il diritto alla garanzia legale è intoccabile caratteristiche e

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il diritto alla garanzia legale è intoccabile caratteristiche e
Nel 2002 l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Direttiva 44/99 della
Comunità Europea, che tratta delle garanzie sui beni di consumo nuovi ed usati. Ricordiamo
che per beni di consumo la normativa intende praticamente tutti i beni mobili, autoveicoli
inclusi, se acquistati da un Consumatore (è Consumatore chi acquista un bene di consumo
non per scopi professionali)
Dal 2005 tutta la normativa italiana circa la tutela del Consumatore è raccolta nel Codice
del Consumo (D.Lgs. 206/05), dove, agli articoli da 128 a 135 è regolato il funzionamento
della garanzia legale.
IL DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE È INTOCCABILE
Il Codice del Consumo prevede l’obbligo per il Venditore di fornire al Consumatore la
garanzia legale, sia nel caso della vendita di beni di consumo nuovi che usati (artt. 128 e
134); la vendita ad un Consumatore di un’automobile usata “senza garanzia”, od anche,
come si usa dire, “vista e piaciuta”, non è quindi più possibile, neppure se il Consumatore,
per ottenere uno sconto sul prezzo, è disposto a rinunciare alla garanzia; anche un
eventuale accordo scritto in questo senso è nullo.
CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DELLA GARANZIA LEGALE
La durata della garanzia è di due anni, ma è derogabile ad un anno per i veicoli usati (art.
134), non tutti i guasti che possono accadere ad una vettura usata sono però coperti dalla
garanzia legale: secondo l’art. 130, “il Venditore è responsabile nei confronti del
Consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene”. Elementi cardine della normativa sono quindi:
a) il concetto di conformità;
b) l’esistenza del difetto al momento della consegna.
Il concetto di conformità. La vettura per legge deve essere: 1) conforme alla descrizione
fattane dal Venditore, in special modo per quanto riguarda chilometraggio, usura e
funzionalità dei componenti/accessori; ed anche 2) conforme alle norme generali sulla
circolazione sui veicoli. La normativa non prevede quindi che una vettura usata sia perfetta
come invece dovrebbe essere una vettura nuova di fabbrica, ma impone al Venditore di
dichiarare correttamente le caratteristiche del veicolo al Consumatore, il quale deve essere
informato delle qualità del veicolo che acquista. Il Venditore pertanto deve consegnare all’
Acquirente un documento, la dichiarazione di conformità (art 129), l’evoluzione del
classico “stato d’uso”, che rappresenta la “carta di identità” della vettura e dove vengono
indicati i componenti eventualmente non efficienti o quelli che sono sì funzionanti, ma
hanno una scarsa affidabilità nel tempo (componenti non conformi) e di cui il Venditore non
si assume la responsabilità di un buon funzionamento.
In caso di guasto ad un componente non conforme, il Venditore che ha correttamente
presegnalato la non conformità del componente, non è pertanto tenuto alla sua
riparazione. Qualora il Venditore non emetta una specifica dichiarazione di conformità, non
informa in modo chiaro l’Acquirente sullo stato della vettura ed implicitamente dichiara
che tutti i componenti del veicolo sono conformi. Il difetto deve esistere al momento della
consegna. Il Venditore è responsabile solo dei difetti che sono già presenti al momento
della consegna, non di quelli che si generano in seguito; la normativa (art. 132) tutela però
il Consumatore, presumendo che tutti i difetti che si manifestano nei primi 6 mesi, già
esistessero alla consegna, salvo prova contraria del Venditore o evidente incompatibilità di
tale presunzione con la specifica tipologia di difetto.
Il legislatore chiarisce anche, all’ art. 129, che “Le disposizioni sulla garanzia si applicano
alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”; in altre parole, nel caso
dei veicoli usati, i difetti causati dalla normale usura del veicolo (ad esempio dischi freni o
frizione consumati, la sostituzione del lubrificante od la pompa acqua che cede dopo un
elevato chilometraggio) non sono coperti dalla garanzia legale.
IL GUASTO E LA SUA RIPARAZIONE
Nel caso si presenti un guasto ad un componente dichiarato conforme, se il guasto non
deriva dall’utilizzo negligente del veicolo o dalla normale usura, si ha un difetto di
conformità. Ciò dà al Consumatore il diritto alla riparazione, mentre solo nei casi più gravi
può avvenire la sostituzione del veicolo o la risoluzione del contratto. La riparazione del
difetto di conformità (costi di manodopera, ricambi, ed anche le spese di trasporto se il
veicolo non è marciante) rimane a carico del Venditore. In merito, si evidenzia che
l’obbligo imposto al Venditore è quello di ripristinare il veicolo; se il veicolo è venduto
come usato, ciò significa che la riparazione deve avvenire con ricambi usati; pertanto se la
riparazione avviene utilizzando ricambi nuovi o pari al nuovo, il veicolo usato non viene
solo ripristinato, ma migliorato. E’ corretto quindi in tal caso che il costo dei ricambi sia
ripartito tra Venditore e Consumatore.
Si segnala anche che il guasto deve essere comunicato al Venditore entro 2 mesi dalla
scoperta (art. 132) e sempre prima di procedere autonomamente alla riparazione, lasciando
anche al Venditore un tempo congruo perchè possa proporre un rimedio (art. 130). In caso
di mancato rispetto di queste norme, il Consumatore decade dal diritto di ottenere l’
intervento in garanzia da parte del Venditore.