Condizioni Assicurazione

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Condizioni Assicurazione
Ramo Credito
POLIZZA CREDITO Convenzione ..
“Polizza per l’Assicurazione sul Credito ex DPR 180/50 a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti dalla
Contraente in caso di perdita dell’impiego del Cedente relativa a Prestiti erogati dalla Contraente”.
______________________________________________________________________________
CONTRAENTE: .……………..
Codice Fiscale – Partita IVA: …………….
Con sede in ………………
Comune: …………
C.a.p. ………
Prov.: ..
1. GLOSSARIO
Le parole di seguito elencate, quando scritte nel testo della Polizza con l’iniziale maiuscola, hanno il
significato indicato nel presente articolo e nell’art. 1 della Convenzione ed. 04/2012.
Assicurato/Beneficiario: il soggetto cui l’Impresa deve corrispondere l’Indennizzo in caso di Sinistro.
ATC/Ceduto: il datore di lavoro del Cedente, impegnato verso la Contraente a versare a favore di questi la
quota dello stipendio del Cedente.
Attestato di Inclusione: documento attestante l’inclusione nella copertura assicurativa di ciascun
Cedente.
Cedente: il lavoratore dipendente Statale o Pubblico in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale la Contraente ha concesso un prestito estinguibile con cessione/delega di
pagamento di quote dello stipendio.
Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione e ha l’onere del pagamento del Premio.
Dati e Dichiarazioni del Cedente: documento mediante il quale è manifestata all’Impresa la volontà del
Cedente ex art. 1919 C.C. e che contiene le dichiarazioni del Cedente per la valutazione del rischio.
Decadenza: la perdita della possibilità di ottenere l’Indennizzo per la mancata denuncia del Sinistro entro il
termine perentorio previsto in polizza.
Finanziaria: il soggetto che eroga il finanziamento al Cedente.
Insolvenza: situazione in cui il Cedente non riesce ad ottemperare alle obbligazioni di restituzione assunte
con il Prestito per la perdita dell’impiego.
Polizza: il presente documento.
Premio: la somma dovuta all’Impresa a fronte delle coperture assicurative di cui alla presente Polizza.
Prestito: finanziamento erogato a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con estinzione a mezzo cessione/delega di pagamento di quote dello stipendio.
Sinistro: l’evento il cui verificarsi dà diritto all’Indennizzo e che è dovuto alla cessazione del diritto allo
stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con l’ATC, qualunque possa essere la
causa di tale risoluzione, compreso il pensionamento anticipato del Cedente tale per cui non sia possibile
la continuazione dell’ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo.
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Ramo Credito
Surroga: trasferimento all’Impresa di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato a seguito di Indennizzo.
TAN: Tasso Annuale Nominale del finanziamento indicato nel Prestito.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
La copertura assicurativa è riferita al rischio di Insolvenza legato alla cessazione del diritto del Cedente allo
stipendio conseguente al verificarsi di uno dei seguenti eventi assicurati:
a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa
di tale risoluzione;
b) il pensionamento anticipato;
c) cessazione temporanea totale o parziale del diritto allo stipendio, nei soli casi in cui il Cedente sia
dipendente pubblico/statale/ministeriale.
Nel periodo di copertura assicurativa il verificarsi dell’evento assicurato con riferimento a ciascun
Cedente comporta per l’Impresa l’obbligo di corrispondere il Capitale Assicurato indicato in ciascun
Attestato di Inclusione.
3. PRESTITI OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Sono oggetto della presente Polizza esclusivamente i crediti derivanti da concessioni di Prestiti erogati dalla
Contraente in favore dei dipendenti Statali e Pubblici con contratto a tempo indeterminato, per i quali sia
stata emessa dall’Impresa, e regolarmente perfezionata, la Polizza Collettiva Vita (come definita in
Convenzione).
In particolare sono oggetto della Polizza i crediti derivanti da:
• Prestiti mediante cessione del quinto dello stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di
importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio netto, fermo restando il limite
del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti.
