il commissario ue alla pesca joe borg in italia visita gli impianti di
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Febbraio Marzo 2005 IL COMMISSARIO UE ALLA PESCA JOE BORG IN ITALIA VISITA GLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA La prima visita di Joe Borg in Italia, iniziata a Venezia, dove ha incontrato il Sottosegretario alla Pesca e all’Acquacoltura Paolo Scarpa Bonazza, è proseguita a Roma per un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e sindacali, per concludersi all’Università di Catania. Visita in Italia del Commissario europeo alla Pesca e agli Affari Marittimi, Joe Borg accompagnato dal sottosegretario alle Politiche agricole Paolo Scarpa Bonazza Buora, Una visita di quattro giorni, da Venezia a Catania, per conoscere la realtà della pesca e dell’acquacoltura italiana. La delegazione del commissario europeo ha visitato anche alcuni impianti di acquacoltura di soci dell'API, constatando con mano gli sforzi agroimprenditoriali in atto nel nostro Paese. Un primo incontro con i giornalisti del commissario europeo è stato in Veneto, proprio in un allevamento di acquacoltura. Certo le acque sono ghiacciate ed il pesce non è visibile. Ma la visita agli impianti riesce comunque a mostrare le tecniche e tecnologie avanzate con cui operano i nostri produttori, leader in Europa. A fare gli onori di casa, nei pressi di Venezia, a Borg e Scarpa, agli esperti ed ai giornalisti convenuti nell'azienda dell'Api, ci sono il presidente dell'Associazione Piscicoltori Pier Antonio Salvador, affiancato dal direttore Antonio Trincanato. Borg, nella conferenza stampa (che ha poi replicato a Roma ed a Catania) ha sottolineato che "la pesca svolge un ruolo importante nel mediterraneo, per questo dobbiamo impegnarci al massimo per salvaguardare il suo futuro". Ha sottolineato l’importanza dell’’acquacoltura "come fonte di prodotti ittici e posti di lavori di qualità, affermando che il sostegno comunitario all’acquacoltura proseguirà, soprattutto al fine di ridurne l’impatto ambientale". "Con l'arrivo di Joe Borg - ha commentato il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora - si chiude un rapporto difficile con Bruxelles. Oggi, in considerazione del diverso atteggiamento della Commissione Barroso, più attenta al dialogo esistono le condizioni affinché il nuovo commissario portare a termine entroi il prossimo semestre la riforma della pesca". Confagricoltura ed Associazione Piscicoltori Italiani (API), in occasione della visita di Borg, hanno ribadito le proprie osservazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio dell'UE sul "Fondo europeo per la pesca" (FEP) ed il riassetto del comparto. "Un ringraziamento - ha detto Salvador va fatto al sottosegretario Scarpa che, su tali problematiche, ha sempre dimostrato grande attenzione, competenza e disponibilità. Ci si augura che l'intervento italiano, in sede comunitaria, possa migliorare questo importante provvedimento nell'ottica del rilancio dell'acquacoltura nazionale ed europea". Il FEP non prevede incrementi produttivi ma prevalentemente misure finalizzate alla riduzione delle risorse finanziarie disponibili. Non tiene in considerazione il fatto che l'acquacoltura, considerata la valenza "ambientale" attribuita al comparto, si potrebbe trovare in una situazione di decremento della produzione interna. Tutto ciò potrebbe determinare, anche a fronte di consumi stabili, un incremento dell'import dai Paesi extra UE, con conseguente aggravio della bilancia commerciale UE dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Presumibilmente ne potranno risentire di più i paesi con mercati e GDO avanzati. Dalla lettura della proposta di regolamento comunitario, la missione assegnata all'acquacoltura, ad avviso sempre di Confagricoltura e API, è quella di promuovere l'occupazione, con interventi "non troppo impattanti". Se il previsto supporto alle micro e piccole imprese può essere valutato positivamente, non altrettanto si può dire per il fatto che le aziende con più di 52 addetti si vedranno ridotti la misura di intervento comunitario. Inoltre risulta poco soddisfacente la previsione di sostegno a progetti di ricerca e sviluppo. Si valutano positivamente le disposizioni relative all'acquacoltura biologica che potranno ritenersi utili per taluni segmenti produttivi, ad esempio la vallicoltura. Comunque, quello della produzione biologica, non può essere considerato un metodo di produzione da adottarsi