Se un cane ti spaventa e cadi, il proprietario ti risarcisce

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Se un cane ti spaventa e cadi, il proprietario ti risarcisce
“Se un cane ti spaventa e cadi, il proprietario ti risarcisce” di Monica Bombelli e Matteo Iato
Fonte: Corriere di Novara del 20/6/2009
Se un cane ti spaventa, e questo accadimento è prevedibile in base alla circostanze concrete, e tu
cadi e ti fai male, il proprietario risponde dei danni che subisci. In estrema sintesi, si potrebbe
riassumere in questo il principio che emerge dalla recente sentenza della terza sezione civile della
Corte di Cassazione depositata il 19/5/2009.
Una tizia, anziana di età, si accinge a scendere le scale della metropolitana. Legato alla barriera di
ingresso della stessa metropolitana, dalla parte esterna, vi è un cane di piccola taglia. L’anziana
signora decide di appoggiarsi al corrimano per scendere le scale e il corrimano è proprio dalla parte
in cui è legato il cane. Il cane la attacca: non la morde, la sfiora, ma la donna cade e si procura
lesioni della caduta.
L’anziana signora decide di far causa al proprietario dell’animale, chiedendogli il risarcimento dei
danni subiti.
Il giudice di primo grado ritiene che non vi sia colpa del proprietario del cane e che l’accaduto sia
dovuto a caso fortuito. Scrive infatti, nella propria sentenza, il Tribunale che la donna non poteva
non avvedersi del cane legato alla barriera di ingresso della metropolitana e che la stessa aveva
agevoli e valide alternative idonee s congiurare l’eventualità di accadimenti dannosi. Ossia, in altre
parole, l’anziana signora poteva lasciare il corrimano sui cui era appoggiata, stante la larghezza
della scala di accesso, che notoriamente è sufficiente a consentire la contemporanea discesa e salita
degli utenti. Per cui essa poteva agevolmente compiere la discesa alla stazione della metropolitana
evitando qualsiasi possibilità di contatto con l’animale ad una distanza di sicurezza dall’animale
medesimo. In sostanza, secondo il giudice di primo grado, solo la disattenzione della donna o la
volontà di non lasciare il corrimano aveva provocato la caduta, per cui il balzo del cane, che di per
se medesimo non aveva provocato alcuna lesione, poiché l’animale aveva solo sfiorato la signora,
sarebbe stata solo l’occasione dell’infortunio e non la causa di quest’ultimo.
La sentenza del Tribunale viene impugnata davanti alla competente Corte d’appello.
Che rigetta l’appello e conferma la sentenza del Tribunale.
L’anziana signora non si dà per vinta e ricorre in Cassazione.
La quale invece ribalta tutto e accoglie il suo ricorso.
“E’ indubbio che la responsabilità ex art. 2052 c.c. (quella del responsabile dell’animale o di chi lo
possiede, ndr) – scrivono i magistrati della Corte nella loro sentenza - è una responsabilità per
colpa presunta juris et de jure a carico del proprietario o del possessore dell’animale che arrechi
danni a terzi”.
Però aggiungono, la motivazione data dai giudici di primo e di secondo grado, “non regge sotto il
profilo logico”. E spiegano: “perché attribuire ad una persona, per giunta anziana – all’epoca del
fatto aveva 81 anni – di non essersela sentita di lasciare il corrimano per accedere alla stazione
della metropolitana, per cui avrebbe provocato la reazione del cane e di aver ritenuto di passare
vicino ad un cagnolino, senza mettere nel conto una possibile reazione dello stesso non costituisce
affatto una eccezionalità rispetto a quello che è la normalità ed, anzi, proprio la circostanza che il
cane fosse di piccola taglia giova a favore dell’affidamento posto in essere dalla ricorrente nel
passargli vicino e non lasciare il corrimano, particolarmente utile per ognuno, ma soprattutto per
una donna avanzata negli anni come già all’epoca lo era”.
Ma la motivazione, precisano gli ermellini, non regge nemmeno sotto il profilo giuridico “perché
imputare la responsabilità esclusiva a queste ‘omissioni’ (ma che omissioni non sono, quanto atto
di prudenza per evitare cadute l’appoggiarsi sul corrimano, idoneo strumento per evitare cadute a
qualsiasi causa o atto di sana indifferenza di fronte ad un cagnolino il passargli vicino) al punto da
ritenerlo caso fortuito escludente ogni responsabilità del proprietario del cane significa
disconoscere gli estremi del fortuito”. Infatti, affinché si abbia il fortuito, che rompe il nesso
causale, “occorre che la condotta del danneggiato si qualifichi per uno dei connotati idonei ad
integrare il caso fortuito, ossia l’inevitabilità, l’imprevedibilità o l’assoluta eccezionalità”. E tali
connotati non ci sono nella condotta della donna.
E concludono: “non è configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile, inevitabile o
assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario (o
dell’utilizzatore) dell’animale nella ipotesi in cui il danneggiato, specie di età avanzata, per
scendere gli scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasci il corrimano di
appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato
alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia
allontanato”. Quindi ricorso accolto.
A cura dell’Avv. Monica Bombelli e dell’Avv. Matteo Iato