilizzazione ai rischi professionali e alla prevenzione dei rischi presso le persone interessate e nell’aumentare le competenze. La strategia si basa su un concetto fondamentale, la cui realizzazione comporterebbe enormi vantaggi a lungo termine. Si tratta di sviluppare una cultura che valorizzi la difesa della salute nelle varie circostanze della vita di fronte ai molteplici rischi possibili, in cui la prevenzione del rischio sia un atteggiamento fondamentale e una seconda natura, e il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sia riconosciuto come elemento essenziale della vita di ogni individuo. Ciò è fondamentale se si vogliono migliorare a lungo termine la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Occorre elaborare vasti orientamenti sulle competenze necessarie ai vari attori nel campo della salute e della sicurezza per poter effettuare correttamente i loro compiti nel rispetto degli obblighi giuridici. La strategia in tale contesto consiste nel concentrarsi nei settori più urgenti che presentano un rischio elevato e nei quali le misure adottate avrebbero il massimo di efficacia. Gli aspetti di sicurezza e di salute devono essere integrati in tutti i tipi di formazione per tutti i gruppi obiettivo e non devono essere trattati come una materia distinta nei vari corsi o formazioni. L’articolo 12 della direttiva del Consiglio 89/391/Cee concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro obbliga i datori di lavoro ad assicurare ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori una formazione adeguata alla sicurezza e alla salute. Una strategia di formazione è peraltro più globale degli obblighi derivanti dalle direttive e interessa vari attori che dovranno più tardi affrontare un’attività professionale. 1.3. Attori in causa L’approccio, i mezzi messi in opera e le competenze e responsabilità differiscono tuttavia in funzione dei gruppi obiettivo. Ciò riguarda ogni organizzazione, privata o pubblica (imprese, amministrazioni, ospedali...). A tal proposito si possono distinguere i gruppi obiettivo seguenti: I. Il futuro cittadino (i bambini e i giovani che frequentano la scuola) e il futuro lavoratore in formazione a scuola. II. Il futuro lavoratore, nel corso della formazione professionale, in particolare nelle scuole tecniche e nei centri di formazione professionale, tra cui vanno compresi innanzitutto i lavoratori, i direttori, i progettisti, i maestri o professori, i futuri responsabili della formazione continua nelle imprese, i dirigenti delle piccole e medie imprese, gli acquirenti di attrezzature e di forniture. III. Il lavoratore all’arrivo nell’impresa o nell’organizzazione (privata o pubblica) o quando inizia una nuova attività nell’impresa/organizzazione, il lavoratore in formazione continua, coloro che, nell’esercizio della loro attività in impresa, dovranno progettare e organizzare il lavoro di altri lavoratori e tutte le persone che avranno una responsabilità nell’organizzazione del lavoro. IV. I rappresentanti dei lavoratori che hanno una funzione specifica nella protezione della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro. V. Gli esperti in prevenzione dei rischi professionali. Le competenze e la formazione degli esperti sono esaminate nel gruppo ad hoc «Servizi multidisciplinari» sulla base di un raffronto nei vari paesi membri. Questo aspetto della formazione non sarà trattato nel presente parere. Il livello di implicazione degli attori (imprese, corpo insegnante, autorità) è diverso a seconda delle persone interessate. La sensibilizzazione alla sicurezza dei bambini a scuola, degli studenti in formazione generale, presenta un interesse a lungo termine. Spetta alle autorità scolastiche e pubbliche agire ai fini di tale formazione generale e della necessaria formazione degli insegnanti. L’interesse delle imprese è di assumere lavoratori dipendenti sensibili alla sicurezza e abituati a integrarla nella valutazione della loro attività. Del pari, le imprese hanno tutto l’interesse a che le persone incaricate di organizzare e di progettare il lavoro degli altri lavoratori abbiano pienamente compreso la necessità di tener conto della loro sicurezza. Le imprese hanno interesse a che le parti sociali possano cooperare per quanto riguarda la formazione alla sicurezza e alla salute dei futuri lavoratori. Ciò permette loro di garantire che gli individui acquisiscano le competenze appropriate, corrispondenti ai bisogni del mercato del lavoro (ivi comprese quelle che permettono loro di svolgere le loro attività in tutta sicurezza). Dal canto loro, i lavoratori hanno interesse a poter far valere i loro bisogni in materia di salute e sicurezza nell’organizzazione del lavoro. L’impresa ha una responsabilità diretta per quanto riguarda la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro, l’informazione dei rischi propri, la formazione continua sul luogo di lavoro. 