decreto gest liquidatoria menarini
Transcript
decreto gest liquidatoria menarini
Regione Veneto Azienda U.L.S.S. n. 19 Comuni di: Adria Ariano nel Polesine Corbola Loreo Papozze Pettorazza Grimani Porto Tolle Porto Viro Rosolina Taglio di Po DECRETO DEL C OMMISSARIO LIQUIDATORE Dell’ex Ulss n. 31 N. 1 DEL 25/01/2013 OGGETTO: Procedimento penale n. 18495/08 R.G.N.R. – R.G.G.I.P. n. 4545/09, avanti l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Conferimento incarico legale. Pagina 2 di 14 Il Responsabile del procedimento, Direttore dell’Unità Operativa UOC Affari Generali e Prestazioni Sanitarie - Ufficio Contenzioso, L.P. e Provv.ti Discplinari Premesso che: • in data 28 novembre 2012 è stato notificato alla Regione Veneto, in qualità di persona offesa dal reato, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale n. 18495/08 R.G.N.R. e n. 4545/09 R.G. G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Firenze a carico di diversi soggetti collegati al gruppo farmaceutico “Menarini”; • la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha individuato quali persone offese nel procedimento penale in rilievo: tutte le Regioni; tutte le Aziende Sanitarie Locali; il Ministero della Salute; il Ministero dell’Economia e delle Finanze; l’Agenzia Italiana del Farmaco; l’Agenzia delle Entrate di Firenze; • che l’imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio relativa al suddetto procedimento così recita: “ALEOTTI ALBERTO: artt. 110, 81 cpv., 640, comma secondo, 61 n. 7, c.p. perché, in qualità di proprietario ed amministratore anche di fatto delle società del gruppo "Menarini", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi - in concorso con persone operanti in posizione di responsabilità all’interno della società "Bristol Myers Squibb", "Meiji Seika Pharma International", "Astra Zeneca AB" e "Fujisawa Pharmaceuticais", che fornivano al gruppo "Menarini" i "principi attivi" di seguito indicati, consentendo l’interposizione di letterbox companies, società fittizie riferibili all’indagato, le quali simulavano, con emissione delle relative fatture, inesistenti forniture al gruppo "Menarini" di principi attivi (forniture in realtà eseguite dalle predette multinazionali), con indicazione di prezzi alterati in aumento e quindi con sovrafatturazione del costo dei suddetti principi attivi - con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente nei documenti trasmessi al Comitato Interministeriale Prezzi - Commissione Prezzi Farmaci, nonché al Ministero della Sanità, costi sostenuti per l’acquisto dei principi attivi Pravastatina, Fosinopril, Prolina - Captopril, Aztreonam, Omeprazolo, Cefixime, Miocarnicina, superiori rispetto a quelli effettivi, induceva in errore le predette autorità, che provvedevano al rilascio dell’autorizzazione al commercio delle specialità medicinali realizzate con i suddetti principi attivi, stabilendo un prezzo di vendita più alto rispetto a quello che sarebbe stato determinato se fosse stato dichiarato il costo effettivo di tali principi attivi, prezzo che poi il Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del rapporto convenzionale con i farmacisti, provvedeva a rimborsare - per gli aventi diritto (secondo quanto previsto dal Prontuario Farmaceutico Nazionale) - ai farmacisti medesimi che rivendevano al pubblico i farmaci, così procurandosi l'Aleotti un ingiusto profitto non inferiore a € 575.000.000,00 con conseguente ingentissimo danno per lo stesso Servizio Sanitario Nazionale non inferiore a € 860.000.000,00. In Firenze, dal 1984 con consumazione prolungata al 31/12/2010. • • • • • • • • ALEOTTI LUCIA ALEOTTI GIOVANNI CRESCI GIOVANNI PROIETTI LICIA VERGA ROBERTO NOSEDA ROBERTO QUADRI SOMINA REALINI PAOLO Pagina 3 di 14 • • KAI CHEUNG LEUNG RIVA PIER FRANCO B) del reato di cui agli artt. 110,112 n. 1, 81 cpv., 648 bis, 648 ter c.p. per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, dunque in più di cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi, trasferito e sostituito somme di denaro per importo complessivo superiore ad euro 1.200.000.000,00, di cui una parte (circa € 575 milioni), proveniente dal delitto di truffa continuata di cui al capo a) dell’imputazione, altra parte proveniente dall’ulteriore delitto di truffa continuata relativo ai diversi principi attivi che di seguito si elencano (reati commessi entrambi da