REGOLAMENTO DEL GAS
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REGOLAMENTO DEL GAS
COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) Regolamento per il servizio di distribuzione di gas naturale per uso domestico e civile Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 12.03.1982 COMUNE DI CARNAGO – c.a.p. 21040 Piazza Gramsci, 3 – C.F./P.IVA 00308180124 ART. 1 E' istituito nel Comune il servizio di distribuzione di gas naturale per uso domestico e civile. ART. 2 Tale servizio viene gestito dal Comune con diritto di privativa ai sensi del R.D. 15.10.1925, n°2578. ART. 3 Il Comune provvede alla distribuzione del gas a chiunque ne faccia domanda purchè esista una tubazione lungo una via fiancheggiante lo stabile occupato dal richiedente e che vi sia la disponibilità di gas metano. Le estensioni della rete principale verranno effettuate a discrezione dell'Amministrazione e con l'applicazione di un contributo di spesa a carico degli utenti richiedenti. ART. 4 Nella domanda di allacciamento gli utenti dovranno dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento. Le domande presentate dagli inquilini dovranno essere controfirmate dal proprietario della casa, a titolo di autorizzazione e di suo impegno, per quanto di sua competenza, a rispettare il presente regolamento. ART. 5 La concessione all'utente viene fatta mediante scrittura privata e le spese di polizza, diritti, tasse e bollo saranno a completo carico dell'utente. ART. 6 La durata della concessione è fissata, in via normale in anni tre e sarà tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza. La fornitura di gas ad uso tecnologico, termico e di riscaldamento fatta ad industrie, artigiani, commercianti e comunque per usi non civili, potranno essere interrompibili e saranno in ogni caso regolate da apposito contratto il quale conterrà in forma esplicita le eventuali clausole in deroga al presente regolamento generale. ART. 7 L’utente dovrà preavvertire per iscritto il Comune quando cessa per qualsiasi titolo l'occupazione dei locali forniti di gas per dar modo di procedere tempestivamente alla lettura ed alla chiusura del contatore. Mancando tale formalità, l'utente resta responsabile del pagamento del gas che verrà consumato dai subentranti e di tutte 1e altre possibili conseguenze e persone che subentrano nei locali dove sia già installato il contatore del gas dovranno avvertire l'Amministrazione Co munale prima di utilizzare il servizio, sia per assicurarsi il nullaosta al subentrato di utenza, sia per regolare la loro posizione di utenza. Il Comune avrà la facoltà di rimuovere i contatori chiusi per cessazione di utenza nel caso che il proprietario dello stabile non assuma in proprio la spesa di noleggio degli stessi. ART . 8 L'Amministrazione Comunale curerà il servizio con la massima regolarità e continuità, ma non si terrà responsabile per eventuali interruzioni dell'erogazione del gas per cause di forza maggiore. ART. 9 Il gas fornito dovrà essere consumato esclusivamente dall'utente ed è assolutamente vietato cederlo a terzi anche a titolo gratuito. ART. 10 Le opere di derivazione dalla conduttura principale fino al contatore e la posa del contatore saranno eseguite dal Comune a mezzo di personale appositamente incaricato o a mezzo di imprese appaltatrici. Il Comune fisserà un corrispettivo che l'utente dovrà versare quale diritto di allacciamento alla rete del civico gasdotto. La proprietà delle opere di derivazione nonchè del contatore resta comunque del Comune. ART. 11 L'esecuzione delle opere interne, per ragioni tecniche e di sicurezza potrà essere effettuata dal Comune a mezzo di personale specializzato o da ditte dallo stesso autorizzate, salvo diversa disposizione del Comune stesso. Il Comune si riserva comunque la facoltà di rifiutare la fornitura del gas qualora, a suo insindacabile giudizio, gli impianti interni non risultassero razionali e sicuri. ART. 12 I contatori del gas non potranno essere installati all'interno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, locali pubblici e di ritrovo, depositi e laboratori di lavorazione di sostanze infiammabili e combustibili, in tutti i locali e ambienti in cui vi è pericolo di incendio. E' vietata l'installazione del contatore nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aereazione. L'installazione deve preferibilmente essere fatta all'esterno in nicchia areata e munita di sportello metallico, predisposto a cura e spese dell'utente. ART. 13 Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio o altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. E' vietato