Contratto di concessione

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Contratto di concessione
Contratto di concessione per la gestione dell'esercizio di bar-ristorante
e noleggio biciclette nei locali e aree di pertinenza della Cascina Prato
Pascolo nel Parco Regionale La Mandria
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L'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle
Riserve Naturali delle Valli di Lanzo (d'ora in avanti: Concedente), con sede in
Venaria Reale (TO), viale Carlo Emanuele II, n° 256, CF e P.IVA
01699930010, in persona del suo Direttore Legale Rappresentante pro
tempore, dott.ssa Stefania Grella nata a …….., il … … …. e domiciliata per la
carica presso l'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e
delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo in Venaria Reale (TO), viale Carlo
Emanuele II, n° 256
e
………… (d'ora in avanti: Concessionario), con sede in ……….., via …….,
n° …., CF e P.IVA ………………., in persona del suo Legale Rappresentante
pro tempore
premesso che
a) con determinazione ….. ….. 2004, n° …. il Concedente ha bandito la gara
per la concessione della gestione dell'esercizio di bar-ristorante e noleggio
biciclette nei locali ed aree di pertinenza della Cascina Prato Pascolo nel Parco
Regionale La Mandria, così come specificati ed individuati nella planimetria
allegata sub A (d'ora in avanti: Locali);
b) esperita la procedura ad evidenza pubblica, con determinazione … … …, n°
… è stata aggiudicata al Concessionario la concessione della gestione
dell'esercizio di bar-ristorante e noleggio biciclette nei locali della Cascina
Prato Pascolo nel Parco Regionale La Mandria sulla base di un’offerta
economica e di un’offerta tecnica che costituiscono obblighi recepiti dalla
presente convenzione;
c) il Concessionario ha depositato presso gli Uffici del Concedente la
documentazione richiesta in sede di gara,
tutto ciò premesso, il Concedente ed il Concessionario stipulano quanto segue:
Art. 1. - Premesse
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Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.
Art. 2. - Oggetto del Contratto
Il Concedente concede al Concessionario la gestione dell'esercizio di barristorante e noleggio biciclette nei Locali della cascina Prato Pascolo, come
specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A. Il Concedente inoltre
trasferisce in proprietà del Concessionario le biciclette e gli altri beni mobili da
utilizzare in funzione dell’attività di noleggio biciclette indicati nell’allegato
sub F, che il Concessionario acquisisce.
I Locali sono dati in concessione, liberi da attrezzature ed arredi, fatto salvo
quanto menzionato nell’allegato sub F, per il periodo contrattuale nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano alla data della stipulazione del presente
Contratto.
Il Concessionario dovrà iniziare ad esercitare le attività di impresa, oggetto
dell'aggiudicata concessione, dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna dei Locali, che costituisce parte integrante del presente Contratto.
L'attività di impresa non potrà iniziare prima del 1° ottobre 2004. A decorrere
dalla data di aggiudicazione della Concessione il Concessionario avrà la
disponibilità del Locali al fine di provvedere all'installazione degli impianti e
degli arredi e all’attuazione di quanto riportato nell’offerta tecnica presentata
in sede di gara di cui all’allegato sub B.
I Locali saranno forniti delle licenze di bar-ristorante.
Le licenze, tutte rilasciate al Concedente, non sono cedibili.
Spetta al Concessionario provvedere all'installazione, secondo le norme vigenti,
degli impianti, delle attrezzature di dettaglio e degli arredi necessari per
l'esercizio delle attività di impresa, oggetto del presente Contratto. Il
Concessionario si obbliga ad installare arredi confacenti con le valenze
storiche ed ambientali del Parco La Mandria, fermo restando che a tali fini la
tipologia degli arredi dovrà essere approvata dal Concedente.
Il Concedente si impegna a concedere in uso al Concessionario il logo del
Parco La Mandria ed eventualmente del materiale iconografico che, di concerto
tra Concedente e Concessionario, potrà essere allocato nei Locali.
La concessione in uso dei Locali e la voltura delle licenze non costituiscono
trasferimento a qualsiasi titolo di azienda, non sussistendo i requisiti per
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qualificare come azienda ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. i beni materiali ed
immateriali concessi in uso al Concessionario.
