Contratto di concessione
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Contratto di concessione
Contratto di concessione per la gestione dell'esercizio di bar-ristorante e noleggio biciclette nei locali e aree di pertinenza della Cascina Prato Pascolo nel Parco Regionale La Mandria *** L'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo (d'ora in avanti: Concedente), con sede in Venaria Reale (TO), viale Carlo Emanuele II, n° 256, CF e P.IVA 01699930010, in persona del suo Direttore Legale Rappresentante pro tempore, dott.ssa Stefania Grella nata a …….., il … … …. e domiciliata per la carica presso l'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo in Venaria Reale (TO), viale Carlo Emanuele II, n° 256 e ………… (d'ora in avanti: Concessionario), con sede in ……….., via ……., n° …., CF e P.IVA ………………., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore premesso che a) con determinazione ….. ….. 2004, n° …. il Concedente ha bandito la gara per la concessione della gestione dell'esercizio di bar-ristorante e noleggio biciclette nei locali ed aree di pertinenza della Cascina Prato Pascolo nel Parco Regionale La Mandria, così come specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A (d'ora in avanti: Locali); b) esperita la procedura ad evidenza pubblica, con determinazione … … …, n° … è stata aggiudicata al Concessionario la concessione della gestione dell'esercizio di bar-ristorante e noleggio biciclette nei locali della Cascina Prato Pascolo nel Parco Regionale La Mandria sulla base di un’offerta economica e di un’offerta tecnica che costituiscono obblighi recepiti dalla presente convenzione; c) il Concessionario ha depositato presso gli Uffici del Concedente la documentazione richiesta in sede di gara, tutto ciò premesso, il Concedente ed il Concessionario stipulano quanto segue: Art. 1. - Premesse 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Art. 2. - Oggetto del Contratto Il Concedente concede al Concessionario la gestione dell'esercizio di barristorante e noleggio biciclette nei Locali della cascina Prato Pascolo, come specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A. Il Concedente inoltre trasferisce in proprietà del Concessionario le biciclette e gli altri beni mobili da utilizzare in funzione dell’attività di noleggio biciclette indicati nell’allegato sub F, che il Concessionario acquisisce. I Locali sono dati in concessione, liberi da attrezzature ed arredi, fatto salvo quanto menzionato nell’allegato sub F, per il periodo contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della stipulazione del presente Contratto. Il Concessionario dovrà iniziare ad esercitare le attività di impresa, oggetto dell'aggiudicata concessione, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei Locali, che costituisce parte integrante del presente Contratto. L'attività di impresa non potrà iniziare prima del 1° ottobre 2004. A decorrere dalla data di aggiudicazione della Concessione il Concessionario avrà la disponibilità del Locali al fine di provvedere all'installazione degli impianti e degli arredi e all’attuazione di quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara di cui all’allegato sub B. I Locali saranno forniti delle licenze di bar-ristorante. Le licenze, tutte rilasciate al Concedente, non sono cedibili. Spetta al Concessionario provvedere all'installazione, secondo le norme vigenti, degli impianti, delle attrezzature di dettaglio e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività di impresa, oggetto del presente Contratto. Il Concessionario si obbliga ad installare arredi confacenti con le valenze storiche ed ambientali del Parco La Mandria, fermo restando che a tali fini la tipologia degli arredi dovrà essere approvata dal Concedente. Il Concedente si impegna a concedere in uso al Concessionario il logo del Parco La Mandria ed eventualmente del materiale iconografico che, di concerto tra Concedente e Concessionario, potrà essere allocato nei Locali. La concessione in uso dei Locali e la voltura delle licenze non costituiscono trasferimento a qualsiasi titolo di azienda, non sussistendo i requisiti per 2 qualificare come azienda ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. i beni materiali ed immateriali concessi in uso al Concessionario. Il Concessionario dovrà farsi carico dell'onere derivante dai consumi (energia elettrica, forza motrice, acqua, telefono, raccolta rifiuti -sia con riferimento alla tariffa comunale che al servizio di raccolta interna al Parco La Mandria- ed ogni altra spesa relativa alla gestione delle attività oggetto di Contratto) per il funzionamento dell'esercizio delle attività oggetto di Concessione, obbligandosi sin da ora a rimborsare al Concedente, a semplice richiesta, le spese eventualmente sostenute dal Concedente per l’erogazione dei servizi, di pertinenza del Concessionario. Art. 3. - Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione del Contratto Il Concedente si riserva la facoltà di aggiudicare a terzi la Concessione di altri esercizi di bar-ristorante e/o di noleggio biciclette