Statuto Banca Coop SA
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Statuto Banca Coop SA
Statuto I. 2/4 versione del 25 aprile 2016 Statuto I. Art. 5 Abolizione dell’obbligo di presentare un’offerta (opting-out) Ragione sociale, sede e scopo Art. 1 Ragione sociale e sede L’acquirente di azioni della società non è obbligato a presentare un’offerta pubblica come previsto dagli articoli 32 e 52 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari. Sotto la ragione Bank Coop AG (Banque Coop SA, Banca Coop SA, Bank Coop Ltd, Banco Coop SA) è stata costituita una società anonima con sede a Basilea. Art. 2 Scopo 1 III. La società ha per scopo l'esercizio di una banca universale. Art. 6 Organi 2 A norma del regolamento organizzativo ed amministrativo nell'ambito delle sue premesse organizzative e personali essa esercita tutti i tipi di operazioni bancarie e finanziarie che le sono possibili. Nel suo campo d'attività rientrano in particolare: 1. l'accettazione di fondi in tutte le forme bancarie usuali, compresi i depositi a risparmio; l'investimento e il prestito di fondi in particolare l'accordo di crediti di ogni forma; prestazione di fideiussioni e garanzie; 2. traffico dei pagamenti; operazioni di crediti documentari; incassi su effetti cambiari, assegni e incassi documentari; 3. l'acquisto e la vendita di diritti di valore, divise, metalli preziosi, incluse operazioni a termine, opzioni e futures per conto proprio e per conto di terzi; operazioni di ogni tipo del mercato monetario e finanziario; operazioni fiduciarie; 4. rilievo e collocamento di azioni, obbligazioni e altri diritti di valore di emittenti svizzeri e esteri; 5. consulenza in investimenti, gestione di patrimoni e consulenza fiscale; 6. l'assunzione di funzioni di banca depositaria e di mediazione per i fondi d'investimento e le fondazioni di previdenza. Gli organi della società sono: A. L'Assemblea generale B. Il Consiglio di amministrazione C. La Direzione generale D. L'Ufficio di revisione A. L'Assemblea generale Art. 7 Poteri All’Assemblea generale spettano i poteri inalienabili seguenti: 1. le deliberazioni relative alla modifica dello statuto; 2. la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione nonché del presidente o della presidente di tale organo; 3. la designazione dei membri del Comitato di rimunerazione e di nomina; 4. la designazione del rappresentante indipendente; 5. l’approvazione annuale per l’esercizio successivo, con effetto vincolante, degli importi globali massimi delle rimunerazioni per il Consiglio di amministrazione da un lato e per la Direzione generale dall’altro; 6. la nomina dei membri dell’Ufficio di revisione ai sensi della legge sulle società per azione; 7. l’approvazione della relazione sulla gestione con il conto annuale, il rapporto sulla situazione e gli eventuali conti consolidati;; 8. la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e la data della sua distribuzione; 9. il discarico al Consiglio di amministrazione 10. le deliberazioni sopra le materie riservate all’Assemblea generale dalla legge o dallo statuto; 11. le deliberazioni relative allo scioglimento della società. 3 La banca può essere attiva anche in settori che sono di carattere bancario oppure in relazione con l'attività che essa svolge in qualità di banca universale. 4 L'attività principale della banca si estende alla Svizzera. A norma del regolamento organizzativo ed amministrativo essa può svolgere la sua attività anche all'estero. 5 La banca può acquistare immobili in Svizzera e all'estero, ipotecarli, venderli e gestirli. 6 La banca può costituire, società affiliate, succursali, rappresentanze e altri uffici bancari in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre imprese soprattutto in altre banche, società finanziarie e di servizio o assumerne la gestione d'affari. II. Organi della società Art. 8 Diritto alla convocazione e iscrizione all'ordine del giorno Capitale azionario, azioni e azionisti 1 L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'Ufficio di revisione. Art. 3 Capitale azionario 2 Il capitale azionario della società ammonta a 337,5 milioni di franchi ed è suddiviso in 16‘875’000 azioni al portatore del valore nominale di 20 franchi cadauna, interamente liberate. L’assemblea generale ordinaria ha luogo di regola entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. 3 Assemblee generali straordinarie vengono convocate se il Consiglio di amministrazione o l'Ufficio di revisione lo ritengono necessario. Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 percento del capitale azionario, possono pure chiedere per scritto la convocazione dell'Assemblea generale, indicando gli oggetti in discussione e le proposte. Art. 4 Azioni, conversione di azioni 1 La totalità delle azioni viene scritturata durevolmente in un certificato globale. Sulla base di questo certificato globale, si possono creare dei titoli contabili conformemente alla Legge sui titoli contabili. 