su vasta scala, tenuto conto che l'acquacoltura risulta già attività zootecnica ad elevata "compatibilità ambientale". E' positivo aver considerato "l'acquacoltura in acque interne" quale volano di sviluppo delle zone rurali, ma quasi sicuramente ciò finirà per portare vantaggi esclusivamente ai nuovi partner comunitari. Confagricoltura ed API ritengono rilevante l'attenzione rivolta alla promozione, che non deve essere polverizzata in azioni ad elevato contenuto "localistico", bensì rivolta soprattutto verso iniziative ad ampio respiro (campagne promozionali nazionali e comunitarie) e per interventi di informazione e di educazione alimentare per i consumatori. Interessanti spunti possono essere trovati nell'asse relativo allo sviluppo delle "aree costiere" che rappresentano, nell'ambito dell'acquacoltura italiana, le aree maggiormente vocate alle produzioni di specie marine, sia in impianti a terra che in mare. Decisamente negativo l'approccio "sanitario" che prevede, esclusivamente misure per l'eradicazione delle patologie che possono interessare le produzioni dell'acquacoltura, senza prevedere il ricorso a campagne su vasta scala di vaccinazione nei confronti delle principali patologie, come invece previsto dal programma di interventi 2000-2006. Gaetano Menna L'Associazione Piscicoltori Italiani è soddisfatta per l'approvazione dello schema di decreto legislativo in materia di pesca e acquacoltura che contiene importanti innovazioni per il comparto, più volte sollecitate e recepite con grande attenzione e disponibilità dal sottosegretario per le Politiche Agricole Paolo Scarpa. In particolare, con le modifiche introdotte, gli imprenditori di acquacoltura vengono completamente equiparati all'imprenditore ittico, anche per gli interventi di copertura assicurativa. Inoltre è prevista la possibilità di applicare "i contratti di filiera" agli operatori della filiera ittica, ivi comprese "le forme associate". Il Sottosegretario alla Pesca e all’Acquacoltura Paolo Scarpa Bonazza Buora ed il Commissario europeo alla Pesca e agli Affari Marittimi Joe Borg nel corso dell’incontro con i giornalisti che si è tenuto a Valle Figheri. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE 2005 Sulla G.U. n. 306 del 31/12/2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 3996 del 15/12/04, “Decreto ministeriale concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 2005 nei giorni festivi e particolari ”. Come lo scorso anno viene limitata la circolazione dei veicoli destinati al trasporto cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, con l’esclusione delle macchine agricole che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale (statali). Sono poi esclusi dal divieto i veicoli adibiti al trasporto di prodotti agricoli deperibili, fra cui anche il pesce fresco e gli animali vivi, senza bisogno di autorizzazione prefettizia, purché i veicoli siano muniti di cartelli indicatori di colore verde, fissati in modo ben visibile su ciascuna fiancata e sul retro, di dimensioni 0,5 m. di base e 0,4 m. di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m.. Per i veicoli che invece rientrano nell’applicazione della norma è vietata la circolazione nei giorni di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00; c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo; f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo; g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo; h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; j) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 25 giugno; k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio; l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio; m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio; n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio; o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio; p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio; q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto; r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto; s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto ; t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto; u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto; v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre; w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre; x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 novembre; y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre. aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. bb) dalle