Attestati di formazione sostitutivi del libretto sanitario

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Attestati di formazione sostitutivi del libretto sanitario
ASA
Area Servizi
Associativi
tel. 0521 2986
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CAT
Area Centro
Assistenza Tecnica
tel. 0521 2986
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Normativa lavoro
tel. 0521 2986
Normativa fiscale
tel. 0521 2986
Area 50
e più Fenacom
tel. 0521 944278
Iscom
Area formazione
tel. 0521 298584
[email protected]
Area salute
EMAS
tel. 0521 298876
[email protected]
Punto Est
800 192402
[email protected]
ASA INFORMA A cura DI ASA - AREA SERVIZI ASSOCIATIVI
Attestati di formazione sostitutivi del libretto sanitario
Con la delibera 342/2004 la Regione Emilia Romagna ha istituito i corsi sostitutivi del libretto sanitario.
I corsi sono composti in moduli di due/tre ore
Tutti i lavoratori che devono essere avviati al lavoro, privi del libretto d’idoneità sanitaria e tutti quei soggetti
già titolari in passato di libretto di idoneità ma scaduto o non rinnovato, devono obbligatoriamente effettuare,
entro 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, un corso formativo presso la Ausl di competenza.
Per coloro invece che a partire dal 2006/2007 hanno effettuato i corsi sostitutivi del medesimo, devono
verificare la scadenza riportata sull’attestato rilasciato in quella occasione ed eventualmente procedere alla
richiesta di rinnovo, sempre presso l’auls di competenza frequentando ulteriore corso.
Si ricorda che la delibera regionale ha individuato 3 categorie in base alle mansioni svolte:
MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 2 (alto rischio)
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti ed affini, rosticcerie);
Pasticceri; Gelatai; Addetti alle gastronomie; Addetti alla produzione di pasta fresca; Addetti alla lavorazione dei
formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori); Addetti alla macellazione sezionamento, lavorazione
trasformazione e vendita (con la laboratorio cibi pronti) delle carni del pesce e dei molluschi; Salumieri; Addetti
di ovo prodotti (escluso imballaggio).
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro (neoassunti):
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa o comunque entro 30 giorni
B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 3 anni
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MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1 (medio rischio)
Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande); Fornai e addetti alla produzione di pizze piadine
e simili; Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli; Addetti alla somministrazione porzionamento
dei pasti nelle strutture scolastiche e socio assistenziali.
A) Corso di formazione per ingresso al lavoro (neoassunti):
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa o comunque entro 30 giorni
B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 4 anni
MANSIONI DI LIVELLO 0 (BASSO RISCHIO)
Camerieri; Lavapiatti; Addetti all’industria conserviera; Addetti alla produzione delle paste alimentari
secche; Trasportatori/magazzinieri; Addetti alla lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, spezie,
prodotti erboristici; Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande; Tabaccai e Farmacisti;
Promoter; Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive; Capo personale sanitario o di assistenza in
struttura sanitaria; Personale docente nelle strutture scolastiche; Addetti alle produzioni alimentari a rischio
microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso nullo apporto microbico su prodotto finale;
Addetti alla vendita del pesce, Addetti all’imballaggio delle uova; Addetti ad altre lavorazioni non comprese
nei gruppi precedenti.
TUTTI COSTORO SONO ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI FORMATIVI
Titoli di studio validi in alternativa all’attestato di formazione
• Diploma di scuola alberghiera
• Diploma di perito agrario
• Laurea in: Medicina, Biologia; Farmacia, Veterinaria, tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di
lavoro, Assistente sanitario, Scienze infermieristiche, Tecnologia alimentare, Scienze nutrizionali -agraria,
scienza delle produzioni animali.
CONCLUSIONI
1. I nuovo assunti, che non hanno mai posseduto il libretto sanitario o pur possedendolo è scaduto
anteriormente al 9 luglio 2003, possono essere avviati al lavoro, però entro 30 giorni devono
obbligatoriamente frequentare un corso formativo.
2. I soggetti attualmente in possesso dell’attestato di frequenza del corso sostitutivo, in corso di validità,
devono preoccuparsi di effettuare ulteriore corso di aggiornamento ogni 3 anni dalla data di rilascio,
se ricompresi nelle mansioni ad ALTO RISCHIO, e ogni 4 anni se ricompresi nel MEDIO RISCHIO.
Per ogni ulteriore informazioneè possibile rivolgersi ai nostri uffici al 0521/2986
CAT a cura di CAT - AREA CENTRO ASSISTENZA TECNICA
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di Parma
Tramite la Cooperativa di Garanzia dei Commercianti di Parma, ente nato anche su iniziativa di Ascom-Confcommercio,
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L’ importo finanziabile è il 100% della spesa (IVA esclusa)
*Esclusi i liberi professionisti non iscritti alla CCIAA
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Possono accedere: aziende commerciali, turistiche, di servizi, artigiani, liberi professionisti, immobiliari e
p.m.i.
