RATEI ATTIVI E PASSIVI

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RATEI ATTIVI E PASSIVI
Sezione quarta - Scritture di integrazione e rettifica
Ratei attivi e passivi
RATEI ATTIVI E PASSIVI
Costituiscono ratei attivi o passivi rispettivamente i crediti o debiti, relativi a ricavi o costi di competenza dell’esercizio che si chiude e di esercizi successivi, i quali avranno però la loro manifestazione fi nanziaria solamente in
esercizi successivi.
La registrazione contabile di tali oneri e proventi è rinviata al futuro, al momento del loro incasso o pagamento; tuttavia, il rispetto del principio di competenza impone la rilevazione della quota maturata fino alla fine dell’esercizio.
Ratei attivi e passivi rappresentano, quindi, la contropartita fi nanziaria delle quote dei componenti reddituali
maturati.
RATEI ATTIVI

Crediti rilevati in contropartita di proventi di competenza di più esercizi, per la quota maturata fino al termine del periodo di imposta.
RATEI PASSIVI

Debiti rilevati in contropartita di oneri di competenza di più esercizi, per la quota maturata fino al termine del periodo di imposta.
L’obbligo di rilevazione dei ratei attivi e passivi trova espressione nella normativa civilistica solo in via indiretta, attraverso la generica enunciazione del principio di competenza, di cui all’art. 2423-bis C.c.:
“3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”.
alla quale si accompagnano:


nell’art. 2424 C.c., l’obbligo di indicare ratei e risconti, attivi e passivi, in apposite voci dello Stato patrimoniale
(D-Ratei e risconti attivi ed E-Ratei e risconti passivi);
nell’art. 2427 C.c., la necessità di indicare in Nota integrativa la composizione delle voci “Ratei e risconti attivi”
e “Ratei e risconti passivi”, quando il loro ammontare sia significativo.

R E V I S I O N E P R I N C I P I C O N TA B I L I : La bozza del Principio contabile OIC n. 18, elimina la distinzio-
ne del valore dei ratei da quello dei risconti nello Stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto l’obbligo di scindere i valori avviene in Nota integrativa.
La normativa civilistica è integrata, sul piano della sua interpretazione e concreta applicazione, alla luce dei principi contabili.
Questi ultimi, ed in particolare l’attuale Principio contabile OIC n. 18, precisano che:
“La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere alla fine dell’eserci-
zio nell’ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro
contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico,
sulla base del principio della competenza dell’esercizio in chiusura, purché ricorrano le condizioni di cui all’ultimo periodo del 6° comma dell’art. 2424-bis.”
Gli oneri e i proventi cui i ratei si riferiscono devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in base al tempo.
Il tempo utilizzato per determinare la quota di oneri e proventi di competenza dell’esercizio e quindi l’entità del rateo, è normalmente il tempo fisico.
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Le scritture di assestamento
Sezione quarta - Scritture di integrazione e rettifica
Ratei attivi e passivi

R E V I S I O N E P R I N C I P I C O N TA B I L I : Il “nuovo” Principio contabile OIC n. 18 chiarisce che l’applica-
zione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l’addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti, uguali periodi, uno dei quali è a cavallo di due esercizi consecutivi.
Il periodo di competenza viene individuato attraverso i giorni compresi fra:
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
l’inizio degli effetti economici del contratto di durata fino alla data di chiusura dell’esercizio,
e da tale data fino al termine degli effetti del contratto.
Nei casi, tuttavia, in cui le prestazioni contrattuali non hanno contenuto economico costante nel tempo (ovvero non
sono proporzionali al tempo fisico), va fatto invece riferimento al concetto di “tempo economico”, in modo da riflettere il reale contenuto economico dell’operazione.
In caso contrario, infatti, non sarebbe rispettato il principio della correlazione fra costi e ricavi e della veritiera e
corretta rappresentazione in bilancio.
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R E V I S I O N E P R I N C I P I C O N TA B I L I : Con la proposta di modifica al Principio contabile OIC n. 18 si
mira a dare rilievo alle società di piccole dimensioni, le quali redigono il bilancio in forma abbreviata,
ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 2, C.c. Per esse:
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la voce D dell’attivo (Ratei e risconti attivi) può essere ricompresa nella voce C.II dell’attivo (Crediti);
la voce E del passivo (Ratei e risconti passivi) può essere ricompresa nella voce D (Debiti).
Nelle voci C.II dell’attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
REQUISITI PER LA RILEVAZIONE

R E V I S I O N E P R I N C I P I C O N TA B I L I : Il “nuovo” Principio contabile OIC n. 18, ricorda che il comma 6,
art. 2424-bis, C.c., quanto ai requisiti per l’iscrizione di un rateo, prevede:
“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella
voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo.”
Da tale disposizione emerge che, per la rilevazione di un rateo, è necessario che:
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il contratto cominci in un esercizio e termini in uno successivo;
il corrispettivo delle prestazioni sia contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
l’entità dei ratei e risconti non sia costante, ma vari con il trascorrere del tempo.