Aleotti Alberto) altra parte ancora proveniente dal delitto di corruzione per il quale allo stesso Aleotti Alberto è stata applicata pena ex art. 444 c.p.p. con sentenza del Tribunale di Napoli del 19/5/97 (irrevocabile il 16/10/97), nonché da reiterati delitti di frode fiscale (dichiarazioni fraudolente e funzionali emissioni di fatture per operazioni inesistenti), tra i quali quello di cui al seguente capo C), per avere compiuto su tale denaro operazioni dirette ad ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa e comunque per avere impiegato lo stesso in attività economiche e finanziarie. Condotta così articolata: collocavano il denaro provento dei reati in conti correnti – aperti in paesi esteri – riferibili a letterbox companies, tra cui “Scarlet Investiments Limited” (con sedi avvicendatesi a Londra, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Zug, Hong Kong, Auckland), “Pharmadeal Limited” (con sedi avvicendatesi a Londra, Isola di Man, Hong Kong), “Technopharm Limites” (con sedi avvicendatesi a Croydon Surrey, Hong Kong), “Mephachem” (con sede a Zug), nonché riferibili alle altre società di seguito indicate: Ems-Dottikon CH, Adechsa S.A.S Zug CH, Arixius ltd England, Arg Pharmaceuticals Zug CH, Astig Pharmatrading Sa Panama, Farmaquimica Agents SA Panama, Etecom Ettmuller & Co., Felimann & Cie, Lambertini Ernst & Partners sa, Gianfar sa, Biomount Phfarma, Balmer Chemie AG London, Balmer Chemie AG Dublino, Balmer Chemie AG Zugo, Hans Rahn Zug CH, Ems-Dottikon Zug CH, Norwin Chemicals ltd. London U.K., Pharmasearch S.A. Panama, Balmer Chemie ltd. Dublimo 8ZULPIC), Balmer Chemie ltd. London U.K., Balmer Chemie ltd. Zug CH, Leader Ascent ltd. Hong Kong, Inglegrove ltd. London U.K., Inglegrove ltd Guernsey B.V.I., ISTMO Pharma S.A. Panama, Panpharma S.A.S Panama, Farco Trade S.A. Panama, Caribepharma Sa Panama, Sitra overseas S.A. Hong Kong, Zumi Trade ltd. Panama, Passat Pharmatrade SA Panama, Chemitechnics S.A. Panama, Chemitechnics S.A. Panama; quindi trasferivano ripetutamente detto denaro (anche mediante movimentazioni in contanti) utilizzando circa 900 conti correnti (ovvero sottoconti) bancari aperti in paesi esteri e riferibili a circa 130 società (tra le quali quelle di seguito elencate, la gran parte delle quali di diritto panamense) ed impiegavano detto denaro in investimenti a breve e lungo termine: Pagina 4 di 14 Pagina 5 di 14 • Pagina 6 di 14 con le operazioni indicate nella tabella che segue, trasferivano le somme nella stessa specificate su seguenti conti correnti: conti correnti aperti presso l’U.B.S. di Lugano e intestati alla società fiduciaria “UBS Fiduciaria” s.p.a.; conti correnti aperti presso il Credit Suisse Zurigo e intestati alla fiduciaria “Credit Suisse Servizi Fiduciari” s.r.l.; conto corrente aperto presso LGT Liechtenstein e intestato a “Profid Fiduciaria e di Revisione” s.p.a.; conto corrente aperto presso Banca Svizzera Italiana e intestato a “Eos Servizi Fiduciari” s.r.l., tutte società fiduciarie di cui Aleotti Alberto aveva conferito specifico mandato ed interessate nelle seguenti operazioni: Pagina 7 di 14 • Pagina 8 di 14 le società fiduciarie sopra indicate al n. 3 provvedevano a presentare, nel maggio 2003, per conto della persona fisica Aleotti Alberto, “dichiarazioni riservate di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) di cui al decreto legge 25/9/01 n. 350, convertito in legge 23/11/01 n. 409, per l’importo complessivo di € 1.092.520.782; altre somme di denaro, di importo non inferiore ad euro 509.415.823,00, venivano collocate su conti correnti intestati a società panamensi – tra cui “Imperial Pharma Trade sa”, “Old Black sa”, “Caribepharma sa” – aperti presso la Credit Suisse Private Bank di Zurigo, e quindi, in parte, trasferite su conti correnti intestati alla società fiduciaria “Ifid Istituto Fiduciario Italiano”, aperti sul medesimo istituto di credito; tale società fiduciaria provvedeva, poi, a presentare, nel settembre 2009, per conto della persona fisica Aleotti Alberto, “dichiarazione riservata di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) di cui al decreto legge 1/7/09 n. 78, convertito in legge 3/8/09 n. 102, per l’importo complessivo di € 101.618.843,00 (non è, allo stato, accertato la destinazione finale della rimanente somma); nel periodo temporale compreso tra il luglio 1991 ed il dicembre 1993, la