1 Osservazioni al documento di consultazione 23 giugno 2004

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1 Osservazioni al documento di consultazione 23 giugno 2004
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER
Osservazioni al documento di consultazione 23 giugno 2004
“MODIFICA DEL CORRISPETTIVO PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO
DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO DI CUI ALLADELIBERAZIONE N. 48/04”
Premessa
Cogliamo con favore l’azione intrapresa dall’Autorità al fine di porre rimedio alla problematicità
causata dal elevata incidenza dei corrispettivi per i diritti di utilizzo della capacità di trasporto
(oneri di CCT) e a tal proposito, quali operatori interessati, intendiamo proporre
alcune
riflessioni.
Come già affermato in precedenti documenti, condividiamo che debba essere previsto uno
specifico corrispettivo per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte, ma
anche che questo avvenga sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano
conto dei conseguenti vincoli di rete e di mercato. Alla base di questa principio è l’obiettivo di
non assegnare vantaggi arbitrari ai soggetti che stipulano contratti bilaterali rispetto a coloro che
partecipano alla borsa, di fornire un segnale economico per la miglior localizzazione degli
impianti di produzione di energia elettrica, per un adeguato sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, per la corretta imputazione dei costi di congestione di cui il prezzo zonale è
indicatore.
Criticità del Provvedimento
Il sistema di calcolo degli oneri di CCT così come indicato all’articolo 42 della deliberazione n.
48/04 conduce alla formazione di un indicatore solo indiretto del livello di congestione
interzonale, ma in un mercato liquido e ben avviato, senza l’esercizio di potere di mercato da
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parte di operatori dominanti, l’applicazione di questo metodo consentirebbe comunque una
corretta valorizzazione delle congestioni interzonali e l’esclusione di distorsioni al sistema.
Nell’attuale situazione di mercato invece, la sua applicazione lo assimila ad un corrispettivo di
non arbitraggio tra contrattazioni bilaterali e mercato del giorno prima provocando un effetto
perverso sull’intero sistema che accentua la concentrazione nell’offerta.
Da un punto di vista teorico è indiscutibile l’ipotesi sostenuta dall’Autorità che l’energia elettrica
venduta tramite contratto bilaterale è valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno
prima, ma è altrettanto vero che nella pratica il prezzo del mercato del giorno prima in questi
primi mesi spesso non è stato rappresentativo delle reali condizioni del mercato e, strettamente
collegato a questo (confutando così l’altra ipotesi sostenuta dall’Autorità nel documento) è la
constatazione che i prezzi zonali non sono stati rappresentativi delle reali situazioni di scarsità
delle zone.
Il problema fondamentale è rappresentato a nostro avviso dalla sostanziale carenza di liquidità
(in particolare in alcune zone e in alcune ore) e dall’impossibilità di partecipazione attiva della
domanda che condizionano i risultati dei mercati.
La possibilità dei principali operatori di eseguire arbitraggi tra contratti bilaterali e vendite in
Borsa mediante la scelta della zona di produzione dei contratti bilaterali venduti al mercato senza
controllo bilanciato di punti di immissione e di prelievo, condiziona la liquidità di IPEX e porta
con sé, come ulteriore effetto distorcente, la formazione di congestioni e di oneri CCT.
Si tratta di una condizione che incide in modo determinante sui segnali riguardanti le reali
necessità di sviluppo della rete e di utilizzo della stessa. In questi primi mesi di operatività del
mercato, il corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto ha
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subito variazioni sostanziali che nulla o poco hanno a che vedere con la reale congestione della
rete, mentre i valori rilevati sono più facilmente correlabili a comportamenti strategici e collusivi.
Inoltre il metodo di calcolo del PUN attualmente in uso non rappresenta il prezzo dell’energia
formatosi in Borsa, poiché considera non solo le quantità effettivamente vendute in Borsa, ma
anche le quantità imputabili ai bilaterali. I bilaterali però non passano in Borsa come Contratti
per Differenze: oltre all’annoso problema di veste normativa, ad oggi non c’è un unico prezzo di
clearing vendita-acquisto perché la domanda non partecipa in Borsa e l’acquisto può essere
praticato solo al prezzo di scambio che è diverso dal Prezzo zonale di vendita e dal PUN.
