decreto gest liquidatoria menarini

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decreto gest liquidatoria menarini
Regione Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 19
Comuni di: Adria
Ariano nel Polesine
Corbola
Loreo
Papozze
Pettorazza Grimani
Porto Tolle
Porto Viro
Rosolina
Taglio di Po
DECRETO
DEL C OMMISSARIO LIQUIDATORE
Dell’ex Ulss n. 31
N. 1 DEL 25/01/2013
OGGETTO: Procedimento penale n. 18495/08 R.G.N.R. – R.G.G.I.P. n. 4545/09, avanti l’ufficio del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Conferimento incarico legale.
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Il Responsabile del procedimento, Direttore dell’Unità Operativa UOC Affari Generali e Prestazioni Sanitarie
- Ufficio Contenzioso, L.P. e Provv.ti Discplinari
Premesso che:
• in data 28 novembre 2012 è stato notificato alla Regione Veneto, in qualità di persona offesa dal reato, il
decreto di fissazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale n. 18495/08 R.G.N.R. e n. 4545/09 R.G.
G.I.P. pendente avanti il Tribunale di Firenze a carico di diversi soggetti collegati al gruppo farmaceutico
“Menarini”;
• la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha individuato quali persone offese nel
procedimento penale in rilievo: tutte le Regioni; tutte le Aziende Sanitarie Locali; il Ministero della Salute; il
Ministero dell’Economia e delle Finanze; l’Agenzia Italiana del Farmaco; l’Agenzia delle Entrate di Firenze;
• che l’imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio relativa al suddetto procedimento così recita:
“ALEOTTI ALBERTO: artt. 110, 81 cpv., 640, comma secondo, 61 n. 7, c.p. perché, in qualità di
proprietario ed amministratore anche di fatto delle società del gruppo "Menarini", con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi - in concorso con
persone operanti in posizione di responsabilità all’interno della società "Bristol Myers
Squibb", "Meiji Seika Pharma International", "Astra Zeneca AB" e "Fujisawa
Pharmaceuticais", che fornivano al gruppo "Menarini" i "principi attivi" di seguito indicati,
consentendo l’interposizione di letterbox companies, società fittizie riferibili all’indagato, le
quali simulavano, con emissione delle relative fatture, inesistenti forniture al gruppo
"Menarini" di principi attivi (forniture in realtà eseguite dalle predette multinazionali), con
indicazione di prezzi alterati in aumento e quindi con sovrafatturazione del costo dei suddetti
principi attivi - con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente nei documenti
trasmessi al Comitato Interministeriale Prezzi - Commissione Prezzi Farmaci, nonché al
Ministero della Sanità, costi sostenuti per l’acquisto dei principi attivi Pravastatina,
Fosinopril, Prolina - Captopril, Aztreonam, Omeprazolo, Cefixime, Miocarnicina, superiori
rispetto a quelli effettivi, induceva in errore le predette autorità, che provvedevano al rilascio
dell’autorizzazione al commercio delle specialità medicinali realizzate con i suddetti principi
attivi, stabilendo un prezzo di vendita più alto rispetto a quello che sarebbe stato determinato
se fosse stato dichiarato il costo effettivo di tali principi attivi, prezzo che poi il Servizio
Sanitario Nazionale, nell’ambito del rapporto convenzionale con i farmacisti, provvedeva a
rimborsare - per gli aventi diritto (secondo quanto previsto dal Prontuario Farmaceutico
Nazionale) - ai farmacisti medesimi che rivendevano al pubblico i farmaci, così procurandosi
l'Aleotti un ingiusto profitto non inferiore a € 575.000.000,00 con conseguente ingentissimo
danno per lo stesso Servizio Sanitario Nazionale non inferiore a € 860.000.000,00.
In Firenze, dal 1984 con consumazione prolungata al 31/12/2010.