società di diritto lussemburghese “Parsofi sa”, riferibile ad Aleotti Alberto, acquisiva, tramite la spa “Pharmafin”, società al vertice della catena di controllo del gruppo “Menarini” (e che la stessa Parsofi controllava attraverso la società fiduciaria “Servizio Italia” spa), quote di partecipazione della srl “Menarini Ifr” (di cui Aleotti Alberto era già socio di minoranza); tale acquisizione, dal costo non inferiore a lire 176 miliardi, veniva effettuata dalla spa “Pharmafin” solo apparentemente attraverso indebitamento bancario; in realtà tale indebitamento serviva a mascherare una ricapitalizzazione con impiego di fondi in gran parte di diversa provenienza; ed infatti, nel settembre 1993, la sopra indicata “Parsofi sa” procedeva a coprire le perdite della spa “Pharmafin” per un ammontare di lire 154 miliardi, utilizzando somme di denaro provenienti dalle società “Lachej”, “Rod Cavendish”, “Sidoro” e “Hans” di cui al precedente n. 2; l’1/10/1997 altro denaro proveniente dai reati già sopra indicati, veniva immesso nella società “Parsofi sa” con la seguente operazione: la stessa “Parsofi sa” emetteva un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo di 200 milioni di franchi svizzeri (pari ad euro 127.823.082,00); tale prestito veniva interamente sottoscritto dalla UBS di Zurigo e quindi girato da questa alla società di diritto svizzero “Credit Industriel sa” (sottoscrizione e trasformazione avvenuti a fronte di accordi coinvolgenti le società “Jobi Anstalt” e “Financiera Alfacruz sa” di cui al precedente n. 2, accordi garantiti da somme di denaro per un ammontare di 210 milioni di franchi svizzeri, somme che erano nella disponibilità della società “Financiera Palamos sa” indicata di cui ai precedenti numeri 2 e 3); successivamente, il 20/10/97, con il provento del prestito obbligazionario emesso, la “Parsofi sa” versava alla spa “Pharmafin”, in conto aumento capitale, la somma di lire 216.800.062.892; nell’aprile 2003 le obbligazioni emesse dalla “Parsofi” per la descritta operazione, venivano riscattate dalla società “Financiera Palamos sa” che corrispondeva a “Credit Industriel sa” la somma di 201 milioni di franchi svizzeri; tali obbligazioni divenivano quindi oggetto, nel maggio 2003, delle “dichiarazioni riservate di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) sopra descritte al punto 4; così, dunque, il prestito obbligazionario Parsofi solo apparentemente veniva sottoscritto dalla UBS mentre in effetti si trattava di un trasferimento di denaro dalla “Financiera Palamos sa” alla “Parsofi sa”; la stessa “ Parsofi sa” nel 2005 si scindeva nelle società “Fingest sa” e “Sofingea sa”, che rinnovavano il prestito obbligazionario; nel 1993 altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 6.713.939,68, provenienti dalla già indicata società “ Sidoro”, di cui al precedente n. 2, venivano utilizzate per costituire la società di diritto lussemburghese “Vickin sa” che acquisiva il controllo della srl Pagina 9 di 14 “Admiral”; tale ultima società acquistava e gestiva, fino al 31/12/08, l’imbarcazione denominata “m/y Boss”; nel 1998 altre somme di denaro di importo non inferiore a dollari 4.400.000,00 – provenienti da prelevamenti in contanti sui conti correnti della società panamense “ Financiera Triton s.a.” di cui al precedente n. 2 – sono state utilizzate per costituire e capitalizzare la società di diritto lussemburghese “Aerlux Holding sa”, che ha fornito alla società di diritto danese “ Aerdam November aps” all’uopo creata, la provvista per acquistare l’aereo B300 ing Air 350 sigla “ OY-Men”; arero poi gestito (anche attualmente) dalla società “Weltika sa” con sede in Lugano; altre somme di denaro di importo superiore ad euro 1.500.000,00 venivano impiegate in due fondazioni denominate “ Nipote” e “Nipote bis” nel periodo temporale dal 2000 al 2007; una parte di tali somme ( euro 1.259.00,00 provenienti dalla fondazione “ Nipote”, ed euro 581.858,27 provenienti dalla fondazione “ Nipote bis”) venivano poi trasferite su conti correnti intestati alla società fiduciaria “MPS Fiduciaria” presso il Monte dei Paschi di Siena; tale società fiduciaria provvedeva a presentare, nel dicembre 2009, per conto della persona fisica Aleotti Alberto, “dichiarazione riservata di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) di cui al decreto legge 1/7/09 n. 78, convertito in