Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell`azione di regresso
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Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell`azione di regresso
Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell’azione di regresso Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18406 Con la singolare pronuncia in esame, la giurisprudenza di legittimità affronta la tematica dell’operatività dell’azione di regresso nelle obbligazioni solidali, risolvendo - in aperto favor per il solvens - la questione inerente la possibilità, per i condebitori adempienti, di agire congiuntamente in regresso nei confronti dell’insolvente, senza specificare il credito vantato da ciascuno di essi, relegando la spartizione della somma recuperata come questione successiva inerente i rapporti interni. Il caso La pronuncia in esame prende le mosse da una citazione in giudizio volta ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di residua parte di un mutuo gravante sull’attore, quale comproprietario, per la quota di un terzo, di un immobile sul quale si era soddisfatto in executivis il terzo datore di ipoteca. Il convenuto costituitosi in giudizio contestava la domanda, chiedendone l’integrale rigetto. La massima ”In materia di obbligazioni solidali, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell’altro a condizione che l’importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l’azione viene esercitata; ne consegue che, ove tale limite venga rispettato, l’azione di regresso può essere esercitata congiuntamente anche da più debitori che abbiano pagato l’intero debito, senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori”. La soluzione Con questa pronuncia la Corte di Cassazione, con l’intento di rafforzare la posizione del solvens rispetto a quella degli altri coobbligati, giunge ad ampliare i confini operativi della norma di cui all’art. 1299 c.c., riconoscendo ai coobbligati la legittimazione all’esercizio dell’azione di regresso come gruppo, in ragione del pagamento eseguito dagli stessi congiuntamente, relegando, invece, la questione inerente la spartizione della somma recuperata come questione successiva, attinente i rapporti interni tra i singoli coobbligati, da risolversi in separato giudizio. E’ noto che la disciplina delle obbligazioni solidali prevede nei cosiddetti rapporti esterni (tra creditore e condebitore) che ciascun debitore è tenuto per l’intero (art. 1292 c.c.), mentre, nei rapporti interni (rapporti reciproci tra condebitori), l’obbligazione si divide in parti che si presumono uguali (art. 1298 c.c.). Con pronuncia del 26 giugno 2007, n. 14753 la Suprema Corte ha, , fatto chiarezza sul punto, precisando che la parità delle quote non sempre si presume. In sede di regresso il al creditore. Inoltre, nel caso di obbligazioni risarcitorie solidali il condebitore convenuto deve formulare domanda di regresso nei confronti degli altri condebitori nel corso del giudizio. Diversamente non potrà successivamente impugnare la sentenza che lo abbia condannato al risarcimento del danno, non essendo stata accertata la misura della colpa ascrivibile a ciascun condebitore. Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell’azione di regresso 1 Il diritto di regresso rappresenta, dunque, uno degli strumenti offerti dal legislatore al solvens per ottenere dagli altri condebitori la parte dovuta da ciascuno di essi (art. 1299 c.c.). In dottrina si sono affermate numerose teorie per spiegare la ratio del diritto di regresso, tra queste: la teoria del mandato reciproco tra condebitori solidali, secondo cui chi adempie lo fa oltre che nel proprio interesse, anche nell’interesse degli altri condebitori, in base ad una delega tacita; la teoria della gestione di affari da parte del solvens, nella quale il pagamento sarebbe operato unicamente nell’interesse degli altri condebitori; la teoria dell’indebito arricchimento, secondo cui l’azione di regresso troverebbe la sua causa nell’indebito arricchimento che sorgerebbe a favore del creditore che ha riscosso l’intero o, viceversa a favore dei condebitori che non hanno pagato. In ogni caso, per la conforme e consolidata giurisprudenza di legittimità, presupposto indefettibile per l’esercizio dell’azione di regresso è il pagamento valido ed efficace (ovvero, idoneo ad estinguere il debito nei confronti di tutti i condebitori in solido) da parte di un coobbligato. La legittimazione ad agire in regresso, singolarmente o congiuntamente, è riconosciuta in capo a ciascun coobbligato solo qualora egli si sia fatto carico del pagamento della quota dell’insolvente, ovvero della parte di debito eccedente la sua quota (cfr.: Cass. civ., 12 ottobre 2007, n. 21482; Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503). Di conseguenza, mentre la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il solvens possa esercitare l’azione di regresso anche in ipotesi di adempimento parziale, purché eccedente la propria quota di debito; non ritengono, invece, ammissibile che detta azione possa essere esercitata congiuntamente dai condebitori adempienti senza l’indicazione e la prova della frazione di debito che ciascuno di essi ha estinto. Norme di riferimento. Art. 1292 c.c. Art. 1293 c.c. Art. 1294 c.c. Art. 1298 c.c. Art. 1299 c.c. Giurisprudenza di riferimento. Cass. civ., 19 agosto 2009, n. 18406 Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503 Cass. civ., 12 ottobre 2007, n. 21482 Cass. civ., 26 giugno 2007, n. 14753 Profili di indagine. Solidarietà passiva e presupposti per esperire l’azione di regresso (Cass., 19 agosto 2009, n. 18406 e 28 maggio 2010, n. 13087) La natura giuridica dei rapporti interni tra condebitori, in particolare, l’efficacia della sentenza nelle obbligazioni solidali (Cass. civ., 6 novembre 1996, n. 9647; Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20657). Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell’azione di regresso 2