2004-09-25-Osservazioni di AIGET
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2004-09-25-Osservazioni di AIGET
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER Osservazioni al documento per la consultazione 6 agosto 2004 STRUMENTI DI COPERTURA CONTRO IL RISCHIO DI VOLATILITÀ DEL CORRISPETTIVO DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO Premessa Con le proposte contenute nel documento per la consultazione l’Autorità intende di rimediare al tema della volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: oneri di CCT). Tuttavia non possiamo fare a meno di notare che tale proposito individua solo parzialmente la più generale e intricata questione riguardante i corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto. Oltre l’incertezza che tale corrispettivo comporta, risulta infatti rilevante anche la sua incidenza sul prezzo di fornitura ai clienti finali. L’esperienza dei primi mesi di funzionamento del Mercato Elettrico, pone in evidenza una valorizzazione del corrispettivo unitario per l’utilizzo della capacità di trasporto per le transazioni di energia elettrica interzonali non rappresentativa del reale costo di congestione sulla capacità di trasporto interzonale e particolarmente discriminatoria per alcuni operatori che si trovano ad immettere energia in rete in zone esportatrici nette. La presenza di un operatore dominante in tutte le zone rende inoltre la determinazione del CCT anche impropriamente distorsiva degli equilibri di mercato, potendo essere utilizzata come strumento di operazioni speculative o strategiche. Si vuole in questa occasione sottolineare la contestabilità dell’applicazione ai bilaterali del corrispettivo CCT, che in modo evidente e facilmente argomentabile non si configura come corrispettivo “proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza” (d.l. 79/99). Inoltre, è necessaria a nostro avviso una precisazione: il fatto che in presenza di un prezzo unico nazionale l’applicazione di un corrispettivo pari alla componente compensativa – ossia pari alla differenza tra prezzo unico e prezzo zonale della zona in cui l’energia elettrica è prelevata anche ai contratti bilatera li evita arbitraggi agli operatori localizzati nella stessa zona, è certamente verificato solo per quegli operatori che sono situati nelle zone a prezzo inferiore rispetto al PUN. Infatti, con le attuali condizioni di concentrazione dell’offerta, gli operatori che immettono energia in zone caratterizzate da prezzi zonali elevati possono evitare di trasferire gli oneri di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 1 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER CCT al cliente e possono anche andare oltre, cioè rendere più appetibile la propria offerta decidendo di trasferire parte della rendita da CCT al cliente finale. Per tutti questi motivi che attengono la sostanza del CCT, riteniamo inadeguato uno strumento di copertura da un rischio che è tipicamente non copribile: il rischio di uso strategico di posizione dominante. La radice del problema: Il disegno zonale È indubbio che nel lungo periodo il disegno di mercato con differenziazione locale dei prezzi, ceteris paribus, segnali più efficientemente ai produttori dove sia necessario costruire nuova capacità produttiva e ai consumatori dove sia più economico localizzare i processi produttivi con elevato consumo energetico. Nella realtà però le condizioni alla base di tali conclusioni sono agevolmente confutabili. In primo luogo perché quello attualmente in vigore nel nostro Paese non è un disegno zonale puro, ma è differenziato unicamente dal lato vendita. Questo implica che non esiste incentivo per i consumatori delle zone deficitarie a favorire l’insediamento di nuovi impianti di generazione. Inoltre, motivazioni storico-politiche (autorizzazioni, realtà industriale preesistente, opposizioni locali) hanno dettato la scelta di insediare centrali di generazione ed impianti industriali secondo logiche che hanno compreso anche considerazioni circa l’economicità delle fonti di produzione ed approvvigionamento. In secondo luogo la remunerazione degli impianti dipendente dalla zona di immissione, messo in relazione alla forte concentrazione dell’offerta (soprattutto zonale) e a transiti di energia interzonali costantemente unidirezionali nelle ore in cui la richiesta di energia è più elevata, favorisce l’operatore dominante e scoraggia fortemente i nuovi entranti Il disegno zonale attualmente in vigore è elaborato sulla base di criteri cautelativi che