da esercitare in altri immobili siti nel parco Regionale La Mandria, rinunziando il Concessionario a pretendere l'esercizio in esclusiva delle attività oggetto del Contratto. Il Concessionario, gli eventuali propri soci lavoratori e/o dipendenti dovranno rispettare le seguenti norme: a) la gestione del servizio bar-ristorante e noleggio biciclette dovrà essere svolta con l'opportuno decoro consono al prestigio delle strutture dei Locali; a tale scopo tutti i locali (comprese le aree esterne di pertinenza) e i relativi arredi dovranno essere mantenuti con il massimo ordine e pulizia ed il personale dovrà indossare sempre un abbigliamento conforme e confacente; inoltre tutto il personale destinato ad avere contatto con il pubblico dovrà possedere un’approfondita conoscenza del Parco La Mandria, verificabile dal Concedente. b) l’attività di bar-ristorante dovrà essere esercitata almeno durante l’intero orario di apertura del Parco La Mandria. In ottemperanza al Regolamento comunale della Città di Venaria Reale, l'esercizio potrà rimanere chiuso il mercoledì pomeriggio per il riposo settimanale. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l'Ufficio competente della Città di Venaria Reale e con il Concedente. Durante la chiusura dei Locali per il riposo settimanale al Concessionario è permesso l'autonomo accesso sia per l’esercizio del noleggio biciclette che per effettuare attività manutentive ordinarie od 3 organizzative correlate alla propria attività, eseguite in proprio o tramite terzi, purché autorizzati dal Concedente. Limitatamente all'esercizio del ristorante il Concedente autorizza il Concessionario a permettere l'accesso ai Locali anche al di fuori dell'orario di apertura del Parco La Mandria. In nessun caso l'accesso del pubblico al ristorante potrà avvenire con mezzi motorizzati, fatta eccezione, limitatamente alle esigenze lavorative, per il Concessionario, i suoi dipendenti e per i Fornitori i quali potranno parcheggiare esclusivamente nell’area indicata a tal fine nella planimetria allegata sub A. Al fine di favorire l’utilizzo del ristorante per il solo orario serale, il Concessionario potrà predisporre un servizio navetta tra l'ingresso di Ponte Verde ed i Locali durante l’orario di chiusura del Parco La Mandria; c) il servizio di bar-ristorante dovrà essere assicurato con idonea completezza e qualità, applicando prezzi corretti. Il tariffario dovrà essere costantemente e regolarmente esposto al pubblico. Le condizioni per la fruizione del barristorante da parte dei dipendenti del Concedente e quelle di somministrazione dei beni e servizi di più largo consumo sono specificate nell'allegato sub C. Il listino dei prezzi del bar-ristorante e le successive modifiche dovranno essere approvate dal Concedente; d) il servizio di noleggio biciclette dovrà essere assicurato durante gli orari minimi indicati nell’allegato sub E e alle tariffe massime ivi fissate. L’attesa per il noleggio non dovrà superare i cinque minuti. Il Concessionario è obbligato a mantenere in piena efficienza le biciclette destinate al noleggio, nel numero e tipologia pari almeno a quanto trasferito dal Concedente, procedendo alle eventuali necessarie sostituzioni con beni di pari qualità e in ogni caso mantenendo la numerazione esistente, l’attuale colorazione e identificazione con logo. L’eventuale recupero di biciclette non riportate al noleggio dall’utente per ragioni di caso fortuito o forza maggiore, è a carico del Concessionario, che può effettuare il recupero all’interno del Parco con mezzo motorizzato dando contestuale comunicazione al Concedente. e) le licenze per l'esercizio delle attività oggetto del Contratto, ancorché trasferite dal Concedente al Concessionario per il periodo contrattuale, 4 rimangono sempre di proprietà del Concedente e pertanto non possono essere trasferite a terzi dal Concessionario per qualsivoglia titolo o ragione; f) il Concessionario non potrà in alcun caso trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'attività di impresa oggetto del Contratto né trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'azienda utilizzata per l'esercizio delle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di decesso del Concessionario, se persona fisica imprenditore individuale, è facoltà del Concedente consentire la continuità dell'attività sino al termine del contratto in favore del coniuge o di parenti entro ii 3° grado nell'ambito dei diritti ereditari, purché abbiano i requisiti per assicurare la gestione; g) il Concessionario si obbliga a non installare nei Locali video-giochi, juke box, slot-machine ed ogni altro gioco meccanico o elettronico; e si obbliga inoltre a non diffondere mai all'esterno dei Locali rumori e suoni, ancorché di intensità inferiore alle soglie di legge. Lo spazio esterno della balconata, come individuato nella planimetria allegata sub A non potrà essere in alcun modo utilizzato. Gli spazi esterni, individuati nella planimetria allegata sub A come dehor e come area di sosta pubblica dovranno essere adeguatamente sistemati ed allestiti e mantenuti in perfetto stato, a spese e cura del Concessionario, per la sosta del pubblico nel rispetto del vigente piano d'area del Parco La Mandria. Non potranno essere tuttavia installati infrastrutture e manufatti con carattere di stabilità. L’area di sosta pubblica dovrà essere liberamente accessibile e utilizzabile a tutti i visitatori del Parco La Mandria. