Prime pagine Giochi, scommesse e normativa
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Prime pagine Giochi, scommesse e normativa
MONOGRAFIE Maurizio Arena - Marcello Presilla Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio In collaborazione con LexGiochi ISBN 978-88-95922-17-1 © Copyright 2012 Filodiritto Editore www.filodirittoeditore.com Inforomatica S.r.l., Via Castiglione 81, 40124 Bologna www.inforomatica.it Stampato da Genesi Gruppo Editoriale Srl, giugno 2012 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. SOMMARIO PREFAZIONE di Ranieri Razzante 11 INTRODUZIONE Riciclaggio, normativa di contrasto e settore dei giochi 15 PARTE PRIMA Le attività di gioco CAPITOLO PRIMO I soggetti 1.1 Giochi pubblici 1.2 L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) 1.3 Il ruolo di AAMS nella normativa antiriciclaggio 1.4 L’applicabilità ad AAMS dell’art. 2638 codice civile 1.5 Le operazioni sotto copertura dei funzionari di AAMS 1.6 I nuovi requisiti antimafia per la partecipazione alle gare 1.7 La tracciabilità dei flussi finanziari 1.8 I soggetti 1.8.1 Case da gioco 1.8.2 Operatori di gioco fisico (offline) 1.8.3 Operatori di gioco a distanza (online) 1.9 Le attività di gioco escluse 27 27 31 33 37 41 46 52 55 55 56 58 59 CAPITOLO SECONDO Il gioco su rete fisica 2.1 Il gioco offline 63 63 6 Sommario 2.2 Le scommesse 2.2.1 Monitoraggio delle giocate 2.2.2 I punti vendita 2.2.3 Le buone prassi 2.2.4 Possibili anomalie 2.3 Apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro 2.3.1 Le newslot 2.3.2 Le videolotterie 2.3.3 Apparecchi da intrattenimento: la responsabilità della persona giuridica 2.3.4 Aspetti critici ed anomalie 2.4 Il gioco del Bingo 2.4.1 Anomalie ed elementi distorsivi 64 69 72 74 75 78 82 84 89 91 93 97 CAPITOLO TERZO Il gioco a distanza 3.1 Il gioco online 3.2 L’inquadramento normativo 3.2.1 Betting Exchange 3.3 Le modalità di accesso al gioco a distanza. Il conto di gioco 3.4 Modalità di versamento e prelievo dal conto 3.4.1 La riscossione 3.4.2 Funzionamento del conto di gioco 3.4.3 Rischi di riciclaggio nell’e-gaming 103 103 106 108 111 119 125 127 131 CAPITOLO QUARTO Il gioco illegale 4.1 Il gioco illegale 4.2 I centri trasmissione dati 4.3 Gioco online non autorizzato 4.4 Individuazione e oscuramento dei siti illegali 141 141 147 157 164 PARTE SECONDA Profili di rilievo della normativa antiriciclaggio per le attività di gioco CAPITOLO QUINTO L’adeguata verifica della clientela e la registrazione 5.1 Inquadramento normativo 171 171 Sommario 5.2 L’identificazione del giocatore 5.3 La registrazione nell’archivio unico informatico 5.4 La registrazione per gli operatori di gioco online 5.5 La registrazione per gli operatori di giochi su rete fisica 5.6 Riflessioni sulla soglia ex art. 24 5.7 Le sanzioni in tema di adeguata verifica della clientela 5.8 Le sanzioni in tema di registrazione CAPITOLO SESTO La segnalazione di operazioni sospette 6.1 Le operazioni di riciclaggio 6.2 Operazioni sospette e attività di gioco 6.3 Gli indici di anomalia per gli operatori dei giochi 6.4 Ulteriori indici di anomalia ipotizzabili 6.5 Le sanzioni per l’omessa segnalazione CAPITOLO SETTIMO Ruolo e responsabilità degli organi di controllo interno 7.1 Gli organi di controllo aziendale nella normativa antiriciclaggio 7.2 Il primo comma dell’art. 52: posizione di garanzia degli organi di controllo? 7.3 Il secondo comma dell’art. 52: obblighi di comunicazione esterna degli organi di controllo CAPITOLO OTTAVO Le sanzioni della normativa antiriciclaggio 8.1 La violazione dell’obbligo d’identificazione (art. 55 comma 1) 8.2 Omessa, tardiva o incompleta registrazione (art. 55 comma 4) 8.3 Violazione dei divieti di comunicazione (art. 55 comma 8) 8.4 Utilizzo indebito e falsificazione di mezzi di pagamento (art. 55 comma 9) 8.5 La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione su ricettazione e dolo eventuale 8.6 L’estensione del principio al delitto di riciclaggio 8.7 Le possibili ricadute della tesi favorevole al dolo eventuale 8.8 Omessa istituzione dell’archivio unico informatico 8.9 Omessa istituzione del registro della clientela 8.10 Omessa segnalazione di operazioni sospette 8.11 Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF 7 172 174 174 175 176 177 178 179 180 181 182 186 186 189 189 190 192 195 195 197 198 199 200 204 206 208 211 211 216 8 Sommario 8.12 La responsabilità solidale degli enti 217 PARTE TERZA Normativa antiriciclaggio e responsabilità