filo diretto - ascom capri

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FILO DIRETTO
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DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE AUTORITÀ PORTUALI
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 Agosto 2016 il D.Lgs. che modifica la Legge
84/94 in tema di governance portuale
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Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all'approvazione finale del decreto di
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali, si sintetizzano, di seguito, i
principali cambiamenti introdotti alla Legge 84/94:
Autorità di Sistema Portuale
Istituzione e funzioni
L'art.7 del decreto modifica l'art.6 della L.84/94, eliminando le Autorità Portuali e istituendo le Autorità
di Sistema Portuale (AdSP), definendone struttura e compiti, estesi, in genere, a più scali.
Si passa, così da 24 ex autorità portuali a 15 nuove AdSP, la cui sede è stabilita (con l'eccezione di
Civitavecchia-) in porti individuati come "core" dalla rete TEN-T; le Autorità di sistema portuale, con
sede nei porti evidenziati in neretto sono:
1)
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Porti di Genova, Savona e Vado Ligure
2)
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e Marina di Carrara
3)
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo
4)
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
5)
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia
6)
Autorita' di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto
Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San
Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria
7)
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna
Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e
Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)
8)
Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani
9)
Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Porti di Augusta e Catania
10) Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli
11) Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio
Porto di Taranto
12) Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e
Ortona
13) Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale
Porto di Ravenna
14) Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia
15) Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Porto di Trieste
Il comma 2bis consente, inoltre, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa
richiesta del Presidente della Regione interessata:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o nazionale la cui gestione è stata trasferita
alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede
l'AdSP di destinazione.
Si sottolinea, inoltre, che sempre in deroga agli assetti esposti, l'art.22 del decreto (disposizioni transitorie
e clausola di invarianza finanziaria) al comma 2 consente, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti a seguito di richiesta del presidente di Regione, di prorogare l'accorpamento tra due o più
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Autorità Portuali, per un periodo di massimo 36 mesi. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro il
prossimo 15 settembre.
In base al comma 4, i compiti attribuiti alle AdSP sono:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e
dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge
84/1994 (operatori portuali autorizzati, fornitori di manodopera portuale temporanea, concessionari di
aree e banchine) e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni
territoriali. All'AdSP sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a
rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella
per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi
di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito
dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione;
f) promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
L'AdSP è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, è dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria ed è sottoposta ai poteri
di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La gestione contabile e finanziaria
di ciascuna AdSP è definita dal regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato
di gestione e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze (comma 8). Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità di sistema
portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti (comma 9).
In base al comma11, le AdSP non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate,
operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. L'AdSP può disciplinare lo svolgimento di
attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, e può assumere partecipazioni
minoritarie per lo sviluppo di iniziative funzionali all'attività del porto. Le AdSP amministrano, ad
eccezione della laguna di Venezia, in via esclusiva, le aree e i beni del demanio marittimo (comma 13).
Successivamente al primo triennio dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, con Decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sarà possibile ridurre
ulteriormente il numero delle AdSP sulla base dei volumi di traffico e delle interazioni con le piattaforme
logistiche. Con la medesima procedura, saranno individuati i volumi minimi di traffico, al di sotto dei
quali saranno soppresse le AdSP , con conseguente accorpamento delle relative funzioni (comma 14).
Organi
L'art.9 del decreto, sostituendo l'art. 7 della legge 84/1994 prevede che sono organi delle AdSP:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Il Presidente (art.10 del decreto che sostituisce l'art.8 della L.84/94) è nominato dal Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, d'intesa con il Presidente/i della Regione di appartenenza dell'AdSP. Il mandato
ha durata di 4 anni e può essere rinnovato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi delle AdSP.
Il Presidente, tra gli altri poteri previsti:
a) nomina e presiede il Comitato di gestione;
b) propone la nomina del Segretario generale;
c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative
variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;
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g) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di
soggetti pubblici nazionali o comunitari;
h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di
competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle
relative norme di attuazione.
Il Comitato di Gestione (art.11 del decreto che sostituisce art.9 L.84/94), che sostituisce i Comitati
Portuali delle vecchie Autorità Portuali, è composto:
1) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede
2) da un componente designato dalla Regione o da ciascuna Regione il cui territorio è incluso, anche
parzialmente, nel sistema portuale;
3) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitana, ove presente, il cui
territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
4) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi
nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane;
5) da un rappresentante dell'autorità marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per
territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza.
Così come per il Presidente, la durata dell'incarico per i componenti del Comitato di Gestione è di 4 anni,
rinnovabile una sola volta.