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla gestione dei servizi igienici pubblici annessi ai Locali ed aperti al pubblico nelle ore di fruizione del Parco La Mandria, garantendo massimi livelli di igiene, pulizia e la costante fornitura dei necessari materiali di consumo per l’utenza. Con riferimento agli spazi esterni ai Locali, il Concedente non risponde di eventuali danni cagionati a persone o cose dalla fauna; Il Concessionario si obbliga inoltre a non utilizzare gli spazi esterni di pertinenza per la vendita di qualsiasi prodotto confezionato o no, ed in particolare, gelati, panini, bibite; h) il Concessionario ha l'obbligo di non installare elementi pubblicitari inerenti l'esercizio (illuminescenti e non) sia all'interno sia all'esterno dei Locali. La 5 dimensioni e la tipologia dell’insegna dell’esercizio devono essere concordata con il Concedente; i) il Concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto prescritto dalle norme in vigore; l) il Concessionario si obbliga ad esibire nei Locali ed a diffondere al pubblico il materiale informativo predisposto dal Concedente e relativo alle attività del Parco La Mandria. Il Concedente si obbliga a diffondere al pubblico i riferimenti dei servizi bar-ristorante e noleggio biciclette nel proprio materiale divulgativo e presso i punti informativi e le bacheche del Parco La Mandria, oltre che a mantenere la segnaletica direzionale all’interno del Parco stesso. Art. 4 - Responsabilità per danni Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Concedente o a terzi, cose o persone nell'esecuzione delle attività di impresa oggetto del Contratto. Il Concedente è proprietario di tutti gli impianti di misurazione e/o limitatori di fonti energetiche, anche se poi volturate al Concessionario e pertanto gli stessi non possono essere traslati dall'originaria destinazione. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di pretendere dal Concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo. Art. 5 - Controlli Il Concedente, dovendo perseguire l'obiettivo strategico di rendere le strutture del Parco Regionale La Mandria punti di servizio qualificato per tutti i fruitori del Parco la Mandria, effettuerà incontri periodici con il Concessionario per valutare l'andamento della gestione e concordare azioni per mantenere adeguato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, nonché il miglioramento dell’impatto ambientale dell’attività esercitata. Il Concessionario dovrà permettere l’accesso ai locali da parte del Concedente, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto. Art. 6 - Osservanza dl leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro 6 Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutta la normativa di legge e regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività di impresa oggetto del Contratto. In caso di inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di concessione. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente l'elenco nominativo del personale e/o soci, adibiti alle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a comunicare al Concedente le intervenute variazioni. Il Concessionario deve garantire che il personale che opera nei Locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, ed ogni quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. In caso di inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di concessione. Il Concessionario non potrà avvalersi di collaboratori e dipendenti che siano dipendenti del Concedente. Il Concessionario si obbliga ad osservare quanto prescritto nel Regolamento del Parco La Mandria, allegato sub D e a non detenere alcun animale. Art. 7 - Cauzione definitiva Il Concessionario dovrà, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, versare la cauzione definitiva di importo pari a Euro …….,.. (Euro ………/..) secondo le seguenti modalità: - mediante bonifico bancario: beneficiario Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo - Banca ………. - cod. ABI n. ……. - CAB n. ……… - causale (tassativamente da indicare): "Cauzione definitiva per Concessione servizi di bar-ristorante e noleggio biciclette nei locali della Cascina di Prato Pascolo del Parco Regionale La Mandria"; - mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa concesse in favore dell'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo da soggetti autorizzati a norma di legge. La fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere: - con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta"; 7 - prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Concedente per quanto dovuto; - avere validità per tutta la durata del contratto, fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Concedente. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento da parte del Concessionario di tutte le prestazioni dedotte a suo carico nel Contratto e negli Allegati, compresa la corresponsione del canone; ed è versata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'ari 1385 cod. civ. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario rinuncia fin d'ora alla facoltà di cui all'art. 1385, 2° comma, cod. civ. ed avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva dì cui il Concedente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto. Art. 8 - Canone Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro ……………………..,.. (Euro ……………/..), oltre IVA. Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. Le prime tre rate anticipate dovranno essere corrisposte a decorrere dalla data in cui i Locali saranno resi disponibili per permettere al Concessionario l'installazione di impianti ed arredi. Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cod. civ. Il Concessionario si obbliga sin da ora a non pretendere alcuna variazione in diminuzione del canone concessorio convenuto nel caso in cui il Concedente si trovasse costretto a spostare in altri locali del Parco La Mandria l'esercizio delle attività oggetto del Contratto o a dovere disporre dei Locali per interventi di manutenzione straordinaria. 8 Qualora dovesse interrompere le attività di impresa per cause a lui non imputabili per un periodo non inferiore a tre mesi, il Concessionario avrà la facoltà di recedere dal Contratto Art. 9 - Durata del Contratto Il Contratto decorre dalla stipula, per un periodo di dieci anni (scadenza al .. … …).L’attività di bar-ristorante e noleggio biciclette non potrà esercitarsi prima del 1° ottobre 2004. Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori sei anni con comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il termine di mesi sei precedenti la data di scadenza del contratto. Art. 10 – Aggiornamento agli indici ISTAT Il canone di concessione e ogni tariffa prevista dal presente contratto e suoi allegati, trascorso il primo anno dalla stipula del presente contratto, verranno annualmente aggiornati al 100% della variazione ISTAT. Art. 11 – Penali e clausola risolutiva espressa Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Concedente, non dia regolare inizio ad anche solo una delle attività, oggetto del presente Contratto, trascorsi novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l’esercizio dell’attività o di una di esse per oltre 30 giornate, anche non consecutive, nel corso dell’anno solare, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con conseguente incameramento della cauzione da parte del Concedente e con salvezza degli ulteriori danni patiti e patiendi dal Concedente. Nel caso in cui il Concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Concedente, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Concedente si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare al Concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento. Art. 12. - Subappalto - Cessione del contratto 9 E' vietato al Concessionario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto del contratto, così come è vietato il subappalto o l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale. Art. 13. - Manutenzioni Le manutenzioni straordinarie dei Locali sono a carico del Concedente, mentre sono a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 1576 cod. civ. Il Concedente potrà in ogni tempo eseguire sia all’interno che all’esterno dell’immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritenesse opportuni nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso a favore del Concessionario, anche se le opere durassero oltre i 20 giorni. Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa del Concessionario, le conseguenti spese saranno poste a suo carico. Al termine del Contratto il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i Locali in buono stato di conservazione e liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà del Concessionario o da lui detenuti o posseduti. Art. 14. - Limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa Il Concedente si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di apertura del Parco La Mandria o, qualora sussistano giustificati motivi, di vietare al pubblico l'accesso al Parco La Mandria. Verificandosi tali circostanze, il Concessionario non potrà pretendere riduzioni del canone convenuto o il ristoro di eventuali danni patiti. Art. 15 – Incentivo all’attività di impresa Il Concedente si impegna a riconoscere al Concessionario un “premio” incentivante la qualità delle attività esercitate, pari al 5% (cinque per cento) del canone annuo, erogabile per ogni annualità entro il primo mese dell’anno successivo, al verificarsi in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento dei presupposti di seguito descritti: A) perfetto adempimento delle previsioni di cui al presente contratto; B) soddisfazione dell’utenza di livello almeno “buono” con riferimento ai servizi di: a) bar; b) ristoro; c) noleggio