2004-09-25-Osservazioni di AIGET

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2004-09-25-Osservazioni di AIGET
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER
Osservazioni al documento per la consultazione 6 agosto 2004
STRUMENTI DI COPERTURA CONTRO IL RISCHIO DI VOLATILITÀ DEL
CORRISPETTIVO DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO
Premessa
Con le proposte contenute nel documento per la consultazione l’Autorità intende di
rimediare al tema della volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito:
oneri di CCT). Tuttavia non possiamo fare a meno di notare che tale proposito individua solo
parzialmente la più generale e intricata questione riguardante i corrispettivi di utilizzo della
capacità di trasporto. Oltre l’incertezza che tale corrispettivo comporta, risulta infatti rilevante
anche la sua incidenza sul prezzo di fornitura ai clienti finali.
L’esperienza dei primi mesi di funzionamento del Mercato Elettrico, pone in evidenza
una valorizzazione del corrispettivo unitario per l’utilizzo della capacità di trasporto per le
transazioni di energia elettrica interzonali non rappresentativa del reale costo di congestione sulla
capacità di trasporto interzonale e particolarmente discriminatoria per alcuni operatori che si
trovano ad immettere energia in rete in zone esportatrici nette.
La presenza di un operatore dominante in tutte le zone rende inoltre la determinazione
del CCT anche impropriamente distorsiva degli equilibri di mercato, potendo essere utilizzata
come strumento di operazioni speculative o strategiche.
Si vuole in questa occasione sottolineare la contestabilità dell’applicazione ai bilaterali
del corrispettivo CCT, che in modo evidente e facilmente argomentabile non si configura come
corrispettivo “proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza” (d.l. 79/99).
Inoltre, è necessaria a nostro avviso una precisazione: il fatto che in presenza di un prezzo unico
nazionale l’applicazione di un corrispettivo pari alla componente compensativa – ossia pari alla
differenza tra prezzo unico e prezzo zonale della zona in cui l’energia elettrica è prelevata anche
ai contratti bilatera li evita arbitraggi agli operatori localizzati nella stessa zona, è certamente
verificato solo per quegli operatori che sono situati nelle zone a prezzo inferiore rispetto al PUN.
Infatti, con le attuali condizioni di concentrazione dell’offerta, gli operatori che immettono
energia in zone caratterizzate da prezzi zonali elevati possono evitare di trasferire gli oneri di
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CCT al cliente e possono anche andare oltre, cioè rendere più appetibile la propria offerta
decidendo di trasferire parte della rendita da CCT al cliente finale.
Per tutti questi motivi che attengono la sostanza del CCT, riteniamo inadeguato uno
strumento di copertura da un rischio che è tipicamente non copribile: il rischio di uso strategico
di posizione dominante.
La radice del problema: Il disegno zonale
È indubbio che nel lungo periodo il disegno di mercato con differenziazione locale dei
prezzi, ceteris paribus, segnali più efficientemente ai produttori dove sia necessario costruire nuova
capacità produttiva e ai consumatori dove sia più economico localizzare i processi produttivi con
elevato consumo energetico. Nella realtà però le condizioni alla base di tali conclusioni sono
agevolmente confutabili. In primo luogo perché quello attualmente in vigore nel nostro Paese
non è un disegno zonale puro, ma è differenziato unicamente dal lato vendita. Questo implica
che non esiste incentivo per i consumatori delle zone deficitarie a favorire l’insediamento di
nuovi impianti di generazione. Inoltre, motivazioni storico-politiche (autorizzazioni, realtà
industriale preesistente, opposizioni locali) hanno dettato la scelta di insediare centrali di
generazione ed impianti industriali secondo logiche che hanno compreso anche considerazioni
circa l’economicità delle fonti di produzione ed approvvigionamento. In secondo luogo la
remunerazione degli impianti dipendente dalla zona di immissione, messo in relazione alla forte
concentrazione dell’offerta (soprattutto zonale) e a transiti di energia interzonali costantemente
unidirezionali nelle ore in cui la richiesta di energia è più elevata, favorisce l’operatore dominante
e scoraggia fortemente i nuovi entranti
Il disegno zonale attualmente in vigore è elaborato sulla base di criteri cautelativi che
portano ad una definizione eccessivamente conservativa dei limiti massimi di trasporto tra zone1
tale da ridurre al massimo l’insorgenza di congestioni sulle singoli connessioni. Questa modalità
potrebbe non essere però la più efficiente, perché un approccio meno conservativo potrebbe
comportare una significativa riduzione delle congestioni interzonali (e quindi il corrispondente
valore dei CCT), ottenendo vantaggi economici per l’intero sistema superiori all’incremento dei
Il calcolo dei limiti di transito tra zone viene definito ex-ante sulla base delle risultanze delle simulazioni statiche
effettuate dal Gestore della Rete. A tal proposito si veda il documento “Procedura per la definizione dei limiti di
transito fra le zone di mercato” n° Rev. 00 pubblicato dal GRTN in data 12/09/2004.