Il Concessionario dovrà farsi carico dell'onere derivante dai consumi (energia
elettrica, forza motrice, acqua, telefono, raccolta rifiuti -sia con riferimento alla
tariffa comunale che al servizio di raccolta interna al Parco La Mandria- ed
ogni altra spesa relativa alla gestione delle attività oggetto di Contratto) per il
funzionamento dell'esercizio delle attività oggetto di Concessione,
obbligandosi sin da ora a rimborsare al Concedente, a semplice richiesta, le
spese eventualmente sostenute dal Concedente per l’erogazione dei servizi, di
pertinenza del Concessionario.
Art. 3. - Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione del
Contratto
Il Concedente si riserva la facoltà di aggiudicare a terzi la Concessione di altri
esercizi di bar-ristorante e/o di noleggio biciclette da esercitare in altri
immobili siti nel parco Regionale La Mandria, rinunziando il Concessionario a
pretendere l'esercizio in esclusiva delle attività oggetto del Contratto.
Il Concessionario, gli eventuali propri soci lavoratori e/o dipendenti dovranno
rispettare le seguenti norme:
a) la gestione del servizio bar-ristorante e noleggio biciclette dovrà essere
svolta con l'opportuno decoro consono al prestigio delle strutture dei Locali; a
tale scopo tutti i locali (comprese le aree esterne di pertinenza) e i relativi arredi
dovranno essere mantenuti con il massimo ordine e pulizia ed il personale
dovrà indossare sempre un abbigliamento conforme e confacente; inoltre tutto
il personale destinato ad avere contatto con il pubblico dovrà possedere
un’approfondita conoscenza del Parco La Mandria, verificabile dal
Concedente.
b) l’attività di bar-ristorante dovrà essere esercitata almeno durante l’intero
orario di apertura del Parco La Mandria. In ottemperanza al Regolamento
comunale della Città di Venaria Reale, l'esercizio potrà rimanere chiuso il
mercoledì pomeriggio per il riposo settimanale. Eventuali deroghe dovranno
essere concordate con l'Ufficio competente della Città di Venaria Reale e con il
Concedente. Durante la chiusura dei Locali per il riposo settimanale al
Concessionario è permesso l'autonomo accesso sia per l’esercizio del
noleggio biciclette che per effettuare attività manutentive ordinarie od
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organizzative correlate alla propria attività, eseguite in proprio o tramite terzi,
purché autorizzati dal Concedente.
Limitatamente all'esercizio del ristorante il Concedente autorizza il
Concessionario a permettere l'accesso ai Locali anche al di fuori dell'orario di
apertura del Parco La Mandria. In nessun caso l'accesso del pubblico al
ristorante potrà avvenire con mezzi motorizzati, fatta eccezione, limitatamente
alle esigenze lavorative, per il Concessionario, i suoi dipendenti e per i
Fornitori i quali potranno parcheggiare esclusivamente nell’area indicata a tal
fine nella planimetria allegata sub A.
Al fine di favorire l’utilizzo del ristorante per il solo orario serale, il
Concessionario potrà predisporre un servizio navetta tra l'ingresso di Ponte
Verde ed i Locali durante l’orario di chiusura del Parco La Mandria;
c) il servizio di bar-ristorante dovrà essere assicurato con idonea completezza e
qualità, applicando prezzi corretti. Il tariffario dovrà essere costantemente e
regolarmente esposto al pubblico. Le condizioni per la fruizione del barristorante da parte dei dipendenti del Concedente e quelle di somministrazione
dei beni e servizi di più largo consumo sono specificate nell'allegato sub C. Il
listino dei prezzi del bar-ristorante e le successive modifiche dovranno essere
approvate dal Concedente;
d) il servizio di noleggio biciclette dovrà essere assicurato durante gli orari
minimi indicati nell’allegato sub E e alle tariffe massime ivi fissate. L’attesa
per il noleggio non dovrà superare i cinque minuti.
Il Concessionario è obbligato a mantenere in piena efficienza le biciclette
destinate al noleggio, nel numero e tipologia pari almeno a quanto trasferito
dal Concedente, procedendo alle eventuali necessarie sostituzioni con beni di
pari qualità e in ogni caso mantenendo la numerazione esistente, l’attuale
colorazione e identificazione con logo.