In ogni caso la somma degli impegni presenti in busta paga del Cedente (cessioni, delegazioni e/o
pignoramenti) non potrà superare la metà dello stipendio.
• Prestiti mediante delegazione di pagamento rimborsabili con un numero di rate mensili d’importo
costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/3 dello stipendio netto. In ogni caso la somma degli
impegni presenti in busta paga del Cedente (cessioni, delegazioni e/o pignoramenti) non potrà
superare la metà dello stipendio.
4. EFFICACIA E DURATA DELLA POLIZZA
La presente Polizza ha la durata di 1 anno a decorrere dal __________ e si intenderà tacitamente
rinnovata di anno in anno salvo il caso di disdetta come indicato nel successivo articolo 14.
La prestazione della garanzia prevista nella presente Polizza è subordinata al perfezionamento della
Polizza Collettiva Vita relativa allo stesso Cedente documentata dall’emissione del relativo Attestato
di Inclusione.
Nel caso di mancato pagamento del Premio le relative garanzie non si intenderanno operanti.
La durata delle singole coperture assicurative prestate con la presente Polizza, coincide con quella stabilita
per il Prestito e la data di scadenza coincide con la data prevista per il pagamento dell’ultima rata.
In caso di sospensione temporanea dello stipendio, la garanzia offerta dalla presente Polizza verrà adeguata
al nuovo piano di ammortamento, come previsto dall’art.35 del DPR n°180/50, solo dietro espressa
comunicazione della Contraente in cui venga specificato il nominativo del Cedente, il numero di Polizza, il
motivo della sospensione, la data di inizio e la durata del predetto periodo.
5. RIMBORSO DEL PREMIO
In caso di estinzione anticipata totale del Prestito, comprovata da una dichiarazione della Contraente che
contenga la data dell’avvenuta estinzione, l’Impresa provvederà all’annullamento della copertura assicurativa
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con effetto dalla data di estinzione anticipata, con conseguente restituzione alla Contraente, della quota
parte del premio pagato e non goduto relativa al singolo Attestato di Inclusione.
In caso di estinzione parziale del Prestito, comprovata dall’emissione di un nuovo piano di ammortamento
che contenga anche la data dell’avvenuta estinzione parziale, l’Impresa provvederà alla riduzione della
copertura assicurativa relativa al singolo Attestato di Inclusione con effetto dalla data di estinzione parziale,
con conseguente restituzione alla Contraente, della quota parte del Premio pagato e non goduto.
L’importo rimborsato viene calcolato moltiplicando il Premio corrisposto per una percentuale determinata in
base all’originaria durata, espressa in mesi, della copertura assicurativa ed il numero di mesi interamente
trascorsi dalla decorrenza della copertura stessa.
La tabella che segue riporta a titolo esemplificativo le percentuali di rimborso in corrispondenza
dell’originaria durata del Prestito e dei mesi interamente trascorsi al momento del rimborso.
Quota di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata
Mesi
trascorsi
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
Durata finanziamento mesi
120
108
96
84
72
60
48
36
24
81%
64%
50%
36%
25%
16%
9%
4%
1%
0%
79%
60%
45%
31%
20%
11%
5%
1%
0%
77%
56%
40%
25%
14%
6%
2%
0%
74%
51%
33%
19%
8%
2%
0%
70%
45%
25%
11%
3%
0%
64%
36%
16%
4%
0%
56%
25%
7%
0%
45%
12%
0%
26%
0%
Alla somma così ottenuta verrà ulteriormente trattenuta, su ogni singola posizione da rimborsare, una
percentuale del 10% a titolo di spese amministrative.
6. ESCLUSIONI
Salvo quanto previsto nell’Allegato 4 alla Convenzione, l’obbligo di corrispondere il Capitale
Assicurato non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle
quote, da parte del Ceduto. E’ invece coperta anche la sospensione temporanea del diritto allo
stipendio da parte del Cedente così come previsto al successivo art.11.
