Punti di forza e criticità
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Punti di forza e criticità
ASSUNZIONE DI ALCOOLICI E ALCOLDIPENDENZA ASSUNZIONE DI ALCOOLICI E ALCOLDIPENDENZA LEGGE 125/2001 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOL CORRELATI. PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 DLgs 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i. REGIONE PIEMONTE Delibera del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 “Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi.” LEGGE 30 Marzo 2001 n.125 Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) - Comma 1 Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi… è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc. ) e in ogni tempo di lavoro art. 15 della legge 125/’01 “2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, …. ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.” Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006 Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, … Provvedimento 16 Marzo 2006 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici b) conduzione di generatori di vapore c) attività di fochino d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali e) vendita di fitosanitari f) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari g) manutenzione degli ascensori 2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti 3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del DPR 547/55 (lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili con rischio di gas, vapori, polveri tossici/asfissianti/ infiammabili/esplosivi) Provvedimento 16 Marzo 2006 4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 8) Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; Provvedimento 16 Marzo 2006 8) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D,E, e … per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero … per guida di veicoli che trasportano merci pericolosi su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione di treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario c) Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e della sicurezza dell’esercizio ferroviario d) personale navigante delle acque interne e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi sollevamento, esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; i) piloti d’aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; Provvedimento 16 Marzo 2006 9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) Lavoratori addetti ai comparti dell’ edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili 14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Dlgs 81/08 e s.m.i DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE ai sensi del Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 1.11.3.2 E' vietata la somministrazione di vino, birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda. 1.11.3.3 E'tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti. ART. 111 C 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota (definito da art. 107) Dlgs 81/08 e s.m.i DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE ai sensi del ART. 18 C. 1 LETTERA f) (obblighi DL) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione ART. 19 C. 1 LETTERA a) (obblighi preposto) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti ART. 20 C.21 LETTERA b (obblighi lavoratori) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale verificare se nell’azienda si svolgono attività lavorative elencate nel provvedimento vietare nei luoghi di lavoro la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche verificare che il divieto venga rispettato identificare nel DVR le AZIONI DI PREVENZIONE informazione, promozione della salute, verifiche, Caratteristiche peculiari della norma •Divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici sul posto di lavoro • Fattore di rischio (l'assunzione di alcolici) legato allo stile di vita e non all'ambiente di lavoro • Possibilità per i lavoratori di essere sottoposti ad un controllo alcolimetrico Divieto di assunzione •Deve formalizzare il divieto mediante comunicazione scritta al lavoratore •Deve instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto •Adozione di eventuali azioni sanzionatorie contrattuali in caso di mancato rispetto del divieto Divieto di assunzione: i Lavoratori •Cambiamento dello stile di vita non solo sul posto di lavoro, ma anche extralavorativo •Devono rispettare le disposizioni aziendali •Devono sottoporsi ad eventuali controlli alcolimetrici •Il divieto deve essere inteso come divieto di assunzione durante e immediatamente prima dell'orario di lavoro Sorveglianza Sanitaria D. Lgs. n.81/’08 Art. 41 comma 4 le visite preventive, periodiche e per cambio di mansione, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol 4-bis. Entro il 31 dicembre dipendenza e di assunzione di 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, sostanze psicotrope e adottato previa stupefacenti consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza. LINEE GUIDA E DINTORNI REGIONE LOMBARDIA REGIONE PUGLIA REGIONE TOSCANA REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333). FAQ su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro – Regione Lombardia – settembre 2009 PAG. 13 FAQ IN MATERIA DI DIVIETO DI ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE 1) QUALI CATEGORIE DI LAVORATORI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENSIVA DEGLI ACCERTAMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ALCOLDIPENDENZA? Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...”. … legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo … non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza sanitaria … art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto ... Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro…. 