della persona giuridica CAPITOLO NONO La responsabilità della persona giuridica per il delitto di riciclaggio 9.1 La responsabilità da reato degli enti collettivi 9.2 L’integrazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 ad opera della Legge Antiriciclaggio 9.2.1 I rapporti tra i delitti di ricettazione, riciclaggio e c.d. reimpiego 9.3 Uno sguardo d’insieme sull’applicabilità del decreto legislativo n. 231 del 2001 al settore dei giochi CAPITOLO DECIMO La prevenzione aziendale degli illeciti 10.1 I modelli di organizzazione, gestione e controllo 10.2 Il sistema di Controllo Interno 10.3 La gestione del rischio di commissione di reati 10.4 La codificazione dell’etica aziendale 10.4.1 Il codice etico e di condotta 10.5 Il sistema sanzionatorio del modello 10.6 Le indicazioni giurisprudenziali sul contenuto dei modelli 10.7 La segnalazione di potenziali illeciti (c.d. whistleblowing) 10.7.1 La regolamentazione del whistleblowing nel modello organizzativo 10.8 L’ organismo di vigilanza e controllo 10.8.1 La costruzione e la disciplina dell’ODV nella prassi e nella giurisprudenza 10.9 La formazione del personale 225 225 229 229 230 237 237 239 242 243 244 246 247 249 251 252 255 257 Sommario 9 APPENDICI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – estratto 261 Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (delibera n. 895 del 23 dicembre 2009) 285 Decreto del Ministero dell’interno del 17 febbraio 2011, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari 301 PREFAZIONE Secondo gli organi investigativi nazionali, il costo di un’operazione di pulizia del denaro sporco è stimabile mediamente in misura del 30%, sebbene possa variare e crescere anche sensibilmente, in relazione alla natura dell’origine del denaro ed al numero dei passaggi necessari ad occultarne la provenienza. La complessità, da un lato, e, soprattutto, la transnazionalità del fenomeno, richiedono risposte ampie e condivise da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali, perché è indiscutibile che a fenomeni globali non possono essere fornite risposte e soluzioni locali. L’evoluzione del fenomeno è testimoniata, oltre che dall’approdo a tecniche differenti e più sofisticate rispetto al passato (bene riassunte dai report del GAFI, Group d’action financière sur le blanchiment de capitaux), anche dall’aumento del numero dei passaggi necessari a favorire la scoloritura delle tracce criminali dell’origine del denaro. In dottrina si afferma comunemente che il riciclaggio è basato su tre momenti tra loro distinti e correlati, che consistono: • nella produzione dei capitali derivanti dall’attività criminosa (accumulazione); • nelle attività in cui il denaro viene spostato materialmente o anche solo virtualmente da un deposito ad un altro ovvero da un impiego ad un altro, al fine di mascherarne l’origine illecita (trasformazione); • nelle attività con le quali il denaro viene reinvestito, una volta lavato, in attività economiche e finanziarie legali (investimento). Nel lungo e complesso processo di avvicinamento delle legislazioni nazionali si è inserita la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 12 Prefazione La direttiva ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (l’attuale Legge Antiriciclaggio), che ha dato organica sistemazione alla materia, proponendosi quale unico riferimento normativo in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Per venire al tema del presente contributo, va subito evidenziato che la direttiva si è limitata a richiamare l’applicazione delle misure antiriciclaggio alle sole case da gioco. Tale disposizione, pur costituendo un “limite minimo” alla facoltà dei legislatori nazionali di estenderne la portata anche ad attività diverse da quelle praticate all’interno delle case da gioco, ha, finora, determinato un’applicazione a “macchia di leopardo” della disciplina in commento, all’interno dell’Unione europea. Come bene evidenziato nel volume di Maurizio Arena e Marcello Presilla, quando si parla di riciclaggio nel settore dei giochi e delle scommesse occorre distinguere necessariamente le attività messe in atto attraverso l’acquisizione di un veicolo societario (vale a dire di una società concessionaria ovvero di una società di gestione delle attività di gaming), da quelle basate sull’utilizzo di tecniche e sistemi di gioco, ovvero connessi al gioco, disponibili sul mercato. L’infiltrazione nel mercato legale dei giochi può avvenire con