Il Regno di Sardegna - "E. Mattei"

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Il Regno di Sardegna - "E. Mattei"
Il Regno di Sardegna
Sardegna - Piemonte
• Vi siete mai chiesti perché il Piemonte , che ha
fatto l’Italia, fosse dentro ad uno Stato che si
chiamava Regno di Sardegna ?
In effetti fino al 1848 la Sardegna non solo
costituiva una entità politica a se stante,
appunto un Regno, ma i Savoia potevano
vantare il titolo regale in quanto erano Re di
Sardegna : infatti il possesso della sola Contea
del Piemonte non avrebbe conferito loro la
dignità regale che tanto agognavano.
Il Regno Sardo-Piemontese
Nel 1700 fu nominato re di Spagna Filippo V d’Anjou, nipote di
Luigi XIV; ciò fece temere l’unione tra Spagna e Francia; subito si
formò una coalizione tra Inghilterra, Austria, e Olanda contro
Spagna e Francia.
Nel 1703 il principe Carlo d’Asburgo (Austria) si insediò a
Barcellona dove fu proclamato re di Spagna. La Sardegna che
sembrava aver riconosciuto come legittimo re Filippo V, fu lacerata
da notevoli tensioni e si formarono due fazioni: uno a favore dei
francesi e l’altro filoasburgico.
Nel 1713 con il trattato di Utrecht fu sancita la separazione tra la
Francia e la Spagna ma anche tra la Spagna e l’impero; la
Sardegna fu assegnata agli Asburgo di Spagna e divenne così
una delle tante pedine di scambio per l’equilibrio europeo. Filippo V
non accettando i termini del trattato nel 1717 occupò la Sardegna. Si
formò così una coalizione per far rispettare i termini dell’accordo e
con il Trattato di Londra del 1718 la Sardegna fu assegnata ai
Savoia (che avrebbero voluto invece la Sicilia). La Spagna tentò di
resistere ma, attaccata per mare e per terra, fu costretta a chiedere
la pace e l’8 Agosto 1720 la Sardegna cessò definitivamente di
essere un regno in unione personale con la corona di Spagna.
Difficoltà dei Savoia in Sardegna
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I Savoia non volevano la Sardegna anche
perché il regno presentava non pochi
problemi:
Cultura e tradizioni spagnole
Aspirazioni di tipo autonomistico
Acceso permanere del sistema feudale
Sistema legislativo composito e
difficilmente armonizzabile (coesistenza
della Carta de logu con i Capitoli di Corte
spagnoli)
Difficoltà dei Savoia in Sardegna
• Situazione economica (agricoltura e allevamento)
fortemente condizionata dal sistema feudale e da metodi
di conduzione arcaici
• Industria estrattiva, un tempo fiorente, ormai
abbandonata
• Mancanza di rete viaria interna e di trasporti via mare …
commercio difficilissimo e in mano a stranieri
• Condizioni igienico-sanitarie pessime
• Analfabetismo elevatissimo (modesto livello delle
università e degli istituti scolastici)
• Difficile rapporto città – campagna (= isolamento delle
comunità e persistenza dei privilegi delle città)
Il malcontento dei sardi
Per risolvere tutti questi problemi sarebbe servita una
classe politica cosciente delle difficoltà da affrontare ma,
soprattutto, una forte coesione tra i due popoli sardo –
piemontese … inutile dire che le condizioni necessarie
per agire bene mancarono entrambe.
Addirittura i Savoia (nel tentativo di estendere i propri
domini nel nord Italia) cercarono di liberarsi della
Sardegna offrendola prima alla Spagna e poi alla
Francia. Ciò fu di conseguenza mal visto dall’aristocrazia
sarda che con una delegazione di nobili si recò in
Francia per offrire la Sardegna a Luigi XV purché li
aiutasse a rovesciare il governo piemontese.
La Sardegna rimane ai Savoia
• Carlo Emanuele III nel 1748 avviò nel Regno la
trasformazione dell’apparato di governo e di
quello amministrativo; innanzi tutto istituì il Supremo
Consiglio di Sardegna in sostituzione del Supremo
Consiglio d’Aragona, con il compito di indicare le linee
d’intervento da applicare nell’isola: i due settori
che tentò
di modificare maggiormente
furono
l’istruzione pubblica e lo sviluppo demografico. Si
cercò di diffondere l’uso della lingua italiana, con non
poche
resistenze, dato che la classe politica
parlava lo spagnolo. L’istruzione continuò comunque
ad essere dominata dalla chiesa e non si fece nulla per
combattere l’analfabetismo. Anche per lo sviluppo
demografico non si riuscì a fare molto: vaste aree
erano semideserte e ciò favoriva il banditismo e anche
la poca sicurezza delle
coste. Si tentò con
l’insediamento dei coloni (Isola di san Pietro – Asinara
ecc.), che però fu un fallimento.