4 Azionisti che rappresentano insieme azioni per un valore nominale di almeno 100'000 franchi, possono chiedere per iscritto, entro un termine pubblicato dal Consiglio di amministrazione, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno indicando le proposte. La pubblicazione ha luogo sugli organi previsti dallo statuto per le pubblicazioni della società (art. 37 statuto). 2 Gli azionisti non hanno diritto alla stampa ed alla consegna di azioni e certificati azionari fisici; i titoli esistenti possono essere distrutti dopo la loro restituzione. La società può provvedere alla stampa e all’emissione di azioni e di certificati azionari qualora lo ritenesse necessario o utile. 3 Mediante la modifica dello statuto, l'Assemblea generale può convertire in qualsiasi momento azioni nominative in azioni al portatore o azioni al portatore in azioni nominative. 2/7 versione del 25 aprile 2016 Statuto Art. 9 Forma della convocazione definisce i requisiti concreti che le procure e le istruzioni in formato elettronico devono presentare. 1 La convocazione dell'Assemblea generale ha luogo almeno 20 giorni prima della data d'adunanza, mediante avviso pubblicato sugli organi previsti per le pubblicazioni della società (art. 37 statuto). 7 Il Consiglio di amministrazione stabilisce la procedura e le condizioni per il conferimento di procure e istruzioni al rappresentante indipendente. È consentito conferire procure e impartire istruzioni solo in vista dell’Assemblea generale successiva. Un azionista può impartire l’istruzione generale di votare a favore di ogni proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione. Tale istruzione viene considerata sostanzialmente legittima, in particolare anche per quanto concerne le proposte che non sono state rese note nell’ambito dell’invito all’Assemblea generale. 2 Gli argomenti all'ordine del giorno, come pure le proposte del Consiglio di amministrazione e eventualmente degli azionisti che hanno chiesto di convocare un'Assemblea generale (art. 8 cpv. 3 statuto) o di iscrivere all'ordine del giorno un oggetto in discussione (art. 8 cpv. 4 statuto), vanno indicati nell'avviso di convocazione. 3 Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale. L'Assemblea generale può validamente deliberare, qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate. Art. 10 Presidenza e processo verbale Art. 14 Deliberazioni e elezioni Art. 13 Capacità di deliberazione 1 L’Assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, in caso d’impedimento da un vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio stesso. 1 L’Assemblea generale prende le sue deliberazioni e procede alle elezioni di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti espressi in modo valido. Le schede bianche e le astensioni dal voto non sono considerate voti espressi. Sono fatte salve eventuali norme giuridiche imperative di tenore contrario e la procedura di cui al successivo capoverso 4. 2 La persona che presiede determina gli scrutatori e nomina un segretario, che deve tenere un processo verbale dell’Assemblea. Il verbale deve essere firmato dalla persona che presiede e dal segretario. 2 Prima che abbia luogo un’elezione si definisce anzitutto il numero delle persone da designare. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio per il quale vale la maggioranza relativa. Art. 11 Diritto di voto degli azionisti 1 3 Spetta al presidente stabilire se le votazioni e le elezioni all’Assemblea generale devono avvenire per iscritto, elettronicamente o per alzata di mano. Se almeno 20 azionisti richiedono che una determinata votazione o elezione non avvenga per alzata di mano, il presidente decide se procedere alla votazione per iscritto o in forma elettronica. All’Assemblea generale ogni azione dà diritto a un voto. 2 Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme circa la prova sul possesso delle azioni e circa la consegna delle schede di voto. 3 È consentito farsi sostituire all’Assemblea generale dal rappresentante indipendente o da terzi, anche non azionisti. I membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione generale possono fungere da sostituti di altri azionisti purché tale sostituzione non assuma il carattere di una rappresentanza istituzionalizzata. I sostituti devono disporre della necessaria procura. 4 In caso di votazioni ed elezioni per iscritto, il presidente può disporre, per velocizzare il conteggio dei voti, che vengano raccolte solo le schede degli azionisti che si sono astenuti dall’esprimere il proprio voto o che hanno votato «No» oppure «Sì» e che tutte le altre azioni rappresentate nell’Assemblea generale al momento della votazione siano da conteggiare, rispettivamente, come «Sì» oppure «No». 