Attestati di Formazione Sostitutivi del Libretto Sanitario

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Attestati di Formazione Sostitutivi del Libretto Sanitario
ASA
Area Servizi
Associativi
tel. 0521 2986
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CAT
Area Centro
Assistenza Tecnica
tel. 0521 2986
[email protected]
Normativa lavoro
tel. 0521 2986
Normativa fiscale
tel. 0521 2986
Area 50
e più Fenacom
tel. 0521 944278
Iscom
Area formazione
tel. 0521 298584
[email protected]
Area salute
EMAS
tel. 0521 298876
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Punto Est
800 192402
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ASSISTENZA SINDACALE A CURA DI ASA - AREA SERVIZI ASSOCIATIVI
Attestati di Formazione Sostitutivi del Libretto Sanitario
Si ricorda che, con la delibera 342/2004 la Regione Emilia Romagna ha istituito i corsi sostitutivi del
libretto sanitario.
I corsi sono composti in moduli di due/tre ore
Tutti i lavoratori che devono essere avviati al lavoro, privi del libretto d’idoneita’ sanitaria e tutti
quei soggetti gia’ titolari in passato di libretto di idoneita’ ma scaduto o non rinnovato, devono
obbligatoriamente effettuare, entro 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, un corso formativo
presso la ausl di competenza.
Per coloro invece che a partire dal 2006/2007 hanno effettuato i corsi sostitutivi del medesimo, devono
verificare la scadenza riportata sull’attestato rilasciato in quella occasione ed eventualmente procedere
alla richiesta di rinnovo, sempre presso l’auls di competenza frequentando ulteriore corso.
Si ricorda che la delibera regionale ha individuato 3 categorie in base alle mansioni svolte:
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 2 (alto rischio)
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti ed affini,
rosticcerie); Pasticceri; Gelatai; Addetti alle gastronomie; Addetti alla produzione di pasta fresca; Addetti
alla lavorazione dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori); Addetti alla macellazione
sezionamento, lavorazione trasformazione e vendita (con la laboratorio cibi pronti) delle carni del pesce
e dei molluschi; Salumieri; Addetti di ovo prodotti (escluso imballaggio).
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro (neoassunti):
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa o comunque entro 30 giorni
B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 3 anni
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1 (medio rischio)
Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande); Fornai e addetti alla produzione di pizze
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piadine e simili; Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli; Addetti alla somministrazione
porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio assistenziali.
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro (neoassunti):
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa o comunque entro 30 giorni
B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 4 anni
MANSIONI DI LIVELLO 0 (BASSO RISCHIO)
Camerieri; Lavapiatti; Addetti all’industria conserviera; Addetti alla produzione delle paste alimentari
secche; Trasportatori/magazzinieri; Addetti alla lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli,
spezie, prodotti erboristici; Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande; Tabaccai
e Farmacisti; Promoter; Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive; Capo personale
sanitario o di assistenza in struttura sanitaria; Personale docente nelle strutture scolastiche; Addetti
alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso
nullo apporto microbico su prodotto finale; Addetti alla vendita del pesce, Addetti all’imballaggio
delle uova; Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi precedenti.
TUTTI COSTORO SONO ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI FORMATIVI
TITOLI DI STUDIO VALIDI
IN ALTERNATIVA ALL’ATTESTATO DI FORMAZIONE
• Diploma di scuola alberghiera
• Diploma di perito agrario
• Laurea in: Medicina, Biologia; Farmacia, Veterinaria, tecnico della prevenzione negli ambienti di vitae
di lavoro, Assistente sanitario, Scienze infermieristiche, Tecnologia alimentare, Scienze nutrizionali
-agraria, scienza delle produzioni animali.
CONCLUSIONI
1. I nuovo assunti, che non hanno mai posseduto il libretto sanitario o pur possedendolo è scaduto
anteriormente al 9 luglio 2003, possono essere avviati al lavoro, però entro 30 giorni devono
obbligatoriamente frequentare un corso formativo.
