Punti di forza e criticità

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Punti di forza e criticità
ASSUNZIONE DI ALCOOLICI E
ALCOLDIPENDENZA
ASSUNZIONE DI ALCOOLICI E
ALCOLDIPENDENZA
LEGGE 125/2001 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI
PROBLEMI ALCOL CORRELATI.
PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125
DLgs 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i.
REGIONE PIEMONTE Delibera del 22 ottobre 2012, n. 21-4814
“Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di
assenza di
condizioni di alcol dip. nelle attivita' lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa
Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi.”
LEGGE 30 Marzo 2001 n.125
Legge Quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati
Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) - Comma 1
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi…
è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche
in ogni luogo (mensa, spaccio
aziendale, distributori automatici,
ecc. ) e in ogni tempo di lavoro
art. 15 della legge
125/’01
“2. Per le finalità previste dal presente articolo
i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal
medico competente, …. ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni
di vigilanza competenti per territorio delle
aziende unità sanitarie locali.”
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano
PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006
Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006
Intesa in materia di
individuazione delle attività
lavorative che comportano
un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero
per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei
terzi, …
Provvedimento 16 Marzo 2006
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di
abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
a) impiego di gas tossici
b) conduzione di generatori di vapore
c) attività di fochino
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali
e) vendita di fitosanitari
f) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
g) manutenzione degli ascensori
2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e
alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a
rischio di incidenti rilevanti
3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del
DPR 547/55 (lavori entro tubazioni, canalizzazioni,
recipienti e simili con rischio di gas, vapori, polveri
tossici/asfissianti/ infiammabili/esplosivi)
Provvedimento 16 Marzo 2006
4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e
private in qualità di: medico specialista in anestesia e
rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed
infermiere di bordo; medico comunque preposto ad
attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere;
operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e
puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per
neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie
svolte in strutture pubbliche e private;
6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado;
8) Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto
d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e
giurata;
Provvedimento 16 Marzo 2006
8) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della
patente di guida categoria B,C,D,E, e … per la guida di taxi o di veicoli in
servizio di noleggio con conducente, ovvero … per guida di veicoli che
trasportano merci pericolosi su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione di treni e alla sicurezza
dell’esercizio ferroviario
c) Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e della sicurezza
dell’esercizio ferroviario
d) personale navigante delle acque interne
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie,
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari aerei e terrestri
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli
con binario, rotaie o di apparecchi sollevamento, esclusi i manovratori di
carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
i) piloti d’aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
Provvedimento 16 Marzo 2006
9) Addetto e responsabile della produzione,
confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di
esplosivi;
10) Lavoratori addetti ai comparti dell’ edilizia e delle
costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in
quota, oltre i due metri di altezza;
11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive
e infiammabili
14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Dlgs 81/08 e s.m.i
DIVIETO DI ASSUNZIONE E
SOMMINISTRAZIONE ai sensi del
Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
1.11.3.2 E' vietata la somministrazione di vino, birra e di altre
bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3 E'tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario
dei pasti.