4 Il rappresentante indipendente è tenuto a informare per tempo la società, prima che inizi l’Assemblea generale, circa i nominativi degli azionisti che rappresenta e il numero di azioni da essi detenute, affinché la società possa verificare il diritto di voto di questi ultimi. B. Il Consiglio di amministrazione Art. 15 Compiti e poteri 1 Al Consiglio di amministrazione spettano l’alta direzione degli affari della società, nonché la vigilanza e il controllo della gestione. Art. 12 Rappresentante indipendente 1 Il rappresentante indipendente viene nominato dall’Assemblea generale. 2 L’incarico può essere assunto da una persona fisica, da una persona giuridica o da una società di persone. Il Consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’Assemblea generale dalla legge o dallo statuto. 3 3 2 Il mandato dura fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. Il rappresentante è rieleggibile. Egli può delegare una parte dei suoi compiti a diversi comitati, qualora ciò non sia già stabilito da disposizioni giuridiche imperative o dallo statuto. 4 Se la società non dispone di un rappresentante indipendente, il Consiglio di amministrazione ne nomina uno per la successiva Assemblea generale. Art. 16 L'alta direzione L’alta direzione degli affari comprende i poteri inalienabili e irrevocabili seguenti: 1. l’emanazione dei regolamenti necessari per l’organizzazione e l’esercizio dell’attività e la delimitazione delle competenze, segnatamente la redazione del regolamento organizzativo ed amministrativo; 2. la determinazione dei principi relativi all’organizzazione della contabilità e del piano finanziario; 5 Il rappresentante indipendente è tenuto a esercitare i diritti di voto che gli azionisti gli hanno trasmesso in conformità alle istruzioni di questi ultimi; se non ha ricevuto istruzioni valide al riguardo, si astiene dal voto. 6 Il Consiglio di amministrazione si assicura che gli azionisti abbiano la possibilità di trasmettere al rappresentante indipendente, anche in formato elettronico, procure e istruzioni circa l’esercizio del diritto di voto per ciascuna proposta formulata nella convocazione in relazione agli oggetti in discussione, e 3/7 versione del 25 aprile 2016 Statuto Art. 20 Costituzione 3. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione; nomina e revoca dell’Ufficio di revisione imposto dalla legge federale sulle banche; determinazione del presidente della Direzione generale; 4. il conferimento della facoltà di firma congiunta ai membri del Consiglio di amministrazione e ad altri aventi diritto alla firma da iscrivere nel Registro di commercio;; 5. l’allestimento della relazione sulla gestione, costituita dal conto annuale e dagli eventuali conti consolidati, nonché dal rapporto sulla situazione; 6. l’allestimento della relazione sulle rimunerazioni e la deliberazione in merito agli importi globali massimi che l’Assemblea generale deve approvare ogni anno in relazione alle rimunerazioni per il Consiglio di amministrazione da un lato e per la Direzione generale dall’altro, ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 dello statuto;; 7. la preparazione dell’Assemblea generale e l’attuazione delle sue deliberazioni; 8. la deliberazione sull’accertamento di aumenti di capitale e conseguenti modifiche dello statuto; 9. la deliberazione sull’aumento del capitale sociale nella misura in cui ciò rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione; 10. l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti; 11. la deliberazione in merito alla strategia aziendale e su questioni di principio della politica aziendale nonché su altri oggetti che, in base al regolamento organizzativo e amministrativo, sono riservati al Consiglio di amministrazione; 12. l’istituzione e la soppressione di succursali da iscrivere nel registro di commercio. 1 Salvo prescrizioni di diverso tenore nella legge o nello statuto, il Consiglio di amministrazione si costituisce da sé, anche per quanto concerne eventuali comitati. 2 In particolare, designa tra i propri membri uno o più vicepresidenti e un segretario o segretaria, che non deve appartenere al Consiglio stesso. Art. 21 Comitato di rimunerazione e di nomina 1 L’Assemblea generale elegge singolarmente i membri del Comitato di rimunerazione e di nomina. 2 Le persone cui affidare tale incarico possono essere scelte solo tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 3 Il mandato di tutti i membri del Comitato di rimunerazione e di nomina si estingue alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. I membri possono essere rieletti. 