Progetto di modifiche dello statuto della Corte di giustizia dell

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Progetto di modifiche dello statuto della Corte di giustizia dell
Lussemburgo, 28 marzo 2011
Signor Jerzy Buzek
Presidente del Parlamento europeo
Rue Wiertz
B-1047 BRUXELLES
Signor Presidente,
sul fondamento dell’art. 281, secondo comma, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 106 bis, n. 1, del Trattato CEEA,
mi pregio di sottoporLe le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia
riportate nel progetto figurante in allegato.
Le modifiche proposte vertono sui tre organi giurisdizionali che
compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea e mirano, sostanzialmente,
a modificare le norme relative alla composizione della grande sezione e a istituire
la funzione di vice presidente della Corte, ad aumentare il numero dei giudici del
Tribunale e a prevedere la possibilità di aggiungere giudici ad interim ai tribunali
specializzati.
Le modifiche proposte sono corredate di una motivazione alla quale mi
permetto di rinviare.
Le modifiche di cui trattasi, inoltrate anche al Presidente del Consiglio,
sono allegate in tutte le lingue ufficiali.
Quanto prima Le faremo pervenire una scheda volta a consentire di
valutare l’impatto finanziario delle modifiche proposte.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta
considerazione.
Vassilios SKOURIS
Lussemburgo, 28 marzo 2011
Signor János Martonyi
Presidente del Consiglio
dell’Unione europea
175, rue de la Loi
B-1048 BRUXELLES
Signor Presidente,
sul fondamento dell’art. 281, secondo comma, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 106 bis, n. 1, del Trattato CEEA,
mi pregio di sottoporLe le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia
riportate nel progetto figurante in allegato.
Le modifiche proposte vertono sui tre organi giurisdizionali che
compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea e mirano, sostanzialmente,
a modificare le norme relative alla composizione della grande sezione e a istituire
la funzione di vice presidente della Corte, ad aumentare il numero dei giudici del
Tribunale e a prevedere la possibilità di aggiungere giudici ad interim ai tribunali
specializzati.
Le modifiche proposte sono corredate di una motivazione alla quale mi
permetto di rinviare.
Le modifiche di cui trattasi, inoltrate anche al Presidente del Parlamento
europeo, sono allegate in tutte le lingue ufficiali.
Quanto prima Le faremo pervenire una scheda volta a consentire di
valutare l’impatto finanziario delle modifiche proposte.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta
considerazione.
Vassilios SKOURIS
PROGETTO
DI MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ALLEGATO I
AL MEDESIMO
La Corte sottopone al legislatore dell’Unione un progetto di modifiche
dello statuto della Corte e dell’allegato I al medesimo 1 . Questo testo
unico raggruppa proposte, indipendenti l’una dall’altra, riguardanti i tre
organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione
europea.
I.
Le proposte relative alla Corte
La Corte di giustizia si sforza di semplificare la procedura applicabile
alle cause proposte dinanzi ad essa, ma anche di adeguare il proprio
regolamento di procedura alla giurisprudenza e alla prassi in uso, e di
migliorarne la leggibilità. Pertanto essa procede a una rielaborazione
generale di questo regolamento, che verrà sottoposta prossimamente al
Consiglio.
Le misure di semplificazione, che riguardano anche lo statuto della
Corte, mirano a rafforzare l’efficacia del lavoro della Corte e a limitare,
per quanto possibile, la durata dei procedimenti. Benché la situazione
attuale della Corte sia soddisfacente dato che, per esempio, la Corte è
stata in grado di ridurre la durata media dei procedimenti pregiudiziali
dai 25,5 mesi del 2003 ai 16 mesi del 2010, occorre prendere in
considerazione la prospettiva di un aumento costante del numero delle
cause proposte in seguito, segnatamente, alle adesioni del 2004 e del
2007 e all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
La Corte reputa parimenti auspicabile istituire la funzione di
vicepresidente della Corte e modificare le norme relative alla
composizione della grande sezione.
La struttura attuale e le norme di funzionamento di questa composizione
– partecipazione, a tutte le cause rinviate dinanzi alla grande sezione, del
1
GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7, con rettifiche in GU L 251 del 14.9.2006, pag. 8,
in GU L 103 del 20.4.2007, pag. 54, e in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1.
-1-
presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici,
con quorum di nove giudici – derivano dalle modifiche introdotte con il
trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
Dopo tale data, numerosi cambiamenti sono intervenuti nel lavoro della
Corte: adesione di dodici nuovi Stati membri, passaggio da due a tre
sezioni di cinque giudici nel maggio 2004 e a quattro sezioni di cinque
giudici nell’ottobre 2006, introduzione della procedura pregiudiziale
d’urgenza nel marzo 2008, introduzione della procedura di riesame in
seguito all’istituzione del Tribunale della funzione pubblica.
Il presidente della Corte e i presidenti delle sezioni di cinque giudici
hanno attualmente un carico di lavoro assai gravoso, mentre gli altri
giudici partecipano relativamente poco alla trattazione delle cause
rinviate dinanzi alla grande sezione. La partecipazione di questi giudici
al lavoro della grande sezione potrebbe essere ancor più ridotta se, in
seguito a un aumento del numero di cause, la Corte dovesse decidere di
istituire una nuova sezione di cinque giudici.
Peraltro, la partecipazione sistematica dei presidenti delle sezioni di
cinque giudici alle cause rinviate dinanzi alla grande sezione potrebbe
dare l’impressione che questi ultimi rappresentino, in seno alla grande
sezione, i giudici della loro sezione, circostanza che non deriva
assolutamente dalla natura del mandato loro attribuito. Di conseguenza,
una situazione siffatta potrebbe essere vista come tale da ledere il
principio di uguaglianza tra i giudici.
La presente proposta prevede una partecipazione più ampia dei giudici
alle cause rinviate dinanzi alla grande sezione, che permetta loro in tal
modo di prender parte molto più frequentemente ai lavori rispetto a
quanto avviene attualmente (quasi una volta su due, invece di una su
tre). Questo risultato viene ottenuto con la modifica degli articoli 16 e 17
dello statuto, consistente nell’aumentare a quindici il numero di giudici
che compongono la grande sezione e a non prevedere più la
partecipazione sistematica dei presidenti delle sezioni di cinque giudici
alle cause della grande sezione. Quest’ultima modifica presenterebbe
inoltre il vantaggio di consentire ai presidenti delle sezioni di cinque
giudici di essere più disponibili per la gestione della loro sezione,
circostanza che contribuirà a migliorare ulteriormente l’efficienza del
lavoro di queste ultime, nonché per la cura dello sviluppo armonioso
della giurisprudenza.
