CONVENZIONE PER L`INSERIMENTO DI

Transcript

CONVENZIONE PER L`INSERIMENTO DI
CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI
TRA
L’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta con sede legale in Aosta, via Guido Rey
n.1, C.F. 91001750073 e Partita IVA 00177330073, nella persona del
Direttore Generale e legale rappresentante Dr.ssa Carla Stefania RICCARDI
nata a Vercelli il 09/07/1965 e domiciliata per la carica ai fini della presente
convenzione presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito
denominata semplicemente Azienda U.S.L.
E
L’Istituto Comunità L’Incontro S.r.l. con sede legale in Castello di Annone
(AT), Località Bordoni n.50, C.F. e Partita IVA 01009480052 nella persona
del legale rappresentante signor MATTEO Antonio, nato a Brindisi Montagna
(PZ) il 13/02/1940 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
sede legale del suddetto Istituto, di seguito denominato semplicemente
Presidio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'Azienda U.S.L. convenziona il Presidio avente sede operativa in Castello
d'Annone (AT) Località Bordoni n.50, struttura residenziale, finalizzata
all'accoglienza anche di pazienti affetti da patologia psichiatrica che
necessitano di assistenza protetta, regolarmente autorizzata al funzionamento,
ai sensi delle Leggi Regionali vigenti, per n.18 posti letto con deliberazione
dell’A.S.L. 19, n.741 del 10/04/1998.
Il Presidio accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti nelle sue
1
strutture e s'impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai Servizi Psichiatrici
dell'Azienda U.S.L. qualora abbia posti disponibili.
ART.2
CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Il Presidio si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto
delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
L'attuazione degli interventi assistenziali si ispira ai principi definiti nella
legislazione regionale in materia di salute mentale e il Presidio, in accordo con
l’Azienda U.S.L., opererà in tale direzione.
ART.3
RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, il Presidio
mette a disposizione:
1. l'immobile sito in Castello d'Annone (AT) Località Bodoni n.50, con tutte
le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti;
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa
vigente.
ART.4
MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Il Presidio si impegna a:
- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o
2 – 3 posti letto;
- garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell’arco delle 24 ore
promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite mediante
2
il personale di cui all’art.3;
- garantire un’adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi
dell’Azienda sanitaria di riferimento territoriale del Presidio;
- rispettare i diritti e la dignità di ogni ospite in relazione alla riservatezza
personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo
sviluppo delle relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno della struttura;
- attuare le indicazioni terapeutico-assistenziali contenute nel progetto utente
elaborato dall’équipe psichiatrica dell’Azienda U.S.L., in accordo con il
soggetto e i familiari, e a consentire agli operatori dell’Azienda U.S.L ed ai
familiari libero accesso alla struttura;
- garantire copertura assicurativa agli ospiti per infortuni e R.C. per danni
causati dai soggetti ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi e
alle cose;
- tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite;
- comunicare tempestivamente all’Azienda U.S.L. le eventuali modificazioni
del quadro psicopatologico degli ospiti.
ART.5
AMMISSIONE DEGLI OSPITI
Il Presidio concorderà con l'équipe psichiatrica dell'Azienda U.S.L. e la
propria équipe sanitaria l'ammissione degli assistiti per i quali l'Azienda
U.S.L. assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale.
ART.6
COMUNICAZIONI ALL'AZIENDA U.S.L.
La struttura comunicherà, entro sette giorni all'Azienda U.S.L.:
• la data di ammissione dell'assistito o di rientro, in caso di temporanea
3
dimissione;
• la data di decesso dell'assistito.
Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il
soggetto assistito debba essere ricoverato presso Ospedali o altri centri di
diagnosi e cura, sarà compito della Società mettersi in contatto con il medico
curante o, in caso di urgenza, mettersi in contatto con il Presidio Ospedaliero e
ne darà comunicazione all'Azienda U.S.L..
ART.7
DIMISSIONI DELL’ASSISTITO
Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la struttura,
il Presidio darà, mediante lettera raccomandata, preavviso motivato della
dimissione, con anticipo di giorni 15, all'Azienda U.S.L. e all'équipe
psichiatrica che ha inserito lo stesso presso la struttura. Parimenti si
comporterà l'Azienda U.S.L. nel caso in cui la stessa intenda dimettere il
proprio assistito.
Ad avvenuta dimissione, la struttura non potrà pretendere alcun ulteriore
pagamento riferito ad un periodo successivo a quello della dimissione stessa.
ART.8
ATTIVITA’DI CONTROLLO
L'Azienda U.S.L. ha la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, controlli in
merito al trattamento assistenziale riservato ai propri assistiti nonché di
verificare la completa attuazione delle indicazioni terapeutiche assistenziali di
cui all'art. 4.
ART.9
RILASCIO DELLE IMPEGNATIVE
4
L'Azienda U.S.L. rilascerà le impegnative per gli utenti residenti
anagraficamente nel proprio territorio, previ adempimenti istruttori effettuati
dalle proprie équipes psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità
terapeutica e la sussistenza dei requisiti assistenziali previsti dalla normativa
vigente.
L'inserimento sarà comunicato, nel rispetto del diritto di libera scelta
dell'assistito, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale su proposta dei
competenti servizi dell'Azienda U.S.L. e conterrà l'indicazione della quota
alberghiera a carico dell'utente e/o dei parenti o dei servizi sociali.
ART.10
IMPEGNI RIABILITATIVI DELL'AZIENDA U.S.L.
L'équipe psichiatrica dell'Azienda U.S.L. che ha attuato l'inserimento
dell'assistito presso il Presidio assicurerà la necessaria assistenza e consulenza
specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'équipe della Società, la
conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente.