R E V I S I O N E P R I N C I P I C O N TA B I L I : Il “nuovo” Principio contabile OIC n. 18, riporta, inoltre, le operazioni che, non rispettando le condizioni sopra indicate, non danno origine a ratei e risconti: si tratta di
proventi e oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
Le scritture di assestamento
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Ratei attivi e passivi
A titolo esemplificativo, si tratta di:
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crediti verso clienti e debiti verso fornitori per fatture da emettere e fatture da ricevere;
interessi attivi e passivi, non ancora accreditati/addebitati, maturati a fine esercizio su depositi e conti correnti
bancari o su crediti e debiti finanziari;
debiti verso agenti e rappresentanti per provvigioni da corrispondere;
debiti per utenze relative a periodi già scaduti alla data di bilancio le cui bollette sono emesse nell’esercizio
successivo;
crediti per premi da ricevere da fornitori.
Alla luce di quanto appena detto, si propongono di seguito, in dettaglio, le principali componenti reddituali che generano ratei attivi o passivi.
INTERESSI PASSIVI
Tra le componenti reddituali suscettibili di dar vita a ratei passivi si ricordano, innanzitutto, gli interessi passivi.
L’obbligo di rilevazione contabile, secondo il principio di competenza, trova riscontro normativo:



a livello civilistico, nell’art. 2423-bis, C.c.;
a livello contabile, nel documento OIC n. 18;
a livello fiscale, nell’art. 109, TUIR, per il principio generale della competenza.
Gli interessi passivi maturati a fine esercizio possono essere distinti in:
A) interessi passivi in scadenza al 31 dicembre (ad esempio conti correnti bancari):
31/12/....
CE C.17
SP C.IV.1
Interessi passivi v/banche
a
Banca x c/c
100,00
B) interessi passivi a cavallo di più esercizi: in tal caso è necessario rilevare, a fine esercizio, un rateo passivo, ovvero un risconto attivo, a seconda che l’addebito sia posticipato ovvero anticipato.

AT T E N Z I O N E : Nell’ipotesi in cui gli interessi vengano addebitati nei primi giorni di gennaio, si registreranno il 31/12 a fronte di un debito verso banca.

ESEMPIO
Quota di interessi passivi che verranno corrisposti nel 2012 ma che in parte sono di competenza dell’esercizio 2011:
CE C.17
SP E
Interessi passivi
31/12/2011
Ratei passivi
a
4.850,00
Nell’esercizio 2012 si rileverà il pagamento degli interessi passivi:
SP C.IV.1
Diversi
.../.../2012
Banca x c/c
a
6.350,00
CE C.17
Interessi passivi
1.500,00
SP E
Ratei passivi
4.850,00
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A decorrere dal 2008 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007), la Finanziaria 2008 ha radicalmente modificato la disciplina fiscale per la deducibilità degli interessi passivi:


sia ai fini della determinazione del reddito dei soggetti IRES;
sia ai fini della determinazione del reddito dei soggetti IRPEF.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo “Disciplina degli interessi passivi”.
INTERESSI DI MORA AUTOMATICI
Il D.Lgs. n. 231/2002, ha introdotto una previsione di automatica maturazione degli interessi di mora, nell’ipotesi di
mancato pagamento a scadenza dei crediti commerciali.
A fine esercizio, pertanto, può essere necessario rilevare la maturazione di interessi moratori a carico di clienti che
non hanno saldato il proprio debito a scadenza.

