Il “Lodo Schifani” - ISIS "G.Luzzatto"

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Il “Lodo Schifani” - ISIS "G.Luzzatto"
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche
IL Lodo Schifani, le origini, le conseguenze, l’Iter legislativo e le Reazioni
Politiche
Indice:
Le origini
Il testo
L’iter legislativo
Reazioni politiche e commenti
Le motivazioni della consulta
Legge ordinaria o costituzionale?
Il limite tra immunità e impunità
L’immunità negli altri paesi europei
Origine e sviluppo del processo Sme
Collegamenti utili
Origini del Lodo Schifani
Il cosiddetto lodo Schifani trova le sue origini nella proposta
dell’onorevole Maccanico di individuare una soluzione giuridica
per contenere e moderare i conflitti fra politica e magistratura.
Il lodo è giuridicamente definibile come la legge ordinaria, in corso
Renato Schifani, primo
firmatario del Lodo sulle
di approvazione, di attuazione della legge costituzionale del 1993
immunità delle 5 più alte
relativa alla modifica dell’art.68 della Costituzione ovvero quello
cariche dello Stato
che disciplina la responsabilità civile e penale dei parlamentari.
Nel maggio del 2003 viene presentato dalla Casa delle libertà
(primo firmatario l’on. Schifani capogruppo di Forza Italia) un emendamento alla legge
Boato.
Le nuove norme, se approvate, avrebbero immediate conseguenze sullo svolgimento del
processo SME in cui risulta imputato anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
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Testo del Lodo Schifani
Comma 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla
cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto
dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto
previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
Comma 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato
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Commento [M1]: Accordo
approvato dalle parti
chiamate in causa. Il lodo
viene emesso da un
Arbitro, il cui potere gli è
conferito proprio dalle parti
in causa ed ha, quindi,
quasi la stessa efficacia
della sentenza di un
giudice di un tribunale
ordinario.
Commento [M2]: Comma
2. Senza autorizzazione
della Camera alla quale
appartiene, nessun
membro del Parlamento
può essere sottoposto a
procedimento penale; né
può essere arrestato, o
altrimenti privato della
libertà personale, o
sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare,
salvo che sia colto nell’atto
di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il
mandato o l’ordine di
cattura.
Commento [M3]: Secondo
questa legge ai
parlamentari sono
concesse delle deroghe ai
principi generali (art.3) che
non ne consentono
l’arresto e la perquisizione
senza apposita
autorizzazione della
camera di appartenenza.
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche
anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla
cessazione delle medesime.
Comma 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni
dell'articolo 159 del codice penale.
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Iter legislativo del Lodo Schifani
Settembre 2002
 Il deputato della Margherita, Antonio Maccanico, propone l’istituzione di una norma
per fare chiarezza nei rapporti tra politica e Magistratura.
Maggio 2003
 Presentato il lodo dalla Casa delle Libertà come emendamento alla legge Boato.
 Commissione Affari Costituzionali e Giustizia congiunte in sede referente.
 Consiglio informale del Quirinale sulla probabile incostituzionalità del testo.
Commento [M4]: Per dare
un parere di
costituzionalità
Reazioni politiche
5 Giugno 2003
 Approvato dal Senato (palazzo Madama) il disegno di legge che contiene il lodo.
Reazioni politiche
Commento [M5]: 152 voti
favorevoli, 107 voti
contrari, nessun astenuto
18 Giugno 2003
 Respinti tutti gli emendamenti dell’ opposizione.
 Il lodo è Approvato alla Camera con lo stesso testo di Palazzo Madama.
 Il testo viene inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Reazioni politiche
20 Giugno 2003
 Il presidente della Repubblica firma la legge sancendone
l’entrata in vigore.
Legge 20 giugno 2003, n.140 “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche
dello Stato”.
22 Giugno 2003
 Inizio della raccolta di firme da parte dell’opposizione per
promuovere un referendum abrogativo.