modalità ed in momenti differenti, a partire dalla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, e richiede, pertanto, grande attenzione da parte sia delle autorità deputate al controllo ed alla vigilanza del settore, che di quelle tenute alla prevenzione e repressione delle attività criminali in generale. Il tema non riguarda i soli concessionari dei servizi pubblici di gioco, ma dovrebbe estendersi anche a tutta quella galassia di piccole imprese che ruota intorno a ben individuati segmenti del mercato dei giochi, come ad esempio quello degli apparecchi da intrattenimento, in cui operano soggetti che svolgono le delicate funzioni di gestori di sale, di slot e videolotterie. Del tutto diversa dalla fattispecie poc’anzi richiamata è quella nella quale il riciclaggio è compiuto sfruttando singoli giochi o scommesse, distribuiti in modalità fisica o a distanza. In tali circostanze il costo del riciclaggio è rappresentato dal denaro che il giocatore-riciclatore è disposto a spendere, e quindi anche a perdere, pur di ottenere il titolo vincente, che gli consentirà di giustificare, in caso di contestazioni da parte delle autorità, la natura o la fonte delle sue entrate. Ranieri Razzante 13 Le due fattispecie di riciclaggio, alle quali si è brevemente fatto cenno, sono tra loro profondamente diverse, come diverse sono le logiche, i criteri e le scelte che orientano le organizzazioni malavitose verso l’una o l’altra. In taluni casi possono anche finire per sovrapporsi, laddove ad esempio l’operatore, concessionario o gestore, utilizzi le singole modalità di gioco per porre in essere l’attività di lavaggio del denaro, ma generalmente si tratta di attività che rimangono ben distinte. Il lavoro ricostruisce, sotto un profilo tecnico-giuridico (che la materia merita, essendo ancora piuttosto “giovane”), l’utilizzabilità o meno dei meccanismi e delle situazioni relative al gioco come strumento di lavaggio e reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite, mostrando, al contempo, gli ostacoli e gli impedimenti posti dalla normativa di settore ovvero, se del caso, le possibili falle che possono facilitare il raggiungimento dell’obiettivo criminale. Si spiegano le differenze tra il gioco praticato in sede fissa e quello a distanza; si da evidenza, proprio ai fini del reato di riciclaggio, delle differenze tra il gioco pubblico ed il gioco illegale, quest’ultimo ancora straordinariamente presente e diffuso nel Paese. Dalla disamina delle singole previsioni normative viene fornita al lettore una visione completa della materia, utile a conoscere ed a comprendere le caratteristiche dei singoli giochi e delle relative modalità di offerta, a discernere gli elementi e le situazioni di reale pericolosità, evidenziando anche i profili di responsabilità e di necessario intervento degli operatori di gioco (anche nell’ottica del decreto legislativo 231 del 2001 sulla prevenzione degli illeciti aziendali), e tentando, laddove possibile, di suggerire soluzioni e correttivi idonei a rafforzare la cinta muraria a protezione del fortilizio della legalità. Ho avuto la possibilità di approfondire questi temi – e di contribuire, con alcune riflessioni, che probabilmente stimoleranno futuri interventi legislativi – in occasione della mia collaborazione con la Commissione Parlamentare Antimafia e non posso che ribadire l’importanza di opere che consentano di creare consapevolezza e cultura. Consapevolezza e cultura che sono decisive per sradicare la mala pianta dell’economia criminale. Roma, giugno 2012 Prof. Avv. Ranieri Razzante Docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna Consulente Commissione Parlamentare Antimafia INTRODUZIONE Riciclaggio, normativa di contrasto e settore dei giochi Il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminose ed il finanziamento del terrorismo costituiscono fenomeni globali, evidenze di un’epoca in cui i capitali, grandi e piccoli che siano, si muovono con estrema facilità tra un capo e l’altro del mondo, tanto all’interno di comode valigette quanto di sofisticati circuiti finanziari, travalicando le barriere del singolo Stato, per riemergere a migliaia di chilometri di distanza come un poderoso fiume carsico. La finalità del riciclaggio, come noto, è quella di reintrodurre nel circuito economico legale quelle risorse che, dallo stesso, sono state drenate attraverso le attività criminali, e che ad esso sono pronte a fare ritorno sotto forme e sembianze