Primi cambiamenti
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Nel 1759 Bogino fu nominato reggente della Segreteria
di stato per gli affari della Sardegna e si ebbero alcuni
importanti interventi:
Opere di bonifica
Razionalizzazione dell’amministrazione giudiziaria
Qualificazione professionale di avvocati e magistrati
Riordino del servizio postale
Riforma del sistema scolastico (rifondazione delle
università di Cagliari e Sassari)
Imposizione dell’uso dell’italiano negli atti pubblici
Riordino degli ospedali
Istituzione dei tribunali del commercio
Istituzione dell’archivio di Stato a Cagliari, ecc.
Vecchi problemi
Gli interventi adottati erano maturati in un
ambiente culturale e sociale molto diverso da
quello sardo; i veri problemi dell’isola nascevano
principalmente dal permanere del sistema
feudale e dalla invariata diffidenza tra sardi e
burocrati piemontesi. Quando nel 1789 scoppiò
la rivoluzione francese, scoppiò anche la
guerra tra i Savoia e la Francia e fu progettata
l’invasione della Sardegna ma i miliziani sardi
sconfissero gli invasori (fra cui lo
stesso
Napoleone Bonaparte) per ben due volte. Da
qui il rilancio dello spirito autonomistico.
I delegati sardi a Torino
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Atteggiamento dei sardi sempre più critico nei confronti
del vicerè e invio a Torino di una delegazione per fare
precise richieste alla corona:
Nella cariche ecclesiastiche, negli impieghi civili e militari
dovevano essere nominati dei sardi
Istituzione di un Ministero per la Sardegna a Torino
Istituzione a Cagliari di un Consiglio di Stato per i
controlli di legittimità
Riconferma di alcuni privilegi riconosciuti storicamente al
Regno e ormai caduti in desuetudine
La cacciata dei piemontesi
I delegati sardi non furono presi sul serio,
non ricevettero le risposte attese e in
Sardegna il malcontento aumentava come
la volontà di ribellarsi: fu così che il 28
Aprile del 1794 i Cagliaritani insorsero
cacciando i piemontesi. Gli stamenti
(= rami in cui si articolava l’antico
parlamento sardo) assunsero le redini del
governo e il vicerè si imbarcò e fuggì
dall’isola.
I Savoia a Cagliari
Venne inviato un nuovo vicerè ma le cose non
cambiarono; si accese ulteriormente lo spirito
liberale.
Nel 1799 i Savoia si rifugiarono a Cagliari per
sfuggire alle armate francesi e ogni idea
autonomistica venne abbandonata, ma
il
territorio soffriva per l’elevata pressione fiscale,
per lunghi periodi di carestia, per i problemi
connessi al permanere del sistema feudale. Nel
1835 fu avviata la fase di abolizione del
sistema feudale.
La fine del Regnum Sardiniae
L’aspirazione all’autonomia non fu più
ritenuta valida: ora il riscatto della
Sardegna era visto nell’unione con gli Stati
di terraferma. Nel 1847 i rappresentanti
degli stamenti chiesero a Carlo Alberto
l’unione e la richiesta fu accettata. Finì
il
Regnum Sardiniae autonomo:
la
legislazione
fu abrogata, le
antiche
magistrature e gli stamenti
soppressi.
Fu emanato lo Statuto
Albertino.
Il 1848
• Cosa è accaduto nel 1848 ?
Semplicemente la fine del Regno
di Sardegna in
quanto
tale e
la
ri-denominazione di Regno di
Sardegna ad una entità politica più
vasta.
• In occasione dell’ondata patriottica che
scuote l’Italia , una esigua minoranza di
formazione liberale chiede e ottiene dal
sovrano la “eguaglianza con gli stati
continentali”.
Il cambiamento
• Ciò significa
l’ abolizione del Parlamento
Sardo e l’integrazione della Rappresentanza
Sarda nel Parlamento di Torino
e
conseguentemente scompare pure la figura
istituzionale del Vicerè,
terminano le
guarentigie risalenti al periodo spagnolo, il
Paese è declassato da Regno a “Provincia”,
insomma un decadimento in termini di
prestigio internazionale e una sostanziale
perdita di libertà in termini di usi e tradizioni
proprie.
Lo stemma dei quattro mori
• L'uso di un emblema è legato all'assetto istituzionale della
Sardegna, dalla sua costituzione in Regno fino alla nascita della
Regione autonoma.
Lo stemma giunge in Sardegna alla metà del Trecento, durante
la conquista aragonese, come sigillo della cancelleria reale, ma
dopo la formazione del Regno di Spagna nel 1479 si lega
fortemente al Regno di Sardegna. Lo stemma resta in uso fino
all'adozione del tricolore italiano come bandiera nazionale.
