il diritto alla garanzia legale è intoccabile caratteristiche e
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il diritto alla garanzia legale è intoccabile caratteristiche e
Nel 2002 l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Direttiva 44/99 della Comunità Europea, che tratta delle garanzie sui beni di consumo nuovi ed usati. Ricordiamo che per beni di consumo la normativa intende praticamente tutti i beni mobili, autoveicoli inclusi, se acquistati da un Consumatore (è Consumatore chi acquista un bene di consumo non per scopi professionali) Dal 2005 tutta la normativa italiana circa la tutela del Consumatore è raccolta nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05), dove, agli articoli da 128 a 135 è regolato il funzionamento della garanzia legale. IL DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE È INTOCCABILE Il Codice del Consumo prevede l’obbligo per il Venditore di fornire al Consumatore la garanzia legale, sia nel caso della vendita di beni di consumo nuovi che usati (artt. 128 e 134); la vendita ad un Consumatore di un’automobile usata “senza garanzia”, od anche, come si usa dire, “vista e piaciuta”, non è quindi più possibile, neppure se il Consumatore, per ottenere uno sconto sul prezzo, è disposto a rinunciare alla garanzia; anche un eventuale accordo scritto in questo senso è nullo. CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DELLA GARANZIA LEGALE La durata della garanzia è di due anni, ma è derogabile ad un anno per i veicoli usati (art. 134), non tutti i guasti che possono accadere ad una vettura usata sono però coperti dalla garanzia legale: secondo l’art. 130, “il Venditore è responsabile nei confronti del Consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. Elementi cardine della normativa sono quindi: a) il concetto di conformità; b) l’esistenza del difetto al momento della consegna. Il concetto di conformità. La vettura per legge deve essere: 1) conforme alla descrizione fattane dal Venditore, in special modo per quanto riguarda chilometraggio, usura e funzionalità dei componenti/accessori; ed anche 2) conforme alle norme generali sulla circolazione sui veicoli. La normativa non prevede quindi che una vettura usata sia perfetta come invece dovrebbe essere una vettura nuova di fabbrica, ma impone al Venditore di dichiarare correttamente le caratteristiche del veicolo al Consumatore, il quale deve essere informato delle qualità del veicolo che acquista. Il Venditore pertanto deve consegnare all’ Acquirente un documento, la dichiarazione di conformità (art 129), l’evoluzione del classico “stato d’uso”, che rappresenta la “carta di identità” della vettura e dove vengono indicati i componenti eventualmente non efficienti o quelli che sono sì funzionanti, ma hanno una scarsa affidabilità nel tempo (componenti non conformi) e di cui il Venditore non si assume la responsabilità di un buon funzionamento. In caso di guasto ad un componente non conforme, il Venditore che ha correttamente presegnalato la non conformità del componente, non è pertanto tenuto alla sua riparazione. Qualora il Venditore non emetta una specifica dichiarazione di conformità, non informa in modo chiaro l’Acquirente sullo stato della vettura ed implicitamente dichiara che tutti i componenti del veicolo sono conformi. Il difetto deve esistere al momento della consegna. Il Venditore è responsabile solo dei difetti che sono già presenti al momento della consegna, non di quelli che si generano in seguito; la normativa (art. 132) tutela però il Consumatore, presumendo che tutti i difetti che si manifestano nei primi 6 mesi, già esistessero alla consegna, salvo prova contraria del Venditore o evidente incompatibilità di tale presunzione con la specifica tipologia di difetto. Il legislatore chiarisce anche, all’ art. 129, che “Le disposizioni sulla garanzia si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”; in altre parole, nel caso dei veicoli usati, i difetti causati dalla normale usura del veicolo (ad esempio dischi freni o frizione consumati, la sostituzione del lubrificante od la pompa acqua che cede dopo un elevato chilometraggio) non sono coperti dalla garanzia legale. IL GUASTO E LA SUA RIPARAZIONE Nel caso si presenti un guasto ad un componente dichiarato conforme, se il guasto non deriva dall’utilizzo negligente del veicolo o dalla normale usura, si ha un difetto di conformità. Ciò dà al Consumatore il diritto alla riparazione, mentre solo nei casi più gravi può avvenire la sostituzione del veicolo o la risoluzione del contratto. La riparazione del difetto di conformità (costi di manodopera, ricambi, ed anche le spese di trasporto se il veicolo non è marciante) rimane a carico del Venditore. In merito, si evidenzia che l’obbligo imposto al Venditore è quello di ripristinare il veicolo; se il veicolo è venduto come usato, ciò significa che la riparazione deve avvenire con ricambi usati; pertanto se la riparazione avviene utilizzando ricambi nuovi o pari al nuovo, il veicolo usato non viene solo ripristinato, ma migliorato. E’ corretto quindi in tal caso che il costo dei ricambi sia ripartito tra Venditore e Consumatore. Si segnala anche che il guasto deve essere comunicato al Venditore entro 2 mesi dalla scoperta (art. 132) e sempre prima di procedere autonomamente alla riparazione, lasciando anche al Venditore un tempo congruo perchè possa proporre un rimedio (art. 130). In caso di mancato rispetto di queste norme, il Consumatore decade dal diritto di ottenere l’ intervento in garanzia da parte del Venditore.