02) COME PUÒ ESSERE GESTITO IL CASO SPECIFICO DI LAVORATORI CON PROBLEMI ALCOL-CORRELATI? …A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art. 15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro). A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alle mansioni. E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l’art. 5 della Legge 300/70 REGIONE PUGLIA Pag. 35 atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcolcorrelati ad opera dei medici competenti ex art. 41 co. 4 d.lgs. 81/08 e intesa stato-regioni del 16 marzo 2 Procedura per la verifica di assenza di problemi alcolcorrelati e di condizioni di alcol dipendenza ad opera dei medici competenti ex art. 41 co. 4 d.lgs. 81/08 e Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 pag. 40 Il datore di lavoro: •Assicura informazione e formazione (a dirigenti, preposti, RLS, lavoratori) sulla prevenzione dei problemi alcool correlati •Informa del divieto di assunzione e somministrazione •Comunica con nota formale ai lavoratori •Valuta non solo le mansioni a rischio ma anche quelle potenzialmente non a rischio Il Medico Competente: •Collabora alla valutazione del rischio per le mansioni a rischio •Effettua la verifica di assenza di problemi alcol correlati in occasione della SS attraverso accertamenti di I° livello: dati anamnestici, Questionari mirati(anche autosomministrati: Audit C o CAGE), esame obiettivo: ricerca dei segni e sintomi Punto 7 …”I soggetti individuati a seguito di questo screening … saranno inviati agli accertamenti di II° livello “presso le strutture all’uopo deputate, con la ricerca di markers biologici, quali Gamma GT, MCV e/o CDT. Al fine di aumentare la sensibilità diagnostica dello screening di I° livello , il Medico competente, può, in particolare per alcune categorie di lavoratori ad alto rischio per se e per terzi (quali per esempio gli autisti di mezzi pubblici e le attività lavorative che prevedono uso di armi), richiedere accertamenti di laboratorio …” Punto 13 Il giudizio di non idoneità temporanea al lavoro specifico potrà essere revocato ad opera del medico competente a seguito di sopravvenuta negatività dei markers biologici, su campioni ripetuti con periodicità almeno mensile (con date non programmate dal lavoratore), ed attestazione di costante partecipazione alle attività delle U.O. di Alcoologia e dei gruppi A.M.A. a cui è affidato in trattamento, in un arco temporale di almeno sei mesi. La periodicità della sorveglianza sanitaria successiva…..semestrale per cinque anni Punto 14 - problemi alcolcorrelati mansioni non a rischio art. 5 legge 300/70 Punto 15 per le situazioni per cui può essere giustificato il ricorso alla ricerca dei livelli di alcoolemia riferimento al codice della strada REGIONE TOSCANA DELIBERAZIONE 9 dicembre 2013, n. 1065 Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione. 24.12.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 Il datore di lavoro provvede: •alla valutazione e gestione del rischio legato all’assunzione di alcol • all'elaborazione di proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell’ambito delle attività di informazione e formazione. Il medico competente collabora a tale attività. La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, saranno finalizzati a: • individuare delle mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto dell’assunzione di alcolici (anche per i lavoratori reperibili); • individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza; • definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici (esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati); • definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto; • provvedere all'informazione di tutti i lavoratori ed alla formazione dei lavoratori (vengono definiti i contenuti minimi); Il medico competente istituisce il “Protocollo sanitario da adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria (ove prevista dal D. Lgs. 81/2008) delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni”. VALUTAZIONE ALCOLEMICA TRAMITE ETILOMETRO: Il medico competente effettua valutazione con etilometro secondo le esigenze aziendali ed i criteri specificati nel P.S.S. e resi noti ai lavoratori. Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero g di alcol per l di sangue. VALUTAZIONE SANITARIA DI 1° LIVELLO: a) Sorveglianza Sanitaria nelle lavorazioni per le quali è esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/2008 •Anamnesi specifica •Visita medica • Colloquio clinico orientato ad identificare problemi e patologie alcol correlate acute e croniche •Prelievo ematico almeno per: MCV, AST, ALT, γGT, Trigliceridi •AUDIT C/AUDIT Test Per i lavoratori con consumo di alcol a rischio o dannoso secondo la classificazione ICD-10 dovrà svolgere: • Azioni di counselling e brief intervention • Eventuale ravvicinamento della periodicità delle visite mediche • Controlli con etilometro a sorpresa • Eventuale collaborazione con il MMG ed eventuali altre figure specialistiche previa acquisizione di consenso informato. b) Invio a valutazione Sanitaria di 2° livello In caso di sospetta alcol dipendenza il MC invia il lavoratore al CCA e può formulare giudizio di temporanea di inidoneità lavorativa alla mansione specifica. REGIONE VENETO Indicazioni procedurali ai Direttori SPISAL del 5/07/2010 RIBADISCE I PRINCIPI ART. 15 L. 125/2001 •Divieto assunzione e somministrazione (finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative a rischio), quindi indice alcoolemico pari a zero •Il diritto del lavoratore ammalato di accedere a programmi terapeutico- riabilitativi senza perdere il lavoro SORVEGLIANZA SANITARIA in attesa accordo Stato-Regioni CONTROLLO ALCOLIMETRICO: •A cura Medico Competente e medici SPISAL •Il M.C. informa i lavoratori su obblighi, procedure e finalità degli accertamenti •SE LAVORATORE POSITIVO: sanzione, il medico competente non può procedere ad accertare l’idoneità alla mansione, Il Datore di Lavoro può richiedere l’idoneità fisica del lavoratore secondo l’art.5 L. 300/70 REGIONE PIEMONTE REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814 Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa StatoRegioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi. INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI A RISCHIO E ADOZIONE DELLE MISURE DIPREVENZIONE Il Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP, MC, previa consultazione RLS valuta se in azienda vi siano lavoratori adibiti alle lavorazioni indicate nell’allegato 1 In caso positivo il Datore di Lavoro integra il DVR) con l’ elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio e l’indicazione delle azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol che verranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori adibiti a lavorazioni a rischio. Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, dovrà formalmente trasmettere al MC l’elenco dei lavoratori adibiti alle lavorazioni a rischio Il Datore di Lavoro •Informazione specifico rischio •Informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell’orario di lavoro precisare che il riscontro di un’alcolemia positiva (superiore a zero) comporterà comunque un temporaneo allontanamento •Divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro •Sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcoldipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche (sia a campione che su sospetti) In base alla valutazione del rischio tali misure di prevenzione potranno essere modulate in base al livello di rischio correlato alle singole mansioni. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE Il Datore di Lavoro per le mansioni a rischio deve: vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro formalizzare il divieto con una comunicazione scritta al lavoratore. instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto e per adottare eventuali azioni correttive. Il divieto deve necessariamente essere inteso come divieto di assunzione e somministrazione durante e nelle ore precedenti l’orario di lavoro. COMPITI DEL MC collaborazione • “all’attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza” • “alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute” obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria tutela della salute del lavoratore e della sicurezza, incolumità e salute di terzi attraverso il giudizio di idoneità alla mansione promozione della salute individuale nell’ambito della visita medica SORVEGLIANZA SANITARIA Finalizzata a • Escludere alcol dipendenza • Verifica del divieto di assunzione ALCOLDIPENDENZA atto clinico di esclusiva pertinenza del MC, eventualmente coadiuvato da medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD. L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD ricade nell’ambito della richiesta di accertamenti diagnostici prevista dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08. Gli strumenti diagnostico-clinici e laboratoristici atti ad accertare lo stato di alcoldipendenza sono riportati nell'Allegato 6: - Anamnesi alcologica integrata con AUDIT C. - Esame obiettivo effettuato sempre, indipendentemente dell’esito dell’AUDIT C. - analisi di laboratorio ANALISI DI LABORATORIO due strategie alternative : -Limitatamente alle finalità di screening: determinazione contemporanea di 4-5 parametri ematochimici, fra cui necessariamente CDT, MCV, γ-GT e AST e valutazione clinica del loro significato. - Determinazione dell’etil glucuronato (EtG) nella matrice cheratinica (capelli) sia con finalità di “screening” sia con finalità di conferma. L’utilizzo dell’una o dell’altra strategia analitica dovrebbe essere commisurata ai costi di esecuzione delle analisi e ai rischi connessi alla professione sotto esame. Se l’accertamento per alcoldipendenza risulta positivo, il MC emette il giudizio di non idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro. ACCERTAMENTI INERENTI IL DIVIETO DI ASSUNZIONE procedure che garantiscano la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi. Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, comunicheranno al MC, per iscritto, l’elenco nominativo dei lavoratori accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio. controllo alcolimetrico frequenza almeno annuale in situazioni di livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno di lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di infortunio, scelti sulla base di criteri di casualità, fermo restando il controllo di tutti i lavoratori che effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio. risultati registrati nelle cartelle sanitarie risultati, anonimi e collettivi, integrati nella relazione sanitaria annuale. rilevata l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore comporta un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione (valutare i tempi della stessa in funzione del quadro clinico rilevato) Nell’ambito del PSS prevista la possibilità, a fronte di un’ evidenza del rischio in esame, di effettuare un accertamento mirato di sorveglianza sanitaria "anticipato" rispetto all’eventuale scadenza della visita periodica. Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione. stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore il MC dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per “impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio. MODALITA’ DEL CONTROLLO ALCOLIMETRICO Nell’effettuazione dei test alcolimetrici, preferiti “metodi non invasivi”, privilegiando la determinazione dell’etanolo nell’aria espirata. Il tasso alcolimetrico del sangue durante l’orario lavorativo dovrà essere di norma pari a zero, fatta salva la sensibilità strumentale del sistema di misurazione e la relativa incertezza di misura, come definita di seguito. In fase di screening, la concentrazione di alcol etilico viene determinata nell’aria espirata, Il risultato dell’esame dovrà essere refertato, In caso di riscontro di positività, la misurazione deve obbligatoriamente essere confermata per determinazione diretta dell’alcolemia, previo ottenimento del consenso informato. GESTIONE DI SINGOLI CASI DI SOSPETTO O EVIDENTE STATO DI ACUTA DA ALCOL LAVORATORI IN INTOSSICAZIONE L’azienda predispone una procedura in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione. Tale procedura dovrà essere definita a priori,concordata con RLS e RLST e prevedere in modo chiaro (anche all’interno di un regolamento aziendale) quando, da chi e con quali modalità il lavoratore debba essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio e quali provvedimenti debbano essere assunti. La procedura dovrà inoltre contenere le modalità di tale allontanamento e, nel caso il lavoratore debba essere accompagnato alla propria abitazione, chi e come dovrà accompagnarlo La delibera della Regione Piemonte PUNTI DI FORZA: Parere SPRESAL PUNTI DI CRITICITA’: Parere SPRESAL Parere Medico Competente Parere Medico Competente