Progetto di modifiche dello statuto della Corte di giustizia dell
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Progetto di modifiche dello statuto della Corte di giustizia dell
Lussemburgo, 28 marzo 2011 Signor Jerzy Buzek Presidente del Parlamento europeo Rue Wiertz B-1047 BRUXELLES Signor Presidente, sul fondamento dell’art. 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 106 bis, n. 1, del Trattato CEEA, mi pregio di sottoporLe le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia riportate nel progetto figurante in allegato. Le modifiche proposte vertono sui tre organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea e mirano, sostanzialmente, a modificare le norme relative alla composizione della grande sezione e a istituire la funzione di vice presidente della Corte, ad aumentare il numero dei giudici del Tribunale e a prevedere la possibilità di aggiungere giudici ad interim ai tribunali specializzati. Le modifiche proposte sono corredate di una motivazione alla quale mi permetto di rinviare. Le modifiche di cui trattasi, inoltrate anche al Presidente del Consiglio, sono allegate in tutte le lingue ufficiali. Quanto prima Le faremo pervenire una scheda volta a consentire di valutare l’impatto finanziario delle modifiche proposte. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione. Vassilios SKOURIS Lussemburgo, 28 marzo 2011 Signor János Martonyi Presidente del Consiglio dell’Unione europea 175, rue de la Loi B-1048 BRUXELLES Signor Presidente, sul fondamento dell’art. 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 106 bis, n. 1, del Trattato CEEA, mi pregio di sottoporLe le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia riportate nel progetto figurante in allegato. Le modifiche proposte vertono sui tre organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea e mirano, sostanzialmente, a modificare le norme relative alla composizione della grande sezione e a istituire la funzione di vice presidente della Corte, ad aumentare il numero dei giudici del Tribunale e a prevedere la possibilità di aggiungere giudici ad interim ai tribunali specializzati. Le modifiche proposte sono corredate di una motivazione alla quale mi permetto di rinviare. Le modifiche di cui trattasi, inoltrate anche al Presidente del Parlamento europeo, sono allegate in tutte le lingue ufficiali. Quanto prima Le faremo pervenire una scheda volta a consentire di valutare l’impatto finanziario delle modifiche proposte. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione. Vassilios SKOURIS PROGETTO DI MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ALLEGATO I AL MEDESIMO La Corte sottopone al legislatore dell’Unione un progetto di modifiche dello statuto della Corte e dell’allegato I al medesimo 1 . Questo testo unico raggruppa proposte, indipendenti l’una dall’altra, riguardanti i tre organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. I. Le proposte relative alla Corte La Corte di giustizia si sforza di semplificare la procedura applicabile alle cause proposte dinanzi ad essa, ma anche di adeguare il proprio regolamento di procedura alla giurisprudenza e alla prassi in uso, e di migliorarne la leggibilità. Pertanto essa procede a una rielaborazione generale di questo regolamento, che verrà sottoposta prossimamente al Consiglio. Le misure di semplificazione, che riguardano anche lo statuto della Corte, mirano a rafforzare l’efficacia del lavoro della Corte e a limitare, per quanto possibile, la durata dei procedimenti. Benché la situazione attuale della Corte sia soddisfacente dato che, per esempio, la Corte è stata in grado di ridurre la durata media dei procedimenti pregiudiziali dai 25,5 mesi del 2003 ai 16 mesi del 2010, occorre prendere in considerazione la prospettiva di un aumento costante del numero delle cause proposte in seguito, segnatamente, alle adesioni del 2004 e del 2007 e all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. La Corte reputa parimenti auspicabile istituire la funzione di vicepresidente della Corte e modificare le norme relative alla composizione della grande sezione. La struttura attuale e le norme di funzionamento di questa composizione – partecipazione, a tutte le cause rinviate dinanzi alla grande sezione, del 1 GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7, con rettifiche in GU L 251 del 14.9.2006, pag. 8, in GU L 103 del 20.4.2007, pag. 54, e in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1. -1- presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, con quorum di nove giudici – derivano dalle modifiche introdotte con il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003. Dopo tale data, numerosi cambiamenti sono intervenuti nel lavoro della Corte: adesione di dodici nuovi Stati membri, passaggio da due a tre sezioni di cinque giudici nel maggio 2004 e a quattro sezioni di cinque giudici nell’ottobre 2006, introduzione della procedura pregiudiziale d’urgenza nel marzo 2008, introduzione della procedura di riesame in seguito all’istituzione del Tribunale della funzione pubblica. Il presidente della Corte e i presidenti delle sezioni di cinque giudici hanno attualmente un carico di lavoro assai gravoso, mentre gli altri giudici partecipano relativamente poco alla trattazione delle cause rinviate dinanzi alla grande sezione. La partecipazione di questi giudici al lavoro della grande sezione potrebbe essere ancor più ridotta se, in seguito a un aumento del numero di cause, la Corte dovesse decidere di istituire una nuova sezione di cinque giudici. Peraltro, la partecipazione sistematica dei presidenti delle sezioni di cinque giudici alle cause rinviate dinanzi alla grande sezione potrebbe dare l’impressione che questi ultimi rappresentino, in seno alla grande sezione, i giudici della loro sezione, circostanza che non deriva assolutamente dalla natura del mandato loro attribuito. Di conseguenza, una situazione siffatta potrebbe essere vista come tale da ledere il principio di uguaglianza tra i giudici. La presente proposta prevede una partecipazione più ampia dei giudici alle cause rinviate dinanzi alla grande sezione, che permetta loro in tal modo di prender parte molto più frequentemente ai lavori rispetto a quanto avviene attualmente (quasi una volta su due, invece di una su tre). Questo risultato viene ottenuto con la modifica degli articoli 16 e 17 dello statuto, consistente nell’aumentare a quindici il numero di giudici che compongono la