FIDEIUSSIONE OMINIBUS PROQUOTA
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FIDEIUSSIONE OMINIBUS PROQUOTA
FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE OMINIBUS PROQUOTA INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DEL CENTROVENETO Credito Cooperativo S.C. - Longare Via Ponte di Costozza, 12 – 36023 Longare (VI) Tel.: 0444 214 101 – Fax: 0444 – 555 844 Indirizzo di posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected] Sito internet: www.centroveneto.it Registro delle Imprese della CCIAA di Vicenza n. 13685 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4898.30 - cod. ABI 8590/2 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A165828 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO La fideiussione omnibus limitata pro-quota è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l’obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell’obbligato stesso no confronti della Banca, nel limite di una quota percentuale degli stessi debiti. Tra i principali rischi segnaliamo: il rischio per il fideiussore di dover pagare il debito del soggetto garantito fino alla concorrenza dell’importo predeterminato nel contratto; il rischio per il fideiussore di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa dovesse restituire qualora il pagamento effettuato dal debitore garantito risultasse inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia); il rischio per il fideiussore di dover restituire alla Banca le somme da quest’ultima comunque erogate nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide. CONDIZIONI ECONOMICHE Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all’adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Rimangono a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Imposta di bollo (in caso di escussione della Come da normativa vigente fideiussione): In forma cartacea: € 2,10 Spesa invio comunicazioni periodiche Online: € 0,00 Spesa invio altre comunicazioni € 2,10 Spesa per copia documentazione L'importo presumbile delle spese sarà indicato al cliente al momento della richiesta ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2016 (ZF/000006860) Pagina 1 di 3 Costo max € 10,00 a documento. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le indicazioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà chiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale od ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il fideiussore, quando garantisce un credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 10 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata. In caso di recesso, il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza del rapporto esistente al momento in cui è divenuto efficace il recesso. Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito. Reclami, ricorsi e mediazione I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo S.c. Longare – Via Ponte di Costozza 12 – 36023 Longare (VI); in via informatica all’indirizzo e-mail della banca: [email protected]; consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta; tramite PEC all’indirizzo [email protected] . La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca. Fideiussore: è la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest’ultimo alla Banca. importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante. Interessi di mora: FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2016 (ZF/000006860) Pagina 2 di 3 Solidarietà fra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2016 (ZF/000006860) Pagina 3 di 3