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costi derivanti da un sistematico ricorso, che potrebbe peraltro risultare sporadico, a risorse da
acquisire sul MSD.
In altre parole, dato che in questi primi mesi di funzionamento del mercato elettrico la
configurazione zonale del Sistema Italia ha avuto per conseguenza importanti effetti economici,
potrebbe essere opportuno rivedere tale schema valutando quali sarebbero gli effetti economici
conseguenti al ricorso all’MSD per risolvere le congestioni fisiche che si verificano considerando
l’effettiva ripartizione dei flussi di rete in funzione della distribuzione di immissione e prelievi.
Più in generale, la superiorità teorica di un disegno di mercato con differenziazione
locale dei prezzi, come descritta nell’Appendice B del documento per la consultazione, deve
essere confrontata con la situazione reale della struttura del mercato elettrico italiano. Una
riconsiderazione in questo senso potrebbe mettere in discussione le indubitabili conclusioni a cui
giunge invece l’Autorità. In altre parole è necessaria un’analisi costi/benefici più allargata, che
renda noti i probabili effetti dei pro e dei contro dell’attuale schema di mercato rispetto ad una
soluzione alternativa. Giungiamo a queste considerazioni perché generalmente è possibile
affermare che tanto più un mercato è caratterizzato dalla presenza di posizione dominante tanto
più la dinamica del prezzo è indipendente dal modello.
La nostra proposta
L’obiettivo prioritario di un intervento sulle regole del mercato elettrico è
necessariamente quello di semplificarne il funzionamento per rendere le verifiche ed i controlli
da parte del Regolatore più rapidi, diretti ed efficaci. Quindi, se possono essere messe in
discussione le premesse alla proposta dell’Autorità circa lo schema di funzionamento del
mercato attualmente in vigore, ossia la configurazione zonale con tutti i suoi effetti, allora ci
esprimiamo a favore di un sistema di prezzo unico per tutte le immissioni del sistema. Ad
esempio l’unicità del prezzo di vendita da riconoscere per le immissioni effettuate su tutto il
territorio nazionale così come accade per i prelievi: si tratterebbe di un mutamento strutturale
rispetto al sistema attualmente in vigore, ma risolverebbe una volta per tutte il problema
sostanziale, ossia lo strumento della zonalità nella disponibilità dell’operatore dominante, la
formazione dei prezzi zonali e la conseguente formazione dei CCT.
L’unicità del prezzo di vendita potrebbe inoltre creare importanti effetti positivi
sull’economicità dell’energia d’importazione. Dato che la maggior parte delle linee di
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interconnessione con l’estero è infatti in costante flusso unidirezionale in importazione, l’attuale
sistema di calcolo di CCT provoca il sostanziale annullamento dell’originario vantaggio della
fonte di energia d’importazione, strutturalmente a più basso costo.
Al contrario, se non può essere messo in discussione l’attuale disegno zonale
vincolante dal solo lato vendita, per favorire il già citato obiettivo di semplicità di applicazione,
controllo e verifica da parte dell’Autorità e allo scopo di garantire trasparenza per tutti gli
operatori di mercato, in via subordinata riteniamo preferibile un meccanismo di cap all’onere
medio per CCT anche per il 2005, come previsto a partire dal mese di agosto e fino alla fine del
2004 con la deliberazione n. 137/042.
A dimostrazione del fatto che riteniamo che l’ introduzione di un cap pervenga ad un
potere persuasivo per il contenimento del valore del corrispettivo, basti pensare che le
contrattazioni avvenute nel mese agosto hanno fatto registrare un allineamento al limite imposto
al corrispettivo dovuto per transiti tra le zone nord/centro-nord (la media è stata pari a 1,8
euro/MWh) finora invece intensamente penalizzati.
