Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell`azione di regresso

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Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell`azione di regresso
Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell’azione di regresso
Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18406
Con la singolare pronuncia in esame, la giurisprudenza di legittimità affronta la tematica
dell’operatività dell’azione di regresso nelle obbligazioni solidali, risolvendo - in aperto favor per il
solvens - la questione inerente la possibilità, per i condebitori adempienti, di agire congiuntamente
in regresso nei confronti dell’insolvente, senza specificare il credito vantato da ciascuno di essi,
relegando la spartizione della somma recuperata come questione successiva inerente i rapporti
interni.
Il caso
La pronuncia in esame prende le mosse da una citazione in giudizio volta ad ottenere la condanna al
pagamento di una somma di denaro a titolo di residua parte di un mutuo gravante sull’attore, quale
comproprietario, per la quota di un terzo, di un immobile sul quale si era soddisfatto in executivis il
terzo datore di ipoteca. Il convenuto costituitosi in giudizio contestava la domanda, chiedendone
l’integrale rigetto.
La massima
”In materia di obbligazioni solidali, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell’altro a
condizione che l’importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del
quale l’azione viene esercitata; ne consegue che, ove tale limite venga rispettato, l’azione di regresso
può essere esercitata congiuntamente anche da più debitori che abbiano pagato l’intero debito,
senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la
ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori”.
La soluzione
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione, con l’intento di rafforzare la posizione del solvens
rispetto a quella degli altri coobbligati, giunge ad ampliare i confini operativi della norma di cui
all’art. 1299 c.c., riconoscendo ai coobbligati la legittimazione all’esercizio dell’azione di regresso
come gruppo, in ragione del pagamento eseguito dagli stessi congiuntamente, relegando, invece, la
questione inerente la spartizione della somma recuperata come questione successiva, attinente i
rapporti interni tra i singoli coobbligati, da risolversi in separato giudizio.
E’ noto che la disciplina delle obbligazioni solidali prevede nei cosiddetti rapporti esterni (tra
creditore e condebitore) che ciascun debitore è tenuto per l’intero (art. 1292 c.c.), mentre, nei
rapporti interni (rapporti reciproci tra condebitori), l’obbligazione si divide in parti che si presumono
uguali (art. 1298 c.c.). Con pronuncia del 26 giugno 2007, n. 14753 la Suprema Corte ha,
, fatto
chiarezza sul punto, precisando che la parità delle quote non sempre si presume. In sede di regresso
il
al
creditore. Inoltre, nel caso di obbligazioni risarcitorie solidali il condebitore convenuto deve
formulare domanda di regresso nei confronti degli altri condebitori nel corso del giudizio.
Diversamente non potrà successivamente impugnare la sentenza che lo abbia condannato al
risarcimento del danno, non essendo stata accertata la misura della colpa ascrivibile a ciascun
condebitore.
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Il diritto di regresso rappresenta, dunque, uno degli strumenti offerti dal legislatore al solvens per
ottenere dagli altri condebitori la parte dovuta da ciascuno di essi (art. 1299 c.c.). In dottrina si sono
affermate numerose teorie per spiegare la ratio del diritto di regresso, tra queste: la teoria del
mandato reciproco tra condebitori solidali, secondo cui chi adempie lo fa oltre che nel proprio
interesse, anche nell’interesse degli altri condebitori, in base ad una delega tacita; la teoria della
gestione di affari da parte del solvens, nella quale il pagamento sarebbe operato unicamente
nell’interesse degli altri condebitori; la teoria dell’indebito arricchimento, secondo cui l’azione di
regresso troverebbe la sua causa nell’indebito arricchimento che sorgerebbe a favore del creditore
che ha riscosso l’intero o, viceversa a favore dei condebitori che non hanno pagato.
In ogni caso, per la conforme e consolidata giurisprudenza di legittimità, presupposto indefettibile
per l’esercizio dell’azione di regresso è il pagamento valido ed efficace (ovvero, idoneo ad estinguere
il debito nei confronti di tutti i condebitori in solido) da parte di un coobbligato. La legittimazione ad
agire in regresso, singolarmente o congiuntamente, è riconosciuta in capo a ciascun coobbligato solo
qualora egli si sia fatto carico del pagamento della quota dell’insolvente, ovvero della parte di debito
eccedente la sua quota (cfr.: Cass. civ., 12 ottobre 2007, n. 21482; Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2009,
n. 16503). Di conseguenza, mentre la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il
solvens possa esercitare l’azione di regresso anche in ipotesi di adempimento parziale, purché
eccedente la propria quota di debito; non ritengono, invece, ammissibile che detta azione possa
essere esercitata congiuntamente dai condebitori adempienti senza l’indicazione e la prova della
frazione di debito che ciascuno di essi ha estinto.
Norme di riferimento.
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Art. 1292 c.c.
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Art. 1293 c.c.
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Art. 1294 c.c.
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Art. 1298 c.c.
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Art. 1299 c.c.
Giurisprudenza di riferimento.
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Cass. civ., 19 agosto 2009, n. 18406
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Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503
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Cass. civ., 12 ottobre 2007, n. 21482
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Cass. civ., 26 giugno 2007, n. 14753
Profili di indagine.
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Solidarietà passiva e presupposti per esperire l’azione di regresso (Cass., 19 agosto 2009, n.
18406 e 28 maggio 2010, n. 13087)
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La natura giuridica dei rapporti interni tra condebitori, in particolare, l’efficacia della sentenza
nelle obbligazioni solidali (Cass. civ., 6 novembre 1996, n. 9647; Cass. civ., 25 settembre 2009, n.
20657).
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