Verrà istituita la funzione di vicepresidente; quest’ultimo parteciperà, al
pari del presidente, alla trattazione di tutte le cause rinviate dinanzi alla
grande sezione. Questa presenza permanente di due persone, unitamente
a una partecipazione più frequente degli altri giudici ai lavori della
-2-
grande sezione, consentirà di garantire la coerenza della giurisprudenza
di questa composizione. Inoltre, e comunque, le norme attuali sulla
designazione dei giudici consentiranno di garantire la partecipazione di
almeno uno, e più spesso di due presidenti delle sezioni di cinque giudici
a ciascuna causa rinviata dinanzi alla grande sezione.
Il numero di quindici giudici componenti la grande sezione è stato scelto
con riferimento alla composizione della seduta plenaria prima della
modifica introdotta con il trattato di Nizza, che funzionava in modo
soddisfacente.
Le norme relative al quorum della grande sezione e dell’assemblea
plenaria vengono adeguate di conseguenza.
Oltre alla sua partecipazione in tutte le cause della grande sezione, il
vicepresidente avrà anche il compito di coadiuvare il presidente della
Corte nell’esercizio delle sue funzioni. I compiti incombenti alla
presidenza sono diventati infatti assai gravosi in seguito ai successivi
ampliamenti dell’Unione, segnatamente per quanto concerne la
rappresentanza e l’amministrazione della Corte. Con questo stesso
problema sembra che si siano confrontati diversi organi giurisdizionali
nazionali e internazionali, come la Corte europea dei diritti dell’uomo, i
quali dispongono di una struttura paragonabile a quella proposta.
La modifica del quarto comma dell’articolo 20 verte sulla lettura, in
udienza, della relazione presentata dal giudice relatore, lettura che, nella
prassi, non è più effettuata da una trentina d’anni.
La modifica dell’articolo 45 mira ad abolire i termini calcolati in
funzione della distanza. Questi termini, che rappresentavano
inizialmente il tempo necessario per far giungere un plico alla Corte,
hanno perso questa funzione e, del resto, sono stati armonizzati nel
2000, diventando un termine forfettario di dieci giorni, a prescindere dal
luogo di spedizione del plico.
Si propone di abolire questi termini calcolati in funzione della distanza,
la cui conservazione sembra sempre meno giustificata nell’era delle
nuove tecnologie. Ciò consentirà, peraltro, di evitare le confusioni
esistenti tra i diversi tipi di termine, dato che alcuni vengono aumentati
in considerazione della distanza ed altri no.
II.
Le proposte relative al Tribunale
-3-
La Corte di giustizia propone parimenti di aumentare di dodici
componenti il numero dei giudici del Tribunale e di portare così il
numero di questi giudici da ventisette a trentanove.
È notoria la difficile situazione dei soggetti dell’ordinamento
dell’Unione che sottopongono una controversia all’esame del Tribunale.
Da parecchi anni, il numero di cause decise dal Tribunale è inferiore a
quello delle cause introdotte, di modo che il numero di cause pendenti è
in costante aumento. Alla fine del 2010, questo numero era pari a 1 300
mentre, nel 2010, il numero di cause decise dal Tribunale era di 527. Dal
2004, la durata media di un procedimento è passata da 20,9 mesi
(2004) a 27,2 mesi (2009). Anche se, nel 2010, essa è stata ridotta a 24,7
mesi, occorre tener conto del fatto che, per determinate categorie di
ricorsi, essa è molto più estesa. Ad esempio, la durata media delle cause
decise con sentenza l’anno scorso è stata di 42,5 mesi per le cause in
materia di aiuti di Stato e di 56 mesi per le altre cause in materia di
concorrenza.
Nella sua sentenza 16 luglio 2009, causa C-385/07 P, Der Grüne Punkt
(Racc. pag. I-6155), la Corte di giustizia ha dichiarato che un
procedimento in materia di concorrenza, dinanzi al Tribunale, di durata
pari a cinque anni e dieci mesi violava il principio dell’esame di una
causa entro un termine ragionevole, principio articolato non solo
nell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, ma
parimenti nell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Quest’ultimo aspetto potrebbe porre l’Unione europea in una posizione
delicata nella fase in cui sono in corso i negoziati sulla sua adesione a
tale Convenzione.
Accertare l’inosservanza del termine ragionevole non rappresenta la
soluzione del problema. Quest’ultimo è strutturale ed è collegato al
carattere particolarmente complesso delle cause che richiedono l’analisi
di numerosi dati concreti, quali le cause in materia di concorrenza, ivi
comprese le cause sugli aiuti di Stato, o concernenti controlli FEAOG 2 .
Qualunque iniziativa prenda il Tribunale, esso non può riuscire a trattare
il volume di cause ad esso sottoposto ogni anno. A fortiori, esso si trova
nell’impossibilità di riassorbire i ritardi accumulati.
2
Si tratta dei ricorsi proposti dagli Stati membri avverso decisioni della
Commissione, che escludono dal finanziamento dell’Unione europea determinate
spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», del
FEAGA o del FESR, o di ricorsi proposti da imprese avverso decisioni della
Commissione che sopprimono un contributo finanziario a causa di irregolarità.
-4-
L’aumento attuale del carico di lavoro è dovuto al trasferimento, a
partire dal 2004, della competenza a decidere su determinate categorie
di ricorsi proposti dagli Stati membri 3 , al contenzioso che è aumentato
dopo le adesioni del 2004 e del 2007, a quello che deriva
dall’approfondimento dell’integrazione europea, con conseguente
incremento e diversificazione dell’attività legislativa e regolamentare
delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché all’incremento
del contenzioso relativo alle domande di registrazione di marchi
comunitari 4 prodotto dall’incremento del numero di queste domande.
