Estratto - La Tribuna

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Giurisdizione ordinaria. La responsabilità civile della P.A.
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GIURISDIZIONE ORDINARIA.
LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sommario:
1) La competenza del giudice ordinario. Limiti; 2) La tutela sull’operato
dell’amministrazione iure privatorum; 3) Le forme di responsabilità in rapporto al riparto di giurisdizione; 4) I requisiti; 5) Il soggetto responsabile; 6)
La tutela avverso omissioni e comportamenti.
1) La competenza del giudice ordinario. Limiti.
La L. 20 maggio 1865, n. 2248 all. E che abolisce il contenzioso amministrativo, ha affermato la competenza del giudice ordinario in tutte le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico comunque vi possa
essere interessata la pubblica amministrazione.
Le questioni afferenti gli interessi legittimi sono attribuite alla competenza del giudice amministrativo.
Poiché la distinzione è tutt’altro che semplice sono stati elaborati dalla
giurisprudenza i criteri sopra esaminati, per definire la spartizione della giurisdizione. L. R. PERFETTI, Corso di diritto amministrativo, 2006, 453.
La questione non riveste aspetti solo formali in quanto la tutela che ne
consegue è sostanzialmente diversa.
Il giudice ordinario non può che conoscere gli effetti dell’atto amministrativo senza incidere sull’atto stesso, che non può in questa sede essere
annullato o revocato.
Egli potrà emanare solo sentenze di condanna al risarcimento, ma non
sentenze costitutive o di accertamento che incidono direttamente sull’atto
amministrativo.
I termini di decadenza dell’azione sono quelli normali della prescrizione
del diritto che si assume leso.
La pubblica amministrazione deve ottemperare alla decisione del giudice
ordinario ma in caso di omissione il ricorrente può solo ricorrere alla giustizia amministrativa.
Si tratta quindi di una tutela parziale.
Il giudice amministrativo ha invece la possibilità di annullare e modificare
l’atto amministrativo e sospenderne provvisoriamente gli effetti.
Questa tutela più completa è soggetta ad un rigido termine di decadenza,
sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto.
Il giudice amministrativo non può decidere sul risarcimento richiesto per
la lesione dell’interesse legittimo salvi i casi di giurisdizione esclusiva, ex art.
133, D.L.vo 104/2010.
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Formulario del diritto amministrativo

Né il giudice amministrativo potrebbe disporre l’ottemperanza a decisioni al di fuori dei limiti consentiti.
Il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere gli effetti dell’atto amministrativo impugnato in relazione dell’oggetto dedotto in giudizio.
L’atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non ricorrendo alle competenti autorità amministrative, art. 4, L. n. 2248/1865.
La pronuncia del giudice ordinario e la valutazione da questo compiuta
circa la legittimità e l’efficacia dell’atto riguardano esclusivamente le parti e la
fattispecie che hanno formato oggetto del processo. S. CASSESE (a cura di),
Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo, 2000, 3691.
Soggiunge l’art. 5 che le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti in quanto siano conformi alle leggi.
La cognizione del giudice ordinario sull’atto amministrativo è dunque
parziale; in tal senso risulta inammissibile per carenza di interesse un ricorso
che non evidenzi la lesione in rapporto al diritto che si assume leso.
L’atto può venire in esame solo per quanto attiene alla concreta lesione
assunta dal ricorrente, con l’effetto di richiedere al giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo nel caso di specie.
Il giudice ordinario non può agire sull’atto amministrativo, che continua
ad esplicare gli effetti suoi propri nei confronti degli altri soggetti, per annullarlo o per modificarlo sia direttamente sia attraverso sentenze che impongano comportamenti all’amministrazione.
La dottrina definisce disapplicazione principale il caso in cui la lite verta
direttamente sull’atto o suoi effetti.
La disapplicazione è incidentale quando la controversia ha come oggetto
un diritto soggettivo rispetto al quale la disciplina amministrativa funge da
presupposto; come, ad esempio, nell’ipotesi di una azione per violazione delle
distanze che comporti l’annullamento di un atto pianificatorio illegittimo.
La disapplicazione acquista un significato particolare dopo il D.L.vo n.
80/1998 che ammette la risarcibilità degli interessi legittimi.
L’atto non deve essere annullato precedentemente dal giudice amministrativo, ma, se è illegittimo, il giudice ordinario disapplica l’atto amministrativo e condanna al risarcimento del danno. S. CASSESE (a cura di),
Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo 2000, 3691.