grande sezione e a non prevedere più la partecipazione sistematica dei presidenti delle sezioni di cinque giudici alle cause della grande sezione. Quest’ultima modifica presenterebbe inoltre il vantaggio di consentire ai presidenti delle sezioni di cinque giudici di essere più disponibili per la gestione della loro sezione, circostanza che contribuirà a migliorare ulteriormente l’efficienza del lavoro di queste ultime, nonché per la cura dello sviluppo armonioso della giurisprudenza. Verrà istituita la funzione di vicepresidente; quest’ultimo parteciperà, al pari del presidente, alla trattazione di tutte le cause rinviate dinanzi alla grande sezione. Questa presenza permanente di due persone, unitamente a una partecipazione più frequente degli altri giudici ai lavori della -2- grande sezione, consentirà di garantire la coerenza della giurisprudenza di questa composizione. Inoltre, e comunque, le norme attuali sulla designazione dei giudici consentiranno di garantire la partecipazione di almeno uno, e più spesso di due presidenti delle sezioni di cinque giudici a ciascuna causa rinviata dinanzi alla grande sezione. Il numero di quindici giudici componenti la grande sezione è stato scelto con riferimento alla composizione della seduta plenaria prima della modifica introdotta con il trattato di Nizza, che funzionava in modo soddisfacente. Le norme relative al quorum della grande sezione e dell’assemblea plenaria vengono adeguate di conseguenza. Oltre alla sua partecipazione in tutte le cause della grande sezione, il vicepresidente avrà anche il compito di coadiuvare il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni. I compiti incombenti alla presidenza sono diventati infatti assai gravosi in seguito ai successivi ampliamenti dell’Unione, segnatamente per quanto concerne la rappresentanza e l’amministrazione della Corte. Con questo stesso problema sembra che si siano confrontati diversi organi giurisdizionali nazionali e internazionali, come la Corte europea dei diritti dell’uomo, i quali dispongono di una struttura paragonabile a quella proposta. La modifica del quarto comma dell’articolo 20 verte sulla lettura, in udienza, della relazione presentata dal giudice relatore, lettura che, nella prassi, non è più effettuata da una trentina d’anni. La modifica dell’articolo 45 mira ad abolire i termini calcolati in funzione della distanza. Questi termini, che rappresentavano inizialmente il tempo necessario per far giungere un plico alla Corte, hanno perso questa funzione e, del resto, sono stati armonizzati nel 2000, diventando un termine forfettario di dieci giorni, a prescindere dal luogo di spedizione del plico. Si propone di abolire questi termini calcolati in funzione della distanza, la cui conservazione sembra sempre meno giustificata nell’era delle nuove tecnologie. Ciò consentirà, peraltro, di evitare le confusioni esistenti tra i diversi tipi di termine, dato che alcuni vengono aumentati in considerazione della distanza ed altri no. II. Le proposte relative al Tribunale -3- La Corte di giustizia propone parimenti di aumentare di dodici componenti il numero dei giudici del Tribunale e di portare così il numero di questi giudici da ventisette a trentanove. È notoria la difficile situazione dei soggetti dell’ordinamento dell’Unione che sottopongono una controversia all’esame del Tribunale. Da parecchi anni, il numero di cause decise dal Tribunale è inferiore a quello delle cause introdotte, di modo che il numero di cause pendenti è in costante aumento. Alla fine del 2010, questo numero era pari a 1 300 mentre, nel 2010, il numero di cause decise dal Tribunale era di 527. Dal 2004, la durata media di un procedimento è passata da 20,9 mesi (2004) a 27,2 mesi (2009). Anche se, nel 2010, essa è stata ridotta a 24,7 mesi, occorre tener conto del fatto che, per determinate categorie di ricorsi, essa è molto più estesa. Ad esempio, la durata media delle cause decise con sentenza l’anno scorso è stata di 42,5 mesi per le cause in materia di aiuti di Stato e di 56 mesi per le altre cause in materia di concorrenza. Nella sua sentenza 16 luglio 2009, causa C-385/07 P, Der Grüne Punkt (Racc. pag. I-6155), la Corte di giustizia ha dichiarato che un procedimento in materia di concorrenza, dinanzi al Tribunale, di durata pari a cinque anni e dieci mesi violava il principio dell’esame di una causa entro un termine ragionevole, principio articolato non solo nell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, ma parimenti nell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Quest’ultimo aspetto potrebbe porre l’Unione europea in una posizione delicata nella fase in cui sono in corso i negoziati sulla sua adesione a tale Convenzione. Accertare l’inosservanza del termine ragionevole non rappresenta la soluzione del problema. Quest’ultimo è strutturale ed è collegato al carattere particolarmente complesso delle cause che richiedono l’analisi di numerosi dati concreti, quali le cause in materia di concorrenza, ivi comprese le cause sugli aiuti di Stato, o concernenti controlli FEAOG 2 . Qualunque iniziativa prenda il Tribunale, esso non può riuscire a trattare il volume di cause ad esso sottoposto ogni anno. A fortiori, esso si trova nell’impossibilità di riassorbire i ritardi accumulati. 2 Si tratta dei ricorsi proposti dagli Stati membri avverso decisioni della Commissione, che escludono dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», del FEAGA o del FESR, o di ricorsi proposti da imprese avverso decisioni della Commissione che sopprimono un contributo finanziario a causa di irregolarità. -4- L’aumento attuale del carico di lavoro è dovuto al trasferimento, a partire dal 2004, della competenza a decidere su determinate categorie di ricorsi proposti dagli Stati membri 3 , al contenzioso che è aumentato dopo le adesioni del 2004 e del 2007, a quello che deriva dall’approfondimento dell’integrazione europea, con conseguente incremento e diversificazione dell’attività legislativa e regolamentare delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché all’incremento del contenzioso relativo alle domande di registrazione di marchi comunitari 4 prodotto dall’incremento del numero di queste domande. Oltre al numero di cause attualmente pendenti, occorre tener conto delle prospettive di evoluzione del contenzioso sottoposto all’esame del Tribunale. Nel 2000, il numero di cause pendenti era di 787. Nel 2005, esso era pari a 1 033 e, nel 2010, a 1 