Il risultato quindi è che il prezzo che si forma nell’IPEX influisce sul prezzo delle contrattazioni
bilaterali in modo incontrollato per il tramite dei corrispettivi dei diritti di utilizzo della capacità
di trasporto. A loro volta i contratti bilaterali, con la dichiarazione della loro localizzazione,
definiscono l’energia scambiata nelle zone dell’IPEX, la sua liquidità e quindi i prezzi.
Si prenda ad esempio in considerazione la zona nord: gli impianti determinanti per la formazione
del prezzo sono nella disposizione dell’operatore dominante e questa condizione strutturale da
spazio a manovre speculative di esercizio del potere di mercato con risultati negativi per i
concorrenti, ma in misura maggiore per tutti gli operatori che importano energia nel nostro
Paese (per la maggior parte operatori del mercato libero).
La congestione creata arbitrariamente dal comportamento dell’operatore dominante oltre a non
avere alcuna corrispondenza con la realtà, funge da strumento deterrente per la concorrenza.
Nello specifico caso delle importazioni l’applicazione del corrispettivo di CCT appare oltremodo
penalizzante. Le disposizioni sugli oneri di CCT contenuti nella delibera n. 48/04 sono state
emanate a ridosso dell’avvio del sistema delle offerte e comunque a notevole distanza dalle
contrattazioni compiute per ottenere energia d’importazione e dalle procedure di assegnazione
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delle capacità sulle linee di interconnessione. A tale proposito infatti, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 17 dicembre 2003 (Modalità di assegnazione della
capacità di import elettrico per l’anno 2004), la deliberazione n. 157/03 all’articolo 19 comma
19.6 ha esplicitamente previsto la non applicabilità dei corrispettivi relativi all’assegnazione dei
diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall’Autorità in
materia di dispacciamento. Con sorpresa invece, il combinato disposto dell’articolo 42, 17 e 4
della deliberazione n. 48/04, (che individuano le modalità di calcolo degli oneri di CCT e i
soggetti obbligati al versamento) è in netto contrasto con quanto stabilito nel decreto
ministeriale e nella deliberazione 157/03. A questo va aggiunto che il meccanismo di allocazione
della capacità in import rappresenta già un corrispettivo di congestione (il cui onere è dato dal
costo opportunità della rinuncia ad ulteriori contratti d’importazione ).
L’applicazione degli oneri di CCT così come formulata quindi, discrimina la contrattazione
bilaterale rispetto alla vendita in Borsa al punto che, in uno scenario in cui la domanda già non
può esprimersi direttamente in borsa e le cui fonti di approvvigionamento sono limitate, significa
reintrodurre alla prova dei fatti un sistema di Borsa obbligatoria, ma soprattutto rimettere nelle
mani dell’operatore dominante i destini dell’intero mercato. Per gli operatori del mercato libero
questo significa che, anche nel caso di allocazione della capacità di import con un meccanismo
d’asta, i risultati sarebbero comunque distorti dalla successiva attribuzione degli oneri di CCT.
Infine a questo aggiungiamo che il metodo di calcolo previsto all’articolo 42 della deliberazione
n. 48/04 presenta un errore di impostazione allorché imputa il CCT al programma in immissione
del contratto bilaterale indipendentemente dalla consegna fisica. Infatti, nel caso in cui
l’immissione fisica risulti minore del programma, il GRTN calcola il CCT in base al programma
bilaterale (che contiene anche l’energia non consegnata) e addebita al contratto di scambio
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dell’operatore l’energia mancante al prezzo dello scambio che già contiene la “penalizzazione”
per la congestione.
Siamo certi che la misura proposta di imporre un cap pari a 10 Euro per MW o (meglio) pari al
10% PUN al corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto applicato fin dal 1° aprile
risolleverebbe le sorti degli operatori che immettono nelle zone esportatrici nette, in questa
precisa situazione, ma non rappresenta la soluzione del reale problema alla base del fenomeno
correttamente rilevato dall’Autorità.
Dati i prezzi registrati in questi primi mesi di contrattazioni il cap risulterebbe operativo in modo
tale da ridurre notevolmente (a circa la metà) l’entità del corrispettivo soprattutto per gli
operatori della zona nord, importatori compresi. Questo ridurrebbe l’esborso degli operatori
cedenti, ma provocherebbe allo stesso tempo una distorsione dei segnali economici di
riconoscimento della responsabilità del costo delle congestioni.