Con l’ art. 7, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, è demandata al T.A.R. la competenza sulle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno per
tutte le controversie nell’ambito della sua giurisdizione (non solo, quindi,
per quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva).
Con le nuove disposizioni tutte le controversie sulla responsabilità della
pubblica amministrazione per danno ingiusto appartengono al giudice amministrativo ed il giudice ordinario non deve sindacare la legittimità degli
atti neppure per accertare una eventuale responsabilità per danni. V. CAR-

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BONE, Le nuove frontiere della giurisdizione sul risarcimento del danno da
atto amministrativo illegittimo della P.A., in Corr. giur. 2000, 1142.
2) La tutela sull’operato dell’amministrazione iure privatorum.
Qualora il provvedimento amministrativo leda diritti soggettivi la amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno arrecato.
In tal caso la giurisdizione è quella del giudice ordinario, e non quello amministrativo, a conoscere della domanda formulata dal pubblico dipendente
contro la pubblica amministrazione, per ottenere il risarcimento dei danni
subiti in un sinistro stradale, occorsogli nell’esercizio delle sue funzioni. Trib.
Roma, 3 aprile 1995, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 1038.
La giurisprudenza ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta ai procedimenti esecutivi come qualsiasi altro debitore.
I beni dell’amministrazione sono soggetti a dei limiti di pignorabilità in
relazione alla loro natura e destinazione, ex art. 823, c.c.
Sono impignorabili i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili,
il creditore deve pertanto astenersi dall’iniziare la procedura su detti beni
pena l’inammissibilità della stessa.
Esistono, tuttavia, alcuni divieti legali al pignoramento di somme.
Ad esempio, l’art. 1, comma 5, L. n. 67/1993, esclude che sia possibile sottoporre ad esecuzione forzata le somme dovute dalle unità sanitarie locali,
nei limiti degli stipendi del personale. La Corte cost. 9 giugno 1995, n. 285
ha dichiarato la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che gli importi per le spese per il personale non siano preventivamente
quantificati.
L’art. 113, D.L.vo n. 77/1995, stabilisce la non pignorabilità delle somme
dovute dagli enti locali, nei limiti degli stipendi del personale e dei ratei dei
mutui per servizi indispensabili. La Corte cost. 20 marzo 1998, n. 69, ha dichiarato la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che
la non pignorabilità sia inoperante se siano stati emessi mandati diversi da
quelli vincolati. S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, IV,
Il processo amministrativo, 2000, 3719.
Più semplice appare la ricerca di somme iscritte nel bilancio preventivo
anche se dal bilancio non può desumersi un vincolo di destinazione in senso
tecnico, salvi i crediti nascenti dall’esercizio di funzioni pubbliche.
Ad esempio i crediti aventi natura tributaria e quelli vincolati dalla legge
al soddisfacimento di finalità pubbliche.
Precedentemente la giurisprudenza valutava la semplice iscrizione a bilancio di somme per sancire la improcedibilità.
Al di fuori delle sentenze di condanna, nei limiti sopra evidenziati, sono
escluse le altre sentenze del giudice ordinario che indirettamente o direttamente possano portare all’annullamento, alla revoca o alla modifica del-
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l’atto amministrativo come le sentenze di condanna ad un facere o a un non
facere ad un dare ovvero alle sentenze costitutive.
Questo principio è completamente sovvertito nel caso in cui l’amministrazione operi iure privatorum, ossia secondo negozi di diritto privato, su
tali rapporti la cognizione del giudice ordinario non subisce pressoché limiti.
S. CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, IV, Il processo amministrativo 2000, 3699.
Sono ammesse le sentenze di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, come qualora sia riconosciuto un diritto soggettivo al
riscatto dei beni del patrimonio indisponibile.
Sono ammesse sentenze di convalida di sfratto nei confronti dell’amministrazione che sia conduttrice di un immobile con contratto di locazione.
In carenza della possibilità del giudice amministrativo di emettere provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. era ammessa la possibilità di richiederli
al giudice ordinario.
Questa possibilità è venuta meno con l’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali le norme art. 21, L. n. 1034/1971, che
non consentono tali provvedimenti, abilitando così il giudice amministrativo
ad emetterli e rendendo incompatibile l’azione del giudice ordinario. Corte
cost., 28/6/1985, n. 190.
Le azioni possessorie sono ammissibili solo nel caso l’illegittimo impossessamento sia avvenuto in base ad un atto privatistico, ovvero senza titolo
ovvero abbia ecceduto i tempi consentiti come nell’espropriazione, tenendo
conto però che l’inizio dell’opera comporta solo il risarcimento del danno.