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ALEOTTI LUCIA
ALEOTTI GIOVANNI
CRESCI GIOVANNI
PROIETTI LICIA
VERGA ROBERTO
NOSEDA ROBERTO
QUADRI SOMINA
REALINI PAOLO
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KAI CHEUNG LEUNG
RIVA PIER FRANCO
B) del reato di cui agli artt. 110,112 n. 1, 81 cpv., 648 bis, 648 ter c.p. per avere, in concorso
tra loro e con altri soggetti non identificati, dunque in più di cinque persone, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi, trasferito e sostituito
somme di denaro per importo complessivo superiore ad euro 1.200.000.000,00, di cui una
parte (circa € 575 milioni), proveniente dal delitto di truffa continuata di cui al capo a)
dell’imputazione, altra parte proveniente dall’ulteriore delitto di truffa continuata relativo ai
diversi principi attivi che di seguito si elencano (reati commessi entrambi da Aleotti Alberto)
altra parte ancora proveniente dal delitto di corruzione per il quale allo stesso Aleotti Alberto
è stata applicata pena ex art. 444 c.p.p. con sentenza del Tribunale di Napoli del 19/5/97
(irrevocabile il 16/10/97), nonché da reiterati delitti di frode fiscale (dichiarazioni fraudolente
e funzionali emissioni di fatture per operazioni inesistenti), tra i quali quello di cui al seguente
capo C), per avere compiuto su tale denaro operazioni dirette ad ostacolarne l’identificazione
della provenienza delittuosa e comunque per avere impiegato lo stesso in attività economiche e
finanziarie.
Condotta così articolata:
collocavano il denaro provento dei reati in conti correnti – aperti in paesi esteri – riferibili a
letterbox companies, tra cui “Scarlet Investiments Limited” (con sedi avvicendatesi a Londra,
Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Zug, Hong Kong, Auckland), “Pharmadeal Limited”
(con sedi avvicendatesi a Londra, Isola di Man, Hong Kong), “Technopharm Limites” (con
sedi avvicendatesi a Croydon Surrey, Hong Kong), “Mephachem” (con sede a Zug), nonché
riferibili alle altre società di seguito indicate:
Ems-Dottikon CH, Adechsa S.A.S Zug CH, Arixius ltd England, Arg Pharmaceuticals Zug CH,
Astig Pharmatrading Sa Panama, Farmaquimica Agents SA Panama, Etecom Ettmuller & Co.,
Felimann & Cie, Lambertini Ernst & Partners sa, Gianfar sa, Biomount Phfarma, Balmer
Chemie AG London, Balmer Chemie AG Dublino, Balmer Chemie AG Zugo, Hans Rahn Zug
CH, Ems-Dottikon Zug CH, Norwin Chemicals ltd. London U.K., Pharmasearch S.A. Panama,
Balmer Chemie ltd. Dublimo 8ZULPIC), Balmer Chemie ltd. London U.K., Balmer Chemie ltd.