diverse, nelle mutate disponibilità di imprese ed operatori che svolgono attività apparentemente lecite. I processi di “sbiancamento” mirano a consentire al criminale l’effettivo godimento della ricchezza conseguita, ragion per cui tali operazioni sono state definite come «l’anello di congiunzione tra il mercato illegale e quello legale»1. Il riciclaggio può essere considerato, dunque, come «l’attività volta a dissimulare l’origine illecita dei proventi criminali ovvero come l’ampia gamma di attività volta ad oscurare l’origine illecita dei proventi e a creare l’apparenza che la loro origine sia lecita»2. Secondo gli organi investigativi nazionali il costo di un’operazione di pulizia del denaro sporco è stimabile mediamente in misura del 30%3, sebbene possa variare e crescere anche sensibilmente, in relazione alla Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Giuffrè, Milano, 1997, p. 64. Quaderni di Ricerca Giuridica, Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Banca d’Italia Eurosistema, p. 21. 3 Grasso-Bellavia, Soldi sporchi, Dalai Editore, Milano, 2011, p. 24. 1 2 16 Introduzione natura dell’origine del denaro ed al numero dei passaggi necessari ad occultarne la provenienza. «Il denaro sporco è di per sé “poco liquido”, è spendibile senza difficoltà solo nello stesso circuito illegale [...] I proventi criminali hanno quindi un potere di acquisto solo “potenziale” che il riciclaggio ha la funzione di trasformare in effettivo. Sotto questo profilo si può dire che la possibilità di accedere a “servizi di riciclaggio” è, spesso, un elemento determinante nella stessa programmazione dei reati»4. Negli anni, l’abbattimento delle barriere tra gli Stati, la nascita e la scoperta di nuovi mercati, hanno favorito, al pari della globalizzazione dell’economia, anche una vera e propria globalizzazione del riciclaggio5: «si tratta di flussi di denaro illecito che assumono rilevanza anche sul piano macroeconomico e sono suscettibili di generare gravi distorsioni nell’economia legale, alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, con riflessi, in definitiva, sulla stessa stabilità ed efficienza del sistema economico»6. La complessità e la consistenza, ma, soprattutto, la transnazionalità del fenomeno, richiedono risposte ampie e condivise da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali, perché è di tutta evidenza che a fenomeni globali non possano essere fornite risposte e soluzioni locali7. Tarantola, La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario. Il ruolo della Banca d’Italia, relazione al Master “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”, presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze. 5 Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato il riciclaggio a livello mondiale in una percentuale pari a circa il 5% del Pil. A livello nazionale la percentuale è stimata in misura doppia, intorno al 10% del Pil. Dati tratti sempre dalla relazione citata nella nota precedente. 6 Si veda ancora sul punto Tarantola: «[...] a livello mondiale il FMI ha stimato che il riciclaggio assommi a circa il 5% del PIL; le stime domestiche sono ancora più pessimistiche [...] e indicano dimensioni mediamente superiori al 10% del PIL e crescenti in funzione dell’apertura internazionale e del ricorrere delle crisi economiche». 7 Ancora sul tema Grasso-Bellavia, op. cit., p. 353: «L’economia criminale è diventata una minaccia per la stessa sovranità degli Stati, così che la cooperazione internazionale per contrastarla ha lo stesso valore della difesa della sovranità nazionale. Se i criminali non hanno più frontiere per i loro traffici illegali, così devono fare gli Stati per una concreta ed efficace cooperazione giudiziaria, per mirare a una globalizzazione della 4 Maurizio Arena - Marcello Presilla 17 Il riciclaggio è un fenomeno risalente sotto il profilo fattuale quanto recente sotto il profilo terminologico8, in continuo divenire, la cui complessità è funzione diretta di quella del sistema economico e finanziario di riferimento. «I fenomeni criminali sembrano seguire lo sviluppo economico e sociale delle società moderne, riproducendone i meccanismi. Più complessa diventa la società nelle sue articolazioni, più complessa tende a diventare la criminalità che ne riproduce le patologie»9. Il progresso tecnologico, i mutati scenari geo-politici e l’evidente frammentazione legislativa tra i diversi Paesi, hanno favorito, in questi ultimi