L’eventuale recupero di biciclette non riportate al noleggio dall’utente per
ragioni di caso fortuito o forza maggiore, è a carico del Concessionario, che
può effettuare il recupero all’interno del Parco con mezzo motorizzato dando
contestuale comunicazione al Concedente.
e) le licenze per l'esercizio delle attività oggetto del Contratto, ancorché
trasferite dal Concedente al Concessionario per il periodo contrattuale,
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rimangono sempre di proprietà del Concedente e pertanto non possono essere
trasferite a terzi dal Concessionario per qualsivoglia titolo o ragione;
f) il Concessionario non potrà in alcun caso trasferire a terzi, in tutto o in parte,
l'attività di impresa oggetto del Contratto né trasferire a terzi, in tutto o in parte,
l'azienda utilizzata per l'esercizio delle attività di impresa oggetto del Contratto.
In caso di decesso del Concessionario, se persona fisica imprenditore
individuale, è facoltà del Concedente consentire la continuità dell'attività sino al
termine del contratto in favore del coniuge o di parenti entro ii 3° grado
nell'ambito dei diritti ereditari, purché abbiano i requisiti per assicurare la
gestione;
g) il Concessionario si obbliga a non installare nei Locali video-giochi, juke
box, slot-machine ed ogni altro gioco meccanico o elettronico; e si obbliga
inoltre a non diffondere mai all'esterno dei Locali rumori e suoni, ancorché di
intensità inferiore alle soglie di legge.
Lo spazio esterno della balconata, come individuato nella planimetria allegata
sub A non potrà essere in alcun modo utilizzato.
Gli spazi esterni, individuati nella planimetria allegata sub A come dehor e
come area di sosta pubblica dovranno essere adeguatamente sistemati ed
allestiti e mantenuti in perfetto stato, a spese e cura del Concessionario, per la
sosta del pubblico nel rispetto del vigente piano d'area del Parco La Mandria.
Non potranno essere tuttavia installati infrastrutture e manufatti con carattere
di stabilità. L’area di sosta pubblica dovrà essere liberamente accessibile e
utilizzabile a tutti i visitatori del Parco La Mandria.
Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla gestione dei servizi igienici
pubblici annessi ai Locali ed aperti al pubblico nelle ore di fruizione del Parco
La Mandria, garantendo massimi livelli di igiene, pulizia e la costante fornitura
dei necessari materiali di consumo per l’utenza.
Con riferimento agli spazi esterni ai Locali, il Concedente non risponde di
eventuali danni cagionati a persone o cose dalla fauna;
Il Concessionario si obbliga inoltre a non utilizzare gli spazi esterni di
pertinenza per la vendita di qualsiasi prodotto confezionato o no, ed in
particolare, gelati, panini, bibite;
h) il Concessionario ha l'obbligo di non installare elementi pubblicitari inerenti
l'esercizio (illuminescenti e non) sia all'interno sia all'esterno dei Locali. La
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dimensioni e la tipologia dell’insegna dell’esercizio devono essere concordata
con il Concedente;
i) il Concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
secondo quanto prescritto dalle norme in vigore;
l) il Concessionario si obbliga ad esibire nei Locali ed a diffondere al pubblico
il materiale informativo predisposto dal Concedente e relativo alle attività del
Parco La Mandria. Il Concedente si obbliga a diffondere al pubblico i
riferimenti dei servizi bar-ristorante e noleggio biciclette nel proprio materiale
divulgativo e presso i punti informativi e le bacheche del Parco La Mandria,
oltre che a mantenere la segnaletica direzionale all’interno del Parco stesso.
Art. 4 - Responsabilità per danni
Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al
Concedente o a terzi, cose o persone nell'esecuzione delle attività di impresa
oggetto del Contratto.
Il Concedente è proprietario di tutti gli impianti di misurazione e/o limitatori di
fonti energetiche, anche se poi volturate al Concessionario e pertanto gli stessi
non possono essere traslati dall'originaria destinazione.