Zug CH, Leader Ascent ltd. Hong Kong, Inglegrove ltd. London U.K., Inglegrove ltd Guernsey
B.V.I., ISTMO Pharma S.A. Panama, Panpharma S.A.S Panama, Farco Trade S.A. Panama,
Caribepharma Sa Panama, Sitra overseas S.A. Hong Kong, Zumi Trade ltd. Panama, Passat
Pharmatrade SA Panama, Chemitechnics S.A. Panama, Chemitechnics S.A. Panama;
quindi trasferivano ripetutamente detto denaro (anche mediante movimentazioni in contanti)
utilizzando circa 900 conti correnti (ovvero sottoconti) bancari aperti in paesi esteri e riferibili
a circa 130 società (tra le quali quelle di seguito elencate, la gran parte delle quali di diritto
panamense) ed impiegavano detto denaro in investimenti a breve e lungo termine:
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con le operazioni indicate nella tabella che segue, trasferivano le somme nella stessa
specificate su seguenti conti correnti:
conti correnti aperti presso l’U.B.S. di Lugano e intestati alla società fiduciaria “UBS
Fiduciaria” s.p.a.;
conti correnti aperti presso il Credit Suisse Zurigo e intestati alla fiduciaria “Credit Suisse
Servizi Fiduciari” s.r.l.;
conto corrente aperto presso LGT Liechtenstein e intestato a “Profid Fiduciaria e di
Revisione” s.p.a.;
conto corrente aperto presso Banca Svizzera Italiana e intestato a “Eos Servizi Fiduciari”
s.r.l.,
tutte società fiduciarie di cui Aleotti Alberto aveva conferito specifico mandato ed interessate
nelle seguenti operazioni:
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le società fiduciarie sopra indicate al n. 3 provvedevano a presentare, nel maggio 2003, per
conto della persona fisica Aleotti Alberto, “dichiarazioni riservate di rimpatrio” (c.d. scudo
fiscale) di cui al decreto legge 25/9/01 n. 350, convertito in legge 23/11/01 n. 409, per
l’importo complessivo di € 1.092.520.782;
altre somme di denaro, di importo non inferiore ad euro 509.415.823,00, venivano collocate su
conti correnti intestati a società panamensi – tra cui “Imperial Pharma Trade sa”, “Old Black
sa”, “Caribepharma sa” – aperti presso la Credit Suisse Private Bank di Zurigo, e quindi, in
parte, trasferite su conti correnti intestati alla società fiduciaria “Ifid Istituto Fiduciario
Italiano”, aperti sul medesimo istituto di credito; tale società fiduciaria provvedeva, poi, a
presentare, nel settembre 2009, per conto della persona fisica Aleotti Alberto, “dichiarazione
riservata di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) di cui al decreto legge 1/7/09 n. 78, convertito in
legge 3/8/09 n. 102, per l’importo complessivo di € 101.618.843,00 (non è, allo stato,
accertato la destinazione finale della rimanente somma);
nel periodo temporale compreso tra il luglio 1991 ed il dicembre 1993, la società di diritto
lussemburghese “Parsofi sa”, riferibile ad Aleotti Alberto, acquisiva, tramite la spa
“Pharmafin”, società al vertice della catena di controllo del gruppo “Menarini” (e che la
stessa Parsofi controllava attraverso la società fiduciaria “Servizio Italia” spa), quote di
partecipazione della srl “Menarini Ifr” (di cui Aleotti Alberto era già socio di minoranza); tale
acquisizione, dal costo non inferiore a lire 176 miliardi, veniva effettuata dalla spa
“Pharmafin” solo apparentemente attraverso indebitamento bancario; in realtà tale
indebitamento serviva a mascherare una ricapitalizzazione con impiego di fondi in gran parte
di diversa provenienza; ed infatti, nel settembre 1993, la sopra indicata “Parsofi sa”
procedeva a coprire le perdite della spa “Pharmafin” per un ammontare di lire 154 miliardi,
utilizzando somme di denaro provenienti dalle società “Lachej”, “Rod Cavendish”, “Sidoro”
e “Hans” di cui al precedente n. 2;
l’1/10/1997 altro denaro proveniente dai reati già sopra indicati, veniva immesso nella società
“Parsofi sa” con la seguente operazione: la stessa “Parsofi sa” emetteva un prestito
obbligazionario per un ammontare complessivo di 200 milioni di franchi svizzeri (pari ad euro
127.823.082,00); tale prestito veniva interamente sottoscritto dalla UBS di Zurigo e quindi
girato da questa alla società di diritto svizzero “Credit Industriel sa” (sottoscrizione e