portano ad una definizione eccessivamente conservativa dei limiti massimi di trasporto tra zone1 tale da ridurre al massimo l’insorgenza di congestioni sulle singoli connessioni. Questa modalità potrebbe non essere però la più efficiente, perché un approccio meno conservativo potrebbe comportare una significativa riduzione delle congestioni interzonali (e quindi il corrispondente valore dei CCT), ottenendo vantaggi economici per l’intero sistema superiori all’incremento dei Il calcolo dei limiti di transito tra zone viene definito ex-ante sulla base delle risultanze delle simulazioni statiche effettuate dal Gestore della Rete. A tal proposito si veda il documento “Procedura per la definizione dei limiti di transito fra le zone di mercato” n° Rev. 00 pubblicato dal GRTN in data 12/09/2004. 1 AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 2 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER costi derivanti da un sistematico ricorso, che potrebbe peraltro risultare sporadico, a risorse da acquisire sul MSD. In altre parole, dato che in questi primi mesi di funzionamento del mercato elettrico la configurazione zonale del Sistema Italia ha avuto per conseguenza importanti effetti economici, potrebbe essere opportuno rivedere tale schema valutando quali sarebbero gli effetti economici conseguenti al ricorso all’MSD per risolvere le congestioni fisiche che si verificano considerando l’effettiva ripartizione dei flussi di rete in funzione della distribuzione di immissione e prelievi. Più in generale, la superiorità teorica di un disegno di mercato con differenziazione locale dei prezzi, come descritta nell’Appendice B del documento per la consultazione, deve essere confrontata con la situazione reale della struttura del mercato elettrico italiano. Una riconsiderazione in questo senso potrebbe mettere in discussione le indubitabili conclusioni a cui giunge invece l’Autorità. In altre parole è necessaria un’analisi costi/benefici più allargata, che renda noti i probabili effetti dei pro e dei contro dell’attuale schema di mercato rispetto ad una soluzione alternativa. Giungiamo a queste considerazioni perché generalmente è possibile affermare che tanto più un mercato è caratterizzato dalla presenza di posizione dominante tanto più la dinamica del prezzo è indipendente dal modello. La nostra proposta L’obiettivo prioritario di un intervento sulle regole del mercato elettrico è necessariamente quello di semplificarne il funzionamento per rendere le verifiche ed i controlli da parte del Regolatore più rapidi, diretti ed efficaci. Quindi, se possono essere messe in discussione le premesse alla proposta dell’Autorità circa lo schema di funzionamento del mercato attualmente in vigore, ossia la configurazione zonale con tutti i suoi effetti, allora ci esprimiamo a favore di un sistema di prezzo unico per tutte le immissioni del sistema. Ad esempio l’unicità del prezzo di vendita da riconoscere per le immissioni effettuate su tutto il territorio nazionale così come accade per i prelievi: si tratterebbe di un mutamento strutturale rispetto al sistema attualmente in vigore, ma risolverebbe una volta per tutte il problema sostanziale, ossia lo strumento della zonalità nella disponibilità dell’operatore dominante, la formazione dei prezzi zonali e la conseguente formazione dei CCT. L’unicità del prezzo di vendita potrebbe inoltre creare importanti effetti positivi sull’economicità dell’energia d’importazione. Dato che la maggior parte delle linee di AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 3 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER interconnessione con l’estero è infatti in costante flusso unidirezionale in importazione, l’attuale sistema di calcolo di CCT provoca il sostanziale annullamento dell’originario vantaggio della fonte di energia d’importazione, strutturalmente a più basso costo. Al contrario, se non può essere messo in discussione l’attuale disegno zonale vincolante dal solo lato vendita, per favorire il già citato obiettivo di semplicità di applicazione, controllo e verifica da parte dell’Autorità e allo scopo di garantire trasparenza per tutti gli operatori di mercato, in via subordinata riteniamo preferibile un meccanismo di cap all’onere medio per CCT anche per il 2005, come previsto a partire dal mese di agosto e fino alla fine del 2004 con la deliberazione n. 137/042. A dimostrazione del fatto che riteniamo che l’ introduzione di un cap pervenga ad un potere persuasivo per il contenimento del valore del