Dopo la proclamazione della Repubblica ed il riconoscimento
dell'autonomia regionale, la Sardegna si riappropria dello stemma,
approvato dal Consiglio regionale nel 1950 e concesso, come da
prassi, con un decreto del Presidente della Repubblica il 5 luglio
1952.
Lo stemma conosce numerose varianti che riguardano i tratti
somatici dei mori, da negroidi a mediterranei, la presenza della
benda, talvolta figurata come una corona, e la sua posizione sulla
fronte o sugli occhi, la direzione del viso. Il gusto dell'epoca ha poi
determinato la forma e la decorazione dello scudo.
La forma grafica riconosciuta formalmente ai fini istituzionali
consolida la rappresentazione documentata a partire dalla metà del
Settecento.
Lo stemma di Aragona
Lo statuto albertino
Lo Statuto albertino
è
la
carta costituzionale del regno di
Sardegna, concessa il 4 marzo 1848
dal re Carlo Alberto sotto la pressione
degli eventi di quell'anno. Dopo il 1861
è stato adottato dal Regno d'Italia fino
al 1948.
Esso era una carta costituzionale
ottriata,
ossia
concessa
unilateralmente dal
sovrano che
autolimitava il proprio potere. Non
era perciò il frutto di una rivoluzione,
e non metteva in questione il
fondamento del potere, che restava
perciò in mano al sovrano.
Lo Statuto era espressione del
patto difensivo
tra
le forze
tradizionalmente
conservatrici
(monarchia, nobiltà,
clero) e la
borghesia, unite contro la minaccia di
una rivoluzione sociale.
I caratteri dello Statuto: i diritti
• Lo Statuto era espressione del liberalismo moderato.
• I diritti che venivano ufficialmente sanciti erano però
sistematicamente subordinati alle leggi, che venivano
invocate come limite ai diritti stessi.
Perciò i diritti non valevano in modo uguale per tutti,
ma solo per coloro che disponevano del potere di fare le
leggi.
La società progettata dallo Statuto era perciò, per
così dire, a due strati: era una società aperta per
coloro che appartenevano alle classi dominanti,
mentre era una società
chiusa per le classi
subalterne.
I diritti
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I diritti teoricamente sanciti dallo Statuto sono:
Eguaglianza giuridica
Libertà individuale
Libertà di domicilio
Libertà di stampa
Libertà di riunione
Diritto di proprietà
Libertà di religione
La monarchia costituzionale
• Lo Statuto albertino
comprendeva tre principi
(monarchico, aristocratico e "democratico")
cui
corrispondevano tre organi (il re, il Senato, la Camera
dei deputati).
Questi tre organi esercitano collettivamente il potere
legislativo: non si ha
perciò il principio della
separazione dei poteri (tipico delle costituzioni
americane e francesi).
Lo Statuto albertino progetta un governo misto, il cui
obiettivo è di unificare nello stato le diverse componenti
della società.
Naturalmente da questo schema sono escluse le
classi sociali più basse: il governo misto è pensato per
cercare la stabilità in una società divisa in ceti (ossia
composta da "diseguali")
L'evoluzione dello Statuto
• Lo Statuto albertino nacque dunque secondo uno
schema tripartito (re, senato e camera).
Ben presto tuttavia la vita politica del Piemonte e poi del
Regno d'Italia si trasformò secondo uno schema
bipartito (re + senato da una parte e Camera dall'altra).
Questo avvenne perché il Senato era di nomina regia e
non esisteva un tetto massimo al numero dei suoi
membri.
Quando le posizioni
del Senato si discostavano da
quelle del sovrano, era sufficiente per quest'ultimo
nominare una "infornata" di nuovi senatori, naturalmente
fedeli al sovrano.
La composizione del corpo elettorale
• La composizione del corpo elettorale piemontese
risultava di 80.000 votanti su 4.900.000 abitanti, ossia di
1 elettore ogni 69 abitanti.
• A ogni deputato corrispondevano circa 300 elettori.
Questo permetteva un contatto personale molto intenso
tra gli elettori e il candidato: la campagna
elettorale
poteva in pratica svolgersi nei salotti, dal momento che
si trattava di convincere un numero molto ristretto di
persone
La composizione del suffragio
Il sistema non poteva restare stabile, proprio a causa
della limitatissima base di consenso su cui poggiava
(circa il 2% della popolazione totale)
Di conseguenza fu indispensabile allargare la
base del suffragio modificando la legge elettorale a più
riprese:1882, 1912, 1919, 1946
Caratteristiche dello Stato
Costituzionale
• Lo statuto Albertino segna il tramonto dello Stato
assoluto e la nascita di un sistema di governo
costituzionale moderno. I poteri si distinguono in
legislativo, esecutivo e giudiziario. Quello legislativo ha il
compito di fare leggi, e quello esecutivo di farle rispettare
e quello giudiziario ha per oggetto l'attuazione della
giustizia. In uno Stato assoluto questi tre poteri sono
accentrati in un'unica persona che porta sempre alla
perdita o alla limitazione della libertà dei cittadini. Lo
Stato moderno oltre che costituzionale è
anche
democratico, organizzato cioè in modo da garantire la
partecipazione del popolo all'esercizio del potere.
