Testo dell`intervento

Transcript

Testo dell`intervento
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
http://www.unifi.it/rls/mdswitch.html
[email protected]
Lavorare serenamente:
prospettive per il futuro
6 novembre 2012
UNO
1. Introduzione
Un saluto a tutti i partecipanti e un ringraziamento agli organizzatori dell’evento che ci hanno
permesso di contribuire con la nostra testimonianza. Mi chiamo Francesca Di Renzo dipendente
dell’Università di Firenze ed oggi ho l’onore e il piacere di rappresentare i colleghi RLS dell’
Ateneo, autori del testo che mi accingo ad esporre.
DUE
Lavorare serenamente è lavorare in sicurezza. La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta
quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che
devono essere adottate dal datore di lavoro, da tutte le figure sensibili della sicurezza e dai
lavoratori stessi. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di
migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, ad
eventuali lavoratori esterni ad esempio appalti e manutenzioni, ai collaboratori esterni ed a quanti si
trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda. La salute e la sicurezza sul lavoro sono
regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche e integrazioni che recepiscono in
Italia le Direttive Europee coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche
sanzioni a carico degli inadempienti.
TRE
2. Fonti Normative
Oltre che dal recente Testo Unico, l’attenzione e la regolamentazione della salvaguardia della salute
e sicurezza del lavoratore si riscontra già a partire da:
Costituzione Italiana
art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
1

art. 38 – I lavoratori hanno il diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia o disoccupazione
involontaria
art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
Codice Civile
art- 2087 – L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e morale dei lavoratori
Codice Penale
art. 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
art. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
art. 589 – Omicidio colposo
art. 590 – Lesioni personali colpose
D.P.R. 547/55
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 303/56
Norme generali per l’igiene sul lavoro
D. Lgs 277/91
Norme per il miglioramento della protezione dai rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici, biologici, durante il lavoro.
L. 300/70 Statuto dei Lavoratori
art. 9 - I lavoratori mediante i loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l’applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
Accordo stato-regioni (21 dicembre 2011) Entrato in vigore il 26 gennaio 2012.
Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.R. 719/2012)
QUATTRO
3. I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), eletti direttamente dai lavoratori
costituiscono il necessario collegamento tra ciascun lavoratore ed il datore di lavoro. In questo
modo si concretizza il coinvolgimento dei lavoratori alla realizzazione delle necessarie misure di
sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2 comma 1 lettera i) D.L.vo 81/2008).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ciascun lavoratore è chiamato ad una consapevolezza
attiva sui rischi inerenti la propria attività. Il lavoratore è formato e responsabilizzato dal proprio
datore di lavoro con il quale condivide la responsabilità sulla propria sicurezza. Allo stesso tempo il
lavoratore acquisisce il dovere civico di sensibilizzare il proprio datore di lavoro su particolari rischi
della propria attività, che non siano stati oggetto della formazione ricevuta. In questo modo viene a
definirsi una condivisa cultura della sicurezza.
CINQUE
Secondo quanto previsto dall’ l’art. 50 D.L.vo 81/08 e dall’art. 10 del Regolamento di Ateneo sulla
sicurezza, i RLS hanno sostanzialmente quattro diritti fondamentali:
- diritto all’informazione;
- diritto alla formazione;
- diritto alla partecipazione;
2
- diritto al controllo.
Secondo il testo unico i RLS:
1. devono poter accedere ai luoghi di lavoro,
2. dovrebbero essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva,
3. dovrebbero essere consultati sulla designazione degli addetti al SPP, all’attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori,
4. dovrebbero essere consultati in merito all’organizzazione della formazione degli addetti
all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza,
5. dovrebbero ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro,
gli infortuni e le malattie professionali,
6. dovrebbero ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza,
7. dovrebbero ricevere una formazione adeguata,
8. dovrebbero promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,
9. dovrebbero formulare osservazioni in occasione di visite effettuate dalle autorità
competenti,
10. dovrebbero partecipare alla riunione periodica
11. dovrebbero fare proposte in merito all’attività di prevenzione,
12. dovrebbero avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività,
13. potrebbero far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
SEI
Nell’ateneo fiorentino i RLS sono stati eletti da tutti i dipendenti dell'Ateneo (tecniciamministrativi, lettori di madrelingua, docenti e ricercatori) la prima volta nell'aprile del 1998.