Il Comitato di Gestione (art.11, comma 5), tra gli altri poteri previsti:
a) adotta il piano regolatore di sistema portuale;
b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo
triennale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche;
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'AdSP, da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attività dell'AdSP, da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
L'art.12 del decreto interviene sulla figura del Segretario Generale, modificando l'art.10 L.84/94. La
nuova figura del Segretario Generale è nominata dal Comitato di Gestione, riveste un ruolo manageriale,
sarà individuato tra professionisti di comprovata esperienza nel settore, e dovrà avere, anche, capacità
amministrative-contabili.
Rispetto alla composizione dei comitati portuali previsti dalla L.84/94, il nuovo assetto di governance non
prevede la partecipazione nel nuovo Comitato di Gestione delle rappresentanze delle imprese e dei
lavoratori, a cui invece viene riservato un posto nel nuovo soggetto "Organismo di partenariato della
risorsa mare".(art.14 del decreto che introduce art.11bis alla L.84/94).
In ogni AdSP sarà costituito un Organismo di parternariato della risorsa mare, la cui composizione sarà
formata, oltre che dal Presidente dell'AdSP e dal Comandante del porto, da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18 (imprese portuali autorizzate e
concessionarie di banchine);
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;
a) un rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto.
Il ruolo dell'organo è consultivo, tramite la trasmissione di pareri su diversi temi, tra cui:
a) l'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
b) l'adozione del piano operativo triennale;
c) la determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell' AdSP;
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d) il progetto di bilancio preventivo e consuntivo.
Qualora l'Autorità si discosterà, in fase decisionale, dal parere fornito dall'organo, sarà tenuta a motivare
nel merito la scelta adottata.
Tra gli obiettivi principali della riforma di governance vi è l'intento di coordinare su scala nazionale le 15
AdSP, individuando strategie da attuare in un'ottica sistemica. A tal proposito, l'art.14 del decreto
introduce, anche, l'art.11ter della Legge 84/94, che istituisce la Conferenza Nazionale di Coordinamento
delle AdSP.
Il compito della Conferenza è di armonizzare, coordinare e individuare, tra le altre, le politiche strategiche
nazionali di pianificazione infrastrutturale, di marketing e promozione portuale, di attuazione delle
politiche concessorie del demanio marittimo, provvedendo, altresì, alla verifica dei poiani di sviluppo
portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP.
La Conferenza è presieduta dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ed è formata dai presidenti delle
AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata.
Alle riunioni della Conferenza sono invitate le rappresentanze degli operatori marittimo-portuali più
rappresentative, individuate sulla base della specifica competenza in relazione alle materie poste, di volta
in volta, all'ordine del giorno. La Conferenza adotta un Accordo quadro nazionale, in grado di delineare
interventi volti ad omogeneizzare l'efficienza portuale ed ottimizzare l'inter-modalità e la funzionalità di
tutti i centri logistici.
Uffici territoriali portuali
L'art.8 del decreto introduce l'art.6bis della L.84/94, che prevede l'istituzione di Uffici territoriali portuali
in ogni porto facente parte di una determinata AdSP e già sede di Autorità Portuale. Gli uffici saranno
gestiti dal Segretario generale o da un suo delegato e avranno i seguenti compiti:
a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP;
b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza appartiene
all'AdSP;
c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio
delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,
nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria.
Al comma 2 dell'art.9 viene introdotta, per ogni porto capoluogo di provincia facente parte di un AdSP
non già sede di autorità portuale, la possibilità di dar luogo a un ufficio amministrativo decentrato
secondo le funzioni definite dal Comitato di Gestione.
Piano regolatore portuale e sostenibilità energetica
Sostenibilità energetica
L'art.5 del decreto introduce l'art.4bis della L.84/94 "Sostenibilità energetica".
Viene, così, definito che la pianificazione del sistema portuale deve tenere in considerazione i criteri di
sostenibilità energetica ed ambientale, in linea con le disposizioni comunitarie. Le AdSP elaboreranno un
documento di pianificazione energetica ed ambientale in cui vengono definiti gli obiettivi da perseguire. Il
piano, redatto secondo linee guida ministeriali, dovrà contenere le azioni da intraprendere, gli obiettivi da
raggiungere, la programmazione degli interventi infrastrutturali portuali nel rispetto della sostenibilità
ambientale e strumenti di monitoraggio e controllo.