In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario delle prestazioni
dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Concedente si riserva la facoltà
di risolvere il Contratto e di pretendere dal Concessionario il risarcimento di
tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.
Art. 5 - Controlli
Il Concedente, dovendo perseguire l'obiettivo strategico di rendere le strutture
del Parco Regionale La Mandria punti di servizio qualificato per tutti i fruitori
del Parco la Mandria, effettuerà incontri periodici con il Concessionario per
valutare l'andamento della gestione e concordare azioni per mantenere
adeguato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, nonché il
miglioramento dell’impatto ambientale dell’attività esercitata.
Il Concessionario dovrà permettere l’accesso ai locali da parte del Concedente,
al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal
presente contratto.
Art. 6 - Osservanza dl leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche e
di igiene del lavoro
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Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutta la normativa di legge e
regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti,
applicabili alle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di
inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di
concessione.
Il Concessionario deve trasmettere al Concedente l'elenco nominativo del
personale e/o soci, adibiti alle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a
comunicare al Concedente le intervenute variazioni.
Il Concessionario deve garantire che il personale che opera nei Locali sia in
regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul
lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, ed ogni quant'altro sia previsto dai
contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. In caso di
inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di
concessione.
Il Concessionario non potrà avvalersi di collaboratori e dipendenti che siano
dipendenti del Concedente.
Il Concessionario si obbliga ad osservare quanto prescritto nel Regolamento
del Parco La Mandria, allegato sub D e a non detenere alcun animale.
Art. 7 - Cauzione definitiva
Il Concessionario dovrà, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto,
versare la cauzione definitiva di importo pari a Euro …….,.. (Euro ………/..)
secondo le seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario: beneficiario Ente di Gestione del Parco
Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di
Lanzo - Banca ………. - cod. ABI n. ……. - CAB n. ……… - causale
(tassativamente da indicare): "Cauzione definitiva per Concessione servizi di
bar-ristorante e noleggio biciclette nei locali della Cascina di Prato Pascolo
del Parco Regionale La Mandria";
- mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa concesse in
favore dell'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e
delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo da soggetti autorizzati a norma di
legge. La fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere:
- con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima
richiesta";
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- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore
principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Concedente
per quanto dovuto;
- avere validità per tutta la durata del contratto, fino alla restituzione
dell'originale od espressa lettera liberatoria del Concedente.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento da parte del
Concessionario di tutte le prestazioni dedotte a suo carico nel Contratto e negli
Allegati, compresa la corresponsione del canone; ed è versata a titolo di
caparra confirmatoria, ai sensi dell'ari 1385 cod. civ.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente
provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva la facoltà di richiedere
l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario rinuncia fin d'ora
alla facoltà di cui all'art. 1385, 2° comma, cod. civ. ed avrà diritto alla sola
restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti.
Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva dì cui il Concedente
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
La cauzione definitiva sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto.
Art. 8 - Canone
Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in
Euro ……………………..,.. (Euro ……………/..), oltre IVA.
Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. Le
prime tre rate anticipate dovranno essere corrisposte a decorrere dalla data in
cui i Locali saranno resi disponibili per permettere al Concessionario
l'installazione di impianti ed arredi.
Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione
del Contratto ex art. 1456 cod. civ.
Il Concessionario si obbliga sin da ora a non pretendere alcuna variazione in
diminuzione del canone concessorio convenuto nel caso in cui il Concedente
si trovasse costretto a spostare in altri locali del Parco La Mandria l'esercizio
delle attività oggetto del Contratto o a dovere disporre dei Locali per interventi
di manutenzione straordinaria.
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Qualora dovesse interrompere le attività di impresa per cause a lui non
imputabili per un periodo non inferiore a tre mesi, il Concessionario avrà la
facoltà di recedere dal Contratto
Art. 9 - Durata del Contratto
Il Contratto decorre dalla stipula, per un periodo di dieci anni (scadenza al ..
… …).L’attività di bar-ristorante e noleggio biciclette non potrà esercitarsi
prima del 1° ottobre 2004.
Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori sei anni
con comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il termine di mesi sei
precedenti la data di scadenza del contratto.