Oltre al numero di cause attualmente pendenti, occorre tener conto delle
prospettive di evoluzione del contenzioso sottoposto all’esame del
Tribunale. Nel 2000, il numero di cause pendenti era di 787. Nel 2005,
esso era pari a 1 033 e, nel 2010, a 1 300, equivalenti a un aumento del
65% tra il 2000 e il 2010. A questa crescita già esistente si aggiungerà
quella generata dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Infatti è
importante ricordare che questo trattato ha reso meno rigidi i presupposti
di ricevibilità dei ricorsi d’annullamento avverso gli atti regolamentari
previsti dall’articolo 263 TFUE. Peraltro, in forza del disposto
dell’articolo 275 TFUE e in conseguenza dell’abrogazione dell’articolo
35 TUE nella sua versione precedente al trattato di Lisbona, il Tribunale
è divenuto competente a conoscere dei ricorsi in nuove materie. Infine,
non c’è dubbio che i ricorrenti e i loro rappresentanti sperimenteranno,
come già osservato dal 1° dicembre 2009, le possibilità offerte dalla
promozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al
rango di diritto primario 5 nonché, in un prossimo futuro, dall’adesione
dell’Unione europea alla CEDU.
A questi settori del contenzioso si aggiunge poi quello generato
dall’applicazione dei numerosi regolamenti che istituiscono agenzie
dell’Unione, segnatamente il regolamento REACH 6 . Non è escluso che
3
4
5
6
Decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli
articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (GU L 132 del
29.4.2004, pag. 5).
Conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul
marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, nella versione modificata dal trattato
di Lisbona.
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006,
n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea
per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
-5-
l’afflusso dei ricorsi suscitato da questa normativa, che solleva questioni
nuove e tecnicamente complesse, non sia progressivo e continuo, ma
improvviso e gravoso.
Alcuni provvedimenti sono stati già adottati. Infatti, nel 2005 è stato
istituito il Tribunale della funzione pubblica, al fine di liberare il
Tribunale da questo contenzioso specifico e facilmente separabile.
Tuttavia, come si evince dal grafico presentato nell’allegato 1, gli effetti
benefici dell’istituzione di quest’organo giurisdizionale specializzato
appaiono evidenti solo per il 2005 e il 2006. Sin dal 2007, il numero di
cause proposte ha ripreso la sua tendenza al rialzo.
Il Tribunale ha adottato un certo numero di provvedimenti interni, tanto
di carattere regolamentare quanto di organizzazione dell’organo
giurisdizionale o di adozione di strumenti informatici. Tuttavia,
malgrado l’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, queste
misure non gli hanno consentito di bloccare l’aumento dell’arretrato né,
a fortiori, di riassorbirlo.
La Corte di giustizia considera urgente una soluzione strutturale, senza
con ciò escludere nuove misure interne sulle quali, peraltro, il Tribunale
sta riflettendo.
I trattati prevedono due possibilità di riforme.
La prima possibilità è prevista dall’articolo 257, primo comma, TFUE,
così formulato: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali
specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo
grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il
Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su
proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di
giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione
della Commissione». Essa consisterebbe nell’istituire un Tribunale
specializzato competente a conoscere dei ricorsi diretti in un ambito
determinato. A questo proposito, si è pensato all’ambito della proprietà
intellettuale 7 .
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del
30.12.2006, pag. 1).
7
L’istituzione di un siffatto organo giurisdizionale costituisce l’opzione proposta
dal Tribunale, che si è pronunciato in tal senso in occasione delle Conferenze
plenarie dell’8 aprile 2008 e del 22 aprile 2009, ed ha confermato questa scelta in
-6-
La seconda strada è tracciata dall’articolo 19, paragrafo 2, secondo
comma, TUE, il quale prevede che «il Tribunale è composto da almeno
un giudice per Stato membro», e dall’articolo 254, primo comma,
TFUE, ai sensi del quale «il numero dei giudici del Tribunale è stabilito
dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea». Essa
consisterebbe nell’aumentare il numero di giudici del Tribunale
mediante una modifica dell’articolo 48 8 dello statuto secondo le
modalità previste dall’articolo 281, secondo comma, TFUE.
Dopo aver lungamente soppesato l’una e l’altra opzione, la Corte è
giunta alla conclusione che l’aumento del numero di giudici è
chiaramente preferibile all’istituzione di un tribunale specializzato in
materia di proprietà intellettuale. I motivi sono collegati all’efficacia
della soluzione proposta, all’urgenza della situazione, alla flessibilità
della misura delineata nonché alla coerenza dell’ordinamento
dell’Unione.
Per quanto concerne l’efficacia dell’istituzione di un tribunale
specializzato in materia di proprietà intellettuale, l’esame del volume
delle cause pendenti dinanzi al Tribunale 9 evidenzia che la scomparsa
del contenzioso in materia di marchi non risolverebbe la situazione di
affollamento. Al tribunale specializzato verrebbero affidate cause
ripetitive e la cui trattazione è relativamente rapida, mentre le cause
complesse (la maggior parte degli «altri ricorsi») rimarrebbero di
competenza del Tribunale. Ebbene, il numero di cause pendenti di
quest’ultima natura cresce incessantemente ed è proprio per trattare
queste ultime che il Tribunale ha bisogno di essere rafforzato. Pertanto,
sussistono ragioni per temere che un trasferimento delle cause in materia
di marchi costituisca solo una tregua di breve durata, come avvenuto per
il trasferimento delle cause relative alla funzione pubblica. Questa tregua
sarebbe ancor più breve perché il volume di cause trasferite al giudice
specializzato sarebbe parzialmente neutralizzato, sin dalla pronuncia
delle prime sentenze del medesimo, dall’aumento del numero di
impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale, senza contare l’eventuale
aggiunta di procedimenti pregiudiziali.
L’aumento del numero di giudici in seno al Tribunale presenta peraltro
vantaggi maggiori dell’istituzione di un giudice specializzato. Un siffatto
un documento comunicato al presidente della Corte di giustizia il 22 dicembre
2009.
8
9
Secondo l’articolo 48 dello statuto, «il Tribunale è composto di ventisette giudici».
V. la tabella riprodotta nell’allegato 2.
-7-
organo giurisdizionale non è infatti necessario per ottenere la massima
produttività perseguita mediante una specializzazione, dato che
quest’ultima può ottenersi a livello delle sezioni di un organo
giurisdizionale generale. Viceversa, occorre tener conto dei rischi
collegati al piccolo numero di giudici componenti un tribunale
specializzato, dato che l’assenza dell’uno o dell’altro di loro,
segnatamente per motivi di salute, può provocare gravi difficoltà di
funzionamento all’organo giurisdizionale. Del resto, è proprio per
siffatte considerazioni che il Tribunale della funzione pubblica chiede di
avere la facoltà di fare appello, in determinate circostanze, a giudici ad
interim. Infine, sul piano organizzativo, è più agevole integrare nuovi
giudici in una struttura organizzativa esistente piuttosto che crearne una
nuova.