legge 3/8/09 n. 102. Le descritte operazioni venivano poste in essere dagli indicati imputati con le condotte e nelle qualità che di seguito si sintetizzano: Verga Roberto, cui è riferibile il gruppo societario “ Verga Group” (holding) SA, con sede in Lugano, in concorso con soggetti non identificati, costituiva le c.d. letterbox companies, società fittizie indicate sub n. 1, e provvedeva alla gestione delle stesse unitamente ai suoi collaboratori Noseda Roberto, Quadri Simona, nonché unitamente a Realini Paolo e Kai Cheung Leung; Riva Pier Francesco, Cresci Giovanni, Proietti Licia, Aleotti Lucia e Aleotti Giovanni (di intesa con Aleotti Alberto, effettivo titolare delle somme provento dei reati prima indicati), in concorso con soggetti non identificati, costituivano e gestivano le società di cui ai nn. 2) e 3) sopra indicati, nonché si occupavano della gestione delle somme di denaro e dell’investimento delle stesse in attività finanziarie ed economiche, tra cui quelle sopra specificate ai nn. Da 4 a 10; in particolare, Riva utilizzando anche conti correnti e società riferibili a sé medesimo ed a terzi (tra le quali “Lambertini Ernest & partners s.a.”). Condotte tutte di riciclaggio e reinvestimento elle somme in parte provenienti dal delitto di truffa continuata commesso, come sopra detto, da Aleotti Alberto, anche con riferimento ai seguenti principi attivi, diversi da quelli indicati al capo A): Principio Attivo Buspirone Principio Attivo Netilmicina Solfato Principio Attivo Quinapril Principio Attivo Pramiracetam Principio Attivo Teofillina – Diffutab Principio Attivo Gemfibrozil Principio Attivo Isoxicam Microcrystal Principio Attivo Bacitracina Principio Attivo Acido meclofenamico Principio Attivo Cefatrizina Principio Attivo Ticlopidina Principio Attivo Torasemide Principio Attivo Brivudina Principio Attivo Salmeterolo Xinafoato Pagina 10 di 14 Principio Attivo Salmeterolo Fluticasone Principio Attivo Ranitidina Principio Attivo Acetossietilcefuroxima Principio Attivo Bifonazolo Principio Attivo Nebivololo Principio Attivo Eparina suina Principio Attivo Eparina sodica Principio Attivo Roxitromicina Principio Attivo Desogestrel Principio Attivo Ottilonio Bromuro Principio Attivo Acemetacina Principio Attivo Estratto di corteccia surrenale puri Principio Attivo Ranitidina Principio Attivo Dexketoprofene trometamolo Principio Attivo Aniracetam Principio Attivo Calcitonina Principio Attivo Sisomicina Solfato Principio Attivo Phenilthioproline Principio Attivo Esomeprazolo In Firenze (luogo ove sono state assunte le determinazioni in ordine alle condotte sopra descritte), fino al 2009. • • • • • ALEOTTI ALBERTO SERGIO ALEOTTI ALBERTO GIOVANNI ALEOTTI LUCIA D’AUBERT GIOVANNI CASINI SANDRO C) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p. 5 D.lvo 10/3/00 n. 74, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, D’Aubert Giovanni e Casini Sandro, in qualità di amministratori, Aleotti Alberto Sergio, Aleotti Alberto Giovanni, Aleotti Lucia quali amministratori di fatto della “Menarini International Operations Luxemburg” S.A., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentavano le dichiarazioni relative a dette imposte con riferimento agli anni dal 2004 al 2009, pur essendovi obbligati avendo tale società soltanto formalmente sede legale in Lussemburgo, mentre in realtà tutte le decisioni societarie (sia quelle strategiche che di ordinaria amministrazione), venivano assunte e deliberate in Firenze presso la sede del gruppo Menarini, di talché gli uffici di Lussemburgo risultavano utilizzati soltanto per un mero passaggio cartolare di documenti relativi a determinazioni adottate in Firenze. In Firenze, anni di imposta dal 2004 al 2009. • • ALEOTTI ALBERTO SERGIO ALEOTTI LUCIA D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 319, 321 c.p., perché, in concorso tra loro, Cursi Cesare, quale senatore della Repubblica, presidente della Commissione Permanente Industria e Commercio, Aleotti Alberto Sergio e Aleotti Lucia in qualità di proprietari ed amministratori di fatto del gruppo farmaceutico “Menarini”, tenevano le seguenti condotte: Cursi, su richiesta degli Aleotti, si attivava ripetutamente per ottenere l’approvazione, in sede parlamentare, di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri Pagina 11 di 14 regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci, per