ore 16,00 alle ore 22.00 del 31 dicembre. Il testo del Decreto Ministeriale è presente nel sito internet Api all’indirizzo www.api-online.it. Decisione della Commissione 2005/107/CE E’ stata pubblicata sulla GUCE serie L n. 34 del 08/02/2005 la Decisione della Commissione 2005/107/CE del 2 febbraio 2005 che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Sono state aggiunte all’elenco diverse aziende di acquacoltura italiane in quanto ubicate all’interno di zone riconosciute o a cui è stato attribuito lo status di aziende riconosciute in zone non riconosciute o per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Il numero delle aziende e zone italiane riconosciute per VHS e IHN è ora di un certo rilievo; ed esse sono presenti in tutti i comprensori a vocazione salmonidicola italiani. Questi dati confermano, come nonostante l’iter di riconoscimento sia complesso e non privo di ostacoli e di costi diretti ed indiretti, vi sia da parte di un cospiquo numero di aziende la volontà di ottenere il riconoscimento di zona o azienda. Si comunica altresì che è stata pubblicata sulla GUCE serie L n. 27 del 28/01/2005 la Decisione della Commissione 2005/67/CE che include tutti i programmi finora intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute ed aziende riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Si ricorda che le aziende presenti negli elenchi dovranno porre in atto tutte le azioni necessarie al fine di conformarsi a quanto disposto dal D.P.R. 555/92 ( e successive modifiche ed integrazioni ) per quanto riguarda l’applicazione dei programmi approvati ed il mantenimento dei riconoscimenti già ottenuti. Il testo completo delle due decisioni e l’elenco delle aziende e zone riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), è disponibile presso la segreteria dell’API. Dicono di noi… ACQUACOLTURA, SAGGIO MODO DI DIRE “PESCE” Solo i più anziani ricordano quando il pesce era la pietanza d’obbligo tutti i venerdì o in Quaresima al posto delle carni. Il precetto religioso aveva anticipato di molti secoli la moderna raccomandazione dei nutrizionisti di mangiare il pesce almeno un paio di volte alla settimana. Ci sono molte buone ragioni alla base di questo invito e viceversa non esistono più quelle limitazioni obiettive che nascevano dalla lentezza dei trasporti e quindi dalla impossibilità di poter gustare il pesce fresco anche lontano dalla fascia costiera o dai laghi. Purtroppo il costo del pesce contribuisce a scoraggiare i potenziali consumatori anche se i nutrizionisti considerano la carne dei pesci , almeno per quanto riguarda il contenuto degli aminoacidi essenziali, allo stesso livello delle altre carni con analogo valore biologico ma con il vantaggio di una più facile masticazione e migliore digeribilità. Questa particolarità ne ha motivato da parte dei medici, in ogni tempo, la prescrizione agli anziani , ai bambini, o ai malati. Ma la migliore digeribilità di una trota rispetto ad una bistecca, è una particolarità di cui si avvantaggiano tutti, dal lavoratore che dispone di un breve intervallo – mensa , allo sportivo che dovrebbe attendere troppe ore prima di affrontare un serio impegno muscolare. Inoltre, a parità di aminoacidi , nessun altro alimento di origine animale permette, come il pesce, di ridurre il contemporaneo apporto di grassi saturi a favore di altri grassi polinsaturi ( gli omega3), rivelatisi non solo utili ma dieteticamente preziosi. Ecco allora che il pesce di acquacoltura è un’alternativa di minor costo ma di analoga composizione e piacevolezza gustativa. Ho avuto modo, in più occasioni, di verificare che anche cuochi e giornalisti “esperti” di cucina non sono in grado di identificare con sicurezza quali piatti cucinati provenissero dal pesce di mare o da un analogo esemplare di acquacoltura. L’Associazione Nazionale dei Piscicoltori ha definito un Codice di buona pratica di allevamento che ha improntato tutta la produzione italiana con ottime garanzie di igiene e salubrità ,certamente superiori a quelle di altri Paesi. In particolare , è stata regolamentata la qualità del mangimi che oggi utilizzano solo farine di pesce e vegetali, cioè prodotti derivati dagli stessi alimenti di cui si nutrono abitualmente i pesci di mare o di lago. La produzione di acquacoltura, un tempo limitata quasi esclusivamente alle trote , comprende ormai anche spigole e di orate , il che può far sperare nel