Regolamentazione sulla circolazione di motoslitte

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Regolamentazione sulla circolazione di motoslitte
COMUNE DI MADESIMO (SO)
ORDINANZA N° 16/2009 - Protocollo N° 5872 del 21.10.2009
REGOLAMENTAZIONE SULLA CIRCOLAZIONE MOTOSLITTE
IL SINDACO
VISTE le precedenti ordinanze in materia di cui trattasi (revocate con la presente);
RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale, modificare le
previgenti disposizioni sulla circolazione delle motoslitte e veicoli a motore simili;
VISTA la L.R. 28.10.2004, n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia
forestale” e il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
1. E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI A MOTORE SIMILI IN
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FATTE SALVE LE ECCEZIONI E LE DEROGHE
PREVISTE DALLA PRESENTE ORDINANZA;
2. LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE, limitatamente al periodo compreso tra il 1° novembre
ed il 1° maggio d’ogni anno, a condizione che i tracciati siano debitamente innevati ed interdetti al normale
traffico veicolare:
a) è sempre consentita ai mezzi antincendio o adibiti a pubblica utilità, di soccorso, di vigilanza e delle
Forze di Polizia;
b) è consentita ai mezzi in uso agli utenti del “comprensorio di Madesimo-Andossi-Montespluga”,
debitamente autorizzati e muniti d’apposita targa comunale:
- sugli itinerari indicati, numerati e descritti nell'allegata planimetria;
- lungo i percorsi che con partenza da tali tracciati consentono agli Utenti autorizzati di raggiungere,
lungo la via più breve, la propria baita (che nel periodo invernale non sarebbe altrimenti
raggiungibile);
- sulle sponde del Lago Nero e sugli Andossi nelle aree comprese tra i tracciati n. 1 e i tracciati n. 6;
c) è inoltre consentita ai mezzi in uso ai soli Utenti specificatamente autorizzati del “comprensorio di
Isola”, anch’essi muniti di apposita targa comunale, sugli itinerari che permettono loro di
raggiungere le proprie baite ubicate nelle varie località “sopra Isola” (Val Febbraro, Rasdeglia,
Torni, ecc…) che nel periodo invernale non sarebbero altrimenti raggiungibile;
3. Le targhe comunali sopraccitate, che costituiscono titolo primario per circolare, sono contingentate e
rilasciate in numero limitato esclusivamente agli aventi titolo (si dovrà sempre e comunque documentare la
disponibilità di abitazione/alloggio nel Comune); tali targhe comunali devono essere visibilmente esposte
mediante posizionamento sulla parte anteriore della motoslitta unitamente all’apposito bollino di convalida
e/o rinnovo annuale che andrà chiesto entro il 15 dicembre di ogni anno come previsto da apposito
regolamento (se la motoslitta n’è dotata vanno posizionati centralmente sul cupolino);
4. E’ severamente vietato uscire dai percorsi autorizzati, ed individuati nell’Allegata planimetria, in modo
particolare in prossimità di centri/nuclei abitati, del tracciato n. 5 Montespluga/Passo e (eccetto utenti
accompagnati T.E.T. e con condizioni di innevamento ottimali) dal tracciato n. 4 lago di Montespluga; per
circolare su itinerari eventualmente non previsti dalla presente è necessario chiedere ed ottenere apposita
autorizzazione scritta;
5. Non è consentito guidare motoslitte senza aver conseguito la patente per la guida di motoveicoli o patente
superiore;
6. Il conducente minore d’anni 18, patentato, non può trasportare altre persone diverse dai genitori;
7. E' vietato porre in circolazione motoslitte senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
8. E’ fatto obbligo portarsi al seguito sia la patente di guida sia la certificazione di copertura assicurativa,
obbligatoriamente intestata al titolare della targa di circolazione, e di esibirle (a richiesta) alle Forze di
Polizia incaricate della vigilanza;
9. Fatta eccezione per i parenti di primo grado dell’intestatario della targa di circolazione, o del proprietario
della baita per la quale è stata rilasciata la targa di servizio, non è consentito guidare motoslitte a persone
diverse dal titolare se lo stesso non è presente: reperibile nella località;
10. E’ assolutamente e severamente vietata la circolazione di motoslitte nelle strade, vie e piazze comunali,
