1 Osservazioni al documento di consultazione 23 giugno 2004
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1 Osservazioni al documento di consultazione 23 giugno 2004
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER Osservazioni al documento di consultazione 23 giugno 2004 “MODIFICA DEL CORRISPETTIVO PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO DI CUI ALLADELIBERAZIONE N. 48/04” Premessa Cogliamo con favore l’azione intrapresa dall’Autorità al fine di porre rimedio alla problematicità causata dal elevata incidenza dei corrispettivi per i diritti di utilizzo della capacità di trasporto (oneri di CCT) e a tal proposito, quali operatori interessati, intendiamo proporre alcune riflessioni. Come già affermato in precedenti documenti, condividiamo che debba essere previsto uno specifico corrispettivo per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte, ma anche che questo avvenga sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto dei conseguenti vincoli di rete e di mercato. Alla base di questa principio è l’obiettivo di non assegnare vantaggi arbitrari ai soggetti che stipulano contratti bilaterali rispetto a coloro che partecipano alla borsa, di fornire un segnale economico per la miglior localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica, per un adeguato sviluppo della rete di trasmissione nazionale, per la corretta imputazione dei costi di congestione di cui il prezzo zonale è indicatore. Criticità del Provvedimento Il sistema di calcolo degli oneri di CCT così come indicato all’articolo 42 della deliberazione n. 48/04 conduce alla formazione di un indicatore solo indiretto del livello di congestione interzonale, ma in un mercato liquido e ben avviato, senza l’esercizio di potere di mercato da AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 1 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER parte di operatori dominanti, l’applicazione di questo metodo consentirebbe comunque una corretta valorizzazione delle congestioni interzonali e l’esclusione di distorsioni al sistema. Nell’attuale situazione di mercato invece, la sua applicazione lo assimila ad un corrispettivo di non arbitraggio tra contrattazioni bilaterali e mercato del giorno prima provocando un effetto perverso sull’intero sistema che accentua la concentrazione nell’offerta. Da un punto di vista teorico è indiscutibile l’ipotesi sostenuta dall’Autorità che l’energia elettrica venduta tramite contratto bilaterale è valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ma è altrettanto vero che nella pratica il prezzo del mercato del giorno prima in questi primi mesi spesso non è stato rappresentativo delle reali condizioni del mercato e, strettamente collegato a questo (confutando così l’altra ipotesi sostenuta dall’Autorità nel documento) è la constatazione che i prezzi zonali non sono stati rappresentativi delle reali situazioni di scarsità delle zone. Il problema fondamentale è rappresentato a nostro avviso dalla sostanziale carenza di liquidità (in particolare in alcune zone e in alcune ore) e dall’impossibilità di partecipazione attiva della domanda che condizionano i risultati dei mercati. La possibilità dei principali operatori di eseguire arbitraggi tra contratti bilaterali e vendite in Borsa mediante la scelta della zona di produzione dei contratti bilaterali venduti al mercato senza controllo bilanciato di punti di immissione e di prelievo, condiziona la liquidità di IPEX e porta con sé, come ulteriore effetto distorcente, la formazione di congestioni e di oneri CCT. Si tratta di una condizione che incide in modo determinante sui segnali riguardanti le reali necessità di sviluppo della rete e di utilizzo della stessa. In questi primi mesi di operatività del mercato, il corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto ha AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 2 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER subito variazioni sostanziali che nulla o poco hanno a che vedere con la reale congestione della rete, mentre i valori rilevati sono più facilmente correlabili a comportamenti strategici e collusivi. Inoltre il metodo di calcolo del PUN attualmente in uso non rappresenta il prezzo dell’energia formatosi in Borsa, poiché considera non solo le quantità effettivamente vendute in Borsa, ma anche le quantità imputabili ai bilaterali. I bilaterali però non passano in Borsa come Contratti per Differenze: oltre all’annoso problema di veste normativa, ad oggi non c’è un unico prezzo di clearing vendita-acquisto perché la domanda non partecipa in Borsa e l’acquisto può essere praticato solo al prezzo di scambio che è diverso dal Prezzo zonale di vendita e dal PUN. Il