ART. 111 C 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato
assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai
lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in
quota (definito da art. 107)
Dlgs 81/08 e s.m.i
DIVIETO DI ASSUNZIONE E
SOMMINISTRAZIONE ai sensi del
ART. 18 C. 1 LETTERA f) (obblighi DL) richiedere l’osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
ART. 19 C. 1 LETTERA a) (obblighi preposto) sovrintendere e vigilare
sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti
ART. 20 C.21 LETTERA b (obblighi lavoratori) osservare le disposizioni e
le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale
verificare se nell’azienda si
svolgono
attività
lavorative
elencate nel provvedimento
vietare
nei luoghi di lavoro
la somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche
verificare che il divieto venga
rispettato
identificare nel DVR le
AZIONI DI PREVENZIONE
informazione,
promozione della salute,
verifiche,
Caratteristiche peculiari della norma
•Divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici
sul posto di lavoro
• Fattore di rischio (l'assunzione di alcolici) legato allo
stile di vita e non all'ambiente di lavoro
• Possibilità per i lavoratori di essere sottoposti ad un
controllo alcolimetrico
Divieto di assunzione
•Deve formalizzare il divieto mediante
comunicazione scritta al lavoratore
•Deve instaurare un sistema di verifiche
periodiche per valutare il rispetto del divieto
•Adozione di eventuali azioni sanzionatorie
contrattuali in caso di mancato rispetto del
divieto
Divieto di assunzione: i Lavoratori
•Cambiamento dello stile di vita non solo sul
posto di lavoro, ma anche extralavorativo
•Devono rispettare le disposizioni aziendali
•Devono sottoporsi ad eventuali controlli
alcolimetrici
•Il divieto deve essere inteso come divieto di
assunzione durante e immediatamente prima
dell'orario di lavoro
Sorveglianza Sanitaria
D. Lgs. n.81/’08
Art. 41 comma 4
le visite preventive, periodiche e
per cambio di mansione, sono
altresì finalizzate alla verifica
di assenza di condizioni di alcol
4-bis. Entro il 31 dicembre
dipendenza e di assunzione di
2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni,
sostanze
psicotrope
e
adottato previa
stupefacenti
consultazione delle parti
sociali, vengono rivisitate le
condizioni e le modalità per
l’accertamento della
tossicodipendenza e della
alcoldipendenza.
LINEE GUIDA
E DINTORNI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE PUGLIA
REGIONE TOSCANA
REGIONE VENETO
REGIONE LOMBARDIA
Ulteriori chiarimenti in materia di
accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope negli
ambienti di lavoro, in applicazione degli
orientamenti
forniti
con
Circolare
regionale del 22 gennaio 2009 (Prot.
H1.2009.0002333).
FAQ su accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope negli
ambienti di lavoro – Regione Lombardia –
settembre 2009
PAG. 13 FAQ IN MATERIA DI
DIVIETO DI ASSUNZIONE E DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
1) QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI
A
SORVEGLIANZA
SANITARIA
COMPRENSIVA
DEGLI
ACCERTAMENTI
PER
L'IDENTIFICAZIONE DELL'ALCOLDIPENDENZA?
Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva
degli accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non
è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08
prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento ...”.
… legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo … non
viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza sanitaria …
art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la
possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di
Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i
controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto ... Pertanto non
risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol
dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola
assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il
lavoro….
02) COME PUÒ ESSERE GESTITO IL CASO SPECIFICO DI
LAVORATORI CON PROBLEMI ALCOL-CORRELATI?
…A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a
seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte
del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale
correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a
disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni
amministrative previste dalla normativa (art. 15 comma 4, sanzione
da 516 a 2582 Euro). A seguito di una positività ai test
alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non
risulta possibile da parte del medico competente aziendale
l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità
alle mansioni.
E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del
lavoratore secondo quanto prevede l’art. 5 della Legge 300/70
REGIONE PUGLIA
Pag. 35
atti di indirizzo per la
verifica di assenza di
rischi alcolcorrelati
ad opera dei medici
competenti
ex art. 41 co. 4 d.lgs.
81/08
e intesa stato-regioni del
16 marzo 2
Procedura per la verifica di assenza di problemi
alcolcorrelati e di condizioni di alcol dipendenza ad
opera dei medici competenti ex art. 41 co. 4 d.lgs.