tutelare così la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto, quali quelli commercializzati dal gruppo “Menarini”, a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici; a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti, curando più volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare, da ultimo presentando, nella seduta del 28.04.2009, l’emendamento n. 30.0.4. alla proposta di legge n. 1195 riguardante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell’iter legislativo, interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell’interesse degli Aleotti, presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, quest’ultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta Maria Girani Angiolillo; il Cursi avendo, nell’occasione, asservito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo Menarini, riceveva, quale corrispettivo per la descritta attività, sfociata anche nella presentazione dell’indicato emendamento, l’utilità tradottasi nella stipula, da parte del gruppo “Menarini”, di un contratto per la fornitura di libri d’arte (monografia sul “Bronzino”), del valore di circa € 164.000,00 con la coniuge Rosalia Viviani in Cursi, titolare dell’omonima casa editrice. In Firenze, nell’aprile 2010.” Considerato che per effetto della soppressione delle Unità Sanitarie Locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, successione caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata alla gestione-stralcio della soppressa Unità Sanitaria Locale, rappresentata dal suo commissario liquidatore; Considerato l’interesse delle gestioni liquidatorie ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta penalmente rilevante degli imputati, ora al vaglio del Tribunale di Firenze, ove risulta fissata udienza al 30 gennaio 2013; Considerato che la Regione del Veneto, con nota del 15 gennaio 2013, prot. n. 22927 a firma del Segretario regionale per la Sanità, ha comunicato alle Aziende Sanitarie ed alle Aziende Ospedaliere la propria determinazione di costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al SSR (quale sommatoria dei danni patiti dalle singole Aziende ULSS) nonché del danno all’immagine; con tale nota, inoltre, la Regione ha segnalato che le Aziende Sanitarie del Veneto e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento hanno ritenuto di affidare l’incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento in questione allo Studio Legale Barel Malvestio & Associati del Foro di Treviso, nell’ottica di un omogenea difesa e di contenimento della spesa; Considerato che, comunque, sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione sopra riportati e sulla base delle informazioni assunte in via sommaria per il breve tempo a disposizione si ha motivo di ritenere che la Gestione Liquidatoria della ex ULSSL n. 31 abbia effettivamente subito un ingente danno, così come ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze; Pagina 12 di 14 Ritenuto opportuno conferire l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza della Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. 31 all’avv. Massimo Malvestio del Foro di Treviso e di eleggere domicilio presso lo Studio legale Barel Malvestio & Associati sito in Treviso, Viale Montegrappa n. 45; Visto l’art. 125 del decreto legislativo 163/2006; Acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale; Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l’imminenza dell’udienza preliminare. Ciò premesso, il Direttore dell’unità Operativa Affari Generali e Prestazioni Sanitarie sottopone all’ approvazione del Commissario Liquidatore il seguente provvedimento: 1. di conferire l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza della Gestione Liquidatoria della Ex ULSS n. 31 nel procedimento penale n. R.G.N.R. 18495/08 e n. 4545/09 R.G. G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Firenze, conferendo all’uopo procura speciale con ogni necessario potere, all’avv. Massimo Malvestio del Foro di Treviso, affinché rappresenti assista e difenda la Gestione Liquidatoria della ex ULSS n.31 costituendola parte civile nel suddetto procedimento penale, onde conseguire il risarcimento dei danni tutti che gli imputati nel procedimento penale summenzionato hanno cagionato alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS N. 31 in conseguenza dei fatti di reato di cui alle