ESEMPIO
In data 30 novembre 2011 la società Roatan Spa rileva il mancato pagamento di un proprio credito per l’importo di
€ 2.600,00.
La maturazione degli interessi di mora è automatica; pertanto al 31 dicembre 2011, non essendo ancora pervenuto
il pagamento della relativa fattura, si procede al calcolo e alla registrazione del rateo interessi maturato.
Il tasso di interesse moratorio è pari all’8,25%.
Rateo interessi maturato al 31/12/2011:
€ 2.600,00 x 8,25% x 31
365
= € 18,22
La relativa scrittura è:
SP D
CE C.17
Ratei attivi
31/12/2011
Interessi attivi di mora
a
18,22
Si rinvia al capitolo “Accantonamento per interessi di mora” per ulteriori approfondimenti.
ALTRE COMPONENTI REDDITUALI
Tra le altre componenti reddituali suscettibili di dar vita a ratei attivi e passivi si ricordano, in particolare:


canoni di locazione;
canoni di leasing;
nell’ipotesi in cui il pagamento sia posticipato ed il periodo cui tali componenti sono riferibili cada a cavallo di due
o più esercizi.

ESEMPIO N. 1
Supponiamo che a dicembre 2011 venga stipulato un contratto di leasing con le seguenti caratteristiche (per semplicità si ipotizzi che non sia richiesta l’anticipazione di un maxi-canone al momento della stipulazione del contratto):
Le scritture di assestamento
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Ratei attivi e passivi
Data di inizio del contratto:
01/12/2011
Numero canoni
20
Importo canone
500,00
Pagamento
bimestrale posticipato
Totale mesi di durata del contratto:
40
Importo complessivo dei canoni:
€ 500,00 x 20 =
10.000,00
Importo unitario mensile:
€ 10.000,00 : 40 =
250,00
Costo di competenza del 2011:
€ 250,00 x 1 =
CE B.8
250,00
SP E
Canoni di leasing
31/12/2011
Ratei passivi
a
250,00
In sede di apertura dei conti si provvederà allo storno del canone di competenza 2011, già rilevato con la scrittura
precedente:
SP E
CE B.8
Ratei passivi
01/01/2012
Canoni di leasing
a
250,00

ESEMPIO N. 2
La società Beta Spa ha stipulato in data 1° settembre 2011 un contratto di affitto di durata annuale per un fabbricato
industriale con la società Alfa Spa, appartenente al medesimo gruppo. Le condizioni contrattuali prevedono il pagamento di un canone annuale posticipato pari ad € 12.000,00.
Canone di competenza del 2011:
(€ 12.000,00 : 12) x 4 = 4.000,00
CE B.8
SP E
Fitti passivi
31/12/2011
Ratei passivi
a
4.000,00
cui seguirà la scrittura di storno in sede di apertura dei conti:
SP E
CE B.8

N O V I TÀ :
Ratei passivi
01/01/2012
Fitti passivi
a
4.000,00
DEDUCIBILITÀ DI COSTI NON SUPERIORI A € 1.000 NEL MEDESIMO PERIODO
D’IMPOSTA
L’articolo 7, comma 2, lett. s), D.L. n. 70/2011, è intervenuto a modifica dell’articolo 66, comma 3, TUIR, disponendo
quanto segue:
“I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’im-
posta, [...], sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizio-
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ne si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1.000.”
In base alla nuova disposizione le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo
d’imposta di ricevimento della fattura le spese riferite a contratti a corrispettivi periodici. A tal fine, tuttavia, dette spese devono essere:
di competenza di 2 periodi d’imposta;
di ammontare non superiore a € 1.000,00.
Sostanzialmente si fa riferimento ai costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta (tipico esempio, costi per energia elettrica, affitti, ecc).


Viene prevista, quindi, una deroga al principio generale di competenza, di cui all’art. 109, comma 2, lett. d), TUIR.
Infatti, il costo relativo a due esercizi, se di importo pari o inferiore ad € 1.000,00, può essere interamente imputato all’esercizio in cui è stato ricevuto il documento attestante il costo (es. fattura della società erogatrice dell’energia elettrica).
I soggetti in contabilità ordinaria, quindi, continueranno a contabilizzare i costi a cavallo di più esercizi rilevando
un rateo passivo o un risconto attivo anche se questi sono di importo non superiore ad € 1.000,00.
Si ritiene che con il termine “costo” debba intendersi il costo del servizio:


al netto dell’IVA se questa risulta detraibile;
comprensivo dell’IVA parzialmente o totalmente indetraibile.

AT T E N Z I O N E : La disposizione in esame riguarda solamente costi di importo non superiore ad €
1.000,00. In caso di ricavi (es. interessi attivi) di competenza di due periodi di imposta, occorrerà imputarli
ad entrambi per la loro quota di competenza, rilevando un rateo attivo o un risconto passivo.
Inoltre, la semplificazione introdotta dalla norma riguarda esclusivamente i soggetti in contabilità semplificata.

