45 Foglio informativo relativo alla fideiussione pro quota a garanzia

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45 Foglio informativo relativo alla fideiussione pro quota a garanzia
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Foglio informativo relativo alla fideiussione pro quota a garanzia di qualunque operazione con limitazione
d’importo
Sezione I: Informazioni sulla Banca
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sede legale: Boves Piazza Italia nr. 44
Sede amministrativa: Boves Piazza Italia nr. 44
E – mail: [email protected]
Codice ABI: 08397
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia: 1385
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 857
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale: EUR 6.579 al 31.12.2007
Riserve: EUR 29.876.629 al 31.12.2007
Sito Internet: www.cassaruraleboves.it
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
La fideiussione pro-quota a garanzia di qualunque operazione con limitazione d’importo è il contratto con cui più persone
(fideiussori), con le quali sia stato pattuito il beneficio della divisione, garantiscono il pagamento di un medesimo debito di un
altro soggetto nei confronti della banca entro un limite di importo predeterminato.
I confideiussori (tutti insieme) concorrono a garantire l’intero debito, ma ciascuno di essi riponde solo in proporzione della
quota di obbligazione fideiussoria assunta.
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
- Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la stessa deve restituire, perchè il pagamento
effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (cd. reviviscenza della garanzia).
Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: 5,00 EUR
Spese per la comunicazione periodica ai sensi dell’art. 119 d.lgs. 385/93: 2,50 EUR
Spese per la comunicazione di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93: 2,50 EUR
Imposta di bollo: 14,62 EUR
Le spese per l’eventuale registrazione dell’atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del
fideiussore.
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Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti con il cliente
Il fideiussore ha diritto:
•
di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o
presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito; il recesso diviene efficace trascorsi 15 giorni lavorativi
successivi al giorno del ricevimento della lettera raccomandata da parte della banca. In particolare, per quanto
concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia
tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito con l’effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a
garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi di quanto sopra;
•
di richiedere alla banca la comunicazione, nei limiti dell'importo garantito, dell'entità complessiva del debito nei confronti
della banca del soggetto garantito. La banca, fermi rimanendo gli obblighi di cui all’art. 1956 c.c., comunica tale entità
quale ad essa risultante al momento della richiesta. Ulteriori informazioni concernenti l’esposizione sono comunicate
dalla banca previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale.
Il fideiussore ha l'obbligo:
•
di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, e ogni altro accessorio,
nonchè per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario;
•
di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a
seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
•
di rispondere, in caso di recesso, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso
medesimo diviene efficace, di ogni altra obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in
dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato;
•
di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto (per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio)
a fronte di semplice richiesta scritta e di corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;
Inoltre:
•
indipendentemente dai limiti indicati dall’art. 1947, comma 2, c.c., nel caso in cui uno o più fideiussori non
provvedessero ad onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto
dalla banca, la relativa quota sarà ripartita tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite
e comunque fino a concorrenza dell’intero credito della banca medesima.
•
la banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore, del fideiussore o di qualsiasi altro coobbligato o garante
nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale
estinzione del debito;
•
l’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine – della quale la banca dà tempestiva comunicazione al
fideiussore - si intende automaticamente estesa al fideiussore medesimo;
•
qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore, con pieno effetto,
all’indirizzo da lui indicato all’atto del rilascio della garanzia o fatto conoscere successivamente per iscritto;
•
Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente è determinato
nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o lo
sportello della banca dove è radicato il rapporto garantito. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di
consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
LEGENDA
Fideiussore/garante: è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Debitore/soggetto garantito: è la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca.
Limite di importo predeterminato: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna
a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore.
Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal
debitore alla banca siano dichiarati (ad es. con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Regresso: e’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base
alla fideiussione rilasciata alla banca.
Informativa precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione
del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo s.c.
Boves, 03 giugno 2008
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