4 Se un membro del Comitato di rimunerazione e di nomina lascia l’incarico prima della sua naturale scadenza, il Consiglio di amministrazione può eleggere un sostituto che rimanga in carica per la restante durata del mandato. 5 compiti del Comitato di rimunerazione e di nomina comprendono in particolare la formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito alla politica delle rimunerazioni in generale, a un modello di rimunerazione ispirato a tale politica, a un regolamento che disciplini la materia e a una relazione sulle rimunerazioni, nonché l’allestimento di una proposta concreta per l’approvazione annuale da parte dell’Assemblea generale degli importi globali massimi delle rimunerazioni per il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale (art. 7 cpv. 5 dello statuto). Spetta altresì al Comitato di rimunerazione e di nomina stabilire le condizioni essenziali dei contratti di lavoro e della loro cessazione, nonché le rimunerazioni effettive corrisposte ai singoli membri della Direzione generale entro i limiti dell’importo globale approvato dall’Assemblea generale. Art. 17 Vigilanza e controllo La vigilanza e il controllo della gestione comprendono in particolare i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili: 1. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione; 2. la presa di conoscenza e la trattazione del conto annuale, di eventuali conti consolidati, del rapporto sulla situazione nonché dei bilanci e conti consuntivi trimestrali e semestrali; 3. la presa in consegna dei rapporti redatti regolarmente dalla Direzione generale sull’andamento degli affari; 4. la presa di conoscenza e la trattazione del rapporto relativo al conto annuale redatto dall’Ufficio di revisione imposto dalla legge federale sulle banche. 6 Il Comitato di rimunerazione e di nomina svolge ulteriori funzioni in relazione alla nomina di nuovi membri della Direzione generale. Ulteriori compiti possono essergli assegnati dal Consiglio di amministrazione. 7 Il Consiglio di amministrazione designa il presidente o la presidente del Comitato di rimunerazione e di nomina e disciplina gli ulteriori dettagli all’interno di un apposito regolamento. Art. 22 Rimunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione Art. 18 Composizione e durata del mandato 1 1 Il Consiglio di amministrazione si compone di almeno sei membri. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società e percepiscono, da quest’ultima o da imprese da essa direttamente o indirettamente controllate, una rimunerazione per l’attività svolta il cui importo massimo globale deve essere approvato annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, dall’Assemblea generale. 2 L’Assemblea generale elegge singolarmente i membri del Consiglio di amministrazione. 3 l mandato di tutti i membri del Consiglio dura fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. I membri possono essere rieletti. 2 I singoli membri del Consiglio di amministrazione percepiscono una retribuzione globale legata alla funzione svolta, che comprende un indennizzo in contanti e l’attribuzione di azioni della società con un periodo di blocco pluriennale. Il Consiglio di amministrazione stesso stabilisce l’entità e la data dell’assegnazione delle azioni, nonché il metodo di valutazione e la durata del periodo di blocco. Art. 19 Il presidente del Consiglio di amministrazione 1 L’Assemblea generale elegge il presidente o la presidente del Consiglio di amministrazione. Il mandato è sempre rinnovabile. 2 Il mandato si estingue alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. 3 Inoltre, i membri del Consiglio di amministrazione hanno il diritto di usufruire delle condizioni speciali per le operazioni bancarie, normalmente previste per i collaboratori della banca. 3 Se la posizione del presidente risulta vacante, il Consiglio di amministrazione elegge un nuovo presidente o una nuova presidente per la restante durata del mandato. 4 Non viene stipulato alcun accordo contrattuale con i membri del Consiglio di amministrazione in merito alla rimunerazione. 4/7 versione del 25 aprile 2016 Statuto 5 Ulteriori dettagli vengono definiti dal Consiglio di amministrazione in un apposito regolamento. 4 Art. 23 Mutui e crediti C. Sulle trattative e le decisioni viene tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. 1 La somma totale dei mutui e crediti concessi a membri del Consiglio di amministrazione, ivi compresa la concessione di garanzie a beneficio di tali persone, non può superare l’importo di 1 milione di franchi. Nel calcolo di tale somma vengono detratte le garanzie bancarie usuali detenute dalla società, in ragione dei limiti di anticipo applicati nell’ambito delle attività ordinarie. La Direzione generale Art. 27 Compiti e poteri 1 La Direzione generale della sede centrale è l’organo di gestione. Essa tratta gli affari sotto la propria responsabilità, nella misura in cui per statuto, per regolamento o per decisione le sue competenze non siano limitate da poteri riservati all’Assemblea generale o al Consiglio di amministrazione. 