E’ escluso altresì l’obbligo di corrispondere la prestazione da parte dell’Impresa in caso di decesso
del Cedente.
7. CAPITALE ASSICURATO
Con riferimento al Prestito erogato a ciascun Cedente, il Capitale Assicurato è commisurato al numero delle
rate insolute successive alla data indicata quale cessazione del rapporto di lavoro e mancanti per la
restituzione del Prestito, moltiplicato per l’importo della singola rata ed attualizzato al TAN indicato nel
contratto di Prestito garantito, al netto di quanto l’Assicurato sia riuscito a percepire sulle somme a lui
spettanti a termini di legge.
8. CALCOLO DEL PREMIO
La Contraente si impegna a versare il Premio calcolato secondo quanto sotto riportato, nei termini
previsti nell’art. 5 della Convenzione.
Il Premio è calcolato in rapporto alla tipologia del Ceduto, al tipo di Prestito (cessione o delega) alla durata
del finanziamento ed alla anzianità di servizio del Cedente, come da tabelle allegate alla presente Polizza.
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9. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI E CAUSE DI ANNULLAMENTO
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente e/o dal Cedente, valgono le norme
di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
La Contraente è consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese dal Cedente nel documento di
“Dichiarazioni e Dati del Cedente” e prende atto che l’obbligazione assunta da Vittoria Assicurazioni
S.p.A. è subordinata all’esatta descrizione del rischio da parte del Cedente.
10. DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa che liquida l’Indennizzo all’Assicurato/Beneficiario rimane surrogata, ex art. 1916 del codice civile,
in tutti i diritti dell’Assicurato verso il Cedente, il Ceduto e l’Istituto di Previdenza.
11. DENUNCIA DI SINISTRO - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Le garanzie sono escutibili dal momento in cui è riscontrato che non è possibile la continuazione
dell’ammortamento del Prestito per rinotifica od escussione del Cedente, anche in modalità diversa
dall’originario piano previsto dal contratto di Prestito, o il recupero del credito residuo.
La liquidazione dell’Indennizzo avviene a seguito della denuncia di Sinistro che dovrà essere sempre
corredata, dalla seguente documentazione:
• certificato di stipendio;
• copia integrale del contratto di Prestito comprensivo di relativa notifica prevista a norma di legge;
• atto di benestare rilasciato dal datore di lavoro;
• quietanze di liquidazione del Prestito sottoscritte dal Cedente;
• comunicazione del datore di lavoro circa la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro;
• conteggio estintivo relativo al Prestito calcolato al momento del Sinistro:
quota capitale calcolata sulle rate a scadere, al TAN applicato al contratto di Prestito, comprensivo
delle quote insolute, detratto il totale degli importi incassati a qualsiasi titolo (ad es.:, Premi) dal
Cedente o dall’ATC copia raccomandata e relativo avviso di ricevimento per messa in mora del
Cedente;
• estratto conto dei contributi previdenziali accantonati presso l’ente cui è iscritto il Cedente aggiornato
alla data del Sinistro
L’Impresa esegue il pagamento dell’Indennizzo entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
documentazione completa. Il pagamento avviene unicamente mediante bonifico sul conto corrente bancario
del Beneficiario.
In caso di sospensione temporanea dello stipendio, per le fattispecie previste all’art.4 della Convenzione,
l’Impresa si impegna a rimborsare le rate scoperte/scadute solo a seguito della perdita definitiva del diritto
allo Stipendio. La Contraente dovrà allegare, oltre ai documenti sopra citati, dichiarazione dell’ATC nella
quale sia indicato il periodo di sospensione.
Resta salva la facoltà dell’Impresa, in caso di Sinistro, di richiedere tutta la documentazione ritenuta
necessaria a comprovare la veridicità dei dati trasmessi.