trasformazione avvenuti a fronte di accordi coinvolgenti le società “Jobi Anstalt” e
“Financiera Alfacruz sa” di cui al precedente n. 2, accordi garantiti da somme di denaro per
un ammontare di 210 milioni di franchi svizzeri, somme che erano nella disponibilità della
società “Financiera Palamos sa” indicata di cui ai precedenti numeri 2 e 3); successivamente,
il 20/10/97, con il provento del prestito obbligazionario emesso, la “Parsofi sa” versava alla
spa “Pharmafin”, in conto aumento capitale, la somma di lire 216.800.062.892; nell’aprile
2003 le obbligazioni emesse dalla “Parsofi” per la descritta operazione, venivano riscattate
dalla società “Financiera Palamos sa” che corrispondeva a “Credit Industriel sa” la somma
di 201 milioni di franchi svizzeri; tali obbligazioni divenivano quindi oggetto, nel maggio
2003, delle “dichiarazioni riservate di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) sopra descritte al punto
4; così, dunque, il prestito obbligazionario Parsofi solo apparentemente veniva sottoscritto
dalla UBS mentre in effetti si trattava di un trasferimento di denaro dalla “Financiera
Palamos sa” alla “Parsofi sa”; la stessa “ Parsofi sa” nel 2005 si scindeva nelle società
“Fingest sa” e “Sofingea sa”, che rinnovavano il prestito obbligazionario;
nel 1993 altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 6.713.939,68, provenienti
dalla già indicata società “ Sidoro”, di cui al precedente n. 2, venivano utilizzate per costituire
la società di diritto lussemburghese “Vickin sa” che acquisiva il controllo della srl
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“Admiral”; tale ultima società acquistava e gestiva, fino al 31/12/08, l’imbarcazione
denominata “m/y Boss”;
nel 1998 altre somme di denaro di importo non inferiore a dollari 4.400.000,00 – provenienti
da prelevamenti in contanti sui conti correnti della società panamense “ Financiera Triton
s.a.” di cui al precedente n. 2 – sono state utilizzate per costituire e capitalizzare la società di
diritto lussemburghese “Aerlux Holding sa”, che ha fornito alla società di diritto danese “
Aerdam November aps” all’uopo creata, la provvista per acquistare l’aereo B300 ing Air 350
sigla “ OY-Men”; arero poi gestito (anche attualmente) dalla società “Weltika sa” con sede in
Lugano;
altre somme di denaro di importo superiore ad euro 1.500.000,00 venivano impiegate in due
fondazioni denominate “ Nipote” e “Nipote bis” nel periodo temporale dal 2000 al 2007; una
parte di tali somme ( euro 1.259.00,00 provenienti dalla fondazione “ Nipote”, ed euro
581.858,27 provenienti dalla fondazione “ Nipote bis”) venivano poi trasferite su conti
correnti intestati alla società fiduciaria “MPS Fiduciaria” presso il Monte dei Paschi di
Siena; tale società fiduciaria provvedeva a presentare, nel dicembre 2009, per conto della
persona fisica Aleotti Alberto, “dichiarazione riservata di rimpatrio” (c.d. scudo fiscale) di cui
al decreto legge 1/7/09 n. 78, convertito in legge 3/8/09 n. 102.
Le descritte operazioni venivano poste in essere dagli indicati imputati con le condotte e nelle
qualità che di seguito si sintetizzano:
Verga Roberto, cui è riferibile il gruppo societario “ Verga Group” (holding) SA, con sede in
Lugano, in concorso con soggetti non identificati, costituiva le c.d. letterbox companies,
società fittizie indicate sub n. 1, e provvedeva alla gestione delle stesse unitamente ai suoi
collaboratori Noseda Roberto, Quadri Simona, nonché unitamente a Realini Paolo e Kai
Cheung Leung;
Riva Pier Francesco, Cresci Giovanni, Proietti Licia, Aleotti Lucia e Aleotti Giovanni (di
intesa con Aleotti Alberto, effettivo titolare delle somme provento dei reati prima indicati), in
concorso con soggetti non identificati, costituivano e gestivano le società di cui ai nn. 2) e 3)
sopra indicati, nonché si occupavano della gestione delle somme di denaro e dell’investimento
delle stesse in attività finanziarie ed economiche, tra cui quelle sopra specificate ai nn. Da 4 a
10; in particolare, Riva utilizzando anche conti correnti e società riferibili a sé medesimo ed a
terzi (tra le quali “Lambertini Ernest & partners s.a.”).