1.4. Teoria dell’educazione in materia di prevenzione dei rischi La maggior parte delle attività umane connesse al lavoro, al tempo libero, ai viaggi o a qualsiasi altra attività comporta una forma di rischio per l’individuo. Esso può presentarsi nella forma di un’esposizione al rischio d’infortunio o di pregiudizio alla salute nel corso di un’attività, oppure di una creazione o di un contributo a tale rischio per sé o per gli altri, direttamente o nel corso di un’attività particolare, oppure indirettamente a seguito di una decisione presa nel corso di un’attività. Tali infortuni o pregiudizi alla salute hanno molteplici cause di natura tecnica, organizzativa e umana, e possono essere considerati come segnali di disfunzione di un sistema. Le misure preventive devono cominciare nella fase di pianificazione e riguardare la disposizione, la sistemazione e la progettazione del materiale, l’organizzazione delle attività e il comportamento individuale e collettivo. Tali misure sono prese da individui che agiscono secondo gradi diversi di responsabilità e che debbono essere educati e formati adeguatamente. La specificità dei rischi del lavoro ha fatto prevedere una formazione specifica nella legislazione europea (Direttiva quadro). Un elemento importante di tale formazione è la formazione in materia di partecipazione democratica nel quadro delle relazioni professionali e di conoscenza del funzionamento sociale dell’impresa. L’obiettivo dell’educazione e della formazione alla prevenzione del rischio è pertanto di sensibilizzare maggiormente gli individui ai pericoli cui si espongono o ai quali potrebbero contribuire e che potrebbero pregiudicare la loro persona o altri e di dare la possibilità di partecipare ai lavori di prevenzione dei rischi. 1.5. Importanza di un’educazione precoce (e globale) A tal fine non basta intraprendere una formazione in età adulta, per quanto approfondita. È difficile modificare il comportamento e la percezione degli adulti, poiché essi sono già formati (o deformati) nel corso della loro infanzia. Le buone abitudini devono essere acquisite il più presto possibile. Pertanto il Comitato ritiene essenziale che la formazione alla sicurezza inizi sin dall’infanzia e prosegua nel corso dell’età adulta, adattandosi all’età, ai rischi incontrati e ai compiti e alle responsabilità. Questo approccio è stato esposto in maniera esauriente negli obiettivi dell’Anno europeo dell’apprendimento nell’arco di tutta la vita, che mirava a promuovere, attraverso il concetto dell’apprendimento nell’arco di tutta la vita, lo sviluppo della persona e il senso dell’iniziativa degli individui, la loro integrazione nella vita attiva e nella società, la loro partecipazione al processo decisionale democratico e la loro capacità nei riguardi dell’evoluzione economica, tecnologica e sociale. A tale proposito occorre considerare il carattere interdisciplinare dell’educazione nel campo della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. L’educazione e la formazione non dovrebbero quindi limitarsi alla prevenzione dei rischi professionali, ma estendersi a tutte le sfere in cui ogni individuo, bambino o adulto, potrebbe incontrare o partecipare alla creazione dei rischi o dei pericoli. Questa filosofia è già stata applicata con successo nel programma volto a estendere l’educazione ai rischi relativi alla sanità pubblica e a introdurre l’attuazione dell’aspetto «ambiente» nell’istruzione a tutti i livelli (ivi compresa l’istruzione prescolastica). 2. Progetto di raccomandazioni sull’educazione e sulla formazione alla prevenzione 2.1. Principi generali e obiettivi Gli infortuni o i danni alla salute hanno molteplici cause di natura tecnica, umana, organizzativa. Le misure preventive debbono riguardare la pianificazione, la progettazione del materiale, l’organizzazione delle attività e il comportamento individuale e collettivo. Tali misure sono prese dagli individui secondo gradi diversi di responsabilità; essi debbono essere educati e formati adeguatamente. L’obiettivo dell’educazione e della formazione alla prevenzione del rischio è dunque d’informare e sensibilizzare maggiormente gli individui ai pericoli cui potrebbero essere