2 In linea di massima, i mutui e crediti a membri del Consiglio di amministrazione, ivi comprese le garanzie a beneficio di tali persone, possono essere concessi solo a condizioni di mercato e non devono comportare rischi superiori alla media per la società. Le condizioni concesse ai collaboratori nell’ambito di mutui e prestiti valgono come condizioni di mercato. 2 Nelle competenze della Direzione generale rientrano in modo particolare i seguenti compiti: 1. sottoporre al Consiglio di amministrazione le proposte relative all’organizzazione generale della Banca e quelle che riguardano affari singoli che superano i limiti delle sue competenze; 2. informare regolarmente il Consiglio di amministrazione degli affari e sottoporgli il conto annuale, gli eventuali conti consolidati, il rapporto sulla situazione, i bilanci e conti consuntivi trimestrali e semestrali e preparare la relazione sulla gestione; 3. eseguire le decisioni del Consiglio di amministrazione; 4. emanare i regolamenti e le istruzioni necessarie per l’andamento degli affari. 3 Il Consiglio di amministrazione emana disposizioni dettagliate in merito alla concessione di crediti a organi e si impegna in tale contesto a tenere conto anche delle disposizioni legali in materia di sorveglianza vigenti per le banche. Art. 24 Ulteriori attività dei membri del Consiglio di amministrazione Posta l’osservanza delle disposizioni legali in materia di sorveglianza vigenti per le banche, si limita a dieci il numero degli incarichi che i membri del Consiglio di amministrazione possono assumere presso organi di alta direzione e di amministrazione di imprese e altri enti giuridici con obbligo di iscrizione nel registro di commercio o in un analogo registro estero e non controllati dalla società. Di questi incarichi, non più di cinque possono concernere imprese quotate in borsa. Se vengono svolti mandati in più società di un unico gruppo, essi vengono computati come un solo mandato. Art. 28 Durata dei contratti di lavoro dei membri della Direzione generale 1 I contratti di lavoro dei membri della Direzione generale possono essere a tempo determinato o indeterminato 2 l termine di preavviso per la disdetta dei contratti a tempo indeterminato non può superare i 12 mesi. 3 La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato per i membri della Direzione generale corrisponde a 12 mesi. I contratti possono essere rinnovati. Art. 25 Convocazione e proposte 1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o della presidente, o in caso di suo impedimento, di un vicepresidente o di una vicepresidente, ogni qual volta gli affari lo esigano, ma in ogni caso almeno una volta al trimestre. Art. 29 Rimunerazione dei membri della Direzione generale 1 I membri della Direzione generale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società e percepiscono, da quest’ultima o da imprese da essa direttamente o indirettamente controllate, una rimunerazione per l’attività svolta il cui importo massimo globale deve essere approvato annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, dall’Assemblea generale. 2 Il presidente o la presidente deve immediatamente convocare una riunione straordinaria quando una tale richiesta con indicazione dell’oggetto in discussione è presentata da un membro del Consiglio di amministrazione o dalla Direzione generale. 3 In linea di massima, i membri della Direzione generale partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione e a quelle di un eventuale comitato con voto consultivo ed il diritto di fare proposte. 2 La rimunerazione globale approvata per la Direzione generale potrà essere aumentata, per ciascun membro della Direzione eletto successivamente a tale approvazione, di un massimo del 30% per gli esercizi in cui il membro in questione presterà servizio, senza necessità di ricorrere all’autorizzazione dell’Assemblea generale. Art. 26 Deliberazioni e processo verbale 1 Il Consiglio di amministrazione può deliberare validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Nel caso di deliberazioni relative alla constatazione di aumenti di capitale e delle rispettive modifiche dello statuto (art. 16 cifre 8 dello statuto) il Consiglio di amministrazione può deliberare validamente, indipendentemente dal numero di membri presenti. 