300, equivalenti a un aumento del 65% tra il 2000 e il 2010. A questa crescita già esistente si aggiungerà quella generata dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Infatti è importante ricordare che questo trattato ha reso meno rigidi i presupposti di ricevibilità dei ricorsi d’annullamento avverso gli atti regolamentari previsti dall’articolo 263 TFUE. Peraltro, in forza del disposto dell’articolo 275 TFUE e in conseguenza dell’abrogazione dell’articolo 35 TUE nella sua versione precedente al trattato di Lisbona, il Tribunale è divenuto competente a conoscere dei ricorsi in nuove materie. Infine, non c’è dubbio che i ricorrenti e i loro rappresentanti sperimenteranno, come già osservato dal 1° dicembre 2009, le possibilità offerte dalla promozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al rango di diritto primario 5 nonché, in un prossimo futuro, dall’adesione dell’Unione europea alla CEDU. A questi settori del contenzioso si aggiunge poi quello generato dall’applicazione dei numerosi regolamenti che istituiscono agenzie dell’Unione, segnatamente il regolamento REACH 6 . Non è escluso che 3 4 5 6 Decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 5). Conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1). Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, nella versione modificata dal trattato di Lisbona. Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il -5- l’afflusso dei ricorsi suscitato da questa normativa, che solleva questioni nuove e tecnicamente complesse, non sia progressivo e continuo, ma improvviso e gravoso. Alcuni provvedimenti sono stati già adottati. Infatti, nel 2005 è stato istituito il Tribunale della funzione pubblica, al fine di liberare il Tribunale da questo contenzioso specifico e facilmente separabile. Tuttavia, come si evince dal grafico presentato nell’allegato 1, gli effetti benefici dell’istituzione di quest’organo giurisdizionale specializzato appaiono evidenti solo per il 2005 e il 2006. Sin dal 2007, il numero di cause proposte ha ripreso la sua tendenza al rialzo. Il Tribunale ha adottato un certo numero di provvedimenti interni, tanto di carattere regolamentare quanto di organizzazione dell’organo giurisdizionale o di adozione di strumenti informatici. Tuttavia, malgrado l’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, queste misure non gli hanno consentito di bloccare l’aumento dell’arretrato né, a fortiori, di riassorbirlo. La Corte di giustizia considera urgente una soluzione strutturale, senza con ciò escludere nuove misure interne sulle quali, peraltro, il Tribunale sta riflettendo. I trattati prevedono due possibilità di riforme. La prima possibilità è prevista dall’articolo 257, primo comma, TFUE, così formulato: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione». Essa consisterebbe nell’istituire un Tribunale specializzato competente a conoscere dei ricorsi diretti in un ambito determinato. A questo proposito, si è pensato all’ambito della proprietà intellettuale 7 . regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). 7 L’istituzione di un siffatto organo giurisdizionale costituisce l’opzione proposta dal Tribunale, che si è pronunciato in tal senso in occasione delle Conferenze plenarie dell’8 aprile 2008 e del 22 aprile 2009, ed ha confermato questa scelta in -6- La seconda strada è tracciata dall’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, TUE, il quale prevede che «il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro», e dall’articolo 254, primo comma, TFUE, ai sensi del quale «il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea». Essa consisterebbe nell’aumentare il numero di giudici del Tribunale mediante una modifica dell’articolo 48 8 dello statuto secondo le modalità previste dall’articolo 281, secondo comma, TFUE. Dopo aver lungamente soppesato l’una e l’altra opzione, la Corte è giunta alla conclusione che l’aumento del numero di giudici è chiaramente preferibile all’istituzione di un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale. I motivi sono collegati all’efficacia della soluzione proposta, all’urgenza della situazione, alla flessibilità della misura delineata nonché alla coerenza dell’ordinamento dell’Unione. Per quanto concerne l’efficacia dell’istituzione di un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale, l’esame del volume delle cause pendenti dinanzi al Tribunale 9 evidenzia che la scomparsa del contenzioso in materia di marchi non risolverebbe la situazione di affollamento. Al tribunale specializzato verrebbero affidate cause ripetitive e la cui trattazione è relativamente rapida, mentre le cause complesse (la maggior parte degli «altri ricorsi») rimarrebbero di competenza del Tribunale. Ebbene, il numero di cause pendenti di quest’ultima natura cresce incessantemente ed è proprio per trattare queste ultime che il Tribunale ha bisogno di essere rafforzato. Pertanto, sussistono ragioni per temere che un trasferimento delle cause in materia di marchi costituisca solo una tregua di breve durata, come avvenuto per il trasferimento delle cause relative alla funzione pubblica. Questa tregua sarebbe ancor più breve perché il volume di cause trasferite al giudice specializzato sarebbe parzialmente neutralizzato, sin dalla pronuncia delle prime sentenze del medesimo, dall’aumento del numero di impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale, senza contare l’eventuale aggiunta di procedimenti pregiudiziali. L’aumento del numero di giudici in seno al Tribunale presenta peraltro vantaggi maggiori dell’istituzione di un giudice specializzato. Un siffatto un documento comunicato al presidente della Corte di giustizia il 22 dicembre 2009. 