coinvolgimento di un maggior numero di consumatori. È un’acquisizione scientifica ampiamente documentata che mangiare il pesce più di frequente serve a fornirci i progenitori biochimici di una complessa famiglia di derivati ( prostaglandine, ecc.) attivi nella vasodilatazione e vasocostrizione delle arterie, nonché sulla viscosità del sangue , sulla coagulazione e sulla stessa permeabilità ed elasticità delle pareti cellulari. Allora, non accontentiamoci di riscoprire il pesce nel ristorante di lusso ma consumiamolo più spesso. E senza offendere il palato dei buongustai ricordiamo che non esistono riserve da parte della medicina né sui prodotti di acquacoltura né sulla validità nutrizionale del pesce surgelato. Semmai si potrebbe dire che in fatto di freschezza acquacoltura e surgelazione offrono perfino più sicurezze del pescato. 3 marzo 2005 Eugenio Del Toma LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DEI CONTENUTI DEL PRESENTE PERIODICO E’ SUBORDINATA ALLA CITAZIONE ESPLICITA DELLA TESTATA “ACQUACOLTURA – API INFORMA” E DEGLI AUTORI TOTALE CONSUMO MANGIME PER TROTE (TON.) 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 dicembre '03 gennaio f ebbraio marzo apr ile maggio giugno luglio agost o set t embr e ot t obr e novembre dicembr e '04 TOTALE CONSUMO MANGIME MARINO (TON.) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 dicembre '03 gennaio Periodo nov-03 nov-04 Differenza dic-03 dic-04 Differenza Differenza % 2004/2003 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre '04 CONSUMO MANGIME TROTA (in Ton.) - RAFFRONTO 2003-2004 Mangime per novellame Mangime ingrasso Mangime salmon. Totale Mangime fino a 3 mm Sbric. Totale Totale Tot. Per. Pellet Estruso Pellet Estruso Pellet Estruso Totale Pellet Estruso 965 2.125 561 3.651 99 31 835 24 2.101 1 560 56 3.595 895 2.057 518 3.470 96 2 797 31 2.026 1 517 34 3.436 -3 -29 -38 -70 7 -75 -68 0 -43 -43 -22 -159 -181 848 2.220 546 3.614 102 13 733 26 2.194 3 543 42 3.572 863 2.378 592 3.833 126 1 736 18 2.360 1 591 20 3.813 24 -12 3 15 -8 166 158 -2 48 46 -22 241 219 6,75 Mesi nov-03 nov-04 -79,52 -4,56 -5,51 9,52 -0,67 -0,54 14,29 -3,67 -3,60 CONSUMO MANGIME MARINO (in Ton.) - Raffronto 2004-2003 Mangime per novellame Mangime ingrasso fino a 3 mm Totale Totale Pellet Estruso Sbric. Pellet Estruso 395 1.684 24 371 118 1.566 473 1.907 38 1 434 75 1.832 -32,76 -1,81 -2,29 Totale Mangime Pellet Estruso 118 1.961 76 2.304 Tot. Per. 2.079 2.380 Differenza dic-03 dic-04 14 29 51 1 3 63 363 491 78 395 542 -43 108 143 266 989 1.309 223 1.097 1.452 -42 111 143 343 1.381 1.851 301 1.492 1.994 Differenza 22 -3 128 147 35 320 355 32 470 502 70,73 100,00 22,25 25,69 3,89 20,77 19,13 4,86 21,78 20,45 Differenza % 2004/2005 PREZZI MEDI AL CONSUMO NELLA G.D. – G.D.O. RAPPORTO CONSUNTIVO 2004 Allo scopo di fornire una più esauriente panoramica delle dinamiche del mercato dei prodotti del nostro comparto proseguiamo la pubblicazione dei dati, ricavati dal “Sistema di monitoraggio del mercato dei prodotti ittici di acquacoltura in Italia”, sui prezzi medi al consumo rilevati nei punti vendita della G.D. e G.D.O nel corso del 2004. Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 - Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Veneto, Trentino, Friuli ed Emilia Romagna Toscana, Marche, Umbria e Marche Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna Rete Europea per la divulgazione dell’informazione RTD (Ricerca e Sviluppo Tecnologico) in Acquacoltura (Q5CA-2000-30105 - FAIR-3837) ref.: None (FR) Aqua-Flow ref.: TL2003-122 Keywords: Fish, Diseases OLIO DI CHIODI DI GAROFANO: UN NUOVO ANESTETICO PER I PESCI Il 2-fenossietanolo è indubbiamente l’anestetico per i pesci più usato in Francia. Comunque, è poco utilizzato negli Stati Uniti e in Canada a causa di un rischio di tossicità sia per il pesce che per l’utilizzatore. Molti studi, la maggior parte recenti, hanno dimostrato la proprietà anestetica dell’olio essenziale di chiodi di garofano in numerose specie di pesci. Da molti anni viene adottato in Australia e in Nuova Zelanda per il fatto che è un prodotto naturale e poiché non è pericoloso per l’uomo e per l’ambiente. Gli scopi di questa ricerca sono stati (1) studiare l’efficienza dell’olio di chiodi di garofano in salmone atlantico allo stadio di smolt e paragonare i suoi effetti con quelli del 2-fenossietanolo; (2) determinare un protocollo con le concentrazioni ottimali che possono essere usate per facilitare la