Regolamento impianti e mezzi pubblicitari

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Regolamento impianti e mezzi pubblicitari
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA E
DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE
STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI
USO PUBBLICO
Il dirigente dell’Area Servizi alla Città
ing. Rosario La Corte
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INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
3
ARTICOLO 1
AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
3
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
3
ARTICOLO 3
LIMITAZIONI GENERALI E DEROGHE
4
ARTICOLO 4
DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI
8
ARTICOLO 5
MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI CON CARATTERE DI PROVVISORIETÀ
9
CAPO II – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI
9
ARTICOLO 6
CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI
9
ARTICOLO 7
INSEGNE D’ESERCIZIO
10
ARTICOLO 8
CARTELLI PUBBLICITARI
10
ARTICOLO 9
PREINSEGNE
11
ARTICOLO 10
SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI
11
ARTICOLO 11
IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO
11
ARTICOLO 12
STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO
11
ARTICOLO 13
ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE
12
CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORME TRANSITORIE
13
ARTICOLO 14
AUTORIZZAZIONI E COMPETENZA AMMINISTRATIVA
13
ARTICOLO 15
USO DELL’AUTORIZZAZIONE
15
ARTICOLO 16
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
15
ARTICOLO 17
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
15
ARTICOLO 18
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
15
ARTICOLO 19
NORME DI RINVIO
16
ARTICOLO 20
SANZIONI AMMINISTRATIVE
16
ARTICOLO 21
NORME TRANSITORIE
17
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CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1
1.
Ambito e scopo del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all’intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi
pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree
pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste.
2.
Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con
riferimento all’impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico - architettonici e quelli paesaggistici del
territorio comunale.
Articolo 2
1.
Definizioni
Si definisce “insegna d’esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da
un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce
o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono
equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche
pittoriche direttamente sul muro. Per “pertinenze” si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività,
posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2.
Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed
eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un’idonea
struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un’attività ed installata in modo da
facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3.
Si definisce “cartello” il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le
facciate, finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali
manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4.
Si definisce “manifesto” l’elemento pubblicitario privo di rigidezza, prevalentemente realizzato in materiale
cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi
pubblicitari. E’ collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5.
Si definisce “striscione, locandina, stendardo” l’elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi
natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata
alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta.
L’esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo
cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
6.
Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di
scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici. L’esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della
manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo
stesso.
7.
Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di
pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine), recante uno
spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
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8.
Si definisce “impianto di pubblicità e propaganda” qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o
propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Rientra nella presente categoria il manufatto
tridimensionale autoportante (totem), con una o più facce, finalizzato alla diffusione dei messaggi sia direttamente,
sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, locandine, ecc. Può essere luminoso sia per
luce propria che per luce indiretta.
9.
Si definiscono “mezzi pubblicitari cumulativi” quelli utili a segnalare un’area omogenea, progettati in modo
unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.
10. Si definisce “tabellone rotativo a messaggio variabile” l’elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello
per caratteristiche strutturali o formali idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili, eventualmente
luminoso o illuminato.
Articolo 3
1.
Limitazioni generali e deroghe
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle
prescrizioni previste dall’articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 1 e dell’articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495 2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste dal presente Regolamento.
1
Il testo vigente dell’articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” è il seguente.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è
vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei
limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. (Comma abrogato dall’art. 184 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione
è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell’ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento
dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi
accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono
altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente
proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal
regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno.
9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di
esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni
stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 357 a euro 1.433.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di
tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12,
trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto
disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di
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legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto
termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente
comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia
possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca
pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni,
il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.
2
Il testo vigente dell’articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” è il seguente.
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.
1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali,
in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici
previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle
seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in
cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla
carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la
costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso,
ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade
ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i
due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i
quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi
specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed
effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti
semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti
semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle
pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della
carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne
di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano
collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della
carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni
dell’articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri
abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale.
Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri
mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte
stradale.
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2.
Nei centri abitati, come individuati e perimetrati nella Tavola 1 allegata al presente regolamento, le distanze
previste dall’articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (vedi nota 2), sono ridotte sulle strade di tipo E) e F)
di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 3, nei termini di seguito indicati:
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di
rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le
insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal
limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio
pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si
applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri
abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le
dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storicoarchitettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al
periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2
e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L’esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L’esposizione di locandine e
stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di
striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che
alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e
mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità
inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai
regolamenti comunali.