Vista l’urgenza della situazione, la rapidità d’esecuzione della soluzione
proposta è un elemento essenziale per la Corte di giustizia. L’istituzione
di un tribunale specializzato, la nomina dei giudici, la scelta del loro
cancelliere e l’adozione di un regolamento di procedura implicherebbero
verosimilmente un trattamento rallentato delle cause pendenti per circa
due anni, come è avvenuto per il Tribunale della funzione pubblica. La
nomina di giudici supplementari presso il Tribunale, viceversa, potrebbe
avere un effetto quasi immediato sul trattamento delle cause e, quindi,
sull’arretrato e sulla durata dei procedimenti.
Il vantaggio della soluzione proposta è parimenti la sua flessibilità e la
sua reversibilità. Una variazione limitata dei vari tipi di contenzioso in
seno a uno stesso tribunale è priva di incidenza sulla struttura di
quest’ultimo. Infatti, il Tribunale può utilizzare le risorse umane rese
disponibili dall’eventuale diminuzione di un contenzioso specializzato 10
per trattare altre cause. Peraltro, un Tribunale specializzato potrebbe
essere sempre istituito, in una fase ulteriore, qualora se ne facesse sentire
il bisogno, o in materia di proprietà intellettuale oppure per tener conto
degli sviluppi settoriali del contenzioso, per esempio nelle materie
coperte dal regolamento REACH. Viceversa, smantellare un nuovo
tribunale dopo la sua entrata in funzione sarebbe certamente più difficile
che ridurre il numero di giudici, prevedendo la soppressione di taluni
posti alla scadenza dei mandati.
A queste considerazioni pratiche si aggiungono elementi di riflessione
collegati all’intento di preservare la coerenza dell’ordinamento
10
Difatti, attualmente si constata una diminuzione del volume di ricorsi della
funzione pubblica, ma le cause di ciò non sono chiare e, di conseguenza,
l’evoluzione non è prevedibile. Anche in materia di proprietà intellettuale non può
escludersi un’analoga evoluzione, vista la voluminosa giurisprudenza che si sta
ancora sviluppando relativamente al marchio comunitario.
-8-
dell’Unione. Il contenzioso in materia di marchi comprende quello
riguardante la registrazione dei marchi comunitari, attualmente di
competenza del Tribunale e, in sede di impugnazione, della Corte di
giustizia, ma anche quello sulla contraffazione o quello relativo ai
marchi nazionali, sottoposto alla Corte nel quadro di questioni
pregiudiziali interpretative delle direttive 89/104 e 2008/95 11 . Questo
contenzioso necessita di un’interpretazione uniforme di determinate
nozioni, presenti nel regolamento n. 207/2009 e nella direttiva,
preferibilmente ad opera di un unico giudice. Pertanto, si è sostenuto che
il trasferimento a un Tribunale specializzato dei ricorsi diretti relativi ai
marchi comunitari dovrebbe accompagnarsi parallelamente ad un
trasferimento dei procedimenti pregiudiziali in materia di marchi al
Tribunale.
Oltre al fatto che una domanda di marchio comunitario potrebbe
costituire oggetto di sei successivi livelli di esame 12 e che, come
illustrato precedentemente, l’alleggerimento del carico di lavoro del
Tribunale provocato dalla diminuzione del numero di ricorsi diretti
sarebbe parzialmente neutralizzato da un aumento del numero di
impugnazioni e dall’aggiunta di procedimenti pregiudiziali, i vantaggi
ottenuti in termini di coerenza della giurisprudenza in materia di marchi
appaiono minimi a fronte delle ripercussioni negative di un siffatto
trasferimento su altre materie, quali il mercato interno, ivi compresa,
segnatamente, la libera circolazione delle merci, o i principi applicabili
al rinvio pregiudiziale in quanto tale, materia delicata che si pone al
limite tra le competenze della Corte e quelle degli organi giurisdizionali
nazionali, ossia tra le competenze dell’UE e quelle degli Stati membri.
Vero è che la possibilità di attribuire al Tribunale il compito di
conoscere di questioni pregiudiziali «in materie specifiche» è prevista
dall’articolo 256, paragrafo 3, TFUE e che, al pari delle sentenze
pronunciate in sede di impugnazione dal Tribunale, le sentenze
pregiudiziali che esso emetterebbe potrebbero essere sottoposte a
11
12
Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40
dell’11.2.1989, pag. 1). Questa direttiva è stata abrogata con direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25) entrata in vigore il 28
novembre 2008.
Decisione dell’esaminatore dell’UAMI, decisione sull’eventuale opposizione,
decisione della commissione di ricorso dell’UAMI, ricorso dinanzi al tribunale
specializzato, impugnazione dinanzi al Tribunale, riesame da parte della Corte di
giustizia.
-9-
riesame. Tuttavia, il riesame è una procedura eccezionale, di cui va fatto
uso con parsimonia, quando l’interesse dell’ordinamento dell’Unione
supera manifestamente le imperfezioni del procedimento per quanto
concerne la partecipazione delle parti. Di conseguenza, il riesame non è
lo strumento adeguato per garantire la coerenza della giurisprudenza ad
un livello diverso da quello delle grandi questioni di principio.
Pertanto, l’uso della facoltà di attribuire al Tribunale il trattamento di
questioni pregiudiziali, previsto piuttosto per alleggerire la Corte di
giustizia nell’ipotesi in cui quest’ultima si trovasse in difficoltà – cosa
che attualmente non si verifica –, rischia di creare più difficoltà che
vantaggi. Oltre alle questioni di coerenza prima menzionate, la
ripartizione delle questioni pregiudiziali tra i due organi giurisdizionali
potrebbe creare peraltro confusione presso i giudici degli Stati membri e
scoraggiarli dal proporre questioni pregiudiziali, segnatamente a causa
della durata dei procedimenti collegati all’ipotesi di un riesame, da parte
della Corte, di una decisione del Tribunale.
La Corte ritiene quindi necessario, in base a quanto sin qui esposto, un
aumento del numero dei giudici pari a un minimo di dodici giudici, che
porterebbe il numero dei membri del Tribunale a trentanove. Infatti,
quest’aumento permetterebbe non solo di decidere annualmente un
numero di cause corrispondenti al numero di cause nuove (636 nel
2010), ma parimenti di avviare il riassorbimento dell’arretrato di questo
giudice (1 300 cause pendenti alla data del 31 dicembre 2010, fra cui
una grande percentuale di cause in condizione di essere decise). I
membri supplementari potrebbero costituire motivo di una
riorganizzazione, che consenta di trattare in via prioritaria la categoria
degli «altri ricorsi», segnatamente quelli in materia di concorrenza, per i
quali è importante essere particolarmente attenti a quanto concerne il
rispetto di una durata ragionevole.