esposti o ai quali potrebbero contribuire e che potrebbero pregiudicare la loro persona o altri e di dare la possibilità di partecipare ai lavori di prevenzione dei rischi. L’educazione e la formazione offerte devono sviluppare la capacità dell’individuo in funzione delle competenze concrete volte a: - individuare, anticipare e valutare i rischi - eliminare e, se ciò non è possibile, ridurre tali rischi - sorvegliare i rischi persistenti - ridurre al minimo le conseguenze di qualsiasi infortunio o malattia professionale - assimilare e attuare le regole in materia di sicurezza e di salute. Per sviluppare tali capacità, gli individui devono acquisire: - le conoscenze per progettare e gestire le attività professionali tenendo conto dei problemi connessi alla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro; - una sensibilizzazione ai rischi incontrati o creati nel corso delle loro attività, ai pericoli all’origine dei rischi e alle possibili misure preventive; - la conoscenza e le competenze per riconoscere e valutare i rischi, attuare le misure preventive appropriate e adottare buone abitudini di sicurezza; - un atteggiamento positivo nei riguardi della prevenzione incoraggiando le misure di precauzione nei riguardi della salute e della sicurezza per sé e per gli altri, nonché il rispetto delle regole di prevenzione dei rischi nella società, tramite le quali l’individuo è stimolato ad apportare il suo contributo positivo. 2.2. Educazione generale alla prevenzione dei rischi per i bambini e i giovani L’educazione alla prevenzione dei rischi, che risponde agli obiettivi del punto 2.1., dovrebbe essere obbligatoria nella scuola e integrata nel programma esistente. Per i bambini e i giovani la prevenzione dei rischi e l’educazione alla salute, in particolare la formazione all’analisi dei rischi, devono essere adattate alla loro fase di sviluppo psicomotorio e cognitivo e ai rischi che possono incontrare alla loro età. Gli insegnanti e gli istruttori dovrebbero essere correttamente preparati per insegnare la sicurezza e la prevenzione dei rischi ai bambini e ai giovani. Dovrebbero essere incoraggiate una ricerca pedagogica appropriata e la progettazione di materiale didattico, per contribuire all’integrazione della sicurezza e della salute nell’educazione ai rischi nella materia esistente e nello stesso tempo evitare il sovraccarico dei programmi. 2.3. Educazione e formazione alla prevenzione dei rischi negli istituti di formazione professionale, nelle università e negli istituti d’istruzione equivalenti (ingegneri, architetti ecc.) I programmi di formazione e d’istruzione di tali istituti dovrebbero includere gli obiettivi di prevenzione dei rischi definiti nella parte 1. Gli obiettivi e il contenuto della formazione alla prevenzione dei rischi per una determinata categoria di personale devono essere fondati su un’analisi dei loro obblighi rispettivi, dei tipi di rischio possibili, del numero di persone suscettibili di essere esposte al rischio e del grado di responsabilità e d’indipendenza. Gli obiettivi e il contenuto di tale formazione devono essere decisi congiuntamente dalle parti interessate competenti, ossia le autorità pubbliche, gli ambienti universitari, le parti sociali, gli istruttori, gli specialisti del settore, gli stessi allievi. Occorre associare tali parti all’elaborazione dei programmi e alla valutazione dei corsi, sia per contribuire alla realizzazione degli obiettivi succitati, sia per adattare il loro contenuto ai bisogni e farlo così corrispondere alla prassi delle imprese. Gli obiettivi di tali formazioni devono tener conto delle conoscenze e dell’esperienza precedenti degli allievi e prevedere qualsiasi formazione essenziale che non sia stata impartita in una fase precedente. Le competenze in materia di sicurezza acquisite dalla formazione dovrebbero essere valutate e prese in considerazione all’atto del rilascio degli attestati o dei diplomi di formazione. È molto importante che gli istruttori professionali od occasionali abbiano le competenze e le qualifiche tecniche e pedagogiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di formazione fissati. 