corrispettivo, basti pensare che le contrattazioni avvenute nel mese agosto hanno fatto registrare un allineamento al limite imposto al corrispettivo dovuto per transiti tra le zone nord/centro-nord (la media è stata pari a 1,8 euro/MWh) finora invece intensamente penalizzati. Generalmente è vero che i meccanismi di cap rappresentano un’alterazione al normale funzionamento del mercato, ma nel caso in questione la distorsione condurrebbe ad effetti certamente meno gravi della situazione vigente per le contrattazioni avvenute fino al termine del mese di luglio. Tale soluzione, consentirebbe così di eliminare l’incertezza sui corrispettivi, ma anche di limitare l’onere della loro incidenza. Un provvedimento che prolunghi il sistema stabilito con la deliberazione n. 137/04 in luogo dell’introduzione di un nuovo e complesso strumento quale il CCC, è certamente di più semplice, immediata ed efficace attuazione anche in relazione alla ristrettezza dei tempi per la sua implementazione e per la correlazione tra la regolazione dei CCT ed altri ambiti contemporaneamente in discussione, in primis l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1228/2003. Va ricordato però, che imponendo in via amministrata un limite superiore al CCT si dovrebbero comunque tener presente due fatti: 1) il limite assegnato deve essere valido sia considerando i costi che i ricavi in modo da non creare un ammanco che dovrà poi essere coperto indirettamente dai clienti facendo pagare loro, di fatto, il costo complessivo; 2) l’operatore dominante, per le considerazioni fatte in precedenza e per l’evidenza dei fatti, ha la 2 Per il 2004 il limite all’onere medio è stato posto pari a 2 euro/MWh. AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 4 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER possibilità di manovrare il CCT fino al raggiungimento del tetto massimo che rappresenterebbe quindi l’esborso effettivo che graverà sui clienti e più difficilmente un ipotetico tetto non raggiungibile. Alcuni commenti sugli strumenti di copertura rispetto ai costi di congestione (CCC) Per le considerazioni espresse in premessa non riteniamo opportuno entrare nel merito delle proposte puntuali contenute nel documento dell’Autorità circa le modalità preferibili per l’implementazione dei CCC nel nostro sistema, ma ci limitiamo ad alcune considerazioni sulle probabili implicazioni. L’introduzione di uno strumento di copertura rispetto ai costi di congestione sulla rete rilevante (di seguito: CCC) è a nostro giudizio inadeguato perché: 4 Garantirebbe agli operatori una copertura solo parziale dalla volatilità dei CCT. Per una completa copertura è indispensabile che si sviluppi un mercato secondario, indipendente dall’assegnazione iniziale, che consenta un’allocazione efficiente dei diritti stessi. Tuttavia, in mancanza di un obbligo alla sottoscrizione di tali diritti da imporre agli operatori che immettono nelle zone con prezzo mediamente superiore al PUN, difficilmente il mercato garantirebbe questi scambi. Con tutta probabilità gli operatori interessati a coprirsi dalla volatilità del CCT sono coloro che prevedibilmente devono sostenere un esborso netto per tali oneri. Difficilmente però le medesime considerazioni possono farsi a proposito di operatori che si trovano nella posizione diametralmente opposta, perché dalla volatilità dei corrispettivi di accesso alla rete (date le usuali direzionalità dei carichi) possono trarne quasi esclusivamente benefici. 4 Rappresenterebbe in sostanza un’anticipazione di un costo, la cui entità finale non è comunque determinabile con certezza. Nell’attuale scenario, qualsiasi forma assumessero i CCC, creerebbero un onere certo a carico della maggior parte degli operatori di mercato di dimensioni limitate e “monolocalizzati” 4 Tali strumenti introdurrebbero una complicazione ulteriore in un sistema di per sé già complesso e carente di trasparenza. L’ampia articolazione zonale e la conseguente intricata gestione di composizione di un adeguato portafoglio di contratti bilaterali implica la necessità di risorse aggiuntive e il conseguente accollo di ulteriori costi per molti operatori; AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 5 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER 4 Non risolverebbe il problema di base, ossia la formazione dei prezzi zonali e la loro scarsa corrispondenza con i reali costi di generazione, di cui l’incertezza e l’entità dei corrispettivi di trasporto sono solo una implicazione. Qualche breve osservazione infine