La Corte sottolinea che l’aumento del numero di giudici, in quanto tale,
non risolverà tutti i problemi. Esso deve accompagnarsi
imperativamente, in parallelo, ad una riflessione sul modo di trarre il
massimo profitto dal complesso delle risorse del Tribunale,
eventualmente mediante una specializzazione di determinate sezioni ed
una gestione dinamica dell’attribuzione delle cause, ed al proseguimento
degli sforzi avviati dal Tribunale per migliorare la sua produttività.
La Corte si permette di insistere sull’urgenza delle misure da adottare.
- 10 -
Allegato 1
650
600
550
500
450
Aide d'État
Concurrence
Fonction publique
Propriété intellectuelle
Autres recours directs
Pourvois
Pourvois sur référé
Procédures particulières
400
81
300
36
24
25
54
40
34
62
151
124
110
42
62
28
2
207
198
207
1
168
37
143
100
110
158
50
158
135
37
128
84
11
18
18
28
40
2000
2001
2002
2003
2004
0
207
197
136
100
178
98
83
100
125
2
79
146
112
200
46
36
250
111
37
35
71
81
44
150
47
52
350
42
56
31
23
1
10
27
27
34
29
2005
2006
2007
87
84
77
2008
2009
2010
L’esame di questo grafico evidenzia segnatamente che l’istituzione del
Tribunale della funzione pubblica ha prodotto effetti positivi solo per il
2005 e il 2006.
- 11 -
Allegato 2
Affaires pendantes devant le Tribunal au 31 décembre
Répartition selon la nature des procédures
1400
Propriété
intellectuelle
Nombre d'affaires
1200
1000
Procédures
particulières
800
Pourvois
600
Fonction
publique
400
200
Autres
recours
0
2005
2006
2007
2008
- 12 -
2009
2010
III.
Le proposte relative al Tribunale della funzione pubblica
Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea conta sette
giudici.
La sua ridotta composizione spiega perché il suo funzionamento possa
essere seriamente pregiudicato quando uno dei suoi membri non sia in
condizioni di esercitare, per un lungo periodo, le sue funzioni per motivi
di salute, senza trovarsi ciò malgrado in una situazione di invalidità ai
sensi dell’articolo 10 del regolamento del Consiglio 25 luglio 1967,
n. 422/67/CEE, n. 5/67/EURATOM, relativo alla fissazione del
trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione,
del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della
Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del
Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del
Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 .
Al fine di evitare che il Tribunale della funzione pubblica sia posto in
una posizione difficile, tale da ostacolare il perseguimento dei compiti
giurisdizionali ad esso affidati, si propone di modificare
l’articolo 62 quater dello statuto della Corte prevedendo, in modo
generale, la facoltà di aggiungere giudici ad interim ai tribunali
specializzati.
Conformemente all’articolo 62 quater dello statuto, così modificato,
l’aggiunta propriamente detta di giudici ad interim al Tribunale della
funzione pubblica richiede, come tale, una modifica dell’allegato I allo
statuto 14 .
Al fine di preservare l’omogeneità dello statuto e di detto allegato, è
opportuno tuttavia stabilire le modalità di designazione dei giudici ad
interim, i loro diritti e obblighi, le condizioni nelle quali essi esercitano
le loro funzioni e le circostanze che mettono fine alle medesime in un
distinto regolamento, basato sull’articolo 257 TFUE, che integrerebbe in
tal modo l’allegato I allo statuto. Questo progetto di regolamento è
allegato al presente progetto di modifiche.
13
14
GU n. 187 dell’8.8.1967, pag. 1.
GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7, con rettifiche in GU L 251 del 14.9.2006, pag. 8,
e in GU L 103 del 20.4.2007, pag. 54.
- 13 -
IL
PARLAMENTO
EUROPEO
DELL’UNIONE EUROPEA,
E
IL
CONSIGLIO
visto il trattato sull’Unione europea e, in particolare, l’articolo 19,
paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in
particolare, gli articoli 254, primo comma, 257, primo e secondo
comma, e 281, secondo comma, di quest’ultimo,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica e, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1, di
quest’ultimo,
vista la domanda della Corte di giustizia in data………………,
visto il parere della Commissione in data……………………….,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti i giudici alle
decisioni della grande sezione della Corte, occorre aumentare
il numero di quelli che possono partecipare a questa
composizione e abolire la partecipazione sistematica dei
presidenti delle sezioni di cinque giudici.
(2)
Si deve adeguare di conseguenza il quorum sia della grande
sezione, sia della seduta plenaria.
- 14 -
(3)
L’aggravio dei compiti incombenti al presidente della Corte
di giustizia rende necessaria l’istituzione della funzione di
vicepresidente della Corte, incaricato di coadiuvare il
presidente nell’esercizio dei suoi compiti.
(4)
Il mantenimento dei termini calcolati in funzione della
distanza non appare più imprescindibile nell’era delle nuove
tecnologie.
(5)
In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze
sin dalla sua istituzione, il Tribunale è investito, al giorno
d’oggi, di un numero di cause in costante aumento.
(6)
Il numero di cause proposte dinanzi a quest’organo
giurisdizionale è superiore al numero di cause che esso decide
annualmente, con un conseguente, significativo aumento del
numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento
della durata dei procedimenti.
(7)
Questo allungamento appare difficilmente accettabile da
parte dei cittadini, in particolare alla luce dei principi
enunciati sia dall’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, sia dall’articolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali.
(8)
La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause
strutturali, che traggono origine tanto dall’intensificazione e
diversificazione dell’attività legislativa e regolamentare delle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione, quanto dal
volume e dalla complessità dei fascicoli di cui il Tribunale è
- 15 -
investito, particolarmente in materia di concorrenza e di aiuti
di Stato.
(9)
Di conseguenza, occorre adottare le misure necessarie per far
fronte a questa situazione e la facoltà, prevista dai trattati, di
aumentare il numero di giudici del Tribunale è tale da
consentire di ridurre, in breve tempo, sia il volume di cause
pendenti, sia l’eccessiva durata dei procedimenti dinanzi a
quest’organo giurisdizionale.