Questo accade attraverso l'elezione dei rappresentanti
che godono la fiducia ed esprimono la volontà dei
cittadini.
La carta ottriata
Una costituzione può nascere in
due modi: può esser deliberata
da un'apposita
assemblea
elargita dal
costituente o
sovrano, in questo caso prende il
nome di ottriata.
Il potere legislativo
• Il potere legislativo è esercitato dal re e da due camere: la
camera dei deputati e Senato. I senatori sono nominati dal re a
vita mentre i deputati sono eletti dal ristretto e privilegiato
gruppo di cittadini. I deputati possono ricevere istruzioni dagli
elettori, ma non sono tenuti a seguirli. Essi rimangono in carica
cinque anni. La formazione delle leggi avviene così: proposta la
legge, essa viene esaminata dalle giunte, poi viene discussa e
approvata da una camera e trasmessa all'altra. Dopo che è stata
provata dalle due camere la legge viene presentata al re, il quale la
approva e attesta l'esistenza della legge. Se la legge viene respinta,
il progetto non può esser presentato nella stessa sessione, uno dei
tanti periodi che compongono la legislatura.
• I parlamentari si avvalgono di alcuni privilegi: non possono
essere perseguiti a causa delle opinioni espresse e dei voti dati
e non possano essere arrestati senza l'autorizzazione delle
rispettive camere. Essi inoltre non ricevono alcun compenso
per il servizio prestato e se non hanno un reddito personale
non possono svolgere attività parlamentare.
Il potere esecutivo
• Il potere esecutivo appartiene al re. Il re
è il capo supremo dello stato ciò significa
che è rappresentante di se stesso. Il re
esercita questa funzione assieme ai
ministri, nominati e revocati da esso,
responsabili degli atti del sovrano. Il re
è infatti esente da ogni responsabilità
attraverso l'inviolabilità regia.
L’ordine giudiziario
• All'età
dell'assolutismo il re era primo
giudice del
regno, i magistrati erano
funzionari regi
strettamente dipendenti
dal sovrano;
ora lo statuto dice che
i
giudici
ottengono l'inamovibilità dopo tre
anni di servizio; in pratica esso permette ai
giudici di svolgere
la loro funzione in
modo autonomo.
Un'altra
garanzia
tendente ad assicurare il libero e corretto
funzionamento
della
giustizia, era
la
possibilità di seguire da parte di tutti i processi.
Diritti e doveri dei cittadini
• Tutte le costituzioni degli stati moderni riconoscono ai
cittadini i diritti di libertà. Nel continente europeo i diritti
comuni a tutti gli uomini si affermano per la prima volta
nella "Dichiarazione dei diritti dell'uomo “ (ONU
1948). I passi più importanti sono: gli uomini
nascono e vivono liberi e uguali nei diritti; la libertà
consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri;
tutti i cittadini hanno diritto concorrere personalmente o
per mezzo di rappresentanti alla formazione delle
leggi; nessuno deve essere disturbato nelle sue
opinioni; la libertà di pensiero è uno dei diritti più
importanti. Alcuni diritti sanciti dallo statuto sono:
la libertà individuale (nessuno può essere arrestato
se non nei casi previsti dalla legge); il domicilio è
inviolabile; il diritto di libertà di stampa. Questi
diritti sono riconosciuti dallo statuto ma non
garantiti, cioè non si ha l'inviolabilità assoluta di quei
diritti.
DIFFERENZE TRA LA COSTITUZIONE
ITALIANA E LO STATUTO ALBERTINO
COSTITUZIONE
ITALIANA
STATUTO
ALBERTINO
caratteristiche
lunga, votata,
rigida
breve, elargita,
flessibile
forma di Stato
repubblica
democratica
monarchia
popolo
re
sovranità
DIFFERENZE TRA LA COSTITUZIONE
ITALIANA E LO STATUTO ALBERTINO
COSTITUZIONE
ITALIANA
STATUTO
ALBERTINO
camera dei
deputati
eletto ogni cinque
anni
eletto ogni 5 anni
potere
esecutivo
pres. consiglio dei
ministri
ministri di nomina
regia
potere
giudiziario
magistrati ordinari
istituiti
magistrati di
nomina regia
DIFFERENZE TRA LA COSTITUZIONE
ITALIANA E LO STATUTO ALBERTINO
COSTITUZIONE
ITALIANA
STATUTO
ALBERTINO
dichiara guerra,
comanda forze
armate, promulga
leggi. Egli è eletto
potere esecutivo,
dichiara guerra,
comanda forze
armate, fa trattati di
pace.