12. È vietata l’apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga
alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima
prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli
altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
14. Per l’attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 8.
15. La collocazione di insegne di esercizio nell’ambito e in prossimità dei luoghi di cui all’articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che
all’autorizzazione di cui all’articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
3
Il testo vigente dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 “nuovo codice della strada” è il seguente.
Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione
e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una
eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la
sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.
4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette
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mt. 20, lungo le strade di scorrimento e di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione,
degli impianti semaforici e delle intersezioni;
•
mt. 10, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e
delle intersezioni;
•
mt. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e
prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
•
mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ad eccezione degli
“impianti fissi per le pubbliche affissioni”, per i quali tale distanza è ridotta a mt. 20;
•
mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
•
gli “impianti fissi per le pubbliche affissioni”, se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli,
possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai
segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell’insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il
quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per
l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
3.
Nei centri abitati gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla
carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento.
4.
Nei centri abitati e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50
km/h, gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad
un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a cm. 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo
esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze
stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.
5.
Per le “preinsegne” è ammessa l’installazione, nell’ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione, ad una
distanza non inferiore a mt. 1 dall’intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque
strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
«strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli
Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti
ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio
nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi
di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra
loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale
o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi
del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di
amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5.
Le strade così classificate sono iscritte nell’archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n.
377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986 n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione
d’impatto ambientale.
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ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l’incolumità pubblica e
la sicurezza della circolazione.
Articolo 4
1.
Dimensioni dei mezzi pubblicitari
Fuori dei centri abitati, come individuati e perimetrati nella Tavola 1 allegata al presente regolamento, i mezzi
pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 9, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di
marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 18.
2.
Nei centri abitati, come individuati e perimetrati nella Tavola 1 allegata al presente regolamento, i limiti di
superficie sono quelli indicati al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
3.
Le “insegne di esercizio”, all’interno dei centri abitati, sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:
•
insegna a bandiera orizzontale: mq. 4, se collocate parallelamente alla carreggiata;
•
insegna a bandiera verticale: mq. 4, se collocate parallelamente alla carreggiata;
•
insegna frontale: mq. 4, se collocate parallelamente alla carreggiata;
•
insegna su palina: mq. 4, se collocate parallelamente alla carreggiata.
Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq. 2. Per le insegne
a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali, il
limite è individuato in mq. 12.
4.
Per gli “impianti fissi delle pubbliche affissioni”, il limite è determinato in cm. 70 x 100 nonché, in relazione alle
tipologie sottoelencate, nelle seguenti misure:
•
tipo “poster”, costituito da impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali: cm. 140
x 200;
•
tipo “stendardo”, costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato
orizzontalmente: cm. 140 x 100, ovvero cm. 200 x 140;
•
tipo “stendardo”, montato verticalmente: cm. 100 x 140, ovvero cm. 140 x 200;
•
tipo “tabella”, costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm.70 x 100, cm.140 x
200, cm. 140 x 100, cm. 100 x 140, cm. 200 x 140;
•
tipo “totem”, costituito da impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio: cm. 70 x 200, per ogni
faccia.
5.
I tabelloni pubblicitari a messaggio variabile, all’interno dei centri abitati, sono soggetti ai seguenti limiti
dimensionali:
6.
•
altezza minima = 20 cm;
•
larghezza minima = 1 m;
•
altezza massima = 2 m;
•
larghezza massima = 3 m.
Per interventi di particolare importanza e dimensioni, i cartelli ed i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati, a tetto,
su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale o relative
ad impianti sportivi, possono essere autorizzati limiti di superficie superiori, previa acquisizione del parere della
Commissione Edilizia Integrata Comunale, anche in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del
fabbricato e quella del mezzo pubblicitario.
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7.
I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei
centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell’Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la
dimensione massima indicata dai singoli progetti.
Articolo 5
1.
Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà
In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e
simili, all’interno del centro abitato, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche
di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
•
i “cartelli” non dovranno avere dimensione superiore a mq. 1,50. E’ ammessa, in conseguenza della
temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dal presente Regolamento, purché l’installazione non
comporti pericolo o intralcio per la circolazione;
•
sia i “cartelli” che eventuali “striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici,
tabelloni rotativi a messaggio variabile”, potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento
della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive;
•
gli “striscioni, locandine e stendardi” potranno essere installati alla distanza minima di mt. 12,5 dagli altri
mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune
ovvero dallo stesso patrocinate;
•
la collocazione di “bandiere” potrà avvenire, esclusivamente, su suolo privato, nel rispetto delle distanze
previste dal precedente art. 3.