25 Giugno 2003
Il presidente della
Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi.
 Prima attuazione del lodo: sospeso il processo Sme che
vede imputato Silvio Berlusconi.
 Il tribunale di Milano solleva d’ufficio la questione di costituzionalità sulla legge e la
invia alla Corte Costituzionale per un giudizio.
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Commento [M6]: 302 voti
favorevoli, 17 contrari, 13
astenuti
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche
13 Gennaio 2004
 La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo il Lodo Schifani in
quanto contrario all’art.3 e l’art. 24 della Carta Costituzionale.
 La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum abrogativo
ma è scontato che la Cassazione farà decadere la richiesta per effetto della perdita
di efficacia della legge.
 Riprende l’Iter del processo Sme nel quale Silvio Berlusconi è imputato.
Reazioni politiche
14 Gennaio 2004
 Proposta di approvare il lodo con una legge costituzionale da parte della
maggioranza.
20 Gennaio 2004
 Rese note le motivazioni della Corte Costituzionale che ha reso inefficace il lodo
Schifani.
Motivazioni della Consulta
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Reazioni politiche e commenti nell’Iter legislativo del lodo Schifani
Maggio 2003
Maggioranza (Cdl): Presenta l’emendamento e si schiera compatta a favore dell’approvazione di
una legge ordinaria.
Opposizione: Boccia l’accelerazione dell’iter impressa dalla maggioranza di governo e richiede una
legge costituzionale per l’attuazione dell’art. 68 della Carta Costituzionale.
Ritorna all’iter
5 Giugno 2003
Maggioranza (Cdl): Si esprime compatta per il sì.
Opposizione: Centrosinistra e Rifondazione Comunista si pronunciano contro, Sdi e Udeur
ritengono il lodo una parte del massacro delle istituzioni.
Ritorna all’iter
18 Giugno 2003
Maggioranza (Cdl): Respinge emendamenti e rimane compatta.
Opposizione: Gran parte si astiene in segno di protesta e alcuni manifestano con i “Girotondini” di
Nanni Moretti.
Ritorna all’iter
13 Gennaio 2004
Maggioranza (Cdl): Contesta la decisione della consulta con toni accesi affermando che la
sentenza è stata determinata da idee politiche e non strettamente giuridiche, infatti Taormina (FI)
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Commento [M7]: Principio
di uguaglianza.
Commento [M8]: Diritto di
difesa.
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
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dice che: “la Corte è composta da personalità di alto livello politico e non scientifico”. Alcuni si
dissociano con dichiarazioni più moderate, come Alessandro Cè (LN), affermando che bisogna
cercare comunque di far approvare una legge per risolvere i conflitti tra sfera politica e
magistratura.
Opposizione: Esulta per la bocciatura del lodo da parte della Consulta e afferma con Rutelli che “in
Italia gli organismi Costituzionali sono e restano una garanzia di libertà”; inoltre si invita il governo
a concentrarsi maggiormente sui problemi sociali e economici del paese.
In risposta al deputato Taormina, Castagnetti della Margherita definisce la sentenza “non politica
ma di buon senso”.
Ritorna all’iter
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Motivazioni della Consulta
La Consulta, nel dare un giudizio di costituzionalità del Lodo Schifani, considera, al di là della
sentenza, apprezzabile l’interesse di tutelare il sereno svolgimento delle funzioni delle cinque più
alte cariche dello Stato.
Comunque la Corte ritiene il lodo costituzionalmente illegittimo in quanto:
1. Viola l’art.3 della Costituzione perché:
Generale, cioè riguarderebbe tutti i reati commessi in qualsiasi
epoca, anche quelli extrafunzionali;
Automatico perché non consente una valutazione concreta
caso per caso;
Di durata indeterminata perché legato ad un incarico che può
essere reiterabile.