potere
legislativo
parlamento
parlamento (+ re)
senato
eletto ogni
cinque anni
a vita e
di nomina regia
capo di Stato
DIFFERENZE TRA LA COSTITUZIONE
ITALIANA E LO STATUTO ALBERTINO
diritto di voto
religione
COSTITUZIONE
ITALIANA
STATUTO
ALBERTINO
suffragio
universale (>18)
suffragio ristretto
stato laico
cattolica
Carlo Alberto
per la grazia di Dio
Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere
quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro
proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto
dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il
paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità
delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio
dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di
conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla
dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti
istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto
Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi
vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona
un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e
d'amore,
abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo,
nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la
Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna
dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di
Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro
Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto
e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della
Monarchia, quanto segue:
Disposizioni relative alla Corona
Art. 1.
La Religione
Cattolica, Apostolica
e Romana è la sola
Religione dello Stato.
Gli altri culti ora
esistenti sono tollerati
conformemente alle
leggi.
Art. 2.
Lo Stato è retto da un
Governo Monarchico
Rappresentativo. Il
Trono è ereditario
secondo la legge
salica
Disposizioni relative alla Corona
Art. 3.
Il potere legislativo
sarà collettivamente
esercitato dal Re e da
due
Camere:
il
Senato, e quella dei
Deputati.
Art. 4.
La persona del Re è
sacra ed inviolabile.
Disposizioni relative alla Corona
Art. 5.
Al Re solo appartiene il potere
esecutivo. Egli è il Capo
Supremo dello Stato: comanda
tutte le forze di terra e di mare;
dichiara la guerra: fa i trattati di
pace, d'alleanza, di commercio
ed altri, dandone notizia alle
Camere tosto che l'interesse e
la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le
comunicazioni opportune. I
trattati che importassero un
onere
alle
finanze,
o
variazione di territorio dello
Stato, non avranno effetto se
non dopo ottenuto l'assenso
delle Camere.
Art. 6.
Il
Re nomina a
tutte le cariche dello
Stato; e fa i decreti
e regolamenti necessari
per l'esecuzione delle
leggi, senza sospenderne
l'osservanza,
o
dispensarne.
Disposizioni relative alla Corona
Art. 7.
Il Re solo sanziona le
leggi e le promulga.
Art. 8.
Il Re può far grazia e
commutare le pene.
Disposizioni relative alla Corona
• Art. 9
• Il Re convoca in ogni
anno le due Camere: può
prorogarne le sessioni, e
disciogliere quella dei
Deputati; ma
in
quest'ultimo
caso ne
convoca un'altra nel
termine di quattro mesi.
Art. 10
proposizione
La
delle leggi apparterrà al
Re ed a ciascuna delle
due Camere. Per ogni
legge d'imposizione di
tributi, o di approvazione
dei bilanci e dei conti
dello Stato,
sarà
presentata prima alla
Camera dei Deputati.
Disposizioni relative alla Corona
Art. 11
Il Re è
maggiore
all'età di diciotto anni
compiuti.
Art. 12
Durante la minorità
del Re, il Principe suo
più prossimo parente,
nell'ordine
della
successione al trono
sarà Reggente del
Regno, se ha compiti
gli anni vent'uno.
Disposizioni relative alla Corona
Art. 13
Se, per la minorità del
Principe chiamato alla
Reggenza, questa è
devoluta ad
un
parente più lontano, il
Reggente, che sarà
entrato in esercizio,
conserverà
la
Reggenza fino alla
maggiorità del Re.
Art. 14.
In
mancanza di
parenti maschi, la
Reggenza apparterrà
alla Regina Madre.
Disposizioni relative alla Corona
Art. 15
Se manca anche la
Madre, le
Camere,
convocate fra dieci giorni
dai Ministri, nomineranno
il Reggente.
Art. 16
Le
disposizioni
precedenti
relative alla
Reggenza
sono
applicabili al caso, in cui il
Re maggiore si trovi nella
fisica impossibilità di
regnare. Però, se l'Erede
presuntivo del trono ha
compiuti diciotto anni, egli
sarà in tal caso di pieno
diritto il Reggente.
Disposizioni relative alla Corona
• Art. 17
La Regina Madre è
tutrice del Re finché
egli abbia compiuta
l'età di sette anni; da
questo punto la tutela
passa al Reggente.