Art. 10 – Aggiornamento agli indici ISTAT
Il canone di concessione e ogni tariffa prevista dal presente contratto e suoi
allegati, trascorso il primo anno dalla stipula del presente contratto, verranno
annualmente aggiornati al 100% della variazione ISTAT.
Art. 11 – Penali e clausola risolutiva espressa
Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Concedente, non dia
regolare inizio ad anche solo una delle attività, oggetto del presente Contratto,
trascorsi novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto
ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l’esercizio
dell’attività o di una di esse per oltre 30 giornate, anche non consecutive, nel
corso dell’anno solare, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il
Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con conseguente
incameramento della cauzione da parte del Concedente e con salvezza degli
ulteriori danni patiti e patiendi dal Concedente.
Nel caso in cui il Concessionario non adempia correttamente ed integralmente
anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto,
il Concedente, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario
l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda
ad adempiere entro il termine indicato, il Concedente si riserva la facoltà o di
risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare al Concessionario
penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a
seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento.
Art. 12. - Subappalto - Cessione del contratto
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E' vietato al Concessionario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle
attività oggetto del contratto, così come è vietato il subappalto o l'affitto
dell'azienda o di un ramo aziendale.
Art. 13. - Manutenzioni
Le manutenzioni straordinarie dei Locali sono a carico del Concedente, mentre
sono a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 1576
cod. civ.
Il Concedente potrà in ogni tempo eseguire sia all’interno che all’esterno
dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritenesse opportuni
nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza
obbligo di compenso a favore del Concessionario, anche se le opere durassero
oltre i 20 giorni.
Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa
del Concessionario, le conseguenti spese saranno poste a suo carico.
Al termine del Contratto il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i
Locali in buono stato di conservazione e liberi da impianti, attrezzature ed ogni
altro bene di proprietà del Concessionario o da lui detenuti o posseduti.
Art. 14. - Limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa
Il Concedente si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di
apertura del Parco La Mandria o, qualora sussistano giustificati motivi, di
vietare al pubblico l'accesso al Parco La Mandria.
Verificandosi tali circostanze, il Concessionario non potrà pretendere riduzioni
del canone convenuto o il ristoro di eventuali danni patiti.
Art. 15 – Incentivo all’attività di impresa
Il Concedente si impegna a riconoscere al Concessionario un “premio”
incentivante la qualità delle attività esercitate, pari al 5% (cinque per cento) del
canone annuo, erogabile per ogni annualità entro il primo mese dell’anno
successivo, al verificarsi in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento dei
presupposti di seguito descritti:
A) perfetto adempimento delle previsioni di cui al presente contratto;
B) soddisfazione dell’utenza di livello almeno “buono” con riferimento ai
servizi di: a) bar; b) ristoro; c) noleggio biciclette; d) servizi igienici
pubblici;
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C) adozione di azioni di riduzione dell’impatto ambientale delle attività
esercitate.
Il requisito di cui al precedente punto B dovrà risultare da rilevazioni mensili
consistenti in almeno 60 questionari di gradimento sottoposti ad utenti di
ciascuno dei servizi indicati, scelti casualmente, suddivisi in almeno tre diverse
giornate di ciascun mese. Il gradimento è classificato in quattro livelli, in
ordine decrescente: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.
Il livello buono, come anche il livello ottimo, si ritiene raggiunto
esclusivamente se indicato in almeno l’80% dei questionari suddetti, in ogni
mese dell’anno. Un livello sufficiente in taluno dei servizi, mensilmente, può
essere compensato da un livello ottimo in altro servizio, purchè i giudizi di
insufficienza non superino in 10%.
Le rilevazioni sono effettuate a cura del Concedente, nell’area esterna, senza
preavviso al Concessionario, né la necessità della sua compresenza.
Azioni di riduzione dell’impatto ambientale di cui al punto C possono
riguardare iniziative di: risparmio energetico, riduzione delle forme di
inquinamento, educazione alimentare. Ai fini dell’erogazione del premio
incentivante dette azioni, svolte in maniera significativa, devono essere
relazionate dal Concessionario al Concedente che deve poter svolgere al
riguardo le necessarie verifiche.
Art. 16 - Avviamento
Al termine della Contratto il Concessionario non pretenderà dal Concedente o
dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.