3) Le forme di responsabilità in rapporto al riparto di giurisdizione.
Si ha responsabilità da parte di una amministrazione, qualora un comportamento ad essa imputabile venga considerato lesivo di un interesse protetto dalla legge. La responsabilità rileva sotto vari profili. Qualora il fatto
configuri un’ipotesi di reato prevista tassativamente dalla legge penale si ha
la responsabilità penale.
Il principio sancito dall’art. 27 della costituzione che la responsabilità
penale è personale comporta l’esclusione di una imputabilità penale per le
amministrazioni pubbliche in quanto sono persone giuridiche.
È l’attività illecita del singolo funzionario, che l’ha posta in essere, che
rileva penalmente; pertanto è lo stesso funzionario il soggetto passivo della
azione penale.
Qualora la pubblica amministrazione nell’espletamento della sua attività realizzi un comportamento dannoso ad essa imputabile si può semmai configurare
una responsabilità civile che comporta l’obbligo al risarcimento del danno.
Si ha responsabilità contabile qualora l’amministrazione ponga in essere
atti e comportamenti in contrasto con le leggi dello Stato che comportino

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un danno all’erario, del pari sono soggetti a responsabilità contabile coloro
che abbiano per il loro ufficio funzioni contabili, per cui su di essi si impone
la giurisdizione della Corte dei conti.
Non si può parlare di responsabilità in senso tecnico se non vi è una lesione illecita della posizione giuridica di un determinato soggetto.
Quindi non si può ipotizzare una responsabilità della pubblica amministrazione per atti validi, come ad esempio nell’ipotesi del pagamento dell’indennizzo a seguito di un regolare procedimento espropriativo.
Nell’ambito della responsabilità civile si distingue fra responsabilità contrattuale, extra-contrattuale o precontrattuale.
Si ha responsabilità contrattuale quando la pubblica amministrazione
viola un obbligo derivante da un rapporto contrattuale di diritto privato,
ovvero da atti di diritto pubblico con effetti bilaterali.
Se per esempio la pubblica amministrazione ha stipulato un contratto di
locazione e non paga il canone o ha stipulato un qualsiasi altro contratto
iure privatorum, e non lo rispetta, si applicano le norme generali del c.c. di
cui agli artt. 1218 e ss., e quelle speciali quali la risoluzione del contratto di
locazione regolata dall’art. 1571 e ss. del c.c.
La responsabilità extracontrattuale ha come riferimento l’art. 2043 del c.c.
che prevede come qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un
danno ingiusto obblighi colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
4) I requisiti.
Il riconoscimento di responsabilità civile da parte della pubblica amministrazione prevede che sussistano alcuni requisiti.
È necessario che il fatto sia imputabile alla pubblica amministrazione,
ossia che il soggetto che lo ha commesso abbia un rapporto di riferibilità
con la pubblica amministrazione, come ad esempio che agisca per conto di
questa in relazione ad un rapporto di pubblico impiego, e che il fatto sia
commesso nell’esercizio di questa funzione.
Si è discusso se la responsabilità della amministrazione per i suoi agenti
sia da considerarsi responsabilità diretta o indiretta.
La dottrina meno recente ritiene che si tratti di responsabilità indiretta
che si aggiunge a quella dei suoi agenti.
La pubblica amministrazione, per il residuo di concezioni che escludevano comportamenti illeciti imputabili al «principe», non poteva essere ritenuta responsabile della attività dei suoi agenti né poteva essere imputata per
difetto di vigilanza.
La dottrina più recente afferma contrariamente che la pubblica amministrazione risponde direttamente per l’operato dei suoi agenti in relazione
al rapporto organico che la unisce con i suoi sottoposti, concezione ripresa
dall’art. 28 della costituzione.
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Formulario del diritto amministrativo

L’art. 2043 richiede come requisito il dolo e/o la colpa dell’autore del
fatto.
Conformemente alla dottrina è da rilevare che l’elemento psichico vada
comunque accertato; così ad esempio se l’atto è posto in essere per errore
scusabile del soggetto che lo pone in essere non vi è responsabilità dell’amministrazione. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo 1969, 673.
Se il danno è arrecato nell’esercizio di una attività che comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera che agisce
per la amministrazione e conseguentemente la stessa amministrazione non risponde se non in caso di dolo o colpa grave come sancisce l’art. 2236 del c.c.