2.4. Formazione continua nell’impresa 2.4.1. Prescrizioni generali per tutte le formazioni Nel quadro della loro politica relativa alla salute e alla sicurezza, i datori di lavoro dovrebbero definire disposizioni e norme di formazione per tutti i gradi di lavoratori, dal più elevato al più basso. Gli intermediari quali le organizzazioni professionali dovrebbero essere incoraggiate a elaborare modelli di politiche per aiutare i datori di lavoro. Nel corso della loro carriera professionale, i lavoratori dovranno ricevere una formazione continua per seguire l’evoluzione delle tecniche di prevenzione, dei rischi, della tecnologia, delle regolamentazioni, al fine di aggiornare le loro conoscenze, in particolare quando sul luogo di lavoro si manifestano nuovi rischi. I lavoratori e/o i loro rappresentanti debbono partecipare alla definizione degli obiettivi e del contenuto della formazione. 2.4.2. Formazione iniziale per i giovani esposti al rischio I giovani che apprendono un mestiere o che cominciano a lavorare debbono ricevere una formazione che permetta loro di individuare, anticipare, valutare e controllare i rischi professionali ai quali sono esposti e contribuire a eliminare e a ridurre tali rischi e quelli che potrebbero essi stessi creare. La sensibilizzazione ai rischi e la prevenzione del rischio acquisite nel corso di un’educazione di base devono tener conto dell’ambiente di lavoro (rischi d’infortunio sul lavoro, malattie professionali, pregiudizi alla salute causati dalle condizioni di lavoro, metodi di riconoscimento di rischi professionali). 2.4.3. Rappresentanti dei lavoratori aventi una funzione specifica nella sicurezza e nella protezione della salute sul luogo di lavoro La formazione è un fattore essenziale dell’efficacia dei rappresentanti dei lavoratori, poiché essa apporta loro competenze necessarie per valutare i rischi sulla base dei bisogni e dell’esperienza dei lavoratori, partecipare alla prevenzione dei rischi ed esercitare efficacemente le loro funzioni nelle procedure di consultazione con il datore di lavoro previste dall’articolo 11 della Direttiva quadro. Gli obiettivi, il contenuto e la durata della formazione dei rappresentanti della sicurezza di nuova nomina devono garantire che essi siano pienamente consapevoli del loro ruolo e della loro responsabilità e permettere loro di identificare tutte le parti interessate al processo di prevenzione dei rischi, nonché di acquisire una conoscenza appropriata delle procedure e dei metodi che rientrano nella valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione richieste. Essi dovrebbero avere il tempo di perfezionare la loro formazione. Conformemente alle prassi nazionali, le organizzazioni dei lavoratori partecipano alla definizione degli obiettivi e del contenuto della formazione per i rappresentanti dei lavoratori. 2.4.4. La linea gerarchica In tutti gli stabilimenti privati o pubblici, il direttore e gli altri membri del personale operativi e funzionali (amministrazione, servizi, vendite, metodi, personale ecc.), i progettisti (ingegneri, tecnici, architetti) e i lavoratori indipendenti prendono, nel campo della gestione, della progettazione, dell’organizzazione e della commercializzazione, decisioni che possono pregiudicare la sicurezza e le condizioni di lavoro per se stessi, i loro lavoratori e i lavoratori di altre imprese ai quali forniscono macchine, edifici, servizi, procedimenti ecc. A integrazione delle prescrizioni generali, tale formazione dovrebbe inoltre sensibilizzarli: alle informazioni che dovrebbero essere fornite ai subfornitori per poter effettuare le loro attività senza rischi per la salute e la sicurezza; alle informazioni che debbono essere fornite con i prodotti per poter essere utilizzati in sicurezza. 2.4.5. Formazione per gli specialisti della prevenzione dei rischi Gli specialisti della prevenzione dei rischi professionali sono tutti coloro che forniscono consigli nel campo della salute e della sicurezza professionali alle imprese e ai lavoratori. Si tratta in particolare degli esperti in materia di salute e sicurezza, degli ispettori del lavoro, degli ispettori di assicurazione, degli specialisti di medicina del lavoro e degli esperti in materia di igiene del lavoro. Essi possono agire in un quadro regolamentare o per iniziativa privata e possono essere impiegati dal governo o dalle imprese oppure essere consulenti indipendenti. Essi dovrebbero ricevere una formazione che corrisponda ai compiti che dovranno eseguire al loro livello di responsabilità, alle dimensioni dell’impresa in causa e alla natura e gravità dei rischi incorsi. La formazione degli specialisti in prevenzione è esaminata nel gruppo ad hoc «Servizi multidisciplinari». 