(10)
Affinché i tribunali specializzati possano continuare a
funzionare in modo soddisfacente in assenza di un giudice, il
quale non sia in condizioni di partecipare alla decisione delle
cause pendenti per un lungo periodo di tempo, senza trovarsi
ciò malgrado in una situazione di invalidità considerata
totale, occorre prevedere la possibilità di aggiungere a questi
tribunali giudici ad interim.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea sono apportate le seguenti modifiche:
1.
È aggiunto un articolo 9 bis, così formulato:
«I giudici designano tra loro, per una durata di tre anni, il
presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia. Il loro
mandato è rinnovabile.
Il vicepresidente assiste il presidente della Corte. Egli lo
sostituisce in caso di impedimento o di vacanza della
presidenza, o su richiesta del presidente».
2.
L’articolo 16, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
- 16 -
«La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è
presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della
grande sezione anche il vicepresidente nonché altri giudici
designati alle condizioni definite dal regolamento di
procedura».
3.
I commi terzo e quarto dell’articolo 17 sono sostituiti dal
testo seguente:
«Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se
sono presenti undici giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono
valide soltanto se sono presenti diciassette giudici».
4.
L’articolo 20, quarto comma, è sostituito dal testo seguente:
«La procedura orale comprende l’audizione da parte della
Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle
conclusioni dell’avvocato generale e, ove occorra, l’audizione
dei testimoni e dei periti».
5.
L’articolo 39, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal
vicepresidente o da un altro giudice alle condizioni
determinate dal regolamento di procedura».
6.
È abrogato l’articolo 45, primo comma.
7.
Nell’articolo 48, il numero «ventisette» è sostituito dal
numero «trentanove».
8.
L’articolo 62 quater è integrato dal seguente comma:
«Il Parlamento e il Consiglio, deliberando conformemente
all’articolo 257 TFUE, possono aggiungere giudici ad interim
ai tribunali specializzati per supplire all’assenza di giudici i
quali non siano in condizioni di partecipare, per lungo
tempo, alla decisione delle cause, senza trovarsi ciò malgrado
in una situazione di invalidità considerata totale. In
quest’ipotesi, il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le
condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i
diritti e i doveri di questi ultimi, le modalità secondo le quali
- 17 -
essi esercitano le loro funzioni e le circostanze che pongono
fine alle medesime».
Articolo 2
Nell’allegato I al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, l’articolo 2, il cui testo attuale diventa il
paragrafo 1, viene integrato da un paragrafo 2, così formulato:
«2. Ai giudici previsti dal paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti
giudici ad interim per provvedere alla sostituzione di quelli i quali
non siano in condizioni di partecipare per lungo tempo alla
decisione delle cause, senza trovarsi ciò malgrado in una situazione
di invalidità considerata totale».
Articolo 3
1.
I punti 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 1 entrano in vigore all’atto del
primo rinnovo parziale, previsto dall’articolo 9 del protocollo sullo
statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, successivo alla
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
2.
I punti 4, 6, 7 e 8 dell’articolo 1 nonché l’articolo 2 entrano in
vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il …
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
- 18 -
PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI GIUDICI AD INTERIM DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA Motivazione
Conformemente all'articolo 62 quater, secondo comma, del protocollo
sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo:
lo «statuto») e all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto 1 ,
presenti in un progetto di modifica di detto statuto e dell'allegato allo
stesso presentato con iter separato, il presente progetto stabilisce le
modalità di designazione dei giudici ad interim del Tribunale della
funzione pubblica dell'Unione europea, i loro diritti e i loro doveri,
nonché le condizioni in cui essi svolgeranno le loro funzioni e
cesseranno dalle medesime.
Appare opportuno prevedere, a tal riguardo, che, su proposta del
presidente della Corte di giustizia, il Consiglio dell'Unione europea
nomini tre giudici ad interim presso il Tribunale della funzione pubblica.
I giudici ad interim dovrebbero essere nominati tra gli ex membri della
Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica.
Sarebbe stato possibile prevedere di nominarli tra i candidati presenti
nell'elenco predisposto dal comitato di selezione ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 4, dell'allegato I allo statuto, che non siano stati nominati
giudici dal Consiglio. Tuttavia, questa soluzione presenta alcuni
inconvenienti. Infatti, è importante, per garantire la piena efficacia
dell'interim, che le persone prescelte siano in condizioni di svolgere
immediatamente le funzioni di giudice del Tribunale della funzione
pubblica, al fine di essere operativi sin dal momento della loro
designazione. Per di più, i candidati non nominati presenti nell'elenco
del comitato di selezione sono normalmente impegnati nella loro attività
professionale e, di conseguenza, rischierebbero di non essere disponibili
nella misura richiesta dalle esigenze del Tribunale della funzione
pubblica.
La procedura di designazione effettiva dei giudici ad interim in base
all'elenco predisposto dal Consiglio dovrebbe essere la più semplice
possibile per garantire flessibilità ed efficacia all'interim.
1
GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7, con rettifiche in GU L 251 del 14.9.2006, pag. 8, in GU L 103 del
20.4.2007, pag. 54, e in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1.
In concreto, quando il Tribunale della funzione pubblica constati che
un giudice non sia o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi
di salute, alla decisione delle controversie, che un siffatto
impedimento duri o sia destinato a durare almeno tre mesi e che il
giudice in questione non si trovi in una condizione di invalidità
giudicata totale ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio
25 luglio 1967, n. 422/67/CEE, n. 5/67/EURATOM, relativo alla
fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri
della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali
e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei
membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei
membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica
dell'Unione europea 2 (in prosieguo: il «regolamento n. 422/67/CEE e
n. 5/67/EURATOM»), il Tribunale potrà decidere di far ricorso a un
giudice ad interim, nel qual caso spetterà al presidente di detto organo
giurisdizionale provvedere alla sua designazione effettiva in base
all'elenco predisposto dal Consiglio.
Il giudice ad interim subentrerebbe, almeno in parte, nelle funzioni
giurisdizionali del giudice colpito dall'impedimento. Pertanto, egli si
farebbe carico dei fascicoli di quest'ultimo, in un certo numero di
cause designate dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, e
lo sostituirebbe nella ripartizione delle nuove cause.
L’indipendenza e l'imparzialità dei giudici ad interim designati
sarebbero garantite dall'articolo 257, quarto comma, TFUE, nonché
dal rinvio agli articoli da 2 a 6 e 18 dello statuto, al pari di quanto
previsto dall'articolo 5 dell’allegato I a quest'ultimo, riguardo ai
giudici titolari del Tribunale della funzione pubblica.