risultato quindi è che il prezzo che si forma nell’IPEX influisce sul prezzo delle contrattazioni bilaterali in modo incontrollato per il tramite dei corrispettivi dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto. A loro volta i contratti bilaterali, con la dichiarazione della loro localizzazione, definiscono l’energia scambiata nelle zone dell’IPEX, la sua liquidità e quindi i prezzi. Si prenda ad esempio in considerazione la zona nord: gli impianti determinanti per la formazione del prezzo sono nella disposizione dell’operatore dominante e questa condizione strutturale da spazio a manovre speculative di esercizio del potere di mercato con risultati negativi per i concorrenti, ma in misura maggiore per tutti gli operatori che importano energia nel nostro Paese (per la maggior parte operatori del mercato libero). La congestione creata arbitrariamente dal comportamento dell’operatore dominante oltre a non avere alcuna corrispondenza con la realtà, funge da strumento deterrente per la concorrenza. Nello specifico caso delle importazioni l’applicazione del corrispettivo di CCT appare oltremodo penalizzante. Le disposizioni sugli oneri di CCT contenuti nella delibera n. 48/04 sono state emanate a ridosso dell’avvio del sistema delle offerte e comunque a notevole distanza dalle contrattazioni compiute per ottenere energia d’importazione e dalle procedure di assegnazione AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 3 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER delle capacità sulle linee di interconnessione. A tale proposito infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 17 dicembre 2003 (Modalità di assegnazione della capacità di import elettrico per l’anno 2004), la deliberazione n. 157/03 all’articolo 19 comma 19.6 ha esplicitamente previsto la non applicabilità dei corrispettivi relativi all’assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall’Autorità in materia di dispacciamento. Con sorpresa invece, il combinato disposto dell’articolo 42, 17 e 4 della deliberazione n. 48/04, (che individuano le modalità di calcolo degli oneri di CCT e i soggetti obbligati al versamento) è in netto contrasto con quanto stabilito nel decreto ministeriale e nella deliberazione 157/03. A questo va aggiunto che il meccanismo di allocazione della capacità in import rappresenta già un corrispettivo di congestione (il cui onere è dato dal costo opportunità della rinuncia ad ulteriori contratti d’importazione ). L’applicazione degli oneri di CCT così come formulata quindi, discrimina la contrattazione bilaterale rispetto alla vendita in Borsa al punto che, in uno scenario in cui la domanda già non può esprimersi direttamente in borsa e le cui fonti di approvvigionamento sono limitate, significa reintrodurre alla prova dei fatti un sistema di Borsa obbligatoria, ma soprattutto rimettere nelle mani dell’operatore dominante i destini dell’intero mercato. Per gli operatori del mercato libero questo significa che, anche nel caso di allocazione della capacità di import con un meccanismo d’asta, i risultati sarebbero comunque distorti dalla successiva attribuzione degli oneri di CCT. Infine a questo aggiungiamo che il metodo di calcolo previsto all’articolo 42 della deliberazione n. 48/04 presenta un errore di impostazione allorché imputa il CCT al programma in immissione del contratto bilaterale indipendentemente dalla consegna fisica. Infatti, nel caso in cui l’immissione fisica risulti minore del programma, il GRTN calcola il CCT in base al programma bilaterale (che contiene anche l’energia non consegnata) e addebita al contratto di scambio AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 4 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER dell’operatore l’energia mancante al prezzo dello scambio che già contiene la “penalizzazione” per la congestione. Siamo certi che la misura proposta di imporre un cap pari a 10 Euro per MW o (meglio) pari al 10% PUN al corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto applicato fin dal 1° aprile risolleverebbe le sorti degli operatori che immettono nelle zone esportatrici nette, in questa precisa situazione, ma non rappresenta la soluzione del reale problema alla base del fenomeno correttamente rilevato dall’Autorità. Dati i prezzi registrati in questi primi mesi di contrattazioni il cap risulterebbe operativo in modo tale da ridurre notevolmente (a circa la metà) l’entità del corrispettivo soprattutto per gli operatori della zona nord, importatori compresi. Questo ridurrebbe l’esborso degli operatori cedenti, ma provocherebbe allo stesso tempo una distorsione dei segnali economici di riconoscimento della responsabilità del costo delle congestioni. In