l'impiego di tubazioni di piombo. I locali cantinati ed i locali sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni. ART. 14 Nell'attraversamento delle murature per l'allacciamento del contatore agli utilizzi la tubazione che adduce il gas deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno ART. 15 La derivazione di presa dalla conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d'acciaio sistemate all'esterno del fabbricato. ART. 16 Per le attività pericolose indicate ai numeri 2 - 61 - 62 e 73 del Decreto Interministeriale n°1973 del 27.9.1965 (G.U. n°278 dell'8.11.1965) la somministrazione del gas dovrà essere subordinata al rilascio del certificato di prevenzione incendi da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a norma degli art.2 e 4 della Legge n°966 del 26.7.1965 (G.U. n°204 del 16.8.1965). ART. 17 L'ubicazione del contatore ed il calibro dello stesso, nonché la dimensione del tubo di attacco alla rete sarà prescritto dall'Amministrazione Comunale caso per caso ed avuto riguardo alla disponibilità di gas. ART. 18 L'Amministrazione ha la facoltà di fissare il diametro minimo delle nuove derivazioni assumendo a suo carico l'eventuale differenza della spesa relativa alla maggiorazione del diametro della tubazione rispetto alla necessità dell'utente. ART. 19 La lettura dei contatori verrà eseguita periodicamente ed il pagamento delle fatture effettuato mediante ruolo dell’esattore ogni mese, bimestre, o trimestre. In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interessi oltre ad una penalità fissa di mora nella misura determinata dall'Amministrazione. Sarà inoltre facoltà del Comune sospendere l'erogazione del gas col solo preavviso di cinque giorni in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura. ART. 20 Il prezzo del gas sarà stabilito con apposita tariffa da approvarsi nei modi e forme di legge. ART. 21 In caso di contestata erronea indicazione del contatore il consumo sarà commisurato a quello corrispondente allo stesso periodo dell'anno precedente. Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore dovrà darne comunicazione scritta al Comune il quale provvederà all'apposita verifica; le relative spese di verifica saranno a carico della parte soccombente. La normale manutenzione dei contatori sarà a carico del Comune, così come la riparazione e la sostituzione in caso di guasti riconosciuti derivanti da cause di forza maggiore. L’utente sarà tenuto invece al rimborso delle spese di manutenzione, riparazione e sostituzione del contatore per quei danni dovuti ad incuria dello stesso, salva ogni maggiore sanzione di legge e la facoltà del Comune di sospendere l’erogazione del gas. ART. 22 Nel caso di guasti od interruzioni l’utente dovrà darne immediato avviso al Comune, adottando nel frattempo tutte le precauzioni del caso. E' fatto assoluto divieto all'utente di manomettere, per qualsiasi motivo, i suggelli applicati ai contatori ed ai rubinetti di passaggio. I responsabili saranno tenuti al versamento di un corrispettivo di £. 100.000 - oltre l'importo corrispondente al consumo non registrato dal contatore ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale. ART. 23 L'impianto interno di distribuzione dopo il contatore e la sua manutenzione saranno a carico dell'utente. Il Comune non assume alcuna responsabilità per tali impianti interni; l'utente singolo sarà tenuto ad essere coperto da apposita assicurazione per i rischi inerenti. L'Amministrazione potrà prescrivere a tutti gli utenti od a particolari categorie degli stessi i modi e le forme dell'assicurazione suddetta; tale diritto di prescrizione opererà anche in caso di subentro di Azienda Concessionaria. ART. 24 Prima del contatore dovrà essere collocato un rubinetto di arresto piombato e subito dopo di esso un altro rubinetto libero ad uso dell’utente. ART. 25 Il Comune avrà il diritto di fare ispezionare dai propri incaricati gli impianti e gli apparecchi anche senza preavviso. In particolare dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati per la lettura dei contatori. ART. 26 Qualora il servizio di distribuzione del gas venisse dal Comune concesso a terzi, l’utente è tenuto ad osservare, per quanto di sua competenza, le norme della relativa convenzione di concessione del servizio stesso. In tale caso l’accettazione del servizio implicherà l’accettazione, anche tacita, da parte dell’utente di tutti i termini della convenzione tra il Comune e la Concessionaria. Pertanto i rapporti tra l’utente ed il Comune di cui agli articoli precedenti si intendono trasferiti tra utenti e Società Concessionaria.