E’ fatta salva la facoltà per l’Impresa di rifiutare il pagamento dell’Indennizzo in caso di non
corrispondenza tra quanto indicato sull’Attestato di Inclusione e/o sul documento Dati e
Dichiarazioni del Cedente in relazione ai documenti prodotti ed indicati nell’Allegato 4 alla
Convenzione.
12. ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA CONTRAENTE PER L’INDENNIZZO
La Contraente, prima della richiesta dell’Indennizzo, a sua cura e spese, dovrà :
1. con riferimento ai Prestiti concessi ai dipendenti pubblici/statali/ministeriali, entro 30 giorni
dal collocamento a riposo del dipendente richiedere all’ente erogatore della pensione il
trasferimento delle trattenute sulla pensione stessa e, nel caso in cui il quinto calcolato
dall’ente erogatore fosse inferiore, rielaborare il piano di ammortamento e comunicarlo
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all’Impresa; l’eventuale ritardo dall’inizio delle trattenute (inferiore a 12 mesi) non costituirà
motivo sufficiente per procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Il pagamento avverrà soltanto nel caso in cui l’ente erogante non dovesse effettuare nei 12
(dodici) mesi successivi al collocamento a riposo le trattenute in via definiva sulla pensione e tale
mancanza dovrà essere comunicata per iscritto dall’ente erogante;
2. negoziare un piano di rientro del debito direttamente con il Cedente con durata massima pari
a quella originariamente prevista per il Prestito erogato.
L’impresa ha l’obbligo di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non
venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente. Resta fermo l’obbligo della Contraente di
comunicare all’Impresa entro 30 giorni, il mancato incasso della prima rata non pagata;
3. adoperarsi entro 6 mesi dalla prima rata non incassata, per il rintraccio di eventuale nuovo
datore di lavoro onde rinotificare il Prestito, affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta
della quota fino all’estinzione del Prestito. In tal caso la garanzia assisterà il nuovo piano di
ammortamento.
13. DENUNCIA CAUTELATIVA
Nei casi di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, ai fini dell’interruzione dei termini di
decadenza e di prescrizione, la Contraente è obbligata a denunciare il Sinistro in via cautelativa e
motivata, non appena a conoscenza dell’evento, solo per singole posizioni ed indicando:
• n° della copertura credito colpita da sinistro;
• nome, cognome e Codice Fiscale del Cedente;
• denominazione dell’ATC;
• data di cessazione del rapporto di lavoro;
• conteggio delle rate estintive presunte.
14. DISDETTA DELLA POLIZZA
L’Impresa e la Contraente possono in ogni tempo disdire la presente Polizza, dandone comunicazione scritta
all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R. e con un preavviso di 30 giorni.
Nonostante la disdetta, la Polizza resterà pienamente efficace con riferimento alle singole coperture in corso
alla data del recesso, fatta salva ogni altra condizione della Polizza.
15. IMPOSTE DI ASSICURAZIONE
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti alla Polizza sono a carico della Contraente.
16. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è
esclusivamente competente il Foro di Milano
17. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato o espressamente previsto, valgono le norme di legge vigenti.