ESEMPIO
La ditta Alpha, in contabilità semplificata, riceve nel 2012 una fattura (datata 17 aprile 2012) da parte della società
che fornisce l’energia elettrica.
Il periodo fatturato è quello compreso tra il 12 dicembre 2011 e 10 gennaio 2012.
Totale imponibile: € 961,60
IVA 21%:
€ 201,99
Totale:
€ 1.163,59
Dal momento che il costo del servizio (€ 961,60) è inferiore ad € 1.000,00 (in quanto l’IVA è totalmente detraibile e
quindi non costituisce un costo), è possibile imputarlo per intero nell’esercizio di ricevimento della relativa fattura,
cioè nel 2012.
Se, invece, il costo del servizio, fosse stato pari o superiore ad € 1000,01, la ditta, entro il termine di presentazione
di UNICO 2012 (relativo al 2011) dovrebbe calcolare il rateo passivo (cioè la quota di costo di competenza del 2011)
nel seguente modo:
€ 961,60 x 18/31 = € 558,35
e indicarlo nel registro degli acquisti.
Le scritture di assestamento
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Ratei attivi e passivi
REGISTRO DEGLI ACQUISTI
Data
31.12.2011
Importi
RETTIFICHE 2011
FATTURE DA RICEVERE
-------
€
----
AMMORTAMENTI
€
----
ACCANTONAMENTO T.F.R.
€
------
MINUSVALENZA PER CESSIONE
€
-----
RATEO PASSIVO
€
558,35
RISCONTO ATTIVO (Costo di assicurazione)
€
------
RIMANENZE FINALI
Valutazione al costo medio ponderato
(vedere allegato descrittivo)
€
Per le scritture di fine esercizio che i soggetti in contabilità semplificata devono predisporre si rimanda al capitolo “Contabilità semplificata: annotazioni di fine anno”.
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Le scritture di assestamento
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Debiti e crediti da liquidare
DEBITI E CREDITI DA LIQUIDARE
Alla data di chiusura dell’esercizio risultano effettuate operazioni per le quali non necessariamente è già stato ricevuto o è già stato emesso il documento giustificativo (fattura, parcella, nota o altro).
Tali operazioni, comunque, anche ai fini fiscali, sono di competenza dell’esercizio che si chiude, e necessitano, pertanto, di opportune rilevazioni contabili.
La normativa civilistica (art. 2423-bis, C.c.), al fine di individuare il momento di competenza delle singole operazioni,
e della conseguente imputazione contabile, si limita ad asserire che costi e ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui giungono a maturazione, a prescindere dalla loro manifestazione fi nanziaria, e senza, peraltro, dettare
regole specifiche cui fare riferimento.
Criteri più precisi sono individuati nei principi contabili, ma soprattutto nella normativa fiscale. Il comma 2, art. 109,
TUIR, precisa che:
OPERAZIONE
MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE
Consegna o spedizione dei beni all’altra parte.
Data in cui si verifica l’effetto traslativo, se diverso e successivo.
CESSIONE DI
BENI MOBILI
Data di stipulazione dell’atto notarile.
Data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto
reale, se diverso e successivo.
CESSIONE DI
BENI IMMOBILI
Consegna del bene (non pagamento dell’ultima rata).
VENDITA A RATE
Momento di ultimazione della prestazione.
Data di maturazione del corrispettivo, per le prestazioni dipendenti da contratti a corrispettivi periodici.
PRESTAZIONI
DI SERVIZI
FATTURE DA EMETTERE

ESEMPIO
La società Black Srl, specializzata nell’attività di commercio all’ingrosso di articoli sportivi, ha consegnato, in data 22
dicembre 2011, una partita di merci per un valore di € 5.000,00, emettendo regolare DDT.
La fattura differita, ai sensi del comma 4, art. 21, D.P.R. n. 633/1972, va emessa entro il 15 gennaio 2012.
Essendo già avvenuta la consegna dei beni al cliente, l’operazione è di competenza del periodo d’imposta 2011.
La relativa scrittura contabile, al 31 dicembre 2011 è, quindi:
SP C.II.1
CE A.1
Clienti c/fatture da emettere
31/12/2011
a
Merci c/vendite
5.000,00

AT T E N Z I O N E : La registrazione non comporta alcuna rettifica in dichiarazione, in quanto coerente con
il principio di competenza fiscale, di cui all’art. 109, TUIR.
Ai fini IVA, l’imposta sarà evidenziata nella fattura emessa a gennaio, tuttavia, essa dovrà essere inclusa
nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2011.
Le scritture di assestamento
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Debiti e crediti da liquidare
Al momento di emissione della fattura, l’impresa provvederà alla sua rilevazione contabile, attraverso lo storno del
conto “Clienti c/fatture da emettere”.