81/08 e Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006
pag. 40
Il datore di lavoro:
•Assicura informazione e formazione (a dirigenti,
preposti, RLS, lavoratori) sulla prevenzione dei
problemi alcool correlati
•Informa del divieto di assunzione e somministrazione
•Comunica con nota formale ai lavoratori
•Valuta non solo le mansioni a rischio ma anche quelle
potenzialmente non a rischio
Il Medico Competente:
•Collabora alla valutazione del rischio per le mansioni a rischio
•Effettua la verifica di assenza di problemi alcol correlati in
occasione della SS attraverso accertamenti di I° livello: dati
anamnestici, Questionari mirati(anche autosomministrati: Audit C o
CAGE), esame obiettivo: ricerca dei segni e sintomi
Punto 7 …”I soggetti individuati a seguito di questo screening …
saranno inviati agli accertamenti di II° livello “presso le strutture
all’uopo deputate, con la ricerca di markers biologici, quali Gamma
GT, MCV e/o CDT. Al fine di aumentare la sensibilità diagnostica
dello screening di I° livello , il Medico competente, può, in
particolare per alcune categorie di lavoratori ad alto rischio per
se e per terzi (quali per esempio gli autisti di mezzi pubblici e le
attività lavorative che prevedono uso di armi), richiedere
accertamenti di laboratorio …”
Punto 13 Il giudizio di non idoneità temporanea al
lavoro specifico potrà essere revocato ad opera del
medico competente a seguito di sopravvenuta
negatività dei markers biologici, su campioni ripetuti
con periodicità almeno mensile (con date non
programmate dal lavoratore), ed attestazione di
costante partecipazione alle attività delle U.O. di
Alcoologia e dei gruppi A.M.A. a cui è affidato in
trattamento, in un arco temporale di almeno sei mesi.
La
periodicità
della
sorveglianza
sanitaria
successiva…..semestrale per cinque anni
Punto 14 - problemi alcolcorrelati mansioni non a
rischio art. 5 legge 300/70
Punto 15 per le situazioni per cui può essere
giustificato il ricorso alla ricerca dei livelli di
alcoolemia riferimento al codice della strada
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE 9 dicembre
2013, n. 1065
Linee di indirizzo per gli
accertamenti sanitari di assenza di
alcoldipendenza in lavoratori addetti
a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi.
Approvazione.
24.12.2013 - BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE
TOSCANA - N. 52
Il datore di lavoro provvede:
•alla valutazione e gestione del rischio legato all’assunzione di alcol
• all'elaborazione di proposte di programmi ed azioni di promozione della
salute nell’ambito delle attività di informazione e formazione.
Il medico competente collabora a tale attività.
La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, saranno finalizzati a:
• individuare delle mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e
per i terzi, per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le
misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il
rischio. Il divieto dell’assunzione di alcolici (anche per i lavoratori reperibili);
• individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o
in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza;
• definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di
alcolici (esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi
convenzionati);
• definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con
etilometro ed in caso di rifiuto;
• provvedere all'informazione di tutti i lavoratori ed alla formazione dei
lavoratori (vengono definiti i contenuti minimi);
Il medico competente istituisce il “Protocollo sanitario
da adottare per la valutazione alcolemica tramite
etilometro e per la sorveglianza sanitaria (ove
prevista dal D. Lgs. 81/2008) delle attività
lavorative ad elevato rischio infortuni”.
VALUTAZIONE ALCOLEMICA TRAMITE ETILOMETRO:
Il medico competente effettua valutazione con etilometro
secondo le esigenze aziendali ed i criteri specificati nel P.S.S. e
resi noti ai lavoratori.
Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento
dovrà essere pari a zero g di alcol per l di sangue.
VALUTAZIONE SANITARIA DI 1° LIVELLO:
a) Sorveglianza Sanitaria nelle lavorazioni per le quali è
esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/2008
•Anamnesi specifica
•Visita medica
• Colloquio clinico orientato ad identificare problemi e patologie
alcol correlate acute e croniche
•Prelievo ematico almeno per: MCV, AST, ALT, γGT, Trigliceridi
•AUDIT C/AUDIT Test
Per i lavoratori con consumo di alcol a rischio o dannoso secondo la
classificazione ICD-10 dovrà svolgere:
•
Azioni di counselling e brief intervention
• Eventuale ravvicinamento della periodicità delle visite mediche
• Controlli con etilometro a sorpresa
•
Eventuale collaborazione con il MMG ed eventuali altre figure
specialistiche previa acquisizione di consenso informato.
b) Invio a valutazione Sanitaria di 2° livello
In caso di sospetta alcol dipendenza il MC invia il lavoratore al CCA e
può formulare giudizio di temporanea di inidoneità lavorativa alla
mansione specifica.