manipolazione dei pesci; (3) determinare e paragonare i limiti dell’utilizzo di entrambi gli anestetici. Gli anestetici sono stati testati sui salmoni allo stadio di smolt in quanto a questo stadio persiste un alto grado di sensibilità ai vari stress ambientali e di allevamento. L’anestesia è stata effettuata a diverse concentrazioni e tempi di esposizione, usando condizioni che fossero molto simili a quelle trovate sul campo. L’efficienza dell’anestetico è stata studiata usando una scala comportamentale, dallo stadio 1 (leggera perdita dell’equilibrio) allo stadio 4 (pesci sedati che poggiano sul fondo senza muoversi). Sono stati anche analizzati il tempo necessario per il risveglio e la potenziale mortalità. E’ stato dimostrato che l’olio di chiodi di garofano è un eccellente anestetico, molto più potente del 2fenossietanolo. Concentrazioni di 2,35x10-4 moli/l (0,04 ml di olio essenziale per litro di soluzione) addormentano il pesce in meno di 2 minuti mentre concentrazioni di 4x10-3 moli/l (0,5 ml di prodotto per litro di soluzione) sono necessarie per ottenere gli stessi risultati col 2-fenoxietanolo. Le reazioni del pesce all’aumento della concentrazione dell’olio di chiodi di garofano sono molto più progressive e la loro grande tolleranza a prolungate esposizioni permette un margine di sicurezza più ampio, che dovrebbe facilitarne l’uso in campo. Il tempo di risveglio (in funzione della concentrazione), significativamente più lungo con l’olio di chiodi di garofano che però non comporta tossicità, non mette assolutamente in dubbio il suo possibile impiego. Il protocollo usato in questo studio ha mostrato comparsa di mortalità quando i pesci sono esposti a 4,7x10-4 moli/l di Eugenol (nome commerciale dell’olio di chiodi di garofano) per 10 minuti e a 8x10-3 moli/l di 2-fenossietanolo per 5 minuti. Questo studio quindi conferma le importanti proprietà anestetiche dell’olio di chiodi di garofano. Queste concentrazioni che erano efficaci nel salmone allo stadio di smolt - tra 1,7 e 2,35 x 10-4 moli/l (0,03 e 0,04 ml di olio essenziale per litro di acqua) – sono state ulteriormente testate con successo su salmoni adulti. Comunque questo prodotto, che è completamente naturale ed è spesso usato in cucina, attualmente non rientra negli standard europei. A causa delle basse dosi usate, non ci sono stati rilevabili cambiamenti nel sapore dei pesci anestetizzati. Coordinatore di Ricerca: Matthieu Chanseau MI.GA.DO 18 Ter, rue de la Garonne 47520 Le Passage - France Tel.:+05 53 23.65.75 Fax: +05 53 23.65.76 E-mail:[email protected] Rappresentanti Aqua-Flow: Ambito Nazionale: Prof. Marco Saroglia, DBSF, Università dell’Insubria in Varese. Fax: +39 0332 421500 E-mail: [email protected] Ambito Internazionale: Alistair Lane E-mail: [email protected] LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005 DISPOSIZIONI FISCALI (II° parte) Sintesi delle prime indicazioni e osservazioni dalla Confagricoltura Riprendendo una serie di indicazioni ricevute dalla Confagricoltura, illustriamo di seguito, sinteticamente, le disposizioni fiscali di principale interesse per il settore agricolo, quindi per l’acquacoltura, contenute nella legge finanziaria 2005, con l’indicazione dei commi di riferimento, che come noto costituiscono l’unico articolo della legge medesima PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (COMMA 571) Sono prorogate al 31 dicembre 2005 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Pertanto gli acquisti di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti, continueranno a scontare le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e quella catastale in misura proporzionale e ridotta (1%), ai sensi della legge n. 604/1954, e a non essere asssoggettati all’imposta di bollo. Si ricorda che l'agevolazione, a partire dal 7 maggio 2004, è applicabile anche per gli acquisti posti in essere dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale INPS e alle società agricole disciplinate dall'art. 2 comma 4 del D.L.G.S. n. 99/2004. AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI FISSI DELLE IMPOSTE INDIRETTE (COMMA 300) E’ stato stabilito che dal 2005, con apposito decreto, saranno aggiornati, tenendo conto degli indici ISTAT, gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali. A questo proposito si ricorda che la Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, ha pubblicato il D. L. 31 gennaio 2005 n. 7, contenente, tra l’altro, "disposizioni urgenti