3 La rimunerazione globale dei membri della Direzione generale include una rimunerazione fissa, costituita da un salario base e dai consueti benefici accessori (p.es. indennità forfettaria per spese, indennità di funzione e un’eventuale quota di un veicolo aziendale), una rimunerazione variabile in funzione del risultato nonché contributi del datore di lavoro versati in un piano di risparmio presso la cassa pensioni, agevolazioni conformi alle condizioni per i collaboratori comunemente applicate nel settore e prestazioni sociali previste da leggi e regolamenti. Inoltre, la rimunerazione globale include anche ulteriori prestazioni ammesse dalla legge o dallo statuto, come ad esempio la concessione di crediti, mutui e garanzie alle condizioni stabilite per i collaboratori, ed eventuali indennità di arrivo a compensazione di pretese vantate nei confronti del precedente datore di lavoro, 2 Il Consiglio di amministrazione prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. 3 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione, a meno che un membro non ne chieda la discussione. Le decisioni mediante circolazione necessitano della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione. Tali decisioni devono essere riprese nel verbale del Consiglio di amministrazione. 5/7 versione del 25 aprile 2016 Statuto 3 che sarebbero spettate a un nuovo membro della Direzione generale se quest’ultimo non avesse cambiato impresa. Il Consiglio di amministrazione emana disposizioni dettagliate in merito alla concessione di crediti a organi e si impegna in tale contesto a tenere conto anche delle disposizioni legali in materia di sorveglianza vigenti per le banche. 4 L’entità della rimunerazione variabile in funzione del risultato è soggetta, da un lato, alla realizzazione degli obiettivi in base all’Economic Profit, un parametro commisurato al rischio che rettifica la performance aziendale sul fronte di tutti i rischi assunti, quali i rischi di mercato, di credito, di liquidità, operativi ed altri rischi. Dall’altro la performance dei membri della Direzione generale viene giudicata in base a obiettivi, di norma, quantitativi e qualitativi del dipartimento e a obiettivi di prestazione individuali. Dopo il conseguimento degli obiettivi, il Consiglio di amministrazione fissa il valore indicativo determinante per la rimunerazione variabile in funzione del risultato. In caso di non conseguimento o di superamento di questi obiettivi, la rimunerazione variabile in funzione del risultato può oscillare tra lo 0 e il 150% del valore indicativo. Tuttavia non può superare il 100% della rimunerazione fissa. Art. 31 Prestazioni previdenziali e rendite 1 La società gestisce un istituto previdenziale indipendente (cassa pensioni) a cui sono affiliati tutti i collaboratori. Per i membri della Direzione generale la società può corrispondere contributi aggiuntivi, versati in un piano di risparmio presso tale istituto. I dettagli relativi ai suddetti contributi supplementari vengono definiti nel regolamento di rimunerazione e costituiscono parte integrante della rimunerazione globale, che è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea generale. 2 In situazioni particolari, la società può erogare rendite aggiuntive direttamente a ex membri della Direzione generale, come pure prestazioni alla cassa pensioni volte a finanziare una rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato. Il relativo valore, tuttavia, non può superare l’importo complessivo dell’ultima rimunerazione annua corrisposta al beneficiario in questione. Il valore della rendita viene determinato sulla base di regole attuariali universalmente riconosciute. 5 La rimunerazione variabile in funzione del risultato è composta da una parte corrisposta in contanti, da un contributo versato dal datore di lavoro in un piano di risparmio della cassa pensioni nonché da un’altra parte, soggetta ad un blocco pluriennale, che viene trasferita in un «Economic Profit-Cash-Plan». La quota bloccata viene fissata dal Consiglio di amministrazione nel regolamento di rimunerazione sulla base del livello di funzione e si limita ad un massimo del 50% della rimunerazione variabile in funzione del risultato. L’importo da corrispondere al termine del periodo di blocco dipende inoltre dall’andamento del conseguimento degli obiettivi in relazione all’Economic Profit durante la durata del blocco. Il margine di fluttuazione del fattore di pagamento si situa tra il 50 e il 150% della quota bloccata. La corresponsione può essere annullata, in toto o in parte, su decisione del Comitato di rimunerazione e di nomina, tra l’altro se successivamente emergessero contributi negativi sugli utili a livello di tutta la banca, di dipartimento o a livello individuale, se un membro della Direzione generale si rendesse colpevole di un comportamento scorretto oppure se non fossero garantite l’adeguata capacità di assunzione di rischio nonché la dotazione di mezzi propri e di liquidità dell’intera banca. Art. 32 Ulteriori attività dei membri della Direzione generale 1 Posta l’osservanza delle disposizioni legali in materia di sorveglianza vigenti per le banche, si limita a dieci il numero degli incarichi che i membri della Direzione generale possono assumere presso organi di alta direzione e di amministrazione di imprese e altri enti giuridici con obbligo di iscrizione nel registro di commercio o in un analogo registro estero e non controllati dalla società. Di questi incarichi, non più di due possono concernere imprese quotate in borsa. Se vengono svolti mandati in più società di un unico gruppo, essi vengono computati come un solo mandato. 