In altre parole l’intervento prospettato porrebbe rimedio all’effetto ma non alla causa del
problema, ossia l’esercizio del potere di mercato da parte dell’operatore dominante.
La proposta
Innanzitutto siamo convinti che l’obbligo di presentare la comunicazione mensile anticipata dei
profili di immissione dei contratti bilaterali da parte dei produttori, come già affermato in
osservazioni a precedenti documenti di consultazione, rappresenta un modo per limitare la
discrezionalità dei produttori nella selezione degli impianti indicati nelle comunicazioni dei
programmi di immissione in esecuzione dei contratti bilaterali consentendo così di avere una più
corretta visione del livello delle congestioni delle reti legato alle contrattazione bilaterali.
Suggeriamo inoltre di attuare controlli e verifiche di corrispondenza tra i profili dei contratti
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bilaterali stipulati e i programmi di immissione comunicati al fine di evitare la discrezionalità
nella selezione delle zone a cui imputare i contratti bilaterali.
Inoltre, rispetto a quanto da Voi proposto, suggeriamo che la definizione degli oneri di CCT
avvengano:
•
Mediante la determinazione dei reali effetti della congestione da parte del GRTN sulla
base degli scostamenti tra la definizione del prezzo di Borsa senza vincoli e il prezzo di
Borsa con vincoli ovvero (come avviene nel modello inglese) definendo in via
convenzionale i costi limitatamente all’effetto sugli impianti marginali chiamati a
produrre nella zona importatrice e limitati nella zona esportatrice;
•
Distribuendo quei costi sulla sola produzione eccedente in esportazione, considerando le
zone di immissione e ritiro dei bilaterali, ovvero definendo una quota forfetaria
dell’onere da considerare come parte integrante dei costi collettivi di dispacciamento in
questa fase transitoria in cui la domanda è esclusa dalla formazione del prezzo e non è
messa in grado di concorrere al bilanciamento del sistema.
•
Escludendo l’importazione dall’applicazione degli oneri di CCT che, obbligatoriamente
inserita come bilaterale, è gestita dal GRTN è già regolata per gli effetti di congestione
tramite i meccanismi di allocazione (ed anche in modo indiretto tramite la riduzione delle
importazioni che comporta un onere rilevante per i consumatori. A questo va aggiunto
che l’importazione non rientra nella determinazione del PUN, ottenuto come media dei
prezzi zonali pesata sulle quantità acquistate al netto di importazione e pompaggi
Una proposta alternativa e per certi aspetti più drastica riguarda l’unificazione delle Zone in un
unico mercato nazionale. in questo scenario tutte le difficoltà della convivenza tra prezzi zonali e
prezzo unico nazionali verrebbero automaticamente superate e gli effetti economici di
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congestione, fatte le opportune ma semplici verifiche tecniche, riassumerebbero un carattere
marginale e sarebbero gestibili attraverso l’ordinaria regolazione di sistema (le risorse rese
obbligatoriamente disponibili al GRTN).
Conclusioni
Certamente la limitazione della valorizzazione degli oneri di CCT può correggere l’effetto
dell’esercizio di potere di mercato da parte dell’operatore dominante, ma non rimedia in maniera
adeguata alle cause delle distorsioni fin qui emerse dall’esperienza di mercato.
In questo scenario di mercato il meccanismo di calcolo degli oneri di CCT provoca una
distorsione economica rilevante ed iniqua al sistema di mercato, perché il riconoscimento
formale della contrattazione bilaterale viene alla prova dei fatti disconosciuto con l’applicazione
di tale corrispettivo, conducendo sostanzialmente ad un sistema di Borsa obbligatoria.
In una prima fase di mercato dell’offerta, in cui la domanda non partecipa al mercato e i flussi
dei bilaterali non sono registrati e gestiti nel loro effetto interzonale, appare ragionevole
includere l’onere generato dai costi per la risoluzione delle congestioni all’interno degli oneri
complessivi di dispacciamento, che non possono essere sensibilmente diversi rispetto alla fase di
mercato precedente il 1 aprile 2004 e che per tale motivo possono essere oggetto di specifica
sorveglianza volta ad evitare ingiustificati incrementi di prezzo al cliente finale.
Ringraziamo l’Autorità per l’opportunità offerta ed auspichiamo di poter partecipare più
attivamente e collegialmente, anche attraverso incontri tecnici, all’adeguamento delle regole di
mercato che porti ad una reale e più aperta concorrenza.
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