2.
In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park, circhi equestri e similari), potranno essere collocati cartelli con
le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
•
l’esposizione dei “cartelli” è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla
settimana precedente ed alle 24 ore successive;
•
il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a 100 per ogni iniziativa;
•
è vietata l’installazione di tale cartellonistica nel centro storico.
CAPO II – Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari
Articolo 6
1.
Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all’interno dei centri abitati, non possono
avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque
provochi abbagliamento, né fonte luminosa dannosa per la salute.
2.
La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3.
La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4.
Al fine di evitare confusione con la segnaletica stradale, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nei mezzi
pubblicitari luminosi posti a meno di mt. 15 dal bordo della carreggiata, laddove distanti meno di mt. 100 da
intersezioni semaforiche.
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Articolo 7
1.
Insegne d’esercizio
Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d’esercizio devono corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
•
le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l’architrave, od
immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 30.
Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l’insegna, posta a parete di fianco
all’esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell’edificio;
•
le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, dovranno avere un’altezza
minima di mt. 3 misurata dal piano del marciapiede al bordo inferiore del’elemento pubblicitario. Nel caso in
cui l’insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l’altezza minima dovrà essere di mt. 4,50,
sempre misurata dal piano del marciapiede al bordo inferiore del’elemento pubblicitario. La distanza dal bordo
verticale esterno rispetto al filo del muro dell’edificio non può superare, se presente, i due terzi dell’ampiezza
del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt.1,20;
•
al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d’esercizio non
alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
•
non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Sono altresì vietate le
insegne su pali collocati su suolo privato, laddove l’aggetto dell’insegna abbia proiezione al di fuori dei confini
di proprietà.
2.
Nei centri abitati, laddove le “insegne d’esercizio” siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in
aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal limite di carreggiata, le distanze minime di
cui all’articolo 3, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.
Articolo 8
1.
Cartelli pubblicitari
La collocazione dei “cartelli” deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che
architettonico. Nei centri abitati è vietata l’installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con
l’unica esclusione delle cosiddette “locandine” delle edicole.
2.
Nei centri abitati, sulle strade di tipo E) e F), laddove i “cartelli” siano collocati parallelamente al senso di marcia
dei veicoli in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati e, comunque, ad una distanza non inferiore ai mt. 3
dalla carreggiata, le distanze minime di cui all’articolo 3, comma 2°, del presente Regolamento, non si applicano,
ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
3.
I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L’uso del
colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto
dell’intera superficie del cartello.
4.
E’ consentita l’installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo “a messaggio variabile” nelle aree
pedonali e nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio
variabile non devono essere visibili dalla sede stradale adibita a traffico veicolare, ad esclusione delle strade del
centro urbano come perimetrato nella Tavola 1 allegata al presente regolamento. E’ altresì vietata l’installazione su
suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art. 11.
5.
Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a
condizione che siano adottate soluzioni idonee per l’integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare
cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale di cui all’articolo 4, alle seguenti condizioni:
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•
l’impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
•
la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della
pratica edilizia relativa al fabbricato;
•
è vietata l’installazione di “cartelli luminosi a luce propria”;
•
è vietata l’installazione di “cartelli a messaggio variabile”.
Articolo 9
1.
Preinsegne
Le “preinsegne”, di dimensioni contenute entro i limiti di cm. 100 x 20, sono abbinabili sulla stessa struttura di
sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria di mq. 2,40. Ogni struttura di sostegno, così come
sopraidentificata, costituisce oggetto di autorizzazione.
Articolo 10 Segni orizzontali reclamistici
1.
I “segni orizzontali reclamistici” sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall’articolo 51, comma 9,
lettere a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 4.
Articolo 11 Impianti pubblicitari di servizio
1.
L’installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di “impianti pubblicitari di servizio”
(mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a
seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale, ovvero, nel caso di singoli
impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.
Articolo 12 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio
1.
Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e
mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
2.
•
stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo A e B: 3%;
•
stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F : 8%;
•
stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.
Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra , la collocazione
di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l’utenza della strada entro il limite di mq. 2 per
ogni servizio prestato.
3.
Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall’articolo 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 5, nonché
la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d’esercizio per ogni
4
Il testo vigente del comma 9 dell’articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” è il seguente.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al
periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2
e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
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stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della
distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli. Analogamente è previsto per i centri abitati, dove la dimensione
massima del cartello è determinata in mq. 3 e la distanza minima in ml. 20.
Articolo 13 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale
1.