anni, un’oggettiva crescita delle opportunità legate al reinvestimento del denaro di provenienza illecita. Proprio le differenze e disomogeneità del quadro giuridico internazionale, che hanno indotto taluni a parlare di «dumping normativo volto ad attirare ricchezze illecite o di provenienza sospetta»10, mettono in mostra tutte le debolezze del sistema nel fornire risposte adeguate ed efficaci alle attività di ripulitura del denaro. «La possibilità di dislocare tra diverse giurisdizioni le distinte fasi nelle quali si articola l’attività di riciclaggio pone, a livello internazionale, rilevanti problemi di determinazione e rispetto delle regole, nonché di collaborazione tra le autorità dei diversi Paesi interessati. Anche gli operatori onesti, in presenza di regole e regimi di controllo amministrativo differenti, sono fatalmente indotti a prediligere gli ordinamenti più permissivi per contenere i costi – tutt’altro che trascurabili – connessi all’applicazione delle misure antiriciclaggio. Ne consegue talora una deplorevole concorrenza al ribasso della discilegalità. Se la polizia si ferma ai confini nazionali mentre i criminali li attraversano liberamente, la sovranità viene chiaramente violata o addirittura ceduta a coloro che infrangono la legge». 8 «Nonostante le recenti origini del termine, parlare oggi di riciclaggio, nell’accezione che qui interessa, significa rivolgere l’attenzione a un fenomeno, le cui primitive sembianze risultano trasfigurate dalle notevoli sofisticazioni intervenute». Per un approfondimento Castaldo-Nadeo, Il Denaro sporco – prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Cedam, Padova, 2010, p. 1. 9 Sul tema si veda più diffusamente Savona, Criminalità organizzata, consultabile in http://bit.ly/MFHMjp (da ius.unitn.it). 10 Sull’argomento si veda Castaldo-Nadeo, op. cit., p. 12. 18 Introduzione plina antiriciclaggio da parte di Stati disponibili a non interrogarsi sull’origine dei fondi»11. L’evoluzione del fenomeno è testimoniata, oltre che dall’approdo a tecniche differenti e più sofisticate rispetto al passato, anche dall’aumento del numero dei passaggi necessari a favorire la scoloritura delle tracce criminali dell’origine del denaro, ragion per cui la dottrina prevalente12 è oggi portata a ritenere che sia basato su tre momenti tra loro distinti e correlati, individuabili: • nell’accumulazione: momento della produzione dei capitali conseguenza dell’attività delinquenziale; • nella trasformazione: è il momento in cui il denaro viene spostato materialmente o anche solo virtualmente da un deposito ad un altro, ovvero da un impiego ad un altro al fine di mascherarne l’origine illecita. Si tratta del cuore del processo di ripulitura del denaro, in cui vengono poste in essere molteplici operazioni, distinte e correlate tra loro, tutte finalizzate ad impedire l’identificazione della provenienza criminale del denaro; • nell’investimento: la fase in cui il denaro viene reinvestito, una volta lavato, in attività legali, in modo da favorirne la piena integrazione con il circuito economico. Nonostante le iniziative assunte a livello europeo per approdare ad una visione comune, permangono ancora differenze non secondarie sulle risposte che le autorità dei singoli Stati membri forniscono, tanto in termini di prevenzione che di repressione. Si veda Castaldi, Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione, Palermo, 31 marzo 2011, consultabile al link ufficiale http://bit.ly/LawNul (da bancaditalia.it): «In questo contesto si colloca il fenomeno dei Paesi off-shore, caratterizzati da disinvolti regimi societari, fiscali o finanziari e da carenze strategiche nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Si tratta di Paesi o territori che assicurano ai capitali esteri condizioni di sostanziale opacità (anonimato nei mercati finanziari e negli assetti proprietari delle imprese, costituzione di veicoli societari con modalità snelle e poco costose, ecc.) e non prestano sufficiente collaborazione sul piano internazionale per l’accertamento di attività criminose o sospette, opponendo il segreto bancario e altri limiti allo scambio di informazioni o all’assistenza giudiziaria (esecuzione di rogatorie, estradizioni)». 12 In precedenza si suddivideva il riciclaggio in due fasi: quella del lavaggio vero e proprio e quella dell’impiego. 