12 Foglio informativo relativo al mutuo ipotecario Prima Casa a

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12 Foglio informativo relativo al mutuo ipotecario Prima Casa a
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Foglio informativo relativo al mutuo ipotecario Prima Casa a tasso indicizzato BCE RIFIN. EUROSISTEMA
(EX TUR)
Sezione I: Informazioni sulla Banca
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sede legale: Boves Piazza Italia nr. 44
Sede amministrativa: Boves Piazza Italia nr. 44
E – mail: [email protected]
Codice ABI: 08397
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia: 1385
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 857
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale: EUR 6.579 al 31.12.2007
Riserve: EUR 29.876.629 al 31.12.2007
Sito Internet: www.cassaruraleboves.it
Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del
cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della
stipulazione del contratto stesso; il prestito è garantito da ipoteca su immobili.
L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale
agevolato.
PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)
il mutuo ipotecario a tasso indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale
Europea presenta per il cliente un “rischio tasso” dato dalla variabilità nel tempo del parametro di riferimento BCE
conseguente a scelte di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea in funzione della congiuntura
economica. In sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del parametro preso a riferimento con
conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
Tasso annuo di preammortamento: tasso indicizzato BCE + spread max 4,00%, attualmente pari a 5,50%
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: BCE Rifin. Eurosistema (ex TUR) + spread max 4 % attualmente pari a
5,50%
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora
Spese di istruttoria: 300,00 EUR
Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93: 2,50 EUR
Spese per la comunicazione di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93: 2,50 EUR
Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista
(oppure, in caso di durata superiore ai 18 mesi) Rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25%
dell’importo erogato
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: 5,00 EUR
Recupero spese per interrogazioni banche dati: 20,00 EUR
Commissione di incasso rata: 2,00 EUR
Indicatore sintetico di costo (ISC): 5,75% calcolato su capitale figurativo di 100.000,00 EUR con durata 120 mesi a rate
mensili
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.
Spese di ricerca: massimo 200,00 EUR
Spese di accollo ipoteca: 150,00 EUR
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Spese cancellazione ipoteca: 150,00 EUR
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO rilevato trimestralmente ai sensi della l. 108/1996 (cd. legge sull’usura) con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: categoria di operazione “Mutui con garanzia reale “
Per i valori e per il periodo di applicazione si fa rinvio all’apposita tabella, a disposizione del pubblico ed esposta nel
registro della trasparenza e nella bacheca di ciascuna filiale contenente la classificazione delle operazioni e la
rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti con il cliente
Il presente prodotto/servizio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche (per quanto applicabili)
da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti
intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni
derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.
Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la
diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta;
Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente - La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad
eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso
conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l’incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone
tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca, nell’ambito dei
singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Invio della corrispondenza al cliente - L’invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata
all’indirizzo indicato all’atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente comunicato dal cliente con apposita
comunicazione. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti ,sono effettuate
dalla banca ai cointestatari all’unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei
confronti di ogni cointestatario.
Deposito delle firme autorizzate - Poteri di rappresentanza - Le fime del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo
autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è
intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica
corrispondente alla firma depositata o – previo accordo – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti.Le revoche e le
modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinuce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla
banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma
oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non
siano decorsi 3 giorni lavorativi; ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinuce siano state depositate e pubblicate
ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari
e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di
rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza
non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso
in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative
al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il
rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per
iscritto da tutti i contestatari.
Diritto di garanzia - La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del
cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque
suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o
che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque
operazione bancaria. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il
loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.
Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche
nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni
previste dalla legge o, laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore, al prodursi di eventi che possano incidere
negativamente sul patrimonio del cliente.
Modifica delle condizioni contrattuali – La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni
economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le
prescrizioni contenute nell’art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e salvo il diritto del cliente di
recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle
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condizioni precedentemente praticate. In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un
giustificato motivo; le variazioni dei tasso di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al
cliente.