Tipologie di investimento finanziabili:
investimenti ordinari per le aziende già in attività (ristrutturazione ed ammodernamento locali, acquisto di
beni strumentali, acquisto di automezzi specifici, acquisto di autovetture e di immobili)
investimenti per le neo imprese (compreso il franchising)
investimenti per subentri con contratto di cessione (compreso l’ avviamento)
credito d’esercizio (liquidità)
possibilità di accedere a finanziamenti finalizzati al consolidamento dei debiti aziendali ovvero la trasformazione
di debiti a breve (banche e fornitori) o di mutui chirografari ammortizzati per più del 50% in debiti a medio/
lungo termine con un tasso convenzionato
finanziamenti a favore di imprese turistiche ai sensi della Legge Regionale 40/2002
pagamento imposte, tredicesime e quattordicesime mensilità
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FORMAZIONE
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di accedere non solo alle lezioni ma anche ad altri servizi e materiali: l’Entry test, i libri di testo, l’esame
finale Oxford e il diploma Oxford.
Per informazioni tel. 0521 236424.
NORMATIVA LAVORO a cura di seacom
Nuovo modello di Certificazione Unica
In data 10 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ai rappresentanti delle imprese e ai
professionisti la prima bozza del nuovo modello di Certificazione Unica
(Mod. CU), che i sostituti d’imposta saranno tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio 2015 per la certificazione
dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e nella quale, per la prima volta, dovranno essere inserite anche le
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certificazioni delle ritenute dei lavoratori autonomi.
I dati contenuti nella nuova certificazione, che dovrà essere inviata
telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015, ( a
cura degli intermediari abilitati ) saranno utilizzati per attuare quanto
previsto dallo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni
in materia di semplificazione fiscale, attualmente in discussione in
Parlamento.
In particolare è previsto che a decorrere dal 2015, in via sperimentale,
l’Agenzia delle Entrate renda disponibile telematicamente, entro il 15
aprile di ciascun anno, la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata Per
quanto riguarda la certificazione delle ritenute di lavoro autonomo, si
segnala che per le imprese, rispetto alle vecchie regole, vi sono due
nuovi adempimenti:
• compilare l’apposito modello CU in sostituzione della
certificazione dei compensi redatta in forma libera;
• inviarlo telematicamente all’Agenzia.
NORMATIVA FISCALE a cura di seacom
Importanti novità in materia di versamenti
tramite il Modello F. 24
Come già evidenziato in precedenza, rimarchiamo le modifiche
recentemente introdotte dal decreto Renzi, in materia di versamenti
fiscali a mezzo del modello F. 24.
In particolare sono state modificate le regole relative ai versamenti
di F. 24:
• Con saldo a zero
• Con saldo superiore a € 1.000 (senza compensazioni di eventuali crediti)
• Con saldo a debito ma in presenza di utilizzo in compensazione
di crediti
In tali casi viene completamente inibita
DAL 1 OTTOBRE 2014
la possibilità di presentare il modello allo sportello bancario o postale
per il versamento, e ne viene consentito il pagamento esclusivamente
tramite i canali telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, oppure
tramite il canale home banking forniti dagli intermediari finanziari.
Tale modalità obbliga di fatto a far transitare l’addebito del modello di
pagamento appoggiandosi ad un conto corrente che deve essere
intestato o cointestato al titolare della delega.
In presenza di modello di modello a zero (per utilizzo in compensazione
di crediti fiscali che annullano l’importo da versare) la presentazione
del modello di pagamento può avvenire esclusivamente tramite i
servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate escludendo di
fatto la presentazione tramite canale bancario o postale.
Conseguentemente tutti coloro i quali, fino ad oggi, hanno presentato
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tutti i modelli F 24 in banca per il pagamento, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di adempiere, nei casi di
cui sopra, alla propria obbligazione tributaria.
Al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, ed evitare l’applicazione delle sanzioni previste per legge (che in
caso di mancato pagamento di mod F24 possono raggiungere il 30% dell’importo), è pertanto opportuno
verificare con il proprio consulente e con la propria banca quale sia il canale opportuno per trasmettere le
deleghe di pagamento.
Nel caso in cui si vogliano utilizzare i canali telematici predisposti dell’agenzia delle entrate, sarà indispensabile
che il codice fiscale dell’intestatario della delega corrisponda al codice fiscale dell’intestatario o del cointestatario
del conto corrente ove gli importi dovranno essere addebitati.
SCADENZE NOVEMBRE 2014
lunedì 10 novembre 2014
MODELLO 730 INTEGRATIVO
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista abilitato e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di liquidazione).
lunedì 17 novembre 2014
ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su
corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
IVA (mensile - trimestrale)
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO (soggetti mensili e trimestrali)
Invio delle comunicazioni d’intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell’IVA
registrate per il mese e trimestre precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
corrisposti nel mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota
fissa sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Predisposizione del modello per il calcolo e pagamento del premio INAIL
giovedì 20 novembre 2014
CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre
Versamento contributi III trimestre
martedì 25 novembre 2014
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI
Presentazione contribuenti mensili
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