Il “Lodo Schifani” - ISIS "G.Luzzatto"
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Il “Lodo Schifani” - ISIS "G.Luzzatto"
Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche IL Lodo Schifani, le origini, le conseguenze, l’Iter legislativo e le Reazioni Politiche Indice: Le origini Il testo L’iter legislativo Reazioni politiche e commenti Le motivazioni della consulta Legge ordinaria o costituzionale? Il limite tra immunità e impunità L’immunità negli altri paesi europei Origine e sviluppo del processo Sme Collegamenti utili Origini del Lodo Schifani Il cosiddetto lodo Schifani trova le sue origini nella proposta dell’onorevole Maccanico di individuare una soluzione giuridica per contenere e moderare i conflitti fra politica e magistratura. Il lodo è giuridicamente definibile come la legge ordinaria, in corso Renato Schifani, primo firmatario del Lodo sulle di approvazione, di attuazione della legge costituzionale del 1993 immunità delle 5 più alte relativa alla modifica dell’art.68 della Costituzione ovvero quello cariche dello Stato che disciplina la responsabilità civile e penale dei parlamentari. Nel maggio del 2003 viene presentato dalla Casa delle libertà (primo firmatario l’on. Schifani capogruppo di Forza Italia) un emendamento alla legge Boato. Le nuove norme, se approvate, avrebbero immediate conseguenze sullo svolgimento del processo SME in cui risulta imputato anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Torna all’indice Testo del Lodo Schifani Comma 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale. Comma 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato Pagina 1 di 7 Commento [M1]: Accordo approvato dalle parti chiamate in causa. Il lodo viene emesso da un Arbitro, il cui potere gli è conferito proprio dalle parti in causa ed ha, quindi, quasi la stessa efficacia della sentenza di un giudice di un tribunale ordinario. Commento [M2]: Comma 2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. Commento [M3]: Secondo questa legge ai parlamentari sono concesse delle deroghe ai principi generali (art.3) che non ne consentono l’arresto e la perquisizione senza apposita autorizzazione della camera di appartenenza. Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. Comma 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Torna all’indice Iter legislativo del Lodo Schifani Settembre 2002 Il deputato della Margherita, Antonio Maccanico, propone l’istituzione di una norma per fare chiarezza nei rapporti tra politica e Magistratura. Maggio 2003 Presentato il lodo dalla Casa delle Libertà come emendamento alla legge Boato. Commissione Affari Costituzionali e Giustizia congiunte in sede referente. Consiglio informale del Quirinale sulla probabile incostituzionalità del testo. Commento [M4]: Per dare un parere di costituzionalità Reazioni politiche 5 Giugno 2003 Approvato dal Senato (palazzo Madama) il disegno di legge che contiene il lodo. Reazioni politiche Commento [M5]: 152 voti favorevoli, 107 voti contrari, nessun astenuto 18 Giugno 2003 Respinti tutti gli emendamenti dell’ opposizione. Il lodo è Approvato alla Camera con lo stesso testo di Palazzo Madama. Il testo viene inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Reazioni politiche 20 Giugno 2003 Il presidente della Repubblica firma la legge sancendone l’entrata in vigore. Legge 20 giugno 2003, n.140 “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”. 22 Giugno 2003 Inizio della raccolta di firme da parte dell’opposizione per promuovere un referendum abrogativo. 25 Giugno 2003 Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Prima attuazione del lodo: sospeso il processo Sme che vede imputato Silvio Berlusconi. Il tribunale di Milano solleva d’ufficio la questione di costituzionalità sulla legge e la invia alla Corte Costituzionale per un giudizio. Pagina 2 di 7 Commento [M6]: 302 voti favorevoli, 17 contrari, 13 astenuti Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche 13 Gennaio 2004 La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo il Lodo Schifani in quanto contrario all’art.3 e l’art. 24 della Carta Costituzionale. La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum abrogativo ma è scontato che la Cassazione farà decadere la richiesta per effetto della perdita di efficacia della legge. Riprende l’Iter del processo Sme nel quale Silvio Berlusconi è imputato. Reazioni politiche 14 Gennaio 2004 Proposta di approvare il lodo con una legge costituzionale da parte della maggioranza. 