Le ultime elezioni si sono svolte nel maggio 2011 e hanno dato mandato agli attuali rappresentanti.
SETTE
4. Stress lavoro – correlato
Lavorare serenamente! Per poter affrontare questo argomento è d’obbligo prendere in
considerazione lo stress lavoro correlato che normalmente viene trascurato invece, come ci dice il
D.Lgs 81/08, è un rischio da individuare, valutare e per il quale prendere le giuste misure di
prevenzione.
OTTO
Già dal 2004 abbiamo indicazioni precise su questo tipo di rischio fornite dal Ministero Lavoro e
Politiche Sociali (D.M. 7/04/2004).
Dai dati dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro emerge che:
o 40 milioni di lavoratori ogni anno accusano disturbi correlabili con lo stress;
o una percentuale compresa tra il 50 – 60 % delle giornate lavorative perse in un anno è
correlata allo stress lavorativo: il conseguente costo sociale ammonta a 20 miliardi di euro;
o il 22 % dei lavoratori dichiara di essere soggetto a stress;
3
o per il 50 % dei lavoratori la causa principale è la pressione temporale (troppo da fare in poco
tempo);
o oltre il 30 % ritiene che la causa principale sia il mancato controllo sul compito.
In Italia, il numero di denunce di malattie (psichiche e psicosomatiche) presentate all’ INAIL nel
periodo 2000-2008 è di 2350, inferiori sicuramente al dato reale.
NOVE
Tra le novità introdotte dal D.Lgs.81/08, certamente un ruolo di primo piano assume la definizione
del concetto di “salute”, non intesa solo come assenza di malattia o d’infermità, ma come stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale. Concetto che è la premessa per la garanzia di una
tutela dei lavoratori anche nei confronti dei rischi psicosociali.
Lo stress invece è definito come la reazione avversa ad eccessive pressioni e a richieste improprie o
inadeguate. Esiste comunque una profonda differenza tra il concetto di “pressione”, fattore talvolta
positivo e motivante, e lo stress che insorge quando il peso di tale pressione diventa eccessivo.
DIECI
Lo stesso D.Lgs. 81/08 stabilisce che nella redazione del documento della valutazione dei rischi si
deve fare riferimento a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 Ottobre 2004” (art. 28,
comma1).
L’obbiettivo dell’accordo è quello di migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da
lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, attirando la loro attenzione sui sintomi che
possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro. Inoltre, l’accordo offre ai datori di
lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e prevenire o gestire i problemi di
stress da lavoro, problemi che non sono da attribuire alla responsabilità dell’individuo.
UNDICI
Lo stress lavoro-correlato produce effetti negativi sull’azienda in termini di impegno del lavoratore,
prestazione e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale
ed abbandono precoce, percentuali d’assenza, soddisfazione per il lavoro, potenziali implicazioni
legali.
Tutti questi elementi rappresentano per l’azienda evidenti costi che potrebbero essere sensibilmente
ridotti applicando, in maniera consapevole e partecipata, un percorso di valutazione dello stress
lavoro-correlato che rappresenti una presa di coscienza dell’azienda e dei lavoratori sullo specifico
rischio.
DODICI
Nel complesso delle attività di prevenzione, un ruolo di primo piano è assegnato allo studio
dell’organizzazione del lavoro, concretizzato all’art. 15, comma 1, lett.d del D.Lgs.81/08, laddove
si dice che il lavoro deve essere organizzato nel ”..rispetto dei principi ergonomici..”. E’ importante
quindi disporre di un metodo che permetta di pianificare la valutazione del rischio in termini di
4
efficacia per l’azienda, mediante l’attuazione di una collaborazione tra datore di lavoro, dirigenti,
preposti, medico competente, Responsabile e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione,
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e lavoratori, ciascuno per le proprie competenze.