8 9 Secondo l’articolo 48 dello statuto, «il Tribunale è composto di ventisette giudici». V. la tabella riprodotta nell’allegato 2. -7- organo giurisdizionale non è infatti necessario per ottenere la massima produttività perseguita mediante una specializzazione, dato che quest’ultima può ottenersi a livello delle sezioni di un organo giurisdizionale generale. Viceversa, occorre tener conto dei rischi collegati al piccolo numero di giudici componenti un tribunale specializzato, dato che l’assenza dell’uno o dell’altro di loro, segnatamente per motivi di salute, può provocare gravi difficoltà di funzionamento all’organo giurisdizionale. Del resto, è proprio per siffatte considerazioni che il Tribunale della funzione pubblica chiede di avere la facoltà di fare appello, in determinate circostanze, a giudici ad interim. Infine, sul piano organizzativo, è più agevole integrare nuovi giudici in una struttura organizzativa esistente piuttosto che crearne una nuova. Vista l’urgenza della situazione, la rapidità d’esecuzione della soluzione proposta è un elemento essenziale per la Corte di giustizia. L’istituzione di un tribunale specializzato, la nomina dei giudici, la scelta del loro cancelliere e l’adozione di un regolamento di procedura implicherebbero verosimilmente un trattamento rallentato delle cause pendenti per circa due anni, come è avvenuto per il Tribunale della funzione pubblica. La nomina di giudici supplementari presso il Tribunale, viceversa, potrebbe avere un effetto quasi immediato sul trattamento delle cause e, quindi, sull’arretrato e sulla durata dei procedimenti. Il vantaggio della soluzione proposta è parimenti la sua flessibilità e la sua reversibilità. Una variazione limitata dei vari tipi di contenzioso in seno a uno stesso tribunale è priva di incidenza sulla struttura di quest’ultimo. Infatti, il Tribunale può utilizzare le risorse umane rese disponibili dall’eventuale diminuzione di un contenzioso specializzato 10 per trattare altre cause. Peraltro, un Tribunale specializzato potrebbe essere sempre istituito, in una fase ulteriore, qualora se ne facesse sentire il bisogno, o in materia di proprietà intellettuale oppure per tener conto degli sviluppi settoriali del contenzioso, per esempio nelle materie coperte dal regolamento REACH. Viceversa, smantellare un nuovo tribunale dopo la sua entrata in funzione sarebbe certamente più difficile che ridurre il numero di giudici, prevedendo la soppressione di taluni posti alla scadenza dei mandati. A queste considerazioni pratiche si aggiungono elementi di riflessione collegati all’intento di preservare la coerenza dell’ordinamento 10 Difatti, attualmente si constata una diminuzione del volume di ricorsi della funzione pubblica, ma le cause di ciò non sono chiare e, di conseguenza, l’evoluzione non è prevedibile. Anche in materia di proprietà intellettuale non può escludersi un’analoga evoluzione, vista la voluminosa giurisprudenza che si sta ancora sviluppando relativamente al marchio comunitario. -8- dell’Unione. Il contenzioso in materia di marchi comprende quello riguardante la registrazione dei marchi comunitari, attualmente di competenza del Tribunale e, in sede di impugnazione, della Corte di giustizia, ma anche quello sulla contraffazione o quello relativo ai marchi nazionali, sottoposto alla Corte nel quadro di questioni pregiudiziali interpretative delle direttive 89/104 e 2008/95 11 . Questo contenzioso necessita di un’interpretazione uniforme di determinate nozioni, presenti nel regolamento n. 207/2009 e nella direttiva, preferibilmente ad opera di un unico giudice. Pertanto, si è sostenuto che il trasferimento a un Tribunale specializzato dei ricorsi diretti relativi ai marchi comunitari dovrebbe accompagnarsi parallelamente ad un trasferimento dei procedimenti pregiudiziali in materia di marchi al Tribunale. Oltre al fatto che una domanda di marchio comunitario potrebbe costituire oggetto di sei successivi livelli di esame 12 e che, come illustrato precedentemente, l’alleggerimento del carico di lavoro del Tribunale provocato dalla diminuzione del numero di ricorsi diretti sarebbe parzialmente neutralizzato da un aumento del numero di impugnazioni e dall’aggiunta di procedimenti pregiudiziali, i vantaggi ottenuti in termini di coerenza della giurisprudenza in materia di marchi appaiono minimi a fronte delle ripercussioni negative di un siffatto trasferimento su altre materie, quali il mercato interno, ivi compresa, segnatamente, la libera circolazione delle merci, o i principi applicabili al rinvio pregiudiziale in quanto tale, materia delicata che si pone al limite tra le competenze della Corte e quelle degli organi giurisdizionali nazionali, ossia tra le competenze dell’UE e quelle degli Stati membri. Vero è che la possibilità di attribuire al Tribunale il compito di conoscere di questioni pregiudiziali «in materie specifiche» è prevista dall’articolo 256, paragrafo 3, TFUE e che, al pari delle sentenze pronunciate in sede di impugnazione dal Tribunale, le sentenze pregiudiziali che esso emetterebbe potrebbero essere sottoposte a 11 12 Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1). Questa direttiva è stata abrogata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25) entrata in vigore il 28 novembre 2008. Decisione dell’esaminatore dell’UAMI, decisione sull’eventuale opposizione, decisione della commissione di ricorso dell’UAMI, ricorso dinanzi al tribunale specializzato, impugnazione dinanzi al Tribunale, riesame da parte della Corte di giustizia. -9- riesame. Tuttavia, il riesame è una procedura eccezionale, di cui va fatto uso con parsimonia, quando l’interesse dell’ordinamento dell’Unione supera manifestamente le imperfezioni del procedimento per quanto concerne la partecipazione delle parti. Di conseguenza, il riesame non è lo strumento adeguato per garantire la coerenza della giurisprudenza ad un livello diverso da quello delle grandi questioni di principio. Pertanto, l’uso della facoltà di attribuire al Tribunale il trattamento di questioni pregiudiziali, previsto piuttosto per alleggerire la Corte di giustizia nell’ipotesi in cui quest’ultima si trovasse in difficoltà – cosa che attualmente non si verifica –, rischia di creare più difficoltà che vantaggi. Oltre alle questioni di coerenza prima menzionate, la ripartizione delle questioni pregiudiziali tra i due organi giurisdizionali potrebbe creare peraltro confusione presso i giudici degli Stati membri e scoraggiarli dal proporre questioni pregiudiziali, segnatamente a causa della durata dei procedimenti collegati all’ipotesi di un riesame, da parte della Corte, di una decisione del Tribunale. La Corte ritiene quindi necessario, in base a quanto sin qui esposto, un aumento del numero dei giudici pari a un minimo di dodici giudici, che porterebbe il numero dei membri del Tribunale a trentanove. Infatti, quest’aumento permetterebbe non solo di decidere annualmente un numero di cause corrispondenti al numero di cause nuove (636 nel 2010), ma parimenti di avviare il riassorbimento dell’arretrato di questo giudice (1 300 cause pendenti alla data del 31 dicembre 2010, fra cui una grande percentuale di cause in condizione di essere decise). I membri