Le migliorie e le addizioni apportate dal Concessionario saranno devolute
gratuitamente al Concedente.
Art. 17. - Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli allegati,
si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato di gara ed alla L.R. Piemonte 23
gennaio 1984, n. 8.
Art. 18. - Spese
Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico
del Concessionario.
Art. 19 - Controversie
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Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del Contratto
è esclusivamente competente il Foro di Torino.
ALLEGATI:
A) PLANIMETRIA
B) OFFERTA TECNICA DEL CONCESSIONARIO………………….
C) CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE PER BENI DI LARGO
CONSUMO E PER I DIPENDENTI
D) LEGGE REGIONALE 30.3.1987 N.15: NORME PER L’UTILIZZO E
LA FRUIZIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA
E) CONDIZIONI PER IL NOLEGGIO BICICLETTE
F) ELENCO BENI MOBILI TRASFERITI AL CONCESSIONARIO
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ALLEGATO C
Il concessionario si impegna a riconoscere i buoni mensa (tickets) in uso ai
dipendenti dell’Ente. Tale cifra costituisce il valore di due terzi di un pasto che
dovrà essere così composto:
- coperto e servizio
-
pane, mezzo litro di acqua minerale o un quarto di vino o un'altra bevanda
di valore equivalente
- un primo a scelta
- un secondo a scelta di carne o pesce o formaggio
- un contorno
- frutta o dessert
E’ facoltà del detentore dei buoni mensa limitarsi alla sola spesa del
controvalore del ticket.
Il concessionario si impegna ad applicare a tutta la clientela i prezzi che
seguono con riferimento agli identificati beni di largo e generale consumo,
aggiornabili ogni biennio secondo gli indici istat :
- bicchiere di acqua : ! 0,50 per 0,5 litri, ! 0,80;
- caffè ! 0,80
- tè ! 0,90
-
panino imbottito (dimensioni medie) ! 1,80
toast ! 2,00
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ALLEGATO E
CONDIZIONI PER IL NOLEGGIO BICICLETTE
ORARIO DI APERTURA:
Nel periodo dal 1°marzo al 1° novembre: il Concessionario deve garantire il
funzionamento del servizio noleggio biciclette tutti i giorni (sia feriali che
festivi) a partire almeno dalle ore 10 e in ogni caso fino, ma non oltre, ad
un’ora prima dell’orario di chiusura del Parco, senza interruzioni.
Nel periodo dal 2 novembre al 30 novembre e dal 1°febbraio al 28(o29)
febbraio il Concessionario deve garantire il funzionamento del servizio
noleggio biciclette almeno durante le giornate festive e di sabato, a partire
almeno dalle ore 10 e in ogni caso fino, ma non oltre, ad un’ora prima
dell’orario di chiusura del Parco, senza interruzioni.
Nel periodo dal 1°dicembre fino al 31 gennaio il Concessionario può non
erogare il servizio di noleggio delle biciclette.
TARIFFE MASSIME
Il Concessionario, per il noleggio delle biciclette, non potrà applicare delle
tariffe superiori a quelle di seguito indicate, che dovranno essere in ogni caso
previste e pubblicizzate, pur potendo prevedere tariffe ulteriori per articolazioni
temporali differenti, proporzionalmente sia superiori che inferiori:
tariffa feriale tariffa festiva
ADULTO (4 ORE)
! 3,00
! 3,50
ADULTO (GIORNATA INTERA)
! 4,50
! 5,00
UNDER 18 E OVER 65 (4 ORE)
! 2,00
UNDER 18 E OVER 65 (GIORN. INTERA) ! 3,00
! 3,00
! 3,50
ALUNNO, INSEGNANTE E ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO
DI SCUOLE ISCRITTE A PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PROMOSSI DALL’ENTE PARCO CONCEDENTE ! 0,50
N. 2 TANDEM PER DISABILI modello Zanella
GRATUITO
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N.2 TRICICLI PER DISABILI modello Zanella
GRATUITO
N.1 SIDECAR PER DISABILI modello Zanella
GRATUITO
Ulteriori mezzi analoghi per disabili potranno essere noleggiati alle tariffe
precedentemente indicate.
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