In caso di tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale
Europea, la banca ha comunque la facoltà di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente i punti di
maggiorazione (spread) e ogni altro prezzo e condizione economica che regolano il contratto qualora ricorra un
giustificato motivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza e con le modalità di cui all’art. 118 TUB
Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami
all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, al Conciliatore Bancario, seguendo le modalità indicate
nell’apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.
Foro competente - Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente
è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca
o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in
qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono temporaneamente poste a
garanzia dell’adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per
danni che dovesse subire l’immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente.
Rimborso - Il mutuo ipotecario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza
necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra la
banca medesima ed il cliente.
Il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze, l’interesse di mora nella
misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.
Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del mutuo, viene concessa
ipoteca, da parte del cliente o di un terzo, su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli.
Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale deprezzamento
della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto
oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Assicurazione – Il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del
mutuo ipotecario, ad assicurare e mantenere assicurato l’immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio,
caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un valore non inferiore a quello di stima
della banca medesima. Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere
consegnate alla stessa.
Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro
aventi causa devono informarne la banca entro tre giorni. La banca ha diritto di intervenire negli atti di accertamento dei
danni o di promuoverli, se li giudica di suo interesse, a spese del cliente.
Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di perdita o di deterioramento
sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in dipendenza del mutuo.
Il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono pagare i premi di assicurazione e comprovare,
senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la banca può provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti
dei debitori per capitale, interessi e spese. Inoltre, qualora la banca non si ritenga adeguatamente garantita dalla società
assicuratrice, richieda al cliente di sostituirla ed egli non ottemperi all’invito, essa può provvedervi direttamente in nome
proprio e a spese del cliente. Lo scioglimento del contratto di assicurazione e l’impossibilità per qualsiasi causa di
stipularlo con altra compagnia di gradimento della banca comportano il diritto di questa di sciogliere il contratto di mutuo
ipotecario e di richiedere l’immediato rimborso di quanto dovuto senza bisogno di formalità.
Rimborso parziale o estinzione anticipata - Previa richiesta scritta alla banca, il cliente nonché i suoi eventuali eredi o
aventi causa possono rimborsare parzialmente o estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario. Nel caso di rimborso
parziale, è in esclusiva facoltà della banca acconsentire alla riduzione dell’ipoteca; i rimborsi parziali del mutuo
ipotecario hanno per effetto di diminuire l’importo delle rate successive, rimanendo fermo il numero di esse
originariamente pattuito.
Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. inadempimento
delle formalità ipotecarie nei termini previsti), la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di
pretendere l’immediato pagamento di quanto dovuto, senza necessità di alcuna formalità.
Suddivisione del mutuo e frazionamento dell’ipoteca - alienazione – Il cliente o i terzi acquirenti del bene ipotecato
possono richiedere alla banca la suddivisione del mutuo ipotecario in quote con correlativo frazionamento dell’ipoteca.
Tuttavia, ogni alienazione del bene o di parti di esso e così pure ogni costituzione di diritti reali di godimento
sull’immobile ipotecato o su porzioni di esso devono essere accompagnati dall’accollo della relativa quota di mutuo a
carico dei terzi acquirenti; in caso contrario, la banca – che è comunque libera di non aderire all’accollo – può sciogliere il
contratto e pretendere il rimborso dell’intero debito residuo in linea capitale ovvero della residua somma mutuata dovuta
in conseguenza della suddivisione del mutuo in quote, oltre alle eventuali rate scadute ed agli eventuali interessi di mora
dovuti.
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LEGENDA
Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti
una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha
la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a
pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.
Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione e della scadenza delle
singole rate.
Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite
contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte
dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.
Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): rappresenta il valore preso a riferimento per la
determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.
Terzo datore di ipoteca: soggetto diverso dal cliente che consente all’iscrizione dell’ipoteca su un proprio immobile a
garanzia del mutuo.
Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di
indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della
conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto
e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle
condizioni applicate.
Indicatore sintetico di costo (ISC) : è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale
sull’ammontare del prestito concesso.
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo s.c.
Boves, 25 marzo 2009
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