REGIONE VENETO
Indicazioni
procedurali ai
Direttori SPISAL
del 5/07/2010
RIBADISCE I PRINCIPI ART. 15 L. 125/2001
•Divieto assunzione e somministrazione (finalizzato allo
svolgimento delle attività lavorative a rischio), quindi indice
alcoolemico pari a zero
•Il diritto del lavoratore ammalato di accedere a programmi
terapeutico- riabilitativi senza perdere il lavoro
SORVEGLIANZA SANITARIA in attesa accordo Stato-Regioni
CONTROLLO ALCOLIMETRICO:
•A cura Medico Competente e medici SPISAL
•Il M.C. informa i lavoratori su obblighi, procedure e finalità degli
accertamenti
•SE LAVORATORE POSITIVO:
 sanzione,
il medico competente non può procedere ad accertare l’idoneità
alla mansione,
Il Datore di Lavoro può richiedere l’idoneità fisica del lavoratore
secondo l’art.5 L. 300/70
REGIONE
PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE BU46
15/11/2012
Deliberazione della Giunta Regionale
22 ottobre 2012, n. 21-4814
Atto di indirizzo per la verifica
del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande
alcoliche e superalc. e per la
verifica di assenza di condizioni di
alcol dip. nelle attività
lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi,
ai sensi Allegato 1 Intesa StatoRegioni 2006 e art. 41 c. 4-bis
D.Lgs 81/08 e smi.
INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI A RISCHIO E
ADOZIONE DELLE MISURE DIPREVENZIONE
Il Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP, MC, previa
consultazione RLS valuta se in azienda vi siano lavoratori adibiti alle
lavorazioni indicate nell’allegato 1
In caso positivo il Datore di Lavoro integra il DVR) con l’ elenco
dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio e l’indicazione delle
azioni preventive e di promozione della salute da attuare in
riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol che verranno
portate a conoscenza di tutti i lavoratori adibiti a lavorazioni a
rischio.
Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, dovrà
formalmente trasmettere al MC l’elenco dei lavoratori adibiti alle
lavorazioni a rischio
Il Datore di Lavoro
•Informazione specifico rischio
•Informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di
iniziare l’attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell’orario di
lavoro precisare che il riscontro di un’alcolemia positiva (superiore a
zero) comporterà comunque un temporaneo allontanamento
•Divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti
e nelle attività di lavoro
•Sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni
di alcoldipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di
assunzione di bevande alcoliche (sia a campione che su sospetti)
In base alla valutazione del rischio tali misure di prevenzione
potranno essere modulate in base al livello di rischio correlato alle
singole mansioni.
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE
Il Datore di Lavoro per le mansioni a rischio deve:
vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo
(mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni
tempo di lavoro
formalizzare il divieto con una comunicazione scritta al
lavoratore.
instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il
rispetto del divieto e per adottare eventuali azioni correttive.
Il divieto deve necessariamente essere inteso come divieto di
assunzione e somministrazione durante e nelle ore precedenti
l’orario di lavoro.
COMPITI DEL MC
collaborazione
• “all’attività di informazione e formazione nei confronti dei
lavoratori per la parte di competenza”
• “alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
promozione della salute”
obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sul significato e sui
risultati della sorveglianza sanitaria
tutela della salute del lavoratore e della sicurezza, incolumità e
salute di terzi attraverso il giudizio di idoneità alla mansione
promozione della salute individuale nell’ambito della visita medica
SORVEGLIANZA SANITARIA
Finalizzata a
•
Escludere alcol dipendenza
•
Verifica del divieto di assunzione
ALCOLDIPENDENZA
atto clinico di esclusiva pertinenza del MC, eventualmente
coadiuvato da medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD.
L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD ricade nell’ambito
della richiesta di accertamenti diagnostici prevista dal comma 5
dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08.