lungo le piste da sci, sugli itinerari pedonali e tra le ore 23 e le ore 7, in prossimità dei nuclei abitati;
11. La circolazione motoslitte sull'itinerario denominato "Al Passo dello Spluga” è inoltre severamente vietata a
tutte le Utenze il mattino prima delle ore 10.00 (dal 1° sabato di marzo al 1° maggio di ogni anno è consentita, con la limitazione oraria sopraindicata, ai soli Utenti debitamente accompagnati del Noleggio T.E.T.);
12. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle cose e rispettare la segnaletica installata sui tracciati palinati e regolamentati;
13. In prossimità del centro abitato, in presenza di pedoni o sciatori, in corrispondenza di curve, dossi, strettoie,
ecc... e nei casi di scarsa visibilità è fatto obbligo condurre le motoslitte a velocità particolarmente moderata;
14. Sul tracciato numero 7 “Rifugio Mai Tardi- Baitella/Mottaccio”, utilizzato anche come itinerario pedonale,
è fatto obbligo di condurre la motoslitta a velocità particolarmente moderata (a passo d’uomo);
15. E’ inoltre severamente vietato, in modo particolare in prossimità di nuclei abitati e d’itinerari pedonali, ivi
compreso alla partenza dell'impianto fisso "Pista privata T.E.T. S.r.l.", provocare rumori molesti causati sia
dal modo di condurre le motoslitte che da altri atti o comportamenti connessi con la circolazione stessa;
16. Con particolare riferimento alle motoslitte con motore “2 tempi”, l’Ufficio di Polizia Municipale, anche su
segnalazione degli altri Organi di Polizia Stradale, è incaricato di vietare la prosecuzione della circolazione
di motoslitte per le quali si avrà la percezione di eccessiva rumorosità o inquinamento; per tali motoslitte la
revoca del divieto di prosecuzione della circolazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
di rumorosità ed inquinamento prescritti dal vigente Codice della Strada per i motoveicoli;
17. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punito con sanzione amministrativa fino a
1.200 euro (fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla Legge) ed il provvedimento sanzionatorio
seguirà la prassi prevista dalla L. 689/81;
18. Ai fini della conciliazione immediata gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, cui saranno
assoggettati i trasgressori agli obblighi, divieti o limitazioni di cui trattasi, sono così determinati:
- euro 100 per ogni singola violazione commessa in aree esterne ai nuclei abitati;
- euro 200 per ogni singola violazione commessa all'interno dei nuclei abitati (alpeggi compresi), su strade
o piazze comunali, piste da sci, passeggiate od itinerari pedonali, o al di fuori degli orari consentiti;
19. Alla seconda sanzione, comminata durante la medesima stagione turistico invernale (recidiva), oltre il
raddoppio automatico degli importi sopraindicati, è prevista la sanzione accessoria del ritiro e revoca
dell’Autorizzazione alla circolazione;
20. Incorrerà inoltre nella sanzione accessoria del ritiro e sospensione da 30 a 90 giorni della targa motoslitta,
oltre che nel cumulo degli importi sanzionatori previsti per ogni singola violazione, chi con una azione od
omissione dovesse violare diverse disposizioni della presente Ordinanza;
21. Dalla data odierna sono annullate le precedenti Ordinanze in materia di cui trattasi;
22. I tracciati indicati nell’allegata planimetria potranno subire delle modifiche; alle disposizioni di cui alla
presente Ordinanza potranno aggiungersi ulteriori limitazioni; ciò in base alle condizioni d’innevamento,
alle condizioni niveo meteorologiche che si verificheranno ed all’accertamento d’eventuali e ripetute
violazioni in materia di cui trattasi;
23. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza delle presenti
disposizioni procedendo a carico dei trasgressori a termini di Legge;
24. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e, così come eventuali
ulteriori disposizioni, sarà resa nota agli interessati anche mediante affissione nei consueti luoghi pubblici e
sul sito del Comune di Madesimo (www.comune.madesimo.so.it).
Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Madesimo, addì 21.10.2009
Il Sindaco
F.to: Franco Masanti