AT T E N Z I O N E : In tale ipotesi non viene rilevata alcuna componente reddituale, in quanto già imputata a
Conto economico nell’esercizio 2011.
SP C.II.1
Crediti v/clienti
SP C.II.1
SP D.12
10/01/2012
Diversi
a
Clienti c/fatture da emettere
IVA ns. debito
6.050,00
5.000,00
1.050,00

AT T E N Z I O N E : Qualora l’impresa non applichi correttamente il principio di competenza, ovvero non
provveda alla rilevazione del ricavo di vendita al 31 dicembre 2011, gli uffici tributari rettificano in aumento, applicando le relative sanzioni, il reddito per il periodo di imposta 2011.
FATTURE DA RICEVERE

ESEMPIO
La società White Spa, in data 14 dicembre 2011, ha acquistato merci, per il valore di € 8.000,00, come risultante dal
DDT rilasciato dalla ditta venditrice.
Il 31 dicembre, non essendo ancora pervenuta la fattura (che ai sensi del comma 4, art. 21, D.P.R. n. 633/1972 può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna), occorre rilevare contabilmente il debito sorto:
31/12/2011
CE B.6
SP D.7
Merci c/acquisti
a
Fornitori c/fatture da ricevere
8.000,00
Quando, nel corso del mese successivo, sarà ricevuta la fattura d’acquisto, la White procederà alla rilevazione della
stessa, evidenziando l’IVA:
SP D.7
10/01/2012
Diversi
Debiti v/fornitori
a
Fornitori c/fatture da ricevere
8.000,00
SP C.II.4bis
IVA ns. credito
1.680,00
SP D.7
9.680,00
PREMI SUL FATTURATO DA LIQUIDARE
Nella pratica commerciale, è frequente che i fornitori riconoscano ai propri clienti, nell’ipotesi in cui venga superata
una determinata soglia di fatturato, dei premi fedeltà.
Tali premi, spesso riconosciuti come sconti sul prezzo di future commissioni, vengono solitamente riconosciuti in
periodi di imposta successivi a quello della loro maturazione.
Se a livello contabile, in ottemperanza al principio generale di competenza, tali premi vanno in ogni caso a rettificare i costi delle operazioni cui sono riferiti, è necessario, a livello fiscale, tener conto del principio di certezza ed oggettiva determinabilità, di cui all’art. 109, TUIR.
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Le scritture di assestamento
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Debiti e crediti da liquidare

ESEMPIO
La società Green Srl, a fine esercizio 2011, procede alla rilevazione di premi da fornitori per € 2.000,00, non ancora
materialmente liquidati.
SP C.II.5
CE B.6
Crediti v/fornitori
31/12/2011
a
Premi da fornitori
2.000,00
Supponendo che il premio concesso sia oggetto di successiva compensazione finanziaria su una fornitura di marzo
2012, la rilevazione contabile risulterà:
SP D.7
SP C.II.5
Debiti v/fornitori
31/03/2012
a
Crediti v/fornitori
2.000,00