Piano regolatore portuale
L'art.6 del decreto interviene per modificare la disciplina prevista dalla Legge 84/94 sul piano regolatore
portuale. Si stabilisce, pertanto, che, laddove si sia costituita un AdSP, il rispettivo Comitato di Gestione
dell' AdSP, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati è titolare dell'adozione del Piano
Regolatore di Sistema Portuale, documento che secondo le emanande (entro il 30 novembre 2016) linee
guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definirà l'ambito e l'assetto complessivo dei porti
costituenti il sistema, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Piano sarà,
quindi, inviato al Consiglio Superiore dei lavori pubblici che dovrà esprimersi entro 45 giorni, decorsi i
quali il parere si intenderà reso in senso favorevole. Il Piano sarà, infine, approvato con atto della Regione
in cui ha sede l'AdSP.
Nei porti, invece, di rilevanza economica regionale e interregionale, esclusi quelli con funzioni turistiche
e da diporto, l'ambito e l'assetto complessivo del porto e le caratteristiche e la destinazione funzionale
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delle aree interessate saranno definiti dal piano regolatore Portuale, che sarà adottato e approvato dalla
regione di pertinenza, o, ove istituita dall'autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il
Comune o i Comuni interessati.
Vengono, infine, semplificate le procedure di autorizzazione di opere portuali eseguite da privati nei porti.
Commissioni Consultive
Il decreto, recependo una condizione posta dalla Commissione Trasporti della Camera nell'ambito del
parere favorevole espresso sullo schema di D.Lgs, non ha soppresso, come, invece, originariamente
previsto, le commissioni consultive nei porti, procedendo soltanto ad armonizzarle con le nuove
disposizioni in materia di governance.
Sportello unico amministrativo, Sportello doganale e semplificazioni formalità arrivo-partenza navi
Sportello unico amministrativo (SUA)
L'art.18 del decreto introduce l'art.15bis della Legge 84/94, stabilendo che in ogni AdSP entrerà in
funzione lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed
autorizzativi concernenti le attività economiche svolgerà la funzione di unico front office rispetto ai
soggetti deputati ad operare in porto. Il SUA non opererà per le pratiche che ricadono nella competenza
dello sportello unico doganale. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti adotterà il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo.
Sportello unico doganale e dei controlli
L'art.20 del decreto, per velocizzare le operazioni e le attività portuali, rafforza lo sportello unico
doganale. Viene, pertanto, modificato l'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che lo
ha introdotto, ampliandone la competenza a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci
nel/ dal territorio nazionale. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli
svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, saranno coordinati
dall'ufficio doganale e si dovranno eseguire contemporaneamente e nello stesso luogo. Lo sportello
prevede tempi massimi di un ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle
merci, fatto salvo merci particolari, su cui tempi valgono le disposizioni comunitarie.
Semplificazioni formalità arrivo e partenza delle navi
L'art.21 del decreto, con l'obiettivo di ridurre e semplificare gli obblighi amministrativi delle navi
assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le
dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elenco dei passeggeri e
delle merci pericolose a bordo, all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserisce il comma 15-bis, prevedendo che: " Le
navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione
europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona
franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo
né vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le
medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose
sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7".
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CANONE RAI ADDEBITATO NELLA BOLLETTA DELL'UTENZA DELL'ENERGIA
ELETTRICA – RICHIESTA DI RIMBORSO - CHIARIMENTI
Con il Comunicato Stampa del 15 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine
al rimborso del canone RAI non dovuto, addebitato nella bolletta dell'utenza dell'energia elettrica.
Chi può presentare la richiesta.
La richiesta di rimborso deve essere presentata dal titolare del contratto di fornitura dell'energia, ovvero
dagli eredi che hanno pagato il canone TV non dovuto.
Modalità di presentazione.
Circa le modalità di presentazione ci sono due alternative:
• on-line, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
(agenziaentrate.it) (è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline);
• tramite modello cartaceo.
In quest'ultimo caso il modello deve essere presentato:
• a mezzo raccomandata (all'indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino –
Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino), unitamente
a una copia di un valido documento d'identità;
ovvero
• a mezzo PEC all'indirizzo [email protected], con firma digitale (non è necessario
allegare copia di un documento identificativo).
La motivazione della richiesta.
Circa i motivi della richiesta di rimborso bisogna indicare uno dei codici appositamente forniti (sei in
tutto). A titolo esemplificativo, il codice 1 va utilizzato dai contribuenti esenti dal tributo in quanto over
75 e con reddito familiare inferiore a 6.713,98 euro. Il codice 6 va utilizzato solamente qualora la
motivazione non sia compresa nelle casistiche contemplate nei 5 codici precedenti.
Come avviene il rimborso.
