30/01/2007 La vendita di prodotti vernicianti con etichettatura

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30/01/2007 La vendita di prodotti vernicianti con etichettatura
sicurezza
PIGMENTI “TRUCCATI”
La vendita di prodotti vernicianti con etichettatura “sbagliata”,
oltre a creare problemi di sicurezza agli utilizzatori,
costituisce un chiaro esempio di concorrenza sleale
A CURA DELLA REDAZIONE
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ANNO XIII – N.49 – GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2007
sicurezza
GIALLO
“ECOLOGICO”
Il nostro servizio informativo ha
recentemente segnalato via email
agli operatori del settore che stanno
circolando prodotti vernicianti pigmentati che contengono piombo e
cromo, senza l’etichettatura che ne
segnala la tossicità (teschio) e senza
alcuna indicazione nella scheda di
sicurezza.
L’ultimo caso di cui siamo venuti a
conoscenza, ci è stato segnalato da
un abbonato, che aveva comprato
un prodotto pigmentato giallo (etichettato semplicemente con il simbolo Xn e quindi apparentemente
privo di piombo e cromo), a un
prezzo notevolmente inferiore a
quelli di mercato.
Abbiamo fatto analizzare il campione che ci è stato inviato, che ha
rivelato un contenuto superiore al
6% di piombo e all’1% di Cromo,
senza che la scheda di sicurezza
accennasse minimamente alla presenza di tali sostanze, notoriamente
molto pericolose.
Il produttore della vernice, da noi
contattato, ha giustificato il fatto
con un errore di compilazione della
scheda.
Trattandosi di reati penali e di casi
che si stanno ripetendo in varie
regioni italiane, è evidente che non
può più essere tollerata alcuna forma
di errore e/o ignoranza in materia,
viste anche le conseguenze in termini
di concorrenza sleale nei confronti
di chi produce ed etichetta correttamente i propri prodotti.
TURBATIVA DEL
MERCATO
La differenza di costo tra prodotti
con o senza cromo e piombo,
dipende molto dal colore e dal livello
di qualità dei pigmenti utilizzati (ad
esempio in termini di maggior o
minor stabilità alla luce).
METAL CLEANING & FINISHING
Nel caso da noi esaminato si trattava
di un giallo RAL 1021, in cui il prodotto senza cromo e piombo costava
circa 17 euro/kg, mentre il prodotto
“sostitutivo”, proposto al nostro
abbonato aveva l’allettante prezzo
di 5 euro/kg.
E’ evidente a chiunque che una tale
differenza di costo non è giustificabile da nessuna ragione commerciale e nasconde sempre una frode.
Naturalmente gli utilizzatori vengono facilmente attratti da sconti
“speciali”, ma di fronte a differenze
così macroscopiche il dubbio sulla
qualità del prodotto dovrebbe
nascere spontaneo e sarebbe sufficiente effettuare una semplice analisi per avere la certezza della fregatura.
In casi come quello in esame, il produttore, messo di fronte alle sue
responsabilità, ha solo tre possibilità:
1) rifare lo stesso colore con pigmenti senza piombo e cromo,
senza che il cliente se ne accorga
(cosa quasi impossibile, in quanto
la differenza salterebbe agli occhi
di chiunque abbia una minima
esperienza professionale);
2) motivare un aumento significativo di prezzo, accampando la
scusa dell’aumento improvviso
delle materie prime;
3) vendere sottocosto, in perdita
secchissima, per non perdere la
faccia.
LA RESPONSABILITA’
DEGLI UTILIZZATORI
La nostra rivista continuerà a segnalare alle autorità competenti le non
conformità che ci verranno segnalate dagli abbonati, che invitiamo alla
massima prudenza e attenzione nell’acquisto di prodotti venduti a prezzi
di mercato inferiori rispetto alla
media, in quanto il cosiddetto
“incauto acquisto” rende corresponsabile l’acquirente degli eventuali danni che il prodotto può
causare all’ambiente, ai lavoratori o
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agli utilizzatori finali.
CASI ISOLATI?
A quanti ritengono che casi come
quello descritto siano rari ed episodici, sottolineiamo che il fenomeno
è in realtà piuttosto diffuso ed è
spesso legato all’attività di quella
categoria di “trasformatori” (piccole
aziende che sfuggono più facilmente
ai controlli, grazie al fatto che vengono considerati dalle autorità competenti dei semplici rivenditori di
vernici e diluenti e non delle vere e
proprie aziende chimiche), che
acquistano paste pigmentate di
basso prezzo e le trasformano evitando le severe procedure previste
dalle norme sull’etichettatura.
Evidentemente il problema dei
“diluenti truccati”, che abbiamo più
volte segnalato, riguarda vari tipi di
prodotti utilizzati nel nostro settore.
La conferma della diffusione del
fenomeno ci viene dalle email che
abbiamo ricevuto a seguito della diffusione del nostro messaggio agli
operatori del settore.
Nel riquadro pubblicato al termine
di questo articolo riportiamo il testo
di una delle comunicazioni pervenute in redazione, inviataci da un
produttore di vernici.
o
Per consulenze on-line sui
prodotti “truccati”, visitate i
portali www.lavaggio.com e
www.verniciatore.it,
cliccando il bottone
“indice per argomenti diluenti oppure pubblicità
ingannevole”
sicurezza
I FURBETTI DEL “BARATTOLINO”
Spett. redazione,
vi ringraziamo della vostra e-mail di segnalazione del caso di vernice con piombo non
dichiarato.
Come ben saprete noi siamo produttori di vernici.
Il caso da voi segnalato non è isolato, perchè a noi è capitato diverse volte di perdere
clienti per questioni di prezzo, salvo poi accertarci che i prodotti del concorrente contenevano piombo non dichiarato in etichetta.
Purtroppo di fronte a tali azioni siamo disarmati, anche perchè non sempre il cliente accetta
di sottoporre ad analisi la vernice acquistata.
Notiamo con molto piacere la vostra iniziativa, che speriamo possa sensibilizzare tutti gli
altri produttori di vernice ad una concorrenza onesta e non praticata “sulla pelle” degli utilizzatori.
Cordiali saluti.
Massimo Vitelli
Mirodur SPA
Egr. sig. Vitelli,
La ringraziamo per la sua testimonianza, che ci conferma la gravità del fenomeno descritto.
Le segnaliamo che in realtà i produttori di vernici (come tutti i comuni cittadini che in questo Paese credono ancora, nonostante tutto, alla legalità), non sono affatto disarmati di
fronte alle azioni di concorrenza sleale messe in atto dai “furbetti del barattolino”.
Per quanto sgangherato sia diventato il sistema dei controlli operati dagli Enti competenti,
sempre più rari a causa delle scarsissime risorse messe a disposizione delle strutture pubbliche, una segnalazione all’ASL o all’ARPA di zona comporta obbligatoriamente un intervento, pena il reato di omissione di atti d’ufficio da parte dell’Ente eventualmente inadempiente.
Qualora si volesse invece mettere in moto un meccanismo meno “pesante” (i nostri retaggi
culturali ci rendono diffidenti nei confronti dell’Autorità, per cui paradossalmente tendiamo
a pensare che la giustizia si possa ritorcere contro di noi, anche quando abbiamo pienamente ragione…), ci si può rivolgere al “Garante della concorrenza e del mercato”,
competente in materia di concorrenza sleale, che in tempi molto più rapidi di quelli previsti dalla giustizia ordinaria (sei mesi al massimo), è in grado di emettere giudizi sulla
materia che gli viene sottoposta.
Pierluigi Offredi
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