Condotte tutte di riciclaggio e reinvestimento elle somme in parte provenienti dal delitto di
truffa continuata commesso, come sopra detto, da Aleotti Alberto, anche con riferimento ai
seguenti principi attivi, diversi da quelli indicati al capo A):
Principio Attivo Buspirone
Principio Attivo Netilmicina Solfato
Principio Attivo Quinapril
Principio Attivo Pramiracetam
Principio Attivo Teofillina – Diffutab
Principio Attivo Gemfibrozil
Principio Attivo Isoxicam Microcrystal
Principio Attivo Bacitracina
Principio Attivo Acido meclofenamico
Principio Attivo Cefatrizina
Principio Attivo Ticlopidina
Principio Attivo Torasemide
Principio Attivo Brivudina
Principio Attivo Salmeterolo Xinafoato
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Principio Attivo Salmeterolo Fluticasone
Principio Attivo Ranitidina
Principio Attivo Acetossietilcefuroxima
Principio Attivo Bifonazolo
Principio Attivo Nebivololo
Principio Attivo Eparina suina
Principio Attivo Eparina sodica
Principio Attivo Roxitromicina
Principio Attivo Desogestrel
Principio Attivo Ottilonio Bromuro
Principio Attivo Acemetacina
Principio Attivo Estratto di corteccia surrenale puri
Principio Attivo Ranitidina
Principio Attivo Dexketoprofene trometamolo
Principio Attivo Aniracetam
Principio Attivo Calcitonina
Principio Attivo Sisomicina Solfato
Principio Attivo Phenilthioproline
Principio Attivo Esomeprazolo
In Firenze (luogo ove sono state assunte le determinazioni in ordine alle condotte sopra
descritte), fino al 2009.
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ALEOTTI ALBERTO SERGIO
ALEOTTI ALBERTO GIOVANNI
ALEOTTI LUCIA
D’AUBERT GIOVANNI
CASINI SANDRO
C) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p. 5 D.lvo 10/3/00 n. 74, perché, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, D’Aubert Giovanni e Casini
Sandro, in qualità di amministratori, Aleotti Alberto Sergio, Aleotti Alberto Giovanni, Aleotti
Lucia quali amministratori di fatto della “Menarini International Operations Luxemburg”
S.A., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentavano le
dichiarazioni relative a dette imposte con riferimento agli anni dal 2004 al 2009, pur
essendovi obbligati avendo tale società soltanto formalmente sede legale in Lussemburgo,
mentre in realtà tutte le decisioni societarie (sia quelle strategiche che di ordinaria
amministrazione), venivano assunte e deliberate in Firenze presso la sede del gruppo
Menarini, di talché gli uffici di Lussemburgo risultavano utilizzati soltanto per un mero
passaggio cartolare di documenti relativi a determinazioni adottate in Firenze.
In Firenze, anni di imposta dal 2004 al 2009.