Il rimborso, se spettante, viene erogato direttamente dalle imprese elettriche sulla prima bolletta utile
ovvero con altre modalità. L'accredito viene effettuato entro 45 giorni da quando l'Agenzia comunica al
fornitore le informazioni necessarie per l'erogazione. Se il rimborso non viene effettuato, verrà erogato
direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE- RIEPILOGO NORMATIVO INPS-ISTRUZIONI
OPERATIVE PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE
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Facciamo seguito a quanto già evidenziato in materia con le precedenti comunicazioni per rendere noto
che l'Inps ha emanato una circolare riepilogativa dei vari aspetti normativi che sanciscono il passaggio dal
soppresso Fondo di solidarietà residuale all'attuale Fondo di integrazione salariale (FIS), con particolare
riferimento a quanto disposto, da ultimo, dal Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016.
In particolare, nella stessa vengono indicate anche le modalità operative per il versamento della
contribuzione ordinaria (pari allo 0,45%) da parte dei datori di lavoro con media occupazionale
tra più di 5 e 15 dipendenti, come più avanti specificato.
DESTINATARI
Datori di lavoro
Rientrano nel campo di applicazione del Fondo tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e
classi dimensionali esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che
straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti.
In particolare, in considerazione dell'ampliamento della platea dei datori di lavoro ai soggetti con forza
aziendale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, sono incluse nell'ambito di applicazione
anche le aziende con le seguenti classificazioni:
1.15.05 e 1.15.06 con ca 2E
7.07.05 con 3X
7.07.08 con 5J
7.07.08 con 5K
ausiliari dei servizi ferroviari
Imprese appaltatrici di servizi di mensa
Imprese di vigilanza
Imprese appaltatrici di servizi di pulizia
Per l'elenco completo , si fa rinvio all'allegato 1 della circolare Inps 176/2016.
Per quanto riguarda la soglia dimensionale, la stessa deve essere verificata mensilmente con riferimento
alla media occupazionale nel semestre precedente.
Con riferimento alle imprese dell'artigianato, (quelle cioè iscritte allo specifico Albo dell'Artigianato ed
annoverate, nella classificazione ai fini previdenziali, nel settore 4), viene chiarito che le stesse non sono
ricomprese nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, indipendentemente dal
contratto collettivo applicato, in quanto obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
alternativo dell'Artigianato.
Nell'ambito di applicazione di tale Fondo rientrano anche le Confederazioni di settore e le Società di
servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali
di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Diversamente, le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985 (Legge quadro
sull'artigianato)e non iscritte all'apposito Albo, se operanti in settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore
artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale nel caso in cui occupino più di cinque
dipendenti.
Esclusioni
Non rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo:
a) i settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle
finalità di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015 (es. Imprese assicuratrici, Poste italiane, Ferrovie
dello Stato, aziende del credito, trasporto pubblico, marittimo ecc.);
b) i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del
D.lgs citato:
• settore dell'artigianato;
• settore della somministrazione di lavoro;
c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria.
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Lavoratori
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei
dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore nonché i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e
ricerca.
Unità produttiva
Per accedere alle prestazioni garantite dal FIS, i datori di lavoro interessati devono provvedere al
censimento dell'Unità Produttiva oggetto della richiesta di prestazione in "anagrafica soggetto
contribuente". Tale informazione è da inserire obbligatoriamente nella domanda di prestazione e nel
Flusso Uniemens non appena sarà reso disponibile.
Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato
nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora vi sia
un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà
uguale a "0" (zero).
PRESTAZIONI
Le prestazioni garantite dal FIS sono due:
• l'assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.lgs 148/2015(disciplinato dall'art. 6 del
D.I. n. 94343/2016);
• l'assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore
dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti,
compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle
riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall'art. 7 del D.I. n. 94343/2016).
Il Fondo di integrazione salariale, come tutti gli altri Fondi di solidarietà, ha l'obbligo di bilancio in
pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Le prestazioni del Fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro
volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale).
Tuttavia, è stata prevista una mitigazione del suddetto limite, come di seguito evidenziato:
Tabella riepilogativa tetti aziendali del FIS – si applicano agli eventi che iniziano nell'anno
•
•
•
•
•
•
•
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 in poi
Nessun tetto
10 volte
8 volte
7 volte
6 volte
5 volte
4 volte
Alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia
di integrazioni salariali ordinarie.
Gli importi delle prestazioni non possono in ogni caso eccedere i seguenti limiti:
Trattamenti di integrazione salariale 2016
Retribuzione (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Superiore a 2.102,24
Tetto Importo lordo (euro)
Basso 971,71
Alto 1.167,91
Importo al netto del 5,84% (euro)
914,96
1.099,70
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Nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, le stesse possono avere le seguenti durate
massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
• 36 mesi di assegno di solidarietà;
• 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
• 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.
Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono definiti con provvedimento
del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla struttura territoriale INPS competente
in relazione all'unità produttiva.
in fase di prima applicazione, il pagamento dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà avverrà
esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Successivamente, l'Inps renderà nota la data dalla
quale sarà possibile l'anticipazione del pagamento delle prestazioni da parte del datore di lavoro con
successivo conguaglio nella denuncia contributiva mensile.
Termini di accesso alle prestazioni
Possono accedere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale:
• dal 1 gennaio 2016: le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di
sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016;
• dal 14 aprile 2016: (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) i datori di lavoro
con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di
impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016;
• dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici
dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, D.lgs 148/2015).
Compatibilità con trattamenti in deroga e con contratti solidarietà tipo B per il 2016
i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS possono scegliere di accedere
alternativamente, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative, agli ammortizzatori
sociali in deroga, al contributo di solidarietà di cui alla legge 236/1993 oppure alle prestazioni previste dal
Fondo di integrazione salariale.
CONTRIBUZIONE
Contribuzione ordinaria- Istruzioni flusso Uniemens
L'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono finanziati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai
seguenti contributi:
a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario
dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro
ed un terzo a carico del lavoratore; per questi datori di lavoro, ai fini del versamento della
contribuzione, sono tuttora valide le istruzioni operative a suo tempo impartite dall'Istituto.
b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo
ordinario, a far data dal 1° gennaio 2016, dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile
ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due
terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore.
Ai fini di tale versamento contributivo, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le
aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento
<AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
• in <CausaleADebito> il codice "M149" avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di
Integrazione salariale gennaio-settembre 2016";
• in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
• in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >5 a
15 dipendenti).
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Sono tenuti alla regolarizzazione dei versamenti anche i datori di lavoro cui è stato esteso l'ambito di
applicazione del Fondo di integrazione salariale, ad opera del D.I. n 94343/2016, con decorrenza 1°
gennaio 2016, (es. datori di lavoro non costituiti in forma di impresa).
Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le
aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento
<AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
• in <CausaleADebito> il codice "M131" o "M149";
• in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
• in <SommaADebito> l'importo del contributo:
pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti);
pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da >15 dipendenti);
L'Istituto fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a
settembre 2016, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2016 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della circolare Inps 176/2016 in esame).
E' possibile, per gli interessati, proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase
amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente
alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento
anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei
confronti del lavoratore, qualora presentino la predetta istanza entro la scadenza sopra indicata (16
dicembre 2016).
Contributo addizionale
Nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è dovuto dal datore di lavoro, ai fini delle
prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, un contributo addizionale, calcolato nella
misura del 4% della retribuzione persa.
Le relative modalità applicative saranno emanate dall'Inps con successivo messaggio.
Contribuzione correlata
Per le prestazioni garantite dal Fondo, lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata alla
prestazione, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale contribuzione è utile sia ai fini del
diritto che della misura della pensione, compresa l'anticipata (ex pensione di anzianità).
Amministrazione Fondo
Alla gestione del Fondo provvede un Comitato amministratore le cui decisioni, assunte a maggioranza e
con voto decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale,
laddove emergano profili d'illegittimità.
Il Comitato amministratore gestisce il Fondo di competenza, con i seguenti compiti:
1) predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
2) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
3) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
4) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
5) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Il Comitato non esercita il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti in quanto, come già evidenziato in precedenza, i trattamenti di integrazione salariale garantiti
dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva.
Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di
solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015. Con nota prot. 40/998.18-01-2016, Il
Ministero del Lavoro ha chiarito che il Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo
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Comitato amministratore che relativamente alle prestazioni garantite dal FIS cessa nella funzione di
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.
Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal Direttore di sede Inps o suo delegato è possibile proporre ricorso al
Comitato amministratore, al quale spetta decidere in unica istanza.
A tal fine, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di integrazione
salariale, presso la Direzione generale INPS e trasmessi all'Istituto esclusivamente tramite canale
telematico accedendo ai Servizi OnLine del Portale istituzionale www.inps.it.
Per una corretta canalizzazione dell'istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato l'accesso a RiOL
(Ricorsi on line) con PIN dispositivo, selezionare le seguenti opzioni nell'ordine: Nuovo ricorso Gestione
Lavoratori Privati/Prestazioni a sostegno del reddito/Soggetto richiedente prestazioni/contributo di
solidarietà FIS.
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