Tra comportamento dell’amministrazione e danno deve sussistere un
rapporto cosiddetto di causalità adeguata.
Il danno deve essere conseguenza diretta collegabile al comportamento
dell’amministrazione.
La lesione deve avere ad oggetto un diritto soggettivo perfetto, che è una
particolare posizione giuridica del privato espressamente riconosciuta dall’ordinamento giuridico, che si impegna a tutelarla innanzitutto concedendo
la tutela giurisdizionale contro la stessa pubblica amministrazione.
Esso può riguardare i diritti reali come il diritto di proprietà ovvero i
diritti sulla persona, come il diritto alla integrità fisica.
5) Il soggetto responsabile.
L’art. 28 della Costituzione afferma che i funzionari ed i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili, amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti,
estendendo la responsabilità civile allo Stato ed agli enti pubblici.
L’impostazione dottrinale innanzi indicata che prevede una responsabilità diretta dell’amministrazione trova una ulteriore conferma, mentre l’introduzione di una responsabilità diretta dei funzionari ha voluto sensibilizzare gli stessi ad agire in stretta conformità alle leggi vigenti.
La responsabilità dell’amministrazione rispetto a quella dei funzionari è
in relazione di solidarietà e concorrenza alternativa. Nel senso che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente per richiedere il danno all’amministrazione o al funzionario, ma l’azione di risarcimento intrapresa nei confronti della amministrazione esclude quella nei confronti del funzionario e
viceversa. La competenza è del giudice ordinario.
La giurisprudenza ha precisato che il rapporto organico deve intendersi
interrotto quando l’attività del funzionario è rivolta a realizzare propri fini,
ma non è escluso dall’abuso dei poteri dello stesso funzionario quando questo appaia connesso, anche in maniera anomala ai fini istituzionali dell’ente.
La responsabilità del giudice rileva ai sensi della L. n. 117/1988 in maniera
speciale, data la natura della funzione giurisdizionale da questo esercitata.

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L’azione risarcitoria è esperibile dal danneggiato nei soli confronti dello
Stato e non del magistrato che ha emesso l’atto, per tutelarne l’indipendenza, salva l’azione obbligatoria di rivalsa ai sensi dell’art. 7 della legge citata.
6) La tutela avverso omissioni e comportamenti.
La diretta lesione di diritti soggettivi non è riconducibile a tipici procedimenti amministrativi, ma ad omissioni o comportamenti materiali dell’amministrazione non supportati da rituali procedimenti.
La giurisdizione spetta al giudice ordinario che accerta la responsabilità
dell’amministrazione, la lesione del diritto e quantifica l’ammontare del
risarcimento. Ad esempio nel caso di espropriazione per pubblica utilità
non supportata da un rituale procedimento amministrativo il privato può
richiedere i danni al giudice ordinario. Allo stesso giudice può essere inoltrata istanza per risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale
causato da un veicolo di proprietà dell’amministrazione che non viaggiava
per motivi di servizio.
L’art. 7, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, afferma che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.
Il legislatore si adegua in tal modo alle sentenze della Corte costituzionale.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1,
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituto dell’art. 7, lett. b), L. 21 luglio
2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti”, anziché “gli atti e i provvedimenti”
delle p.a. e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., 2004, I, 2594.
Formule
Formula 53
Giur. ordinaria. La responsabilità civile della P.A.
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➲ FORMULA 53
CITAZIONE AL GIUDICE ORDINARIO PER RISARCIMENTO DEL DANNO
PER OMESSA MANUTENZIONE DI STRADA PUBBLICA
(c.c., art. 2054; c.p.c., art. 163)
TRIBUNALE CIVILE DI . . .
Atto di citazione
Del sig. . . . residente a . . . via . . ., n. . . ., codice fiscale n. . . ., rappresentato
e difeso come da mandato in calce alla presente citazione dall’avvocato . . .
con studio legale in . . . via . . . presso il quale elegge il proprio domicilio,
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax: . . . o
all’indirizzo P.E.C. indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio Ordine, ex art. 136, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.
Fatto e diritto
Il signor . . . il giorno . . . procedeva a guida del suo automezzo sulla statale
in direzione di . . .
All’altezza del km . . . mentre procedeva usando la normale prudenza e nell’assoluto rispetto dei limiti di velocità si trovava nel bel mezzo di una strada
dissestata senza alcun preavviso e senza poter prendere in precedenza alcun
preventivo rimedio nella guida, non essendovi alcun segnale che indicasse
l’improvviso pericolo.