TREDICI
Dal 31 dicembre 2010 è ormai obbligatoria l’effettuazione della valutazione del rischio stress lavoro
correlato (art. 28 comma 1 bis D.Lgs.81/08, D.Lgs.106/09).
QUATTORDICI
Lo strumento centrale per la realizzazione di un sistema di prevenzione resta sempre il documento
di valutazione rischi (DVR).
QUINDICI
Come già accennato, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, compresi quelli di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età e
alla provenienza da altri paesi, quelli collegati allo stress lavoro-correlato (art. 28 D.L.vo 81/08).
Si tratta di un documento che deve avere data certa e deve contenere (art. 29 D.L.vo 81/08):
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute con indicazione dei
criteri adottati per la valutazione stessa;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
l’individuazione di procedure per l’attuazione di queste misure con indicazione dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che devono provvedervi;
l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente;
l’individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici e che richiedano una
riconosciuta capacità professionale.
Appare evidente come vengano identificati in maniera precisa gli specifici compiti, soprattutto per
quanto riguarda le misure che dovrebbero garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Si individuano infatti anche le persone che dovrebbero concretamente provvedere alla realizzazione
di questo miglioramento.
SEDICI
La valutazione del rischio da stress lavoro correlato viene effettuata dal Datore di Lavoro
avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti al
Servizio, con il coinvolgimento del Medico Competente e dei RLS. Inoltre (art. 29 comma 3 D.Lgs
81/08) il DVR deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità; si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi 2/3 anni
dall’ultima effettuata. (INAIL)
5
DICIASSETTE
Quale è il ruolo dei RLS nella valutazione del rischio da stress lavoro-correlato?
DICIOTTO
Mentre in una generica valutazione dei rischi è prevista la consultazione dei RLS, nel caso della
valutazione del rischio da stress lavoro correlato è proprio il marcato coinvolgimento dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti che caratterizza e rende peculiare la valutazione stessa.
DICIANNOVE
Senza dubbio lo stress ha una forte componente soggettiva e il rappresentante, per il ruolo che
riveste, è certamente un punto di riferimento per i lavoratori. Il valore aggiunto del rappresentante
sta quindi nella sua capacità di relazionarsi e di confrontarsi con queste soggettività.
Il compito del rappresentante è quello di valutare fattori lavorativi potenzialmente stressanti, e non
lo stress; deve in particolare controllare che vi sia l’adozione di misure idonee concrete per
l’eliminazione o la riduzione del potenziale stressogeno dei vari fattori lavorativi. A questo scopo il
rappresentante deve essere sentito in merito ai carichi e ritmi di lavoro, all’ orario di lavoro e turni.
VENTI
La sicurezza sui luoghi di lavoro si attua attraverso la formazione obbligatoria di tutto il personale
dell’Ateneo, sia esso a tempo determinato sia indeterminato, a partire da studenti, dottorandi,
assegnisti, docenti, dirigenti, personale tecnico amministrativo. Il Datore di Lavoro è tenuto quindi
a garantire ai dipendenti una adeguata formazione sui temi della sicurezza (art. 37 D.Lgs 81/2008);
in più secondo l’Accordo Stato-Regioni (21 dicembre 2011) entrato in vigore il 26/01/2012, il
Datore di Lavoro deve programmare la formazione di tutto il personale entro 18 mesi dall’entrata in
vigore dell’accordo stesso (scadenza luglio 2013). Inoltre l’accordo precisa gli argomenti della
formazione in maniera più specifica in base ai rischi individuati nel DVR oltre a stabilire le ore
previste per i corsi e gli aggiornamenti.
5. Conclusioni
Cosa ci auguriamo per il futuro?
Per il futuro ci auguriamo:
una maggiore consapevolezza da parte di tutti i lavoratori/trici sul tema della sicurezza;
una sempre maggiore consapevolezza anche da parte del datore di lavoro e dei dirigenti,
al fine di continuare a costruire, insieme, una cultura della sicurezza nella quale la
salvaguardia della salute del lavoratore sia sempre in primo piano.
6