supplementari potrebbero costituire motivo di una riorganizzazione, che consenta di trattare in via prioritaria la categoria degli «altri ricorsi», segnatamente quelli in materia di concorrenza, per i quali è importante essere particolarmente attenti a quanto concerne il rispetto di una durata ragionevole. La Corte sottolinea che l’aumento del numero di giudici, in quanto tale, non risolverà tutti i problemi. Esso deve accompagnarsi imperativamente, in parallelo, ad una riflessione sul modo di trarre il massimo profitto dal complesso delle risorse del Tribunale, eventualmente mediante una specializzazione di determinate sezioni ed una gestione dinamica dell’attribuzione delle cause, ed al proseguimento degli sforzi avviati dal Tribunale per migliorare la sua produttività. La Corte si permette di insistere sull’urgenza delle misure da adottare. - 10 - Allegato 1 650 600 550 500 450 Aide d'État Concurrence Fonction publique Propriété intellectuelle Autres recours directs Pourvois Pourvois sur référé Procédures particulières 400 81 300 36 24 25 54 40 34 62 151 124 110 42 62 28 2 207 198 207 1 168 37 143 100 110 158 50 158 135 37 128 84 11 18 18 28 40 2000 2001 2002 2003 2004 0 207 197 136 100 178 98 83 100 125 2 79 146 112 200 46 36 250 111 37 35 71 81 44 150 47 52 350 42 56 31 23 1 10 27 27 34 29 2005 2006 2007 87 84 77 2008 2009 2010 L’esame di questo grafico evidenzia segnatamente che l’istituzione del Tribunale della funzione pubblica ha prodotto effetti positivi solo per il 2005 e il 2006. - 11 - Allegato 2 Affaires pendantes devant le Tribunal au 31 décembre Répartition selon la nature des procédures 1400 Propriété intellectuelle Nombre d'affaires 1200 1000 Procédures particulières 800 Pourvois 600 Fonction publique 400 200 Autres recours 0 2005 2006 2007 2008 - 12 - 2009 2010 III. Le proposte relative al Tribunale della funzione pubblica Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea conta sette giudici. La sua ridotta composizione spiega perché il suo funzionamento possa essere seriamente pregiudicato quando uno dei suoi membri non sia in condizioni di esercitare, per un lungo periodo, le sue funzioni per motivi di salute, senza trovarsi ciò malgrado in una situazione di invalidità ai sensi dell’articolo 10 del regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE, n. 5/67/EURATOM, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 . Al fine di evitare che il Tribunale della funzione pubblica sia posto in una posizione difficile, tale da ostacolare il perseguimento dei compiti giurisdizionali ad esso affidati, si propone di modificare l’articolo 62 quater dello statuto della Corte prevedendo, in modo generale, la facoltà di aggiungere giudici ad interim ai tribunali specializzati. Conformemente all’articolo 62 quater dello statuto, così modificato, l’aggiunta propriamente detta di giudici ad interim al Tribunale della funzione pubblica richiede, come tale, una modifica dell’allegato I allo statuto 14 . Al fine di preservare l’omogeneità dello statuto e di detto allegato, è opportuno tuttavia stabilire le modalità di designazione dei giudici ad interim, i loro diritti e obblighi, le condizioni nelle quali essi esercitano le loro funzioni e le circostanze che mettono fine alle medesime in un distinto regolamento, basato sull’articolo 257 TFUE, che integrerebbe in tal modo l’allegato I allo statuto. Questo progetto di regolamento è allegato al presente progetto di modifiche. 13 14 GU n. 187 dell’8.8.1967, pag. 1. GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7, con rettifiche in GU L 251 del 14.9.2006, pag. 8, e in GU L 103 del 20.4.2007, pag. 54. - 13 - IL PARLAMENTO EUROPEO DELL’UNIONE EUROPEA, E IL CONSIGLIO visto il trattato sull’Unione europea e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 254, primo comma, 257, primo e secondo comma, e 281, secondo comma, di quest’ultimo, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest’ultimo, vista la domanda della Corte di giustizia in data………………, visto il parere della Commissione in data………………………., deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti i giudici alle decisioni della grande sezione della Corte, occorre aumentare il numero di quelli che possono partecipare a questa composizione e abolire la partecipazione sistematica dei presidenti delle sezioni di cinque giudici. (2) Si deve adeguare di conseguenza il quorum sia della grande sezione, sia della seduta plenaria. - 14 - (3) L’aggravio dei compiti incombenti al presidente della Corte di giustizia rende necessaria l’istituzione della funzione di vicepresidente della Corte, incaricato di coadiuvare il presidente nell’esercizio dei suoi compiti. (4) Il mantenimento dei termini calcolati in funzione della distanza non appare più imprescindibile nell’era delle nuove tecnologie. (5) In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua istituzione, il Tribunale è investito, al giorno d’oggi, di un numero di cause in costante aumento. (6) Il numero di cause proposte dinanzi a quest’organo giurisdizionale è superiore al numero di cause che esso decide annualmente, con un conseguente, significativo aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti. (7) Questo allungamento appare difficilmente accettabile da parte dei cittadini, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. (8) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause strutturali, che traggono origine tanto dall’intensificazione e diversificazione dell’attività legislativa e regolamentare delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, quanto dal volume e dalla complessità dei fascicoli di cui il Tribunale è - 15 - investito, particolarmente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. (9) Di conseguenza, occorre adottare le misure necessarie per far fronte a questa situazione e la facoltà, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale è tale da consentire di ridurre, in breve tempo, sia il volume di cause pendenti, sia l’eccessiva durata dei procedimenti dinanzi a quest’organo giurisdizionale. (10) Affinché i tribunali specializzati possano continuare a funzionare in modo soddisfacente in assenza di un giudice, il quale non sia in condizioni di partecipare alla decisione delle cause pendenti per un lungo periodo di tempo, senza trovarsi ciò malgrado in una situazione di invalidità considerata totale, occorre prevedere la possibilità di aggiungere a questi tribunali giudici ad interim. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono apportate le seguenti modifiche: 1. È aggiunto un articolo 9 bis, così formulato: «I giudici designano tra loro, per una durata di tre anni, il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia. Il loro mandato è rinnovabile. Il vicepresidente assiste il presidente della Corte. Egli lo sostituisce in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, o su richiesta del presidente». 2. L’articolo 16, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: - 16 - «La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura». 3. I commi terzo e quarto dell’articolo 17 sono sostituiti dal testo seguente: «Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici». 4. L’articolo 20, quarto comma, è sostituito dal testo seguente: «La procedura orale comprende l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale e, ove occorra, l’audizione dei testimoni e dei periti». 5. L’articolo 39, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente o da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura». 6. È abrogato l’articolo 45, primo comma. 7. Nell’articolo 48, il numero «ventisette» è sostituito dal numero «trentanove». 8. L’articolo 62 quater è integrato dal seguente comma: «Il Parlamento e il Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 257 TFUE, possono aggiungere giudici ad interim ai tribunali specializzati per supplire all’assenza di giudici i quali non siano in condizioni di partecipare, per lungo tempo, alla decisione delle cause, senza trovarsi ciò malgrado in una situazione di invalidità considerata totale. In quest’ipotesi, il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i diritti e i doveri di questi ultimi, le modalità secondo le quali - 17 - essi esercitano le loro funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime». Articolo 2 Nell’allegato I al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 2, il cui testo attuale diventa il paragrafo 1, viene integrato da un paragrafo 2, così formulato: «2. Ai giudici previsti dal paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti giudici ad interim per provvedere alla sostituzione di quelli i quali non siano in condizioni di partecipare per lungo tempo alla decisione delle cause, senza trovarsi ciò malgrado in una situazione di invalidità considerata totale». Articolo 3 1. I punti 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 1 entrano in vigore all’atto del primo rinnovo parziale, previsto dall’articolo 9 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. I punti 4, 6, 7 e 8 dell’articolo 1 nonché l’articolo 2 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a …, il … Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente - 18 - PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI GIUDICI AD INTERIM DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA Motivazione Conformemente all'articolo 62 quater, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto 1 , presenti in un progetto di modifica di detto statuto e dell'allegato allo stesso presentato con iter separato, il presente progetto stabilisce le modalità di designazione dei giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, i loro diritti e i loro doveri, nonché le condizioni in cui essi svolgeranno le loro funzioni e cesseranno dalle medesime. Appare opportuno prevedere, a tal riguardo, che, su proposta del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio dell'Unione europea nomini tre giudici ad interim presso il Tribunale della funzione pubblica. I giudici ad interim dovrebbero essere nominati tra gli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. Sarebbe stato possibile prevedere di nominarli tra i candidati presenti nell'elenco predisposto dal comitato di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I allo statuto, che non siano stati nominati giudici dal Consiglio. Tuttavia, questa soluzione presenta alcuni inconvenienti. Infatti, è importante, per garantire la piena efficacia dell'interim, che le persone prescelte siano in condizioni di svolgere immediatamente le funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica, al fine di essere operativi sin dal momento della loro designazione. Per di più, i candidati non nominati presenti nell'elenco del comitato di selezione sono normalmente impegnati nella loro attività professionale e, di conseguenza, rischierebbero di non essere disponibili nella misura richiesta dalle esigenze del Tribunale della funzione pubblica. La procedura di designazione effettiva dei giudici ad interim in base all'elenco predisposto dal Consiglio dovrebbe essere la più semplice possibile per garantire flessibilità ed efficacia all'interim. 1 GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7, con rettifiche in GU L 251 del 14.9.2006, pag. 8, in GU L 103 del 20.4.2007, pag. 54, e in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1. In concreto, quando il Tribunale della funzione pubblica constati che un giudice non sia o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi di salute, alla decisione delle controversie, che un siffatto impedimento duri o sia destinato a durare almeno tre mesi e che il giudice in questione non si trovi in una condizione di invalidità giudicata totale ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE, n. 5/67/EURATOM, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 2 (in prosieguo: il «regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM»), il Tribunale potrà decidere di far ricorso a un giudice ad interim, nel qual caso spetterà al presidente di detto organo giurisdizionale provvedere alla sua designazione effettiva in base all'elenco predisposto dal Consiglio. Il giudice ad interim subentrerebbe, almeno in parte, nelle funzioni giurisdizionali del giudice colpito dall'impedimento. Pertanto, egli si farebbe carico dei fascicoli di quest'ultimo, in un certo numero di cause designate dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, e lo sostituirebbe nella ripartizione delle nuove cause. L’indipendenza e l'imparzialità dei giudici ad interim designati sarebbero garantite dall'articolo 257, quarto comma, TFUE, nonché dal rinvio agli articoli da 2 a 6 e 18 dello statuto, al pari di quanto previsto dall'articolo 5 dell’allegato I a quest'ultimo, riguardo ai giudici titolari del Tribunale della funzione pubblica. L’articolo 3 del progetto implica che i giudici ad interim possano svolgere solo funzioni giurisdizionali stricto sensu e non abbiano titolo per partecipare all'amministrazione del Tribunale della funzione pubblica, nonché alla designazione del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione. Ciò significa, inoltre, che essi non potranno essere assistiti da un gabinetto personale. Occorre inoltre disciplinare il trattamento economico dei giudici ad interim chiamati in funzione. Si propone di far ciò nell'articolo 4 del progetto, al fine di garantire allo status di giudice ad interim un carattere omogeneo. L’articolo 4, paragrafo 1, del progetto prevede che, con il controllo del presidente del Tribunale della funzione pubblica, i giudici ad interim 2 GU n. 187 dell’8.8.1967, pag. 1. 