11 Maurizio Arena - Marcello Presilla 19 Già il 10 giugno 1991 con la direttiva 91/308/CEE13 del Consiglio, le istituzioni europee avevano mostrato di prendere atto della necessità di uniformare, quanto più possibile, regole e procedure per gli Stati membri, nel tentativo di fornire repliche adeguate al problema. In occasioni successive, gli sforzi di procedere ad una progressiva armonizzazione dei sistemi dei singoli Paesi hanno dato luogo alla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, finalizzata ad allineare la definizione di “reato grave”. Più recentemente, nel lungo e complesso processo di avvicinamento delle giurisdizioni si è inserita la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 26 ottobre 200514, e relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La direttiva è entrata nell’ordinamento italiano attraverso la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (c.d. legge comunitaria 2005), che ha delegato15 il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione ai principi ed alle disposizioni in essa contenuti. In attuazione di detta delega è stato, dunque, predisposto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in avanti, per comodità: Legge Antiriciclaggio)16, che ha dato organica sistemazione alla materia, proponendosi, attraverso i suoi sessantotto articoli, suddivisi in cinque titoli ed un allegato tecnico, quale unico17 riferimento normativo in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei Pubblicata nella GUCE il 28 giugno 1991, legge n. 166. Entrata in vigore il 13 giugno 1991. È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. legge 309 del 25 novembre 2005, ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire il 15 dicembre 2005. 15 L’art. 45 della direttiva ha previsto che: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva [...]». Delega da esercitarsi nel termine di 18 mesi. 16 Pubblicato sulla GU n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007. 17 Sono stati, pertanto, abrogati il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 e i relativi provvedimenti di attuazione, e parzialmente abrogato il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 13 14 20 Introduzione proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Anticipando quello che costituirà l’oggetto di trattazione nelle prossime pagine, occorre rammentare come la direttiva si sia limitata a richiamare l’applicazione delle misure antiriciclaggio alle sole case da gioco, facendo ricorso ad una formulazione che non appare immune da pecche, e che pur costituendo un “limite minimo” e non certamente massimo alla facoltà dei legislatori nazionali di estenderne la portata anche ad attività diverse da quelle praticate all’interno delle case da gioco, ha, finora, determinato un’applicazione che potremmo definire a “macchia di leopardo”, della disciplina in commento, all’interno del vecchio continente. Nella recente Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della III direttiva antiriciclaggio18, si evidenzia quanto segue: «La direttiva interessa anche le attività “esercitate su internet” (considerando 14) ossia anche i casinò online. Dalle consultazioni è emerso un sostegno generale a favore di una definizione più ampia di gioco d’azzardo nella direttiva, ma il campo d’applicazione preciso dovrebbe essere definito in base al rischio a livello nazionale. Si potrebbero comprendere nella direttiva i giochi d’azzardo che comportano rischi più elevati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, evitando invece d’imporre oneri eccessivi alle attività a minor rischio. I servizi della Commissione prevedono di adottare un piano d’azione sui giochi d’azzardo online nel 2012, e sarà quindi opportuno garantire un approccio coerente tra tutte le iniziative proposte contro il riciclaggio in questo settore e le revisioni della terza direttiva antiriciclaggio»19. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosee di finanziamento del terrorismo, 11 aprile 2012, COM(2012) 168 finale, p. 5. 19 De iure condendo, va pure menzionato il Manifesto for a sustainable EU policy for online gambling, http://bit.ly/Kx9HBo (da egba.eu), marzo 2012, dell’EGBA (European Gaming & Betting Association), che contiene cinque raccomandazioni in merito alla futura normativa europea sul gioco online: 18 1. The European Commission to fulfil its role as Guardian of the Treaty. 2. Structured regulatory cooperation among national authorities. 3. An EU legal framework for online gambling. 4. Problem gambling prevention measures based on evidence. 5. EU action to fight sport fraud.