L’articolo 3 del progetto implica che i giudici ad interim possano
svolgere solo funzioni giurisdizionali stricto sensu e non abbiano titolo
per partecipare all'amministrazione del Tribunale della funzione
pubblica, nonché alla designazione del presidente del Tribunale e dei
presidenti di sezione. Ciò significa, inoltre, che essi non potranno
essere assistiti da un gabinetto personale.
Occorre inoltre disciplinare il trattamento economico dei giudici ad
interim chiamati in funzione. Si propone di far ciò nell'articolo 4 del
progetto, al fine di garantire allo status di giudice ad interim un
carattere omogeneo.
L’articolo 4, paragrafo 1, del progetto prevede che, con il controllo del
presidente del Tribunale della funzione pubblica, i giudici ad interim
2
GU n. 187 dell’8.8.1967, pag. 1.
2
abbiano diritto, per ciascun giorno di lavoro effettivo, a una
retribuzione di importo pari a 1/30 dello stipendio base mensile
spettante ai giudici ai sensi dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del
regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM. Questa modalità di
calcolo della retribuzione dei giudici ad interim è ripresa, mutatis
mutandis, dall'articolo 12, paragrafo 1, della risoluzione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa 23 settembre 2009,
CM/Res(2009)5, in materia di status e condizioni di servizio dei
giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Commissario per
i diritti dell'uomo.
Per i loro spostamenti a Lussemburgo nell'esercizio delle loro
funzioni, i giudici ad interim avrebbero diritto anche al rimborso delle
loro spese di viaggio e di albergo, nonché al versamento di
un'indennità giornaliera. Tuttavia, il rimborso delle spese di albergo e
l'indennità giornaliera, se del caso, potrebbero essere omessi.
Inoltre, dall'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del progetto risulta
che la pensione prevista dall'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE
e n. 5/67/EURATOM sarebbe soggetta a decurtazione qualora vada a
cumularsi con la retribuzione di cui si è appena parlato. Questo
meccanismo si ispira a quello previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del
suddetto regolamento. Peraltro, quest'ultima disposizione dovrebbe
essere applicata nell'ipotesi in cui un'indennità transitoria venga
versata a un ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea
chiamato a svolgere le funzioni di giudice ad interim.
Infine, alla luce dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE e
n. 5/67/EURATOM, che prevede diversi casi in cui gli ex membri
possono godere del regime di sicurezza sociale dei funzionari, a
condizione di non svolgere attività lucrative, l'articolo 4, paragrafo 2,
quarto comma, del progetto precisa, a tal riguardo, che la funzione di
giudice ad interim non dovrebbe essere presa in considerazione per il
godimento di detto regime.
L’articolo 5 del progetto elenca i casi di cessazione dalle funzioni dei
giudici ad interim. Queste ultime dovrebbero cessare, oltre al caso di
decesso, da un lato, a seguito delle loro dimissioni o della decisione
che li sollevi dalle loro funzioni, qualora non soddisfino più ai
presupposti stabiliti o non siano più in regola con gli obblighi
derivanti dalla loro carica (articoli 5 e 6 dello statuto), nonché,
dall'altro, a seguito della fine dell'impedimento del giudice che essi
sostituiscono. Tuttavia, nell'interesse di una corretta amministrazione
della giustizia, le funzioni di un giudice ad interim saranno prorogate,
in linea di principio, sino alla decisione delle cause alla cui trattazione
egli abbia partecipato. Occorre ricordare, a tal riguardo, che il
3
Tribunale potrebbe rivedere, segnatamente in questo caso, il volume
delle prestazioni dell'interessato.
Dalla precedente elencazione si evince, a contrario, che la scadenza
del termine di validità dell'elenco dei giudici ad interim predisposto
dal Consiglio non dovrebbe incidere sull'esercizio delle funzioni di
detti giudici, designati dal presidente del Tribunale in base all'elenco
vigente all'atto del conferimento dell'incarico agli interessati. Pertanto,
questi ultimi continuerebbero a trattare le pratiche ad essi già
assegnate.
Peraltro, il nome di un giudice ad interim deceduto, che abbia
presentato le dimissioni o che sia stato sollevato dalle sue funzioni
verrebbe cancellato dal suddetto elenco. Questo elenco sarebbe allora
integrato sino alla sua regolare scadenza.
Poiché il progetto mira a fornire al Tribunale della funzione pubblica
un'assistenza che sia occasionale e la meno onerosa possibile, è bene
ricapitolare infine le misure che dovrebbero limitare l'impatto del
progetto in termini di bilancio:
–
in primo luogo, il ricorso a giudici ad interim sarebbe
circoscritto alle ipotesi in cui
-
un giudice del Tribunale non sia in condizioni di partecipare,
per motivi di salute, alla decisione delle cause,
-
quest'impedimento duri almeno tre mesi e
-
il giudice colpito da impedimento non si trovi in una
condizione di invalidità considerata totale ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento n. 422/67/CEE e
n. 5/67/EURATOM;
–
in secondo luogo, gli emolumenti dei giudici ad interim
sarebbero fissati in funzione delle giornate effettive di lavoro,
con il controllo del presidente del Tribunale della funzione
pubblica;
–
in terzo luogo, si applicherebbe il meccanismo di decurtazione
previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento
n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM;
–
in quarto luogo, un analogo meccanismo di decurtazione è
previsto nell'ipotesi di cumulo della retribuzione del giudice ad
interim con una pensione in qualità di ex membro della Corte di
giustizia dell'Unione europea.
4
IL
PARLEMENTO
EUROPEO
DELL'UNIONE EUROPEA,
E
IL
CONSIGLIO
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e,
segnatamente, l'articolo 257 di quest'ultimo,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica e, segnatamente, l'articolo 106 bis di quest'ultimo,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione
europea e, segnatamente, l'articolo 62 quater di quest'ultimo e
l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I al medesimo,
vista la domanda della Corte di giustizia,
visto il parere della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre stabilire, conformemente all'articolo 62 quater,
secondo comma, dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 2,
dell'allegato I al medesimo, le modalità di designazione dei
giudici ad interim presso il Tribunale della funzione
pubblica dell’Unione europea, i loro diritti e i loro doveri,
le condizioni in cui essi possono esercitare le loro funzioni,
nonché le circostanze che pongano fine alle medesime.
5
(2)
I giudici ad interim dovrebbero essere scelti tra persone in
grado di esercitare immediatamente le funzioni di giudice
del Tribunale della funzione pubblica. La designazione di
ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale e del
Tribunale della funzione pubblica consente di garantire il
rispetto di queste esigenze.