Emessa in n° 2 originali in Milano il _______
La CONTRAENTE
___________________
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
___________________________________
Ai sensi e per gli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di approvare
specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della presente Polizza:
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Ramo Credito
Art. 4 - EFFICACIA E DURATA DELLA POLIZZA
Art. 6 - ESCLUSIONI
Art. 9 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI
Art. 11 - DENUNCIA DI SINISTRO – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Art. 12 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA CONTRAENTE PER L’INDENNIZZO
Art. 14 - DISDETTA DELLA POLIZZA
Art. 16 - FORO COMPETENTE
La CONTRAENTE
________________________
Allegati: TABELLA DEI TASSI
•
•
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TABELLA 1 – Cessione Statali/Enti Pubblici
TABELLA 2 – Delega Statali/Enti Pubblici
Ramo Credito
TABELLA 1
CESSIONE
STATALI/PUBBLICI
Tassi per cento netto imposta (12,5%)
AdS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
0,005138
0,006966
0,007542
0,012175
0,014154
0,018163
0,020425
0,022466
0,024519
3
0,005138
0,006586
0,006984
0,011975
0,012285
0,013785
0,017827
0,022252
0,024585
4
0,005138
0,006387
0,006726
0,011475
0,011856
0,012404
0,017125
0,021986
0,023985
5
0,005138
0,006192
0,006333
0,011256
0,011354
0,011754
0,012562
0,021752
0,022466
6
0,004125
0,005628
0,005756
0,008785
0,009572
0,010267
0,012121
0,013432
0,014001
8
0,004125
0,005562
0,005623
0,008125
0,009266
0,009940
0,011432
0,013002
0,013432
9
0,004125
0,005546
0,005590
0,006261
0,009130
0,009671
0,010568
0,012321
0,012568
10
0,003715
0,005529
0,005562
0,006215
0,008993
0,009572
0,010023
0,011021
0,011525
11
0,003715
0,005149
0,005347
0,006158
0,008825
0,008882
0,009152
0,010524
0,010675
12
0,003715
0,005133
0,005315
0,006100
0,008542
0,008763
0,008848
0,009995
0,010192
13
0,003715
0,005102
0,005251
0,006020
0,008269
0,008452
0,008452
0,009452
0,009560
14
0,003425
0,005067
0,005182
0,005883
0,008002
0,008159
0,008309
0,009159
0,009450
15
0,003425
0,005036
0,005118
0,005779
0,007854
0,007925
0,008048
0,008125
0,008875
16
0,003425
0,004816
0,004959
0,005665
0,007265
0,007634
0,007775
0,007894
0,008345
17
0,003425
0,004786
0,004895
0,005562
0,007155
0,007264
0,007426
0,007775
0,008135
18
0,003105
0,004749
0,004827
0,005447
0,006897
0,006985
0,007248
0,007524
0,007775
19
0,003105
0,004720
0,004764
0,005344
0,005845
0,006524
0,007002
0,007325
0,007585
20
0,003105
0,004452
0,004695
0,005126
0,005535
0,005845
0,005995
0,006025
0,006185
21
0,003105
0,004291
0,004450
0,005021
0,005350
0,005432
0,005652
0,005750
0,005890
22
0,003105
0,004258
0,004384
0,004907
0,005285
0,005367
0,005575
0,005650
0,005412
23
0,002680
0,004225
0,004323
0,004569
0,004857
0,005025
0,005155
0,005235
0,005357
24
0,002680
0,004191
0,004252
0,004452
0,004468
0,004910
0,005070
0,005126
0,005186
25
0,002680
0,004159
0,004191
0,004252
0,004325
0,004652
0,004909
0,005002
0,005036
26
0,002680
0,003757
0,003939
0,004159
0,004251
0,004468
0,004698
0,004875
0,004915
27
0,001985
0,003125
0,003505
0,003658
0,003754
0,003854
0,003928
0,004564
0,004685
28
0,001985
0,003125
0,003505
0,003658
0,003754
0,003854
0,003928
0,004386
0,004490
29
0,001985
0,003125
0,003505
0,003658
0,003754
0,003854
0,003928
0,004129
0,004254
30 e oltre
0,001985
0,003125
0,003505
0,003658
0,003754
0,003854
0,003928
0,004000
0,004126
7/8
Ramo Credito
TABELLA 2
DELEGA
STATALI/PUBBLICI
Tassi per cento netto imposta (12,5%)
AdS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
0,006063
0,007771
0,008242
0,014131
0,014496
0,016266
0,021035
0,026257
0,029010
3
0,006063
0,007537
0,007937
0,013541
0,013990
0,014637
0,020208
0,025943
0,028302
4
0,006063
0,007306
0,007473
0,013282
0,013398
0,013870
0,014823
0,025667
0,026509
5
0,004867
0,006641
0,006793
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