2 abbiano diritto, per ciascun giorno di lavoro effettivo, a una retribuzione di importo pari a 1/30 dello stipendio base mensile spettante ai giudici ai sensi dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. Questa modalità di calcolo della retribuzione dei giudici ad interim è ripresa, mutatis mutandis, dall'articolo 12, paragrafo 1, della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 23 settembre 2009, CM/Res(2009)5, in materia di status e condizioni di servizio dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Commissario per i diritti dell'uomo. Per i loro spostamenti a Lussemburgo nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici ad interim avrebbero diritto anche al rimborso delle loro spese di viaggio e di albergo, nonché al versamento di un'indennità giornaliera. Tuttavia, il rimborso delle spese di albergo e l'indennità giornaliera, se del caso, potrebbero essere omessi. Inoltre, dall'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del progetto risulta che la pensione prevista dall'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM sarebbe soggetta a decurtazione qualora vada a cumularsi con la retribuzione di cui si è appena parlato. Questo meccanismo si ispira a quello previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Peraltro, quest'ultima disposizione dovrebbe essere applicata nell'ipotesi in cui un'indennità transitoria venga versata a un ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea chiamato a svolgere le funzioni di giudice ad interim. Infine, alla luce dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM, che prevede diversi casi in cui gli ex membri possono godere del regime di sicurezza sociale dei funzionari, a condizione di non svolgere attività lucrative, l'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, del progetto precisa, a tal riguardo, che la funzione di giudice ad interim non dovrebbe essere presa in considerazione per il godimento di detto regime. L’articolo 5 del progetto elenca i casi di cessazione dalle funzioni dei giudici ad interim. Queste ultime dovrebbero cessare, oltre al caso di decesso, da un lato, a seguito delle loro dimissioni o della decisione che li sollevi dalle loro funzioni, qualora non soddisfino più ai presupposti stabiliti o non siano più in regola con gli obblighi derivanti dalla loro carica (articoli 5 e 6 dello statuto), nonché, dall'altro, a seguito della fine dell'impedimento del giudice che essi sostituiscono. Tuttavia, nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, le funzioni di un giudice ad interim saranno prorogate, in linea di principio, sino alla decisione delle cause alla cui trattazione egli abbia partecipato. Occorre ricordare, a tal riguardo, che il 3 Tribunale potrebbe rivedere, segnatamente in questo caso, il volume delle prestazioni dell'interessato. Dalla precedente elencazione si evince, a contrario, che la scadenza del termine di validità dell'elenco dei giudici ad interim predisposto dal Consiglio non dovrebbe incidere sull'esercizio delle funzioni di detti giudici, designati dal presidente del Tribunale in base all'elenco vigente all'atto del conferimento dell'incarico agli interessati. Pertanto, questi ultimi continuerebbero a trattare le pratiche ad essi già assegnate. Peraltro, il nome di un giudice ad interim deceduto, che abbia presentato le dimissioni o che sia stato sollevato dalle sue funzioni verrebbe cancellato dal suddetto elenco. Questo elenco sarebbe allora integrato sino alla sua regolare scadenza. Poiché il progetto mira a fornire al Tribunale della funzione pubblica un'assistenza che sia occasionale e la meno onerosa possibile, è bene ricapitolare infine le misure che dovrebbero limitare l'impatto del progetto in termini di bilancio: – in primo luogo, il ricorso a giudici ad interim sarebbe circoscritto alle ipotesi in cui - un giudice del Tribunale non sia in condizioni di partecipare, per motivi di salute, alla decisione delle cause, - quest'impedimento duri almeno tre mesi e - il giudice colpito da impedimento non si trovi in una condizione di invalidità considerata totale ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM; – in secondo luogo, gli emolumenti dei giudici ad interim sarebbero fissati in funzione delle giornate effettive di lavoro, con il controllo del presidente del Tribunale della funzione pubblica; – in terzo luogo, si applicherebbe il meccanismo di decurtazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM; – in quarto luogo, un analogo meccanismo di decurtazione è previsto nell'ipotesi di cumulo della retribuzione del giudice ad interim con una pensione in qualità di ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea. 4 IL PARLEMENTO EUROPEO DELL'UNIONE EUROPEA, E IL CONSIGLIO visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, segnatamente, l'articolo 257 di quest'ultimo, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, segnatamente, l'articolo 106 bis di quest'ultimo, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, segnatamente, l'articolo 62 quater di quest'ultimo e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I al medesimo, vista la domanda della Corte di giustizia, visto il parere della Commissione europea, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Occorre stabilire, conformemente all'articolo 62 quater, secondo comma, dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I al medesimo, le modalità di designazione dei giudici ad interim presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, i loro diritti e i loro doveri, le condizioni in cui essi possono esercitare le loro funzioni, nonché le circostanze che pongano fine alle medesime. 