20 Gennaio 2004 Rese note le motivazioni della Corte Costituzionale che ha reso inefficace il lodo Schifani. Motivazioni della Consulta Torna all’indice Reazioni politiche e commenti nell’Iter legislativo del lodo Schifani Maggio 2003 Maggioranza (Cdl): Presenta l’emendamento e si schiera compatta a favore dell’approvazione di una legge ordinaria. Opposizione: Boccia l’accelerazione dell’iter impressa dalla maggioranza di governo e richiede una legge costituzionale per l’attuazione dell’art. 68 della Carta Costituzionale. Ritorna all’iter 5 Giugno 2003 Maggioranza (Cdl): Si esprime compatta per il sì. Opposizione: Centrosinistra e Rifondazione Comunista si pronunciano contro, Sdi e Udeur ritengono il lodo una parte del massacro delle istituzioni. Ritorna all’iter 18 Giugno 2003 Maggioranza (Cdl): Respinge emendamenti e rimane compatta. Opposizione: Gran parte si astiene in segno di protesta e alcuni manifestano con i “Girotondini” di Nanni Moretti. Ritorna all’iter 13 Gennaio 2004 Maggioranza (Cdl): Contesta la decisione della consulta con toni accesi affermando che la sentenza è stata determinata da idee politiche e non strettamente giuridiche, infatti Taormina (FI) Pagina 3 di 7 Commento [M7]: Principio di uguaglianza. Commento [M8]: Diritto di difesa. Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche dice che: “la Corte è composta da personalità di alto livello politico e non scientifico”. Alcuni si dissociano con dichiarazioni più moderate, come Alessandro Cè (LN), affermando che bisogna cercare comunque di far approvare una legge per risolvere i conflitti tra sfera politica e magistratura. Opposizione: Esulta per la bocciatura del lodo da parte della Consulta e afferma con Rutelli che “in Italia gli organismi Costituzionali sono e restano una garanzia di libertà”; inoltre si invita il governo a concentrarsi maggiormente sui problemi sociali e economici del paese. In risposta al deputato Taormina, Castagnetti della Margherita definisce la sentenza “non politica ma di buon senso”. Ritorna all’iter Torna all’indice Motivazioni della Consulta La Consulta, nel dare un giudizio di costituzionalità del Lodo Schifani, considera, al di là della sentenza, apprezzabile l’interesse di tutelare il sereno svolgimento delle funzioni delle cinque più alte cariche dello Stato. Comunque la Corte ritiene il lodo costituzionalmente illegittimo in quanto: 1. Viola l’art.3 della Costituzione perché: Generale, cioè riguarderebbe tutti i reati commessi in qualsiasi epoca, anche quelli extrafunzionali; Automatico perché non consente una valutazione concreta caso per caso; Di durata indeterminata perché legato ad un incarico che può essere reiterabile. La sede della Corte Costituzionale italiana 2. Viola, inoltre, l’art.24 in quanto all’imputato sarebbe posta l’alternativa tra il mantenere l’alto incarico sotto il peso dell’imputazione oppure dimettersi dalla carica per essere giudicato. Torna all’indice È possibile approvare con legge ordinaria l’immunità processuale dei vertici dello stato? La risposta prevede un’analisi articolata della legge ma, in via generale, possiamo affermare che non è possibile approvare l’immunità processuale dei vertici dello stato con una legge ordinaria. La costituzione, infatti, dichiara l’uguaglianza di tutti i cittadini (art.3) ponendo delle eccezioni solo per i parlamentari (art. 68) e per il Presidente della Repubblica (art. 90) che può essere processato solo per impeachment. La parte del lodo che riguarda il presidente della repubblica, risulta quindi superflua in quanto egli è, come prevede la carta costituzionale, irresponsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. La responsabilità del presidente, infatti, passa al ministro proponente la legge, conformemente all’atto della controfirma ministeriale (art. 89). Pagina 4 di 7 Commento [M9]: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Commento [M10]: Può essere rinnovabile Commento [M11]: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche Inoltre, tranne il presidente della camera e il presidente del senato, gli altri vertici dello stato non sono eletti dai cittadini e quindi sono da annoverarsi tra i “semplici cittadini” anche se investiti di alti incarichi. Quindi, in quanto la costituzione non prevede altre eccezioni tranne quelle già elencate, l’estensione di una guarentigia a questi cittadini, può essere introdotta solo con legge costituzionale. Commento [M12]: Apparte nenti entrambi alle camere che presiedono e quindi già dotati di una particolare immunità Torna all’indice Il sottile limite tra immunità e impunità Durante la discussione, l’approvazione e la successiva perdita d’efficacia del lodo Schifani si è spesso imputato allo stesso di non offrire solamente un’immunità alle cinque più alte cariche dello Stato in quanto persone degne di avere una protezione superiore al normale, ma di assicurare loro l’impunità da tutti i reati, compresi quelli commessi al di fuori delle funzioni puramente legislative. Per questo il lodo è stato fortemente contestato dall’opposizione e questo è uno dei motivi per i quali la Consulta lo ha considerato illegittimo. Torna all’indice L’immunità delle cinque più alte cariche in alcuni paesi Europei In tutti i paesi Europei e negli Stati Uniti è prevista, come in Italia del resto, l’immunità dei parlamentari per le opinioni espresse. Per le più alte cariche dello stato in Europa e in America la situazione è la seguente: Francia: Il presidente