2. I soggetti attualmente in possesso dell’attestato di frequenza del corso sostitutivo, in corso di validità,
devono preoccuparsi di effettuare ulteriore corso di aggiornamento ogni 3 anni dalla data di rilascio,
se ricompresi nelle mansioni ad ALTO RISCHIO, e ogni 4 anni se ricompresi nel medio rischio.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai nostri uffici al 0521/2986
Iscrizione al Registro telematico dei Gas Fluorurati
Si ricorda che in applicazione al DPR 43/2012 gli operatori che a suo tempo hanno effettuato l'iscrizione
al registro in oggetto presso la Camera di Commercio di Bologna e conseguentemente hanno ottenuto
un certificato provvisorio di abilitazione per:
1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori
contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;
sono tenuti, ENTRO 6 MESI dall'ottenimento del certificato provvisorio ad ottenere specifica certificazione
previo superamento di un esame teorico-pratico. L'esame deve essere sostenuto dal personale che opera
con gas refrigerati fluorurati. La norma prevede l'obbligatorietà dell'esame (teorico e pratico) e non del corso
che tuttavia diviene importante ai fini del superamento della parte teorica prevista dall'esame stesso.
Per eventuali adesioni ai corsi, contattare il nostro Ente di Formazione ISCOM - tel. 0521/298584 - mail.
[email protected]
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primopiano
ASSISTENZA TECNICA
A cura DI CAT -
CENTRO ASSISTENZA TECNICA
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“Speciale” Cooperativa di garanzia fra
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beni strumentali, acquisto di automezzi specifici, acquisto di autovetture e di immobili)
investimenti per le neo imprese (compreso il franchising)
investimenti per subentri con contratto di cessione
(compreso l’ avviamento)
credito d’esercizio (liquidità)
possibilità di accedere a finanziamenti finalizzati al consolidamento dei debiti aziendali ovvero la trasformazione di debiti a breve (banche e fornitori) o di mutui chirografari ammortizzati per più del 50% in debiti a medio/
lungo termine con un tasso convenzionato
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della Legge Regionale 40/2002
pagamento imposte, tredicesime e quattordicesime
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Riavvio dell’operatività del SISTRI
Ulteriore semplificazione del SISTRI: con l’art. 11 del Decreto Legge n. 101 del
31/08/2013 il Sistri è stato circoscritto ai gestori ed ai produttori di rifiuti pericolosi.
In particolare il decreto prevede:
•
dal 1° ottobre 2013 il termine iniziale di operatività del SISTRI, fissato obbligatoriamente per gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione
di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
•
dal 3 marzo 2014 il termine iniziale di operatività del SISTRI, fissato per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania, al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei
mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.
Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
In vista del riavvio del SISTRI, gli Enti e le imprese interessate devono procedere alla verifica della validità ed aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicate al momento dell’iscrizione, seguendo le
modalità descritte sul sito SISTRI. Le istruzioni sono riportate sul sito www.sistri.it e riguardano la verifica
e l’allineamento dei dati anagrafici (ragione sociale, dati anagrafici del rappresentante legale, indirizzo
sede legale e Unità locali), nonché la verifica del funzionamento dei dispositivi USB. Questa fase di riallineamento non coinvolge le Camere di commercio ed è gestita direttamente da SISTRI e dalle imprese.
NORMATIVA LAVORO A cura di seacom
Lavoro accessorio: con il Decreto Lavoro solo limiti economici
Con il DL n. 76/2013 (convertito con legge n. 99/2013) sono state modificate le disposizioni in materia di
lavoro accessorio, in modo tale da incentivare l’utilizzo di tale forma contrattuale.
Come noto, la riforma del lavoro è intervenuta a rinnovare l’istituto prevedendo alcuni limiti di carattere
economico ed uno relativo al tipo di mansioni svolte dal lavoratore. Veniva previsto, nel dettaglio,
l’utilizzo del lavoro accessorio solamente in riferimento alle mansioni meramente esecutive: per effetto
delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 76/2013 convertito, viene eliminata tale limitazione.
Di conseguenza, coloro che intendo beneficiare delle prestazioni tramite l’istituto del lavoro accessorio,
dovranno prestare attenzione esclusivamente in riferimento ai limiti di carattere economico (di 5.000
euro per la totalità dei committenti).
Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti: in tale ipotesi, “le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere
svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati
annualmente.