La sede della Corte
Costituzionale italiana
2. Viola, inoltre, l’art.24 in quanto all’imputato sarebbe posta
l’alternativa tra il mantenere l’alto incarico sotto il peso
dell’imputazione oppure dimettersi dalla carica per essere
giudicato.
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È possibile approvare con legge ordinaria l’immunità processuale dei vertici dello
stato?
La risposta prevede un’analisi articolata della legge ma, in via generale, possiamo
affermare che non è possibile approvare l’immunità processuale dei vertici dello stato con
una legge ordinaria.
La costituzione, infatti, dichiara l’uguaglianza di tutti i cittadini (art.3) ponendo delle
eccezioni solo per i parlamentari (art. 68) e per il Presidente della Repubblica (art. 90) che
può essere processato solo per impeachment.
La parte del lodo che riguarda il presidente della repubblica, risulta quindi superflua in
quanto egli è, come prevede la carta costituzionale, irresponsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni.
La responsabilità del presidente, infatti, passa al ministro proponente la legge,
conformemente all’atto della controfirma ministeriale (art. 89).
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Commento [M9]: Tutti i
cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di
religione, di opinioni
politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e
sociale, che, limitando di
fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno
sviluppo della persona
umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i
lavoratori
all’organizzazione politica,
economica e sociale del
Paese.
Commento [M10]: Può
essere rinnovabile
Commento [M11]: Tutti
possono agire in giudizio
per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. La legge
determina le condizioni e i
modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche
Inoltre, tranne il presidente della camera e il presidente del senato, gli altri vertici dello
stato non sono eletti dai cittadini e quindi sono da annoverarsi tra i “semplici cittadini”
anche se investiti di alti incarichi.
Quindi, in quanto la costituzione non prevede altre eccezioni tranne quelle già elencate,
l’estensione di una guarentigia a questi cittadini, può essere introdotta solo con legge
costituzionale.
Commento [M12]: Apparte
nenti entrambi alle camere
che presiedono e quindi già
dotati di una particolare
immunità
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Il sottile limite tra immunità e impunità
Durante la discussione, l’approvazione e la successiva perdita d’efficacia del lodo Schifani
si è spesso imputato allo stesso di non offrire solamente un’immunità alle cinque più alte
cariche dello Stato in quanto persone degne di avere una protezione superiore al normale,
ma di assicurare loro l’impunità da tutti i reati, compresi quelli commessi al di fuori delle
funzioni puramente legislative. Per questo il lodo è stato fortemente contestato
dall’opposizione e questo è uno dei motivi per i quali la Consulta lo ha considerato
illegittimo.
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L’immunità delle cinque più alte cariche in alcuni paesi Europei
In tutti i paesi Europei e negli Stati Uniti è prevista, come in Italia del resto, l’immunità dei
parlamentari per le opinioni espresse.
Per le più alte cariche dello stato in Europa e in America la situazione è la seguente:
Francia: Il presidente del consiglio e i ministri sono
sottoposti alla giurisdizione ordinaria e alle comuni leggi
penali, sia per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni che in quelli extrafunzionali. Per il capo dello stato
l’immunità è assoluta salvo impeachment.
Il presidente della repubblica
francese Jacques Chirac
Gran Bretagna: Il sovrano Inglese, formalmente anche
capo del governo, è persona inviolabile dalla magistratura
ed è irresponsabile sia civilmente sia penalmente delle sue
azioni. Al contrario il Premier e i membri del governo
rispondono direttamente alla Magistratura di ogni loro
azione, civilmente e penalmente.
Spagna: Il sovrano spagnolo è soggetto all’inviolabilità e
all’irresponsabilità civile e penale delle proprie azioni. Il presidente del consiglio e i
ministri possono essere processati per qualsiasi delitto anche se vi è la previsione di
un foro speciale.
Germania: Il capo dello stato è soggetto a responsabilità civile e penale e può
essere messo in stato d’accusa per violazione premeditata della Costituzione.