(3)
Tenuto conto delle circostanze in cui si procederebbe alla
designazione dei giudici ad interim, occorre conferire al
meccanismo la flessibilità necessaria. A tal fine, si dovrebbe
attribuire al Consiglio il compito di predisporre un elenco
di tre persone idonee ad essere designate giudici ad interim.
Quando
sia
necessario
procedere
alla
sostituzione
temporanea di un giudice colpito da impedimento per
motivi di salute, il Tribunale della funzione pubblica
prenderebbe la decisione di fare ricorso a un giudice ad
interim. In esecuzione di questa decisione, il presidente del
Tribunale della funzione pubblica designerebbe una delle
persone il cui nome sia presente nell'elenco predisposto dal
Consiglio.
(4)
Occorre disciplinare anche le modalità di retribuzione dei
giudici ad interim, nonché la questione degli effetti delle
loro funzioni e di tale retribuzione sul trattamento
economico di cui essi godono in qualità di ex membri della
Corte di giustizia dell'Unione europea.
(5)
Infine, è importante disciplinare la questione della
cessazione dalle funzioni dei giudici ad interim.
6
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nelle disposizioni del presente regolamento:
–
il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea è denominato «statuto»;
–
l’espressione «Tribunale della funzione pubblica» designa
il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;
–
il regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE,
n. 5/67/EURATOM, relativo alla fissazione del trattamento
economico del presidente e dei membri della Commissione, del
presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere
della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del
cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione
europea 3
è
denominato
«regolamento
n. 422/67/CEE
e
n. 5/67/EURATOM»;
–
l’espressione
«presidente
del
Tribunale»
designa
il
presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione
europea.
3
GU n. 187 dell’8.8.1967, pag. 1.
7
Articolo 2
1.
Su proposta del presidente della Corte di giustizia, il
Consiglio
dell'Unione
europea,
deliberando
all'unanimità,
predispone un elenco di tre persone quali giudici ad interim ai
sensi dell'articolo 62 quater, secondo comma, dello statuto.
I giudici ad interim sono scelti tra gli ex membri della Corte di
giustizia dell'Unione europea che siano in condizioni di tenersi a
disposizione del Tribunale della funzione pubblica.
I giudici ad interim sono nominati per un periodo di quattro anni,
rinnovabile.
2.
Il Tribunale della funzione pubblica può decidere di far
ricorso a un giudice ad interim quando constata che un giudice
non è o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi di salute,
alla soluzione delle cause, tale impedimento dura o è destinato a
durare almeno tre mesi ed esso ritiene che tale giudice non si trovi,
ciò malgrado, in una condizione di invalidità considerata totale.
In esecuzione della decisione prevista dal primo comma, il
presidente del Tribunale designa un giudice ad interim previsto
dal paragrafo 1, primo comma. Egli ne comunica la designazione
al presidente della Corte di giustizia.
Qualora il Tribunale della funzione pubblica provveda in anticipo
in base a un prevedibile impedimento, il giudice ad interim non
può entrare in funzione, né partecipare alla decisione delle cause
8
prima che il giudice sostituito non sia effettivamente colpito da
impedimento.
3.
Ai giudici ad interim si applicano gli articoli da 2 a 6 e 18
dello statuto. Il giuramento previsto dall'articolo 2 dello statuto è
prestato all'atto della prima entrata in funzione.
Articolo 3
I giudici ad interim designati esercitano le prerogative dei giudici
unicamente nel quadro del trattamento delle cause alla cui
decisione essi sono assegnati.
Essi si avvalgono dei servizi del Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 4
1.
Per ciascun giorno di esercizio delle loro funzioni,
debitamente certificato dal presidente del Tribunale, i giudici ad
interim ricevono una retribuzione di importo pari a 1/30 dello
stipendio base mensile versato ai giudici ai sensi dell'articolo 21
quater,
paragrafo
2,
del
regolamento
n. 422/67/CEE
e
n. 5/67/EURATOM.
Ai giudici ad interim chiamati a spostarsi dal loro luogo di
residenza per svolgere le loro funzioni si applica l’articolo 6 [o
l’articolo 6, lett. a) e b),] del regolamento n. 422/67/CEE e
n. 5/67/EURATOM.
9
2.
La retribuzione prevista dal paragrafo 1, primo comma,
viene dedotta dalla pensione prevista dall'articolo 8 del
regolamento n. 422/67/CEE e n. 5/67/EURATOM, nella misura in
cui tale retribuzione, cumulata con detta pensione, superi gli
importi, prima che sia dedotta l'imposta, che il giudice ad interim
percepiva nell'esercizio delle sue funzioni di membro della Corte
di giustizia dell'Unione europea. La retribuzione prevista dal
paragrafo
1
è
presa
in
considerazione
anche
ai
fini
dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
L’interim non dà diritto a un'indennità transitoria né a una
pensione a titolo degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 422/67/CEE
e n. 5/67/EURATOM.
Alla retribuzione prevista dal paragrafo 1, primo comma, si
applica
l’articolo
19
del
regolamento
n. 422/67/CEE
e
n. 5/67/EURATOM.
I giudici ad interim non godono, in quanto tali, del regime di
sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione
europea. L'esercizio delle funzioni di giudice ad interim non può
essere considerato come un'attività professionale lucrativa, ai
sensi
dell'articolo
11
del
regolamento
n. 422/67/CEE
e
n. 5/67/EURATOM.
3.
La retribuzione prevista dal paragrafo 1, primo comma, è
soggetta all'imposta prevista dal regolamento (CEE, Euratom,
CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle
condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto
dell'Unione europea.
10
Articolo 5
Le funzioni dei giudici ad interim cessano, e il nome dei medesimi
è cancellato dall'elenco previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, primo
comma, in seguito al loro decesso, alle loro dimissioni o alla
decisione di sollevarli dalle funzioni alle condizioni stabilite
dall'articolo 6, primo e secondo comma, dello statuto.
Le funzioni dei giudici ad interim cessano con la fine
dell’impedimento dei giudici che essi sostituiscono. Tuttavia, il
Tribunale della funzione pubblica può decidere di prorogare le
funzioni del giudice ad interim sino alla conclusione delle cause
alla cui trattazione egli abbia partecipato.
Il giudice ad interim il cui nominativo sia cancellato dall'elenco
previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito, secondo la
procedura prevista da detta disposizione, sino alla regolare
scadenza di detto elenco.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
11
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a…, il …
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
12