• Art. 18
I diritti spettanti alla
podestà civile in
materia beneficiaria, o
concernenti
all'esecuzione delle
Provvisioni
d'ogni
natura
provenienti
dall'estero, saranno
esercitati dal Re.
Disposizioni relative alla Corona
• Art. 19.
La dotazione della Corona è
conservata durante il Regno
attuale quale risulterà dalla
media degli ultimi dieci anni. Il
Re continuerà ad avere l'uso
dei reali palazzi, ville e giardini
e dipendenze, non che di tutti
indistintamente i beni mobili
spettanti alla corona, di cui
sarà fatto inventario a
diligenza di un Ministro
responsabile. Per l'avvenire la
dotazione predetta verrà
stabilita per la durata di ogni
Regno dalla prima legislatura,
dopo l'avvenimento del Re al
Trono.
Art. 20.
Oltre i beni, che il Re
attualmente possiede in
proprio, formeranno il privato
suo patrimonio ancora quelli
che potesse in seguito
acquistare a titolo oneroso o
gratuito, durante il suo Regno.
Il Re può disporre del suo
patrimonio privato sia per atti
fra vivi, sia per testamento,
senza essere tenuto alle
regola delle leggi civili, che
limitano la quantità disponibile.
Nel rimanente il patrimonio del
Re è soggetto alle leggi che
reggono le altre proprietà.
Disposizioni relative alla Corona
• Art. 21.
Sarà provveduto per
legge ad un
assegnamento annuo del
Principe ereditario giunto
alla maggiorità, od anche
prima in occasione di
matrimonio;
all'appannaggio dei
Principi della Famiglia e
del Sangue Reale delle
condizioni predette; alle
doti delle Principesse; ed
al dovario delle Regine.
• Art. 22.
Il Re, salendo al trono,
presta in presenza delle
Camere riunite il
giuramento di osservare
lealmente il presente
Statuto.
Disposizioni relative alla Corona
• Art. 23.
Il Reggente prima d'entrare in funzioni,
presta il giuramento di essere fedele al
Re, e di osservare lealmente lo Statuto e
le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
• Art. 24.
Tutti
i
regnicoli,
qualunque sia il loro titolo
o grado, sono eguali
dinanzi alla legge. Tutti
godono
egualmente i
diritti civili e politici, e
sono ammissibili
alle
cariche civili, e militari,
salve
le
eccezioni
determinate dalle Leggi.
• Art. 25.
Essi contribuiscono
indistintamente, nella
proporzione dei loro
averi, ai carichi dello
Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
• Art. 26.
La
libertà
individuale
è
guarentita.
Niuno
può essere arrestato,
o tradotto in giudizio,
se non nei casi
previsti dalla legge, e
nelle forme ch'essa
prescrive.
• Art. 27.
Il
domicilio
è
inviolabile.
Niuna
visita domiciliare può
aver luogo se non in
forza della legge, e
nelle forme ch'essa
prescrive.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
• Art. 28.
La Stampa sarà libera,
ma una legge ne reprime
gli abusi. Tuttavia le
bibbie, i catechismi, i libri
liturgici e di preghiere non
potranno essere stampati
senza il preventivo
permesso del Vescovo.
• Art. 29.
Tutte le proprietà, senza
alcuna eccezione, sono
inviolabili. Tuttavia
quando l'interesse
pubblico legalmente
accertato, lo esiga, si può
essere tenuti a cederle in
tutto o in parte, mediante
una giusta indennità
conformemente alle leggi.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
• Art. 30.
Nessun tributo può
essere imposto o
riscosso se non è
stato consentito dalle
Camere e sanzionato
dal Re.
• Art. 31.
Il debito pubblico è
garantito. Ogni
impegno dello Stato
verso i suoi creditori è
inviolabile.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
• Art. 32.
È riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente
e
senz'armi,
uniformandosi alle leggi che possono
regolarne l'esercizio nell'interesse della
cosa pubblica. Questa disposizione non è
applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali
rimangono interamente soggetti alle leggi
di polizia.
DEL SENATO
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Art. 33.
Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di
quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
Il Presidente della Camera dei Deputati;
I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
I Ministri di Stato;
I Ministri Segretarii di Stato;
Gli Ambasciatori;
Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque
anni di funzioni;
I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno
avere da cinque anni quel grado in attività;
I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o
della loro industria.
DEL SENATO
• Art. 34.
I Principi della
Famiglia Reale fanno
di pieno diritto parte
del Senato. Essi
seggono
immediatamente
dopo il Presidente.
Entrano in Senato a
vent'un anno, ed
hanno voto a
venticinque.
• Art. 35.
Il Presidente e i
Vice-Presidenti del
Senato sono
nominati dal Re. Il
Senato nomina nel
proprio seno i suoi
Segretarii.
DEL SENATO
• Art. 36.