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ALEOTTI ALBERTO SERGIO
ALEOTTI LUCIA
D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 319, 321 c.p., perché, in concorso tra loro, Cursi
Cesare, quale senatore della Repubblica, presidente della Commissione Permanente Industria
e Commercio, Aleotti Alberto Sergio e Aleotti Lucia in qualità di proprietari ed amministratori
di fatto del gruppo farmaceutico “Menarini”, tenevano le seguenti condotte:
Cursi, su richiesta degli Aleotti, si attivava ripetutamente per ottenere l’approvazione, in sede
parlamentare, di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri
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regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci, per tutelare così la quota
di mercato dei farmaci coperti da brevetto, quali quelli commercializzati dal gruppo
“Menarini”, a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici; a tal fine recepiva
pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti, curando più volte la
proposizione degli stessi in sede parlamentare, da ultimo presentando, nella seduta del
28.04.2009, l’emendamento n. 30.0.4. alla proposta di legge n. 1195 riguardante
“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia”, concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli
sviluppi dell’iter legislativo, interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo
nell’interesse degli Aleotti, presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gianni Letta, quest’ultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta
Maria Girani Angiolillo; il Cursi avendo, nell’occasione, asservito la propria funzione
pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo Menarini, riceveva, quale corrispettivo per
la descritta attività, sfociata anche nella presentazione dell’indicato emendamento, l’utilità
tradottasi nella stipula, da parte del gruppo “Menarini”, di un contratto per la fornitura di
libri d’arte (monografia sul “Bronzino”), del valore di circa € 164.000,00 con la coniuge
Rosalia Viviani in Cursi, titolare dell’omonima casa editrice.
In Firenze, nell’aprile 2010.”
Considerato che per effetto della soppressione delle Unità Sanitarie Locali e della conseguente istituzione delle
Aziende Unità Sanitarie Locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di
successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, successione
caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata alla gestione-stralcio della soppressa Unità
Sanitaria Locale, rappresentata dal suo commissario liquidatore;
Considerato l’interesse delle gestioni liquidatorie ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta
penalmente rilevante degli imputati, ora al vaglio del Tribunale di Firenze, ove risulta fissata udienza al 30
gennaio 2013;
Considerato che la Regione del Veneto, con nota del 15 gennaio 2013, prot. n. 22927 a firma del Segretario
regionale per la Sanità, ha comunicato alle Aziende Sanitarie ed alle Aziende Ospedaliere la propria
determinazione di costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al
SSR (quale sommatoria dei danni patiti dalle singole Aziende ULSS) nonché del danno all’immagine; con tale nota,
inoltre, la Regione ha segnalato che le Aziende Sanitarie del Veneto e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento hanno ritenuto di affidare l’incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento in questione allo
Studio Legale Barel Malvestio & Associati del Foro di Treviso, nell’ottica di un omogenea difesa e di contenimento
della spesa;
Considerato che, comunque, sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione sopra riportati e sulla base
delle informazioni assunte in via sommaria per il breve tempo a disposizione si ha motivo di ritenere che la
Gestione Liquidatoria della ex ULSSL n. 31 abbia effettivamente subito un ingente danno, così come ipotizzato
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
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Ritenuto opportuno conferire l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza della
Gestione Liquidatoria della ex ULSS n. 31 all’avv. Massimo Malvestio del Foro di Treviso e di eleggere domicilio
presso lo Studio legale Barel Malvestio & Associati sito in Treviso, Viale Montegrappa n. 45;
Visto l’art. 125 del decreto legislativo 163/2006;
Acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l’imminenza dell’udienza
preliminare.
Ciò premesso, il Direttore dell’unità Operativa Affari Generali e Prestazioni Sanitarie sottopone all’
approvazione del Commissario Liquidatore il seguente provvedimento:
1. di conferire l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza della Gestione
Liquidatoria della Ex ULSS n. 31 nel procedimento penale n. R.G.N.R. 18495/08 e n. 4545/09 R.G. G.I.P.