imputazioni anche secondo quanto rappresentato nell’atto di costituzione di parte civile e/o anche con i fatti come eventualmente diversamente contestati nel corso del processo o integrati con eventuali ulteriori contestazioni ovvero contestati ad altre persone, conferendogli tutti i poteri utili e necessari allo scopo, con promessa di rato e valido, ivi compresi, e ciò solo in via esemplificativa, il potere di depositare l’atto di costituzione di parte civile, anche per mezzo di propri sostituti processuali; richiedere la citazione dei responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. estendendo la domanda risarcitoria nei loro confronti e per ogni adempimento conseguente, nominare espressamente propri sostituti processuali per tutti gli incombenti alla qui conferita procura, eleggere domicili; 2. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Malvestio in Treviso, viale Monte Grappa, n. 45 e contestualmente di revocare ogni precedente nomina; 3. di prevedere quale fondo spese la somma di € 1.000,00 a carico del Rendiconto Finanziario della gestione Liquidatoria dell’Ex ULSS n. 31; 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. IL DIRETTORE GENERALE Assunte le funzioni di Commissario Liquidatore ai sensi della DGRV n. 238 del 29.12.2012 in ottemperanza all’art. 2 comma 14 L. 28.12.1995 n. 549 Pagina 13 di 14 Preso atto che Il Direttore dell’U.O.C. proponente, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale; Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le Leggi Regionali n. 55/94 e n. 56/94 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETA 1. di conferire l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza della Gestione Liquidatoria della Ex ULSS n. 31 nel procedimento penale n. R.G.N.R. 18495/08 e n. 4545/09 R.G. G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Firenze, conferendo all’uopo procura speciale con ogni necessario potere, all’avv. Massimo Malvestio del Foro di Treviso, affinché rappresenti assista e difenda la Gestione Liquidatoria della ex ULSS n.31 costituendola parte civile nel suddetto procedimento penale, onde conseguire il risarcimento dei danni tutti che gli imputati nel procedimento penale summenzionato hanno cagionato alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS N. 31 in conseguenza dei fatti di reato di cui alle imputazioni anche secondo quanto rappresentato nell’atto di costituzione di parte civile e/o anche con i fatti come eventualmente diversamente contestati nel corso del processo o integrati con eventuali ulteriori contestazioni ovvero contestati ad altre persone, conferendogli tutti i poteri utili e necessari allo scopo, con promessa di rato e valido, ivi compresi, e ciò solo in via esemplificativa, il potere di depositare l’atto di costituzione di parte civile, anche per mezzo di propri sostituti processuali; richiedere la citazione dei responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. estendendo la domanda risarcitoria nei loro confronti e per ogni adempimento conseguente, nominare espressamente propri sostituti processuali per tutti gli incombenti alla qui conferita procura, eleggere domicili; 2. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Malvestio in Treviso, viale Monte Grappa, n. 45 e contestualmente di revocare ogni precedente nomina; 3. di prevedere quale fondo spese la somma di € 1.000,00 a carico del Rendiconto Finanziario della gestione Liquidatoria dell’Ex ULSS n. 31; 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Il Commissario Liquidatore f.to Dott. Pietro Girardi Il Segretario Verbalizzante f.to Dr.ssa Chiara Tiengo Pagina 14 di 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente decreto viene affisso il giorno …………..all’Albo di questa U.L.S.S. dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi Adria li …………………… Il Segretario Dott.ssa Federica Zampollo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente decreto è stato trasmesso al Collegio Sindacale Adria il …………………… Il Segretario Dott.ssa Federica Zampollo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente decreto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, art. 134 – III^ comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000 senza ricorsi od opposizioni. Adria il …………………… Il Segretario Dott.ssa Federica Zampollo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------