Il Senato è costituito in Alta
Corte di Giustizia con decreto
del Re per giudicare dei crimini
di alto tradimento, e di
attentato alla sicurezza dello
Stato, e per giudicare i Ministri
accusati dalla Camera dei
Deputati. In questi casi il
Senato non è capo politico.
Esso non può occuparsi se
non degli affari giudiziari, per
cui fu convocato, sotto pena di
nullità.
• Art. 37.
Fuori del caso di flagrante
delitto, niun Senatore può
essere arrestato se non in
forza di un ordine del
Senato. Esso è solo
competente per giudicare dei
reati imputati ai suoi membri.
DEL SENATO
• Art. 38.
Gli atti, coi quali si accertano legalmente le
nascite, i matrimoni e le morti dei Membri
della Famiglia Reale, sono presentati al
Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi
archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
• Art. 39.
La Camera elettiva è
composta di Deputati
scelti dai Collegii
Elettorali
conformemente alla
legge.
• Art. 40.
Nessun Deputato può
essere ammesso alla
Camera, se non è
suddito del Re, non
ha compiuta l'età di
trent'anni, non gode i
diritti civili e politici, e
non riunisce in sé gli
altri requisiti voluti
dalla legge.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
• Art. 41.
I Deputati
rappresentano la
Nazione in generale,
e non le sole
provincie in cui furono
eletti. Nessun
mandato imperativo
può loro darsi dagli
Elettori.
• Art. 42.
I Deputati sono eletti
per cinque anni: il
loro mandato cessa di
pien diritto alla
spirazione di questo
termine.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
• Art. 43.
Il Presidente, i VicePresidenti e i
Segretarii della
Camera dei Deputati
sono da essa stessa
nominati nel proprio
seno al principio
d'ogni sessione per
tutta la sua durata.
• Art. 44.
Se un Deputato
cessa, per qualunque
motivo, dalle sue
funzioni, il Collegio
che l'aveva eletto
sarà tosto convocato
per fare una nuova
elezione.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
• Art. 45.
Nessun Deputato può
essere arrestato, fuori
del caso di flagrante
delitto, nel tempo
della sessione, né
tradotto in giudizio in
materia criminale,
senza il previo
consenso della
Camera.
• Art. 46.
Non può eseguirsi
alcun mandato di
cattura per debiti
contro di un Deputato
durante la sessione
della Camera, come
neppure nelle tre
settimane precedenti
e susseguenti alla
medesima.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
• Art. 47.
La Camera dei Deputati ha il diritto di
accusare i Ministri del Re, e di tradurli
dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 48.
Le sessioni del Senato e
della Camera dei
Deputati cominciano e
finiscono nello stesso
tempo. Ogni riunione di
una Camera fuori del
tempo della sessione
dell'altra è illegale, e gli
atti ne sono intieramente
nulli.
• Art. 49.
I Senatori ed i Deputati
prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro
funzioni prestano il
giuramento di essere
fedeli al Re di osservare
lealmente lo Statuto e le
leggi dello Stato e di
esercitare le loro funzioni
col solo scopo del bene
inseparabile del Re e
della Patria.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 50.
Le funzioni di
Senatore e di
Deputato non danno
luogo ad alcuna
retribuzione od
indennità.
• Art. 51.
I Senatori ed i
Deputati non sono
sindacabili per
ragione delle
opinioni da loro
emesse e dei voti
dati nelle Camere.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 52.
Le sedute delle
Camere sono
pubbliche. Ma,
quando dieci
membri ne facciano
per iscritto la
domanda, esse
possono deliberare
in segreto.
• Art. 53.
Le sedute e le
deliberazioni delle
Camere non sono
legali né valide, se la
maggiorità assoluta
dei loro membri non è
presente.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 54.
Le deliberazioni
non possono
essere prese se
non alla maggiorità
de' voti.
• Art. 55.
Ogni proposta di legge
debb'essere dapprima
esaminata dalle Giunte che
saranno da ciascuna Camera
nominate per i lavori
preparatori. Discussa ed
approvata da una Camera, la
proposta sarà trasmessa
all'altra per la discussione ed
approvazione; e poi presentata
alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno
articolo per articolo.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 56.
Se un progetto di
legge è stato
rigettato da uno dei
tre poteri legislativi,
non potrà essere più
riprodotto nella
stessa sessione.
• Art. 57.
Ognuno che sia maggiore di
età ha il diritto di mandare
petizioni alle Camere, le quali
debbono farle esaminare da
una Giunta, e, dopo la
relazione della medesima,
deliberare se debbano essere
prese in considerazione, ed, in
caso affermativo, mandarsi al
Ministro competente, o
depositarsi negli uffizii per gli
opportuni riguardi.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 58.
Nessuna petizione
può essere
presentata
personalmente alle
Camere.