pendente avanti il Tribunale di Firenze, conferendo all’uopo procura speciale con ogni necessario potere,
all’avv. Massimo Malvestio del Foro di Treviso, affinché rappresenti assista e difenda la Gestione
Liquidatoria della ex ULSS n.31 costituendola parte civile nel suddetto procedimento penale, onde
conseguire il risarcimento dei danni tutti che gli imputati nel procedimento penale summenzionato hanno
cagionato alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS N. 31 in conseguenza dei fatti di reato di cui alle
imputazioni anche secondo quanto rappresentato nell’atto di costituzione di parte civile e/o anche con i
fatti come eventualmente diversamente contestati nel corso del processo o integrati con eventuali
ulteriori contestazioni ovvero contestati ad altre persone, conferendogli tutti i poteri utili e necessari allo
scopo, con promessa di rato e valido, ivi compresi, e ciò solo in via esemplificativa, il potere di
depositare l’atto di costituzione di parte civile, anche per mezzo di propri sostituti processuali; richiedere
la citazione dei responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. estendendo la domanda risarcitoria nei loro
confronti e per ogni adempimento conseguente, nominare espressamente propri sostituti processuali per
tutti gli incombenti alla qui conferita procura, eleggere domicili;
2. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Malvestio in Treviso, viale Monte Grappa, n. 45 e
contestualmente di revocare ogni precedente nomina;
3. di prevedere quale fondo spese la somma di € 1.000,00 a carico del Rendiconto Finanziario della gestione
Liquidatoria dell’Ex ULSS n. 31;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
IL DIRETTORE GENERALE
Assunte le funzioni di Commissario Liquidatore ai sensi della DGRV n. 238 del 29.12.2012 in
ottemperanza all’art. 2 comma 14 L. 28.12.1995 n. 549
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Preso atto che Il Direttore dell’U.O.C. proponente, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione regionale e statale;
Acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le Leggi Regionali n. 55/94 e n. 56/94 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
1. di conferire l’incarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza della Gestione
Liquidatoria della Ex ULSS n. 31 nel procedimento penale n. R.G.N.R. 18495/08 e n. 4545/09 R.G. G.I.P.
pendente avanti il Tribunale di Firenze, conferendo all’uopo procura speciale con ogni necessario potere,
all’avv. Massimo Malvestio del Foro di Treviso, affinché rappresenti assista e difenda la Gestione
Liquidatoria della ex ULSS n.31 costituendola parte civile nel suddetto procedimento penale, onde
conseguire il risarcimento dei danni tutti che gli imputati nel procedimento penale summenzionato hanno
cagionato alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS N. 31 in conseguenza dei fatti di reato di cui alle
imputazioni anche secondo quanto rappresentato nell’atto di costituzione di parte civile e/o anche con i
fatti come eventualmente diversamente contestati nel corso del processo o integrati con eventuali
ulteriori contestazioni ovvero contestati ad altre persone, conferendogli tutti i poteri utili e necessari allo
scopo, con promessa di rato e valido, ivi compresi, e ciò solo in via esemplificativa, il potere di
depositare l’atto di costituzione di parte civile, anche per mezzo di propri sostituti processuali; richiedere
la citazione dei responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. estendendo la domanda risarcitoria nei loro
confronti e per ogni adempimento conseguente, nominare espressamente propri sostituti processuali per
tutti gli incombenti alla qui conferita procura, eleggere domicili;
2. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Malvestio in Treviso, viale Monte Grappa, n. 45 e
contestualmente di revocare ogni precedente nomina;
3. di prevedere quale fondo spese la somma di € 1.000,00 a carico del Rendiconto Finanziario della gestione
Liquidatoria dell’Ex ULSS n. 31;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Commissario Liquidatore
f.to Dott. Pietro Girardi
Il Segretario Verbalizzante
f.to Dr.ssa Chiara Tiengo
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene affisso il giorno …………..all’Albo di questa U.L.S.S. dove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi
Adria li ……………………
Il Segretario
Dott.ssa Federica Zampollo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente decreto è stato trasmesso al Collegio Sindacale
Adria il ……………………
Il Segretario
Dott.ssa Federica Zampollo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente decreto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, art. 134 – III^ comma – del
Decreto Legislativo n. 267/2000 senza ricorsi od opposizioni.
Adria il ……………………
Il Segretario
Dott.ssa Federica Zampollo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------