5 (2) I giudici ad interim dovrebbero essere scelti tra persone in grado di esercitare immediatamente le funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. La designazione di ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica consente di garantire il rispetto di queste esigenze. (3) Tenuto conto delle circostanze in cui si procederebbe alla designazione dei giudici ad interim, occorre conferire al meccanismo la flessibilità necessaria. A tal fine, si dovrebbe attribuire al Consiglio il compito di predisporre un elenco di tre persone idonee ad essere designate giudici ad interim. Quando sia necessario procedere alla sostituzione temporanea di un giudice colpito da impedimento per motivi di salute, il Tribunale della funzione pubblica prenderebbe la decisione di fare ricorso a un giudice ad interim. In esecuzione di questa decisione, il presidente del Tribunale della funzione pubblica designerebbe una delle persone il cui nome sia presente nell'elenco predisposto dal Consiglio. (4) Occorre disciplinare anche le modalità di retribuzione dei giudici ad interim, nonché la questione degli effetti delle loro funzioni e di tale retribuzione sul trattamento economico di cui essi godono in qualità di ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea. (5) Infine, è importante disciplinare la questione della cessazione dalle funzioni dei giudici ad interim. 6 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nelle disposizioni del presente regolamento: – il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»; – l’espressione «Tribunale della funzione pubblica» designa il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea; – il regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE, n. 5/67/EURATOM, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 3 è denominato «regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM»; – l’espressione «presidente del Tribunale» designa il presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. 3 GU n. 187 dell’8.8.1967, pag. 1. 7 Articolo 2 1. Su proposta del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, predispone un elenco di tre persone quali giudici ad interim ai sensi dell'articolo 62 quater, secondo comma, dello statuto. I giudici ad interim sono scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea che siano in condizioni di tenersi a disposizione del Tribunale della funzione pubblica. I giudici ad interim sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile. 2. Il Tribunale della funzione pubblica può decidere di far ricorso a un giudice ad interim quando constata che un giudice non è o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi di salute, alla soluzione delle cause, tale impedimento dura o è destinato a durare almeno tre mesi ed esso ritiene che tale giudice non si trovi, ciò malgrado, in una condizione di invalidità considerata totale. In esecuzione della decisione prevista dal primo comma, il presidente del Tribunale designa un giudice ad interim previsto dal paragrafo 1, primo comma. Egli ne comunica la designazione al presidente della Corte di giustizia. Qualora il Tribunale della funzione pubblica provveda in anticipo in base a un prevedibile impedimento, il giudice ad interim non può entrare in funzione, né partecipare alla decisione delle cause 8 prima che il giudice sostituito non sia effettivamente colpito da impedimento. 3. Ai giudici ad interim si applicano gli articoli da 2 a 6 e 18 dello statuto. Il giuramento previsto dall'articolo 2 dello statuto è prestato all'atto della prima entrata in funzione. Articolo 3 I giudici ad interim designati esercitano le prerogative dei giudici unicamente nel quadro del trattamento delle cause alla cui decisione essi sono assegnati. Essi si avvalgono dei servizi del Tribunale della funzione pubblica. Articolo 4 1. Per ciascun giorno di esercizio delle loro funzioni, debitamente certificato dal presidente del Tribunale, i giudici ad interim ricevono una retribuzione di importo pari a 1/30 dello stipendio base mensile versato ai giudici ai sensi dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. Ai giudici ad interim chiamati a spostarsi dal loro luogo di residenza per svolgere le loro funzioni si applica l’articolo 6 [o l’articolo 6, lett. a) e b),] del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. 9 2. La retribuzione prevista dal paragrafo 1, primo comma, viene dedotta dalla pensione prevista dall'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta pensione, superi gli importi, prima che sia dedotta l'imposta, che il giudice ad interim percepiva nell'esercizio delle sue funzioni di membro della Corte di giustizia dell'Unione europea. La retribuzione prevista dal paragrafo 1 è presa in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. L’interim non dà diritto a un'indennità transitoria né a una pensione a titolo degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. Alla retribuzione prevista dal paragrafo 1, primo comma, si applica l’articolo 19 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. I giudici ad interim non godono, in quanto tali, del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea. L'esercizio delle funzioni di giudice ad interim non può essere considerato come un'attività professionale lucrativa, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. 3. La retribuzione prevista dal paragrafo 1, primo comma, è soggetta all'imposta prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto dell'Unione europea. 10 Articolo 5 Le funzioni dei giudici ad interim cessano, e il nome dei medesimi è cancellato dall'elenco previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, in seguito al loro decesso, alle loro dimissioni o alla decisione di sollevarli dalle funzioni alle condizioni stabilite dall'articolo 6, primo e secondo comma, dello statuto. Le funzioni dei giudici ad interim cessano con la fine dell’impedimento dei giudici che essi sostituiscono. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica può decidere di prorogare le funzioni del giudice ad interim sino alla conclusione delle cause alla cui trattazione egli abbia partecipato. Il giudice ad interim il cui nominativo sia cancellato dall'elenco previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito, secondo la procedura prevista da detta disposizione, sino alla regolare scadenza di detto elenco. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 11 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a…, il … Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 12