AT T E N Z I O N E : I premi sul fatturato sono esclusi da IVA, per mancanza del presupposto oggettivo del
tributo. Essi possono, infatti, essere inquadrati tra le semplici cessioni di denaro (comma 3, lett. a), art. 2,
D.P.R. n. 633/1972), non rappresentando corrispettivi per la prestazione di servizi a titolo oneroso.
FATTURE DA RICEVERE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA
L’attività di consulenza è inquadrabile, ai fini IVA, tra le prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 633/1972.
Il momento di competenza dell’operazione va, dunque, individuato nel momento di pagamento del corrispettivo.
Ai fi ni reddituali, e conseguentemente anche ai fini contabili, la competenza va invece individuata in relazione
all’ultimazione della prestazione.
Capita quindi frequentemente che, alla data di chiusura dell’esercizio, si renda necessario procedere alla rilevazione di costi relativi a prestazioni di consulenza già eseguite, ma non ancora pagate, e pertanto non ancora fatturate.
Particolare attenzione deve, inoltre, essere posta sul concetto di “ultimazione della prestazione”.
Considerando, ad esempio, l’attività di un membro del collegio sindacale della società, l’attività di controllo si esplica in diverse tipologie di controlli, molti dei quali effettuati in periodi diversi rispetto a quello cui l’oggetto del
controllo è riferito.
Pertanto, se il sindaco partecipa ad assemblee e riunioni nel corso del 2011, non vi è dubbio che il relativo compenso
sia di competenza del medesimo periodo. Tuttavia, il compenso per l’attività di controllo del bilancio del 2011, materialmente eseguita nel periodo successivo, sarà di competenza del 2012.
Il conteggio dei costi di competenza dell’esercizio in corso è oggettivamente determinabile solo quando si è già in
possesso dei dati relativi ai servizi forniti, cioè quando il professionista ha già emesso fattura (quanto meno proforma) riportante l’esatta indicazione dei servizi resi e del compenso richiesto. La registrazione contabile alla chiusura dell’esercizio, pertanto, è materialmente eseguibile solo dopo il 31 dicembre, purché il relativo documento giustificativo pervenga prima della data di predisposizione del bilancio d’esercizio.
In caso contrario non è ammessa la deduzione nell’esercizio di competenza, ai sensi dell’art. 109, TUIR e l’eventuale
rilevazione contabile del costo, comporta la necessità di effettuare la relativa rettifica in dichiarazione.

ESEMPIO
Si riceve, in data 30 marzo 2012, la fattura di un libero professionista, membro del collegio sindacale:
Controllo bilancio 2011 (competenza 2012)
€
Verifiche primi 3 trimestri (competenza 2011)
€
Verifica ultimo trimestre (competenza 2012)
€
Partecipazioni ad assemblee (competenza 2011)
€
Le scritture di assestamento
2.000,00 +
200,00 +
60,00 +
80,00 =
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Sezione quarta - Scritture di integrazione e rettifica
Debiti e crediti da liquidare
Totale compensi
€
2.340,00 +
93,60 =
Contributo integrativo (4% di 2.340,00)
€
Imponibile (€ 2.340,00 + € 93,60)
€
IVA (21% di € 2.433,60)
€
Totale fattura
€
Ritenuta d’acconto (20% di € 2.340,00)
€
2.944,66 –
468,00 =
Netto a pagare
€
2.476,66
2.433,60 +
511,06 =
I costi di competenza del 2011 sono:
Verifiche primi 3 trimestri
€
200,00 +
80,00 =
Partecipazioni ad assemblee
€
Totali compensi di competenza 2011
€
Contributo integrativo (4% di € 280,00)
€
280,00 +
11,20 =
Totali costi competenza 2011
€
291,20
La scrittura di chiusura eseguibile con data 31 dicembre 2011 è:
CE B.7
SP D.7
Compensi collegio
sindacale
31/12/2011
a
Fornitori c/fatture da
ricevere
291,20
La registrazione della fattura al 31 marzo 2012, sarà, invece:
SP D.7
SP D.7
CE B.7
SP C.II.4bis
Diversi
Fornitori c/fatture da
ricevere
Compensi collegio sindacale
IVA ns. credito
30/03/2012
a
Debiti v/fornitori
2.944,66
291,20
2.142,40 (*)
511,06
(*) (2.000,00 + 60,00) + 4%
SP D.7
SP C.II.4bis
Debiti v/fornitori
30/03/2012
a
Erario c/ritenute
468,00
PROVVIGIONI DA LIQUIDARE
Le provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio, in ottemperanza ai contratti collettivi vigenti, vanno liquidate entro il termine di 30 giorni dalla fi ne di ciascun trimestre solare.
Relativamente all’ultimo trimestre dell’anno, per le merci già vendute, è necessario rilevare il corrispondente costo per provvigioni, in modo tale da contrapporre a Conto economico i ricavi di vendita con i costi sostenuti per il
loro ottenimento.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 8 agosto 2005, n. 115, e con Risoluzione 12 luglio 2006, n. 91 ha chiarito il
corretto trattamento contabile e fiscale delle provvigioni passive, quando in anni diversi si verifichino la conclusione del contratto e la spedizione o la consegna della merce al cliente. Infatti:


184
per l’agente, il ricavo è di competenza dell’anno in cui si conclude la prestazione con la conclusione del
contratto;
per la casa mandante, il ricavo sorge solo nel momento in cui i beni sono consegnati o spediti al cliente.
Le scritture di assestamento