Generalmente è vero che i meccanismi di cap rappresentano un’alterazione al normale
funzionamento del mercato, ma nel caso in questione la distorsione condurrebbe ad effetti
certamente meno gravi della situazione vigente per le contrattazioni avvenute fino al termine del
mese di luglio. Tale soluzione, consentirebbe così di eliminare l’incertezza sui corrispettivi, ma
anche di limitare l’onere della loro incidenza. Un provvedimento che prolunghi il sistema
stabilito con la deliberazione n. 137/04 in luogo dell’introduzione di un nuovo e complesso
strumento quale il CCC, è certamente di più semplice, immediata ed efficace attuazione anche in
relazione alla ristrettezza dei tempi per la sua implementazione e per la correlazione tra la
regolazione dei CCT ed altri ambiti contemporaneamente in discussione, in primis l’applicazione
dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1228/2003.
Va ricordato però, che imponendo in via amministrata un limite superiore al CCT si
dovrebbero comunque tener presente due fatti: 1) il limite assegnato deve essere valido sia
considerando i costi che i ricavi in modo da non creare un ammanco che dovrà poi essere
coperto indirettamente dai clienti facendo pagare loro, di fatto, il costo complessivo; 2)
l’operatore dominante, per le considerazioni fatte in precedenza e per l’evidenza dei fatti, ha la
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Per il 2004 il limite all’onere medio è stato posto pari a 2 euro/MWh.
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possibilità di manovrare il CCT fino al raggiungimento del tetto massimo che rappresenterebbe
quindi l’esborso effettivo che graverà sui clienti e più difficilmente un ipotetico tetto non
raggiungibile.
Alcuni commenti sugli strumenti di copertura rispetto ai costi di congestione (CCC)
Per le considerazioni espresse in premessa non riteniamo opportuno entrare nel merito
delle proposte puntuali contenute nel documento dell’Autorità circa le modalità preferibili per
l’implementazione dei CCC nel nostro sistema, ma ci limitiamo ad alcune considerazioni sulle
probabili implicazioni.
L’introduzione di uno strumento di copertura rispetto ai costi di congestione sulla rete
rilevante (di seguito: CCC) è a nostro giudizio inadeguato perché:
4 Garantirebbe agli operatori una copertura solo parziale dalla volatilità dei CCT. Per una
completa copertura è indispensabile che si sviluppi un mercato secondario, indipendente
dall’assegnazione iniziale, che consenta un’allocazione efficiente dei diritti stessi. Tuttavia,
in mancanza di un obbligo alla sottoscrizione di tali diritti da imporre agli operatori che
immettono nelle zone con prezzo mediamente superiore al PUN, difficilmente il mercato
garantirebbe questi scambi. Con tutta probabilità gli operatori interessati a coprirsi dalla
volatilità del CCT sono coloro che prevedibilmente devono sostenere un esborso netto per
tali oneri. Difficilmente però le medesime considerazioni possono farsi a proposito di
operatori che si trovano nella posizione diametralmente opposta, perché dalla volatilità dei
corrispettivi di accesso alla rete (date le usuali direzionalità dei carichi) possono trarne quasi
esclusivamente benefici.
4 Rappresenterebbe in sostanza un’anticipazione di un costo, la cui entità finale non è
comunque determinabile con certezza. Nell’attuale scenario, qualsiasi forma assumessero i
CCC, creerebbero un onere certo a carico della maggior parte degli operatori di mercato di
dimensioni limitate e “monolocalizzati”
4 Tali strumenti introdurrebbero una complicazione ulteriore in un sistema di per sé già
complesso e carente di trasparenza. L’ampia articolazione zonale e la conseguente intricata
gestione di composizione di un adeguato portafoglio di contratti bilaterali implica la
necessità di risorse aggiuntive e il conseguente accollo di ulteriori costi per molti operatori;
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4 Non risolverebbe il problema di base, ossia la formazione dei prezzi zonali e la loro scarsa
corrispondenza con i reali costi di generazione, di cui l’incertezza e l’entità dei corrispettivi
di trasporto sono solo una implicazione.