del consiglio e i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria e alle comuni leggi penali, sia per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni che in quelli extrafunzionali. Per il capo dello stato l’immunità è assoluta salvo impeachment. Il presidente della repubblica francese Jacques Chirac Gran Bretagna: Il sovrano Inglese, formalmente anche capo del governo, è persona inviolabile dalla magistratura ed è irresponsabile sia civilmente sia penalmente delle sue azioni. Al contrario il Premier e i membri del governo rispondono direttamente alla Magistratura di ogni loro azione, civilmente e penalmente. Spagna: Il sovrano spagnolo è soggetto all’inviolabilità e all’irresponsabilità civile e penale delle proprie azioni. Il presidente del consiglio e i ministri possono essere processati per qualsiasi delitto anche se vi è la previsione di un foro speciale. Germania: Il capo dello stato è soggetto a responsabilità civile e penale e può essere messo in stato d’accusa per violazione premeditata della Costituzione. Pagina 5 di 7 Commento [M13]: Reato di alto tradimento Commento [M14]: Non può essere arrestato o chiamato a testimoniare. Commento [M15]: Il giudizio è affidato a una sezione speciale del Tribunale Supremo Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche Il cancelliere e i membri del governo sono soggetti alla stessa legge dei funzionari statali: rispondono a un apposito tribunale per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni e alla Magistratura per reati penali e illeciti civili. USA: Il presidente, il vicepresidente, il presidente della Corte Suprema e le altre cariche federali non sono soggetti a particolari immunità tranne l’irresponsabilità civile e penale per le opinioni politiche espresse. Comunque vi sono particolari procedure per il caso di impeachment. La ragione di tale assenza di immunità è giustificata dalla nomina popolare dei tre poteri. In conclusione possiamo affermare che, in generale, è prevista nella maggior parte dei paesi un’immunità per il capo dello stato o per il sovrano; il capo del governo e i ministri, invece, sono responsabili civilmente e penalmente per le loro azioni e, in alcuni paesi, vengono giudicati da appositi tribunali. Torna all’indice Le origini del processo “Sme” Dietro la sigla "processo Sme" c'è la storia della mancata vendita della holding alimentare dello Stato, la Sme appunto, alla Buitoni, ai tempi di Carlo De Benedetti. Romano Prodi, allora presidente dell'Iri, firmò un accordo di vendita con De Benedetti per 497 miliardi di lire. La valutazione della Sme fu fatta da illustri tecnici quali Roberto Poli, professore dell’Università Cattolica e Luigi Guatri, rettore dell’Università Bocconi che giudicarono il prezzo assegnato congruo. La proposta di vendita, quindi, per concretizzarsi, doveva essere accettata sia dal consiglio d’amministrazione dell’Iri che dall’autorità di governo. Il Cda dell’Iri approvò la cessione della holding alimentare concordando sulla congruità del prezzo e sull’uscita, di fatto, del settore alimentare dall’impresa pubblica; il disco verde del governo, invece, tardò ad Silvio Berlusconi, arrivare. imputato nel processo Il premier Bettino Craxi, infatti, si lamentò di non essere stato tenuto al Sme corrente delle trattative e sollevò dei dubbi sulla cifra pattuita per la vendita. Nei giorni appena precedenti la scadenza della data per il veto sull’operazione del Ministro delle partecipazioni statali, un'altra cordata avanzò una proposta economica più vantaggiosa che si aggirava attorno ai 600 miliardi. Della cordata facevano parte imprenditori del settore come Barilla, Ferrero e la Fininvest di Berlusconi che, in precedenza si erano dichiarati impossibilitati nell’acquistare un gruppo così grande e così costoso come la Sme. Il ministro delle Partecipazioni Statali ordinò di valutare le nuove offerte e l’accordo con De Benedetti sfumò. Il leader della Buitoni cercò di far valere in giudizio il suo preaccordo. Prodi e Amato, sia nel 1985 sia oggi, ammisero che senza autorizzazione governativa il precontratto non poteva essere valido. Il giudice Filippo Verde sentenziò l'inefficacia dell'accordo e gli altri gradi di giudizio confermarono. Fine? Neanche per sogno. I pm milanesi sostengono che la sentenza fu comprata da Berlusconi. E per questo l’attuale presidente del consiglio fu incriminato e imputato per falso in bilancio e corruzione in atti giudiziari. Torna all’indice Collegamenti utili Entra nel sito del Parlamento: www.senato.it Pagina 6 di 7 Commento [M16]: Della vendita si occupò il Ministro delle Partecipazioni Statali Autore: Appolonio Luca, Boz Paolo e Cervesato Andrea. Titolo: Il Lodo Schifani, le cause, le conseguenze, l’Iter legislativo e le reazioni politiche Entra nel sito della Camera dei deputati: www.camera.it Entra nel sito della Consulta: www.cortecostituzionale.it Entra nel sito del Presidente della Repubblica: www.quirinale.it Torna all’indice Pagina 7 di 7