sui possibili meccanismi di assegnazione dei CCC proposti: 4 Assegnazione tramite asta ai produttori. Almeno in linea teorica il valore atteso di tali diritti potrebbe eguagliare o addirittura superare l’entità, ex-post dei CCT. Anche se tale ipotesi rappresenta un caso limite, è ovvio come questo meccanismo competitivo di assegnazione non porrebbe alcun rimedio all’incidenza degli oneri da CCT. 4 Assegnazione gratuita pro-rata ai clienti finali. Anche in questo caso possono verificarsi conseguenze negative sulle contrattazioni bilaterali. Gli operatori che possiedono impianti situati in zone diverse possono infatti contare su di una copertura “naturale” contro l’incertezza e l’incidenza di tali oneri. Per gli operatori che al contrario hanno immissioni unicamente in zone che producono a prezzi inferiori, il sistema attualmente in vigore con la contestuale assegnazione di diritti CCC comporterebbe un’ulteriore clausola negoziale da concordare e che potrebbe rivelarsi sostanziale (data l’incidenza e l’imprevedibilità di tali oneri) per la conclusione di un accordo di fornitura. In generale, sulla volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità incide in modo determinante l’asimmetria informativa tra gli operatori di mercato, che concede ad alcuni di esercitare il proprio potere di mercato, e per gli altri comporta un elevato rischio di sovra o sottostima del valore dei diritti. La complessità dello specifico caso italiano favorisce lo sfruttamento dei vantaggi informativi in più ambiti come la formazione dei prezzi zonali e le offerte sul mercato dei servizi di dispacciamento. Quindi l’eventualità da evitare nel modo più assoluto è che lo strumento dei CCC, teoricamente eccellente, possa tramutarsi in un’ulteriore sfera tramite la quale può essere esercitato potere di mercato a discapito dello sviluppo della concorrenza. AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 6 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER Conclusioni L’obiettivo prioritario dell’intervento dell’Autorità deve essere quello di rivedere i meccanismi di funzionamento del mercato per favorire un controllo rapido ed efficace. Il problema sostanziale rimane comunque la formazione dei prezzi zonali, e quindi il corrispettivo di accesso alle reti, affinché essi riflettano esclusivamente un differenziale di costo e non anche diversi livelli di esercizio del potere di mercato. Da un punto di vista dell’implementazione di strumenti derivati e la creazione di mercati a termine nel mercato dell’energia, riteniamo che la priorità dovrebbe essere assegnata allo sviluppo di strumenti derivati per lo scambio di energia a termine nel medio periodo, in modo tale che l’operatore dominante, costretto a mettere a disposizione determinati quantitativi di energia (ad esempio con il noto schema dei VPP – Virtual Power Plants) non si trovi nella possibilità di controllare, come invece avviene ora, le due leve fondamentali che caratterizzano qualsiasi tipo di scambio: il prezzo e le quantità. Come già espresso sopra, il tema dell’applicazione dell’art. 6 del Regolamento CE n. 1228/2003 (anche se oggetto di separata consultazione) è strettamente connesso a quello dell’applicazione dei CCT e delle possibili coperture. Molto probabilmente l’applicazione di meccanismi competitivi per l’assegnazione di capacità d’importazione implicherà una sensibile riduzione del vantaggio economico derivante dalle importazioni per gli operatori assegnatari. Per mantenere almeno parzialmente tali vantaggi sarebbe opportuno che i diritti e gli obblighi derivanti dall’energia di importazione fossero fatti risalire non alla zona fisica adiacente la zona virtuale di importazione, ma direttamente al Sistema Italia. Infine, un aspetto di importanza irrinunciabile è la necessità di arrivare prima della chiusura del corrente anno solare avendo a disposizione uno strumento si copertura che non solo riduca l’incertezza di costi altrimenti imprevedibili, ma che al contempo ne limiti l’entità e le conseguenti distorsioni che prescindono dalle condizioni fisiche di congestione della capacità di trasporto tra zone. Allo stesso modo è necessario che il provvedimento che concerne questo argomento sia preso con adeguato anticipo rispetto al provvedimento che riguarda l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento cosiddetto “cross-border”. AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Viale Monte Rosa 93 - 20149 Milano Tel: 035.5609198 – Fax: 035.5609461 [email protected] www.aiget.org 7