Qualche breve osservazione infine sui possibili meccanismi di assegnazione dei CCC
proposti:
4 Assegnazione tramite asta ai produttori. Almeno in linea teorica il valore atteso di tali diritti
potrebbe eguagliare o addirittura superare l’entità, ex-post dei CCT. Anche se tale ipotesi
rappresenta un caso limite, è ovvio come questo meccanismo competitivo di assegnazione
non porrebbe alcun rimedio all’incidenza degli oneri da CCT.
4 Assegnazione gratuita pro-rata ai clienti finali. Anche in questo caso possono verificarsi
conseguenze negative sulle contrattazioni bilaterali. Gli operatori che possiedono impianti
situati in zone diverse possono infatti contare su di una copertura “naturale” contro
l’incertezza e l’incidenza di tali oneri. Per gli operatori che al contrario hanno immissioni
unicamente in zone che producono a prezzi inferiori, il sistema attualmente in vigore con
la contestuale assegnazione di diritti CCC comporterebbe un’ulteriore clausola negoziale da
concordare e che potrebbe rivelarsi sostanziale (data l’incidenza e l’imprevedibilità di tali
oneri) per la conclusione di un accordo di fornitura.
In generale, sulla volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità incide in modo
determinante l’asimmetria informativa tra gli operatori di mercato, che concede ad alcuni di
esercitare il proprio potere di mercato, e per gli altri comporta un elevato rischio di sovra o
sottostima del valore dei diritti. La complessità dello specifico caso italiano favorisce lo
sfruttamento dei vantaggi informativi in più ambiti come la formazione dei prezzi zonali e le
offerte sul mercato dei servizi di dispacciamento. Quindi l’eventualità da evitare nel modo più
assoluto è che lo strumento dei CCC, teoricamente eccellente, possa tramutarsi in un’ulteriore
sfera tramite la quale può essere esercitato potere di mercato a discapito dello sviluppo della
concorrenza.
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Conclusioni
L’obiettivo prioritario dell’intervento dell’Autorità deve essere quello di rivedere i
meccanismi di funzionamento del mercato per favorire un controllo rapido ed efficace. Il
problema sostanziale rimane comunque la formazione dei prezzi zonali, e quindi il corrispettivo
di accesso alle reti, affinché essi riflettano esclusivamente un differenziale di costo e non anche
diversi livelli di esercizio del potere di mercato.
Da un punto di vista dell’implementazione di strumenti derivati e la creazione di
mercati a termine nel mercato dell’energia, riteniamo che la priorità dovrebbe essere assegnata
allo sviluppo di strumenti derivati per lo scambio di energia a termine nel medio periodo, in
modo tale che l’operatore dominante, costretto a mettere a disposizione determinati quantitativi
di energia (ad esempio con il noto schema dei VPP – Virtual Power Plants) non si trovi nella
possibilità di controllare, come invece avviene ora, le due leve fondamentali che caratterizzano
qualsiasi tipo di scambio: il prezzo e le quantità.
Come già espresso sopra, il tema dell’applicazione dell’art. 6 del Regolamento CE n.
1228/2003 (anche se oggetto di separata consultazione) è strettamente connesso a quello
dell’applicazione dei CCT e delle possibili coperture. Molto probabilmente l’applicazione di
meccanismi competitivi per l’assegnazione di capacità d’importazione implicherà una sensibile
riduzione del vantaggio economico derivante dalle importazioni per gli operatori assegnatari. Per
mantenere almeno parzialmente tali vantaggi sarebbe opportuno che i diritti e gli obblighi
derivanti dall’energia di importazione fossero fatti risalire non alla zona fisica adiacente la zona
virtuale di importazione, ma direttamente al Sistema Italia.
Infine, un aspetto di importanza irrinunciabile è la necessità di arrivare prima della
chiusura del corrente anno solare avendo a disposizione uno strumento si copertura che non
solo riduca l’incertezza di costi altrimenti imprevedibili, ma che al contempo ne limiti l’entità e le
conseguenti distorsioni che prescindono dalle condizioni fisiche di congestione della capacità di
trasporto tra zone. Allo stesso modo è necessario che il provvedimento che concerne questo
argomento sia preso con adeguato anticipo rispetto al provvedimento che riguarda l’applicazione
dell’articolo 6 del regolamento cosiddetto “cross-border”.
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