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primopiano
NORMATIVA FISCALE a cura di seacom
Aumenta l’iva al 22% dal 1 ottobre 2013
Si ricorda che dal 1 ottobre 2013 l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, considerando il mancato
intervento legislativo che avrebbe dovuto disporre la proroga di tale aumento. Ne consegue pertanto
che da tale data, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, soggette ad aliquota ordinaria, transitano
alla nuova aliquota. Restano invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
Ai fini di individuare con precisione il momento dal quale decorre l’applicazione della nuova aliquota, è
necessario fare riferimento al momento di effettuazione, ai fini IVA, dell’operazione.
CESSIONI DI BENI
Il momento di effettuazione delle cessioni di beni corrisponde:
− per i beni mobili con la consegna / spedizione;
− per i beni immobili con la stipula dell’atto di compravendita.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
I soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura che certificano i corrispettivi con ricevuta /
scontrino fiscale, non hanno l’obbligo di modificare il registratore di cassa.
Sarà necessario, dal 1 ottobre scorporare l’imposta dagli incassi utilizzando la nuova aliquota del 22%
(corrispettivo / 122).
Chi emette a contrario fatture, tramite apparecchiature elettroniche, dovrà necessariamente adeguare
il proprio software alle nuove disposizioni normative.
Le principali novita’ del “decreto del fare” dopo la conversione in legge
A seguito della conversione in legge del cd. “decreto del fare”, riportiamo le novità maggiormente
significative introdotte dalla nuova normativa.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC
In sede di conversione l’ampliamento della durata della validità del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato “ridotto” a 120 giorni (il
testo originario del Decreto prevedeva una durata pari a 180 giorni).
È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato è “invitato” a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI
È confermata la disposizione in base alla quale, in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore
è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto (è stata soppressa
la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA). Si rammenta che la responsabilità solidale ha
un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.
ELENCO CLIENTI-FORNITORI GIORNALIERO
A decorrere dal 2015, sarà possibile comunicare quotidianamente all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica, “i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi”, nonché l’ammontare dei
corrispettivi. Tale adempimento può essere definito una sorta di elenco clienti-fornitori giornaliero.
A fronte della scelta della comunicazione in esame saranno previste agevolazioni in materia di:
• Elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro),
• comunicazione c.d. “black list”,
• solidarietà dell’acquirente al pagamento dell’IVA ,
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• comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento utilizzate dagli
esportatori abituali;
• responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente connesse alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
subappalto di opere e servizi.
• elenchi delle operazioni intracomunitarie relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti
passivi stabiliti in altri Stati UE.
Dovranno essere emanate appositi decreti per permettere l’operatività delle nuove disposizioni.
INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)
È confermata l’abrogazione dell’obbligo, per i sostituti d’imposta, di utilizzare le nuove modalità di
trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).
ESTENSIONE UTILIZZO MOD. 730
È stata prevista l’estensione dal 2014 dell’utilizzo del mod. 730 anche ai soggetti titolari di reddito di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati in assenza del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare
il conguaglio.
In presenza di un credito il rimborso è effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
In via transitoria la nuova disposizione è applicabile anche per i redditi 2012 presentando la dichiarazione
(mod. 730/2013) dal 2.9 al 30.9.2013, soltanto nel caso in cui dalla stessa risulti un credito.
SCADENZE novembre
martedì 12 novembre 2013
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - invio telematico delle operazioni effettuate nel 2012 da parte dei
soggetti mensili
lunedì 18 novembre 2013
RITENUTE - Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo,
provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (mese
precedente)
ADDIZIONALI -Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese
precedente
IVA DICHIARAZIONE D’INTENTO (soggetti mensili e trimestrali) - Invio delle comunicazioni d’intento
in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese e
trimestre precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del
mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI - Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi
previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel
mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale - Versamento dei
contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul
reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA - Versamento rata
IVA (mensile - trimestrale) - liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI - Versamento dei contributi previdenziali per i
collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente
mercoledì 20 novembre 2013
CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre - versamento contributi III trimestre
giovedì 21 novembre 2013
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (sogg. trimestrali) - invio telematico delle operazioni effettuate nel
2012 da parte dei soggetti trimestrali
lunedì 25 novembre 2013
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI - Presentazione contribuenti mensili
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