ART.11
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente convenzione tutte le altre attività assistenziali
assicurate dai competenti servizi territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.
ART.12
RETTA
L'entità della retta è pari a:
- € 165,67 per la Comunità Protetta di Tipo B;
- € 104,31 per la Fase Progress in Group Living;
- € 64,55 per il Gruppo Appartamento Autonomy;
5
- € 132,52 per il Gruppo Appartamento La Metafora.
Essa è onnicomprensiva ed è da intendersi invariata per l’anno 2013.
Il
budget
annuale
per
l’anno
2013
è
stabilito
in
euro
trecentosessantamilanovecentoquindici (€ 360.915,00). Tale budget, per gli
anni successivi, verrà confermato annualmente salvo disposizioni regionali e
nazionali che vincolino l’Azienda USL Valle d’Aosta a raggiungere ulteriori
obiettivi di contenimento della spesa.
Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito per quanto non previsto
dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
1. le spese farmaceutiche (eventuali tickets, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per il Presidio;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, ecc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori del Presidio.
Il Presidio non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna
prestazione aggiuntiva a quelle sopracitate (es. spese di lavanderia).
L’importo dell’eventuale contributo retta è determinato dall’Azienda U.S.L.,
che provvederà a trasmettere formale comunicazione in merito alla Società; il
contributo sarà riscosso dal Presidio.
La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di
dimissioni/decesso.
Il pagamento rette da parte dell'Azienda U.S.L. verrà effettuato entro 90
giorni, e non oltre, dall’emissione della fattura.
Per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali e di
individuazione delle voci di costo nella fatturazione delle prestazioni, si fa
riferimento alle indicazioni fornite dal Dipartimento Salute Mentale con nota
6
prot. n.89342 del 21/09/2012.
Agli ospiti qualora gli stessi dovessero concorrere al pagamento totale o
parziale della retta, dovrà essere rilasciata regolare fattura sotto il profilo
fiscale.
ART.13
ASSENZE TEMPORANEE DELL'ASSISTITO - DIMISSIONI
In caso di assenze temporanee dell'assistito, l'Azienda U.S.L. riconosce al
Presidio, a decorrere dalla data di inizio dell'assenza, la retta ridotta ad un
importo pari al 70% della retta per un periodo limitato di 30 giorni
continuativi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.
Nel caso di concorso dell’assistito al pagamento della retta, il contributo a suo
carico sarà proporzionalmente ridotto del 30%.
Il Presidio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Psichiatrico
eventuali assenze temporanee degli ospiti.
ART.14
DECESSO DELL'OSPITE
In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei famigliari o,
ai sensi della normativa vigente, del Comune ove insiste il Presidio.
ART.15
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata dal 01/01/2013 al 31/12/2015, con
possibilità di rinnovo previa adozione di esplicito atto deliberativo da parte
dell’Azienda U.S.L..
Il contratto viene risolto con preavviso di 60 giorni al venir meno della
necessità, da parte dell’Azienda U.S.L., di usufruire delle prestazioni della
7
Cooperativa per il perseguimento dei propri fini istituzionali nell’ambito dei
servizi rivolti all’utenza psichiatrica.
ART.16
INADEMPIENZE-RECESSO
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate
per iscritto con fissazione di un termine per il relativo adempimento.
Trascorso inutilmente il termine previsto, l'Azienda U.S.L. ha la facoltà di
trattenere una parte della quota sanitaria di importo pari al 30% di quanto
dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui
l'adempimento si riferisce.
Qualora però l'Azienda U.S.L. riscontri nei servizi forniti dal Presidio
condizioni non risolvibili e che impediscano lo svolgimento dell'attività da
essa affidata, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un
preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R..
Per converso in caso di persistente inosservanza da parte dell'Azienda U.S.L.
delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Presidio, con il
preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la
convenzione, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda U.S.L. dei crediti
già maturati, debitamente comprovati.
La convenzione è risolta di diritto a seguito della revoca dell’autorizzazione al
funzionamento o della mancata concessione di nuovi provvedimenti
autorizzativi rilasciati in esecuzione delle disposizioni che i competenti organi
emaneranno in materia.
ART.17
REGIME FISCALE
8
Il Presidio, a seconda della propria natura giuridica, dichiara, a tutti gli effetti
di legge, che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono
esenti/soggette ad I.V.A., ai sensi dei D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni ed integrazioni.
ART.18
CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della
presente convenzione e che non possa essere risolta in via amministrativa,
sarà sottoposta ad un collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto
dall'Azienda U.S.L., il secondo dal Presidio ed il terzo di comune accordo tra i
due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente dei Tribunale dì
Torino. Il collegio giudicherà secondo equità.
ART.19
PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si precisa
che i dati personali forniti dal gestore saranno, da questa Azienda, trattati per
le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente
convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà
improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni
caso, i diritti di cui all’art.7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del
trattamento dei dati è l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella persona del
suo legale rappresentante.
La Società si impegna a garantire la privacy dell’utente durante l’intero
processo di erogazione delle prestazioni e a non diffondere presso terzi i dati
9
di cui alla documentazione citata, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, con particolare riguardo al
trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell'art.4 del decreto citato,
l'U.S.L. nomina la Società responsabile del trattamento dei dati degli utenti
che utilizzeranno il servizio.
ART.20
SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione per imposta di
bollo, copie o simili, sono a carico del Presidio.
L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte
richiedente la registrazione.
Aosta,
Per l'Istituto
Il Legale Rappresentante
Sig. Antonio MATTEO
Per l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta
Il Direttore Generale
Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI
10