2 Spetta al Consiglio di amministrazione regolamentare la procedura di autorizzazione e l’eventuale obbligo di rimessa delle rimunerazioni percepite per tali attività supplementari. 6 In linea di massima, i membri della Direzione generale percepiscono anche in caso di esonero una quota pro rata dell’indennità stabilita per contratto fino al termine del rapporto di lavoro. Viene loro corrisposta una rimunerazione variabile in funzione del risultato ai sensi di quanto disposto nei cpv. 4 e 5, a condizione che il rapporto di lavoro non sia stato interrotto per un grave motivo ad essi imputabile. Il momento e l’entità del pagamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro per altri motivi vengono regolati dal Consiglio di amministrazione nel regolamento delle rimunerazioni. In alcuni casi specifici, la decisione spetta al Comitato di rimunerazione e di nomina. D. L'Ufficio di revisione Art. 33 Elezione 1 L'Assemblea generale ordinaria nomina uno o più revisori, che costituiscono l'Ufficio di revisione e che corrispondono ai particolari requisiti professionali previsti dalla legge. 2 Quale ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative. 3 La durata del mandato è di un anno e termina con l'Assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione. È ammessa la rielezione. 7 Ulteriori dettagli vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel regolamento delle rimunerazioni. Art. 34 Compiti Art. 30 Mutui e crediti All'Ufficio di revisione incombono i compiti che gli sono attribuiti dalla legge. 1 La somma totale dei mutui e crediti concessi a membri della Direzione generale, ivi compresa la concessione di garanzie a beneficio di tali persone, non può superare l’importo di 1 milione di franchi. Nel calcolo di tale somma vengono detratte le garanzie bancarie usuali detenute dalla società, in ragione dei limiti di anticipo applicati nell’ambito delle attività ordinarie. IV. Conti annuali e impiego dell'utile Art. 35 Conti annuali e conti consolidati 2 In linea di massima, i mutui e crediti a membri della Direzione 1 generale, ivi comprese le garanzie a beneficio di tali persone, 2 possono essere concessi solo a condizioni di mercato e non devono comportare rischi superiori alla media per la società. Le condizioni concesse ai collaboratori nell’ambito di mutui e prestiti valgono come condizioni di mercato. 1 L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 2 I conti annuali, costituiti dal conto economico, dal bilancio, dal conto dei flussi di tesoreria e dall’allegato, nonché dagli eventuali conti consolidati, vengono allestiti conformemente alle disposizioni legali e ai principi di un regolare rendiconto. 6/7 versione del 25 aprile 2016 Statuto Art. 36 Impiego dell'utile Il presente statuto, parzialmente revisionato, è stato approvato dall'Assemblea generale il 25 aprile 2016 e sostituisce la versione del 28 aprile 2016 (approvazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA in data 17 febbraio 2016). 1 Almeno il cinque percento dell'utile dell'esercizio deve essere assegnato alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il venti percento del capitale azionario. 2 Salvo le disposizioni legali, l'utile risultante dal bilancio rimanente dopo l'attribuzione alla riserva viene messo a disposizione dell'Assemblea generale. V. Pubblicazioni Art. 37 Pubblicazioni Gli avvisi al pubblico della società escono sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. VI. Vertenze Art. 38 Foro competente e diritto applicabile 1 Tutte le contestazioni su questioni concernenti la società, tra la società e i suoi organi, o tra la società e i suoi organi e gli azionisti, sono decise dai tribunali ordinari del Cantone di Basilea-Città, con riserva di ricorso al Tribunale federale svizzero, secondo legge. 2 A tale scopo, per le contestazioni summenzionate, tutti gli azionisti eleggono domicilio presso la sede della società; tutte le intimazioni ufficiali e giudiziarie possono essere fatte validamente a detto domicilio. 3 I rapporti giuridici summenzionati sono retti dal diritto svizzero. 7/7 versione del 25 aprile 2016