A fronte di questa circostanza l’automobile sbandava, usciva dalla carreggiata stradale ed urtava violentemente contro un muretto di contenimento
riportando gravi danni la cui riparazione comportava un costo di euro . . . di
cui si allega fattura.
È costante in giurisprudenza l’affermazione che l’ente proprietario della
strada, che sia aperta al pubblico transito, abbia l’obbligo di mantenerla in
condizioni che non costituiscano per l’utente una situazione di pericolo nascosto.
Si considera che l’utente faccia logicamente affidamento nella apparente
agibilità della strada.
Il pericolo sussiste qualora vi sia il requisito oggettivo della non visibilità e
quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, il cui accertamento è
riservato al giudice di merito.
La discrezionalità amministrativa incontra il suo limite nella regola del neminem laedere, che, in caso di violazione, può dare luogo a responsabilità
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Formulario del diritto amministrativo
Formula 53
civile, penale e disciplinare, con conseguente dovere del risarcimento dei
danni a favore del cittadino leso dalla incuria della p.a.
È ravvisabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. la responsabilità dell’ente proprietario e gestore di strade pubbliche per l’evento lesivo cagionato a terzi per
non aver provveduto a rimuovere le anomalie presenti nel manto stradale,
giudicando superata la giurisprudenza che, in virtù della grande estensione
del demanio stradale e della sua generalizzata utilizzazione, escludeva la responsabilità, ex art. 2051 c.c. dell’ente gestore del demanio stesso, confinandola all’ipotesi di danno prodottosi per la presenza di insidia e trabocchetto
ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La più recente giurisprudenza del Supremo collegio ha affermato che la
responsabilità del custode è responsabilità oggettiva ed il suo momento fondante risiede nel rapporto di causalità fra il dinamismo intrinseco della cosa
e l’evento danno. Detta responsabilità va esclusa nell’ipotesi di caso fortuito
che si ha quando l’evento lesivo in luogo di essere prodotto dalla cosa che
ne diventa l’occasione è cagionato da un elemento estrinseco alla cosa stessa avente il duplice requisito della imprevedibilità e della inevitabilità.
Tribunale Savona, 2 aprile 2012.
L’art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova
contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera
di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15389.
A tale scopo il signor . . ., come sopra rappresentato e difeso, col presente atto
cita
l’ente che eseguiva i lavori di manutenzione in persona del legale rappresentante pro tempore signor . . . residente in . . . e l’appaltatore dei lavori nella persona dell’amministratore delegato della società S.p.A. signor . . ., residente in . .
. a comparire davanti al tribunale di . . ., Sezione e giudice istruttore designandi,
all’udienza del . . ., ore di rito, con l’invito a costituirsi nei modi e termini di
legge e con espresso avvertimento che, in difetto, sarà dichiarato decaduto dai
diritti di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di . . ., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, previo accertamento mediante consulenza, accogliere le seguenti conclu-
Formula 53
Giur. ordinaria. La responsabilità civile della P.A.
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sioni «si condanni l’ente che eseguiva i lavori in solido con l’appaltatore al
risarcimento del danno per Euro . . . oltre agli interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla data della richiesta.
Spese e onorari del giudizio a carico del convenuto.
Previa, occorrendo, ammissione del teste agente della polizia stradale che ha
rilevato l’incidente sulla seguente circostanza: . . .
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e chiedere mezzi istruttori.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che, ai
fini del calcolo dell’importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, il valore del procedimento non è determinabile. (ovvero)
Ai fini del calcolo dell’importo del contributo unificato per spese di atti
giudiziari si dichiara che il valore del procedimento determinato ex art. 13,
D.P.R. n. 115/2002, mod. art. 37, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella
L. 15 luglio 2011, n. 111, è di euro . . .
Si deposita:
1) fattura relativa alla riparazione.
Lì, . . .
Avv. . . .
Io sottoscritto . . . nato a . . . il . . . delego a rappresentarmi e difendermi nel
presente giudizio, con tutti i poteri di cui all’art. 84 c.p.c. e con facoltà di
conciliare e transigere l’avvocato . . . presso il cui studio eleggo domicilio, per
tutti i gradi del presente giudizio.
Lì, . . .
Per autentica
Avv. . . .
RELAZIONE DI NOTIFICA
A richiesta del signor . . . io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di . . . certifico di aver notificato il suesteso atto al legale rappresentante
dell’ente . . . al legale responsabile dell’impresa . . .