All’interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e del Centro Antico, come individuato e
perimetrato nella Tavola 1 allegata al presente regolamento, è vietata l’installazione di qualsivoglia mezzo
pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:
•
insegne d’esercizio;
•
impianti della pubblica affissione;
•
impianti pubblicitari temporanei di cui all’articolo 8, comma quinto, del presente Regolamento;
•
stendardi e striscioni;
•
impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di “arredo urbano”, approvati dal
Comune;
•
2.
targhe professionali.
Le “insegne d’esercizio” del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti
telefonici pubblici e farmacie. L’insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.
3.
Le “insegne d’esercizio” del tipo frontale possono essere installate nel rispetto di quanto stabilito dal
“Regolamento per la riqualificazione del centro storico e degli edifici storici in agro” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 82 del 6 novembre 2003.
4.
Nelle aree di cantiere gli impianti pubblicitari di cui all’articolo 8, comma quinto del presente regolamento, devono
riprodurre il prospetto dell’immobile soggetto a lavoro per almeno il 15% della superficie complessiva del
ponteggio.
5.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
5
Il testo vigente dell’articolo 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” è il seguente.
Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui
superficie complessiva non supera l’8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il
3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione
e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 8. Dal
computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la
stazione o l’area di parcheggio.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi
pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l’utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.
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CAPO III – Procedure per il rilascio dell’autorizzazione, sanzioni e norme transitorie
Articolo 14 Autorizzazioni e competenza amministrativa
1.
L’autorizzazione al posizionamento, ovvero alla modifica di cartelli, insegne d’esercizio ed altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse, richiesta sia fuori che all’interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità
indicate dall’articolo 53 del D.P.R. 495/1992 6, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla
Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è
rinnovabile.
2.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Settore Tributi del Comune di Eboli e deve contenere:
•
le generalità complete del richiedente, della sua residenza, del codice fiscale se persona fisica; del legale
rappresentante, della ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale della ditta o persona giuridica,
dell’indirizzo del legale rappresentante;
•
la durata della pubblicità, le dimensioni, l’esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari
che si intendono installare;
•
3.
la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
L’originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due
copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia
Municipale.
6
Il testo vigente dell’articolo 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” è il seguente.
Autorizzazioni.
1. L’autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista
di essa, richiesta dall’articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell’A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai princìpi della massima semplificazione e della determinazione
dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve
presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell’ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa
richiesta dall’ente competente, un’autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si
intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve
essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in
duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su
richiesta dell’ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda.
Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore
a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l’esposizione di messaggi variabili devono essere
allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. L’ufficio ricevente la domanda restituisce all’interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L’ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l’autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile;
essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell’autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto
sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall’articolo 405, che deve essere predisposto e reso
pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda
variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo
messaggio, all’ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l’autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di
tempo l’indicazione della domanda, del rilascio dell’autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell’insegna di esercizio o mezzo
pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel
catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all’uopo svolte sono
destinati a popolare il sistema informativo dell’archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.
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4.
La domanda deve essere inoltrata anche se l’installazione è esente dal pagamento del canone.
5.
La domanda deve essere corredata di tutti gli elaborati tecnici indicati nell’articolo 36 del regolamento edilizio
vigente 7.
6.
La domanda, inoltre, deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità
statale, regionale o provinciale, sia quando l’installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali, che
attraversano il territorio; sia quando l’installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti
ad altri enti.
7.
Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
•
il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
•
i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell’eventuale struttura di sostegno;
•
le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi
dell’articolo 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495.
8.
Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell’Ufficio
Tecnico comunale hanno espresso parere favorevole.
9.
Nel caso in cui sia autorizzata l’installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio
dell’autorizzazione vale anche come concessione.
10. L’autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino unicamente pareri della
Commissione Edilizia Integrata Comunale o di altri uffici comunali, dall’arrivo delle domande all’ufficio
competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. I termini
perentori di cui sopra sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa
soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il
termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre
documentazione ulteriore o integrativa. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere
di uffici esterni all’Amministrazione Comunale; in tal caso l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni
dal ricevimento di detti pareri.
11. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.
12. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l’adeguamento della
segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con
conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
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Il testo dell’articolo 30 del Regolamento Edilizio vigente è il seguente.