biciclette; d) servizi igienici pubblici; 10 C) adozione di azioni di riduzione dell’impatto ambientale delle attività esercitate. Il requisito di cui al precedente punto B dovrà risultare da rilevazioni mensili consistenti in almeno 60 questionari di gradimento sottoposti ad utenti di ciascuno dei servizi indicati, scelti casualmente, suddivisi in almeno tre diverse giornate di ciascun mese. Il gradimento è classificato in quattro livelli, in ordine decrescente: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. Il livello buono, come anche il livello ottimo, si ritiene raggiunto esclusivamente se indicato in almeno l’80% dei questionari suddetti, in ogni mese dell’anno. Un livello sufficiente in taluno dei servizi, mensilmente, può essere compensato da un livello ottimo in altro servizio, purchè i giudizi di insufficienza non superino in 10%. Le rilevazioni sono effettuate a cura del Concedente, nell’area esterna, senza preavviso al Concessionario, né la necessità della sua compresenza. Azioni di riduzione dell’impatto ambientale di cui al punto C possono riguardare iniziative di: risparmio energetico, riduzione delle forme di inquinamento, educazione alimentare. Ai fini dell’erogazione del premio incentivante dette azioni, svolte in maniera significativa, devono essere relazionate dal Concessionario al Concedente che deve poter svolgere al riguardo le necessarie verifiche. Art. 16 - Avviamento Al termine della Contratto il Concessionario non pretenderà dal Concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale. Le migliorie e le addizioni apportate dal Concessionario saranno devolute gratuitamente al Concedente. Art. 17. - Normativa applicabile Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli allegati, si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato di gara ed alla L.R. Piemonte 23 gennaio 1984, n. 8. Art. 18. - Spese Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario. Art. 19 - Controversie 11 Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino. ALLEGATI: A) PLANIMETRIA B) OFFERTA TECNICA DEL CONCESSIONARIO…………………. C) CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE PER BENI DI LARGO CONSUMO E PER I DIPENDENTI D) LEGGE REGIONALE 30.3.1987 N.15: NORME PER L’UTILIZZO E LA FRUIZIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA E) CONDIZIONI PER IL NOLEGGIO BICICLETTE F) ELENCO BENI MOBILI TRASFERITI AL CONCESSIONARIO 12 ALLEGATO C Il concessionario si impegna a riconoscere i buoni mensa (tickets) in uso ai dipendenti dell’Ente. Tale cifra costituisce il valore di due terzi di un pasto che dovrà essere così composto: - coperto e servizio - pane, mezzo litro di acqua minerale o un quarto di vino o un'altra bevanda di valore equivalente - un primo a scelta - un secondo a scelta di carne o pesce o formaggio - un contorno - frutta o dessert E’ facoltà del detentore dei buoni mensa limitarsi alla sola spesa del controvalore del ticket. Il concessionario si impegna ad applicare a tutta la clientela i prezzi che seguono con riferimento agli identificati beni di largo e generale consumo, aggiornabili ogni biennio secondo gli indici istat : - bicchiere di acqua : ! 0,50 per 0,5 litri, ! 0,80; - caffè ! 0,80 - tè ! 0,90 - panino imbottito (dimensioni medie) ! 1,80 toast ! 2,00 13 ALLEGATO E CONDIZIONI PER IL NOLEGGIO BICICLETTE ORARIO DI APERTURA: Nel periodo dal 1°marzo al 1° novembre: il Concessionario deve garantire il funzionamento del servizio noleggio biciclette tutti i giorni (sia feriali che festivi) a partire almeno dalle ore 10 e in ogni caso fino, ma non oltre, ad un’ora prima dell’orario di chiusura del Parco, senza interruzioni. Nel periodo dal 2 novembre al 30 novembre e dal 1°febbraio al 28(o29) febbraio il Concessionario deve garantire il funzionamento del servizio noleggio biciclette almeno durante le giornate festive e di sabato, a partire almeno dalle ore 10 e in ogni caso fino, ma non oltre, ad un’ora prima dell’orario di chiusura del Parco, senza interruzioni. Nel periodo dal 1°dicembre fino al 31 gennaio il Concessionario può non erogare il servizio di noleggio delle biciclette. TARIFFE MASSIME Il Concessionario, per il noleggio delle biciclette, non potrà applicare delle tariffe superiori a quelle di seguito indicate, che dovranno essere in ogni caso previste e pubblicizzate, pur potendo prevedere tariffe ulteriori per articolazioni temporali differenti, proporzionalmente sia superiori che inferiori: tariffa feriale tariffa festiva ADULTO (4 ORE) ! 3,00 ! 3,50 ADULTO (GIORNATA INTERA) ! 4,50 ! 5,00 UNDER 18 E OVER 65 (4 ORE) ! 2,00 UNDER 18 E OVER 65 (GIORN. INTERA) ! 3,00 ! 3,00 ! 3,50 ALUNNO, INSEGNANTE E ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO DI SCUOLE ISCRITTE A PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROMOSSI DALL’ENTE PARCO CONCEDENTE ! 0,50 N. 2 TANDEM PER DISABILI modello Zanella GRATUITO 14 N.2 TRICICLI PER DISABILI modello Zanella GRATUITO N.1 SIDECAR PER DISABILI modello Zanella GRATUITO Ulteriori mezzi analoghi per disabili potranno essere noleggiati alle tariffe precedentemente indicate. 15