Gli strumenti diagnostico-clinici e laboratoristici atti ad
accertare lo stato di alcoldipendenza sono riportati
nell'Allegato 6:
- Anamnesi alcologica integrata con AUDIT C.
- Esame obiettivo effettuato sempre, indipendentemente
dell’esito dell’AUDIT C.
- analisi di laboratorio
ANALISI DI LABORATORIO
due strategie alternative :
-Limitatamente alle finalità di screening: determinazione
contemporanea di 4-5 parametri ematochimici, fra cui
necessariamente CDT, MCV, γ-GT e AST e valutazione clinica del
loro significato.
- Determinazione dell’etil glucuronato (EtG) nella matrice
cheratinica (capelli) sia con finalità di “screening” sia con
finalità di conferma.
L’utilizzo dell’una o dell’altra strategia analitica dovrebbe essere
commisurata ai costi di esecuzione delle analisi e ai rischi
connessi alla professione sotto esame.
Se l’accertamento per alcoldipendenza risulta positivo, il MC
emette il giudizio di non idoneità temporanea allo svolgimento
della lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al
datore di lavoro.
ACCERTAMENTI INERENTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE
procedure che garantiscano la privacy, il rispetto e la dignità della
persona sottoposta ad accertamento
il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui
risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi.
Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, comunicheranno al
MC, per iscritto, l’elenco nominativo dei lavoratori
accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con i
RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno
effettuati senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della
lavorazione a rischio.
controllo alcolimetrico
frequenza almeno annuale
in situazioni di livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno di
lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di infortunio, scelti sulla
base di criteri di casualità, fermo restando il controllo di tutti i
lavoratori che effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio.
risultati registrati nelle cartelle sanitarie
risultati, anonimi e collettivi, integrati nella relazione sanitaria annuale.
rilevata l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore comporta un
giudizio di inidoneità temporanea alla mansione (valutare i tempi della
stessa in funzione del quadro clinico rilevato)
Nell’ambito del PSS prevista la possibilità, a fronte di un’ evidenza
del rischio in esame, di effettuare un accertamento mirato di
sorveglianza sanitaria "anticipato" rispetto all’eventuale scadenza
della visita periodica.
Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito ad altra
mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere
allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico
conseguente alla sua condizione.
stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del
lavoratore il MC dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio
di idoneità per “impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti
sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via
cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.
MODALITA’ DEL CONTROLLO ALCOLIMETRICO
Nell’effettuazione dei test alcolimetrici,
preferiti “metodi non invasivi”, privilegiando la determinazione
dell’etanolo nell’aria espirata.
Il tasso alcolimetrico del sangue durante l’orario lavorativo dovrà
essere di norma pari a zero, fatta salva la sensibilità strumentale del
sistema di misurazione e la relativa incertezza di misura, come
definita di seguito.
In fase di screening, la concentrazione di alcol etilico viene
determinata nell’aria espirata,
Il risultato dell’esame dovrà essere refertato,
In caso di riscontro di positività, la misurazione deve
obbligatoriamente essere confermata per determinazione diretta
dell’alcolemia, previo ottenimento del consenso informato.
GESTIONE DI SINGOLI CASI DI
SOSPETTO O EVIDENTE STATO DI
ACUTA DA ALCOL
LAVORATORI IN
INTOSSICAZIONE
L’azienda predispone una procedura in particolare a fronte del
rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione.
Tale procedura dovrà essere definita a priori,concordata con RLS e
RLST e prevedere in modo chiaro (anche all’interno di un
regolamento aziendale) quando, da chi e con quali modalità il
lavoratore debba essere immediatamente allontanato dalla mansione
a rischio e quali provvedimenti debbano essere assunti. La procedura
dovrà inoltre contenere le modalità di tale allontanamento e, nel
caso il lavoratore debba essere accompagnato alla propria
abitazione, chi e come dovrà accompagnarlo
La delibera
della Regione Piemonte
PUNTI DI FORZA:
Parere SPRESAL
PUNTI DI CRITICITA’:
Parere SPRESAL
Parere Medico Competente
Parere Medico Competente