Progetti riguardanti elementi di arredo
1. Gli elaborati che è prescritto compongano i progetti riguardanti elementi di arredo quali decorazioni, stemmi, lapidi, insegne commerciali, targhe
professionali, cartelli o materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, e simili, sono i seguenti:
A) elaborati relativi allo stato di fatto:
a1. i rilievi quotati, in scala non inferiore a 1:100, dei prospetti interessati dalle trasformazioni, comprensivi, ove si tratti di fronti esterni, di parte dei
prospetti degli edifici adiacenti, tracciati a semplice contorno;
B) elaborati di progetto:
b1. relazione illustrativa, contenente l'indicazione dettagliata delle trasformazioni fisiche che si propone di eseguire, con specificazione delle
tecnologie e delle modalità operative;
b2. documentazione catastale contenente gli elementi necessari e sufficienti a identificare tutte le particelle interessate dalle trasformazioni di cui alla
precedente lettera, e le relative superfici e proprietà;
b3. prospetti, in scala non inferiore a 1:100, indicanti le trasformazioni che si propone di eseguire;
b4. particolari esecutivi, in scala adeguata all'oggetto e comunque non inferiore a 1:20, delle parti direttamente interessate dalle opere proposte,
recanti ogni specificazione circa i dati metrici, i materiali, i colori;
b5. rappresentazioni grafiche (prospettive o fotomontaggi) idonee a valutare l'inserimento delle trasformazioni fisiche che si propone di eseguire nel
contesto architettonico e paesaggistico.
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Articolo 15 Uso dell’autorizzazione
1.
Salvo i casi di cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l’autorizzazione è personale e non
può essere trasferita a terzi.
2.
L’autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3.
Allo scadere dell’autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve
rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.
Articolo 16 Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1.
Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento
autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.
2.
E’ fatto, altresì, obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
•
applicare su ogni mezzo una targhetta recate l’indicazione del titolare dell’autorizzazione e gli estremi del
provvedimento autorizzatorio;
•
verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative
strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell’aspetto estetico che possa influire
negativamente sull’arredo urbano;
•
approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
•
ripristinare l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dall’installazione siano derivati danni al suolo o a
strutture preesistenti sull’area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel
provvedimento autorizzatorio;
•
provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell’autorizzazione, nonché in caso di revoca
della stessa, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone e delle imposte dovute.
3.
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’installazione
e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei
predetti atti e documenti, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà,
dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.
Articolo 17 Rinnovo dell’autorizzazione
1.
Almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, l’interessato può richiedere il rinnovo osservando, in
quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.
Articolo 18 Revoca dell’autorizzazione
1.
L’autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2.
L’autorizzazione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o le
prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha
adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in
stato di mora.
3.
La revoca dell’autorizzazione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in
anticipo.
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4.
La revoca dell’autorizzazione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone
pagato in via anticipata, a titolo di penale.
Articolo 19 Norme di rinvio
1.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
2.
In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell’autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in
materia dagli articoli 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 8 e, con riferimento alle procedure di rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall’articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (vedi nota
1).
3.
Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell’impianto pubblicitario, è soggetto a
comunicazione contenente l’autocertificazione circa l’assenza di modifiche.
Articolo 20 Sanzioni amministrative
1.
La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la
relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dall’articolo 23 vigente Codice della Strada (vedi
nota 1), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata
dall’articolo 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche 9.
2.
Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai
sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all’art. 196 dello stesso
Codice 10.
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Il testo vigente degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” è il seguente.
Art 54. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio
dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto
dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei
casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della
manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di
aderenza delle superfici stradali.
Art. 55. Targhette di identificazione.
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta
metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza.
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere
indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione
di uno dei dati su di esse riportati.
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L’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall’art. 145, comma 57, della Legge 388/2000, prevede la sanzione da lire
400.000 (euro 206,58) a lire 3.000.000 (euro 1549,37).
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Il testo vigente dell’articolo 196 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” è il seguente.
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3.
Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50, applicata con la procedura di cui
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l’esposizione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari
autorizzati, la cui autorizzazione non sia stata ancora ritirata presso l’Ufficio che l’ha emessa; sarà sanzionabile
nella stessa misura la mancata esibizione dell’autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso
l’esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro
sopralluogo.
4.
La determinazione dell’entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante
apposito atto amministrativo.
Articolo 21 Norme transitorie
1.
I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma secondo, già collocati prima dell’entrata in vigore del
presente Regolamento, devono essere adeguati alla norme dallo stesso previste entro il termine del 31 dicembre
2006 o, in alternativa, rimossi. Entro il medesimo termine devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari in
contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.
2.
Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento,
possono essere mantenuti anche in deroga. L’obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione
della sostituzione.
Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto
di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il
locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica
o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è
obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa.
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