3. Progetto di priorità e azioni future 3.1. I bambini e i giovani che frequentano la scuola Incoraggiare la formazione alla prevenzione dei rischi sin dalla prima infanzia e a scuola al fine di sviluppare una cultura in cui il comportamento sicuro sia la regola. A tale proposito va sottolineato che gli istituti scolastici devono porsi essi stessi come modelli in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi. Azione: Esaminare in quale misura e in quale condizioni potrebbe essere avviata una cooperazione con «The European Network - Health promoting schools» allo scopo di integrare la prevenzione dei rischi e i comportamenti di sicurezza nelle campagne di promozione e altre iniziative. Utilizzazione e divulgazione del manuale per gli insegnanti, già finalizzato, che tratta dei problemi in materia di sicurezza e di salute. Collaborazione al programma pianificato per la prevenzione degli infortuni. Utilizzazione della rete esistente dei coordinatori e insegnanti nazionali. 3.2. I giovani in formazione professionale e istruzione tecnica Vegliare a che i giovani che intraprendono una formazione professionale ricevano una formazione alla prevenzione dei rischi. L’importanza e i potenziali vantaggi di questa misura sono sottolineati dalle statistiche sugli infortuni che indicano che la frequenza degli infortuni può essere di 1,5 volte superiore per i giovani di meno di 26 anni. L’osservazione fatta al punto precedente a proposito degli istituti scolastici vale anche per gli istituti di formazione professionale. Garantire che i giovani siano consapevoli dei diritti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza delle persone interessate. Azione: Effettuare un’inchiesta negli Stati membri sull’integrazione degli aspetti di sicurezza e di salute nei programmi d’insegnamento delle scuole tecniche e professionali, allo scopo di formulare raccomandazioni agli organi competenti alla luce dell’inchiesta. Tale inchiesta potrebbe essere realizzata con l’aiuto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. - Elaborare linee direttrici che potrebbero essere integrate nei corsi dei professori delle scuole tecniche e professionali. - Promuovere il contributo nell’ambiente di lavoro. - Integrare la formazione alla prevenzione dei rischi nei «percorsi europei di formazione» previsti nella «Proposta di decisione del Consiglio volta a promuovere percorsi europei di formazione in alternanza, ivi compreso l’apprendistato». Tale proposta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C67 del 3 marzo 1998, p. 7. Incoraggiare l’offerta di formazione alla prevenzione dei rischi nell’educazione ulteriore affinché coloro le cui decisioni in materia di progettazione e di gestione potrebbero avere effetti diretti e indiretti profondi sui lavoratori ricevano una formazione alla prevenzione dei rischi relativi al loro lavoro e alle loro responsabilità future. Azione: come sopra. 3.3. Apprendimento continuo sul luogo di lavoro Incoraggiare l’applicazione dei requisiti di formazione contenuti nelle direttive. Azione: Intensificazione degli aspetti sicurezza e salute nel programma Leonardo da Vinci. - Divulgazione dei risultati dei progetti realizzati. - Raccomandare di prevedere nel prossimo programma la possibilità di sviluppare azioni di formazione in materia di salute e sicurezza. - Raccomandare di aggiungere al prossimo programma l’integrazione della salute e della sicurezza come criterio di selezione. - Promozione intensiva dei programmi futuri in collaborazione con l’agenzia di Bilbao. - Promozione di progetti specifici destinati alle piccole e medie imprese. Esaminare la necessità di orientamenti sugli aspetti di formazione per i rappresentanti dei lavoratori. Promuovere l’integrazione degli aspetti di salute e sicurezza nelle attività Cedefop. Tra l’altro: - verificare (inventariare) in quale misura la formazione in materia di salute e sicurezza è integrata negli «initial vocational training programs in the Eu member states», senza limitarsi ai programmi delle istituzioni pubbliche ma contemplando anche quelli organizzati dalle organizzazioni professionali; - analisi e raccomandazioni concernenti il modo in cui tale integrazione viene realizzata. 3.4. Formazione degli esperti in materia di prevenzione dei rischi Da discutere nel gruppo ad hoc «Servizi multidisciplinari». 3.5. Monitoraggio della Commissione Il Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro ritiene che le attività di formazione richiedano un adeguato programma di prevenzione dei rischi. Pertanto, esso suggerisce che la Commissione intraprenda iniziative e azioni volte a seguire e incoraggiare lo sviluppo delle attività di formazione nei vari campi citati nei capitoli precedenti, associandovi il Comitato consultivo.