altre parole l’intervento prospettato porrebbe rimedio all’effetto ma non alla causa del problema, ossia l’esercizio del potere di mercato da parte dell’operatore dominante. La proposta Innanzitutto siamo convinti che l’obbligo di presentare la comunicazione mensile anticipata dei profili di immissione dei contratti bilaterali da parte dei produttori, come già affermato in osservazioni a precedenti documenti di consultazione, rappresenta un modo per limitare la discrezionalità dei produttori nella selezione degli impianti indicati nelle comunicazioni dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti bilaterali consentendo così di avere una più corretta visione del livello delle congestioni delle reti legato alle contrattazione bilaterali. Suggeriamo inoltre di attuare controlli e verifiche di corrispondenza tra i profili dei contratti AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 5 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER bilaterali stipulati e i programmi di immissione comunicati al fine di evitare la discrezionalità nella selezione delle zone a cui imputare i contratti bilaterali. Inoltre, rispetto a quanto da Voi proposto, suggeriamo che la definizione degli oneri di CCT avvengano: • Mediante la determinazione dei reali effetti della congestione da parte del GRTN sulla base degli scostamenti tra la definizione del prezzo di Borsa senza vincoli e il prezzo di Borsa con vincoli ovvero (come avviene nel modello inglese) definendo in via convenzionale i costi limitatamente all’effetto sugli impianti marginali chiamati a produrre nella zona importatrice e limitati nella zona esportatrice; • Distribuendo quei costi sulla sola produzione eccedente in esportazione, considerando le zone di immissione e ritiro dei bilaterali, ovvero definendo una quota forfetaria dell’onere da considerare come parte integrante dei costi collettivi di dispacciamento in questa fase transitoria in cui la domanda è esclusa dalla formazione del prezzo e non è messa in grado di concorrere al bilanciamento del sistema. • Escludendo l’importazione dall’applicazione degli oneri di CCT che, obbligatoriamente inserita come bilaterale, è gestita dal GRTN è già regolata per gli effetti di congestione tramite i meccanismi di allocazione (ed anche in modo indiretto tramite la riduzione delle importazioni che comporta un onere rilevante per i consumatori. A questo va aggiunto che l’importazione non rientra nella determinazione del PUN, ottenuto come media dei prezzi zonali pesata sulle quantità acquistate al netto di importazione e pompaggi Una proposta alternativa e per certi aspetti più drastica riguarda l’unificazione delle Zone in un unico mercato nazionale. in questo scenario tutte le difficoltà della convivenza tra prezzi zonali e prezzo unico nazionali verrebbero automaticamente superate e gli effetti economici di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 6 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER congestione, fatte le opportune ma semplici verifiche tecniche, riassumerebbero un carattere marginale e sarebbero gestibili attraverso l’ordinaria regolazione di sistema (le risorse rese obbligatoriamente disponibili al GRTN). Conclusioni Certamente la limitazione della valorizzazione degli oneri di CCT può correggere l’effetto dell’esercizio di potere di mercato da parte dell’operatore dominante, ma non rimedia in maniera adeguata alle cause delle distorsioni fin qui emerse dall’esperienza di mercato. In questo scenario di mercato il meccanismo di calcolo degli oneri di CCT provoca una distorsione economica rilevante ed iniqua al sistema di mercato, perché il riconoscimento formale della contrattazione bilaterale viene alla prova dei fatti disconosciuto con l’applicazione di tale corrispettivo, conducendo sostanzialmente ad un sistema di Borsa obbligatoria. In una prima fase di mercato dell’offerta, in cui la domanda non partecipa al mercato e i flussi dei bilaterali non sono registrati e gestiti nel loro effetto interzonale, appare ragionevole includere l’onere generato dai costi per la risoluzione delle congestioni all’interno degli oneri complessivi di dispacciamento, che non possono essere sensibilmente diversi rispetto alla fase di mercato precedente il 1 aprile 2004 e che per tale motivo possono essere oggetto di specifica sorveglianza volta ad evitare ingiustificati incrementi di prezzo al cliente finale. Ringraziamo l’Autorità per l’opportunità offerta ed auspichiamo di poter partecipare più attivamente e collegialmente, anche attraverso incontri tecnici, all’adeguamento delle regole di mercato che porti ad una reale e più aperta concorrenza. AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 7