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Commento [M13]: Reato di
alto tradimento
Commento [M14]: Non può
essere arrestato o
chiamato a testimoniare.
Commento [M15]: Il
giudizio è affidato a una
sezione speciale del
Tribunale Supremo
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche
Il cancelliere e i membri del governo sono soggetti alla stessa legge dei funzionari
statali: rispondono a un apposito tribunale per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni e alla Magistratura per reati penali e illeciti civili.
USA: Il presidente, il vicepresidente, il presidente della Corte Suprema e le altre
cariche federali non sono soggetti a particolari immunità tranne l’irresponsabilità civile e
penale per le opinioni politiche espresse. Comunque vi sono particolari procedure per il
caso di impeachment. La ragione di tale assenza di immunità è giustificata dalla
nomina popolare dei tre poteri.
In conclusione possiamo affermare che, in generale, è prevista nella maggior parte dei
paesi un’immunità per il capo dello stato o per il sovrano; il capo del governo e i
ministri, invece, sono responsabili civilmente e penalmente per le loro azioni e, in
alcuni paesi, vengono giudicati da appositi tribunali.
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Le origini del processo “Sme”
Dietro la sigla "processo Sme" c'è la storia della mancata vendita della holding alimentare dello
Stato, la Sme appunto, alla Buitoni, ai tempi di Carlo De Benedetti.
Romano Prodi, allora presidente dell'Iri, firmò un accordo di vendita con
De Benedetti per 497 miliardi di lire.
La valutazione della Sme fu fatta da illustri tecnici quali Roberto Poli,
professore dell’Università Cattolica e Luigi Guatri, rettore dell’Università
Bocconi che giudicarono il prezzo assegnato congruo.
La proposta di vendita, quindi, per concretizzarsi, doveva essere
accettata sia dal consiglio d’amministrazione dell’Iri che dall’autorità di
governo.
Il Cda dell’Iri approvò la cessione della holding alimentare concordando
sulla congruità del prezzo e sull’uscita, di fatto, del settore alimentare
dall’impresa pubblica; il disco verde del governo, invece, tardò ad
Silvio Berlusconi,
arrivare.
imputato nel processo
Il premier Bettino Craxi, infatti, si lamentò di non essere stato tenuto al
Sme
corrente delle trattative e sollevò dei dubbi sulla cifra pattuita per la
vendita.
Nei giorni appena precedenti la scadenza della data per il veto sull’operazione del Ministro delle
partecipazioni statali, un'altra cordata avanzò una proposta economica più vantaggiosa che si
aggirava attorno ai 600 miliardi. Della cordata facevano parte imprenditori del settore come Barilla,
Ferrero e la Fininvest di Berlusconi che, in precedenza si erano dichiarati impossibilitati
nell’acquistare un gruppo così grande e così costoso come la Sme.
Il ministro delle Partecipazioni Statali ordinò di valutare le nuove offerte e l’accordo con De
Benedetti sfumò.
Il leader della Buitoni cercò di far valere in giudizio il suo preaccordo. Prodi e Amato, sia nel 1985
sia oggi, ammisero che senza autorizzazione governativa il precontratto non poteva essere valido.
Il giudice Filippo Verde sentenziò l'inefficacia dell'accordo e gli altri gradi di giudizio confermarono.
Fine? Neanche per sogno. I pm milanesi sostengono che la sentenza fu comprata da Berlusconi. E
per questo l’attuale presidente del consiglio fu incriminato e imputato per falso in bilancio e
corruzione in atti giudiziari.
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Collegamenti utili
Entra nel sito del Parlamento: www.senato.it
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Commento [M16]: Della
vendita si occupò il
Ministro delle
Partecipazioni Statali
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea.
Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche
Entra nel sito della Camera dei deputati: www.camera.it
Entra nel sito della Consulta: www.cortecostituzionale.it
Entra nel sito del Presidente della Repubblica: www.quirinale.it
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