Le Autorità costituite
hanno solo il diritto di
indirizzare petizioni in
nome collettivo.
• Art. 59.
Le Camere non
possono ricevere
alcuna deputazione,
né sentire altri, fuori
dei proprii membri,
dei Ministri, e dei
Commissarii del
Governo.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 60.
Ognuna delle Camere
è sola competente
per giudicare della
validità, dei titoli di
ammessione dei
proprii membri.
• Art. 61.
Così il Senato, come
la Camera dei
Deputati, determina
per mezzo d'un suo
Regolamento interno,
il modo secondo il
quale abbia da
esercitare le proprie
attribuzioni.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 62.
La lingua italiana è la
lingua officiale delle
Camere. E' però
facoltativo di servirsi della
francese ai membri, che
appartengono ai paesi, in
cui questa è in uso, od in
risposta ai medesimi.
• Art. 63.
Le votazioni si fanno
per alzata e seduta, per
divisione; e per
scrutinio segreto.
Quest'ultimo mezzo
sarà sempre impiegato
per la votazione del
complesso di una
legge, e per ciò che
concerne al personale.
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE DUE CAMERE
• Art. 64.
Nessuno può essere ad un tempo
Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
• Art. 65.
Il Re nomina e
revoca i suoi
Ministri.
• Art. 66.
I Ministri non hanno
voto deliberativo
nell'uno o nell'altra
Camera se non
quando ne sono
membri. Essi vi hanno
sempre l'ingresso, e
debbono essere
sentiti sempre che lo
richiedano.
DEI MINISTRI
• Art. 67.
I Ministri sono responsabili. Le Leggi e
gli Atti del Governo non hanno vigore, se
non sono muniti della firma di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
• Art. 68.
La Giustizia emana
dal Re, ed è
amministrata in suo
Nome dai Giudici
ch'Egli istituisce.
• Art. 69.
I Giudici nominati
dal Re, ad eccezione
di
quelli
di
mandamento, sono
inamovibili dopo tre
anni di esercizio.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
• Art. 70.
I Magistrati, Tribunali,
e Giudici attualmente
esistenti sono
conservati. Non si
potrà derogare
all'organizzazione
giudiziaria se non in
forza di una legge.
• Art. 71.
Niuno può essere
distolto dai suoi
Giudici naturali.
• Non potranno perciò
essere creati Tribunali
o Commissioni
straordinarie.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
• Art. 72.
Le udienze dei
Tribunali in materia
civile, e i
dibattimenti in
materia criminale
saranno pubblici
conformemente alle
leggi.
• Art. 73.
L'interpretazione
delle leggi, in modo
per tutti
obbligatorio, spetta
esclusivamente al
potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 74.
Le istituzioni comunali
e provinciali, e la
circoscrizione dei
comuni e delle
provincie sono
regolati dalla legge.
• Art. 75.
La Leva militare è
regolata dalla legge
DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 76.
E' istituita una Milizia
Comunale sovra basi
fissate dalla legge
• Art. 77.
Lo Stato conserva la
sua bandiera: e la
coccarda azzurra è
la sola nazionale.
DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 78.
Gli Ordini Cavallereschi
ora esistenti sono
mantenuti con le loro
dotazioni. Queste non
possono essere
impiegate in altro uso
fuorché in quello prefisso
dalla propria istituzione. Il
Re può creare altri Ordini,
e prescriverne gli statuti.
• Art. 79.
I titoli di nobiltà
sono mantenuti a
coloro, che vi
hanno diritto. Il
Re può conferirne
dei nuovi.
DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 80.
Niuno può ricevere
decorazioni, titoli, o
pensioni da una
potenza estera senza
l'autorizzazione del
Re.
• Art. 81.
Ogni legge contraria
al presente Statuto è
abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
• Art. 82.
Il presente Statuto avrà il pieno
suo effetto dal giorno della
prima riunione delle due
Camere, la quale avrà luogo
appena compiute le elezioni.
Fino a quel punto sarà
provveduto al pubblico servizio
d'urgenza con Sovrane
disposizioni secondo i modi e
le forme sin qui seguite,
omesse tuttavia le interinazioni
e registrazioni dei Magistrati,
che sono fin d'ora abolite.
• Art. 83.
Per l'esecuzione del
presente Statuto il Re si
riserva di fare le leggi sulla
Stampa, sulle Elezioni, sulla
Milizia comunale, e sul
riordinamento del Consiglio
di Stato.
Sino alla pubblicazione della
legge sulla Stampa rimarranno
in vigore gli ordini vigenti a
quella relativi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
• Art. 84.
I Ministri sono incaricati e responsabili
della esecuzione e della piena osservanza
delle presenti disposizioni transitorie.
Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore
mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di
Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del
Commercio DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione C. ALFIERI