per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione". Tale decreto, che dispone una prima “tornata” di aumenti delle imposte di cui all’oggetto, rinvia anche ad un successivo provvedimento che dovrà essere emanato entro il 1 giugno 2005, al fine di completare la revisione degli importi fissi delle predette imposte indirette. MODIFICHE ALLE IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE L’Allegato 2 bis all’articolo 7 del decreto in esame, che introduce modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, dispone un aumento complessivamente pari ad Euro 38,89. Infatti, l’importo di ciascuna delle imposte, stabilito antecedentemente in misura fissa di Euro 129,11, viene elevato ad Euro 168,00. Seguono una serie di modifiche all’art. 7 alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, Gli allegati 2-ter e 2 quater , “Modifiche alle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo”, contengono un elenco dettagliato degli importi aggiornati delle stesse imposte. Tra i principali aumenti: per la bollatura e numerazione di libri e registri, la tassa di concessione varia da Euro 51,65 a Euro 67,00; il bollo sulle denunce alla camera di commercio (che variava a seconda dei casi da 32 a 50 Euro), si articolerà da un minimo di 42 Euro (per gli atti delle ditte individuali) a un massimo di 65 Euro (per gli atti delle società di capitali). REDDITI IMMOBILIARI E LOTTA AL SOMMERSO (COMMI 332 –346) Codice fiscale ( commi 332 -334) Il codice fiscale deve essere indicato anche sui documenti relativi a: permessi di costruzione o altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia; denunce d'inizio d'attività - DIA - presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi telefonici, servizi idrici e gas. Revisione delle rendite catastali e aggiornamento banca dati catastali (commi 335-339) I Comuni potranno richiedere all'agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in micro zone comunali per le quali, la differenza fra valore di mercato e valore medio catastale, ai fini dell'applicazione ICI, sia superiore a quella che si può ricavare dalla media delle micro zone del Comune nel suo complesso. Gli stessi Comuni in presenza d'immobili non dichiarati in catasto o per i quali risultino variazioni di classamento, potranno chiedere, ai proprietari dell'immobile, la presentazione di atti di aggiornamento. Qualora i soggetti interessati non ottemperino entro 90 giorni dalla notifica, gli uffici dell'agenzia del territorio provvederanno, con oneri a carico del contribuente, all'iscrizione in catasto dell'immobile e alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate. Le rendite catastali dichiarate o accertate produrranno effetto fiscale a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di mancata presentazione della denuncia catastale. Le sanzioni minime e massime per la mancata richiesta d'iscrizione al catasto degli immobili sono aumentate, rispettivamente a 258 euro e 2.066 euro. Tarsu (comma 340). Per la Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani), a valere dal primo gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può essere inferiore all' 80% della superficie catastale. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA ( COMMI 377 – 381) Il comma 377 riduce da 25.822,84 euro a 10.000 euro la soglia del volume di affari che obbliga alla presentazione della dichiarazione unificata (cd. Mod. UNICO) in via telematica. Il comma 381 della Finanziaria 2005 ha aggiunto all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto legge 746/83 (legge 17/84), il seguente periodo: “Il cedente o il prestatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta”, ovvero, il fornitore che riceve dal proprio cliente, (l’esportatore abituale), una lettera d’intento, ha l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella stessa. SOLIDARIETÀ DEL PAGAMENTO DELL’IVA IN CASO DI CESSIONI DI VALORE INFERIORE AL VALORE DI MERCATO (COMMA 386) I contribuenti Iva che acquisteranno determinati beni o servizi (da individuare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze), a pezzi inferiori rispetto al loro valore nominale (ovvero rispetto a quelli di mercato), saranno ritenuti solidalmente responsabili con il cedente per l’imposta evasa. L’acquirente potrà sfuggire alla solidarietà solamente dimostrando documentalmente che la cessione a prezzi inferiori è giustificata da “elementi oggettivamente rilevabili o da disposizioni di legge”.